D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (G.U. 02/08/2017)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale ed in particolare
l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la
revisione organica della disciplina speciale e delle altre
disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al
comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice
del Terzo settore;
Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i
principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio
della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella
seduta del 20 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione
sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e
118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al
riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in
materia di enti del Terzo settore.
Art. 2
Principi generali
1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del
Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e
della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,
solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito
l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli
enti locali.
Art. 3
Norme applicabili
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non
derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del
Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo
settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice
civile e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le
disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Titolo II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE
Art. 4
Enti del Terzo settore
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato,
le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative,
le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato
diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie
economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti
enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della
protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi
dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione
del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma
della Valle d'Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del
presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura
privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni
caso nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,
recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro
unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono
essere tenute separatamente le scritture contabili di cui
all'articolo 13.
Art. 5
Attivita' di interesse generale
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o
principale una o piu' attivita' di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse
generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne
disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'
le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al
presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta'
educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del
Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale con un produttore operante in un'area economica
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo,
sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo
del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di
rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il
contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,
nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi
o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale
a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attivita' di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno
2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli
articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di
interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali
quest'ultimo puo' essere comunque adottato.
Art. 6
Attivita' diverse
1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse
da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo
o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto
alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo
97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e
gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di
interesse generale.
Art. 7
Raccolta fondi
1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attivita' ed
iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di
finanziare le proprie attivita' di interesse generale, anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attivita' di
raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la
Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del
Terzo settore.
Art. 8
Destinazione del patrimonio ed assenza
di scopo di lucro
1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e'
utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni
caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque
rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati
all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche
competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a
quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o
h);
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni
piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e
di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro
qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano
l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al
tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 9
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e'
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45,
comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a
inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in
difformita' dal parere sono nulli.
Art. 10
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica ed
iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o piu'
patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli
effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
Art. 11
Iscrizione
1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico
nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli
enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita'
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del
registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel
registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 12
Denominazione sociale
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di
cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS,
ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo'
essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.
Art. 13
Scritture contabili e bilancio
1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,
dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le
modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro
puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in
conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del
terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita'
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale
devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del
codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e
depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio
redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,
2435-bis o 2435-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e
strumentale dell'attivita' di cui all'articolo 6 nella relazione al
bilancio o nella relazione di missione.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle
imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico
nazionale del Terzo settore.
Art. 14
Bilancio sociale
1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono
depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e
pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto
secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui
all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata
e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono
in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio
sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui
all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli
organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' agli
associati.
Art. 15
Libri sociali obbligatori
1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma
1, gli enti del Terzo settore devono tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri
organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a
cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c)
del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri
sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o dallo
statuto.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma
3.
Art. 16
Lavoro negli enti del Terzo settore
1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo
settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo'
essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base
della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno
conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o,
in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.
Titolo III
DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Art. 17
Volontario e attivita' di volontariato
1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello
svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un
apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo
non occasionale.
2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge
attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il
tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai
bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua
azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge
l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario
possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione
resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo
di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale
competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di
volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivita'
di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e'
socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita'
volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario
l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli
operatori volontari del servizio civile universale, al personale
impiegato all'estero a titolo volontario nelle attivita' di
cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74
Art. 18
Assicurazione obbligatoria
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la
responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa e' elemento essenziale delle
convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni
pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione
pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
Art. 19
Promozione della cultura del volontariato
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse
disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare
tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere
nell'ambito delle strutture e delle attivita' scolastiche,
universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse
esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti
del Terzo settore, nelle attivita' di sensibilizzazione e di
promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con
decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e
lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita'
o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Universita'
possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente,
crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto
attivita' di volontariato certificate nelle organizzazioni di
volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la
crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo
le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di
leva», sono inserite le seguenti: «o attivita' di volontariato in
enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un
numero di ore regolarmente certificate».
Titolo IV
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 20
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli
enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.
Capo II
Della Costituzione
Art. 21
Atto costitutivo e statuto
1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente;
l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale perseguite; l'attivita' di interesse generale che
costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale
ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica;
le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza
dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i
requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la
relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con
le finalita' perseguite e l'attivita' di interesse generale svolta;
la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e,
quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.
2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento
dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte
integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le
seconde.
Art. 22
Acquisto della personalita' giuridica
1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in
deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione
nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione
o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un
testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per
la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del
presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo
settore, nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve
depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il
competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore,
richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico
nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la
costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione
motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta
giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o
gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio,
possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre
l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda
l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato
diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non
provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della
personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore
a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro
valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto
costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 e'
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di
amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo,
ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare
l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la
ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la
prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non
riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono
risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel
registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento
di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone
giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente
con il suo patrimonio.
Capo III
Dell'ordinamento e della amministrazione
Art. 23
Procedura di ammissione e carattere aperto
delle associazioni
1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente,
in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo
settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione
dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La
deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro
degli associati.
2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente,
l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente,
chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla
comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che
sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla
medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non
appositamente convocati, in occasione della loro successiva
convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la
costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque
denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
Art. 24
Assemblea
1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non
riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro
che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo
che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del
Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu'
voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro
associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile,
in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente,
ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro
associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di
convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo
di tre associati nelle associazioni con un numero di associati
inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero
di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto
e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,
purche' sia possibile verificare l'identita' dell'associato che
partecipa e vota.
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un
numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e
disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate,
comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in
presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento
dell'attivita' in piu' ambiti territoriali. A tali assemblee si
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e
sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la
costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque
denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
Art. 25
Competenze inderogabili dell'assemblea
1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute,
del Terzo settore:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto
costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad
altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno
un numero di associati non inferiore a cinquecento possono
disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto
stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di
democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli
associati e di elettivita' delle cariche sociali.
3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire
all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui
preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu'
degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia
compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto
della volonta' del fondatore.
Art. 26
Organo di amministrazione
1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo
quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli
amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi
amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone
fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si
applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione
della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di
onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento
ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti
da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo
settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o piu'
amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse
categorie di associati.
5. La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita
dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o
senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a
lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della
maggioranza degli amministratori e', salvo quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro
nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale
del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza
dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e'
generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale
del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a
conoscenza.
8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un
organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice
civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo
settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo
assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare
applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.
Art. 27
Conflitto di interessi
1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica
l'articolo 2475-ter del codice civile.
Art. 28
Responsabilita'
1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di
controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del
fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e
dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
quanto compatibili.
Art. 29
Denunzia al tribunale e ai componenti
dell'organo di controllo
1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il
pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile, in quanto compatibile.
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle
associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno piu' di 500
associati, puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo
di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia
nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da almeno un
ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire
ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui
all'articolo 4, comma 3.
Art. 30
Organo di controllo
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un
organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e'
obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due
dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo e' altresi' obbligatoria
quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi
dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo
2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno
uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile
nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della
revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un
revisore legale iscritto nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato
redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il
bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai
sindaci.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 31
Revisione legale dei conti
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del
Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando
superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00
euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti
patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Delle organizzazioni di volontariato
Art. 32
Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta,
da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre
organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in
favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5,
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari
associati.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato
possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni
di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di
organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di
organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o
locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da
soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo
si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo
2017, n. 30.
Art. 33
Risorse
1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o
specializzare l'attivita' svolta. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di
volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro
funzionamento e allo svolgimento della propria attivita' da fonti
diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita'
di raccolta fondi nonche' delle attivita' di cui all'articolo 6.
3. Per l'attivita' di interesse generale prestata le organizzazioni
di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
Art. 34
Ordinamento ed amministrazione
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato
sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i
propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si
applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di
cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo'
essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai
fini dello svolgimento della funzione.
Capo II
Delle associazioni di promozione sociale
Art. 35
Associazioni di promozione sociale
1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo
settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a
tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore
dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu'
attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente
dell'attivita' di volontariato dei propri associati.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e
le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione
sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale
possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di
promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a
cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di
associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di
associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole
o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da
soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.
Art. 36
Risorse
1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo
quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia
necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse
generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero
dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento
del numero degli associati.
Capo III
Degli enti filantropici
Art. 37
Enti filantropici
1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in
forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare
denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di
categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse
generale.
2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente
filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o
locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da
soggetti diversi dagli enti filantropici.
Art. 38
Risorse
1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie
allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi
pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite
patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi
ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del
patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla
destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi
e alle attivita' di investimento a sostegno degli enti di Terzo
settore.
Art. 39
Bilancio sociale
1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere
l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel
corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle
persone fisiche.
Capo IV
Delle imprese sociali
Art. 40
Rinvio
1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
n. 106.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla
legge 8 novembre 1991, n. 381.
Capo V
Delle reti associative
Art. 41
Reti associative
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in
forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse
aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in
alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi
legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province
autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi
idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza in favore del
pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento, tutela,
rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore
loro associati e delle loro attivita' di interesse generale, anche
allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso
i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al
comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad
esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore
o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui
sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o
province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un
numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi
in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti
associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1,
lettera b).
3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle
proprie attivita' statutarie, anche le seguenti attivita':
a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse associati,
eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e
predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del
Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attivita' di controllo, anche
sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti
degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli
di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con
soggetti privati.
5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel
Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti
legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali,
passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai
pubblici uffici. L'iscrizione, nonche' la costituzione e
l'operativita' da almeno un anno, sono condizioni necessarie per
accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni
caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad
enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni
di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo
5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si
applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo
2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento
interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento
degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi
di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli
associati e di elettivita' delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative
possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative
possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in
assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma
3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative
possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.
Capo VI
Delle societa' di mutuo soccorso
Art. 42
Rinvio
1. Le societa' di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15
aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.
Art. 43
Trasformazione
1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di
entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da
tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in
associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga
all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il
proprio patrimonio.
Art. 44
Modifiche e integrazioni alla disciplina
1. Alle societa' di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di
versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali
di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella
sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le
societa' di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di
contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non
gestiscono fondi sanitari integrativi.
Titolo VI
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Art. 45
Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore,
operativamente gestito su base territoriale e con modalita'
informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia
autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura
competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa
assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico
nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica
dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la
propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli
interessati in modalita' telematica.
Art. 46
Struttura del Registro
1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle
seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa' di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente puo' essere
contemporaneamente iscritto in due o piu' sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo', con
decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata,
istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni
esistenti.
Art. 47
Iscrizione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione
nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal
rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente
eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della
Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,
depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed
indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede
l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella
sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) e' presentata
all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza
delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione
dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione
nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, puo':
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero
ad integrare la documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o
dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero
della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la
domanda di iscrizione s'intende accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore
sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti
da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del
Terzo settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso
avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
Art. 48
Contenuto e aggiornamento
1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare
per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione;
la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali
sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la
partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il patrimonio
minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalita' dei soggetti
che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalita' dei
soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e
limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di
trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione,
liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo
scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione,
le generalita' dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui
iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di
regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i
rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente
devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere
pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai
commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalita'
giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro
aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni
obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in
esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo
settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non
superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e'
cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni
di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati
gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale
acquisisce la relativa informazione antimafia.
Art. 49
Estinzione o scioglimento dell'ente
1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore
accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di
estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli
amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio
del registro unico nazionale presso il quale l'ente e' iscritto
affinche' provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale
provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico
nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione
dell'ente dal Registro.
Art. 50
Cancellazione e migrazione in altra sezione
1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene
a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore
iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di
provvedimenti della competente autorita' giudiziaria ovvero
tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per
la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei
requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile
deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi
dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato
negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico
nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo
settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per
l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente puo'
formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere
approvata con le modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione
nel Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, e'
ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per
territorio.
Art. 51
Revisione periodica del Registro
1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale
del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica
della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro
stesso.
Art. 52
Opponibilita' ai terzi degli atti depositati
1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione,
annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del
Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa
pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i
terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai
terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne
conoscenza.
Art. 53
Funzionamento del Registro
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio
decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale
del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini
dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti di cui
all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta,
la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo
settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita'
su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del
registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione
dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale
del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri
enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano
i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla
predisposizione della struttura informatica rendono operativo il
Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del
Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25
milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni
2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241,
con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni.
Art. 54
Trasmigrazione dei registri esistenti
1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le
modalita' con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a
comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in
loro possesso degli enti gia' iscritti nei registri speciali delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore,
ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono
entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali
informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti
richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il
termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti
iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei
diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Titolo VII
DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
Art. 55
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie
funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui
all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del
Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e
co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che
disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle
relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare,
degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o
di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce
degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo
settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme
di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento, previa
definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente,
degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e
delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri e
delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.
Art. 56
Convenzioni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di
terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione
e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita',
trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante
procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in
possesso dei requisiti di moralita' professionale, e dimostrare
adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura,
all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita'
tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare e
realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con
riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le
attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti
e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di
legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale,
il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il numero e
l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari
e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture
assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari
riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono
figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura
assicurativa, le modalita' di risoluzione del rapporto, forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', la
verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle
stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di
maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la
limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte
imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.
Art. 57
Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono
essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione
alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi
della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in
cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto
garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un
sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di
perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in condizioni di
efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi
di trasparenza e non discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
56.
Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Del Consiglio nazionale del Terzo settore
Art. 58
Istituzione
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.
Art. 59
Composizione
1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da:
a) otto rappresentanti designati dall'associazione di enti del
Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale, in
ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra
persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative
del Terzo settore;
b) quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di
reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse
tipologie organizzative del Terzo settore;
c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in
materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita' in organismi
ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria;
d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui
due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresi' parte,
senza diritto di voto:
a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con
comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con
comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
c) il direttore generale del Terzo settore e della
responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente
effettivo del Consiglio e' nominato un supplente. I componenti del
Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu'
di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei
componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da' diritto alla
corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od emolumento
comunque denominato.
Art. 60
Attribuzioni
1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di
atti normativi che riguardano il Terzo settore;
b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalita'
di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e
seguenti;
c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida
in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale
dell'attivita' svolta dagli enti del Terzo settore;
d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione
Italia Sociale;
e) e' coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e
controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;
f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso
il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio
nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo
settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza assoluta dei componenti.
Capo II
Dei centri di servizio per il volontariato
Art. 61
Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il
volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di
associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di
volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli
costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il
cui statuto preveda:
a) lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, formativo ed
informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il
ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad
essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonche' di
trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti
mediante le medesime risorse;
c) l'obbligo di adottare una contabilita' separata per le risorse
provenienti da fonte diversa dal FUN;
d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di
volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli
costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne
facciano richiesta, fatta salva la possibilita' di subordinare il
mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei
valori e delle norme statutarie;
e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o
indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere
democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f),
g), ed h);
f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea
alle organizzazioni di volontariato;
g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di
controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi
minoritari di associati;
h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e
l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che
di grande dimensione, nella gestione del CSV;
i) specifici requisiti di onorabilita', professionalita',
incompatibilita' ed indipendenza per coloro che assumono cariche
sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di
presidente dell'organo di amministrazione per:
1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e
consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi
intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale,
circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purche'
con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) i parlamentari nazionali ed europei;
4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in
organi dirigenti di partiti politici;
j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che
ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione,
nonche' il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di
presidente dell'organo di amministrazione per piu' di nove anni;
k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di
seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato
come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con
funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere
alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicita' dei
propri atti.
2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il
numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale,
assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e
provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze
territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo
quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:
a) un CSV per ogni citta' metropolitana e per ogni provincia con
territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito
territoriale delle citta' metropolitane e delle province di cui alla
lettera a).
3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere
derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche
esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi.
In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna
regione o provincia autonoma, non puo' essere superiore a quello dei
CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto
sulla base della previgente normativa.
4. L'accreditamento e' revocabile nei casi previsti dal presente
decreto.
Art. 62
Finanziamento dei Centri di servizio
per il volontariato
1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV e'
istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni
di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformita' alle
norme del presente decreto.
2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo
e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla
destinazione di cui al comma 9.
3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al
quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo
dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi
pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare
ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e
d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio
di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al
FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio,
secondo modalita' individuate dall'ONC.
5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi
integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in
ogni caso versare al FUN contributi volontari.
6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi
4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB e' riconosciuto annualmente
un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati,
fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10
milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo
riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente
mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito e'
cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile,
a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed e' utilizzabile
dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per
la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa
stabilito.
7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale
dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate
esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore,
e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base
regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti
anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad
esigenze di perequazione territoriale, nonche' all'attribuzione
storica delle risorse. L'ONC puo' destinare all'associazione dei CSV
piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero
di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la
realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attivita' di
promozione del volontariato che possono piu' efficacemente compiersi
su scala nazionale.
8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di
ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalita'
alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare
previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a
valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al
funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo
interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera
e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme
versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono
essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai
componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese
riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al
medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del
bilancio di esercizio.
9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura
dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalita' dalla
stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV,
all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad
essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.
10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al
FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui
ai commi 7 e 8, la differenza e' destinata dall'ONC ad una riserva
con finalita' di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.
11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al
FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui
ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalita' di stabilizzazione
sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a
carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN
di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio gia'
versato.
12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN,
che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV
non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui
all'articolo 72.
Art. 63
Funzioni e compiti dei Centri di servizio
per il volontariato
1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico,
formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed
il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza
distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel
rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti
dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).
2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attivita'
varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale,
finalizzati a dare visibilita' ai valori del volontariato e
all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale, a
promuovere la crescita della cultura della solidarieta' e della
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole,
istituti di istruzione, di formazione ed universita', facilitando
l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a
svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli enti di natura
pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o
coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza
dell'identita' e del ruolo del volontario e maggiori competenze
trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della
propria organizzazione e della comunita' di riferimento;
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed
accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei
volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro,
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione
economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito,
nonche' strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle
competenze acquisite dai volontari medesimi;
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a
incrementare la qualita' e la quantita' di informazioni utili al
volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di
volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo
settore tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale per
la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come
interlocutore autorevole e competente;
e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a
disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e
del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a
facilitare o promuovere l'operativita' dei volontari, attraverso la
messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati
nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio di qualita': i servizi devono essere della migliore
qualita' possibile considerate le risorse disponibili; i CSV
applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualita', anche
attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
b) principio di economicita': i servizi devono essere
organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione
al principio di qualita';
c) principio di territorialita' e di prossimita': i servizi
devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di
enti aventi sede legale ed operativita' principale nel territorio di
riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da
ridurre il piu' possibile la distanza tra fornitori e destinatari,
anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
d) principio di universalita', non discriminazione e pari
opportunita' di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo
tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti
gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di
usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicita' e
trasparenza;
e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che
operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo
scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi
economicamente vantaggiosi;
f) principio di pubblicita' e trasparenza: i CSV rendono nota
l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche
mediante modalita' informatiche che ne assicurino la maggiore e
migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi
mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le
modalita' di erogazione di ciascun servizio, nonche' i criteri di
accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.
4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di
revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma
non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni
dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente
accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza,
ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con
finalita' di stabilizzazione del FUN.
5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di
revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili
acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo
di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le
indicazioni provenienti dall'ONC.
Art. 64
Organismo nazionale di controllo
1. L'ONC e' una fondazione con personalita' giuridica di diritto
privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al fine di svolgere, per finalita' di interesse
generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di
piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del
presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di
attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza
sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti
dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dall'associazione delle FOB piu' rappresentativa sul territorio
nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;
b) due membri designati dall'associazione dei CSV piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti;
c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di
volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo
settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del
numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in
carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo
medesimo. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente. I
componenti non possono essere nominati per piu' di tre mandati
consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere
corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul
bilancio dello Stato.
4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo
statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi
componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate
dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.
5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformita' alle norme, ai
principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni
del proprio statuto:
a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo
modalita' da essa individuate;
b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi
dell'articolo 62, comma 11;
c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel
territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
61, commi 2 e 3;
d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta' e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di
volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli
indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse
del FUN;
e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei
CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base
regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;
f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti le somme loro assegnate;
g) sottopone a verifica la legittimita' e la correttezza
dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo
62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC
ai sensi dell'articolo medesimo;
h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di
funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi
di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65,
comma 6, lettera e);
i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure
pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra
gli altri elementi, della rappresentativita' degli enti richiedenti,
espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza
nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della
competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende
pubblico con le modalita' piu' appropriate;
k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalita'
operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie
funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;
l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV
sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;
m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non
preventivate;
n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su
propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;
o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica
della qualita' dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le
risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;
p) predispone una relazione annuale sulla proprie attivita' e
sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende
pubblica attraverso modalita' telematiche.
6. L'ONC non puo' finanziare iniziative o svolgere attivita' che
non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 5.
Art. 65
Organismi territoriali di controllo
1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma
soggettivita' giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse
generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di
riferimento, in conformita' alle norme del presente decreto e allo
statuto e alle direttive dell'ONC.
2. Sono istituiti i seguenti OTC:
Ambito 1: Liguria;
Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;
Ambito 3: Lombardia;
Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia;
Ambito 5: Trento e Bolzano;
Ambito 6: Emilia-Romagna;
Ambito 7: Toscana;
Ambito 8: Marche e Umbria;
Ambito 9: Lazio e Abruzzo;
Ambito 10: Puglia e Basilicata;
Ambito 11: Calabria;
Ambito 12: Campania e Molise;
Ambito 13: Sardegna;
Ambito 14: Sicilia.
3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 6, 7, 11, 13 e 14 sono composti
da:
a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
designati dalle FOB;
b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato
del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo
settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione
del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede
legale o operativa nel territorio di riferimento;
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
d) un membro designato dalla Regione.
4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti
da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dalle FOB;
b) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di
volontariato del territorio, designati dall'associazione degli enti
del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento
in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti,
aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;
c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di
riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.
5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in
ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per
piu' di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo e'
designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono
essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul
FUN o sul bilancio dello Stato.
6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento
di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.
7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformita' alle norme,
ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni
dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che
dovra' disciplinarne nel dettaglio le modalita' di esercizio:
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di
accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei
requisiti di accreditamento;
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il
mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono
altresi' a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale
motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un
numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di
enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli
enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico
nazionale del Terzo settore;
c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il
finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a
finanziamento la programmazione dei CSV;
d) verificano la legittimita' e la correttezza dell'attivita' dei
CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonche' la loro
generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile,
tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli
indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;
e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un
componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di
presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di
amministrazione del CSV;
f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori
nei confronti dei CSV;
g) predispongono una relazione annuale sulla propria attivita',
che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono
pubblica mediante modalita' telematiche.
8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attivita'
che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni
di cui al comma 7.
Art. 66
Sanzioni e ricorsi
1. In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare
i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
2. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli OTC
denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti i provvedimenti
necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in
contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a
seconda della gravita' del caso:
a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento
nelle more della sanatoria dell'irregolarita';
b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato,
senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di
amministrazione del CSV.
3. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso ricorso dinanzi al
giudice amministrativo.
Capo III
Di altre specifiche misure
Art. 67
Accesso al credito agevolato
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme
vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza
ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e
alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle
convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione
di uno o piu' progetti di attivita' e di servizi di interesse
generale inerenti alle finalita' istituzionali.
Art. 68
Privilegi
1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice
civile.
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei
privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo
comma dell'articolo 2777 del codice civile.
Art. 69
Accesso al Fondo sociale europeo
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le
opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo
settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri
finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali.
Art. 70
Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche
1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali
possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di
beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee
degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si
riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione
certificata di inizio attivita' e comunicazione ai sensi
dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al
possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
Art. 71
Locali utilizzati
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si
svolgono le relative attivita' istituzionali, purche' non di tipo
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali
possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del
Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento
delle loro attivita' istituzionali. La cessione in comodato ha una
durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente
concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura
e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi
necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.
3. I beni culturali immobili di proprieta' dello Stato, delle
regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei
quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono
interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del
terzo settore, che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5,
comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone
agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini
della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del
concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso
finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La concessione d'uso e' finalizzata alla realizzazione di un
progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta
conservazione, nonche' l'apertura alla pubblica fruizione e la
migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte
le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel
primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.
L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure
semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente
comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa
e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo
settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni
di parita' con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene all'accesso al credito agevolato.
Capo IV
Delle risorse finanziarie
Art. 72
Fondo per il finanziamento di progetti e attivita'
di interesse generale nel terzo settore
1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a sostenere, anche
attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento
di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti
oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del
Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere
finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina
annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le
aree prioritarie di intervento e le linee di attivita' finanziabili
nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti
attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del
Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016,
n. 106, e' incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno
2018 la medesima dotazione e' incrementata di 20 milioni di euro
annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9
milioni di euro.
Art. 73
Altre risorse finanziarie specificamente destinate
al sostegno degli enti del Terzo settore
1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli
oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime
finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel
programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle
organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia»:
a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per
un ammontare di 2 milioni di euro;
b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un
ammontare di 5,16 milioni di euro;
c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un
ammontare di 7,050 milioni di euro;
2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle
risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree
prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili e la
destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti
finalita':
a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato;
b) sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione
sociale;
c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per
attivita' sanitarie e beni strumentali.
3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante
procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono
essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 74
Sostegno alle attivita' delle organizzazioni
di volontariato
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono
finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di
progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in
collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di
volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
Art. 75
Sostegno alle attivita' delle associazioni
di promozione sociale
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono
finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di
progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in
partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti
alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e
gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione
al pubblico delle attivita' svolte o a far fronte a particolari
emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di
metodologie avanzate o a carattere sperimentale.
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella
misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998,
n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 73, comma 2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno
dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno
precedente del contributo di cui al comma 2.
Art. 76
Contributo per l'acquisto di autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono
destinate a sostenere l'attivita' di interesse generale delle
organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi
per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale,
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche', per le sole
fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti
delle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in
pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei
vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma
1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto
contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo
complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del
medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti
associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e
l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il
tramite delle reti medesime.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo.
Titolo IX
TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE
Art. 77
Titoli di solidarieta'
1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle
attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore
non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro
di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad
operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o,
singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di
solidarieta'», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non
applicano le commissioni di collocamento.
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non
subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono
il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti
finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonche'
certificati di deposito consistenti in titoli individuali non
negoziati nel mercato monetario.
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano
ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di
deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato
monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza
bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3
hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi
ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicita' almeno
annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento
lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe
caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente
la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo
dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I
certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non
inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicita' almeno
annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento
lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi
analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare
precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento
lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella
dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore
rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a
condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse
applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le
modalita' indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15.
5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalita', una
somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno
o piu' enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di
attivita' di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti
sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della
liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento
del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di
cui al comma 10.
6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento
pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le
esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione
bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta
effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale
erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli
enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di
iniziative di cui all'articolo 5.
7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli
emittenti della previsione di cui al comma 6 e' condizione necessaria
per l'applicazione dei commi da 8 a 13.
8. I titoli di solidarieta' non rilevano ai fini del computo delle
contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della
CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e
i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del
medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale
previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre
obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 50
per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5
effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito
d'imposta non e' cumulabile con altre agevolazioni tributarie
previste con riferimento alle erogazioni liberali, e' utilizzabile
tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Al
credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui
all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346.
13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta
di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di
cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle
emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni
liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli
importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo
specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli
importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative
oggetto di finanziamento.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo.
Art. 78
Regime fiscale del Social Lending
1. I gestori dei portali on line che svolgono attivita' di social
lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attivita'
di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di
remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali
portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le
previsioni dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per le
obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti
che, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, prestano
fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi
di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo.
Titolo X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 79
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le norme
del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi
incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni
pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto
internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono
svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti
economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se
svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita'
principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica
di particolare interesse sociale e purche' tutti gli utili siano
interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale
da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h),
affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri
organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo
modalita' definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2003, n. 135.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli
enti del Terzo settore di cui al comma 5:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attivita'
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui
al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di
cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3
del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie
gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti
commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5,
svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati nei
commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' le attivita' di cui
all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione
svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate
derivanti da attivita' non commerciali, intendendo per queste ultime
i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative
dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi
compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresi' del valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte
con modalita' non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a
partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura
commerciale.
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta dalle
associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati,
familiari e conviventi degli stessi in conformita' alle finalita'
istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito
delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati
a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia,
attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o
conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici,
compresi i contributi e le quote supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
Art. 80
Regime forfetario degli enti del Terzo settore
non commerciali
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del
reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, quando
svolte con modalita' commerciali, il coefficiente di redditivita'
nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare
dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e
90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per
cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
b) altre attivita':
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per
cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.
2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di
servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e
comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella
dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del
periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e'
presentata.
4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui
tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue
alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di
efficacia del predetto regime.
6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2
secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito
di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di
cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Art. 81
Social Bonus
1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle
erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50
per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli enti del
Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli
immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili
confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai suddetti enti
del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' di cui all'art. 5 con modalita' non
commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 83 ne' le agevolazioni fiscali
previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti
titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi
annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile
tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi
di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano
trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di
riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di
tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle
erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale,
nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in
un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli
interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in
atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente
responsabile del bene, nonche' le informazioni relative alla
fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalita' di attuazione
delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le
procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
Art. 82
Disposizioni in materia di imposte
indirette e tributi locali
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del
Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma di societa', salvo quanto previsto ai
commi 4 e 6.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e
alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito
effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi
dell'articolo 8, comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le
operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da
enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di
registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o
integrazioni normative.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi
di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti
del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a
condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque
anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal
senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale, e' dovuta l'imposta nella
misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per
cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le
dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o
informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali
del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali, di
attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta
municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo
9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e
relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal
tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le
disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli
enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o
l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai
connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono
disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente
articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli
orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le attivita'
indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma
1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1
del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641.
Art. 83
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae
un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal
contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a
favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun
periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al
precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti
dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a
favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e'
consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il
versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti
del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da
persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento
del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di
tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere computata in aumento
dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del
suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno
diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i
criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai
commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai
sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel
Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non
commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente
all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della
Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,
entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si
e' verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta
comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e' punito con la
sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del
presente articolo non possono cumulare la deducibilita' o
detraibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di
deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati
dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,
di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a
condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi
dell'articolo 8, comma 1.
Capo II
Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale
Art. 84
Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato
1. Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui
all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attivita' effettuate dalle
organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi
organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul
mercato:
a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle
organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito
delle societa'.
Art. 85
Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
1. Non si considerano commerciali le attivita' svolte dalle
associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi
istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli
stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la
medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' nei confronti di enti composti in misura non inferiore al
settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera m).
2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini delle imposte
sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli
stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli
scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente
articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte
sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le
somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia
elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di
trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e
aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate nell'esercizio delle
seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se
effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in
cui viene svolta l'attivita' istituzionale da bar e esercizi
similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
b) per lo svolgimento di tale attivita' non ci si avvalga di
alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di
informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di
promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attivita' di vendita di beni
acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi
organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul
mercato.
7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle associazioni
di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle
societa'.
Art. 86
Regime forfetario per le attivita' commerciali svolte dalle
associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di
volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale possono applicare, in relazione alle attivita'
commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo
se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi,
ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o
alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio
dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al
31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in
sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si
applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva
2006/112/CE.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario
comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di
inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza
dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime
forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare
dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di
redditivita' pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione
sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti
di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari al 3 per
cento.
4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui
ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80
considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le
perdite quello determinato ai sensi del comma 3.
5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti
a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia,
nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il
codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del
pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare
dei redditi stessi.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non
residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle
operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando
l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza
applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul
valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi
degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul
valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo
l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.
9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la
fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione
delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga
rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo
d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.
11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui
e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche
l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza
dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n.
83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo
periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata
nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di
cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, e'
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun
periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 1.
15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario
ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del
regime forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non
assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
successivi ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa i
ricavi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e'
stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non
hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di
passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo
80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di
imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta
soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di
applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di
cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre
il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza
o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli
86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine
dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la
cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime
forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di
acquisto.
16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di
cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Capo III
Delle scritture contabili
Art. 87
Tenuta e conservazione delle scritture contabili
degli Enti del terzo settore
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui
all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse
previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza e analiticita' le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'ente, distinguendo le attivita' indicate all'articolo 6 da
quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse
scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore
quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attivita' svolte con modalita' commerciali,
di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei
limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano
assolti anche qualora la contabilita' consti del libro giornale e del
libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attivita'
di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi
di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l'anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo
comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle
entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.
4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata, gli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno
l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e
fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,
limitatamente alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e
6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante ricevuta o scontrino fiscale.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono
inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi
dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo
48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui
all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica
anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui
all'articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di
cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente
del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte
del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere
le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le
registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese
dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i
presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui
all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla
disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei
suddetti presupposti.
Capo IV
Delle disposizioni transitorie e finali
Art. 88
«De minimis»
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e
all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo.
Art. 89
Coordinamento normativo
1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non
si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli
articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi
ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attivita' di
cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui
all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del
Terzo Settore.
3. L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
nonche' a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono
iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti
di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale
del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica limitatamente alle attivita'
diverse da quelle elencate all'articolo 5.
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si
considerano commerciali».
5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La
riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico
nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma
3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente
alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo
decreto legislativo».
6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti:
«al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo
settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative
vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni
del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti
e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita'
educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti
del Terzo settore di natura non commerciale»;
b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e
27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del
Terzo settore di natura non commerciale»
8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le
parole: «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, riconosciute come persone giuridiche, che operano
prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1,
lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non
commerciali, che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».
9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e'
aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non
governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore».
10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le
parole «le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono
elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo
dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le
agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi
dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106».
11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,
nonche' alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime
erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma
1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione
che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del
medesimo testo unico.
13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto
erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del
medesimo articolo 100, comma 2.
14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
3 del medesimo articolo 153.
15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,
e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto
decreto legislativo.
16. Alle associazioni che operano o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,
iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si
applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del
Terzo settore che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5,
comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure
semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di
attivita' di valorizzazione di beni culturali immobili di
appartenenza pubblica.
18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo.
19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106»;
b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole
«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'» sono sostituite dalle seguenti: «ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19
agosto 2016, n. 166.
20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole «i soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono
sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106».
21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti
del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,
del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le
parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del
codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106».
23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106»;
b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
Titolo XI
DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO
Art. 90
Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del
codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore
dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 91
Sanzioni a carico dei rappresentanti legali
e dei componenti degli organi amministrativi
1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un
associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o
altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli
organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso
la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
20.000,00 euro.
2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in
assenza o in difformita' al parere dell'Ufficio del Registro unico
nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi
amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la
violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
5.000,00 euro.
3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del
Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di
organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS,
APS e ODV, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima e' raddoppiata
qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi
l'erogazione di denaro o di altre utilita'.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5
dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico
nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.
5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente
articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo
modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 92
Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo
1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina
legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del
Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali:
a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo
settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e
monitora lo svolgimento delle attivita' degli Uffici del Registro
unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale;
b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore
autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali
iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei
Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi
dell'articolo 61;
c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni
anno, una relazione sulle attivita' di vigilanza, monitoraggio e
controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei
dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi
2 e 3, nonche' sullo stato del sistema di registrazione di cui alla
lettera b).
2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche
competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza
finalizzati ad accertare la conformita' delle attivita' di cui
all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano
l'esercizio.
Art. 93
Controllo
1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad
accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari
all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di
utilita' sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al
Registro unico nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per
mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e
strumentali, ad essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore
territorialmente competente esercita le attivita' di controllo di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del
Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche
attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni,
d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a
conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle
disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di
cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi
secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio
del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi
del primo periodo puo', ove necessario, attivare forme di reciproca
collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre
regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le
articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di
terzo settore interessati.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano
risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o
strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo
svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale,
dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera
e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte
dei beneficiari.
5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte
nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore
e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato
previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attivita' di
controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei
rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le
reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il
volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e
professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali
da garantire un efficace espletamento delle attivita' di controllo.
L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla
presentazione dell'istanza e mantiene validita' fino alla avvenuta
cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del
Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo
41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo
66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5,
disposta in caso di accertata inidoneita' della rete associativa o
del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attivita' di
controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto
termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
7. L'attivita' di controllo espletata dalle reti associative
nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai
sensi del presente articolo e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 94
Disposizioni in materia di controlli fiscali
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X
l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attivita' di
controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8,
9, 13, 15, 23, 24 nonche' al possesso dei requisiti richiesti per
fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo
45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la
spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione
dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'ufficio che procede alle attivita' di controllo ha l'obbligo, a
pena di nullita' del relativo atto di accertamento, di invitare
l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo
settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei
controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei
conseguenti provvedimenti.
2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attivita' di
controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del
Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito
all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45
ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro
Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione,
aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.
4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito
modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.
Art. 95
Vigilanza
1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, e' finalizzata a verificare il funzionamento
del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del
sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformita'
tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e
una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente
codice.
2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le
Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali una relazione sulle attivita' di iscrizione degli
enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione
periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno
precedente e sulle criticita' emerse, nonche' sui controlli eseguiti
nel medesimo periodo e i relativi esiti.
3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la
relazione annuale sulla propria attivita' e sull'attivita' e lo stato
dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto
nel medesimo articolo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati
territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e
sulle attivita' svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi
dell'articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalita'
accertative espresse nel comma 1.
5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 e' esercitata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di
tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante
dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui
all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le
competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni.
Art. 96
Disposizioni di attuazione
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.
106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i
contenuti, i termini e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con le
altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni
annuali. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati i criteri,
i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita' di controllo da parte delle reti associative nazionali e
dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti
autorizzati, nonche' i criteri, che tengano anche conto delle
dimensioni degli enti da controllare e delle attivita' da porre in
essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i
controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse
finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a
decorrere dall'anno 2019.
Art. 97
Coordinamento delle politiche di governo
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i
ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di
promozione e di indirizzo delle attivita' degli enti del Terzo
settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:
a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di
assicurarne la tempestivita', l'efficacia e la coerenza ed
esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai
relativi decreti e linee guida;
b) promuove le attivita' di raccordo con le amministrazioni
pubbliche interessate, nonche' la definizione di accordi, protocolli
di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a
valorizzare l'attivita' degli enti del Terzo settore e a sviluppare
azioni di sistema;
c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al
fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.
3. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di
regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del
sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di
regia e' gratuita e non da' diritto alla corresponsione di alcun
compenso, indennita', emolumento o rimborso spese comunque
denominato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 98
Modifiche al codice civile
1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non e'
espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le
associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui
al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni
o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498.
L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa
alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione
contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non piu' di
centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonche'
la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si
applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter,
secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le
disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro
V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle
scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro
delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche
ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico
nazionale del Terzo settore.».
Art. 99
Modifiche normative
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e
provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad
essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la
legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella
sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale
del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106»;
b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte
della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale,
regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale e'
condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stabilita la
misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;
c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto
non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre
2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione
organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo
settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto
dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le
parole «Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)»
sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106».
3. Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera
h), all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
dopo le parole: «Le liberalita' in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa'» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle
erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge
7 dicembre 2000, n. 383,».
Art. 100
Clausola di salvaguardia per le Province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista
dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la
Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta
del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di
cui al presente codice, nonche' le funzioni di vigilanza,
monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo
settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670.
Art. 101
Norme transitorie e di attuazione
1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del
Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di
nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni
riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del
Terzo settore diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi
dell'articolo 53, comma 2.
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per
gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e
Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente
decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti
con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more
dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da
parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore
attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente
previsti dalle normative di settore.
4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio
statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo
registro.
5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla
data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo
e' devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN,
nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione
territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i
liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB,
conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse
maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui
all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti gia' istituiti come
CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.
Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente
risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini
dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto.
Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di
altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente gia'
istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre
1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente
decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e
patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.
7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si
applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del
relativo mandato, cosi' come determinato dallo statuto al momento del
conferimento.
8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione
nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in
qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento
dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli
articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti
associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi
di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora
l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga
prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma
10.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della
legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle
disposizioni contenute nel presente decreto e' svolto uno specifico
monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo
97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative
che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione
delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.
10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma
10, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al
servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.
230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2
milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno
2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma
3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53
comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4,
76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96
comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 102
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000,
n. 383;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n.
438;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
14 settembre 2010, n. 177;
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante
«Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le regioni»;
e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal
termine di cui all'articolo 104, comma 2:
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;
b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266;
e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11
agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103,
comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 73, comma 1.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore,
ai sensi dell'articolo 53.
Art. 103
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72,
77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e
all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 104
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84,
comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo
d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X
secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1,
si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del
Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando