D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l'articolo 15 della predetta legge riguardante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla
protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e
la divulgazione illeciti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how
riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione
illeciti;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il
termine di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 1, comma 1, del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
le parole: «informazioni aziendali riservate» sono sostituite dalle
seguenti: «segreti commerciali».
Art. 2
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 2, comma 4, del codice della proprieta'
industriale, le parole «le informazioni aziendali riservate» sono
sostituite dalle seguenti: «i segreti commerciali».
Art. 3
Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e dell'articolo
98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice della
proprieta' industriale e' sostituita dalla seguente: «Segreti
commerciali».
2. All'articolo 98 del codice della proprieta' industriale, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per
segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o
nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 99 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo
detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo
il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal
terzo.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei
segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite
anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione,
dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo
le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i
segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o
indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente
ai sensi del comma 1.
1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci
costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo
stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito
dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto
che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le
circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i
segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del
comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle
quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la
produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera
significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati
o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite
di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.».
Art. 5
Disposizioni per la tutela della riservatezza
dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari
1. Dopo l'articolo 121-bis del codice della proprieta' industriale,
e' inserito il seguente:
«Art. 121-ter (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali
nel corso dei procedimenti giudiziari). - 1. Nei procedimenti
giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla
rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98,
il giudice puo' vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle
parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al
personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a
qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai
documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la
rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che
ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo
periodo e' pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche
successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale
e' stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:
a) se con sentenza, passata in giudicato, e' accertato che i
segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui
all'articolo 98;
b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o
facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su
istanza di parte, puo' adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei
principi regolatori del giusto processo, appaiano piu' idonei a
tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed
in particolare:
a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle
udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;
b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di
cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle
parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti
commerciali.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il
provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere e'
tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a
soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che,
all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga
un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di
diffondere il provvedimento in versione integrale.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 124 del codice della proprieta' industriale, dopo
il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al
presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le
circostanze del caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti
commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i
segreti commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei
segreti commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che
l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le
stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa
all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su
istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della
rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe
dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati
ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando
illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa
per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio
subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non puo',
in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte
istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti
commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli
stessi avrebbe potuto essere vietato.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 126 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della
riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una
delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita',
considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei
segreti commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite
dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi'
se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da
consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se
la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in
considerazione degli eventuali danni che la misura puo' provocare
alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 132 del codice della proprieta' industriale, dopo
il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi
all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei
segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo', su
istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure
cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad
utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per
l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E'
vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui e'
autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di
acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le
circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime
circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di
proporzionalita' delle misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari
adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98
divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del
giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero
perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del
ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che
l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti
segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente e' tenuto a
risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.».
Art. 9
Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di
un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti
scientifici o industriali
1. All'articolo 388 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un
provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o
correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale.
E' altresi' punito con la pena prevista al primo comma chiunque,
essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento
adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di
proprieta' industriale, viola il relativo ordine.»;
b) all'ottavo comma le parole: «quinto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «settimo comma».
2. L'articolo 623 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). -
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o
della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie
destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni
scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e'
punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo
abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o
altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali e' commesso tramite
qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.».
3. Ai fini dell'articolo 623 del codice penale, nel testo
riformulato dal presente articolo, le notizie destinate a rimanere
segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione
previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti
commerciali.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando