D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (G.U. 02/08/2017)

Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina  del  servizio  civile  universale   ed   in   particolare
l'articolo 1, comma 2, lettera b),  che  prevede  il  riordino  e  la
revisione  organica  della  disciplina   speciale   e   delle   altre
disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di  cui  al
comma 1 del medesimo  articolo,  compresa  la  disciplina  tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito  Codice
del Terzo settore; 
  Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti  i
principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di  esercizio
della delega relativa alla riforma del Terzo settore; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017; 
  Vista la mancata intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  nella
seduta del 20 giugno 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. Al fine di sostenere l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione
sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e  di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e
118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al
riordino e  alla  revisione  organica  della  disciplina  vigente  in
materia di enti del Terzo settore. 
                               Art. 2 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli  enti  del
Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e
della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,
solidarieta'   e   pluralismo,   ne   e'   promosso    lo    sviluppo
salvaguardandone la spontaneita'  ed  autonomia,  e  ne  e'  favorito
l'apporto  originale  per  il  perseguimento  di  finalita'  civiche,
solidaristiche  e  di  utilita'  sociale,  anche  mediante  forme  di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome  e  gli
enti locali. 
                               Art. 3 
 
 
                          Norme applicabili 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  Codice  si  applicano,  ove  non
derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di  enti  del
Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 
  2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo
settore si applicano, in quanto  compatibili,  le  norme  del  Codice
civile e le relative disposizioni di attuazione. 
  3.  Salvo  quanto  previsto  dal  Capo  II  del  Titolo  VIII,   le
disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
Titolo II 
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE
                               Art. 4 
 
 
                       Enti del Terzo settore 
 
  1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato,
le associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative,
le societa' di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non
riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato
diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento,  senza  scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'  sociale
mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di  erogazione  gratuita  di  denaro,
beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di  beni  o
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
  2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, le formazioni e le associazioni politiche,  i  sindacati,  le
associazioni  professionali  e   di   rappresentanza   di   categorie
economiche, le associazioni di datori di  lavoro,  nonche'  gli  enti
sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai  suddetti
enti,  ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel   settore   della
protezione  civile  alla  cui  disciplina  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito  di  applicazione
del presente comma i corpi  volontari  dei  vigili  del  fuoco  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano  e  della  Regione  autonoma
della Valle d'Aosta. 
  3.  Agli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le  norme  del
presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 5, a condizione che per tali  attivita'
adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura
privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni
caso nel rispetto della struttura e della  finalita'  di  tali  enti,
recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel  Registro
unico nazionale  del  Terzo  settore.  Per  lo  svolgimento  di  tali
attivita' deve essere costituito un  patrimonio  destinato  e  devono
essere  tenute  separatamente   le   scritture   contabili   di   cui
all'articolo 13. 
                               Art. 5 
 
 
                   Attivita' di interesse generale 
 
  1. Gli enti  del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
incluse  le  cooperative  sociali,  esercitano  in  via  esclusiva  o
principale  una  o  piu'  attivita'  di  interesse  generale  per  il
perseguimento,  senza  scopo  di   lucro,   di   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale.  Si  considerano  di  interesse
generale, se svolte in conformita'  alle  norme  particolari  che  ne
disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: 
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive
modificazioni; 
    b) interventi e prestazioni sanitarie; 
    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive
modificazioni; 
    d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'
le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 
    e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al
miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione
accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni; 
    g) formazione universitaria e post-universitaria; 
    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
    i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,
di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del
volontariato e delle  attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al
presente articolo; 
    j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni; 
    k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso; 
    l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione
della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,
alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   poverta'
educativa; 
    m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del
Terzo settore; 
    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni; 
    o)   attivita'   commerciali,   produttive,   di   educazione   e
informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale  con  un  produttore  operante   in   un'area   economica
svantaggiata, situata, di norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo,
sulla base di un accordo di lunga  durata  finalizzato  a  promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di  un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e  l'obbligo
del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di
rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche'  di  impegnarsi  per   il
contrasto del lavoro infantile; 
    p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo
2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della
disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
    q) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni,
nonche' ogni altra attivita'  di  carattere  residenziale  temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi
o lavorativi; 
    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
    s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della  legge  18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
    t)   organizzazione   e   gestione    di    attivita'    sportive
dilettantistiche; 
    u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di
alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a
sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale
a norma del presente articolo; 
    v) promozione della cultura della legalita',  della  pace  tra  i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
    w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e
politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle
attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo,
promozione delle  pari  opportunita'  e  delle  iniziative  di  aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    x) cura di procedure di adozione internazionale  ai  sensi  della
legge 4 maggio 1983, n. 184; 
    y) protezione civile ai sensi della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, e successive modificazioni; 
    z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni
confiscati alla criminalita' organizzata. 
  2. Tenuto  conto  delle  finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno
2016, n. 106, nonche' delle finalita' e  dei  principi  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del  presente  Codice,  l'elenco  delle  attivita'  di
interesse generale di cui al  comma  1  puo'  essere  aggiornato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in  sede  di  Conferenza  Unificata,  acquisito   il   parere   delle
Commissioni parlamentari competenti, che si  esprimono  entro  trenta
giorni dalla data  di  trasmissione  del  decreto,  decorsi  i  quali
quest'ultimo puo' essere comunque adottato. 
                               Art. 6 
 
 
                          Attivita' diverse 
 
  1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita'  diverse
da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto  costitutivo
o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali  rispetto
alle attivita'  di  interesse  generale,  secondo  criteri  e  limiti
definiti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di  cui  all'articolo
97, tenendo conto dell'insieme  delle  risorse,  anche  volontarie  e
gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto  all'insieme  delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate  nelle  attivita'  di
interesse generale. 
                               Art. 7 
 
 
                           Raccolta fondi 
 
  1. Per raccolta fondi si intende il complesso  delle  attivita'  ed
iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore  al  fine  di
finanziare  le  proprie  attivita'  di  interesse   generale,   anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva. 
  2. Gli enti del Terzo  settore,  possono  realizzare  attivita'  di
raccolta fondi anche  in  forma  organizzata  e  continuativa,  anche
mediante sollecitazione  al  pubblico  o  attraverso  la  cessione  o
erogazione di beni o servizi di  modico  valore,  impiegando  risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto  dei
principi di verita', trasparenza e correttezza  nei  rapporti  con  i
sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la
Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio  nazionale  del
Terzo settore. 
                               Art. 8 
 
 
               Destinazione del patrimonio ed assenza 
                          di scopo di lucro 
 
  1. Il patrimonio degli  enti  del  Terzo  settore,  comprensivo  di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque  denominate  e'
utilizzato per  lo  svolgimento  dell'attivita'  statutaria  ai  fini
dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata  la  distribuzione,  anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve  comunque
denominate  a  fondatori,  associati,  lavoratori  e   collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi  sociali,  anche  nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale
del rapporto associativo. 
  3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano  in  ogni
caso distribuzione indiretta di utili: 
    a) la corresponsione ad  amministratori,  sindaci  e  a  chiunque
rivesta cariche sociali di  compensi  individuali  non  proporzionati
all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle  specifiche
competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 
    b) la corresponsione  a  lavoratori  subordinati  o  autonomi  di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento  rispetto  a
quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
salvo comprovate esigenze  attinenti  alla  necessita'  di  acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di
interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b),  g)  o
h); 
    c) l'acquisto di beni o  servizi  per  corrispettivi  che,  senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; 
    d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a  condizioni
piu'  favorevoli  di  quelle  di  mercato,  a   soci,   associati   o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e
di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi   titolo   operino   per
l'organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano
erogazioni liberali a favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado,
nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o   indirettamente
controllate  o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della   loro
qualita', salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano
l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5; 
    e) la corresponsione a soggetti  diversi  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi   passivi,   in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al
tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 9 
 
 
         Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 
 
  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio  residuo  e'
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45,
comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,  ad  altri
enti  del  Terzo  settore  secondo  le  disposizioni   statutarie   o
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale. Il  parere  e'  reso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione  della  richiesta  che  l'ente  interessato  e'  tenuto   a
inoltrare al predetto Ufficio  con  raccomandata  a/r  o  secondo  le
disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti  di
devoluzione  del  patrimonio  residuo  compiuti  in  assenza   o   in
difformita' dal parere sono nulli. 
                               Art. 10 
 
 
             Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
  1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita'  giuridica  ed
iscritti nel registro delle imprese possono  costituire  uno  o  piu'
patrimoni destinati ad uno  specifico  affare  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. 
                               Art. 11 
 
 
                             Iscrizione 
 
  1. Gli enti del Terzo  settore  si  iscrivono  nel  registro  unico
nazionale del Terzo settore ed indicano gli  estremi  dell'iscrizione
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 
  2. Oltre che nel registro unico nazionale del  Terzo  settore,  gli
enti  del  Terzo  settore  che  esercitano   la   propria   attivita'
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale  sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. 
  3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita  sezione  del
registro delle imprese  soddisfa  il  requisito  dell'iscrizione  nel
registro unico nazionale del Terzo settore. 
                               Art. 12 
 
 
                        Denominazione sociale 
 
  1. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o  l'acronimo  ETS.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  enti  di
cui all'articolo 4, comma 3. 
  3. L'indicazione di ente del Terzo  settore  o  dell'acronimo  ETS,
ovvero di parole o locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'
essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore. 
                               Art. 13 
 
 
                   Scritture contabili e bilancio 
 
  1. Gli enti del  Terzo  settore  devono  redigere  il  bilancio  di
esercizio  formato   dallo   stato   patrimoniale,   dal   rendiconto
finanziario,  con  l'indicazione,  dei  proventi   e   degli   oneri,
dell'ente, e dalla relazione di missione che  illustra  le  poste  di
bilancio,  l'andamento  economico  e  finanziario  dell'ente   e   le
modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie. 
  2. Il bilancio degli enti del Terzo settore  con  ricavi,  rendite,
proventi o entrate comunque denominate inferiori  a  220.000,00  euro
puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. 
  3. Il bilancio di cui ai  commi  1  e  2  deve  essere  redatto  in
conformita' alla modulistica definita con decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale  del
terzo settore. 
  4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la  propria  attivita'
esclusivamente o  principalmente  in  forma  di  impresa  commerciale
devono tenere le scritture contabili di  cui  all'articolo  2214  del
codice civile. 
  5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono  redigere  e
depositare presso il registro delle imprese il bilancio di  esercizio
redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,
2435-bis o 2435-ter del codice civile. 
  6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario  e
strumentale dell'attivita' di cui all'articolo 6 nella  relazione  al
bilancio o nella relazione di missione. 
  7. Gli enti del Terzo  settore  non  iscritti  nel  registro  delle
imprese devono  depositare  il  bilancio  presso  il  registro  unico
nazionale del Terzo settore. 
                               Art. 14 
 
 
                          Bilancio sociale 
 
  1. Gli enti del Terzo  settore  con  ricavi,  rendite,  proventi  o
entrate comunque denominate superiori ad 1  milione  di  euro  devono
depositare presso il registro unico nazionale del  Terzo  settore,  e
pubblicare nel proprio sito internet,  il  bilancio  sociale  redatto
secondo linee guida adottate con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  sentiti  la  Cabina  di  regia   di   cui
all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata
e  delle  dimensioni  dell'ente,  anche  ai  fini  della  valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte. 
  2. Gli enti del Terzo  settore  con  ricavi,  rendite,  proventi  o
entrate comunque denominate superiori a centomila euro  annui  devono
in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati  nel  proprio
sito internet, o nel sito internet  della  rete  associativa  di  cui
all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi  o
corrispettivi a  qualsiasi  titolo  attribuiti  ai  componenti  degli
organi di amministrazione e  controllo,  ai  dirigenti  nonche'  agli
associati. 
                               Art. 15 
 
 
                      Libri sociali obbligatori 
 
  1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,  comma
1, gli enti del Terzo settore devono tenere: 
    a) il libro degli associati o aderenti; 
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
in cui devono essere trascritti anche  i  verbali  redatti  per  atto
pubblico; 
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni  dell'organo  di
amministrazione, dell'organo  di  controllo,  e  di  eventuali  altri
organi sociali. 
  2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono  tenuti  a
cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla  lettera  c)
del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. 
  3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i  libri
sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o  dallo
statuto. 
  4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma
3. 
                               Art. 16 
 
 
                 Lavoro negli enti del Terzo settore 
 
  1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno  diritto  ad  un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81. In  ogni  caso,  in  ciascun  ente  del  Terzo
settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo'
essere superiore al rapporto uno a otto,  da  calcolarsi  sulla  base
della retribuzione annua lorda. Gli  enti  del  Terzo  settore  danno
conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale  o,
in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1. 
Titolo III 
DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
                               Art. 17 
 
 
               Volontario e attivita' di volontariato 
 
  1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari  nello
svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere  in  un
apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in  modo
non occasionale. 
  2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta,  svolge
attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche  per  il
tramite di un ente del Terzo  settore,  mettendo  a  disposizione  il
proprio tempo e le  proprie  capacita'  per  promuovere  risposte  ai
bisogni delle  persone  e  delle  comunita'  beneficiarie  della  sua
azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 
  3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita  in  alcun
modo  nemmeno  dal  beneficiario.  Al   volontario   possono   essere
rimborsate dall'ente  del  Terzo  settore  tramite  il  quale  svolge
l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate
per l'attivita' prestata, entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni
preventivamente stabilite  dall'ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, le  spese  sostenute  dal  volontario
possono essere rimborsate anche a fronte  di  una  autocertificazione
resa ai sensi dell'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non  superino  l'importo
di 10  euro  giornalieri  e  150  euro  mensili  e  l'organo  sociale
competente deliberi sulle  tipologie  di  spese  e  le  attivita'  di
volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La
disposizione di cui al presente comma non si applica  alle  attivita'
di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. 
  5. La qualita' di volontario e' incompatibile con  qualsiasi  forma
di rapporto di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro
rapporto di lavoro retribuito con l'ente  di  cui  il  volontario  e'
socio o associato o tramite il  quale  svolge  la  propria  attivita'
volontaria. 
  6.  Ai  fini  del  presente  Codice  non  si  considera  volontario
l'associato che occasionalmente coadiuvi  gli  organi  sociali  nello
svolgimento delle loro funzioni. 
  7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano  agli
operatori volontari del  servizio  civile  universale,  al  personale
impiegato  all'estero  a  titolo  volontario   nelle   attivita'   di
cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 
                               Art. 18 
 
 
                     Assicurazione obbligatoria 
 
  1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari  devono
assicurarli  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi   allo
svolgimento  dell'attivita'   di   volontariato,   nonche'   per   la
responsabilita' civile verso i terzi. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanarsi
di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  Codice,
sono individuati meccanismi assicurativi  semplificati,  con  polizze
anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. 
  3.  La  copertura  assicurativa  e'   elemento   essenziale   delle
convenzioni tra gli enti  del  Terzo  settore  e  le  amministrazioni
pubbliche, e i relativi  oneri  sono  a  carico  dell'amministrazione
pubblica con la quale viene stipulata la convenzione. 
                               Art. 19 
 
 
              Promozione della cultura del volontariato 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti  delle  risorse
disponibili, promuovono la cultura del volontariato,  in  particolare
tra i giovani,  anche  attraverso  apposite  iniziative  da  svolgere
nell'ambito  delle   strutture   e   delle   attivita'   scolastiche,
universitarie  ed   extrauniversitarie,   valorizzando   le   diverse
esperienze  ed  espressioni  di  volontariato,  anche  attraverso  il
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di  altri  enti
del  Terzo  settore,  nelle  attivita'  di  sensibilizzazione  e   di
promozione. 
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  definisce  con
decreto i criteri  per  il  riconoscimento  in  ambito  scolastico  e
lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di  attivita'
o percorsi di volontariato. 
  3. Ai fini del conseguimento di titoli di  studio,  le  Universita'
possono riconoscere, nei limiti  previsti  dalla  normativa  vigente,
crediti  formativi  a  favore  degli  studenti  che  abbiano   svolto
attivita'  di  volontariato  certificate  nelle   organizzazioni   di
volontariato o in altri enti  del  Terzo  settore  rilevanti  per  la
crescita professionale e per il curriculum degli studi. 
  4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64,  dopo
le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare  di
leva», sono inserite le seguenti: «o  attivita'  di  volontariato  in
enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale  per  un
numero di ore regolarmente certificate». 
Titolo IV 
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE 
Capo I 
Disposizioni generali
                               Art. 20 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  a  tutti  gli
enti  del  Terzo  settore  costituiti  in  forma   di   associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione. 
Capo II 
Della Costituzione
                               Art. 21 
 
 
                     Atto costitutivo e statuto 
 
  1. L'atto costitutivo deve  indicare  la  denominazione  dell'ente;
l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche  e
di utilita' sociale perseguite; l'attivita' di interesse generale che
costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio  iniziale
ai fini dell'eventuale riconoscimento della  personalita'  giuridica;
le norme  sull'ordinamento,  l'amministrazione  e  la  rappresentanza
dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;  i
requisiti per l'ammissione di nuovi associati,  ove  presenti,  e  la
relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti  con
le finalita' perseguite e l'attivita' di interesse  generale  svolta;
la nomina dei primi componenti degli organi  sociali  obbligatori  e,
quando previsto, del soggetto incaricato della revisione  legale  dei
conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in  caso  di
scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista. 
  2.  Lo  statuto  contenente  le  norme  relative  al  funzionamento
dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte
integrante  dell'atto  costitutivo.  In  caso  di  contrasto  tra  le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto  prevalgono  le
seconde. 
                               Art. 22 
 
 
                Acquisto della personalita' giuridica 
 
  1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo  settore  possono,  in
deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
n. 361, acquistare la personalita'  giuridica  mediante  l'iscrizione
nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
  2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione
o di una fondazione del Terzo  settore,  o  la  pubblicazione  di  un
testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo  settore,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla  legge  per
la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle  disposizioni  del
presente Codice con riferimento alla sua natura  di  ente  del  Terzo
settore, nonche' del patrimonio  minimo  di  cui  al  comma  4,  deve
depositarlo, con i relativi allegati, entro venti  giorni  presso  il
competente ufficio del registro unico nazionale  del  Terzo  settore,
richiedendo l'iscrizione  dell'ente.  L'ufficio  del  registro  unico
nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale  della
documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. 
  3. Se il notaio  non  ritiene  sussistenti  le  condizioni  per  la
costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne  da'  comunicazione
motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine  di  trenta
giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o
gli amministratori o,  in  mancanza  ciascun  associato,  nei  trenta
giorni successivi al  ricevimento  della  comunicazione  del  notaio,
possono domandare all'ufficio del  registro  competente  di  disporre
l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.  Se  nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla  presentazione   della   domanda
l'ufficio del  registro  non  comunica  ai  richiedenti  il  motivato
diniego, ovvero non chiede  di  integrare  la  documentazione  o  non
provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 
  4. Si  considera  patrimonio  minimo  per  il  conseguimento  della
personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non  inferiore
a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le  fondazioni.
Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il  loro
valore deve risultare da una  relazione  giurata,  allegata  all'atto
costitutivo, di un revisore legale o di  una  societa'  di  revisione
legale iscritti nell'apposito registro. 
  5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui  al  comma  4  e'
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di  perdite,  l'organo  di
amministrazione, e nel caso di sua inerzia,  l'organo  di  controllo,
ove nominato, devono senza  indugio,  in  un'associazione,  convocare
l'assemblea per  deliberare,  ed  in  una  fondazione  deliberare  la
ricostituzione del patrimonio minimo  oppure  la  trasformazione,  la
prosecuzione   dell'attivita'   in   forma   di   associazione    non
riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. 
  6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e  dello  statuto  devono
risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione  nel
registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo  procedimento
di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3. 
  7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come  persone
giuridiche, per le obbligazioni dell'ente  risponde  soltanto  l'ente
con il suo patrimonio. 
Capo III
Dell'ordinamento e della amministrazione
                               Art. 23 
 
 
             Procedura di ammissione e carattere aperto 
                         delle associazioni 
 
  1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,
in  un'associazione,  riconosciuta  o  non  riconosciuta,  del  Terzo
settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione
dell'organo  di  amministrazione  su  domanda  dell'interessato.   La
deliberazione e' comunicata all'interessato  ed  annotata  nel  libro
degli associati. 
  2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,
l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro  sessanta  giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda  di  ammissione  e
comunicarla agli interessati. 
  3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,
chi  ha  proposto  la  domanda  puo'  entro  sessanta  giorni   dalla
comunicazione   della   deliberazione   di   rigetto   chiedere   che
sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto  dalla
medesima,  che  deliberano  sulle  domande  non   accolte,   se   non
appositamente  convocati,  in   occasione   della   loro   successiva
convocazione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle  fondazioni  del  Terzo  settore  il  cui  statuto  preveda   la
costituzione di  un  organo  assembleare  o  di  indirizzo,  comunque
denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto. 
                               Art. 24 
 
 
                              Assemblea 
 
  1.  Nell'assemblea   delle   associazioni,   riconosciute   o   non
riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di  voto  tutti  coloro
che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo
che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 
  2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti  del
Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu'
voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro
associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del  codice  civile,
in quanto compatibile. 
  3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono  diversamente,
ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro
associato mediante delega  scritta,  anche  in  calce  all'avviso  di
convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo
di tre associati  nelle  associazioni  con  un  numero  di  associati
inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero
di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto
e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. 
  4. L'atto costitutivo o lo statuto possono  prevedere  l'intervento
all'assemblea   mediante   mezzi    di    telecomunicazione    ovvero
l'espressione del voto  per  corrispondenza  o  in  via  elettronica,
purche'  sia  possibile  verificare  l'identita'  dell'associato  che
partecipa e vota. 
  5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno  un
numero di associati non inferiore a cinquecento possono  prevedere  e
disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee  separate,
comunque denominate, anche rispetto a specifiche  materie  ovvero  in
presenza di particolari  categorie  di  associati  o  di  svolgimento
dell'attivita' in piu'  ambiti  territoriali.  A  tali  assemblee  si
applicano le disposizioni di cui ai commi  terzo,  quarto,  quinto  e
sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle  fondazioni  del  Terzo  settore  il  cui  statuto  preveda   la
costituzione di  un  organo  assembleare  o  di  indirizzo,  comunque
denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto. 
                               Art. 25 
 
 
               Competenze inderogabili dell'assemblea 
 
  1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute,
del Terzo settore: 
    a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 
    b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti; 
    c) approva il bilancio; 
    d) delibera sulla responsabilita'  dei  componenti  degli  organi
sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti; 
    e)  delibera   sull'esclusione   degli   associati,   se   l'atto
costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza  ad
altro organo eletto dalla medesima; 
    f) delibera sulle modificazioni  dell'atto  costitutivo  o  dello
statuto; 
    g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
    h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione  o  la
scissione dell'associazione; 
    i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 
  2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che  hanno
un  numero  di  associati  non  inferiore   a   cinquecento   possono
disciplinare le competenze dell'assemblea anche in  deroga  a  quanto
stabilito  al  comma  precedente,  nel  rispetto  dei   principi   di
democraticita',  pari  opportunita'  ed  eguaglianza  di  tutti   gli
associati e di elettivita' delle cariche sociali. 
  3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo  settore  puo'  attribuire
all'organo assembleare o di indirizzo, comunque  denominato,  di  cui
preveda la costituzione la competenza a  deliberare  su  uno  o  piu'
degli oggetti di  cui  al  comma  1,  nei  limiti  in  cui  cio'  sia
compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e  nel  rispetto
della volonta' del fondatore. 
                               Art. 26 
 
 
                      Organo di amministrazione 
 
  1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,  del  Terzo
settore deve essere nominato  un  organo  di  amministrazione.  Salvo
quanto  previsto  dall'articolo  25,  comma  2,   la   nomina   degli
amministratori spetta all'assemblea,  fatta  eccezione  per  i  primi
amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. 
  2. La maggioranza degli amministratori e'  scelta  tra  le  persone
fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.  Si
applica l'articolo 2382 del codice civile. 
  3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione
della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti  di
onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento
ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento  redatti
da associazioni  di  rappresentanza  o  reti  associative  del  Terzo
settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. 
  4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o piu'
amministratori  siano  scelti  tra  gli  appartenenti  alle   diverse
categorie di associati. 
  5. La nomina di uno o piu' amministratori  puo'  essere  attribuita
dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti  del  Terzo  settore  o
senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4,  comma  3,  o  a
lavoratori  o  utenti  dell'ente.  In  ogni  caso,  la  nomina  della
maggioranza  degli   amministratori   e',   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea. 
  6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro
nomina, devono chiederne l'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale
del terzo settore,  indicando  per  ciascuno  di  essi  il  nome,  il
cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il  domicilio  e   la
cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza
dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 
  7. Il potere di rappresentanza attribuito  agli  amministratori  e'
generale. Le  limitazioni  del  potere  di  rappresentanza  non  sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale
del Terzo settore  o  se  non  si  prova  che  i  terzi  ne  erano  a
conoscenza. 
  8. Nelle fondazioni del  Terzo  settore  deve  essere  nominato  un
organo di amministrazione. Si  applica  l'articolo  2382  del  codice
civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7.  Nelle  fondazioni  del  Terzo
settore  il  cui  statuto  preveda  la  costituzione  di  un   organo
assembleare o di  indirizzo,  comunque  denominato,  possono  trovare
applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5. 
                               Art. 27 
 
 
                       Conflitto di interessi 
 
  1. Al  conflitto  di  interessi  degli  amministratori  si  applica
l'articolo 2475-ter del codice civile. 
                               Art. 28 
 
 
                           Responsabilita' 
 
  1. Gli amministratori, i direttori,  i  componenti  dell'organo  di
controllo e il soggetto incaricato della revisione legale  dei  conti
rispondono  nei  confronti  dell'ente,  dei  creditori  sociali,  del
fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e
dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  in
quanto compatibili. 
                               Art. 29 
 
 
                Denunzia al tribunale e ai componenti 
                      dell'organo di controllo 
 
  1. Almeno un decimo degli  associati,  l'organo  di  controllo,  il
soggetto incaricato  della  revisione  legale  dei  conti  ovvero  il
pubblico ministero possono agire  ai  sensi  dell'articolo  2409  del
codice civile, in quanto compatibile. 
  2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo  degli  associati  nelle
associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno piu' di  500
associati, puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo
di controllo, se nominato, il quale deve tener conto  della  denunzia
nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da  almeno  un
ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire
ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile. 
  3.  Il  presente  articolo  non  si  applica  agli  enti   di   cui
all'articolo 4, comma 3. 
                               Art. 30 
 
 
                         Organo di controllo 
 
  1. Nelle fondazioni del  Terzo  settore  deve  essere  nominato  un
organo di controllo, anche monocratico. 
  2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,  del  Terzo
settore, la nomina di un organo di controllo, anche  monocratico,  e'
obbligatoria quando siano superati per due esercizi  consecutivi  due
dei seguenti limiti: 
    a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 
    b)  ricavi,  rendite,  proventi,  entrate  comunque   denominate:
220.000,00 euro; 
    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'. 
  3. L'obbligo  di  cui  al  comma  2  cessa  se,  per  due  esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 
  4. La nomina dell'organo  di  controllo  e'  altresi'  obbligatoria
quando  siano  stati  costituiti   patrimoni   destinati   ai   sensi
dell'articolo 10. 
  5. Ai componenti dell'organo di  controllo  si  applica  l'articolo
2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo  devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo  2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso  di  organo  di  controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere  posseduti  da  almeno
uno dei componenti. 
  6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, qualora  applicabili,  nonche'  sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo  e  contabile  e  sul  suo
concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo  contabile
nel caso in  cui  non  sia  nominato  un  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un
revisore legale iscritto nell'apposito registro. 
  7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti  di  monitoraggio
dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale, avuto particolare riguardo alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio  sociale  sia  stato
redatto in conformita' alle linee guida di cui  all'articolo  14.  Il
bilancio sociale da' atto degli esiti  del  monitoraggio  svolto  dai
sindaci. 
  8. I componenti  dell'organo  di  controllo  possono  in  qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione  e  di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 
                               Art. 31 
 
 
                     Revisione legale dei conti 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto   dall'articolo   30,   comma   6,   le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, e  le  fondazioni  del
Terzo settore devono nominare un revisore  legale  dei  conti  o  una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito  registro  quando
superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 
    a) totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:  1.100.000,00
euro; 
    b)  ricavi,  rendite,  proventi,  entrate  comunque   denominate:
2.200.000,00 euro; 
    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'. 
  2. L'obbligo  di  cui  al  comma  1  cessa  se,  per  due  esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 
  3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti
patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. 
Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Delle organizzazioni di volontariato
                               Art. 32 
 
 
                   Organizzazioni di volontariato 
 
  1. Le organizzazioni di volontariato sono enti  del  Terzo  settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta,
da  un  numero  non  inferiore  a  sette  persone  fisiche  o  a  tre
organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in
favore di terzi di una  o  piu'  attivita'  di  cui  all'articolo  5,
avvalendosi  in  modo  prevalente  delle  prestazioni  dei  volontari
associati. 
  2.  Gli  atti  costitutivi  delle  organizzazioni  di  volontariato
possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro  numero  non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle  organizzazioni
di volontariato. 
  3.  La  denominazione  sociale  deve  contenere  l'indicazione   di
organizzazione di volontariato o  l'acronimo  ODV.  L'indicazione  di
organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di  parole  o
locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da
soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. 
  4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita'  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del  presente  capo
si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito  di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge  16  marzo
2017, n. 30. 
                               Art. 33 
 
 
                               Risorse 
 
  1. Le organizzazioni di volontariato  possono  assumere  lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o  di  altra
natura  esclusivamente  nei  limiti  necessari   al   loro   regolare
funzionamento  oppure  nei  limiti   occorrenti   a   qualificare   o
specializzare  l'attivita'  svolta.  In  ogni  caso,  il  numero  dei
lavoratori impiegati nell'attivita'  non  puo'  essere  superiore  al
cinquanta per cento del numero dei volontari. 
  2.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  le  organizzazioni  di
volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al  loro
funzionamento e allo svolgimento della  propria  attivita'  da  fonti
diverse, quali quote  associative,  contributi  pubblici  e  privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali  ed  attivita'
di raccolta fondi nonche' delle attivita' di cui all'articolo 6. 
  3. Per l'attivita' di interesse generale prestata le organizzazioni
di volontariato possono ricevere, soltanto il  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate. 
                               Art. 34 
 
 
                   Ordinamento ed amministrazione 
 
  1. Tutti gli amministratori delle  organizzazioni  di  volontariato
sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate,  tra  i
propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.  Si
applica l'articolo 2382 del codice civile. 
  2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione  di  quelli  di
cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei  requisiti  di
cui all'articolo 2397, secondo comma, del  codice  civile,  non  puo'
essere attribuito alcun  compenso,  salvo  il  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate per  l'attivita'  prestata  ai
fini dello svolgimento della funzione. 
Capo II
Delle associazioni di promozione sociale
                               Art. 35 
 
 
                 Associazioni di promozione sociale 
 
  1. Le associazioni  di  promozione  sociale  sono  enti  del  Terzo
settore costituiti in  forma  di  associazione,  riconosciuta  o  non
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o  a
tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento  in  favore
dei propri associati, di loro familiari o di  terzi  di  una  o  piu'
attivita' di cui  all'articolo  5,  avvalendosi  in  modo  prevalente
dell'attivita' di volontariato dei propri associati. 
  2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati  e
le associazioni comunque denominate che  dispongono  limitazioni  con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all'ammissione degli  associati  o  prevedono  il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
o che, infine,  collegano,  in  qualsiasi  forma,  la  partecipazione
sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale. 
  3. Gli atti costitutivi delle associazioni  di  promozione  sociale
possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro  numero  non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di
promozione sociale. 
  4. Il comma 3 non si  applica  agli  enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal  CONI  che  associano  un  numero  non  inferiore  a
cinquecento associazioni di promozione sociale. 
  5.  La  denominazione  sociale  deve  contenere  l'indicazione   di
associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di
associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole
o locuzioni equivalenti o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da
soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale. 
                               Art. 36 
 
 
                               Risorse 
 
  1.  Le  associazioni  di  promozione   sociale   possono   assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri  associati,  fatto  comunque  salvo
quanto disposto dall'articolo 17,  comma  5,  solo  quando  cio'  sia
necessario ai fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  di  interesse
generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il  numero
dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore  al
cinquanta per cento del numero dei volontari o al  cinque  per  cento
del numero degli associati. 
Capo III
Degli enti filantropici
                               Art. 37 
 
 
                          Enti filantropici 
 
  1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti  in
forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare
denaro,  beni  o  servizi,  anche  di  investimento,  a  sostegno  di
categorie  di  persone  svantaggiate  o  di  attivita'  di  interesse
generale. 
  2. La denominazione sociale deve contenere  l'indicazione  di  ente
filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole  o
locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da
soggetti diversi dagli enti filantropici. 
                               Art. 38 
 
 
                               Risorse 
 
  1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche  necessarie
allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi
pubblici  e  privati,  donazioni  e  lasciti  testamentari,   rendite
patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi. 
  2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi
ai  quali  essi  devono  attenersi  in  merito  alla   gestione   del
patrimonio,  alla  raccolta  di  fondi  e  risorse  in  genere,  alla
destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o  servizi
e alle attivita' di investimento  a  sostegno  degli  enti  di  Terzo
settore. 
                               Art. 39 
 
 
                          Bilancio sociale 
 
  1. Il bilancio  sociale  degli  enti  filantropici  deve  contenere
l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate  nel
corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle
persone fisiche. 
Capo IV
Delle imprese sociali
                               Art. 40 
 
 
                               Rinvio 
 
  1. Le imprese sociali sono  disciplinate  dal  decreto  legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6  giugno  2016,
n. 106. 
  2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla
legge 8 novembre 1991, n. 381. 
Capo V 
Delle reti associative
                               Art. 41 
 
 
                          Reti associative 
 
  1. Le reti associative sono enti del Terzo  settore  costituiti  in
forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: 
    a) associano, anche indirettamente attraverso gli  enti  ad  esse
aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in
alternativa, almeno 20 fondazioni del  Terzo  settore,  le  cui  sedi
legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province
autonome; 
    b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi
idonei  a  garantire  conoscibilita'  e  trasparenza  in  favore  del
pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento,  tutela,
rappresentanza, promozione o supporto degli enti  del  Terzo  settore
loro associati e delle loro attivita' di  interesse  generale,  anche
allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso
i soggetti istituzionali. 
  2. Sono reti associative nazionali le reti associative  di  cui  al
comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso  gli  enti  ad
esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del  Terzo  settore
o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo  settore,  le  cui
sedi legali o operative siano presenti  in  almeno  dieci  regioni  o
province autonome. Le associazioni del terzo settore  formate  da  un
numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con  sedi
in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate  alle  reti
associative nazionali ai  fini  di  cui  all'articolo  59,  comma  1,
lettera b). 
  3. Le reti associative nazionali  possono  esercitare,  oltre  alle
proprie attivita' statutarie, anche le seguenti attivita': 
    a) monitoraggio dell'attivita'  degli  enti  ad  esse  associati,
eventualmente  anche  con  riguardo  al  suo   impatto   sociale,   e
predisposizione di una relazione annuale al Consiglio  nazionale  del
Terzo settore; 
    b) promozione e sviluppo  delle  attivita'  di  controllo,  anche
sotto forma di autocontrollo e di assistenza  tecnica  nei  confronti
degli enti associati. 
  4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli
di intesa con le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  con
soggetti privati. 
  5. E'  condizione  per  l'iscrizione  delle  reti  associative  nel
Registro unico nazionale  del  Terzo  settore  che  i  rappresentanti
legali ed  amministratori  non  abbiano  riportato  condanne  penali,
passate in giudicato, per reati  che  comportano  l'interdizione  dai
pubblici   uffici.   L'iscrizione,   nonche'   la   costituzione    e
l'operativita' da almeno un  anno,  sono  condizioni  necessarie  per
accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che,  in  ogni
caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad
enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni
di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore. 
  6. Alle reti associative operanti nel settore di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera y), le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano nel rispetto delle disposizioni in  materia  di  protezione
civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge  16  marzo
2017, n. 30. 
  7. Gli atti costitutivi o gli  statuti  disciplinano  l'ordinamento
interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento
degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi
di democraticita', pari opportunita'  ed  eguaglianza  di  tutti  gli
associati e di elettivita' delle cariche sociali. 
  8. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative
possono disciplinare il diritto di voto degli associati in  assemblea
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2. 
  9. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative
possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in
assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24,  comma
3. 
  10. Gli atti costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative
possono disciplinare le  competenze  dell'assemblea  degli  associati
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1. 
Capo VI 
Delle societa' di mutuo soccorso
                               Art. 42 
 
 
                               Rinvio 
 
  1. Le societa' di mutuo soccorso sono disciplinate dalla  legge  15
aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni. 
                               Art. 43 
 
 
                           Trasformazione 
 
  1. Le societa' di mutuo  soccorso,  gia'  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da
tale data si trasformano in  associazioni  del  Terzo  settore  o  in
associazioni   di   promozione   sociale,   mantengono,   in   deroga
all'articolo 8, comma 3, della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,  il
proprio patrimonio. 
                               Art. 44 
 
 
              Modifiche e integrazioni alla disciplina 
 
  1. Alle societa' di mutuo soccorso  non  si  applica  l'obbligo  di
versamento del contributo del 3 per cento sugli utili  netti  annuali
di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
  2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, non  sono  soggette  all'obbligo  di  iscrizione  nella
sezione delle imprese sociali presso il  registro  delle  imprese  le
societa'  di  mutuo  soccorso  che  hanno  un  versamento  annuo   di
contributi  associativi  non  superiore  a  50.000  euro  e  che  non
gestiscono fondi sanitari integrativi. 
Titolo VI 
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
                               Art. 45 
 
 
             Registro unico nazionale del Terzo settore 
 
  1. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
istituito  il   Registro   unico   nazionale   del   Terzo   settore,
operativamente  gestito  su  base  territoriale   e   con   modalita'
informatiche in  collaborazione  con  ciascuna  Regione  e  Provincia
autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la  struttura
competente. Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui  al  periodo
precedente e' indicata come «Ufficio  regionale  del  Registro  unico
nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome  la  stessa
assume la denominazione di «Ufficio provinciale  del  Registro  unico
nazionale del  Terzo  settore».  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  individua  nell'ambito  della  dotazione  organica
dirigenziale non  generale  disponibile  a  legislazione  vigente  la
propria  struttura  competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 
  2. Il registro e' pubblico ed  e'  reso  accessibile  a  tutti  gli
interessati in modalita' telematica. 
                               Art. 46 
 
 
                       Struttura del Registro 
 
  1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si  compone  delle
seguenti sezioni: 
    a) Organizzazioni di volontariato; 
    b) Associazioni di promozione sociale; 
    c) Enti filantropici; 
    d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
    e) Reti associative; 
    f) Societa' di mutuo soccorso; 
    g) Altri enti del Terzo settore. 
  2. Ad eccezione delle reti associative,  nessun  ente  puo'  essere
contemporaneamente iscritto in due o piu' sezioni. 
  3. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo',  con
decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata,
istituire sottosezioni  o  nuove  sezioni  o  modificare  le  sezioni
esistenti. 
                               Art. 47 
 
 
                             Iscrizione 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione
nel Registro unico nazionale del  Terzo  settore  e'  presentata  dal
rappresentante legale dell'ente o della rete associativa  cui  l'ente
eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della
Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la  sede  legale,
depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati,  ed
indicando  la  sezione  del  registro  nella  quale   l'ente   chiede
l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione  nella
sezione di cui all'articolo 46 comma  1,  lettera  e)  e'  presentata
all'Ufficio statale del Registro unico nazionale. 
  2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica  la  sussistenza
delle condizioni previste dal presente  Codice  per  la  costituzione
dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione
nella sezione richiesta. 
  3.   L'ufficio   del   Registro,   entro sessanta   giorni    dalla
presentazione della domanda, puo': 
    a) iscrivere l'ente; 
    b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; 
    c) invitare l'ente a completare o rettificare la  domanda  ovvero
ad integrare la documentazione. 
  4. Decorsi sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda  o
dalla presentazione della domanda  completata  o  rettificata  ovvero
della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la
domanda di iscrizione s'intende accolta. 
  5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del  Terzo  settore
sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti
da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del
Terzo   settore,   verificata   la    regolarita'    formale    della
documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
iscrive l'ente nel Registro stesso. 
  6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso
avanti al tribunale amministrativo competente per territorio. 
                               Art. 48 
 
 
                      Contenuto e aggiornamento 
 
  1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono  risultare
per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:  la  denominazione;
la forma giuridica; la sede legale, con  l'indicazione  di  eventuali
sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5,  il  codice  fiscale  o  la
partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il patrimonio
minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalita'  dei  soggetti
che hanno la rappresentanza  legale  dell'ente;  le  generalita'  dei
soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione  di  poteri  e
limitazioni. 
  2.  Nel  Registro  devono  inoltre  essere  iscritte  le  modifiche
dell'atto  costitutivo  e  dello   statuto,   le   deliberazioni   di
trasformazione,  fusione,  scissione,  di  scioglimento,  estinzione,
liquidazione  e  cancellazione,  i  provvedimenti  che  ordinano   lo
scioglimento, dispongono la cancellazione o  accertano  l'estinzione,
le generalita' dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la  cui
iscrizione  e'  espressamente  prevista  da  norme  di  legge  o   di
regolamento. 
  3. I rendiconti e i bilanci di cui  agli  articoli  13  e  14  e  i
rendiconti delle  raccolte  fondi  svolte  nell'esercizio  precedente
devono  essere  depositati  entro  il  30  giugno   di   ogni   anno.
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna  modifica,  devono  essere
pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai
commi 1e 2, incluso  l'eventuale  riconoscimento  della  personalita'
giuridica. 
  4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e  dei  loro
aggiornamenti  nonche'   di   quelli   relativi   alle   informazioni
obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini  in
esso previsti,  l'ufficio  del  registro  diffida  l'ente  del  Terzo
settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine  non
superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e'
cancellato dal Registro. 
  5. Del deposito degli atti e della completezza  delle  informazioni
di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati
gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile. 
  6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 31, comma 1,  l'ufficio  del  registro  unico  nazionale
acquisisce la relativa informazione antimafia. 
                               Art. 49 
 
 
                 Estinzione o scioglimento dell'ente 
 
  1.  L'ufficio  del  registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore
accerta,  anche  d'ufficio,  l'esistenza  di  una  delle   cause   di
estinzione o scioglimento  dell'ente  e  ne  da'  comunicazione  agli
amministratori e al presidente del tribunale ove  ha  sede  l'ufficio
del registro unico nazionale  presso  il  quale  l'ente  e'  iscritto
affinche'  provveda  ai  sensi  dell'articolo  11  e  seguenti  delle
disposizioni di attuazione del codice civile. 
  2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale
provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico
nazionale  del  Terzo  settore  per  la   conseguente   cancellazione
dell'ente dal Registro. 
                               Art. 50 
 
 
             Cancellazione e migrazione in altra sezione 
 
  1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene
a seguito di istanza motivata da parte dell'ente  del  Terzo  settore
iscritto  o  di  accertamento   d'ufficio,   anche   a   seguito   di
provvedimenti   della   competente   autorita'   giudiziaria   ovvero
tributaria,  divenuti  definitivi,  dello  scioglimento,  cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per
la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
  2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza  dei
requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del  codice  civile
deve  preventivamente  devolvere  il  proprio  patrimonio  ai   sensi
dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato
negli esercizi in cui l'ente e' stato  iscritto  nel  Registro  unico
nazionale. 
  3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo
settore  in  una  sezione  del  Registro  ma  permangono  quelli  per
l'iscrizione in  altra  sezione  del  Registro  stesso,  l'ente  puo'
formulare  la  relativa  richiesta  di  migrazione  che  deve  essere
approvata con le modalita' e nei termini  previsti  per  l'iscrizione
nel Registro unico nazionale. 
  4. Avverso il  provvedimento  di  cancellazione  dal  Registro,  e'
ammesso ricorso avanti al  tribunale  amministrativo  competente  per
territorio. 
                               Art. 51 
 
 
                  Revisione periodica del Registro 
 
  1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro  unico  nazionale
del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini  della  verifica
della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al  Registro
stesso. 
                               Art. 52 
 
 
            Opponibilita' ai terzi degli atti depositati 
 
  1. Gli atti per  i  quali  e'  previsto  l'obbligo  di  iscrizione,
annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del
Terzo settore sono opponibili ai  terzi  soltanto  dopo  la  relativa
pubblicazione nel Registro stesso, a meno  che  l'ente  provi  che  i
terzi ne erano a conoscenza. 
  2. Per le operazioni compiute entro il  quindicesimo  giorno  dalla
pubblicazione di cui al comma 1, gli  atti  non  sono  opponibili  ai
terzi che provino di essere  stati  nella  impossibilita'  di  averne
conoscenza. 
                               Art. 53 
 
 
                     Funzionamento del Registro 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,  definisce,  con  proprio
decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro  unico  nazionale
del Terzo settore, individuando i documenti  da  presentare  ai  fini
dell'iscrizione  e  le  modalita'  di  deposito  degli  atti  di  cui
all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta,
la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo
settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e  piena  conoscibilita'
su tutto il  territorio  nazionale  degli  elementi  informativi  del
registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la  comunicazione
dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico  nazionale
del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e  agli  altri
enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 
  2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1  disciplinano
i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e  di
cancellazione degli enti del Terzo  settore;  entro  sei  mesi  dalla
predisposizione della  struttura  informatica  rendono  operativo  il
Registro. 
  3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio  e  la  gestione  del
Registro unico nazionale del  Terzo  settore  sono  stabilite  in  25
milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per  gli  anni
2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3,  anche  attraverso
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n.  241,
con le Regioni e le Province  autonome,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni. 
                               Art. 54 
 
 
                Trasmigrazione dei registri esistenti 
 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 53  vengono  disciplinate  le
modalita'  con  cui  gli  enti  pubblici  territoriali  provvedono  a
comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore  i  dati  in
loro possesso degli enti gia' iscritti nei  registri  speciali  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale esistenti al giorno antecedente l'operativita'  del  Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore. 
  2. Gli uffici del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,
ricevute le informazioni contenute nei predetti registri,  provvedono
entro centottanta  giorni  a  richiedere  agli  enti   le   eventuali
informazioni o documenti mancanti e a verificare la  sussistenza  dei
requisiti per l'iscrizione. 
  3.  L'omessa  trasmissione  delle  informazioni  e  dei   documenti
richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2  entro  il
termine  di sessanta  giorni  comporta  la  mancata  iscrizione   nel
Registro unico nazionale del Terzo settore. 
  4. Fino al termine delle verifiche di  cui  al  comma  2  gli  enti
iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare  dei
diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. 
Titolo VII 
DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
                               Art. 55 
 
 
             Coinvolgimento degli enti del Terzo settore 
 
  1. In attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',  cooperazione,
efficacia,  efficienza  ed   economicita',   omogeneita',   copertura
finanziaria   e    patrimoniale,    responsabilita'    ed    unicita'
dell'amministrazione, autonomia  organizzativa  e  regolamentare,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni di programmazione e organizzazione  a  livello  territoriale
degli interventi e dei  servizi  nei  settori  di  attivita'  di  cui
all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo  degli  enti  del
Terzo   settore,   attraverso   forme    di    co-programmazione    e
co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel  rispetto  dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle  norme  che
disciplinano specifici  procedimenti  ed  in  particolare  di  quelle
relative alla programmazione sociale di zona. 
  2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare,
degli  interventi  a  tal  fine   necessari,   delle   modalita'   di
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 
  3.  La  co-progettazione  e'  finalizzata   alla   definizione   ed
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio  o
di intervento finalizzati a soddisfare bisogni  definiti,  alla  luce
degli strumenti di programmazione di cui comma 2. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo
settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme
di  accreditamento  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
imparzialita',  partecipazione  e  parita'  di  trattamento,   previa
definizione, da  parte  della  pubblica  amministrazione  procedente,
degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata  e
delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei  criteri  e
delle modalita' per l'individuazione degli enti partner. 
                               Art. 56 
 
 
                             Convenzioni 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere  con
le organizzazioni di volontariato e  le  associazioni  di  promozione
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore  di
terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale,  se  piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
  2.  Le  convenzioni  di  cui   al   comma   1   possono   prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni  di  promozione  sociale  delle   spese   effettivamente
sostenute e documentate. 
  3. L'individuazione delle organizzazioni di  volontariato  e  delle
associazioni di promozione sociale con cui stipulare  la  convenzione
e' fatta nel rispetto dei  principi  di  imparzialita',  pubblicita',
trasparenza,  partecipazione  e  parita'  di  trattamento,   mediante
procedure comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in
possesso dei  requisiti  di  moralita'  professionale,  e  dimostrare
adeguata attitudine, da  valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,
all'attivita' concretamente svolta,  alle  finalita'  perseguite,  al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e  alla  capacita'
tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare  e
realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con
riferimento   all'esperienza   maturata,   all'organizzazione,   alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari. 
  4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le
attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei  diritti
e della dignita'  degli  utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali  di
legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale,
il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il  numero  e
l'eventuale qualifica professionale  delle  persone  impegnate  nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei  volontari
e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture
assicurative  di  cui  all'articolo   18,   i   rapporti   finanziari
riguardanti le spese da ammettere a  rimborso  fra  le  quali  devono
figurare  necessariamente   gli   oneri   relativi   alla   copertura
assicurativa, le modalita' di  risoluzione  del  rapporto,  forme  di
verifica delle prestazioni e di controllo  della  loro  qualita',  la
verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita'  di  rimborso
delle spese,  nel  rispetto  del  principio  dell'effettivita'  delle
stesse,  con  esclusione  di  qualsiasi  attribuzione  a  titolo   di
maggiorazione,  accantonamento,  ricarico  o   simili,   e   con   la
limitazione  del  rimborso  dei  costi  indiretti  alla  quota  parte
imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione. 
                               Art. 57 
 
 
       Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza 
 
  1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza  possono
essere, in via prioritaria, oggetto  di  affidamento  in  convenzione
alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi  nel
Registro unico nazionale del Terzo  settore,  aderenti  ad  una  rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai  sensi
della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in
cui, per la natura  specifica  del  servizio,  l'affidamento  diretto
garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale,  in  un
sistema di effettiva contribuzione  a  una  finalita'  sociale  e  di
perseguimento degli  obiettivi  di  solidarieta',  in  condizioni  di
efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi
di trasparenza e non discriminazione. 
  2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al  comma  1
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4  dell'articolo
56. 
Titolo VIII 
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
Capo I 
Del Consiglio nazionale del Terzo settore
                               Art. 58 
 
 
                             Istituzione 
 
  1. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
istituito il Consiglio nazionale del Terzo  settore,  presieduto  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato. 
                               Art. 59 
 
 
                            Composizione 
 
  1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da: 
    a) otto rappresentanti designati dall'associazione  di  enti  del
Terzo settore  piu'  rappresentativa  sul  territorio  nazionale,  in
ragione del numero di enti del Terzo settore ad  essa  aderenti,  tra
persone che siano espressione delle diverse  tipologie  organizzative
del Terzo settore; 
    b) quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di
reti associative  nazionali,  che  siano  espressione  delle  diverse
tipologie organizzative del Terzo settore; 
    c) cinque  esperti  di  comprovata  esperienza  professionale  in
materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita'  in  organismi
ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private  ovvero  che
abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
post-universitaria; 
    d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di  cui
due designati  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  di  cui  al  decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   ed   uno    designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 
  2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresi'  parte,
senza diritto di voto: 
    a) un rappresentante  designato  dal  presidente  dell'ISTAT  con
comprovata esperienza in materia di Terzo settore; 
    b) un rappresentante  designato  dal  presidente  dell'INAPP  con
comprovata esperienza in materia di Terzo settore; 
    c)  il   direttore   generale   del   Terzo   settore   e   della
responsabilita' sociale delle imprese  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  3. I componenti del Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore  sono
nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e rimangono in carica  per  tre  anni.  Per  ogni  componente
effettivo del Consiglio e' nominato un supplente.  I  componenti  del
Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu'
di due  mandati  consecutivi.  La  partecipazione  al  Consiglio  dei
componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da'  diritto  alla
corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od  emolumento
comunque denominato. 
                               Art. 60 
 
 
                            Attribuzioni 
 
  1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: 
    a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi  di
atti normativi che riguardano il Terzo settore; 
    b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle  modalita'
di utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui  agli  articoli  72  e
seguenti; 
    c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle  linee  guida
in materia di bilancio sociale e di valutazione  di  impatto  sociale
dell'attivita' svolta dagli enti del Terzo settore; 
    d) designa un componente nell'organo di governo della  Fondazione
Italia Sociale; 
    e) e' coinvolto  nelle  funzioni  di  vigilanza,  monitoraggio  e
controllo, con il supporto delle reti associative nazionali; 
    f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo  settore  presso
il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936. 
  2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio
nazionale  del  Terzo  settore  si  avvale  delle  risorse  umane   e
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale del  Terzo
settore  sono  fissate  con  regolamento  interno  da   adottarsi   a
maggioranza assoluta dei componenti. 
Capo II 
Dei centri di servizio per il volontariato
                               Art. 61 
 
 
      Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato 
 
  1. Possono essere  accreditati  come  centri  di  servizio  per  il
volontariato, di  seguito  CSV,  gli  enti  costituiti  in  forma  di
associazione riconosciuta del  Terzo  settore  da  organizzazioni  di
volontariato e da  altri  enti  del  Terzo  settore,  esclusi  quelli
costituiti in una delle forme del libro V del codice  civile,  ed  il
cui statuto preveda: 
    a) lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, formativo  ed
informativo al fine di promuovere e  rafforzare  la  presenza  ed  il
ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; 
    b) il divieto di erogare direttamente in  denaro  le  risorse  ad
essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonche' di
trasferire  a  titolo  gratuito  beni  mobili  o  immobili  acquisiti
mediante le medesime risorse; 
    c) l'obbligo di adottare una contabilita' separata per le risorse
provenienti da fonte diversa dal FUN; 
    d) l'obbligo di ammettere come  associati  le  organizzazioni  di
volontariato e gli altri  enti  del  Terzo  settore,  esclusi  quelli
costituiti in una delle forme del libro V del codice civile,  che  ne
facciano richiesta, fatta salva la  possibilita'  di  subordinare  il
mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi,  dei
valori e delle norme statutarie; 
    e) il diritto di tutti gli associati di  votare,  direttamente  o
indirettamente,  in  assemblea,  ed  in   particolare   di   eleggere
democraticamente i componenti degli organi di  amministrazione  e  di
controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere  f),
g), ed h); 
    f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea
alle organizzazioni di volontariato; 
    g) misure dirette ad evitare  il  realizzarsi  di  situazioni  di
controllo dell'ente  da  parte  di  singoli  associati  o  di  gruppi
minoritari di associati; 
    h)  misure  destinate  a  favorire  la  partecipazione  attiva  e
l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che
di grande dimensione, nella gestione del CSV; 
    i)  specifici  requisiti   di   onorabilita',   professionalita',
incompatibilita' ed indipendenza  per  coloro  che  assumono  cariche
sociali, ed in particolare il  divieto  di  ricoprire  l'incarico  di
presidente dell'organo di amministrazione per: 
      1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e
consiglio  regionale,  di   associazioni   di   comuni   e   consorzi
intercomunali,  e  incarichi  di   giunta   e   consiglio   comunale,
circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purche'
con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 
      2) i consiglieri  di  amministrazione  e  il  presidente  delle
aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'articolo  114  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
      3) i parlamentari nazionali ed europei; 
      4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale  in
organi dirigenti di partiti politici; 
    j) un numero  massimo  di  mandati  consecutivi  per  coloro  che
ricoprono la carica di  componente  dell'organo  di  amministrazione,
nonche' il divieto per la stessa persona di ricoprire  la  carica  di
presidente dell'organo di amministrazione per piu' di nove anni; 
    k)  il  diritto  dell'organismo  territoriale  di  controllo,  di
seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse  accreditato
come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV  con
funzioni di presidente e dei componenti di tale organo  di  assistere
alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV; 
    l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale; 
    m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicita'  dei
propri atti. 
  2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il
numero di enti  accreditabili  come  CSV  nel  territorio  nazionale,
assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione  e
provincia  autonoma  ed  evitando   sovrapposizione   di   competenze
territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal  fine,  e  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita: 
    a) un CSV per ogni citta' metropolitana e per ogni provincia  con
territorio interamente montano e confinante con  Paesi  stranieri  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
    b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti  nell'ambito
territoriale delle citta' metropolitane e delle province di cui  alla
lettera a). 
  3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere
derogati, con atto  motivato  dell'ONC,  in  presenza  di  specifiche
esigenze territoriali del volontariato o di contenimento  dei  costi.
In ogni caso, il numero massimo di  CSV  accreditabili,  in  ciascuna
regione o provincia autonoma, non puo' essere superiore a quello  dei
CSV istituiti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
sulla base della previgente normativa. 
  4. L'accreditamento e' revocabile nei casi  previsti  dal  presente
decreto. 
                               Art. 62 
 
 
                Finanziamento dei Centri di servizio 
                         per il volontariato 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  finanziamento  stabile  dei  CSV  e'
istituito il FUN, alimentato da contributi annuali  delle  fondazioni
di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.
153, di seguito FOB, ed amministrato  dall'ONC  in  conformita'  alle
norme del presente decreto. 
  2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio  autonomo
e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV,  vincolato  alla
destinazione di cui al comma 9. 
  3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al
quindicesimo   del   risultato   della   differenza   tra    l'avanzo
dell'esercizio  meno  l'accantonamento  a  copertura  dei   disavanzi
pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da  destinare
ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c)  e
d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
  4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio
di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e  le  versano  al
FUN entro il 31  ottobre  dell'anno  di  approvazione  del  bilancio,
secondo modalita' individuate dall'ONC. 
  5. Le FOB sono  inoltre  tenute  a  versare  al  FUN  i  contributi
integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11  e  possono  in
ogni caso versare al FUN contributi volontari. 
  6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi
4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB e'  riconosciuto  annualmente
un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati,
fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e  di  euro  10
milioni  per  gli  anni  successivi.  Il  credito   di   imposta   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo
riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24  esclusivamente
mediante  servizi  telematici  resi  disponibili  dall'Agenzia  delle
entrate, pena il rifiuto dell'operazione di  versamento.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il  credito  e'
cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel  rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice  civile,
a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed e' utilizzabile
dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per
la concessione del  contributo  nel  rispetto  del  limite  di  spesa
stabilito. 
  7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile  triennale
dei CSV, anche sulla base  del  fabbisogno  storico  e  delle  mutate
esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore,
e ne stabilisce la  ripartizione  annuale  e  territoriale,  su  base
regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed  equi,  definiti
anche in relazione alla  provenienza  delle  risorse  delle  FOB,  ad
esigenze  di  perequazione  territoriale,  nonche'   all'attribuzione
storica delle risorse. L'ONC puo' destinare all'associazione dei  CSV
piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione  del  numero
di CSV ad essa aderenti  una  quota  di  tale  finanziamento  per  la
realizzazione di  servizi  strumentali  ai  CSV  o  di  attivita'  di
promozione del volontariato che possono piu' efficacemente  compiersi
su scala nazionale. 
  8.   L'ONC   determina,   secondo   criteri   di   efficienza,   di
ottimizzazione e contenimento dei costi e di  stretta  strumentalita'
alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto,  l'ammontare
previsto delle proprie spese  di  organizzazione  e  funzionamento  a
valere sul FUN, inclusi i  costi  relativi  all'organizzazione  e  al
funzionamento degli OTC e ai componenti  degli  organi  di  controllo
interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6,  lettera
e), in misura comunque non superiore  al  5  per  cento  delle  somme
versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In  ogni  caso,  non  possono
essere posti a carico del FUN eventuali  emolumenti  riconosciuti  ai
componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le  somme  non  spese
riducono di un  importo  equivalente  l'ammontare  da  destinarsi  al
medesimo fine nell'anno  successivo  a  quello  di  approvazione  del
bilancio di esercizio. 
  9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla  copertura
dei costi di cui ai commi 7 ed  8.  L'ONC,  secondo  modalita'  dalla
stessa   individuate,   rende   annualmente   disponibili   ai   CSV,
all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC  le  somme  ad
essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
  10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al
FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di  cui
ai commi 7 e 8, la differenza e' destinata dall'ONC  ad  una  riserva
con finalita' di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV. 
  11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al
FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di  cui
ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalita' di  stabilizzazione
sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la  differenza  a
carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN
di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio gia'
versato. 
  12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle  del  FUN,
che possono essere liberamente percepite e  gestite  dai  CSV,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera  c).  I  CSV
non  possono  comunque  accedere  alle  risorse  del  Fondo  di   cui
all'articolo 72. 
                               Art. 63 
 
 
              Funzioni e compiti dei Centri di servizio 
                         per il volontariato 
 
  1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite  al  fine  di
organizzare,  gestire  ed  erogare  servizi  di   supporto   tecnico,
formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la  presenza  ed
il  ruolo  dei  volontari  negli  enti  del  Terzo   settore,   senza
distinzione  tra  enti  associati  ed  enti  non  associati,  e   con
particolare  riguardo  alle  organizzazioni  di   volontariato,   nel
rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti
dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d). 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  i  CSV  possono  svolgere  attivita'
varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: 
    a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale,
finalizzati  a  dare  visibilita'  ai  valori  del   volontariato   e
all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale,  a
promuovere la crescita  della  cultura  della  solidarieta'  e  della
cittadinanza attiva in particolare tra  i  giovani  e  nelle  scuole,
istituti di istruzione, di  formazione  ed  universita',  facilitando
l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati  a
svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli  enti  di  natura
pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; 
    b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o
coloro che aspirino ad esserlo,  acquisendo  maggiore  consapevolezza
dell'identita' e del  ruolo  del  volontario  e  maggiori  competenze
trasversali, progettuali, organizzative a fronte  dei  bisogni  della
propria organizzazione e della comunita' di riferimento; 
    c)   servizi   di   consulenza,   assistenza    qualificata    ed
accompagnamento, finalizzati a rafforzare  competenze  e  tutele  dei
volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del  lavoro,
progettuale,   gestionale,   organizzativo,   della   rendicontazione
economico-sociale, della  ricerca  fondi,  dell'accesso  al  credito,
nonche' strumenti per il riconoscimento  e  la  valorizzazione  delle
competenze acquisite dai volontari medesimi; 
    d)  servizi  di  informazione  e  comunicazione,  finalizzati   a
incrementare la qualita' e la  quantita'  di  informazioni  utili  al
volontariato,  a  supportare  la  promozione  delle   iniziative   di
volontariato, a sostenere il lavoro di  rete  degli  enti  del  Terzo
settore tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale  per
la  cura  dei  beni  comuni,  ad  accreditare  il  volontariato  come
interlocutore autorevole e competente; 
    e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a  mettere  a
disposizione banche dati e conoscenze sul mondo  del  volontariato  e
del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
    f)  servizi  di   supporto   tecnico-logistico,   finalizzati   a
facilitare o promuovere l'operativita' dei volontari,  attraverso  la
messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 
  3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN  sono  erogati
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) principio di qualita': i servizi devono essere della  migliore
qualita'  possibile  considerate  le  risorse  disponibili;   i   CSV
applicano sistemi di rilevazione e controllo  della  qualita',  anche
attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi; 
    b)  principio  di   economicita':   i   servizi   devono   essere
organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione
al principio di qualita'; 
    c) principio di  territorialita'  e  di  prossimita':  i  servizi
devono essere erogati da ciascun CSV  prevalentemente  in  favore  di
enti aventi sede legale ed operativita' principale nel territorio  di
riferimento, e devono comunque essere organizzati  in  modo  tale  da
ridurre il piu' possibile la distanza tra  fornitori  e  destinatari,
anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; 
    d)  principio  di  universalita',  non  discriminazione  e   pari
opportunita' di accesso: i servizi devono essere organizzati in  modo
tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti
gli aventi diritto devono essere posti  effettivamente  in  grado  di
usufruirne,  anche  in  relazione  al  principio  di  pubblicita'   e
trasparenza; 
    e) principio di  integrazione:  i  CSV,  soprattutto  quelli  che
operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo
scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di  fornire  servizi
economicamente vantaggiosi; 
    f) principio di pubblicita' e trasparenza:  i  CSV  rendono  nota
l'offerta dei servizi  alla  platea  dei  propri  destinatari,  anche
mediante modalita' informatiche  che  ne  assicurino  la  maggiore  e
migliore diffusione; essi inoltre  adottano  una  carta  dei  servizi
mediante  la  quale  rendono  trasparenti  le  caratteristiche  e  le
modalita' di erogazione di ciascun servizio,  nonche'  i  criteri  di
accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari. 
  4. In caso di scioglimento dell'ente  accreditato  come  CSV  o  di
revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso  assegnate  ma
non ancora utilizzate devono essere versate entro  centoventi  giorni
dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che  le  destina  all'ente
accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o  in  mancanza,
ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva  con
finalita' di stabilizzazione del FUN. 
  5. In caso di scioglimento dell'ente  accreditato  come  CSV  o  di
revoca  dell'accreditamento,  eventuali  beni   mobili   o   immobili
acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo
di destinazione e  devono  essere  trasferiti  dall'ente  secondo  le
indicazioni provenienti dall'ONC. 
                               Art. 64 
 
 
                  Organismo nazionale di controllo 
 
  1. L'ONC e' una fondazione con personalita'  giuridica  di  diritto
privato, costituita con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al fine di svolgere, per  finalita'  di  interesse
generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode  di
piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme  del
presente  decreto,  del  codice  civile  e  dalle   disposizioni   di
attuazione del medesimo. Le funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza
sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono  esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti
dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da: 
    a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dall'associazione  delle  FOB  piu'  rappresentativa  sul  territorio
nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti; 
    b)  due  membri  designati   dall'associazione   dei   CSV   piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti; 
    c) due membri, di cui uno  espressione  delle  organizzazioni  di
volontariato,  designati  dall'associazione  degli  enti  del   Terzo
settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione  del
numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti; 
    d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali; 
    e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni. 
  3. I componenti dell'organo di amministrazione  sono  nominati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano  in
carica tre  anni,  ed  in  ogni  caso  sino  al  rinnovo  dell'organo
medesimo. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente.  I
componenti non possono  essere  nominati  per  piu'  di  tre  mandati
consecutivi.  Per  la  partecipazione  all'ONC  non  possono   essere
corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul
bilancio dello Stato. 
  4. Come suo primo  atto,  l'organo  di  amministrazione  adotta  lo
statuto dell'ONC col  voto  favorevole  di  almeno  dodici  dei  suoi
componenti. Eventuali modifiche statutarie devono  essere  deliberate
dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti. 
  5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformita' alle norme,  ai
principi e agli obiettivi del presente decreto  e  alle  disposizioni
del proprio statuto: 
    a) amministra il FUN e riceve  i  contributi  delle  FOB  secondo
modalita' da essa individuate; 
    b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB  ai  sensi
dell'articolo 62, comma 11; 
    c) stabilisce il  numero  di  enti  accreditabili  come  CSV  nel
territorio nazionale nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo
61, commi 2 e 3; 
    d)  definisce  triennalmente,  nel  rispetto  dei   principi   di
sussidiarieta' e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di
volontariato e di  tutti  gli  altri  enti  del  Terzo  settore,  gli
indirizzi strategici generali da perseguirsi  attraverso  le  risorse
del FUN; 
    e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale  dei
CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale,  su  base
regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7; 
    f) versa annualmente ai  CSV  e  all'associazione  dei  CSV  piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti le somme loro assegnate; 
    g)  sottopone  a  verifica  la  legittimita'  e  la   correttezza
dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV di  cui  all'articolo
62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC
ai sensi dell'articolo medesimo; 
    h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi  i  costi  di
funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi
di controllo interno dei CSV, nominati  ai  sensi  dell'articolo  65,
comma 6, lettera e); 
    i)  individua  criteri  obiettivi  ed  imparziali   e   procedure
pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra
gli altri elementi, della rappresentativita' degli enti  richiedenti,
espressa anche dal numero di enti associati,  della  loro  esperienza
nello svolgimento  dei  servizi  di  cui  all'articolo  63,  e  della
competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali; 
    j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco  nazionale  che  rende
pubblico con le modalita' piu' appropriate; 
    k) definisce gli indirizzi generali, i  criteri  e  le  modalita'
operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio  delle  proprie
funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento; 
    l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che  i  CSV
sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN; 
    m) controlla  l'operato  degli  OTC  e  ne  autorizza  spese  non
preventivate; 
    n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV,  su
propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; 
    o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di  verifica
della qualita' dei servizi erogati dai  CSV  medesimi  attraverso  le
risorse del FUN, e ne valuta gli esiti; 
    p) predispone una relazione annuale  sulla  proprie  attivita'  e
sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali entro il 31 maggio di  ogni  anno  e  rende
pubblica attraverso modalita' telematiche. 
  6. L'ONC non puo' finanziare iniziative o  svolgere  attivita'  che
non siano direttamente connesse allo svolgimento  delle  funzioni  di
cui al comma 5. 
                               Art. 65 
 
 
                 Organismi territoriali di controllo 
 
  1. Gli OTC sono uffici  territoriali  dell'ONC  privi  di  autonoma
soggettivita'  giuridica,   chiamati   a   svolgere,   nell'interesse
generale,  funzioni  di  controllo  dei   CSV   nel   territorio   di
riferimento, in conformita' alle norme del presente  decreto  e  allo
statuto e alle direttive dell'ONC. 
  2. Sono istituiti i seguenti OTC: 
    Ambito 1: Liguria; 
    Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta; 
    Ambito 3: Lombardia; 
    Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia; 
    Ambito 5: Trento e Bolzano; 
    Ambito 6: Emilia-Romagna; 
    Ambito 7: Toscana; 
    Ambito 8: Marche e Umbria; 
    Ambito 9: Lazio e Abruzzo; 
    Ambito 10: Puglia e Basilicata; 
    Ambito 11: Calabria; 
    Ambito 12: Campania e Molise; 
    Ambito 13: Sardegna; 
    Ambito 14: Sicilia. 
  3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 6, 7, 11, 13 e 14 sono composti
da: 
    a) quattro  membri,  di  cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,
designati dalle FOB; 
    b) un membro, espressione delle  organizzazioni  di  volontariato
del territorio, designato  dall'associazione  degli  enti  del  Terzo
settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione
del numero di enti del Terzo settore ad essa  aderenti,  aventi  sede
legale o operativa nel territorio di riferimento; 
    c) un membro designato dalla Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI); 
    d) un membro designato dalla Regione. 
  4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12  sono  composti
da: 
    a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dalle FOB; 
    b) due membri, di cui uno  espressione  delle  organizzazioni  di
volontariato del territorio, designati dall'associazione  degli  enti
del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di  riferimento
in ragione del numero di enti del Terzo  settore  ad  essa  aderenti,
aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento; 
    c) due membri designati dalla Associazione nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI); 
    d)  due  membri  designati,  uno  per   ciascun   territorio   di
riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome. 
  5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre  anni,  ed  in
ogni caso sino al loro rinnovo, e non  possono  essere  nominati  per
piu' di tre mandati consecutivi. Per  ogni  componente  effettivo  e'
designato un supplente. Per la  partecipazione  all'OTC  non  possono
essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti,  gravanti  sul
FUN o sul bilancio dello Stato. 
  6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un  proprio  regolamento
di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione. 
  7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformita' alle norme,
ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle  disposizioni
dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che
dovra' disciplinarne nel dettaglio le modalita' di esercizio: 
    a)  ricevono  le   domande   e   istruiscono   le   pratiche   di
accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei
requisiti di accreditamento; 
    b) verificano periodicamente, con  cadenza  almeno  biennale,  il
mantenimento dei requisiti di accreditamento come  CSV;  sottopongono
altresi' a verifica  i  CSV  quando  ne  facciano  richiesta  formale
motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o  un
numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di
enti non associati pari ad almeno il 5 per  cento  del  totale  degli
enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del  Registro  unico
nazionale del Terzo settore; 
    c) ripartiscono tra  i  CSV  istituiti  in  ciascuna  regione  il
finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale  ed  ammettono  a
finanziamento la programmazione dei CSV; 
    d) verificano la legittimita' e la correttezza dell'attivita' dei
CSV in relazione all'uso delle  risorse  del  FUN,  nonche'  la  loro
generale  adeguatezza  organizzativa,  amministrativa  e   contabile,
tenendo  conto  delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  degli
indirizzi generali strategici fissati dall'ONC; 
    e)  nominano,  tra  i  revisori  legali  iscritti   nell'apposito
registro e con specifica competenza in materia di Terzo  settore,  un
componente dell'organo di controllo interno del CSV con  funzioni  di
presidente e  diritto  di  assistere  alle  riunioni  dell'organo  di
amministrazione del CSV; 
    f) propongono all'ONC l'adozione  di  provvedimenti  sanzionatori
nei confronti dei CSV; 
    g) predispongono una relazione annuale sulla  propria  attivita',
che inviano entro il  30  aprile  di  ogni  anno  all'ONC  e  rendono
pubblica mediante modalita' telematiche. 
  8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o  svolgere  attivita'
che non siano direttamente connesse allo svolgimento  delle  funzioni
di cui al comma 7. 
                               Art. 66 
 
 
                         Sanzioni e ricorsi 
 
  1. In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare
i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle. 
  2. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli  OTC
denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti  i  provvedimenti
necessari.  L'ONC,  previo  accertamento  dei  fatti  e  sentito   in
contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a
seconda della gravita' del caso: 
    a) diffida formale con eventuale sospensione  dell'accreditamento
nelle more della sanatoria dell'irregolarita'; 
    b) revoca dell'accreditamento, esperita  dopo  aver  sollecitato,
senza ottenere riscontro, il rinnovo dei  componenti  dell'organo  di
amministrazione del CSV. 
  3. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso  ricorso  dinanzi  al
giudice amministrativo. 
Capo III 
Di altre specifiche misure
                               Art. 67 
 
 
                    Accesso al credito agevolato 
 
  1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie  previste  dalle  norme
vigenti per le cooperative e  i  loro  consorzi  sono  estese,  senza
ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di  volontariato  e
alle  associazioni  di  promozione  sociale  che,  nell'ambito  delle
convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano  ottenuto  l'approvazione
di uno o piu'  progetti  di  attivita'  e  di  servizi  di  interesse
generale inerenti alle finalita' istituzionali. 
                               Art. 68 
 
 
                              Privilegi 
 
  1.  I  crediti  delle  organizzazioni  di  volontariato   e   delle
associazioni di promozione sociale, inerenti allo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale  sui  beni
mobili del  debitore  ai  sensi  dell'articolo  2751-bis  del  codice
civile. 
  2. I crediti di cui al comma  1  sono  collocati,  nell'ordine  dei
privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c)  del  secondo
comma dell'articolo 2777 del codice civile. 
                               Art. 69 
 
 
                  Accesso al Fondo sociale europeo 
 
  1. Lo Stato, le  Regioni  e  le  Province  autonome  promuovono  le
opportune iniziative per favorire  l'accesso  degli  enti  del  Terzo
settore ai  finanziamenti  del  Fondo  sociale  europeo  e  ad  altri
finanziamenti europei  per  progetti  finalizzati  al  raggiungimento
degli obiettivi istituzionali. 
                               Art. 70 
 
 
                Strutture e autorizzazioni temporanee 
                    per manifestazioni pubbliche 
 
  1. Lo Stato, le Regioni e  Province  autonome  e  gli  Enti  locali
possono prevedere forme e modi per  l'utilizzazione  non  onerosa  di
beni mobili e immobili per  manifestazioni  e  iniziative  temporanee
degli  enti  del  Terzo  settore,  nel  rispetto  dei   principi   di
trasparenza, pluralismo e uguaglianza. 
  2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette  manifestazioni  e  per  i  locali  o  gli  spazi   cui   si
riferiscono, somministrare alimenti e  bevande,  previa  segnalazione
certificata  di   inizio   attivita'   e   comunicazione   ai   sensi
dell'articolo 6 del  Regolamento  (CE)  n.  852/2004,  in  deroga  al
possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59. 
                               Art. 71 
 
 
                          Locali utilizzati 
 
  1. Le sedi degli enti del Terzo  settore  e  i  locali  in  cui  si
svolgono le relative attivita' istituzionali,  purche'  non  di  tipo
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile  1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 
  2. Lo Stato, le Regioni e  Province  autonome  e  gli  Enti  locali
possono concedere  in  comodato  beni  mobili  ed  immobili  di  loro
proprieta', non utilizzati per  fini  istituzionali,  agli  enti  del
Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento
delle loro attivita' istituzionali. La cessione in  comodato  ha  una
durata  massima  di  trent'anni,   nel   corso   dei   quali   l'ente
concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura
e spese, gli  interventi  di  manutenzione  e  gli  altri  interventi
necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile. 
  3. I beni culturali  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  delle
regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei
quali attualmente non e' corrisposto alcun canone  e  che  richiedono
interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del
terzo settore, che svolgono le  attivita'  indicate  all'articolo  5,
comma 1, lettere f),  i),  k),  o  z)  con  pagamento  di  un  canone
agevolato, determinato dalle  amministrazioni  interessate,  ai  fini
della riqualificazione e  riconversione  dei  medesimi  beni  tramite
interventi  di  recupero,  restauro,  ristrutturazione  a  spese  del
concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni  d'uso
finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La concessione d'uso e'  finalizzata  alla  realizzazione  di  un
progetto  di  gestione  del  bene  che  ne   assicuri   la   corretta
conservazione,  nonche'  l'apertura  alla  pubblica  fruizione  e  la
migliore valorizzazione. Dal canone di concessione  vengono  detratte
le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel
primo  periodo  entro  il   limite   massimo   del   canone   stesso.
L'individuazione del concessionario  avviene  mediante  le  procedure
semplificate  di  cui  all'articolo  151,  comma   3,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al  presente
comma  sono  assegnate  per  un  periodo  di  tempo  commisurato   al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario  dell'iniziativa
e comunque non eccedente i 50 anni. 
  4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,  di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle  norme  di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o  edifici  da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro  gestione,  gli  enti  del  Terzo
settore  sono  ammessi  ad  usufruire,  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni
di parita' con gli altri  aspiranti,  di  tutte  le  facilitazioni  o
agevolazioni previste  per  i  privati,  in  particolare  per  quanto
attiene all'accesso al credito agevolato. 
Capo IV 
Delle risorse finanziarie
                               Art. 72 
 
 
         Fondo per il finanziamento di progetti e attivita' 
               di interesse generale nel terzo settore 
 
  1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1,  lettera  g),  della
legge 6  giugno  2016,  n.  106,  e'  destinato  a  sostenere,  anche
attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento
di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti
oggetto di  iniziative  e  progetti  promossi  da  organizzazioni  di
volontariato, associazioni di promozione  sociale  e  fondazioni  del
Terzo settore,  iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore. 
  2. Le iniziative e i progetti di cui  al  comma  1  possono  essere
finanziati anche in attuazione  di  accordi  sottoscritti,  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
  3. Il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  determina
annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali,  le
aree prioritarie di intervento e le linee di  attivita'  finanziabili
nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo. 
  4. In attuazione dell'atto di indirizzo  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua  i  soggetti
attuatori degli interventi finanziabili  attraverso  le  risorse  del
Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto  dei  principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6  giugno  2016,
n. 106, e' incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere  dall'anno
2018 la medesima dotazione e' incrementata  di  20  milioni  di  euro
annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9
milioni di euro. 
                               Art. 73 
 
 
         Altre risorse finanziarie specificamente destinate 
              al sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. A decorrere dall'anno 2017, le  risorse  finanziarie  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla  copertura  degli
oneri relativi  agli  interventi  in  materia  di  Terzo  settore  di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
alle  seguenti  disposizioni,  sono  trasferite,  per   le   medesime
finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel
programma «Terzo  settore  (associazionismo,  volontariato,  Onlus  e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese  e  delle
organizzazioni»,  nell'ambito  della   missione   «Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia»: 
    a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n.  266,  per
un ammontare di 2 milioni di euro; 
    b) articolo 1 della legge  15  dicembre  1998,  n.  438,  per  un
ammontare di 5,16 milioni di euro; 
    c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre  2000,  n.  342,
per un ammontare di 7,75 milioni di euro; 
    d) articolo 13 della legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  per  un
ammontare di 7,050 milioni di euro; 
  2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono  determinati  annualmente,  nei  limiti  delle
risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree
prioritarie di intervento, le linee di attivita'  finanziabili  e  la
destinazione delle  risorse  di  cui  al  comma  1  per  le  seguenti
finalita': 
    a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato; 
    b) sostegno  alle  attivita'  delle  associazioni  di  promozione
sociale; 
    c) contributi per l'acquisto di  autoambulanze,  autoveicoli  per
attivita' sanitarie e beni strumentali. 
  3. In attuazione degli atti di indirizzo di  cui  al  comma  2,  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  individua,  mediante
procedure poste in essere nel rispetto dei  principi  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono
essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
                               Art. 74 
 
 
            Sostegno alle attivita' delle organizzazioni 
                           di volontariato 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  a),  sono
finalizzate alla concessione di contributi per  la  realizzazione  di
progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro  e  in
collaborazione  con  gli  enti  locali,   dalle   organizzazioni   di
volontariato per far fronte  ad  emergenze  sociali  e  per  favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. 
                               Art. 75 
 
 
             Sostegno alle attivita' delle associazioni 
                        di promozione sociale 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  b),  sono
finalizzate alla concessione di contributi per  la  realizzazione  di
progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in
partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali,  volti
alla formazione degli associati,  al  miglioramento  organizzativo  e
gestionale, all'incremento della trasparenza e della  rendicontazione
al pubblico delle attivita' svolte  o  a  far  fronte  a  particolari
emergenze  sociali,  in  particolare  attraverso  l'applicazione   di
metodologie avanzate o a carattere sperimentale. 
  2. Il contributo in favore dei  soggetti  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), della legge 19  novembre  1987,  n.  476,  nella
misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998,
n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 73, comma 2, lettera b). 
  3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2  trasmettono  entro  un  anno
dall'erogazione del  contributo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  la  rendicontazione  sull'utilizzazione  nell'anno
precedente del contributo di cui al comma 2. 
                               Art. 76 
 
 
             Contributo per l'acquisto di autoambulanze, 
       autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  c),  sono
destinate  a  sostenere  l'attivita'  di  interesse  generale   delle
organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di  contributi
per  l'acquisto,  da  parte   delle   medesime,   di   autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di  interesse  generale,
che per le loro caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni,  nonche',  per  le  sole
fondazioni, per la donazione dei  beni  ivi  indicati  nei  confronti
delle strutture sanitarie pubbliche. 
  2. Per l'acquisto di autoambulanze e di  beni  mobili  iscritti  in
pubblici registri destinati ad attivita'  antincendio  da  parte  dei
vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma
1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire  il  predetto
contributo nella misura corrispondente all'aliquota  IVA  del  prezzo
complessivo  di  acquisto,  mediante  corrispondente  riduzione   del
medesimo prezzo praticata dal venditore.  Il  venditore  recupera  le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. 
  3.  Per  le  organizzazioni  di  volontariato  aderenti  alle  reti
associative  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  la  richiesta   e
l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve  avvenire  per  il
tramite delle reti medesime. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
sono stabilite le modalita' per l'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al presente articolo. 
Titolo IX 
TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE
                               Art. 77 
 
 
                       Titoli di solidarieta' 
 
  1. Al fine di  favorire  il  finanziamento  ed  il  sostegno  delle
attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo  settore
non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro
di cui all'articolo  45,  gli  istituti  di  credito  autorizzati  ad
operare in Italia, in osservanza delle  previsioni  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  di  seguito  «emittenti»  o,
singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici  «titoli  di
solidarieta'»,  di  seguito  «titoli»,  su  cui  gli  emittenti   non
applicano le commissioni di collocamento. 
  2. I titoli sono  obbligazioni  ed  altri  titoli  di  debito,  non
subordinati, non convertibili e non scambiabili, e  non  conferiscono
il diritto di sottoscrivere  o  acquisire  altri  tipi  di  strumenti
finanziari e non sono collegati ad uno  strumento  derivato,  nonche'
certificati  di  deposito  consistenti  in  titoli  individuali   non
negoziati nel mercato monetario. 
  3. Per le obbligazioni e per gli altri  titoli  di  debito  restano
ferme le disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e  relative  disposizioni  attuative.  Per  i  certificati  di
deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel  mercato
monetario restano ferme le disposizioni  in  materia  di  trasparenza
bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al  comma  3
hanno scadenza non inferiore a 36  mesi,  possono  essere  nominativi
ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicita' almeno
annuale, in misura almeno pari al maggiore tra  il  tasso  rendimento
lordo  annuo  di   obbligazioni   dell'emittente,   aventi   analoghe
caratteristiche e durata, collocate nel trimestre  solare  precedente
la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo  annuo
dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli.  I
certificati di  deposito  di  cui  al  comma  3  hanno  scadenza  non
inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicita'  almeno
annuale, in misura almeno pari al maggiore tra  il  tasso  rendimento
lordo  annuo  di  certificati  di  deposito  dell'emittente,   aventi
analoghe  caratteristiche  e  durata,  emessi  nel  trimestre  solare
precedente la data di emissione dei titoli e il tasso  di  rendimento
lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua  similare  a  quella
dei titoli.  Gli  emittenti  possono  applicare  un  tasso  inferiore
rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati,  a
condizione che si riduca corrispondentemente il  tasso  di  interesse
applicato sulle correlate  operazioni  di  finanziamento  secondo  le
modalita' indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. 
  5. Gli emittenti possono erogare,  a  titolo  di  liberalita',  una
somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno
o piu' enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il  sostegno  di
attivita' di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli  emittenti
sulla base di un progetto predisposto dagli  enti  destinatari  della
liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60  per  cento
del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta  di
cui al comma 10. 
  6. Gli emittenti, tenuto conto  delle  richieste  di  finanziamento
pervenute dagli enti del  Terzo  settore  e  compatibilmente  con  le
esigenze di  rispetto  delle  regole  di  sana  e  prudente  gestione
bancaria,  devono  destinare  una  somma  pari  all'intera   raccolta
effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale
erogazione liberale di cui al comma 5, ad  impieghi  a  favore  degli
enti del Terzo settore di cui al comma 1,  per  il  finanziamento  di
iniziative di cui all'articolo 5. 
  7. Salvo quanto previsto al comma 5, il  rispetto  da  parte  degli
emittenti della previsione di cui al comma 6 e' condizione necessaria
per l'applicazione dei commi da 8 a 13. 
  8. I titoli di solidarieta' non rilevano ai fini del computo  delle
contribuzioni dovute dai soggetti  sottoposti  alla  vigilanza  della
CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  9.  Gli  interessi,  i  premi  ed  ogni  altro  provento   di   cui
all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e
i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del
medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale
previsto  per  i  medesimi  redditi  relativi  a  titoli   ed   altre
obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. 
  10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al  50
per cento delle erogazioni liberali in  danaro  di  cui  al  comma  5
effettuate a favore  degli  enti  del  Terzo  settore.  Tale  credito
d'imposta  non  e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni   tributarie
previste con riferimento alle erogazioni  liberali,  e'  utilizzabile
tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.  Al
credito d'imposta di cui al presente  articolo  non  si  applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  11.  I  titoli  non  rilevano  ai  fini  della  previsione  di  cui
all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo  ereditario
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.
346. 
  13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta
di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli,  di
cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I),  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro il 31 marzo di ogni  anno,  il  valore  delle
emissioni di Titoli effettuate nell'anno  precedente,  le  erogazioni
liberali impegnate a favore degli Enti  di  cui  al  comma  1  e  gli
importi  erogati  ai  sensi  del  comma  5  del   presente   articolo
specificando l'Ente beneficiario e  le  iniziative  sostenute  e  gli
importi impiegati di  cui  al  comma  6  specificando  le  iniziative
oggetto di finanziamento. 
  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di  cui
al presente articolo. 
                               Art. 78 
 
 
                  Regime fiscale del Social Lending 
 
  1. I gestori dei portali on line che svolgono attivita'  di  social
lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno  delle  attivita'
di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a  titolo  di
remunerazione  dai  soggetti  che  prestano  fondi  attraverso   tali
portali, una ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta,  secondo  le
previsioni dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per  le
obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo  31  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione,  dai  soggetti
che, al di fuori dell'esercizio di  attivita'  di  impresa,  prestano
fondi attraverso i portali di cui al comma 1,  costituiscono  redditi
di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sono  stabilite   le   modalita'   attuative   delle
disposizioni di cui al presente articolo. 
Titolo X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
Capo I 
Disposizioni generali
                               Art. 79 
 
 
           Disposizioni in materia di imposte sui redditi 
 
  1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese  sociali,  si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le  norme
del titolo II del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in quanto compatibili. 
  2. Le attivita' di interesse generale di cui  all'articolo  5,  ivi
incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,  amministrazioni
pubbliche  straniere  o   altri   organismi   pubblici   di   diritto
internazionale, si considerano di natura non commerciale quando  sono
svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superano  i  costi  effettivi,  tenuto  anche  conto  degli   apporti
economici degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. 
  3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
    a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  h),  se
svolte direttamente dagli enti di cui al comma  1  la  cui  finalita'
principale consiste nello svolgere attivita' di  ricerca  scientifica
di particolare interesse sociale e  purche'  tutti  gli  utili  siano
interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso  preferenziale
da  parte  di  altri  soggetti  privati  alle  capacita'  di  ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; 
    b) le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  h),
affidate dagli enti  di  cui  al  comma  1  ad  universita'  e  altri
organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo
modalita' definite dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2003, n. 135. 
  4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito  degli
enti del Terzo settore di cui al comma 5: 
    a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte  pubbliche  effettuate
occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o  di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze  o
campagne di sensibilizzazione; 
    b)  i  contributi  e  gli  apporti   erogati   da   parte   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle  attivita'
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
  5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui
al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di
cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3
del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni  statutarie
gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di  enti
commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5,
svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati  nei
commi 2 e 3 del  presente  articolo,  nonche'  le  attivita'  di  cui
all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di  sponsorizzazione
svolte  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al   decreto   previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le  entrate
derivanti da attivita' non commerciali, intendendo per queste  ultime
i contributi, le sovvenzioni, le liberalita',  le  quote  associative
dell'ente e ogni altra  entrata  assimilabile  alle  precedenti,  ivi
compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4, lettera b),  tenuto  conto  altresi'  del  valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti  le  attivita'  svolte
con modalita' non commerciali. Il mutamento della qualifica  opera  a
partire  dal  periodo  d'imposta  in   cui   l'ente   assume   natura
commerciale. 
  6.  Si  considera  non   commerciale   l'attivita'   svolta   dalle
associazioni del Terzo settore nei confronti  dei  propri  associati,
familiari e conviventi degli stessi  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione  del  reddito
delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati
a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia,
attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le  prestazioni
di servizi effettuate nei  confronti  degli  associati,  familiari  o
conviventi degli stessi verso pagamento di  corrispettivi  specifici,
compresi  i  contributi  e  le  quote  supplementari  determinati  in
funzione delle  maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione  del  reddito
complessivo come componenti del reddito di  impresa  o  come  redditi
diversi a seconda che le relative  operazioni  abbiano  carattere  di
abitualita' o di occasionalita'. 
                               Art. 80 
 
 
           Regime forfetario degli enti del Terzo settore 
                           non commerciali 
 
  1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo
79, comma 5, possono optare  per  la  determinazione  forfetaria  del
reddito d'impresa  applicando  all'ammontare  dei  ricavi  conseguiti
nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6,  quando
svolte con modalita' commerciali,  il  coefficiente  di  redditivita'
nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare
dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89  e
90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
    a) attivita' di prestazioni di servizi: 
      1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento; 
      2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente  10  per
cento; 
      3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento; 
    b) altre attivita': 
      1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento; 
      2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro,  coefficiente  7  per
cento; 
      3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento. 
  2. Per gli enti che esercitano  contemporaneamente  prestazioni  di
servizi  ed  altre  attivita'  il  coefficiente  si   determina   con
riferimento   all'ammontare   dei   ricavi   relativi   all'attivita'
prevalente. In mancanza della  distinta  annotazione  dei  ricavi  si
considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi. 
  3. L'opzione di cui al comma 1 e'  esercitata  nella  dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del  periodo  d'imposta
nel corso del quale e' esercitata fino a quando  non  e'  revocata  e
comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata  nella
dichiarazione annuale dei  redditi  ed  ha  effetto  dall'inizio  del
periodo d'imposta nel corso del  quale  la  dichiarazione  stessa  e'
presentata. 
  4. Gli enti che  intraprendono  l'esercizio  d'impresa  commerciale
esercitano l'opzione  nella  dichiarazione  da  presentare  ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
  5. I componenti positivi e negativi di  reddito  riferiti  ad  anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la  cui
tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le  quote  residue
alla formazione del reddito dell'esercizio  precedente  a  quello  di
efficacia del predetto regime. 
  6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori  a
quello da cui decorre il regime forfetario possono  essere  computate
in diminuzione del reddito determinato ai  sensi  dei  commi  1  e  2
secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 
  7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito
di  impresa   ai   sensi   del   presente   articolo   sono   esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui  all'articolo  62-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di
cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                               Art. 81 
 
 
                            Social Bonus 
 
  1. E' istituito un credito d'imposta pari al  65  per  cento  delle
erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del  50
per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli  enti  del
Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali  un  progetto  per  sostenere  il  recupero  degli
immobili  pubblici  inutilizzati  e  dei  beni  mobili   e   immobili
confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai  suddetti  enti
del Terzo settore  e  da  questi  utilizzati  esclusivamente  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  cui  all'art.  5  con  modalita'  non
commerciali.  Per  le  suddette  erogazioni  non  si   applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  83  ne'  le  agevolazioni  fiscali
previste a titolo di deduzione o di detrazione di  imposta  da  altre
disposizioni di legge. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 15  per  cento  del  reddito  imponibile  ed  ai  soggetti
titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille  dei  ricavi
annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo. 
  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari
importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2  e'  utilizzabile
tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi
di manutenzione, protezione e restauro dei  beni  stessi,  comunicano
trimestralmente al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali
l'ammontare delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel  trimestre  di
riferimento; provvedono altresi' a  dare  pubblica  comunicazione  di
tale ammontare, nonche'  della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle
erogazioni  stesse,  tramite  il  proprio  sito  web   istituzionale,
nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e  in
un apposito portale,  gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui  ai
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono  associate  tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione  del  bene,  gli
interventi di ristrutturazione o  riqualificazione  eventualmente  in
atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per  l'anno  in  corso,  l'ente
responsabile  del  bene,  nonche'  le  informazioni   relative   alla
fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attivita' di  cui
all'articolo 5. 
  6. Sono fatte salve  le  disposizioni  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge
23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le  modalita'  di  attuazione
delle  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo,  comprese  le
procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili. 
                               Art. 82 
 
 
                 Disposizioni in materia di imposte 
                     indirette e tributi locali 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del
Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse  le  imprese
sociali costituite in forma di societa',  salvo  quanto  previsto  ai
commi 4 e 6. 
  2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni  e  donazioni  e
alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito
effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1. 
  3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,  comprese  le
operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere  da
enti del Terzo settore di cui al comma 1,  le  imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale si applicano in  misura  fissa.  Le  modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti  dall'imposta  di
registro se hanno lo  scopo  di  adeguare  gli  atti  a  modifiche  o
integrazioni normative. 
  4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si  applicano  in
misura  fissa  per  gli  atti  traslativi  a  titolo  oneroso   della
proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o  costituitivi
di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli  enti
del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le  imprese  sociali,  a
condizione che i beni siano  direttamente  utilizzati,  entro  cinque
anni  dal  trasferimento,   in   diretta   attuazione   degli   scopi
istituzionali  o   dell'oggetto   sociale   e   che   l'ente   renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal
senso. In caso  di  dichiarazione  mendace  o  di  mancata  effettiva
utilizzazione  del   bene   in   diretta   attuazione   degli   scopi
istituzionali o  dell'oggetto  sociale,  e'  dovuta  l'imposta  nella
misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al  30  per
cento dell'imposta dovuta oltre agli  interessi  di  mora  decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 
  5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
anche se dichiarate conformi, gli  estratti,  le  certificazioni,  le
dichiarazioni, le attestazioni e  ogni  altro  documento  cartaceo  o
informatico in qualunque modo denominato posti in essere o  richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. 
  6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti  non  commerciali
del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,  destinati
esclusivamente allo svolgimento con  modalita'  non  commerciali,  di
attivita'  assistenziali,  previdenziali,   sanitarie,   di   ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera  a),
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono  esenti  dall'imposta
municipale propria e dal tributo  per  i  servizi  indivisibili  alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7,  comma  1,  lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  dall'articolo
9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014,  n.  68,  e
relative disposizioni di attuazione. 
  7. Per i tributi diversi  dall'imposta  municipale  propria  e  dal
tributo per i servizi indivisibili, per  i  quali  restano  ferme  le
disposizioni di cui al comma 6, i  comuni,  le  province,  le  citta'
metropolitane e le regioni possono  deliberare  nei  confronti  degli
enti del  Terzo  settore  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale  l'esercizio  di  attivita'  commerciale  la  riduzione  o
l'esenzione dal pagamento  dei  tributi  di  loro  pertinenza  e  dai
connessi adempimenti. 
  8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano  possono
disporre nei confronti degli enti di cui  al  comma  1  del  presente
articolo la riduzione  o  l'esenzione  dall'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  e  degli
orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea. 
  9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per  le  attivita'
indicate nella tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma
1  del  presente  articolo  occasionalmente  o  in  concomitanza   di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione,  prima
dell'inizio di ciascuna  manifestazione,  al  concessionario  di  cui
all'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640. 
  10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1
del presente articolo  sono  esenti  dalle  tasse  sulle  concessioni
governative di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641. 
                               Art. 83 
 
 
           Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali 
 
  1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae
un  importo  pari  al  30  per  cento  degli  oneri   sostenuti   dal
contribuente per le erogazioni liberali  in  denaro  o  in  natura  a
favore  degli  enti  del  Terzo  settore  non  commerciali   di   cui
all'articolo 79, comma 5,  per  un  importo  complessivo  in  ciascun
periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo  di  cui  al
precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli  oneri  sostenuti
dal contribuente, qualora  l'erogazione  liberale  in  denaro  sia  a
favore  di  organizzazioni  di   volontariato.   La   detrazione   e'
consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il
versamento sia  eseguito  tramite  banche  o  uffici  postali  ovvero
mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti
del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da
persone  fisiche,  enti  e  societa'  sono  deducibili  dal   reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per  cento
del reddito complessivo  dichiarato.  Qualora  la  deduzione  sia  di
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,  diminuito  di
tutte le deduzioni, l'eccedenza  puo'  essere  computata  in  aumento
dell'importo  deducibile  dal  reddito  complessivo  dei  periodi  di
imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino  a  concorrenza  del
suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura  che  danno
diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i
criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui  ai
commi 1 e 2. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
condizione che l'ente dichiari la propria natura non  commerciale  ai
sensi dell'articolo 79,  comma  5,  al  momento  dell'iscrizione  nel
Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita  della  natura  non
commerciale  va  comunicata  dal  rappresentante   legale   dell'ente
all'Ufficio del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  della
Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la  sede  legale,
entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si
e'  verificata.  In  caso  di  mancato  tempestivo  invio  di   detta
comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. 
  4. I soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  ai  sensi  del
presente  articolo  non   possono   cumulare   la   deducibilita'   o
detraibilita' con altra agevolazione fiscale  prevista  a  titolo  di
deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni. 
  5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro  versati
dai soci alle societa' di mutuo soccorso che  operano  esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della  legge  15  aprile  1886,  n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,
di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  agli
enti del  terzo  settore  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  82  a
condizione che le liberalita'  ricevute  siano  utilizzate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1. 
Capo II 
Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale
                               Art. 84 
 
 
         Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato 
 
  1. Non si considerano commerciali,  oltre  alle  attivita'  di  cui
all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attivita' effettuate  dalle
organizzazioni di volontariato e  svolte  senza  l'impiego  di  mezzi
organizzati  professionalmente  per  fini  di  concorrenzialita'  sul
mercato: 
    a) attivita' di vendita di  beni  acquisiti  da  terzi  a  titolo
gratuito a fini di sovvenzione,  a  condizione  che  la  vendita  sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; 
    b) cessione di beni prodotti  dagli  assistiti  e  dai  volontari
sempreche'  la  vendita  dei   prodotti   sia   curata   direttamente
dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; 
    c)  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in
occasione  di  raduni,  manifestazioni,  celebrazioni  e   simili   a
carattere occasionale. 
  2. I  redditi  degli  immobili  destinati  in  via  esclusiva  allo
svolgimento   di   attivita'   non   commerciale   da   parte   delle
organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta  sul  reddito
delle societa'. 
                               Art. 85 
 
 
       Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale 
 
  1.  Non  si  considerano  commerciali  le  attivita'  svolte  dalle
associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli  scopi
istituzionali effettuate verso pagamento di  corrispettivi  specifici
nei confronti dei propri associati e dei familiari  conviventi  degli
stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono  la
medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto  costitutivo  o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione  locale  o  nazionale,
nonche' nei confronti di enti composti in  misura  non  inferiore  al
settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera m). 
  2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini delle imposte
sui redditi, le cessioni  anche  a  terzi  di  proprie  pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli
stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli
scopi istituzionali. 
  3. In deroga a quanto  previsto  dai  commi  1  e  2  del  presente
articolo si considerano comunque commerciali, ai fini  delle  imposte
sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per  la  vendita,  le
somministrazioni di pasti,  le  erogazioni  di  acqua,  gas,  energia
elettrica e vapore,  le  prestazioni  alberghiere,  di  alloggio,  di
trasporto e di deposito  e  le  prestazioni  di  servizi  portuali  e
aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate  nell'esercizio  delle
seguenti attivita': 
    a) gestione di spacci aziendali e di mense; 
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
    d) pubblicita' commerciale; 
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
  4. Per le associazioni di promozione  sociale  ricomprese  tra  gli
enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),  della  legge  25
agosto  1991,  n.  287,  iscritte  nell'apposito  registro,  le   cui
finalita'   assistenziali   siano    riconosciute    dal    Ministero
dell'interno, non si considera in ogni  caso  commerciale,  anche  se
effettuata a fronte del  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  la
somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le  sedi  in
cui  viene  svolta  l'attivita'  istituzionale  da  bar  e   esercizi
similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e  soggiorni  turistici,
sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) tale attivita' sia strettamente complementare a quelle  svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata  nei
confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; 
    b) per lo svolgimento di tale attivita'  non  ci  si  avvalga  di
alcuno  strumento  pubblicitario  o   comunque   di   diffusione   di
informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati. 
  5. Le  quote  e  i  contributi  corrisposti  alle  associazioni  di
promozione sociale di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione  della  base  imponibile,  ai  fini   dell'imposta   sugli
intrattenimenti. 
  6. Non si considerano commerciali le attivita' di vendita  di  beni
acquisiti da terzi  a  titolo  gratuito  a  fini  di  sovvenzione,  a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario e  sia  svolta  senza  l'impiego  di  mezzi
organizzati  professionalmente  per  fini  di  concorrenzialita'  sul
mercato. 
  7. I  redditi  degli  immobili  destinati  in  via  esclusiva  allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle  associazioni
di promozione sociale sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
societa'. 
                               Art. 86 
 
Regime  forfetario  per  le  attivita'   commerciali   svolte   dalle
  associazioni  di  promozione  sociale  e  dalle  organizzazioni  di
  volontariato 
  1.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
promozione sociale possono applicare,  in  relazione  alle  attivita'
commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente  articolo
se  nel  periodo  d'imposta  precedente   hanno   percepito   ricavi,
ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori  a  130.000  euro  o
alla diversa soglia che  dovesse  essere  autorizzata  dal  Consiglio
dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al
31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in
sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si
applica  la  misura  speciale  di  deroga  rilasciata  dal  Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della  direttiva
2006/112/CE. 
  2.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
promozione  sociale   possono   avvalersi   del   regime   forfetario
comunicando nella dichiarazione annuale  o,  nella  dichiarazione  di
inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza
dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Le  organizzazioni  di  volontariato  che  applicano  il  regime
forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare
dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente  di
redditivita' pari all'1 per  cento.  Le  associazioni  di  promozione
sociale che applicano il regime  forfetario  determinano  il  reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti  nei  limiti
di cui al comma 1 un coefficiente  di  redditivita'  pari  al  3  per
cento. 
  4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui
ai commi precedenti si applica  il  comma  5  e  6  dell'articolo  80
considerando quale reddito dal  quale  computare  in  diminuzione  le
perdite quello determinato ai sensi del comma 3. 
  5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai  sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  i  documenti  ricevuti  ed   emessi,   le   organizzazioni   di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La  dichiarazione  dei  redditi  e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322. 
  6.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti
a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600;  tuttavia,
nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano  il
codice fiscale del percettore dei redditi per i  quali  all'atto  del
pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare
dei redditi stessi. 
  7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le  organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario: 
    a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo  18
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
per le operazioni nazionali; 
    b) applicano alle cessioni di  beni  intracomunitarie  l'articolo
41,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38,
comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non
residenti o rese ai  medesimi  gli  articoli  7-ter  e  seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    e)  applicano  alle  importazioni,  alle  esportazioni   e   alle
operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  ferma  restando
l'impossibilita' di avvalersi  della  facolta'  di  acquistare  senza
applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera
c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. 
  Per le operazioni di cui al presente  comma  le  organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul
valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai  sensi
degli articoli  19  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  8.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  9,  le  organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario sono  esonerati  dal  versamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi  previsti  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di  conservazione  delle  fatture  di
acquisto  e  delle   bollette   doganali,   di   certificazione   dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta  fermo
l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni. 
  9.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
promozione  sociale  che  applicano  il  regime  forfetario,  per  le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono  la
fattura o  la  integrano  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della
relativa imposta e versano l'imposta entro  il  giorno  16  del  mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
  10.  Il  passaggio   dalle   regole   ordinarie   di   applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al  regime  forfetario  comporta  la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  da  operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo  periodo  d'imposta  di  applicazione
delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione,  dal
regime  forfetario  alle  regole  ordinarie  e'  operata   un'analoga
rettifica della detrazione  nella  dichiarazione  del  primo  periodo
d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. 
  11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta  in  cui
e'  applicata  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  computata  anche
l'imposta relativa alle operazioni, per le quali  non  si  e'  ancora
verificata l'esigibilita',  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633  e
all'articolo  32-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.
Nella stessa liquidazione puo'  essere  esercitato,  ai  sensi  degli
articoli 19 e  seguenti  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla  detrazione  dell'imposta
relativa  alle  operazioni  di   acquisto   effettuate   in   vigenza
dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato  decreto-legge  n.
83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 
  12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dalle organizzazioni di volontariato  e  associazioni  di  promozione
sociale che  applicano  il  regime  forfetario,  relativa  all'ultimo
periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto  e'  applicata
nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo'  essere
utilizzata in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  13.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni   di
promozione sociale che applicano il regime forfetario possono  optare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di
cui all'articolo 80. L'opzione, valida per  almeno  un  triennio,  e'
comunicata  con  la  prima  dichiarazione   annuale   da   presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo  minimo  di
permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida  per  ciascun
periodo d'imposta successivo,  fino  a  quando  permane  la  concreta
applicazione della scelta operata. 
  14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna  delle
condizioni di cui al comma 1. 
  15. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta  soggetto  al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario
ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di  evitare  salti  o
duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base  alle  regole  del
regime forfetario, hanno gia'  concorso  a  formare  il  reddito  non
assumono  rilevanza  nella  determinazione  del  reddito  degli  anni
successivi ancorche' di  competenza  di  tali  periodi;  viceversa  i
ricavi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito  e'
stato determinato in base alle  regole  del  regime  forfetario,  non
hanno concorso a formare il reddito imponibile del  periodo  assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali  si
verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime    forfetario.
Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di
passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di  cui  all'articolo
80 a quello forfetario. Nel  caso  di  passaggio  da  un  periodo  di
imposta soggetto  al  regime  forfetario  a  un  periodo  di  imposta
soggetto a un diverso  regime,  i  costi  sostenuti  nel  periodo  di
applicazione del  regime  forfetario  non  assumono  rilevanza  nella
determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi.  Nel  caso  di
cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario,  di  beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui  decorre
il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale  plusvalenza
o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli  articoli
86 e 101 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
assume come  costo  non  ammortizzato  quello  risultante  alla  fine
dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la
cessione concerne beni strumentali acquisiti  nel  corso  del  regime
forfetario, si assume come costo  non  ammortizzabile  il  prezzo  di
acquisto. 
  16.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni   di
promozione sociale che applicano il regime  forfetario  sono  escluse
dall'applicazione degli studi di settore di cui  all'articolo  62-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di
cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
Capo III 
Delle scritture contabili
                               Art. 87 
 
 
          Tenuta e conservazione delle scritture contabili 
                    degli Enti del terzo settore 
 
  1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo
79,  comma  5,  che  non  applicano  il  regime  forfetario  di   cui
all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici  fiscali  per  esse
previsti, devono: 
    a) in relazione all'attivita' complessivamente  svolta,  redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza e analiticita' le operazioni  poste  in  essere  in  ogni
periodo  di  gestione,  e  rappresentare  adeguatamente  in  apposito
documento, da redigere entro sei mesi dalla  chiusura  dell'esercizio
annuale,  la  situazione  patrimoniale,   economica   e   finanziaria
dell'ente, distinguendo  le  attivita'  indicate  all'articolo  6  da
quelle di cui all'articolo 5, con obbligo  di  conservare  le  stesse
scritture e la relativa documentazione per un periodo  non  inferiore
quello indicato dall'articolo 22 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    b) in relazione alle attivita' svolte con modalita'  commerciali,
di cui agli articoli 5 e 6, tenere le  scritture  contabili  previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche  al  di  fuori  dei
limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo. 
  2. Gli obblighi di cui al  comma  1,  lettera  a),  si  considerano
assolti anche qualora la contabilita' consti del libro giornale e del
libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle  attivita'
di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi
di ammontare superiore  a  50.000  euro  possono  tenere  per  l'anno
successivo, in luogo delle  scritture  contabili  previste  al  primo
comma, lettera  a),  il  rendiconto  economico  e  finanziario  delle
entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2. 
  4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata, gli enti  del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  hanno
l'obbligo di tenere la contabilita' separata. 
  5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5  e  8  ,  e
fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del
Terzo settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,
limitatamente alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e
6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei  corrispettivi
mediante ricevuta o scontrino fiscale. 
  6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo
79, comma 5,  che  effettuano  raccolte  pubbliche  di  fondi  devono
inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto  ai  sensi
dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla  chiusura  dell'esercizio,
un rendiconto specifico redatto ai sensi del  comma  3  dell'articolo
48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  dal  quale
devono risultare, anche a mezzo di  una  relazione  illustrativa,  in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a  ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui
all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente  comma  si  applica
anche ai soggetti che si  avvalgono  del  regime  forfetario  di  cui
all'articolo 86. 
  7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di
cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione  dell'ente
del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni  facenti  parte
del  patrimonio  dovranno  essere  compresi  nell'inventario  di  cui
all'articolo 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di  tenere
le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16  del  medesimo
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973.   Le
registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni  comprese
dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano  i
presupposti che determinano  il  mutamento  della  qualifica  di  cui
all'articolo 79, comma 5, devono  essere  eseguite,  in  deroga  alla
disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei
suddetti presupposti. 
Capo IV 
Delle disposizioni transitorie e finali
                               Art. 88 
 
 
                            «De minimis» 
 
  1.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  82,  commi  7  e  8  e
all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore agricolo. 
                               Art. 89 
 
 
                       Coordinamento normativo 
 
  1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non
si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e  gli
articoli 148 e  149  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; 
    b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e  10,  comma  3  del  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
    c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
  2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad  applicarsi
ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi  alle  attivita'  di
cui  all'articolo  5,  eseguiti  a  favore  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro  unico  nazionale  del
Terzo Settore. 
  3. L'articolo 145  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma  2,
nonche' a quelli di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  che  non  sono
iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai  soggetti
di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale
del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  si  applica  limitatamente  alle  attivita'
diverse da quelle elencate all'articolo 5. 
  4. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917  le  parole  «Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,
sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione
extra-scolastica della persona non si considerano  commerciali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche,  sindacali
e  di  categoria,  religiose,  sportive   dilettantistiche   non   si
considerano commerciali». 
  5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «La
riduzione non si  applica  agli  enti  iscritti  nel  Registro  Unico
nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma
3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti  nel  Registro  unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione  si  applica  limitatamente
alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo
decreto legislativo». 
  6. All'articolo 52, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:   «al   decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle  seguenti:
«al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  7. Si intendono  riferite  agli  enti  non  commerciali  del  Terzo
settore di cui all'articolo 82, comma 1,  le  disposizioni  normative
vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni
del presente decreto. Al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti
e  associazioni  che  senza  scopo  di  lucro  perseguono   finalita'
educative,  culturali,  sportive,  religiose  e   di   assistenza   e
solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  enti
del Terzo settore di natura non commerciale»; 
    b) all'articolo 10, primo  comma,  ai  numeri  15),  19),  20)  e
27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle  seguenti:  «enti  del
Terzo settore di natura non commerciale» 
  8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112,  le
parole: «organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,   riconosciute   come   persone    giuridiche,    che    operano
prevalentemente nel settore della beneficenza  di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 3), dell'articolo 10  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma  2-bis  dello  stesso
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non
commerciali,  che   operano   prevalentemente   nel   settore   della
beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)». 
  9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n.  125  e'
aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Le  Organizzazioni   non
governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore». 
  10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112  le
parole  «le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  e  i  limiti  ivi  indicati  sono
elevati, rispettivamente, al 20 per  cento  del  reddito  complessivo
dichiarato e a 100.000 euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai  sensi
dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106». 
  11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali  agli  enti  del
Terzo settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,
nonche' alle cooperative sociali, non si applicano, per  le  medesime
erogazioni liberali, le disposizioni di cui  all'articolo  15,  comma
1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  12.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera  g),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione
che per le medesime erogazioni il soggetto  erogante  non  usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo  15,  comma  1.1,  del
medesimo testo unico. 
  13.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a)  e  b),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto
erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del
medesimo articolo 100, comma 2. 
  14.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere  a)  e  b),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
3 del medesimo articolo 153. 
  15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.  310,
e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l'articolo 25,  comma  5  del  suddetto
decreto legislativo. 
  16.  Alle  associazioni   che   operano   o   che   partecipano   a
manifestazioni  di  particolare  interesse   storico,   artistico   e
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,
iscritte nel Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore,  non  si
applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  17. In attuazione dell'articolo  115  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004,  n.  42,  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del
Terzo settore che svolgono  le  attivita'  indicate  all'articolo  5,
comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure
semplificate  di  cui  all'articolo  151,  comma   3,   del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dirette  alla  prestazione  di
attivita'  di  valorizzazione   di   beni   culturali   immobili   di
appartenenza pubblica. 
  18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta  sul  valore  aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo. 
  19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460»
sono sostituite dalle seguenti:  «gli  enti  del  Terzo  settore  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106»; 
    b) all'articolo 16, comma 5, lettera  a),  numero  2,  le  parole
«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il
perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'   civiche   e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano  attivita'  d'interesse   generale   anche   mediante   la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della  legge  19
agosto 2016, n. 166. 
  20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica  29
luglio  1982  n.  571,  comma  6,  le  parole  «i  soggetti  di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «gli  enti  del   Terzo   settore   non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106». 
  21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli  enti
del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo  79,  comma  5,
del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n.  155  le
parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti  del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,  comma  5,  del
codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  23. All'articolo 157,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106»; 
    b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle  seguenti:  «Agli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,  comma
5, del codice del Terzo settore  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
Titolo XI 
DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO
                               Art. 90 
 
 
        Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore 
 
  1. I controlli e i poteri di cui agli articoli  25,  26  e  28  del
codice civile sono esercitati  sulle  fondazioni  del  Terzo  settore
dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore. 
                               Art. 91 
 
 
             Sanzioni a carico dei rappresentanti legali 
            e dei componenti degli organi amministrativi 
 
  1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi  di
gestione, fondi e riserve comunque  denominate  a  un  fondatore,  un
associato, un lavoratore o  un  collaboratore,  un  amministratore  o
altro componente di un organo associativo dell'ente, anche  nel  caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale  del
rapporto associativo, i rappresentanti legali e  i  componenti  degli
organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno  commesso
la violazione o che hanno concorso a commettere  la  violazione  sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00  euro  a
20.000,00 euro. 
  2. In caso di devoluzione  del  patrimonio  residuo  effettuata  in
assenza o in difformita' al parere dell'Ufficio  del  Registro  unico
nazionale, i  rappresentanti  legali  e  i  componenti  degli  organi
amministrativi degli enti del Terzo settore  che  hanno  commesso  la
violazione o che hanno  concorso  a  commettere  la  violazione  sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro  a
5.000,00 euro. 
  3. Chiunque utilizzi illegittimamente  l'indicazione  di  ente  del
Terzo  settore,  di  associazione  di   promozione   sociale   o   di
organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS,
APS e ODV, e' punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima  e'  raddoppiata
qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere  da  terzi
l'erogazione di denaro o di altre utilita'. 
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2  e  3  e  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  48  sono  irrogate  dall'Ufficio  del  Registro  unico
nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45. 
  5. Le somme dovute a  titolo  di  sanzioni  previste  dal  presente
articolo sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  secondo
modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
                               Art. 92 
 
 
          Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo 
 
  1. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione  della  disciplina
legislativa, statutaria e regolamentare  applicabile  agli  Enti  del
Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali: 
    a) vigila sul sistema  di  registrazione  degli  enti  del  Terzo
settore nel rispetto dei requisiti previsti  dal  presente  codice  e
monitora lo svolgimento delle attivita'  degli  Uffici  del  Registro
unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; 
    b)  promuove  l'autocontrollo  degli  enti  del   Terzo   settore
autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative  nazionali
iscritte nell'apposita sezione del registro  unico  nazionale  e  dei
Centri  di  servizio  per  il  volontariato  accreditati   ai   sensi
dell'articolo 61; 
    c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni
anno, una relazione sulle  attivita'  di  vigilanza,  monitoraggio  e
controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche  sulla  base  dei
dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95,  commi
2 e 3, nonche' sullo stato del sistema di registrazione di  cui  alla
lettera b). 
  2.  Restano  fermi  i  poteri   delle   amministrazioni   pubbliche
competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed  alla  vigilanza
finalizzati ad  accertare  la  conformita'  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  5  alle   norme   particolari   che   ne   disciplinano
l'esercizio. 
                               Art. 93 
 
 
                              Controllo 
 
  1. I controlli sugli enti del Terzo  settore  sono  finalizzati  ad
accertare: 
    a)  la  sussistenza  e  la  permanenza  dei  requisiti  necessari
all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; 
    b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o  di
utilita' sociale; 
    c) l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dall'iscrizione  al
Registro unico nazionale del Terzo settore; 
    d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per
mille derivanti dall'iscrizione  nel  Registro  unico  nazionale  del
Terzo settore; 
    e) il corretto impiego delle  risorse  pubbliche,  finanziarie  e
strumentali, ad essi attribuite. 
  2. Alle imprese sociali  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'articolo 15 del  decreto  legislativo  recante  revisione  della
disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
  3.  L'ufficio  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore
territorialmente competente esercita le attivita' di controllo di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti  degli  enti  del
Terzo settore  aventi  sede  legale  sul  proprio  territorio,  anche
attraverso   accertamenti   documentali,   visite    ed    ispezioni,
d'iniziativa, periodicamente o  in  tutti  i  casi  in  cui  venga  a
conoscenza di atti o fatti  che  possano  integrare  violazioni  alle
disposizioni del presente codice, anche con riferimento  ai  casi  di
cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che  dispongano  di  sedi
secondarie in regioni diverse da quella della sede legale,  l'ufficio
del Registro unico nazionale del Terzo settore  competente  ai  sensi
del primo periodo puo', ove necessario, attivare forme  di  reciproca
collaborazione e assistenza con  i  corrispondenti  uffici  di  altre
regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le
articolazioni territoriali e gli organismi affiliati  degli  enti  di
terzo settore interessati. 
  4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano
risorse  finanziarie  o  concedono  l'utilizzo  di  beni  immobili  o
strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo  settore  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  statutarie  di   interesse   generale,
dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera
e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da  parte
dei beneficiari. 
  5. Le reti associative di cui all'articolo  41,  comma  2  iscritte
nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo  settore
e gli enti accreditati come Centri di servizio  per  il  volontariato
previsti dall'articolo 61, appositamente  autorizzati  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere  attivita'  di
controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei
rispettivi aderenti. 
  6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  5,  le
reti  associative  nazionali  ed  i  Centri  di   servizio   per   il
volontariato devono risultare in possesso  dei  requisiti  tecnici  e
professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo  96,  tali
da garantire un efficace espletamento delle attivita'  di  controllo.
L'autorizzazione   e'   rilasciata   entro novanta    giorni    dalla
presentazione dell'istanza e mantiene validita'  fino  alla  avvenuta
cancellazione  della  rete  associativa  dall'apposita  sezione   del
Registro unico nazionale del Terzo settore,  ai  sensi  dell'articolo
41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo
66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma  5,
disposta in caso di accertata inidoneita' della  rete  associativa  o
del Centro di servizio ad assolvere  efficacemente  le  attivita'  di
controllo nei confronti dei  propri  aderenti.  Decorso  il  predetto
termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. 
  7.  L'attivita'  di  controllo  espletata  dalle  reti  associative
nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai
sensi  del  presente  articolo  e'  sottoposta  alla  vigilanza   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                               Art. 94 
 
 
            Disposizioni in materia di controlli fiscali 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  titolo  X
l'Amministrazione finanziaria  esercita  autonomamente  attivita'  di
controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli  8,
9, 13, 15, 23, 24 nonche' al possesso  dei  requisiti  richiesti  per
fruire delle agevolazioni fiscali previste per  i  soggetti  iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore  di  cui  all'articolo
45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni,  disconosce  la
spettanza  del  regime  fiscale  applicabile  all'ente   in   ragione
dell'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.
L'ufficio che procede alle attivita' di  controllo  ha  l'obbligo,  a
pena di nullita' del  relativo  atto  di  accertamento,  di  invitare
l'ente a comparire per fornire  dati  e  notizie  rilevanti  ai  fini
dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale  del  Terzo
settore  trasmette  all'Amministrazione  finanziaria  gli  esiti  dei
controlli  di  competenza,  ai  fini  dell'eventuale  assunzione  dei
conseguenti provvedimenti. 
  2.  L'Amministrazione  finanziaria,  a  seguito  dell'attivita'  di
controllo, trasmette all'ufficio del  Registro  unico  nazionale  del
Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito
all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45
ove ne ricorrano i presupposti. 
  3. Resta fermo il  controllo  eseguito  dall'ufficio  del  Registro
Unico  nazionale  del  Terzo   settore   ai   fini   dell'iscrizione,
aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo. 
  4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 30  del  decreto-legge  29  novembre  2008  n.  185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2  e
comunque tali enti non sono tenuti alla  presentazione  dell'apposito
modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30. 
                               Art. 95 
 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, e' finalizzata a verificare il funzionamento
del sistema di registrazione degli  enti  del  Terzo  settore  e  del
sistema dei controlli al fine di assicurare principi  di  uniformita'
tra i registri regionali all'interno del Registro unico  nazionale  e
una  corretta  osservanza  della  disciplina  prevista  nel  presente
codice. 
  2. A tal fine, entro il 15 marzo di  ogni  anno  le  Regioni  e  le
Province  autonome  trasmettono  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali una relazione sulle attivita' di  iscrizione  degli
enti al Registro unico nazionale del Terzo  settore  e  di  revisione
periodica  con  riferimento  ai   procedimenti   conclusi   nell'anno
precedente e sulle criticita' emerse, nonche' sui controlli  eseguiti
nel medesimo periodo e i relativi esiti. 
  3. L'Organismo  nazionale  di  controllo  di  cui  all'articolo  64
trasmette al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la
relazione annuale sulla propria attivita' e sull'attivita' e lo stato
dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine  previsto
nel medesimo articolo. 
  4.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'
effettuare verifiche, anche in  loco  avvalendosi  degli  Ispettorati
territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate  e
sulle attivita' svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai  sensi
dell'articolo 80  93,  dirette  al  soddisfacimento  delle  finalita'
accertative espresse nel comma 1. 
  5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 e' esercitata dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi  di  controllo  di
tali enti deve essere assicurata la  presenza  di  un  rappresentante
dell'Amministrazione vigilante.  Gli  enti  medesimi  trasmettono  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il  bilancio  di  cui
all'articolo  13  entro  dieci  giorni  dalla  sua  approvazione.  Al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  sono  trasferite  le
competenze  relative  alla  ripartizione  dei   contributi   di   cui
all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni. 
                               Art. 96 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.
106, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito  il  Ministro  dell'interno  e  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano,  sono  definiti  le  forme,  i
contenuti, i termini e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con  le
altre  Amministrazioni  interessate  e  gli  schemi  delle  relazioni
annuali. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati i criteri,
i requisiti e le procedure per l'autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita' di controllo da parte delle reti  associative  nazionali  e
dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza  da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti
autorizzati,  nonche'  i  criteri,  che  tengano  anche  conto  delle
dimensioni degli enti da controllare e delle attivita'  da  porre  in
essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati  ad  effettuare  i
controlli  ai  sensi  dell'articolo  93,   delle   relative   risorse
finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di  euro  annui,  a
decorrere dall'anno 2019. 
                               Art. 97 
 
 
              Coordinamento delle politiche di governo 
 
  1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo  con  i
ministeri  competenti,  le  politiche  di  governo  e  le  azioni  di
promozione e di  indirizzo  delle  attivita'  degli  enti  del  Terzo
settore. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia: 
    a)  coordina  l'attuazione  del  presente  codice  al   fine   di
assicurarne  la  tempestivita',  l'efficacia   e   la   coerenza   ed
esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai
relativi decreti e linee guida; 
    b) promuove le  attivita'  di  raccordo  con  le  amministrazioni
pubbliche interessate, nonche' la definizione di accordi,  protocolli
di intesa o  convenzioni,  anche  con  enti  privati,  finalizzati  a
valorizzare l'attivita' degli enti del Terzo settore e  a  sviluppare
azioni di sistema; 
    c) monitora lo stato di attuazione del presente codice  anche  al
fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. 
  3. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina  di
regia sono stabilite con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  codice,  assicurando  la  presenza  di  rappresentanti  del
sistema degli enti territoriali. La  partecipazione  alla  Cabina  di
regia e' gratuita e non da'  diritto  alla  corresponsione  di  alcun
compenso,  indennita',   emolumento   o   rimborso   spese   comunque
denominato. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Titolo XII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 98 
 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione).  -  Se  non  e'
espressamente escluso  dall'atto  costitutivo  o  dallo  statuto,  le
associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni  di  cui
al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni
o scissioni. 
  La trasformazione produce gli effetti  di  cui  all'articolo  2498.
L'organo di amministrazione deve predisporre una  relazione  relativa
alla situazione  patrimoniale  dell'ente  in  via  di  trasformazione
contenente  l'elenco  dei  creditori,  aggiornata  a  non   piu'   di
centoventi giorni precedenti la delibera di  trasformazione,  nonche'
la relazione di  cui  all'articolo  2500-sexies,  secondo  comma.  Si
applicano  inoltre  gli  articoli  2499,  2500,  2500-bis,  2500-ter,
secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. 
  Alle fusioni e alle scissioni  si  applicano,  rispettivamente,  le
disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro
V, in quanto compatibili. 
  Gli  atti  relativi  alle  trasformazioni,  alle  fusioni  e   alle
scissioni per i quali il libro V prevede  l'iscrizione  nel  Registro
delle imprese sono iscritti nel  Registro  delle  Persone  Giuridiche
ovvero, nel caso di  enti  del  Terzo  settore,  nel  Registro  unico
nazionale del Terzo settore.». 
                               Art. 99 
 
 
                         Modifiche normative 
 
  1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali  e
provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad
essa, per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,  la
legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella
sezione organizzazioni di volontariato del registro  unico  nazionale
del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non  diversamente
disposto dal presente decreto, il codice del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106»; 
    b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da  parte
della Associazione delle risorse  disponibili  a  livello  nazionale,
regionale e locale per  le  Associazioni  di  promozione  sociale  e'
condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e'  stabilita  la
misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse; 
    c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per  quanto
non diversamente disposto dal presente decreto, la legge  7  dicembre
2000,  n.  383»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nella   sezione
organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo
settore, applicandosi ad essi, per quanto non  diversamente  disposto
dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n.  125  le
parole «Organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)»
sono sostituite dalle seguenti «enti  del  Terzo  settore  (ETS)  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106». 
  3. Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma  2,  lettera
h), all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35
dopo le parole: «Le liberalita' in denaro  o  in  natura  erogate  da
persone fisiche o da enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
societa'» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9,
del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460,  nonche'  quelle
erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte  nel
registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge
7 dicembre 2000, n. 383,». 
                              Art. 100 
 
 
          Clausola di salvaguardia per le Province autonome 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  2.  Tenendo  conto   della   tutela   delle   minoranze,   prevista
dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di  Autonomia,  la
Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione  e  la  tenuta
del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli  acronimi  di
cui  al  presente  codice,  nonche'   le   funzioni   di   vigilanza,
monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo
settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99  e  100
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1972, n. 670. 
                              Art. 101 
 
 
                  Norme transitorie e di attuazione 
 
  1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del
Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto  di
nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma  3.  Ogni
riferimento nel presente decreto  al  Registro  unico  nazionale  del
Terzo settore  diviene  efficace  dalla  sua  operativita'  ai  sensi
dell'articolo 53, comma 2. 
  2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini  e  per
gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri  Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale  e
Imprese sociali  che  si  adeguano  alle  disposizioni  del  presente
decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata  in  vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i  propri  statuti
con le modalita' e  le  maggioranze  previste  per  le  deliberazioni
dell'assemblea ordinaria. 
  3. Il requisito dell'iscrizione al  Registro  unico  nazionale  del
Terzo   settore   previsto   dal   presente   decreto,   nelle   more
dell'istituzione del Registro medesimo,  si  intende  soddisfatto  da
parte  delle  reti  associative  e  degli  enti  del  Terzo   settore
attraverso  la  loro  iscrizione  ad  uno  dei  registri  attualmente
previsti dalle normative di settore. 
  4. Le reti associative, ove necessario, integrano,  entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio
statuto secondo le  previsioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  1,
lettera b) e comma 2, pena l'automatica  cancellazione  dal  relativo
registro. 
  5. I comitati di gestione di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto del Ministro del tesoro  8  ottobre  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre  1997,  sono  sciolti  dalla
data di costituzione dei relativi OTC, e il loro  patrimonio  residuo
e'  devoluto  entro  novanta  giorni  dallo  scioglimento   al   FUN,
nell'ambito  del  quale  conserva  la  sua  precedente   destinazione
territoriale.  I  loro  presidenti  ne  diventano  automaticamente  i
liquidatori.  Al  FUN  devono  inoltre  essere  versate  dalle   FOB,
conservando la  loro  destinazione  territoriale,  tutte  le  risorse
maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di  cui
all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al  31
dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti gia' istituiti come
CSV in forza del decreto del Ministro  del  tesoro  8  ottobre  1997.
Successivamente a  tale  data,  tali  enti,  o  eventualmente  l'ente
risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati  ai  fini
dell'accreditamento in base alle disposizioni del  presente  decreto.
Nel caso di valutazione negativa, si  procede  all'accreditamento  di
altri enti secondo le  norme  del  presente  decreto.  All'ente  gia'
istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8  ottobre
1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente
decreto, si applica, per quanto attiene  agli  effetti  finanziari  e
patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5. 
  7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j),  non  si
applica alle cariche sociali in essere  al  momento  dell'entrata  in
vigore del  presente  decreto  e  fino  alla  naturale  scadenza  del
relativo mandato, cosi' come determinato dallo statuto al momento del
conferimento. 
  8. La perdita della qualifica di ONLUS, a  seguito  dell'iscrizione
nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore,  anche  in
qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi  di  scioglimento
dell'ente ai sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dagli
articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4  dicembre
1997, n. 460, e articolo 4, comma 7,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Per  gli  enti
associativi, l'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi
di scioglimento dell'ente, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano  anche  qualora
l'iscrizione al Registro unico nazionale del  Terzo  settore  avvenga
prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui  al  comma
10. 
  9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7,  della
legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore  delle
disposizioni contenute nel presente decreto e' svolto  uno  specifico
monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia  di  cui  all'articolo
97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le  evidenze  attuative
che emergeranno nel periodo transitorio ai  fini  della  introduzione
delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi. 
  10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli  77,  comma
10, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,
del    Trattato    sul     funzionamento     dell'Unione     europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  11. Al fine di aumentare il numero  dei  volontari  da  avviare  al
servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998,  n.
230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018,  di  47,2
milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro  per  l'anno
2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 
  12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2,  13  comma
3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3,  47  comma  5,  53
comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma  4,
76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83  comma  2,  e  96
comma 1 ove non diversamente disposto, sono  emanati  entro  un  anno
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                              Art. 102 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto  ai
commi 2, 3 e 4: 
    a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7  dicembre  2000,
n. 383; 
    b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge  15  dicembre  1998,  n.
438; 
    c) il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
14 settembre 2010, n. 177; 
    d) il decreto del Ministro del tesoro  8  ottobre  1997,  recante
«Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le regioni»; 
    e) l'articolo 100, comma 2, lettera l),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    f) l'articolo 15, comma 1, lettera  i-quater),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere  dal
termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
    a) gli articoli da 10 a 29 del  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4; 
    b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600; 
    c) l'articolo 150 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; 
    d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge  11
agosto 1991, n. 266; 
    e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; 
    f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000; 
    h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge  11
agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000,  n.
383, e all'articolo 96, comma 1, della legge  21  novembre  2000,  n.
342, sono abrogate a decorrere dalla data di  efficacia  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo  103,
comma  2,  finalizzato  a   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 73, comma 1. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6,  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53. 
                              Art. 103 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62,  72,
77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40  milioni  di
euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a  166,1
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  e
all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  3.  Dall'attuazione  delle  ulteriori  disposizioni  del   presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                              Art. 104 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82,  83  e  84,
comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal  periodo  di  imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e  fino  al  periodo
d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo  X
secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre  1997,  n.  460  iscritte  negli  appositi  registri,   alle
organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui  alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle  provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della  legge  7
dicembre 2000, n. 383. 
  2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1,
si applicano agli enti iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del
Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando