LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:
a) uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94;
b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni
integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle
Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo
restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati
osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia, ivi prevista, e' attuata in ragione delle aggiornate
esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del
1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate
e non esercitate alla medesima data.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la
procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto
2015, n. 124.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse
del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113
All'articolo 1, comma 1:
alla lettera g), capoverso d-bis), al primo periodo, le parole:
« eccezionale gravita', accertate mediante idonea documentazione,
tali da determinare un irreparabile » sono sostituite dalle seguenti:
« particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da
determinare un rilevante » e, al secondo periodo, la parola:
« eccezionale » e' sostituita dalla seguente: « particolare »;
alla lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, dopo le
parole: « ha la durata di sei mesi, » sono inserite le seguenti: « ed
e' rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le
condizioni di eccezionale calamita' di cui al comma 1; il permesso »;
dopo la lettera n) e' inserita la seguente:
«n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono
soppressi »;
alla lettera o), dopo le parole: « protezione sussidiaria, »
sono aggiunte le seguenti: « per casi speciali, per protezione
speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), ».
All'articolo 2, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2,
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attivita' di
vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera
h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di cui al
medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e
11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri
previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di
cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o
portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione,
effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia,
successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della
liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet
delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di
collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto
gestore ».
All'articolo 3, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' presso i locali
di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142," ».
All'articolo 4, comma 1, le parole: « o in quelli » sono
soppresse e dopo le parole: « di convalida. » e' aggiunto il seguente
periodo: « Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti
garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto
della dignita' della persona. ».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di convalida del
respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di
informazione Schengen). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si
applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste
dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni ed e' espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui
al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio
dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di
flagranza e si procede con rito direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata
e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il
singolo caso";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a cura
dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione
Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto
di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen" ».
Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 6-bis (Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del
personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di
organizzazioni internazionali). - 1. Gli stranieri notificati come
familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale
amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di
funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i
canali diplomatici, svolgere attivita' lavorativa nel territorio
della Repubblica, a condizioni di reciprocita' e limitatamente al
periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare
convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della
Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile
1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari,
fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni
degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.
2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il
coniuge non legalmente separato di eta' non inferiore ai diciotto
anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i
figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non
coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso, i figli di eta' inferiore ai venticinque
anni qualora a carico, i figli con disabilita' a prescindere dalla
loro eta', nonche' i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o
affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le
situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla
legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia
fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse
disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di
cui al presente articolo non godono dell'immunita' dalla
giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti
compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
All'articolo 7, comma 1:
alla lettera a), le parole: « 624-bis, primo comma,
nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero
3) » sono sostituite dalle seguenti: « 624-bis, primo comma »;
alla lettera b), le parole: « 624-bis, primo comma,
nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3) »
sono sostituite dalle seguenti: « 624-bis, primo comma ».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e
manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale). -
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. Con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e' adottato
l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al
comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri e' aggiornato
periodicamente ed e' notificato alla Commissione europea.
2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere
considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo
ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di
un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo'
dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di
persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o
trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo'
essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie
di persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto,
tra l'altro, della misura in cui e' offerta protezione contro le
persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del
Paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti nella
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966,
ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre
1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo' derogare a
norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione
europea;
c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della
Convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali
diritti e liberta'.
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non
appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa
sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto
di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di
documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti
di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri
Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal
Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali
competenti.
5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente
articolo puo' essere considerato Paese di origine sicuro per il
richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e' un
apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e
non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e'
sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si
trova";
b) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata
dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, e' motivata dando
atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la
sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese
designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare
del richiedente stesso";
c) all'articolo 10:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la
domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";
2) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi
dell'articolo 2-bis";
d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta
la seguente:
"c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente proveniente
da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo
2-bis";
e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
"a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste
dall'articolo 28-ter";
f) dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
"Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La domanda
e' considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32,
comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non
hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della
protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente
incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono
informazioni verificate sul Paese di origine;
d) il richiedente ha indotto in errore le autorita' presentando
informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti
riguardanti la sua identita' o cittadinanza che avrebbero potuto
influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente
distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio che
avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza;
e) il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio
nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza
giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente
rispetto alle circostanze del suo ingresso;
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del
rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo
6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142";
g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: "nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)" sono sostituite
dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-ter" ».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 2-ter, le parole: « , salva la
valutazione del caso concreto. » sono sostituite dalle seguenti: « ,
ove non giustificato da gravi e comprovati motivi »;
al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: « , salva la
valutazione del caso concreto. » sono sostituite dalle seguenti: « ,
ove non giustificato da gravi e comprovati motivi ».
All'articolo 9:
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione
internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione
definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il
richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi
dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia
adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto
della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2" »;
al comma 1, lettera b), numero 1):
al capoverso 1-bis, dopo le parole: « Nel caso previsto
dall'articolo » sono inserite le seguenti: « 28, comma 1, lettera
c-ter), e dall'articolo »;
al capoverso 1-ter, dopo le parole: « i relativi controlli »
sono inserite le seguenti: « , e nei casi di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera c-ter) »;
al comma 2, le parole: « 465.228,75 euro per l'anno 2018 e »
sono soppresse;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di
protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro
dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata
massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25,
fino ad un numero massimo di dieci.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata la
spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 39 ».
All'articolo 10, comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e'
aggiunta la seguente:
"b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del
Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di
essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni
gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi,
puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si
puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca" »;
alla lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le
parole: « il questore » sono inserite le seguenti: « , salvo che la
domanda sia gia' stata rigettata dalla Commissione territoriale
competente, » e dopo le parole: « adotta contestuale decisione » sono
aggiunte le seguenti: « , valutando l'accoglimento della domanda, la
sospensione del procedimento o il rigetto della domanda »;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonche'
del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale
ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis.
Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal
presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui
all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del
provvedimento impugnato gia' prodotti a norma del comma 3" ».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i
criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti
locali delle domande di contributo per la realizzazione e la
prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di
cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti
presentati dagli enti locali";
a-ter) il comma 3 e' abrogato »;
al comma 2:
alla lettera d), dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite
dalle seguenti: "previo parere dell'ente" »;
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
«h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del
Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati" »;
la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: "richiedenti"
e' sostituita dalle seguenti: "titolari di" »;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento
della maggiore eta' rimangono nel Sistema di protezione di cui al
comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione
internazionale ».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Monitoraggio dei flussi migratori). - 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio
dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva
chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Art. 12-ter (Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali
che svolgono attivita' in favore di stranieri). - 1. Al comma 125
dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Le cooperative sociali sono
altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare
trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco
dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi
finalizzati ad attivita' di integrazione, assistenza e protezione
sociale" ».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai
sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte
dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana,
non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che
non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9
del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto di presentazione
dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio
rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata
da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" »;
al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, il comma 2 e'
soppresso;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei
certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento
della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi dalla data di
presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di
cittadinanza straniera ».
All'articolo 15:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte
dall'Avvocato generale dello Stato, che puo' delegare un avvocato
dello Stato »;
al comma 1, capoverso Art. 130-bis (L):
nella rubrica, le parole: « nei processi civili » sono
soppresse;
al comma 1, le parole: « Nel processo civile, quando » sono
sostituite dalla seguente: « Quando »;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono
soppresse ».
Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 15-bis (Obblighi di comunicazione al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni). - 1. Dopo l'articolo
11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Comunicazioni al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni). - 1. Gli istituti penitenziari
e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono
semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori
collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno
di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con
la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso
motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi
istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Puo' procedere a
ispezioni straordinarie in ogni tempo.
3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
gli esercenti un servizio di pubblica necessita' che entrano in
contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al piu'
presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore
pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da'
immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni".
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 387 e' inserito il seguente:
"Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di
arresto o di fermo di madre di prole di minore eta'). - 1.
Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta',
la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne da'
notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo dell'arresto o del fermo";
b) all'articolo 293, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in
carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicata
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
del luogo di esecuzione della misura";
c) all'articolo 656, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena
detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta' e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni del luogo di esecuzione della sentenza".
Art. 15-ter (Funzioni del personale del Corpo di polizia
penitenziaria in materia di sicurezza). - 1. Al capo II del titolo I
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, dopo l'articolo 4-bis e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle
funzioni del procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e
con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed
all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti
dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un
massimo di venti unita', nell'ambito del Corpo di polizia
penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo.
L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di
emolumenti aggiuntivi" ».
All'articolo 17, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i
contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilita'
condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non
comprometterne la facilita' di utilizzo ».
All'articolo 18:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La
presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019,
agli altri comuni capoluogo di provincia. »;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono determinati i parametri connessi alla classe
demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia
municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti
residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza
stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le
disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con
riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1 »;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai
relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo
39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel
limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
n. 44 ».
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: « Conferenza Unificata » sono sostituite
dalle seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », dopo le parole: « i
comuni » sono inserite le seguenti: « capoluogo di provincia, nonche'
quelli » e le parole: « polizia municipale » sono sostituite dalle
seguenti: « polizia locale »;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche
socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e
agli indici di delittuosita', in relazione ai quali le disposizioni
di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da
quelli di cui al medesimo comma »;
al comma 2, le parole: « polizia municipale » sono sostituite
dalle seguenti: « polizia locale »;
al comma 4, le parole: « polizie municipali » sono sostituite
dalle seguenti: « polizie locali »;
alla rubrica, le parole: « Polizie municipali » sono sostituite
dalle seguenti: « polizie locali ».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
« Art. 19-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. L'articolo 109 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso
previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori
che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore
a trenta giorni.
Art. 19-ter (Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione
autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7
marzo 1986, n. 65). - 1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della
legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al
servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi
di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei
termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti,
nonche' nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei
singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio
dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessita' dovuto
alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di
appartenenza ».
Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Contributo delle societa' sportive agli oneri per i
servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).
- 1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.
41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento" ».
All'articolo 21, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi".
1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli
esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori
dei casi di cui all'articolo 13, il questore puo' disporre per
ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli
ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini
avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico
trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il
patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi
pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche
fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne'
superiore a due anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento
motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali e'
notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente
una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di
polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato
o in quello specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3
e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e'
punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da
5.000 a 20.000 euro".
1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non
accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie," ».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi). -
1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di
situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici,
individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni
maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere
individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla
cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui
i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli
stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel
rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del
Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente
rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il
loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli
esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi
rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del
citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
Art. 21-ter (Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di
accesso in specifiche aree urbane). - 1. All'articolo 10 del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno";
b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui
presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni".
Art. 21-quater (Introduzione del delitto di esercizio molesto
dell'accattonaggio). - 1. Dopo l'articolo 669 del codice penale e'
inserito il seguente:
"Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). - Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita
l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o
malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare
l'altrui pieta', e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi
e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il
sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a
commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento".
Art. 21-quinquies (Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio).
- 1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o
comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione
da uno a tre anni";
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego di minori
nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio".
Art. 21-sexies (Disposizioni in materia di parcheggiatori
abusivi). - 1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
sostituito dal seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone,
ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione
l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad
euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto
e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento
definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e
dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca
delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI,
capo I, sezione II" ».
Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Misure per il potenziamento e la sicurezza delle
strutture penitenziarie). - 1. Al fine di favorire la piena
operativita' del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' l'incremento
degli standard di sicurezza e funzionalita' delle strutture
penitenziarie, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad
interventi urgenti connessi al potenziamento, all'implementazione e
all'aggiornamento dei beni strumentali, nonche' alla ristrutturazione
e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di
sicurezza.
2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria
connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, e'
autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018 ».
All'articolo 23:
al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: « ingombra una
strada ordinaria o ferrata, » sono aggiunte le seguenti: « ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, »;
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su
strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed
agli organizzatori" »;
al comma 2, dopo le parole: « del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66 », sono aggiunte le seguenti: « , e dall'articolo
24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 23-bis (Modifiche al codice della strada). - 1. Al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente:
"Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria
della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa,
l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro
del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di
sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in
solido, e' sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a
proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha
eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di
custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta
all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del
provvedimento.
4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in
cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da
quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un conducente minorenne.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da
minorenne, il veicolo e' affidato in custodia ai genitori o a chi ne
fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti
sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non
siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Il veicolo e' trasferito
in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per
l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al
periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia,
pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del
veicolo e' data comunicazione mediante pubblicazione nel sito
internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la
somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita
all'avente diritto.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni
successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali
proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese
del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di
comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la
restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne
ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta
ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca
del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della
somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di
custodia del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il
periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca
del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione
nei propri registri";
b) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente:
"Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle ipotesi
in cui il presente codice prevede che all'accertamento della
violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode,
o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo
custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le
modalita' e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero
dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e'
rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione
nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno
dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede
al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213,
comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia
all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai
genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal
proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilita',
e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione
e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e'
immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e'
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo
e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia gia' stato trasferito in
proprieta', quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della
violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di
polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo
205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento
dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto
il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il
periodo in cui il veicolo e' sottoposto al fermo, circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca
del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del
veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui
all'articolo 214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al
soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario";
c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole: "comma
2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
d) dopo l'articolo 215 e' inserito il seguente:
"Art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati,
rimossi, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti, con cadenza
semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi
accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei
mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito
dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di
sequestro e fermo, nonche' per effetto di provvedimenti
amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro.
Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero
di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello
stato di conservazione, e' formato apposito elenco, pubblicato nel
sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono
riportati altresi' i dati identificativi del proprietario risultanti
al pubblico registro automobilistico.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di
cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati
all'articolo 196 puo' assumere la custodia del veicolo, provvedendo
contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla
depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei
confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta' e' data
comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1,
con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i
veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi
abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva
sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca e'
data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro
automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La
prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile
decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a
gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso
di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le
modalita' dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle
relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data
di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.
3. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto
il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la
somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e'
restituita all'avente diritto.
4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di
comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo" ».
All'articolo 24, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91,
comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31
dicembre 2019 ».
All'articolo 26, comma 1, le parole: « nonche' al prefetto » sono
sostituite dalle seguenti: « nonche', limitatamente ai lavori
pubblici, al prefetto ».
Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). - 1. I gestori di impianti di
stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova
costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza
interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la
salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di
emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente
dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e,
se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del
personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei
cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di
cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio
tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza
esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di
limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il
prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati,
predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina
l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la
salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti,
in particolare mediante la cooperazione rafforzata con
l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di
emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al
ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente
rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici
mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del
gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal
prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli
impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la
prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di
Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa
informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
All'articolo 28, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria
eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo
nonche' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi
allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo" ».
Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 29-bis (Modifiche al codice della strada, in materia di
circolazione di veicoli immatricolati all'estero). - 1. Al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi
ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,
circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione
senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non
ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,
nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto
residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di
collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non
ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale
comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento,
sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale
risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In
mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo si
considera in capo al conducente.
1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo
non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente
ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione
civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di
circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li ha
rilasciati";
2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di
circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per
territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del
veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a
pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di
centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo
non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un
foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi
dell'articolo 213.
7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter,
primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter
entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed e' riconsegnato al
conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti";
b) all'articolo 132:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non e' immatricolato in
Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione
civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe
estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai
sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla
restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle
competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter,
chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro
2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione
all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo
trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213.
Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data
della violazione, il veicolo non e' immatricolato in Italia o non e'
richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i
transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa ai sensi dell'articolo 213";
c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito
dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde
solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma
4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo.
Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e
all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la
persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la
disponibilita' del veicolo, se non prova che la circolazione del
veicolo stesso e' avvenuta contro la sua volonta'." ».
L'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Modifica dell'articolo 633 del codice penale). - 1.
L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine
di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 103 a euro 1032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la
multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto e'
commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da
persona palesemente armata.
Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i
promotori o gli organizzatori e' aumentata" ».
All'articolo 31, comma 1, le parole: « 633, terzo comma » sono
sostituite dalle seguenti: « 633, secondo comma ».
Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 31-bis (Modifica all'articolo 284 del codice di procedura
penale). - 1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo'
essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente".
Art. 31-ter (Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di
immobili). - 1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.
48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai
rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle
occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per
l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati
arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per
l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi
provvede ne da' comunicazione al prefetto.
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2,
convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del
provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della
regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta
esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un
piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire
autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta
giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti
della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti
locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di
edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di
regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma
3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti
dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di
esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne
rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria
competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni
ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di
differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche
sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione
abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di
godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita'
onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri
equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua
destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto
colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine
di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente
diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa
grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha
disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario
dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo
ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si applicano gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al
tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha
pronunciato il provvedimento.
3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione
del relativo provvedimento.
3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma
3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato,
che restano acquisite all'erario. Il fondo potra' essere alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la quota spettante al Ministero dell'interno.
3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza
pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di rilascio
da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la
sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita' che
tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per
l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti
proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che
devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli
enti locali. Il programma degli interventi e' comunicato
all'autorita' giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio
nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui
al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data
individuata in base al programma degli interventi.
3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso ricorso
innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo' dar luogo,
salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di
disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della
situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".
2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero
dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita' civile
e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di
rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia
dipesa dall'impossibilita' di individuare le misure emergenziali di
cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessita' di
assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'. Nei
predetti casi e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al comma
3.2 del citato articolo 11.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali
non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ».
Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Art. 32-bis (Istituzione del Nucleo per la composizione delle
Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o
similare). - 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da personale
della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i
componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e
144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
2. Al nucleo di cui al comma 1 e' assegnato, nell'ambito delle
risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di
personale non superiore a cinquanta unita', di cui dieci con
qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.
3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di
cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria
nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di
disponibilita' in base alla vigente normativa, per l'esercizio a
tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove
l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, sono individuate le modalita', i criteri e la durata
di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle
attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al
nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita', gettoni
di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.
Art. 32-ter (Nomina del presidente della Commissione per la
progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139). - 1. All'articolo 17, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le
parole: "scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo e
valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,"
sono soppresse.
Art. 32-quater (Disposizioni in materia di tecnologia 5G). - 1.
All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti:
". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto
l'ausilio della Forza pubblica".
Art. 32-quinquies (Riorganizzazione del Servizio centrale di
protezione). - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale
di protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di
personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la
trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e
dei testimoni di giustizia";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente".
Art. 32-sexies (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero
dell'interno). - 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale
e professionale del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno e' istituito il Centro Alti Studi del Ministero
dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del
personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con
compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative,
anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e
all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti
all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione
civile dell'interno, nonche' alla realizzazione di studi e ricerche
sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi
restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti
collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, e'
presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera
attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui
componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile
dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline
amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al
presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente
non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese,
emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti
Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di
livello dirigenziale del Ministero dell'interno.
3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di
iniziative, anche di carattere seminariale, nonche' realizzazione di
studi e ricerche, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a
decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di
funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica ».
Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 35-bis (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo
indeterminato di personale della polizia municipale). - 1. Al fine di
rafforzare le attivita' connesse al controllo del territorio e di
potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni
che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli
di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di
polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto
personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli
equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto
personale non rilevano ai fini del calcolo delle facolta'
assunzionali del restante personale.
Art. 35-ter (Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. All'articolo 50 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo
svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in
altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione
notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore
alimentare o misto, e delle attivita' artigianali di produzione e
vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e
di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
automatici";
b) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai
sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un
anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il
responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689".
Art. 35-quater (Potenziamento delle iniziative in materia di
sicurezza urbana da parte dei comuni). - 1. Per il potenziamento
delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un
apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno
2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le
risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad
assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei
limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano
acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche con
le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota
spettante al Ministero dell'interno.
4. Le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei
comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse
del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Art. 35-quinquies (Videosorveglianza). - 1. Al fine di potenziare
gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione,
da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del
citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 10 milioni di
euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27
milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno
2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma
140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e
sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere
reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o
da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di
investimenti.
Art. 35-sexies (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da
parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121). - 1. All'articolo 5 del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma
3-sexies e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto
dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di
polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati
'droni', ai fini del controllo del territorio per finalita' di
pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del
terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e
ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della
guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68" ».
All'articolo 36:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'
dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina
dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di
dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o
fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi
dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa
documentazione antimafia interdittiva, nonche' le procedure pendenti
preordinate al conseguimento dei medesimi effetti" »;
al comma 2, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "sequestro e" sono sostituite
dalla seguente: "sequestro," e dopo la parola: "straordinaria" sono
inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c),
indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali";
2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono
sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento
di confisca di secondo grado";
3) il terzo periodo e' soppresso »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti,
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli
provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi
il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto puo'
istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un
tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il
compito di".
2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di
primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite
dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo
grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi
provvedimenti";
b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3,
l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti
qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva
l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione
sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse,
le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti
previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato,
all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della
relazione".
2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei
natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo
precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende da essa amministrate
operanti nello specifico settore" »;
al comma 3:
alla lettera a), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
«2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: "Se
entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Se entro due anni";
2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, le parole: "Alla
scadenza dei sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Alla scadenza
di un anno" »;
alla lettera a), numero 3), capoverso d), le parole: « Se
entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Se entro due
anni »;
alla lettera e), le parole: « e' inserito il seguente » sono
sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e dopo il
capoverso 7-ter e' aggiunto il seguente:
«7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione di cui
al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del
bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento
delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia »;
alla lettera f), capoverso 10, le parole: « Le somme ricavate
dalla vendita di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti:
« Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma
5 »;
dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
« f-bis) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di
cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero
dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei beni di cui al comma 3, lettera c)" »;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di
natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali" ».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle
imprese). - 1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 e' inserito
il seguente:
"Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle
imprese). - 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il
decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui
agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario
ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45,
nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto
comunque denominati, relativi ad imprese, a societa' o a quote delle
stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della
cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria,
con le modalita' individuate dal regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo
precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge
n. 580 del 1993" ».
Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
«Art. 37-bis (Disposizioni in materia di funzionamento
dell'Agenzia). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia,
per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita' istituzionali,
puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio,
la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi
comprese societa' e associazioni in house ad esse riconducibili di
cui puo' avvalersi con le medesime modalita' delle amministrazioni
stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici" ».
Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 38 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 38-bis (Disposizioni a sostegno delle vittime delle
attivita' di estorsione e dell'usura). - 1. Alla legge 23 febbraio
1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2
associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione
della domanda di iscrizione, non siano in regola con la
documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
b) all'articolo 13, comma 3, le parole: "centoventi giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c) all'articolo 14, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la
possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita'
imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre
misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio
relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono
essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione,
sino a concorrenza dell'intero ammontare";
d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "I membri di cui alla presente lettera
devono astenersi da prendere parte all'attivita' del Comitato,
incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su
richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano,
ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro
associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio
dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di
quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla";
e) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero
dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di
cui al comma 1, lettera d)";
f) all'articolo 20, comma 1, le parole: "trecento giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di
sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo
eventualmente maturati".
2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la
parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro" ».
All'articolo 39, comma 1:
nell'alinea, dopo la parola: « 18, » sono inserite le seguenti:
« comma 3, limitatamente all'anno 2018, », dopo la parola: « 22, » e'
inserita la seguente: « 22-bis, », le parole: « 15.681.423 »,
« 57.547.109 » e « 59.477.109 » sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « 21.851.194 », « 75.028.329 » e « 84.477.109 » e le
parole: « e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026 » sono
sostituite dalle seguenti: « , a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a
10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027 »;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a
15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »;
alla lettera c), le parole: « quanto a 531.423 euro per l'anno
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66.194 euro per
l'anno 2018 » e le parole: « a 2.497.109 euro per l'anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « a 4.978.329 euro per l'anno 2019 ».
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ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2018).
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Nell'allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono da intendersi apportate le
seguenti correzioni:
alla pag. 2, seconda colonna, nell'introdotto art. 6-bis, al
comma 2, quinto rigo,
dove e' scritto: «...nati fuori dal matrimonio, non...»,
leggasi: «...nati fuori del matrimonio, non...».
Alla pag. 4, prima colonna, all'art. 8,
dove e' scritto: «...al comma 1, capoverso 2-ter, le parole: ", salva
la valutazione del caso concreto." sono...»,
leggasi: « ...al comma 1, capoverso 2-ter, le parole: ", salva la
valutazione del caso concreto" sono...»;
inoltre,
dove e' scritto: «...al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: ", salva
la valutazione del caso concreto." sono...»,
leggasi: «...al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: ", salva la
valutazione del caso concreto" sono...».
Alla pag. 5, prima colonna, nell'introdotto art. 9.1, al
dodicesimo rigo,
dove e' scritto: «...tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza,
ad...»,
leggasi: «...tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza,
ad...».
Alla pag. 7, seconda colonna, all'art. 21-ter, al comma 1,
lettera b), al terzo rigo,
dove e' scritto: «...ai casi di cui presente comma e'...»,
leggasi: «...ai casi di cui al presente comma e'...»;
inoltre, nella stessa colonna, al quintultimo rigo,
dove e' scritto: «...mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta',
e' punito...»,
leggasi: «...mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta' e'
punito...».
Alla pag. 9, seconda colonna, ventesimo rigo,
dove e' scritto: «...dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti...»,
leggasi: «...dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che
rifiuti...».
Alla pag. 10, seconda colonna, nella rubrica dell'introdotto art.
26-bis,
dove e' scritto: «(Piano di emergenza interno per gli impianti di
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).»,
leggasi: «(Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio
e lavorazione dei rifiuti).».
Alla pag. 11, seconda colonna, nell'art. 93 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-quater, al quarto
rigo,
dove e' scritto: «...chiede al competente ufficio motorizzazione
civile...»,
leggasi: «...chiede al competente ufficio della motorizzazione
civile...»
e, nel medesimo comma, ultimo periodo,
dove e' scritto: «L'ufficio motorizzazione civile...»,
leggasi: «L'ufficio della motorizzazione civile...».
Inoltre, nella medesima colonna,
dove e' scritto: « 7-bis. Alla violazione delle disposizioni...»,
leggasi: « 7-bis. Per la violazione delle disposizioni...».
Sempre al comma 7-bis, nel secondo periodo,
dove e' scritto: «...all'ufficio motorizzazione civile
competente...»,
leggasi: «...all'ufficio della motorizzazione civile competente...».
Al comma 7-ter,
dove e' scritto: «7-ter. Alla violazione delle disposizioni...»,
leggasi: «7-ter. Per la violazione delle disposizioni...».
Alla pag. 12, prima colonna, al diciannovesimo rigo,
dove e' scritto: «...ufficio motorizzazione civile, previa
consegna...»,
leggasi: «...ufficio della motorizzazione civile, previa
consegna...».
Alla stessa colonna, al ventitreesimo rigo,
dove e' scritto: «L'ufficio motorizzazione civile provvede...»,
leggasi: «L'ufficio della motorizzazione civile provvede...».
Infine, al trentunesimo rigo,
dove e' scritto: «...di circolazione all'ufficio motorizzazione
civile competente...»,
leggasi: «...di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile
competente...».
Nella medesima pagina, seconda colonna, al terzo rigo,
dove e' scritto: «...euro 1032.»,
leggasi: «...euro 1.032.»;
al quinto rigo,
dove e' scritto: «...anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si
procede...»,
leggasi: «...anni della multa da euro 206 a euro 2.064 e si
procede...».
Alla pag. 14, prima colonna, al secondo rigo,
dove e' scritto: «...non regolamentare, sono individuate le
modalita',...»,
leggasi: «...non regolamentare, sono individuati le modalita',...».
Alla pag. 15, prima colonna, all'art. 35-quater, comma 2, lett.
b), penultimo rigo,
dove e' scritto: «...con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;»,
leggasi: «...con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307;».