L. 23 giugno 2017, n. 103 (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2017)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo  l'articolo  162-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 162-ter (Estinzione del reato per  condotte  riparatorie).  -
Nei casi di  procedibilita'  a  querela  soggetta  a  remissione,  il
giudice dichiara estinto il reato, sentite  le  parti  e  la  persona
offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro  il  termine
massimo della dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le  restituzioni  o  il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose  del  reato.  Il  risarcimento  del  danno   puo'   essere
riconosciuto anche  in  seguito  ad  offerta  reale  ai  sensi  degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e
non accettata dalla persona  offesa,  ove  il  giudice  riconosca  la
congruita' della somma offerta a tale titolo. 
  Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a  lui  non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'
chiedere al giudice  la  fissazione  di  un  ulteriore  termine,  non
superiore a sei mesi, per provvedere al  pagamento,  anche  in  forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in  tal  caso  il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine  stabilito  e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza,  imponendo
specifiche prescrizioni. Durante  la  sospensione  del  processo,  il
corso della prescrizione resta sospeso. Si  applica  l'articolo  240,
secondo comma. 
  Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo  comma,
all'esito positivo delle condotte riparatorie». 
  2.  Le  disposizioni  dell'articolo  162-ter  del  codice   penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice  dichiara
l'estinzione  anche  quando  le  condotte  riparatorie  siano   state
compiute  oltre  il  termine  della  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento di primo grado. 
  3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella  del
giudizio di legittimita', successiva alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, puo' chiedere la fissazione di un termine,  non
superiore a sessanta giorni, per  provvedere  alle  restituzioni,  al
pagamento   di   quanto   dovuto   a   titolo   di   risarcimento   e
all'eliminazione,  ove  possibile,  delle   conseguenze   dannose   o
pericolose del  reato,  a  norma  dell'articolo  162-ter  del  codice
penale, introdotto dal comma  1.  Nella  stessa  udienza  l'imputato,
qualora dimostri  di  non  poter  adempiere,  per  fatto  a  lui  non
addebitabile, nel  termine  di  sessanta  giorni,  puo'  chiedere  al
giudice la fissazione di un ulteriore termine, non  superiore  a  sei
mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di  quanto
dovuto a titolo di risarcimento. 
  4. Nei casi previsti dal  comma  3,  il  giudice,  se  accoglie  la
richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa  la  successiva
udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma
3. Durante la sospensione del processo, il corso  della  prescrizione
resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma,  del  codice
penale. 
  5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole:
«da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da  sei  a
dodici anni». 
  6.  All'articolo  624-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno
a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da tre a sei anni e  con
la multa da euro 927 a euro 1.500»; 
    b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da tre
a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono  sostituite
dalle seguenti: «La pena e' della reclusione da quattro a dieci  anni
e della multa da euro 927 a euro 2.000»; 
    c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste  dagli
articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'  delle  circostanze
aggravanti di cui  all'articolo  625,  non  possono  essere  ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni  di  pena
si operano  sulla  quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette circostanze aggravanti». 
  7. All'articolo 625, primo comma, alinea,  del  codice  penale,  le
parole: «La pena per il fatto previsto  dall'articolo  624  e'  della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro  1.032»
sono sostituite dalle  seguenti:  «La  pena  per  il  fatto  previsto
dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa
da euro 927 a euro 1.500». 
  8. All'articolo 628 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite
dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da quattro a dieci  anni
e con la multa da euro 927 a euro 2.500»; 
    b) al terzo comma, le parole: «La pena  e'  della  reclusione  da
quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da  euro  1.032  a
euro 3.098»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  pena  e'  della
reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a  euro
3.098»; 
    c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  «Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al  terzo  comma
del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con
altra  fra  quelle  indicate  nell'articolo  61,  la  pena  e'  della
reclusione da sei a venti anni e della multa da  euro  1.538  a  euro
3.098». 
  9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale,  le  parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  sette  a
venti anni». 
  10. All'articolo 158 del codice penale e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, se commessi nei confronti  di  minore,  il  termine
della prescrizione decorre dal compimento del  diciottesimo  anno  di
eta' della persona  offesa,  salvo  che  l'azione  penale  sia  stata
esercitata  precedentemente.  In  quest'ultimo  caso  il  termine  di
prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato». 
  11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma: 
      1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 
        «1) autorizzazione a procedere, dalla data del  provvedimento
con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in
cui l'autorita' competente la accoglie; 
        2) deferimento della questione ad  altro  giudizio,  sino  al
giorno in cui viene decisa la questione»; 
      2) dopo il numero 3-bis) e' aggiunto il seguente: 
        «3-ter) rogatorie all'estero, dalla  data  del  provvedimento
che  dispone  una  rogatoria  sino  al  giorno  in  cui   l'autorita'
richiedente riceve la documentazione richiesta,  o  comunque  decorsi
sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»; 
    b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: 
  «Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso  nei  seguenti
casi: 
    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura
penale per il deposito della motivazione della sentenza  di  condanna
di primo grado,  anche  se  emessa  in  sede  di  rinvio,  sino  alla
pronuncia del dispositivo  della  sentenza  che  definisce  il  grado
successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno
e sei mesi; 
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura
penale per il deposito della motivazione della sentenza  di  condanna
di secondo grado, anche se  emessa  in  sede  di  rinvio,  sino  alla
pronuncia del dispositivo della sentenza  definitiva,  per  un  tempo
comunque non superiore a un anno e sei mesi. 
  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati  ai
fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che
la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato  ovvero  ha
annullato   la   sentenza   di   condanna   nella   parte    relativa
all'accertamento della responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita'
ai sensi dell'articolo 604,  commi  1,  4  e  5-bis,  del  codice  di
procedura penale. 
  Se durante i termini di sospensione di  cui  al  secondo  comma  si
verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo  comma,  i
termini sono prolungati per il periodo corrispondente»; 
    c) il secondo comma e' abrogato. 
  12. All'articolo 160, secondo comma, del  codice  penale,  dopo  le
parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o
alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,». 
  13.  Il  primo  comma  dell'articolo  161  del  codice  penale   e'
sostituito dal seguente: 
  «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro  che
hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto
limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo». 
  14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale,  dopo  le
parole: «della meta'» sono inserite le seguenti: «per i reati di  cui
agli articoli 318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  321,  322-bis,
limitatamente ai delitti richiamati dal presente  comma,  e  640-bis,
nonche'». 
  15. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  14  si  applicano  ai
fatti commessi dopo la data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  16. Il Governo e' delegato ad adottare,  nel  termine  di  un  anno
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  decreti
legislativi  per  la  modifica  della  disciplina   del   regime   di
procedibilita' per taluni reati e delle misure di sicurezza personali
e per il riordino di alcuni settori  del  codice  penale,  secondo  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere la procedibilita' a querela per i  reati  contro  la
persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria  o  con  la  pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a  quattro  anni,  sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per  il
delitto di cui all'articolo 610 del codice  penale,  e  per  i  reati
contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in  ogni  caso
la  procedibilita'  d'ufficio  qualora  ricorra  una  delle  seguenti
condizioni: 
      1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita'; 
      2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale  ovvero
le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale; 
      3) nei reati contro  il  patrimonio,  il  danno  arrecato  alla
persona offesa sia di rilevante gravita'; 
    b) prevedere che, per i reati perseguibili  a  querela  ai  sensi
della lettera a), commessi prima della  data  di  entrata  in  vigore
delle disposizioni emanate in attuazione della medesima  lettera  a),
il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data,  se
la  persona  offesa  ha  avuto  in  precedenza  notizia   del   fatto
costituente reato; prevedere che, se e' pendente il procedimento,  il
pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa  dal  reato
della facolta' di esercitare il  diritto  di  querela  e  il  termine
decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata; 
    c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali
ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure
di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge
del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con  riferimento  ai
soggetti imputabili, del  regime  del  cosiddetto  «doppio  binario»,
prevedendo l'applicazione congiunta di pena  e  misure  di  sicurezza
personali, nella prospettiva del  minor  sacrificio  possibile  della
liberta' personale, soltanto per i delitti di cui  all'articolo  407,
comma 2, lettera a), del codice  di  procedura  penale  e  prevedendo
comunque la durata  massima  delle  misure  di  sicurezza  personali,
l'accertamento  periodico  della  persistenza   della   pericolosita'
sociale e la revoca delle misure di  sicurezza  personali  quando  la
pericolosita' sia venuta  meno;  revisione  del  modello  definitorio
dell'infermita', mediante la  previsione  di  clausole  in  grado  di
attribuire  rilevanza,  in  conformita'   a   consolidate   posizioni
scientifiche, ai disturbi della personalita'; previsione, nei casi di
non imputabilita' al momento del fatto, di misure terapeutiche  e  di
controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della
necessita' della cura, e prevedendo  l'accertamento  periodico  della
persistenza della pericolosita' sociale e della necessita' della cura
e la revoca delle  misure  quando  la  necessita'  della  cura  o  la
pericolosita' sociale siano  venute  meno;  previsione,  in  caso  di
capacita' diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e
previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento
delle condizioni che hanno diminuito la capacita' dell'agente,  anche
mediante il ricorso  a  trattamenti  terapeutici  o  riabilitativi  e
l'accesso  a  misure  alternative,  fatte  salve   le   esigenze   di
prevenzione a tutela della collettivita'; 
    d)  tenuto  conto  dell'effettivo  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari e  dell'assetto  delle  nuove  residenze  per
l'esecuzione delle  misure  di  sicurezza  (REMS),  previsione  della
destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali  sia
stato accertato in via definitiva lo stato di infermita'  al  momento
della  commissione  del  fatto,  da  cui  derivi   il   giudizio   di
pericolosita' sociale, nonche' dei soggetti per i quali  l'infermita'
di mente sia sopravvenuta  durante  l'esecuzione  della  pena,  degli
imputati sottoposti a misure di  sicurezza  provvisorie  e  di  tutti
coloro  per  i  quali  occorra  accertare  le   relative   condizioni
psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle  quali
sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i  trattamenti
terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di
trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32  della
Costituzione. 
  17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono  adottati,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  su  proposta  del
Ministro della giustizia.  I  relativi  schemi  sono  trasmessi  alle
Camere,  corredati  di  relazione  tecnica  che   dia   conto   della
neutralita' finanziaria dei medesimi, per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque  giorni,
decorsi  i  quali  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque
emanati. Qualora tale termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni
antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma  16,
o successivamente, quest'ultimo  termine  e'  prorogato  di  sessanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili
finanziari sono espressi entro venti giorni dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
emanati. 
  18. Il Governo e' delegato ad adottare,  nel  termine  di  un  anno
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo  per  la  revisione  della  disciplina   del   casellario
giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) rivedere la disciplina del casellario  giudiziale  adeguandola
alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e
ai principi e criteri  contenuti  nella  normativa  nazionale  e  nel
diritto  dell'Unione  europea  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  perseguendo  gli  obiettivi  di  semplificazione   e   di
riduzione   degli   adempimenti    amministrativi,    e    provvedere
all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,
nonche'  rivedere  i  presupposti  in  tema  di  eliminazione   delle
iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana; 
    b) consentire alle pubbliche  amministrazioni  e  ai  gestori  di
pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale  il
certificato generale contenente le iscrizioni  presenti  nella  banca
dati al nome di una determinata persona, quando tale  certificato  e'
necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente  riservando
ad   apposite   convenzioni,   stipulate   con   le   amministrazioni
interessate,  la  puntuale  fissazione,  per   ciascun   procedimento
amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e
condizioni di accesso volti ad assicurare la  riservatezza  dei  dati
personali e degli specifici  reati  ostativi  inerenti  ogni  singolo
procedimento,  nonche'  comunque  di   ogni   ulteriore   indicazione
necessaria  per  consentire  la  realizzazione   di   una   procedura
automatizzata di accesso selettivo alla banca dati; 
    c) eliminare  la  previsione  dell'iscrizione  dei  provvedimenti
applicativi della causa di non punibilita' della particolare tenuita'
del fatto, prevedendo che sia il  pubblico  ministero  a  verificare,
prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato  sia
occasionale; rimodulare i limiti temporali per  l'eliminazione  delle
iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita', quali  quelle
irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di
pace, con provvedimento applicativo della  pena  su  richiesta  delle
parti, per pene determinate in misura comunque non  superiore  a  sei
mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita'
meno gravose. 
  19. Il decreto legislativo di cui al comma 18  e'  adottato,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  su  proposta  del
Ministro della  giustizia.  Il  relativo  schema  e'  trasmesso  alle
Camere,  corredato  di  relazione  tecnica  che   dia   conto   della
neutralita' finanziaria del medesimo, per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque  giorni,
decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del
termine  di  delega  previsto  dal  comma  18,   o   successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. 
  20. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  nei  termini  e  con  la
procedura di cui ai commi 16 e 17,  decreti  legislativi  recanti  le
norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e  18  e
le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello
Stato, nonche' le norme di carattere transitorio. 
  21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale,  dopo
le  parole:  «partecipazione  al  procedimento»  sono   inserite   le
seguenti: «e che tale stato e' reversibile» e le parole: «che questo»
sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento». 
  22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  72-bis  (Definizione  del   procedimento   per   incapacita'
irreversibile dell'imputato). - 1. Se, a seguito  degli  accertamenti
previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato
e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che
tale  stato  e'  irreversibile,  il  giudice,  revocata   l'eventuale
ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di  non
luogo a procedere o sentenza di  non  doversi  procedere,  salvo  che
ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca». 
  23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' quando, dopo che e'
stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non  doversi
procedere a norma  dell'articolo  72-bis,  lo  stato  di  incapacita'
dell'imputato viene meno o  si  accerta  che  e'  stato  erroneamente
dichiarato». 
  24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il  comma
4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore  d'ufficio  non
ha effetto se l'autorita' che procede  non  riceve,  unitamente  alla
dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario». 
  25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti:  «per  i
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater». 
  26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il  comma
3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Senza pregiudizio del segreto  investigativo,  decorsi  sei
mesi  dalla  data  di  presentazione  della  denuncia,  ovvero  della
querela,  la  persona  offesa  dal  reato  puo'  chiedere  di  essere
informata dall'autorita' che ha in carico il  procedimento  circa  lo
stato del medesimo». 
  27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di  procedura  penale,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) alla facolta' di ricevere comunicazione  del  procedimento  e
delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter». 
  28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il  comma
4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde  efficacia  e  non  puo'
essere  ulteriormente  formulata  se  la   richiesta   di   incidente
probatorio non e' proposta entro il termine  di  dieci  giorni  dalla
formulazione della riserva stessa». 
  29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale  sono
premesse le seguenti parole: «Fuori del  caso  di  inefficacia  della
riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,». 
  30. Al codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 407, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto  a  esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro  il  termine  di
tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle  indagini
e comunque dalla scadenza dei termini di  cui  all'articolo  415-bis.
Nel caso di cui al comma 2, lettera b),  del  presente  articolo,  su
richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza,  il
procuratore generale presso la corte di appello puo'  prorogare,  con
decreto motivato, il termine  per  non  piu'  di  tre  mesi,  dandone
notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui  al  primo
periodo del presente comma e' di quindici mesi per i reati di cui  al
comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente  articolo.  Ove
non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale  nel
termine stabilito dal presente comma, il pubblico  ministero  ne  da'
immediata comunicazione al procuratore generale presso  la  corte  di
appello»; 
    b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412  e'  sostituito
dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se
il pubblico ministero non esercita l'azione  penale  o  non  richiede
l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma  3-bis,
dispone,  con   decreto   motivato,   l'avocazione   delle   indagini
preliminari». 
  31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nel  termine  di  dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»; 
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i  delitti  commessi  con
violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato  di
cui all'articolo 624-bis del  codice  penale»  e  le  parole:  «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 
  32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il  giudice»  sono
inserite le seguenti: «entro tre mesi»; 
    b) al comma 4 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»; 
    c) il comma 6 e' abrogato. 
  33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 410-bis (Nullita' del provvedimento di archiviazione).  -  1.
Il decreto di  archiviazione  e'  nullo  se  e'  emesso  in  mancanza
dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408  e  al  comma
1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3
e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto  senza  che  sia  stato
presentato l'atto di opposizione.  Il  decreto  di  archiviazione  e'
altresi' nullo se, essendo stata presentata opposizione,  il  giudice
omette  di  pronunciarsi  sulla   sua   ammissibilita'   o   dichiara
l'opposizione   inammissibile,   salvi   i   casi   di   inosservanza
dell'articolo 410, comma 1. 
  2. L'ordinanza di archiviazione e' nulla  solo  nei  casi  previsti
dall'articolo 127, comma 5. 
  3. Nei casi di nullita' previsti dai commi 1  e  2,  l'interessato,
entro  quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  puo'
proporre reclamo innanzi al tribunale  in  composizione  monocratica,
che provvede con ordinanza non impugnabile,  senza  intervento  delle
parti  interessate,  previo  avviso,  almeno  dieci   giorni   prima,
dell'udienza fissata  per  la  decisione  alle  parti  medesime,  che
possono presentare memorie non  oltre  il  quinto  giorno  precedente
l'udienza. 
  4. Il giudice, se il reclamo e' fondato, annulla  il  provvedimento
oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che
ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma  il  provvedimento  o
dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte  privata  che
lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel  caso
di inammissibilita', anche al pagamento di una somma in favore  della
cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo  616,
comma 1». 
  34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le
parole: «degli  articoli  408,  409  e  410»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis». 
  35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il  comma
2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre  dal
provvedimento del giudice». 
  36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti
nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di
cui all'articolo 335 del codice di procedura  penale  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La  relazione  contiene
inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento  del  diritto
alla  riparazione  per  ingiusta  detenzione,  pronunciate  nell'anno
precedente, con specificazione delle ragioni  di  accoglimento  delle
domande e dell'entita' delle riparazioni, nonche' i dati relativi  al
numero  di  procedimenti  disciplinari  iniziati  nei  riguardi   dei
magistrati per le  accertate  ingiuste  detenzioni,  con  indicazione
dell'esito, ove conclusi». 
  38. All'articolo 428, commi 1, alinea,  e  2,  primo  periodo,  del
codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione»  sono
sostituite dalla seguente: «appello». 
  39. All'articolo 428 del codice di  procedura  penale,  il  secondo
periodo del comma 2 e' soppresso. 
  40. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3  e'
sostituito dai seguenti: 
  «3. Sull'impugnazione la corte  di  appello  decide  in  camera  di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello
del pubblico ministero,  la  corte,  se  non  conferma  la  sentenza,
pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo  per
il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e  431,  o
sentenza di  non  luogo  a  procedere  con  formula  meno  favorevole
all'imputato. In caso di appello  dell'imputato,  la  corte,  se  non
conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con
formula piu' favorevole all'imputato. 
  3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere  pronunciata  in
grado di appello possono ricorrere per  cassazione  l'imputato  e  il
procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a),  b)  e
c) del comma 1 dell'articolo 606. 
  3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 611». 
  41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la  quale
dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il  giudizio
abbreviato  immediatamente  dopo  il  deposito  dei  risultati  delle
indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso  il
termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto  dal
pubblico  ministero,  per  lo  svolgimento  di  indagini   suppletive
limitatamente  ai  temi  introdotti  dalla  difesa.  In   tal   caso,
l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta». 
  42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il  comma
5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Con la richiesta presentata  ai  sensi  del  comma  5  puo'
essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui
al comma 1,  oppure  quella  di  applicazione  della  pena  ai  sensi
dell'articolo 444». 
  43. All'articolo 438 del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: 
  «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato  proposta  nell'udienza
preliminare determina la sanatoria delle  nullita',  sempre  che  non
siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve
quelle derivanti dalla violazione  di  un  divieto  probatorio.  Essa
preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio  del
giudice». 
  44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442  del  codice  di
procedura  penale,  le  parole:  «e'  diminuita  di  un  terzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' diminuita della meta'  se  si  procede
per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». 
  45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «442 e 443;» sono  inserite  le  seguenti:  «si  applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;». 
  46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 438, comma 6-bis.  Con  la  richiesta  l'imputato
puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice». 
  47. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera  di  consiglio
dandone avviso almeno cinque  giorni  prima  al  pubblico  ministero,
all'imputato, al difensore e alla persona offesa.  Qualora  riconosca
la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina
la trasmissione degli atti al pubblico ministero  presso  il  giudice
competente. Nel giudizio si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5,  441,  441-bis,  442  e
443; nel caso di cui  all'articolo  441-bis,  comma  4,  il  giudice,
revocata  l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto   il   giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato». 
  48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «442 e 443;» sono  inserite  le  seguenti:  «si  applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;». 
  49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Quando  nella  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti si devono  rettificare  solo  la  specie  e  la
quantita' della pena per errore di denominazione  o  di  computo,  la
correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il
provvedimento. Se questo e' impugnato, alla  rettificazione  provvede
la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2». 
  50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il  comma
2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso
per  cassazione  contro  la  sentenza  solo  per   motivi   attinenti
all'espressione  della  volonta'   dell'imputato,   al   difetto   di
correlazione  tra   la   richiesta   e   la   sentenza,   all'erronea
qualificazione giuridica del fatto e  all'illegalita'  della  pena  o
della misura di sicurezza». 
  51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di
procedura penale, introdotto dal  comma  50,  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali la richiesta di  applicazione  della  pena  ai
sensi dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale  e'  stata
presentata  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e  di  diritto  su
cui  la  decisione  e'  fondata,  con  l'indicazione  dei   risultati
acquisiti e dei criteri di valutazione della  prova  adottati  e  con
l'enunciazione delle ragioni per le  quali  il  giudice  ritiene  non
attendibili le prove contrarie, con riguardo: 
      1) all'accertamento  dei  fatti  e  delle  circostanze  che  si
riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 
      2) alla punibilita' e alla determinazione della  pena,  secondo
le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della  misura
di sicurezza; 
      3) alla responsabilita' civile derivante dal reato; 
      4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende  l'applicazione
di norme processuali». 
  53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Nel  caso  di  irrogazione  di  una  pena  pecuniaria   in
sostituzione di una  pena  detentiva,  il  giudice,  per  determinare
l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al
quale puo' essere assoggettato  l'imputato  e  lo  moltiplica  per  i
giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di  cui
al  periodo  precedente  il  giudice  tiene  conto  della  condizione
economica complessiva dell'imputato e del suo  nucleo  familiare.  Il
valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non  puo'  superare
di tre  volte  tale  ammontare.  Alla  pena  pecuniaria  irrogata  in
sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo  133-ter  del
codice penale». 
  54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale  sono
premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto  per  il  ricorso
per cassazione dall'articolo 613, comma 1,». 
  55. L'articolo 581 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone
con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento  impugnato,
la  data  del  medesimo  e  il  giudice  che  lo   ha   emesso,   con
l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita': 
    a) dei capi o dei punti della decisione  ai  quali  si  riferisce
l'impugnazione; 
    b) delle prove delle  quali  si  deduce  l'inesistenza,  l'omessa
assunzione o l'omessa o erronea valutazione; 
    c) delle richieste, anche istruttorie; 
    d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». 
  56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).
- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le  parti,
nelle  forme  previste  dall'articolo   589,   ne   fanno   richiesta
dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello, con rinuncia agli altri  eventuali  motivi.  Se  i
motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento  comportano  una  nuova
determinazione della pena, il pubblico  ministero,  l'imputato  e  la
persona civilmente obbligata  per  la  pena  pecuniaria  indicano  al
giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per  i
delitti  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis   e   3-quater,   i
procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,
primo, secondo, terzo e  quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio
di   materiale   pornografico,   600-quinquies,   609-bis,   609-ter,
609-quater e 609-octies del  codice  penale,  nonche'  quelli  contro
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza. 
  3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo  stato,  la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo
caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto,  ma  possono  essere
riproposte nel dibattimento. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53,  il
procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati
dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i
criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico
ministero nell'udienza, tenuto conto  della  tipologia  dei  reati  e
della complessita' dei procedimenti». 
  57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Se le parti  richiedono  concordemente  l'accoglimento,  in
tutto o in  parte,  dei  motivi  di  appello  a  norma  dell'articolo
599-bis, il giudice, quando ritiene  che  la  richiesta  deve  essere
accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la  prosecuzione
del dibattimento. La richiesta e la  rinuncia  ai  motivi  non  hanno
effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo». 
  58. Dopo il comma 3  dell'articolo  603  del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nel caso di  appello  del  pubblico  ministero  contro  una
sentenza di proscioglimento per  motivi  attinenti  alla  valutazione
della  prova  dichiarativa,  il  giudice  dispone   la   rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale». 
  59. All'articolo 48 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  che
puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto  conto  della  causa  di
inammissibilita' della richiesta»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni  due  anni
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione   alla   variazione,
accertata dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente». 
  60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura  penale,  le
parole: «dell'articolo 311,  commi  3  e  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5». 
  61. All'articolo 610,  comma  1,  quarto  periodo,  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «con
riferimento al contenuto dei motivi di ricorso». 
  62. Dopo il comma 5  dell'articolo  610  del  codice  di  procedura
penale e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1,  lettere  a),
limitatamente  al  difetto  di  legittimazione,   b),   c),   esclusa
l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d),  la  corte
dichiara  senza  formalita'  di  procedura   l'inammissibilita'   del
ricorso. Allo stesso modo la corte  dichiara  l'inammissibilita'  del
ricorso contro la sentenza di applicazione della  pena  su  richiesta
delle parti e contro la sentenza pronunciata  a  norma  dell'articolo
599-bis.  Contro   tale   provvedimento   e'   ammesso   il   ricorso
straordinario a norma dell'articolo 625-bis». 
  63. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura  penale,  le
parole: «Salvo che la parte  non  vi  provveda  personalmente,»  sono
soppresse. 
  64. All'articolo 616, comma  1,  secondo  periodo,  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  che
puo' essere aumentata fino al triplo, tenuto  conto  della  causa  di
inammissibilita' del ricorso». 
  65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni  due  anni
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione   alla   variazione,
accertata dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente». 
  66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Se una sezione della corte ritiene di  non  condividere  il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a  queste
ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso. 
  1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle  sezioni
unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile
per una causa sopravvenuta». 
  67. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura  penale,  la
lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
    «l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo  necessari
ulteriori accertamenti di fatto, o di  rideterminare  la  pena  sulla
base delle  statuizioni  del  giudice  di  merito  o  di  adottare  i
provvedimenti  necessari,  e  in  ogni  altro  caso  in  cui  ritiene
superfluo il rinvio». 
  68. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di  procedura  penale
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e  senza  formalita'.
L'errore di fatto puo' essere rilevato  dalla  corte  di  cassazione,
d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione». 
  69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma  di
quella di proscioglimento, il  ricorso  per  cassazione  puo'  essere
proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del  comma
1 dell'articolo 606». 
  70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale e' abrogato. 
  71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o  il
sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata  in  giudicato,
nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del
processo, puo' ottenere la rescissione del  giudicato  qualora  provi
che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole  mancata  conoscenza
della celebrazione del processo. 
  2. La richiesta  e'  presentata  alla  corte  di  appello  nel  cui
distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento,  a  pena
di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore
munito  di  procura  speciale  autenticata   nelle   forme   previste
dall'articolo  583,  comma  3,  entro  trenta  giorni   dal   momento
dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 
  3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo  127  e,  se
accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone  la  trasmissione
degli atti al giudice di primo  grado.  Si  applica  l'articolo  489,
comma 2. 
  4. Si applicano gli articoli 635 e 640». 
  72.  I  presidenti  delle  corti  di  appello,  con  la   relazione
sull'amministrazione  della  giustizia  prevista   dall'articolo   86
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni,  riferiscono   dati   e
valutazioni circa  la  durata  dei  giudizi  di  appello  avverso  le
sentenze di condanna,  nonche'  dati  e  notizie  sull'andamento  dei
giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice
di procedura penale, introdotto dal comma 56. 
  73. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, dando notizia dell'imputazione»; 
    b) il terzo periodo e' soppresso. 
  74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo  la  lettera  f)  e'
aggiunta la seguente: 
    «f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317,
319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale». 
  75. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  20  febbraio
2006, n. 106, dopo  le  parole:  «azione  penale»  sono  inserite  le
seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative  all'iscrizione
delle notizie di reato». 
  76. All'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  20  febbraio
2006, n. 106, dopo  le  parole:  «azione  penale»  sono  inserite  le
seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative  all'iscrizione
delle notizie di reato». 
  77.  All'articolo   146-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La persona che si trova in stato di detenzione per  taluno  dei
delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo
407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche
relativi a reati per i  quali  sia  in  liberta'.  Allo  stesso  modo
partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali  deve
essere esaminata quale testimone»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. La persona ammessa a  programmi  o  misure  di  protezione,
comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa  a  distanza
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata»; 
    c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter. Ad esclusione del caso  in  cui  sono  state  applicate  le
misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, il  giudice  puo'  disporre  con  decreto
motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle  udienze  delle
persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo
ritenga necessario. 
  1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis,  il  giudice
puo' disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche
quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il  dibattimento  sia
di particolare complessita' e sia necessario evitare ritardi nel  suo
svolgimento, ovvero quando  si  deve  assumere  la  testimonianza  di
persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un  istituto
penitenziario»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella  fase
degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento,
da' comunicazione alle autorita' competenti nonche' alle parti  e  ai
difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  In  tutti  i  processi  nei  quali  si  procede   con   il
collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti,  il  giudice,
su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai loro  difensori  di
intervenire  a   distanza   assumendosi   l'onere   dei   costi   del
collegamento». 
  78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  «Nei  casi  previsti  dall'articolo
146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole:  «avviene
a distanza» sono inserite le seguenti: «nei  casi  e  secondo  quanto
previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»; 
    b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con  ordinanza  o
dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati
o  notificati»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «comunicata   o
notificata dal giudice o dal presidente del collegio»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e' inserita la seguente: «,
4-bis». 
  79. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater». 
  80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Per l'esame dei testimoni si applicano  le  disposizioni  degli
articoli  146-bis  e  147-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». 
  81. Le disposizioni di cui ai commi 77,  78,  79  e  80  acquistano
efficacia decorso un anno dalla pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di  cui
al comma 77, relativamente alle persone che si trovano  in  stato  di
detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e
416-bis,  secondo  comma,  del  codice   penale,   nonche'   di   cui
all'articolo 74, comma 1, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni. 
  82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi  per  la
riforma  della  disciplina   in   materia   di   intercettazione   di
conversazioni o  comunicazioni  e  di  giudizi  di  impugnazione  nel
processo   penale   nonche'   per   la    riforma    dell'ordinamento
penitenziario, secondo i principi e criteri  direttivi  previsti  dai
commi 84 e 85. 
  83. I decreti legislativi di cui al  comma  82  sono  adottati,  su
proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle  materie  a
cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e)  del  comma  84  nel  termine  di  tre  mesi,  e
relativamente alle restanti materie nel termine  di  un  anno,  senza
nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I  termini  per
l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi  alle  Camere,
corredati di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'
finanziaria  dei  medesimi,  per  l'espressione  dei   pareri   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque  giorni,
decorsi i quali i decreti possono essere  comunque  emanati.  Qualora
tale termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni  antecedenti  la
scadenza del  termine  di  delega,  o  successivamente,  quest'ultimo
termine e' prorogato di sessanta  giorni.  Il  Governo,  qualora  non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle  Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro
il termine di dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 
  84. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  82,  i  decreti
legislativi recanti modifiche alla disciplina  del  processo  penale,
per i profili di seguito indicati, sono  adottati  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere disposizioni dirette  a  garantire  la  riservatezza
delle comunicazioni, in particolare dei difensori  nei  colloqui  con
l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche  oggetto
di   intercettazione,   in   conformita'   all'articolo   15    della
Costituzione,  attraverso  prescrizioni  che  incidano  anche   sulle
modalita' di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e
che diano una precisa scansione procedimentale per  la  selezione  di
materiale intercettativo nel  rispetto  del  contraddittorio  tra  le
parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo
alla  tutela  della  riservatezza   delle   comunicazioni   e   delle
conversazioni   delle   persone   occasionalmente    coinvolte    nel
procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini  di
giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i  limiti
e i criteri di utilizzabilita' vigenti, che: 
      1) ai fini della selezione del materiale da inviare al  giudice
a  sostegno  della  richiesta  di  misura  cautelare,   il   pubblico
ministero, oltre che per necessita' di prosecuzione  delle  indagini,
assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di
conversazioni   o   comunicazioni    informatiche    o    telematiche
inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d),  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano  pertinenti
all'accertamento delle responsabilita' per i reati per cui si procede
o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso  delle
indagini,  ovvero  irrilevanti  ai  fini  delle  indagini  in  quanto
riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei; 
      2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a  sostegno  della
richiesta di misura cautelare siano custoditi  in  apposito  archivio
riservato, con facolta' di esame e ascolto ma non di copia, da  parte
dei  difensori  delle  parti  e  del  giudice,  fino  al  momento  di
conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del
codice di procedura penale, con  il  quale  soltanto  viene  meno  il
divieto di cui al comma  1  dell'articolo  114  del  medesimo  codice
relativamente agli atti acquisiti; 
      3)  successivamente  alla  conclusione  di  tale  procedura,  i
difensori  delle  parti  possano  ottenere   copia   degli   atti   e
trascrizione  in  forma  peritale  delle  intercettazioni,   ritenuti
rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio  sia  stato  autorizzato
dal giudice nella fase successiva  alla  conclusione  delle  indagini
preliminari; 
      4) in vista della richiesta di giudizio  immediato  ovvero  del
deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice
di procedura penale, il pubblico ministero,  ove  riscontri  tra  gli
atti la presenza di registrazioni di  conversazioni  o  comunicazioni
informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque  titolo  ovvero
contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettera
d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,
che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilita' per i
reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in
quanto  riguardanti  esclusivamente  fatti  o  circostanze  ad   esse
estranei, qualora non sia gia' intervenuta la  procedura  di  cui  ai
commi 6 e 7 dell'articolo 268 del  codice  di  procedura  penale,  ne
dispone l'avvio, indicando  espressamente  le  conversazioni  di  cui
intenda richiedere lo stralcio; 
      5) le conversazioni o comunicazioni di cui  al  numero  1)  non
siano oggetto di trascrizione sommaria ai  sensi  dell'articolo  268,
comma 2, del codice di  procedura  penale,  ma  ne  vengano  soltanto
indicati data, ora e apparato su cui la registrazione e' intervenuta,
previa  informazione  al  pubblico  ministero,  che  ne  verifica  la
rilevanza con  decreto  motivato  autorizzandone,  in  tal  caso,  la
trascrizione ai sensi del citato comma 2; 
    b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la  reclusione
non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine  di  recare
danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese  audiovisive
o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche,  svolte  in  sua
presenza ed effettuate fraudolentemente. La  punibilita'  e'  esclusa
quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate  nell'ambito  di
un procedimento amministrativo o giudiziario o  per  l'esercizio  del
diritto di difesa o del diritto di cronaca; 
    c) tenere conto delle decisioni e dei principi  adottati  con  le
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,  a  tutela  della
liberta' di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione; 
    d) prevedere la semplificazione delle  condizioni  per  l'impiego
delle  intercettazioni  delle  conversazioni  e  delle  comunicazioni
telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; 
    e)   disciplinare   le   intercettazioni   di   comunicazioni   o
conversazioni  tra  presenti   mediante   immissione   di   captatori
informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che: 
      1) l'attivazione del microfono avvenga solo in  conseguenza  di
apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento  del
captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel  decreto
autorizzativo del giudice; 
      2)  la  registrazione  audio  venga   avviata   dalla   polizia
giudiziaria o dal personale incaricato ai  sensi  dell'articolo  348,
comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia
giudiziaria operante che e' tenuta a indicare l'ora di inizio e  fine
della registrazione, secondo circostanze  da  attestare  nel  verbale
descrittivo delle modalita' di effettuazione delle operazioni di  cui
all'articolo 268 del medesimo codice; 
      3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in
cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali  casi,  nei
luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi
si stia svolgendo l'attivita' criminosa, nel rispetto  dei  requisiti
di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;  in
ogni caso il decreto  autorizzativo  del  giudice  deve  indicare  le
ragioni per le quali tale specifica modalita' di intercettazione  sia
necessaria per lo svolgimento delle indagini; 
      4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto
verso il server della  procura  cosi'  da  garantire  originalita'  e
integrita' delle registrazioni; al  termine  della  registrazione  il
captatore  informatico  venga  disattivato  e  reso   definitivamente
inutilizzabile su indicazione del personale  di  polizia  giudiziaria
operante; 
      5) siano utilizzati soltanto programmi informatici  conformi  a
requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di  cui  al   presente   comma,   che   tenga   costantemente   conto
dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che  tali  programmi  si
limitino ad effettuare le operazioni espressamente  disposte  secondo
standard  idonei  di  affidabilita'  tecnica,  di  sicurezza   e   di
efficacia; 
      6) fermi restando i poteri del giudice nei casi  ordinari,  ove
ricorrano concreti casi  di  urgenza,  il  pubblico  ministero  possa
disporre  le  intercettazioni   di   cui   alla   presente   lettera,
limitatamente ai delitti  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale,  con  successiva  convalida
del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore,  sempre  che
il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni  di  fatto
che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle  ragioni  per
le quali tale specifica modalita' di intercettazione  sia  necessaria
per lo svolgimento delle indagini; 
      7) i risultati intercettativi  cosi'  ottenuti  possano  essere
utilizzati  a  fini  di  prova  soltanto  dei   reati   oggetto   del
provvedimento  autorizzativo   e   possano   essere   utilizzati   in
procedimenti  diversi  a  condizione  che  siano  indispensabili  per
l'accertamento dei delitti di cui  all'articolo  380  del  codice  di
procedura penale; 
      8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili  e
pubblicabili i risultati di  intercettazioni  che  abbiano  coinvolto
occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede; 
    f)  prevedere  la  ricorribilita'  per  cassazione  soltanto  per
violazione di legge delle sentenze emesse in  grado  di  appello  nei
procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace; 
    g) prevedere che il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello  possa  appellare  soltanto  nei  casi  di  avocazione  e  di
acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; 
    h)  prevedere  la  legittimazione  del  pubblico   ministero   ad
appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonche' avverso  la
sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato
o abbia escluso la  sussistenza  di  una  circostanza  aggravante  ad
effetto speciale o abbia stabilito una  pena  di  specie  diversa  da
quella ordinaria del reato; 
    i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso
la  sentenza  di   condanna,   nonche'   avverso   la   sentenza   di
proscioglimento emessa al termine  del  dibattimento  salvo  che  sia
pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non
ha commesso il fatto»; 
    l) escludere l'appellabilita' delle  sentenze  di  condanna  alla
sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o  di  non
luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola  pena
dell'ammenda o con una pena alternativa; 
    m) prevedere la  titolarita'  dell'appello  incidentale  in  capo
all'imputato e limiti di proponibilita'. 
  85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e  successive  modificazioni,  nell'esercizio
della delega di cui  al  comma  82,  i  decreti  legislativi  recanti
modifiche all'ordinamento penitenziario, per  i  profili  di  seguito
indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
    a) semplificazione delle procedure, anche con la  previsione  del
contraddittorio  differito  ed  eventuale,  per   le   decisioni   di
competenza del magistrato e  del  Tribunale  di  sorveglianza,  fatta
eccezione per quelle relative alla revoca  delle  misure  alternative
alla detenzione; 
    b) revisione delle modalita' e dei presupposti  di  accesso  alle
misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia
con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare  il  ricorso
alle  stesse,  salvo  che  per  i  casi  di  eccezionale  gravita'  e
pericolosita' e in particolare per le condanne per i delitti di mafia
e terrorismo anche internazionale; 
    c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso
alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che  impone
la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni  caso  a
quattro anni e che il  procedimento  di  sorveglianza  garantisca  il
diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicita' dell'udienza; 
    d) previsione di una necessaria  osservazione  scientifica  della
personalita' da condurre in liberta', stabilendone tempi, modalita' e
soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni  sugli
interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di
misure per rendere piu' efficace  il  sistema  dei  controlli,  anche
mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria; 
    e) eliminazione di automatismi e di preclusioni  che  impediscono
ovvero  ritardano,  sia  per  i  recidivi  sia  per  gli  autori   di
determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento
rieducativo  e  la  differenziazione  dei  percorsi  penitenziari  in
relazione alla tipologia dei reati commessi  e  alle  caratteristiche
personali del  condannato,  nonche'  revisione  della  disciplina  di
preclusione dei benefici penitenziari  per  i  condannati  alla  pena
dell'ergastolo, salvo che  per  i  casi  di  eccezionale  gravita'  e
pericolosita' specificatamente individuati e comunque per le condanne
per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; 
    f) previsione  di  attivita'  di  giustizia  riparativa  e  delle
relative  procedure,  quali  momenti  qualificanti  del  percorso  di
recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle
misure alternative; 
    g)  incremento  delle  opportunita'  di  lavoro  retribuito,  sia
intramurario  sia  esterno,  nonche'  di  attivita'  di  volontariato
individuale  e  di  reinserimento  sociale  dei   condannati,   anche
attraverso il potenziamento del  ricorso  al  lavoro  domestico  e  a
quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a
titolo di mantenimento; 
    h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia
all'interno  del  carcere,  sia  in  collaborazione  con  gli  uffici
dell'esecuzione penale esterna; 
    i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti  audiovisivi  sia  a
fini processuali, con modalita'  che  garantiscano  il  rispetto  del
diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari; 
    l) revisione delle  disposizioni  dell'ordinamento  penitenziario
alla luce del riordino  della  medicina  penitenziaria  disposto  dal
decreto legislativo 22 giugno  1999,  n.  230,  tenendo  conto  della
necessita' di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti  di
pena; 
    m) previsione della esclusione del  sanitario  dal  consiglio  di
disciplina istituito presso l'istituto penitenziario; 
    n) riconoscimento  del  diritto  all'affettivita'  delle  persone
detenute e internate e disciplina delle condizioni  generali  per  il
suo esercizio; 
    o) previsione  di  norme  che  favoriscano  l'integrazione  delle
persone detenute straniere; 
    p) adeguamento delle norme  dell'ordinamento  penitenziario  alle
esigenze educative dei detenuti minori di  eta'  secondo  i  seguenti
criteri: 
      1) giurisdizione specializzata e affidata al  tribunale  per  i
minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilita'
del giudice di sorveglianza  che  abbia  svolto  funzioni  giudicanti
nella fase di cognizione; 
      2)  previsione  di  disposizioni  riguardanti  l'organizzazione
penitenziaria degli istituti penali per minorenni  nell'ottica  della
socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione  della
persona; 
      3) previsione dell'applicabilita' della disciplina prevista per
i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel  rispetto  dei
processi educativi in atto; 
      4) previsione di misure alternative  alla  detenzione  conformi
alle istanze educative del condannato minorenne; 
      5)  ampliamento  dei  criteri   per   l'accesso   alle   misure
alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti
per l'ammissione dei  minori  all'affidamento  in  prova  ai  servizi
sociali e alla semiliberta', di cui rispettivamente agli articoli  47
e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 
      6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca
o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto  con  la
funzione   rieducativa   della    pena    e    con    il    principio
dell'individuazione del trattamento; 
      7)   rafforzamento   dell'istruzione   e    della    formazione
professionale quali elementi centrali del  trattamento  dei  detenuti
minorenni; 
      8) rafforzamento  dei  contatti  con  il  mondo  esterno  quale
criterio  guida  nell'attivita'   trattamentale   in   funzione   del
reinserimento sociale; 
    q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della  riserva
di codice nella materia penale, al fine di  una  migliore  conoscenza
dei precetti  e  delle  sanzioni  e  quindi  dell'effettivita'  della
funzione rieducativa della pena, presupposto  indispensabile  perche'
l'intero  ordinamento  penitenziario  sia  pienamente   conforme   ai
principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel  codice  penale
di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni  di  legge
in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni  di  rilevanza
costituzionale, in particolare i valori della persona  umana,  e  tra
questi il principio di  uguaglianza,  di  non  discriminazione  e  di
divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento  a  fini  di  profitto
della  persona  medesima,  e  i  beni  della  salute,  individuale  e
collettiva, della sicurezza pubblica e  dell'ordine  pubblico,  della
salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita'  del  territorio,
della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato; 
    r) previsione di norme volte al  rispetto  della  dignita'  umana
attraverso  la  responsabilizzazione   dei   detenuti,   la   massima
conformita'  della  vita   penitenziaria   a   quella   esterna,   la
sorveglianza dinamica; 
    s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative
alla detenzione al fine di assicurare  la  tutela  del  rapporto  tra
detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata  sottoposta
a misura cautelare la possibilita' che la detenzione sia sospesa fino
al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di eta'; 
    t) previsione di norme che considerino gli  specifici  bisogni  e
diritti delle donne detenute; 
    u) revisione del sistema  delle  pene  accessorie  improntata  al
principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del
condannato ed esclusione di una loro  durata  superiore  alla  durata
della pena principale; 
    v) revisione delle attuali previsioni in materia di  liberta'  di
culto e dei diritti ad essa connessi. 
  86. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  nei  termini  e  con  la
procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di
attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e  le  norme
di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi  dello  Stato,
nonche' le norme di carattere transitorio. 
  87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo e' autorizzato  ad
adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o piu'  decreti
legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e  correttive,   nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai  commi  84  e
85. 
  88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione  delle
spese relative alle prestazioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera i-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96  del  codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  la  parola:  «repertorio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decreto»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini  dell'adozione  del  canone  annuo  forfetario  per  le
prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del  Ministro
della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino  di  cui
al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  26   aprile   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104  del  7  maggio  2001.  Il
decreto: 
    a) disciplina le  tipologie  di  prestazioni  obbligatorie  e  ne
determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi  e  dei
servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il  50
per  cento  rispetto  alle  tariffe  praticate.  Nella  tariffa  sono
ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati  o
utilizzati da ogni identita' di rete; 
    b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni  obbligatorie  di
intercettazione,  anche  tra  i  fornitori   di   servizi,   le   cui
infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione  dei
contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo
forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche
se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; 
    c) definisce gli obblighi dei soggetti  tenuti  alle  prestazioni
obbligatorie e le modalita'  di  esecuzione  delle  stesse,  tra  cui
l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione  e
gestione delle comunicazioni  di  natura  amministrativa,  anche  con
riguardo  alle  fasi  preliminari   al   pagamento   delle   medesime
prestazioni»; 
    c) al comma  3,  la  parola:  «repertorio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decreto»; 
    d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse. 
  89. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono definite, con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   le
prestazioni funzionali alle  operazioni  di  intercettazione  e  sono
determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni
due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche,  tecnologiche  e
organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi: 
    a) individua le  tipologie  di  prestazioni  funzionali  erogate,
tenendo   conto    altresi':    delle    prestazioni    obbligatorie;
dell'acquisizione  e  della  elaborazione  della  documentazione  del
traffico  telefonico  o  telematico;  della  strumentazione   tecnica
utilizzabile e delle altre eventuali necessita'  atte  ad  assicurare
l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici; 
    b) determina la tariffa per ogni tipo di  prestazione  in  misura
non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel  biennio
precedente,  dal  Ministero  della  giustizia  tra  i  cinque  centri
distrettuali con il maggiore indice  di  spesa  per  intercettazioni,
cosi' da conseguire un risparmio della spesa complessiva; 
    c) specifica gli obblighi  dei  fornitori  delle  prestazioni  in
relazione ai livelli qualitativi e quantitativi  minimi  dei  servizi
offerti e alle modalita' di conservazione e gestione, mediante canali
cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e della necessita'  del  loro  trattamento
secondo criteri di riservatezza, disponibilita' e integrita'. 
  90. Il decreto di cui  al  comma  89  e'  trasmesso,  corredato  di
relazione tecnica, alle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari per il relativo parere. 
  91. Ai fini  della  razionalizzazione  delle  spese  relative  alle
prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel
termine di un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o  piu'  decreti
legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88  e  89
con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti  principi
e criteri direttivi: 
    a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; 
    b)  individuazione  dell'autorita'  giudiziaria  competente  alla
liquidazione della spesa; 
    c) natura  esecutiva  del  provvedimento  di  liquidazione  della
spesa; 
    d) modalita' di  opposizione  al  provvedimento  di  liquidazione
della spesa. 
  92. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti  legislativi
da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
  93. I decreti legislativi di  attuazione  delle  deleghe  contenute
nella presente legge sono corredati  di  relazione  tecnica  che  dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  94. In  conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i medesimi decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in
vigore  il  trentesimo  giorno  successivo   a   quello   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 giugno 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Orlando