L. 22 maggio 2017, n. 81

Capo I 

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano  ai  rapporti  di
lavoro autonomo di cui al titolo III  del  libro  quinto  del  codice
civile, ivi inclusi i rapporti  di  lavoro  autonomo  che  hanno  una
disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente  capo  gli
imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile. 
                               Art. 2 
 
 
                   Tutela del lavoratore autonomo 
                    nelle transazioni commerciali 
 
  1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,
si  applicano,  in  quanto  compatibili,   anche   alle   transazioni
commerciali  tra  lavoratori  autonomi  e  imprese,  tra   lavoratori
autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva  l'applicazione
di disposizioni piu' favorevoli. 
                               Art. 3 
 
 
                     Clausole e condotte abusive 
 
  1. Si considerano abusive  e  prive  di  effetto  le  clausole  che
attribuiscono   al   committente   la    facolta'    di    modificare
unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di  contratto
avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere  da  esso
senza congruo preavviso nonche' le  clausole  mediante  le  quali  le
parti concordano termini di pagamento  superiori  a  sessanta  giorni
dalla data del ricevimento da parte del committente della  fattura  o
della richiesta di pagamento. 
  2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare  il
contratto in forma scritta. 
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il  lavoratore  autonomo  ha
diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo  di
conciliazione mediante gli organismi abilitati. 
  4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.  192,
in materia di abuso di dipendenza economica. 
                               Art. 4 
 
 
            Apporti originali e invenzioni del lavoratore 
 
  1. Salvo il caso in cui l'attivita'  inventiva  sia  prevista  come
oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i  diritti
di  utilizzazione  economica  relativi  ad  apporti  originali  e   a
invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto  stesso  spettano
al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge  22
aprile 1941, n. 633, e al codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
                               Art. 5 
 
 
        Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi 
          alle professioni organizzate in ordini o collegi 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  l'attivita'  delle  amministrazioni
pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo e'  delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  in  materia  di
rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini  o
collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche  che
possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o
collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste; 
    b) individuazione di misure che garantiscano  il  rispetto  della
disciplina in materia di tutela dei  dati  personali  nella  gestione
degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; 
    c)  individuazione  delle  circostanze  che  possano  determinare
condizioni di conflitto di interessi  nell'esercizio  delle  funzioni
rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a). 
  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti mediante le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 6 
 
Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione  sociale  dei
  professionisti iscritti a ordini o collegi e di  ampliamento  delle
  prestazioni di maternita' e di malattia riconosciute ai  lavoratori
  autonomi iscritti alla Gestione separata 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  le  prestazioni  di  sicurezza  e  di
protezione sociale dei  professionisti  iscritti  agli  ordini  o  ai
collegi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
abilitazione degli enti di previdenza di diritto  privato,  anche  in
forma associata,  ove  autorizzati  dagli  organi  di  vigilanza,  ad
attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo  previdenziale  e
socio-sanitario,  anche  altre  prestazioni  sociali,  finanziate  da
apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che
abbiano subito una significativa riduzione del reddito  professionale
per ragioni non dipendenti dalla propria volonta' o che  siano  stati
colpiti da gravi patologie. 
  2. Al fine di incrementare  le  prestazioni  legate  al  versamento
della  contribuzione  aggiuntiva  per  gli  iscritti  alla   Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme
previdenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  riduzione  dei  requisiti  di  accesso  alle  prestazioni  di
maternita', incrementando il numero di  mesi  precedenti  al  periodo
indennizzabile  entro  cui   individuare   le   tre   mensilita'   di
contribuzione dovuta, nonche' introduzione di  minimali  e  massimali
per le medesime prestazioni; 
    b) modifica dei requisiti  dell'indennita'  di  malattia  di  cui
all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti
che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di  cui
all'articolo 2, comma 18, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  ed
eventualmente   prevedendo    l'esclusione    della    corresponsione
dell'indennita' per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni; 
    c) previsione di  un  aumento  dell'aliquota  aggiuntiva  di  cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a
0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare  il  rispetto  di
quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo. 
  3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi  1  e  2
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti mediante le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
Stabilizzazione ed estensione dell'indennita' di disoccupazione per i
  lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  - DIS-COLL 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta
ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi
di  ricerca  con  borsa  di  studio  in  relazione  agli  eventi   di
disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla  stessa  data.  Con
riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di  disoccupazione
verificatisi a decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si  applica  la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti  all'anno
solare contenuti nel presente articolo sono  da  intendersi  riferiti
all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori,
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca  con  borsa  di  studio  che
hanno  diritto  di   percepire   la   DIS-COLL,   nonche'   per   gli
amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e'  dovuta  un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento. 
  15-ter. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  15-bis,
valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di  euro
per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019,  40,2  milioni
di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno  2021,  41,4
milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno  2023,
42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno
2025 e 44 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  si
provvede,  tenuto  conto  degli  effetti  fiscali  indotti,  mediante
l'utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'incremento
dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del  terzo  periodo  del
comma 15-bis. 
  15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i dati relativi all'andamento delle  entrate  contributive  e
del  costo  della  prestazione  di  cui  al  comma  15-bis  ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
12 a  13,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni». 
                               Art. 8 
 
 
                   Disposizioni fiscali e sociali 
 
  1. All'articolo 54, comma 5, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«I limiti di cui al periodo precedente non si  applicano  alle  spese
relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di  alimenti
e  bevande  sostenute   dall'esercente   arte   o   professione   per
l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente  in  capo  al
committente. Tutte le spese relative all'esecuzione  di  un  incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non  costituiscono
compensi in natura per il professionista». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1  del
presente articolo nonche' dall'articolo 9, comma 1,  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni
di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 
  4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali
obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata  di
cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
hanno diritto ad un trattamento economico per congedo  parentale  per
un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del
bambino. I trattamenti economici  per  congedo  parentale,  ancorche'
fruiti  in  altra  gestione  o  cassa  di  previdenza,  non   possono
complessivamente  superare  tra  entrambi  i   genitori   il   limite
complessivo di sei mesi. 
  5. Salvo quanto previsto al comma 6, il  trattamento  economico  di
cui al comma 4 e' corrisposto a condizione che risultino  accreditate
almeno tre mensilita' della  predetta  contribuzione  maggiorata  nei
dodici  mesi  precedenti   l'inizio   del   periodo   indennizzabile.
L'indennita'  e'  calcolata,  per  ciascuna  giornata   del   periodo
indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di  lavoro
relativo   alla   predetta   contribuzione,   calcolato   ai    sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
12 giugno 2002. 
  6. Il trattamento economico per  i  periodi  di  congedo  parentale
fruiti entro il primo anno di vita  del  bambino  e'  corrisposto,  a
prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche  alle
lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma  4  che  abbiano  titolo
all'indennita' di maternita' o paternita'. In tale caso, l'indennita'
e' calcolata in misura pari al 30  per  cento  del  reddito  preso  a
riferimento per la corresponsione  dell'indennita'  di  maternita'  o
paternita'. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche  nei
casi di adozione o affidamento preadottivo. 
  8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi. 
  9. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da  4  a  8,
valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno  2017,  5,11  milioni  di
euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni
di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno  2021,  5,34
milioni di euro per l'anno 2022, 5,45  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e  5,68  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi  dell'articolo
25, comma 3. 
  10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi  di  malattia,
certificata come conseguente a trattamenti  terapeutici  di  malattie
oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative  ingravescenti
o che comunque comportino una inabilita'  lavorativa  temporanea  del
100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. 
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati  in
0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai
sensi dell'articolo 25, comma 3. 
                               Art. 9 
 
 
               Deducibilita' delle spese di formazione 
                e accesso alla formazione permanente 
 
  1. All'articolo 54, comma 5, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:  «;  le
spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a  corsi  di
aggiornamento professionale, incluse quelle di  viaggio  e  soggiorno
sono deducibili nella misura del 50 per  cento  del  loro  ammontare»
sono sostituite dalle seguenti:  «.  Sono  integralmente  deducibili,
entro il limite annuo di 10.000 euro, le  spese  per  l'iscrizione  a
master e a corsi  di  formazione  o  di  aggiornamento  professionale
nonche' le spese di  iscrizione  a  convegni  e  congressi,  comprese
quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente  deducibili,  entro
il limite annuo di 5.000 euro,  le  spese  sostenute  per  i  servizi
personalizzati  di  certificazione  delle  competenze,  orientamento,
ricerca e  sostegno  all'auto-imprenditorialita',  mirate  a  sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti  e  appropriati  in  relazione
alle condizioni del  mercato  del  lavoro,  erogati  dagli  organismi
accreditati  ai  sensi  della  disciplina  vigente.   Sono   altresi'
integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la  garanzia  contro
il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita  da
forme assicurative o di solidarieta'». 
  2. Alle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,
valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 25, comma 3. 
                               Art. 10 
 
 
                Accesso alle informazioni sul mercato 
              e servizi personalizzati di orientamento, 
                  riqualificazione e ricollocazione 
 
  1.  I  centri  per  l'impiego  e  gli  organismi  autorizzati  alle
attivita' di intermediazione in materia  di  lavoro  ai  sensi  della
disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno
sportello dedicato al lavoro autonomo, anche  stipulando  convenzioni
non  onerose  con  gli  ordini  e  i  collegi  professionali   e   le
associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della
legge  14  gennaio  2013,  n.  4,   nonche'   con   le   associazioni
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   dei
lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. 
  2. L'elenco dei  soggetti  convenzionati  di  cui  al  comma  1  e'
pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro
(ANPAL) nel proprio  sito  internet.  Le  modalita'  di  trasmissione
all'ANPAL  delle   convenzioni   e   degli   statuti   dei   soggetti
convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. 
  3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le  domande  e
le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative  informazioni  ai
professionisti ed alle imprese che ne  facciano  richiesta,  fornisce
informazioni  relative  alle  procedure  per  l'avvio  di   attivita'
autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse
ed appalti pubblici, nonche' relative alle opportunita' di credito  e
alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. 
  4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma  3,  i  centri
per  l'impiego,  al  fine  di  fornire  informazioni  e  supporto  ai
lavoratori autonomi con disabilita', si avvalgono dei servizi per  il
collocamento mirato delle persone con disabilita' di cui all'articolo
6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
  5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 11 
 
 
           Delega al Governo in materia di semplificazione 
              della normativa sulla salute e sicurezza 
                      degli studi professionali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi
professionali,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri
direttivi: 
    a)  individuazione  di  specifiche  misure   di   prevenzione   e
protezione  idonee  a  garantire  la  tutela  della  salute  e  della
sicurezza delle persone che svolgono attivita' lavorativa negli studi
professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere
un'arte, un mestiere o una professione; 
    b)  determinazione  di  misure  tecniche  ed  amministrative   di
prevenzione  compatibili  con  le   caratteristiche   gestionali   ed
organizzative degli studi professionali; 
    c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia
di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per  mezzo  di
forme di unificazione documentale; 
    d)    riformulazione    e     razionalizzazione     dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme
vigenti in materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  negli  studi
professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e
alla natura sostanziale o formale della violazione. 
  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti mediante le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 12 
 
 
            Informazioni e accesso agli appalti pubblici 
             e ai bandi per l'assegnazione di incarichi 
                          e appalti privati 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni
appaltanti, la partecipazione dei lavoratori  autonomi  agli  appalti
pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per  l'assegnazione
di incarichi  personali  di  consulenza  o  ricerca,  in  particolare
favorendo il  loro  accesso  alle  informazioni  relative  alle  gare
pubbliche, anche attraverso gli sportelli  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. 
  2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali  a
valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui  al  presente
capo sono equiparati alle piccole e  medie  imprese.  All'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato. 
  3. Al fine di consentire la partecipazione ai  bandi  e  concorrere
all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e'  riconosciuta  ai
soggetti che svolgono attivita' professionale,  a  prescindere  dalla
forma giuridica rivestita, la possibilita': 
    a) di costituire reti di esercenti la  professione  e  consentire
agli stessi di partecipare alle reti di imprese,  in  forma  di  reti
miste,  di  cui  all'articolo  3,  commi  4-ter   e   seguenti,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  con  accesso  alle  relative
provvidenze in materia; 
    b) di costituire consorzi stabili professionali; 
    c) di costituire associazioni temporanee  professionali,  secondo
la disciplina prevista dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile. 
  4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si  provvede  senza  nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 13 
 
 
                      Indennita' di maternita' 
 
  1. All'articolo 64, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le  parole:  «lavoro
dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere,  per  quanto
concerne  l'indennita'  di  maternita'  spettante  per  i  due   mesi
antecedenti la data del parto e per  i  tre  mesi  successivi,  dalla
effettiva astensione dall'attivita' lavorativa». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno
2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro  per
l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro
per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023,  12,4  milioni
di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 
                               Art. 14 
 
 
           Tutela della gravidanza, malattia e infortunio 
 
  1.  La  gravidanza,  la  malattia  e  l'infortunio  dei  lavoratori
autonomi che prestano la loro attivita' in via  continuativa  per  il
committente non comportano l'estinzione del rapporto  di  lavoro,  la
cui esecuzione, su richiesta del lavoratore,  rimane  sospesa,  senza
diritto  al  corrispettivo,  per   un   periodo   non   superiore   a
centocinquanta giorni per anno solare,  fatto  salvo  il  venir  meno
dell'interesse del committente. 
  2. In caso di  maternita',  previo  consenso  del  committente,  e'
prevista la possibilita' di sostituzione delle lavoratrici  autonome,
gia' riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  da  parte  di  altri
lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in  possesso
dei  necessari  requisiti  professionali,  nonche'  dei  soci,  anche
attraverso  il  riconoscimento  di   forme   di   compresenza   della
lavoratrice e del suo sostituto. 
  3. In caso di malattia o infortunio di gravita' tale da impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa per oltre sessanta  giorni,  il
versamento dei contributi previdenziali e dei premi  assicurativi  e'
sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino  ad
un massimo di due anni, decorsi i quali il  lavoratore  e'  tenuto  a
versare i contributi  e  i  premi  maturati  durante  il  periodo  di
sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i  mesi  di
sospensione. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3,  valutati  in
70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi  dell'articolo  25,
comma 3. 
                               Art. 15 
 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se  non  a
carattere   subordinato»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «.   La
collaborazione si  intende  coordinata  quando,  nel  rispetto  delle
modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo  dalle  parti,
il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa»; 
    b)  all'articolo  634,  secondo  comma,  dopo  le  parole:   «che
esercitano un'attivita' commerciale» sono inserite le seguenti: «e da
lavoratori autonomi». 
                               Art. 16 
 
 
            Procedura di adozione dei decreti legislativi 
                   di cui agli articoli 5, 6 e 11 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  all'articolo  5  sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri  competenti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   ai   sensi
dell'articolo  9,  comma  2,  lettera  b),   del   medesimo   decreto
legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di
cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui
all'articolo 11, la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo  periodo,
a seguito di deliberazione preliminare del  Consiglio  dei  ministri,
sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che  dia  conto  della
loro neutralita' finanziaria, alla Camera dei deputati  e  al  Senato
della Repubblica perche' su di  essi  siano  espressi,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i  pareri  delle  Commissioni
competenti per materia e  per  i  profili  finanziari.  Decorso  tale
termine, i decreti possono essere  adottati  anche  in  mancanza  dei
pareri. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e  11,  il  Governo
puo' adottare, con le medesime  procedure  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei  decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
  3. Qualora il termine per  l'espressione  dei  pareri  parlamentari
previsti dal comma  1  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6,
commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal  comma  2  del  presente  articolo,
ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                               Art. 17 
 
 
               Tavolo tecnico di confronto permanente 
                         sul lavoro autonomo 
 
  1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in  materia
di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e' istituito un tavolo tecnico di  confronto  permanente  sul
lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati  dal  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  nonche'  dalle  associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle  associazioni
di settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia
di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: 
    a) modelli previdenziali; 
    b) modelli di welfare; 
    c) formazione professionale. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  attivita'
previste dal presente  articolo  sono  svolte  dalle  amministrazioni
interessate  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali gia' disponibili a legislazione  vigente.  Ai  componenti
del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun  compenso,  indennita',
gettone  di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento,  comunque
denominato. 
Capo II 

LAVORO AGILE
                               Art. 18 
 
 
                            Lavoro agile 
 
  1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la
competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di  vita  e  di
lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione  del
rapporto di lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi
e senza precisi vincoli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il
possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene  eseguita,
in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza
una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   massima
dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla
legge e dalla contrattazione collettiva. 
  2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e  del  buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 
  3. Le disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche nei  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
secondo le direttive emanate anche ai sensi  dell'articolo  14  della
legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  fatta  salva  l'applicazione  delle
diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 
  4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo  eventualmente
riconosciuti  in  relazione  agli  incrementi  di  produttivita'   ed
efficienza del  lavoro  subordinato  sono  applicabili  anche  quando
l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile. 
  5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 19 
 
 
                           Forma e recesso 
 
  1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile  e'  stipulato
per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della  prova,
e  disciplina  l'esecuzione  della  prestazione   lavorativa   svolta
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo  alle  forme  di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti
utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi'  i  tempi  di
riposo del lavoratore nonche'  le  misure  tecniche  e  organizzative
necessarie per assicurare  la  disconnessione  del  lavoratore  dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
  2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere  a  termine  o  a  tempo
indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire  con  un
preavviso non inferiore a  trenta  giorni.  Nel  caso  di  lavoratori
disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non
puo' essere  inferiore  a  novanta  giorni,  al  fine  di  consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi  di  lavoro  rispetto  alle
esigenze di vita  e  di  cura  del  lavoratore.  In  presenza  di  un
giustificato motivo, ciascuno  dei  contraenti  puo'  recedere  prima
della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o
senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 
                               Art. 20 
 
 
           Trattamento, diritto all'apprendimento continuo 
          e certificazione delle competenze del lavoratore 
 
  1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'  di  lavoro
agile  ha  diritto  ad  un  trattamento  economico  e  normativo  non
inferiore a quello  complessivamente  applicato,  in  attuazione  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che  svolgono  le
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. 
  2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile  ai  sensi  del
presente capo puo' essere riconosciuto, nell'ambito  dell'accordo  di
cui all'articolo 19,  il  diritto  all'apprendimento  permanente,  in
modalita'  formali,  non  formali  o  informali,  e  alla   periodica
certificazione delle relative competenze. 
                               Art. 21 
 
 
                 Potere di controllo e disciplinare 
 
  1. L'accordo relativo alla modalita'  di  lavoro  agile  disciplina
l'esercizio del potere  di  controllo  del  datore  di  lavoro  sulla
prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali  nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4  della  legge  20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. 
  2. L'accordo di cui al comma  1  individua  le  condotte,  connesse
all'esecuzione della prestazione lavorativa  all'esterno  dei  locali
aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. 
                               Art. 22 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
  1. Il datore di lavoro garantisce la  salute  e  la  sicurezza  del
lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a
tal fine consegna al lavoratore e al  rappresentante  dei  lavoratori
per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa  scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i  rischi  specifici
connessi alla particolare modalita' di  esecuzione  del  rapporto  di
lavoro. 
  2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle  misure
di prevenzione predisposte dal datore di lavoro  per  fronteggiare  i
rischi connessi  all'esecuzione  della  prestazione  all'esterno  dei
locali aziendali. 
                               Art. 23 
 
 
            Assicurazione obbligatoria per gli infortuni 
                     e le malattie professionali 
 
  1. L'accordo per lo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in
modalita' di lavoro agile e le sue modificazioni sono  oggetto  delle
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni. 
  2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla
prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. 
  3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro  gli  infortuni  sul
lavoro occorsi durante il normale percorso di andata  e  ritorno  dal
luogo di abitazione a  quello  prescelto  per  lo  svolgimento  della
prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e
alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, quando la  scelta  del  luogo  della  prestazione  sia
dettata  da  esigenze  connesse  alla  prestazione  stessa  o   dalla
necessita' del lavoratore di  conciliare  le  esigenze  di  vita  con
quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. 
                               Art. 24 
 
Aliquote   contributive   applicate   agli   assistenti   domiciliari
  all'infanzia,  qualificati  o  accreditati  presso   la   provincia
  autonoma di Bolzano 
 
  1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
e' abrogato a decorrere dal 1º settembre 2017. 
Capo III 

DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 25 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  204,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 4,5  milioni
di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017. 
  3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8,  9,
13  e  14,  nonche'  dai  commi  1  e  2   del   presente   articolo,
complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017,  61,67
milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro  per
l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91  milioni  di
euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024  e  48,44
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61  milioni
di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20
milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) quanto a 0,18  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno  2018,  mediante  il
versamento  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   da   parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di  euro  per  l'anno  2018
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
    e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9  milioni  di
euro per l'anno  2018  e  4,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Nel caso in  cui  siano  in  procinto  di  verificarsi  nuovi  o
maggiori oneri  rispetto  alle  previsioni  di  spesa  indicate  agli
articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della  presente
legge, si applicano le procedure per la compensazione  degli  effetti
finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  utilizzando
prioritariamente le risorse  accantonate  e  rese  indisponibili,  ai
sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
anche  avvalendosi  del  sistema   permanente   di   monitoraggio   e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
28  giugno  2012,  n.  92,  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10,
13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge. 
  5. In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  4  del  presente
articolo,   e'   accantonato   e   reso   indisponibile   a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per
cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11,  13,  comma
2,  e  14,  comma  4,  della  presente  legge,  fino  all'esito   del
monitoraggio previsto dal secondo periodo  del  citato  comma  4  del
presente articolo. Le somme accantonate e  non  utilizzate  all'esito
del monitoraggio sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere
destinate al Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 26 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando