L. 4 agosto 2017, n. 124 (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente legge  reca  disposizioni  finalizzate  a  rimuovere
ostacoli  regolatori  all'apertura  dei  mercati,  a  promuovere   lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela  dei  consumatori,
anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura  dei  mercati,
nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza. 
  2. Il comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Le imprese di  assicurazione  stabiliscono  preventivamente  le
condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  relative   all'assicurazione
obbligatoria,   comprensive   di   ogni   rischio   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
  1-bis. Le imprese di assicurazione  sono  tenute  ad  accettare  le
proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le  tariffe
di  cui  al  comma  1,  fatta  salva  la  necessaria  verifica  della
correttezza dei dati risultanti dall'attestato  di  rischio,  nonche'
dell'identita' del contraente e  dell'intestatario  del  veicolo,  se
persona diversa. 
  1-ter.  Qualora   dalla   verifica,   effettuata   anche   mediante
consultazione  delle  banche  di  dati  di  settore  e  dell'archivio
informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non
siano corrette o veritiere, le  imprese  di  assicurazione  non  sono
tenute ad accettare  le  proposte  loro  presentate.  Le  imprese  di
assicurazione,  in  caso  di  mancata  accettazione  della  proposta,
ricalcolano il premio e inviano un  nuovo  preventivo  al  potenziale
contraente». 
  3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis.  In  caso  di  segnalazione  di   violazione   o   elusione
dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari
di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono  dimezzati.  Decorso
inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare  le  sanzioni  di
cui all'articolo 314». 
  4. All'articolo  314,  comma  1,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  le
parole: «euro millecinquecento ad euro  quattromilacinquecento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «euro   duemilacinquecento   ad   euro
quindicimila». 
  5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo  32  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  132-ter,  comma
1,  del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
  6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni  private,  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti  i
seguenti: 
  «Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari). - 1.  Gli
intermediari,  prima  della  sottoscrizione  di   un   contratto   di
assicurazione obbligatoria per i veicoli  a  motore,  sono  tenuti  a
informare il consumatore in modo corretto, trasparente  ed  esaustivo
sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione  di  cui  sono
mandatari relativamente al contratto base previsto  dall'articolo  22
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni. 
  2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  gli  intermediari  forniscono
l'indicazione  dei  premi  offerti  dalle  imprese  di  assicurazione
mediante collegamento telematico al preventivatore  consultabile  nei
siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo  economico  e
senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. 
  3. L'IVASS adotta  disposizioni  attuative  in  modo  da  garantire
l'accesso e la risposta per via telematica, sia  ai  consumatori  che
agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese
di assicurazione per il contratto  base  relativo  ad  autovetture  e
motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono  definite  le  modalita'
attraverso  le  quali,  ottenuti  i  preventivi  sulla   base   delle
informazioni inserite nel servizio informativo  di  cui  all'articolo
136, comma 3-bis, e'  consentita  la  conclusione  del  contratto,  a
condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo
stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero,  per  le  imprese
che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet
di ciascuna compagnia di assicurazione. 
  4. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma  1  e'
affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente. 
  Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di almeno  una
delle  seguenti   condizioni,   da   verificare   in   precedenza   o
contestualmente alla stipulazione del contratto o dei  suoi  rinnovi,
le  imprese  di  assicurazione  praticano  uno   sconto   determinato
dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: 
    a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione,  i
soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione  obbligatoria
accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da  eseguire  a  spese
dell'impresa di assicurazione; 
    b) nel caso in cui vengono installati, su  proposta  dell'impresa
di  assicurazione,  o  sono  gia'  presenti  e  portabili  meccanismi
elettronici  che  registrano  l'attivita'  del  veicolo,   denominati
"scatola  nera"  o   equivalenti,   ovvero   ulteriori   dispositivi,
individuati, per i  soli  requisiti  funzionali  minimi  necessari  a
garantire l'utilizzo dei  dati  raccolti,  in  particolare,  ai  fini
tariffari e della determinazione della responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione; 
    c) nel caso in cui vengono installati, su  proposta  dell'impresa
di assicurazione, o sono gia' presenti,  meccanismi  elettronici  che
impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel  guidatore
un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per  la
conduzione di veicoli a motore. 
  2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e  modalita'
nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di  ricalcolo
del  premio,  per  la  determinazione  da  parte  delle  imprese   di
assicurazione  dello  sconto  di  cui  al  comma  1.  Le  imprese  di
assicurazione,  in  attuazione  dei  criteri  stabiliti   dall'IVASS,
definiscono uno sconto significativo da applicare  alla  clientela  a
fronte della riduzione del rischio connesso al  ricorrere  di  una  o
piu' delle condizioni di cui al comma 1 ed  evidenziano  in  sede  di
preventivo e nel contratto, in caso  di  accettazione  da  parte  del
contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di  cui
al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto  al  prezzo
della polizza altrimenti applicato. 
  3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio  possesso  e
di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso  di
sinistrosita'  e  con  premio  medio  piu'  elevato.  Tale  lista  e'
aggiornata con cadenza almeno biennale. 
  4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto  dei
premi piu' elevati applicati nelle province individuate ai sensi  del
comma 3 e di quelli praticati  nelle  altre  province  a  piu'  bassa
sinistrosita'  ad  assicurati   con   le   medesime   caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima  classe  di  merito,  definisce
altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla determinazione  da
parte delle imprese di assicurazione  di  uno  sconto,  aggiuntivo  e
significativo rispetto a quello praticato ai sensi del  comma  2,  da
applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che
non  abbiano  provocato  sinistri  con  responsabilita'  esclusiva  o
principale  o  paritaria  negli  ultimi  quattro  anni   sulla   base
dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano  installato  o
installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo  di
cui al comma 1, lettera b). 
  5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: 
    a) definisce i parametri oggettivi,  tra  cui  la  frequenza  dei
sinistri e il relativo costo  medio,  per  il  calcolo  dello  sconto
aggiuntivo di cui al comma 4; 
    b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al  comma  4,  che
non  possano  sussistere  differenziali  di  premio  che  non   siano
giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio. 
  6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte  nell'ambito
delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti
dall'IVASS, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti
che si trovino nelle condizioni previste  dal  comma  4,  di  importo
significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai  sensi  del
comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo  e  nel  contratto,  in
caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in
valore assoluto e in percentuale, rispetto al  prezzo  della  polizza
altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma  si  applica
ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere. 
  8. Resta fermo, nei casi di cui  ai  commi  2  e  4,  l'obbligo  di
rispettare i parametri stabiliti dal contratto di  assicurazione.  Al
fine  del  conseguimento  della  massima  trasparenza,  l'impresa  di
assicurazione pubblica nel  proprio  sito  internet  l'entita'  degli
sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita'  che  ne  rendano  efficace  e
chiara l'applicazione. 
  9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a  campione,  anche  in
via ispettiva ovvero a  seguito  di  circostanziata  segnalazione  da
parte  di  terzi,  accerta  che  le  imprese   assicurative   tengano
effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e
di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di  cui
al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle  modalita'  finalizzati
alla determinazione dello sconto di cui al comma 4. 
  10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di  cui  al
comma 4 garantisca la  progressiva  riduzione  delle  differenze  dei
premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di  assicurati
con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima
classe di merito. 
  11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione  dei
criteri e delle modalita' per la determinazione dello sconto  di  cui
ai commi 2 e 4 e  dell'obbligo  di  riduzione  del  premio  nei  casi
previsti  dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  7   comporta
l'applicazione alla medesima impresa, da  parte  dell'IVASS,  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e  la
riduzione  automatica  del  premio  di  assicurazione   relativo   al
contratto in essere. 
  12. Nei casi di cui al comma  1,  lettere  b)  e  c),  i  costi  di
installazione,  disinstallazione,   funzionamento,   sostituzione   e
portabilita'  sono  a  carico  dell'impresa.  La  titolarita'   delle
dotazioni di cui alle citate lettere b) e c)  spetta  all'assicurato.
La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui
al comma 1 si applica, altresi', in caso di contratto  stipulato  con
un nuovo assicurato e in caso  di  scadenza  di  un  contratto  o  di
stipulazione di un nuovo contratto di  assicurazione  fra  le  stesse
parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti  dal
contratto di assicurazione». 
  7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del  codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  introdotto
dal comma 6 del presente articolo, e' adottato dall'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista  delle
province a maggiore  tasso  di  sinistrosita',  di  cui  all'articolo
132-ter, comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «11-bis. Resta ferma  per  l'assicurato  la  facolta'  di  ottenere
l'integrale risarcimento per  la  riparazione  a  regola  d'arte  del
veicolo danneggiato avvalendosi  di  imprese  di  autoriparazione  di
propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5  febbraio  1992,  n.
122.  A  tal  fine,  l'impresa   di   autoriparazione   fornisce   la
documentazione  fiscale  e  un'idonea  garanzia   sulle   riparazioni
effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per  tutte  le
parti non soggette a usura ordinaria». 
  10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita'
dei veicoli, le associazioni nazionali  maggiormente  rappresentative
del settore dell'autoriparazione,  l'Associazione  nazionale  fra  le
imprese assicuratrici e  le  associazioni  dei  consumatori  iscritte
nell'elenco istituito ai  sensi  dell'articolo  137  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e
successive modificazioni,  definiscono  d'intesa  tra  loro  apposite
linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le
soluzioni  realizzative  e  gli  ulteriori  parametri   tecnici   per
l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo
148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma  9
del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi  e  facilmente
riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate  al  Ministero
dello sviluppo economico che  ne  assicura  le  necessarie  forme  di
pubblicita'. 
  11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto  significativo
rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui
l'assicurato contragga piu' polizze assicurative di  veicoli  in  suo
possesso e sottoscriva per ciascuna polizza  una  clausola  di  guida
esclusiva. 
  12. Al comma 1 dell'articolo 133  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e
successive modificazioni,  le  parole:  «La  predetta  variazione  in
diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La  predetta
variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da  indicare,  in
valore assoluto e in percentuale  rispetto  alla  tariffa  in  vigore
applicata dall'impresa, all'atto  dell'offerta  di  preventivo  della
stipulazione o di rinnovo,». 
  13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma  1  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis.  E'  fatto  divieto  alle  imprese  di   assicurazione   di
differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito
interne in  funzione  della  durata  del  rapporto  contrattuale  tra
l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base  a  parametri  che
ostacolino la mobilita' tra  diverse  imprese  di  assicurazione.  In
particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto
che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe  di  merito,
le condizioni di premio assegnate agli  assicurati  aventi  identiche
caratteristiche di rischio». 
  14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  4-bis,  dopo  le  parole:  «non  puo'  assegnare  al
contratto una classe di merito piu'  sfavorevole  rispetto  a  quella
risultante dall'ultimo attestato di rischio  conseguito  sul  veicolo
gia' assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non puo'  discriminare
in funzione della durata del rapporto garantendo,  nell'ambito  della
classe di merito, le condizioni di premio assegnate  agli  assicurati
aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che  stipula
il nuovo contratto»; 
    b) al comma 4-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In
ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito
e i conseguenti incrementi del premio per gli  assicurati  che  hanno
esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1,  lettera
b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»; 
    c) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
    «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora
l'assicurato accetti l'installazione di uno dei  dispositivi  di  cui
all'articolo  132-ter,  le  variazioni  peggiorative  apportate  alla
classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono  essere
inferiori a quelli altrimenti applicati». 
  15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «3-bis.  In   caso   di   sinistri   con   soli   danni   a   cose,
l'identificazione di eventuali testimoni  sul  luogo  di  accadimento
dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro  o  comunque
dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa  di
assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta  dall'impresa  di
assicurazione con espresso avviso  all'assicurato  delle  conseguenze
processuali della mancata risposta. In quest'ultimo  caso,  l'impresa
di assicurazione deve effettuare  la  richiesta  di  indicazione  dei
testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che  riceve
tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni,  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di  sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta.  L'impresa  di  assicurazione
deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di
eventuali ulteriori testimoni entro il termine  di  sessanta  giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in  verbali  delle  autorita'  di
polizia intervenute sul luogo dell'incidente,  l'identificazione  dei
testimoni   avvenuta    in    un    momento    successivo    comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 
  3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della
documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del citato comma 3-bis nei  soli  casi  in  cui  risulti
comprovata   l'oggettiva   impossibilita'   della   loro   tempestiva
identificazione. 
  3-quater. Nelle controversie  civili  promosse  per  l'accertamento
della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice,
anche su documentata segnalazione  delle  parti  che,  a  tale  fine,
possono richiedere i dati all'IVASS,  trasmette  un'informativa  alla
procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla
ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in  piu'  di
tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei
sinistri di cui al comma 1. Il presente comma  non  si  applica  agli
ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono  chiamati
a testimoniare». 
  16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai
sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella
banca dati dei sinistri, di cui all'articolo  135  del  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  al  fine  di  assicurare
l'omogenea e oggettiva definizione dei  criteri  di  trattamento  dei
dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche,  l'IVASS  redige
apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche  al  fine
della  definizione  della  significativita'  degli  sconti   di   cui
all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di  cui  al  decreto
legislativo n. 209 del 2005, introdotto  dal  comma  6  del  presente
articolo. 
  17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 138.  (Danno  non  patrimoniale  per  lesioni  di  non  lieve
entita'). - 1. Al fine di garantire  il  diritto  delle  vittime  dei
sinistri  a  un  pieno  risarcimento  del  danno   non   patrimoniale
effettivamente subito  e  di  razionalizzare  i  costi  gravanti  sul
sistema assicurativo e sui consumatori, con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  previa  deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute, con il  Ministro
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro  della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica  tabella
unica su tutto il territorio della Repubblica: 
    a) delle menomazioni  all'integrita'  psico-fisica  comprese  tra
dieci e cento punti; 
    b) del valore pecuniario da attribuire a ogni  singolo  punto  di
invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'eta' del soggetto leso. 
  2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei  criteri
di valutazione del danno  non  patrimoniale  ritenuti  congrui  dalla
consolidata  giurisprudenza  di  legittimita',  secondo  i   seguenti
principi e criteri: 
    a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende  la
lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della
persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; 
    b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema  a  punto
variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita'; 
    c) il valore economico del  punto  e'  funzione  crescente  della
percentuale di invalidita'  e  l'incidenza  della  menomazione  sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita  del  danneggiato  cresce  in
modo  piu'  che  proporzionale   rispetto   all'aumento   percentuale
assegnato ai postumi; 
    d)  il  valore  economico  del  punto  e'  funzione   decrescente
dell'eta'  del  soggetto,  sulla  base  delle  tavole  di  mortalita'
elaborate dall'ISTAT, al tasso di  rivalutazione  pari  all'interesse
legale; 
    e) al fine di considerare  la  componente  del  danno  morale  da
lesione all'integrita'  fisica,  la  quota  corrispondente  al  danno
biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui  alle  lettere
da a) a d) e' incrementata  in  via  percentuale  e  progressiva  per
punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori  per  la
personalizzazione complessiva della liquidazione; 
    f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100  per  cento  e'
determinato in misura corrispondente alla percentuale  di  inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno. 
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su
specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e
obiettivamente accertati, l'ammontare  del  risarcimento  del  danno,
calcolato secondo quanto previsto dalla tabella  unica  nazionale  di
cui al comma 2,  puo'  essere  aumentato  dal  giudice,  con  equo  e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive  del  danneggiato,
fino al 30 per cento. 
  4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto  ai  sensi
del  presente  articolo  e'  esaustivo  del  risarcimento  del  danno
conseguente alle lesioni fisiche. 
  5.  Gli  importi  stabiliti  nella  tabella  unica  nazionale  sono
aggiornati annualmente,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  in  misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
accertata dall'ISTAT». 
  18. La tabella unica  nazionale  predisposta  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo  138,  comma  1,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, come sostituito dal  comma  17  del  presente
articolo,  si  applica  ai  sinistri  e  agli   eventi   verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
del Presidente della Repubblica. 
  19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita'). -
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve  entita',
derivanti da sinistri conseguenti  alla  circolazione  di  veicoli  a
motore e di natanti, e' effettuato secondo  i  criteri  e  le  misure
seguenti: 
    a) a titolo di danno biologico permanente,  e'  liquidato  per  i
postumi da lesioni pari  o  inferiori  al  9  per  cento  un  importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni  punto
percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base
all'applicazione a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita'  del
relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma  6.
L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere  dell'eta'  del
soggetto in ragione dello 0,5 per cento  per  ogni  anno  di  eta'  a
partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del  primo  punto  e'
pari a 795,91 euro; 
    b) a titolo  di  danno  biologico  temporaneo,  e'  liquidato  un
importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la  liquidazione
avviene in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di  inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, per danno  biologico  si  intende  la
lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della
persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre  reddito.  In
ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di
accertamento  clinico  strumentale  obiettivo,  ovvero  visivo,   con
riferimento  alle  lesioni,  quali   le   cicatrici,   oggettivamente
riscontrabili senza l'ausilio  di  strumentazioni,  non  possono  dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente. 
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su
specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una  sofferenza
psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del  risarcimento
del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui  al
comma 4, puo' essere aumentato  dal  giudice,  con  equo  e  motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20
per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento  riconosciuto  ai
sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento  del  danno
non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. 
  4.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
dello sviluppo economico, si provvede  alla  predisposizione  di  una
specifica  tabella  delle  menomazioni  dell'integrita'  psico-fisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. 
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con
decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,   in   misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. 
  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera  a),
per un punto percentuale di  invalidita'  pari  a  1  si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1, per  un  punto  percentuale  di
invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3». 
  20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private,  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e
di altri dispositivi  elettronici).  -  1.  Quando  uno  dei  veicoli
coinvolti  in  un  incidente  risulta  dotato   di   un   dispositivo
elettronico che presenta le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali
stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e
fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi  elettronici  gia'
in uso alla data di entrata in vigore delle citate  disposizioni,  le
risultanze del dispositivo  formano  piena  prova,  nei  procedimenti
civili, dei fatti a cui esse  si  riferiscono,  salvo  che  la  parte
contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo.  Le  medesime  risultanze
sono rese fruibili alle parti. 
  2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo di cui  all'articolo  132-ter,
comma 1, lettera b),  anche  nei  casi  di  sottoscrizione  da  parte
dell'assicurato di  un  contratto  di  assicurazione  con  un'impresa
assicuratrice diversa da quella che  ha  provveduto  a  installare  i
meccanismi elettronici,  sono  garantite  da  operatori,  di  seguito
denominati  «provider  di  telematica  assicurativa»,  i   cui   dati
identificativi sono comunicati all'IVASS da parte  delle  imprese  di
assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita'  del
veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del  settore  sulla
base dello standard tecnologico  comune  indicato  nell'articolo  32,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive
modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese
di assicurazione. 
  3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei  meccanismi
elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi
connesse e dei relativi sistemi di gestione  dei  dati,  in  caso  di
sottoscrizione  da  parte  dell'assicurato   di   un   contratto   di
assicurazione con un'impresa diversa da quella che  ha  provveduto  a
installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di
telematica assicurativa, sono determinate  dal  regolamento  previsto
dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni. Gli operatori rispondono del  funzionamento
ai fini dell'interoperabilita'. 
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o
del provider di telematica assicurativa,  alle  condizioni  stabilite
dal  regolamento  previsto  dall'articolo  32,   comma   1-bis,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,
comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. 
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento  dei  dati  ai
sensi  dell'articolo  28  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso  dell'assicurato
in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la
mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione,
nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi  di
cui al presente  articolo  al  fine  di  raccogliere  dati  ulteriori
rispetto a quelli destinati alla finalita'  di  determinazione  delle
responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari,  o  di
rilevare  la  posizione  e  le  condizioni  del  veicolo  in  maniera
continuativa  o  comunque  sproporzionata  rispetto   alla   medesima
finalita'. 
  6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere  o
comunque rendere non funzionante il dispositivo installato.  In  caso
di violazione del divieto di  cui  al  periodo  precedente  da  parte
dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo  132-ter
non e' applicata per la durata residua  del  contratto.  L'assicurato
che  abbia  goduto  della  riduzione  di  premio   e'   tenuto   alla
restituzione dell'importo corrispondente  alla  riduzione  accordata,
fatte salve le eventuali sanzioni penali». 
  21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  fini  di
prevenzione  e  contrasto  dei  fenomeni  fraudolenti,  l'impresa  di
assicurazione provvede alla consultazione  dell'archivio  informatico
integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e successive modificazioni, e, qualora  dal  risultato  della
consultazione,  avuto  riguardo  al  codice  fiscale   dei   soggetti
coinvolti ovvero ai  veicoli  danneggiati,  emergano  gli  indici  di
anomalia definiti dall'IVASS con apposito  provvedimento,  o  qualora
altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici
di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del  presente  codice  o  siano
emersi in sede di perizia da cui risulti  documentata  l'incongruenza
del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo' decidere,  entro
i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,  di  non  fare
offerta di risarcimento, motivando tale decisione con  la  necessita'
di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.». 
  22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e' sostituito  dai  seguenti:  «Nei  predetti
casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e'  proponibile
solo dopo la ricezione delle determinazioni  conclusive  dell'impresa
o, in sua mancanza, allo spirare del termine di  sessanta  giorni  di
sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del  danneggiato
di ottenere l'accesso agli atti nei  termini  previsti  dall'articolo
146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia». 
  23. All'articolo 201 del codice della strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «g-ter)  accertamento,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi   o
apparecchiature  di  rilevamento,   della   violazione   dell'obbligo
dell'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile   verso   terzi,
effettuato mediante il confronto dei  dati  rilevati  riguardanti  il
luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco  dei  veicoli  a  motore  che   non   risultano   coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di  cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 
    b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies. In occasione della rilevazione  delle  violazioni  di
cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non  e'  necessaria  la  presenza
degli organi  di  polizia  stradale  qualora  l'accertamento  avvenga
mediante dispositivi  o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati
ovvero  approvati  per  il  funzionamento   in   modo   completamente
automatico. Tali strumenti devono essere gestiti  direttamente  dagli
organi di polizia stradale di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
presente codice. La documentazione fotografica  prodotta  costituisce
atto di accertamento, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza  che
al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla  strada.  Qualora,  in  base
alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma  1-bis,
lettera g-ter), risulti che al momento  del  rilevamento  un  veicolo
munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della  copertura
assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione  amministrativa  ai
sensi dell'articolo 193». 
  24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private,  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). -  1.
In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento
dei danni causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso  delle  spese
di  riparazione   dei   veicoli   danneggiati   e'   versata   previa
presentazione della fattura emessa  dall'impresa  di  autoriparazione
abilitata ai sensi della legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  che  ha
eseguito le riparazioni». 
  25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «1-bis. La risoluzione di cui al comma  1  si  applica  anche  alle
assicurazioni  dei  rischi  accessori  al  rischio  principale  della
responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,
qualora lo stesso contratto,  ovvero  un  altro  contratto  stipulato
contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale
sia i rischi accessori». 
  26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«. In ogni caso, fatta salva la liberta' contrattuale delle parti, le
condizioni generali delle polizze  assicurative  di  cui  al  periodo
precedente prevedono l'offerta di un periodo di  ultrattivita'  della
copertura per le richieste di risarcimento presentate  per  la  prima
volta entro i dieci anni successivi e  riferite  a  fatti  generatori
della responsabilita' verificatisi nel periodo di operativita'  della
copertura. La disposizione di cui al periodo precedente  si  applica,
altresi', alle polizze assicurative in corso di validita'  alla  data
di entrata in vigore della  presente  disposizione.  A  tal  fine,  a
richiesta  del  contraente  e  ferma  la  liberta'  contrattuale,  le
compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto  al
richiedente secondo le nuove condizioni di premio». 
  27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono abrogati. 
  28. Al codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 128, comma 1, e' aggiunta, in fine,  la  seguente
lettera: 
    «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al  trasporto  di  persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura  pari
a  euro  15.000.000  per  sinistro  per   i   danni   alle   persone,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a  euro  1.000.000  per
sinistro per i danni alle  cose,  indipendentemente  dal  numero  dei
danneggiati»; 
    b) all'articolo 135, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio
dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  sono  tenute  a
comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri
gestiti in qualita' di impresa designata ai sensi dell'articolo  286,
nonche' i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale  italiano  ai  sensi
dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalita'
stabilite  con   regolamento   adottato   dall'IVASS.   Al   medesimo
adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in  regime  di
libera  prestazione  dei  servizi  o  in  regime  di  stabilimento  e
abilitate   all'esercizio   dell'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore nel territorio della Repubblica»; 
    c)  all'articolo  303,  comma  4,  le  parole:  «la  misura   del
contributo, nel limite  massimo  del  cinque  per  cento  del  premio
imponibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le   modalita'   di
fissazione annuale della misura del contributo,  nel  limite  massimo
del quindici per cento del premio imponibile»; 
    d) l'articolo 316 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  316.  (Obblighi  di  comunicazione).   -   1.   L'omissione,
l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni  di
cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e  contestata
con unico atto da notificare entro il  termine  di  cui  all'articolo
326, comma 1, decorrente  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla
scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila. 
  2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle
comunicazioni di  cui  all'articolo  154,  commi  4  e  5,  accertata
semestralmente e contestata con unico atto  da  notificare  entro  il
termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo
giorno successivo alla  scadenza  del  semestre  di  riferimento,  e'
punita  con  un'unica  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
diecimila a euro centomila». 
  29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1,  lettera  b-bis),
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
introdotta dalla lettera a) del comma 28 del  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge e  sono  raddoppiati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 
  30. Al  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS)
definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce  annualmente  il
limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione  del
criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione, qualora  lo  stesso
non abbia garantito un effettivo recupero  di  efficienza  produttiva
delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione  dei  costi  dei
rimborsi e l'individuazione delle frodi»; 
    b) all'articolo 32, il comma 3-quater e' abrogato; 
    c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati. 
  31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo  le  parole:  «regio  decreto-legge  15
marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,»
sono inserite  le  seguenti:  «con  il  casellario  giudiziale  e  il
casellario dei carichi pendenti istituiti presso il  Ministero  della
giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria,
limitatamente alle informazioni  di  natura  anagrafica,  incluso  il
codice fiscale o la  partita  IVA,  con  l'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente di cui all'articolo 62 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,
con il Casellario  centrale  infortuni  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di  cui  all'articolo
15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»; 
    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facolta'  di
consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine
di  accertare  la  veridicita'   delle   informazioni   fornite   dal
contraente». 
  32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'IVASS  puo'
richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele
presentate all'autorita' giudiziaria per  frode  assicurativa  o  per
reati collegati e utilizzare  tali  informazioni  esclusivamente  per
attivita'  di  contrasto  di  tali  frodi  all'interno  dell'archivio
informatico integrato.». 
  33.  L'IVASS  esercita  poteri  di   vigilanza   e   di   controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui alla  presente  legge,  con
speciale riguardo a quelle relative  alla  riduzione  dei  premi  dei
contratti  di  assicurazione,  all'evoluzione  dei   costi   per   il
risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicita'
e di comunicazione, anche in  fase  di  offerta  contrattuale.  Nella
relazione al  Parlamento,  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  dato  conto  specificamente
dell'esito dell'attivita' svolta. 
  34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza,  l'impresa
di assicurazione pubblica nel proprio  sito  internet,  entro  il  30
aprile dell'anno successivo a quello a cui  i  dati  si  riferiscono,
l'entita' della riduzione dei premi secondo forme di pubblicita'  che
ne rendano  efficace  e  chiara  l'applicazione.  L'impresa  comunica
altresi', entro i  trenta  giorni  successivi,  i  medesimi  dati  al
Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai  fini  della  loro
pubblicazione nei rispettivi siti internet. 
  35. Il mancato rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  comma  34
comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  36. Il comma 4 dell'articolo 328  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. I proventi derivanti dalle sanzioni  inflitte  in  applicazione
dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati
alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo  di  garanzia  per  le
vittime della strada». 
  37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorita' garante della  concorrenza  e
del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al
consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri
nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge. 
  38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la  percentuale  minima
di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In  assenza
di tale indicazione il conferimento e' totale»; 
    b) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a  ventiquattro  mesi,  le  prestazioni
pensionistiche o parti di esse  siano,  su  richiesta  dell'aderente,
consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai  requisiti  per
l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza  e
che in tal caso possano essere erogate, su  richiesta  dell'aderente,
in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento  dei  requisiti
di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e  i
regolamenti  delle   forme   pensionistiche   complementari   possono
innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a  un  massimo
di dieci anni»; 
    c) all'articolo 14: 
      1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tale facolta' non puo' essere esercitata  nel  quinquennio
precedente la maturazione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni
pensionistiche complementari  o  nel  maggior  periodo  eventualmente
fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo
periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano  le
previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3  del  presente  articolo,  e'
previsto il riscatto della posizione sia nelle forme  collettive  sia
in quelle individuali e su tali  somme  si  applica  una  ritenuta  a
titolo di imposta con  l'aliquota  del  23  per  cento  sul  medesimo
imponibile di cui all'articolo 11, comma 6». 
  39. Al fine di aumentare l'efficienza  delle  forme  pensionistiche
complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui  all'articolo
20 del medesimo decreto legislativo n. 252  del  2005,  e  successive
modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e
previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  convoca  un  tavolo  di
consultazione  cui  partecipano  le  organizzazioni  sindacali  e  le
rappresentanze  datoriali  maggiormente  rappresentative  in   ambito
nazionale, la COVIP, nonche'  esperti  della  materia  previdenziale,
finalizzato ad avviare un processo di riforma  delle  medesime  forme
pensionistiche secondo le seguenti linee guida: 
    a) revisione dei requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita'  dei
fondi pensione, fondata su criteri ispirati  alle  migliori  pratiche
nazionali   e    internazionali,    con    particolare    riferimento
all'onorabilita'  e  professionalita'  dei  componenti  degli  organi
collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare,
nonche' dei responsabili delle principali funzioni; 
    b) fissazione di  soglie  patrimoniali  di  rilevanza  minima  in
funzione delle caratteristiche dimensionali  dei  patrimoni  gestiti,
dei settori di appartenenza, della natura delle imprese  interessate,
delle  categorie  dei  lavoratori  interessati  nonche'  dei   regimi
gestionali; 
    c) individuazione di procedure  di  aggregazione  finalizzate  ad
aumentare il livello medio delle consistenze e  ridurre  i  costi  di
gestione e i rischi; 
    d)   individuazione   di    forme    di    informazione    mirata
all'accrescimento dell'educazione  finanziaria  e  previdenziale  dei
cittadini e sulle forme di gestione del  risparmio  finalizzato  alla
corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari. 
  40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39  le
amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  41. All'articolo  1  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza  ad
altro operatore sono commisurate al valore del contratto e  ai  costi
reali  sopportati  dall'azienda,  ovvero  ai  costi   sostenuti   per
dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio,  e  comunque
rese  note  al  consumatore   al   momento   della   pubblicizzazione
dell'offerta e in  fase  di  sottoscrizione  del  contratto,  nonche'
comunicate, in via generale,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  esplicitando  analiticamente   la   composizione   di
ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Le  modalita'  utilizzabili  dal  soggetto  contraente  che
intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia
e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonche' in  caso
di  cambio  di  gestore,  devono  essere  semplici  e  di   immediata
attivazione e  devono  seguire  le  medesime  forme  utilizzabili  al
momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni  caso,
gli operatori di telefonia, di reti  televisive  e  di  comunicazioni
elettroniche devono consentire  la  possibilita'  per  consumatori  e
utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con  modalita'
telematiche. 
  3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di  reti
televisive e di  comunicazione  elettronica,  ove  comprenda  offerte
promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia  di  servizi  che  di
beni, non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi.  Nel  caso
di  risoluzione  anticipata  si   applicano   i   medesimi   obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di  cui
al comma 3, terzo periodo, e comunque gli  eventuali  relativi  costi
devono essere equi e proporzionati al valore  del  contratto  e  alla
durata residua della promozione offerta. 
  3-quater. E' fatto obbligo  ai  soggetti  gestori  dei  servizi  di
telefonia e di comunicazioni  elettroniche,  ai  fini  dell'eventuale
addebito al cliente del costo di servizi in  abbonamento  offerti  da
terzi, di  acquisire  la  prova  del  previo  consenso  espresso  del
medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di  telefonia
e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita'  per  il
consumatore o per l'utente di  ricevere  servizi  in  abbonamento  da
parte dello stesso operatore, o di terzi, senza  il  previo  consenso
espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»; 
    c) al comma 4: 
      1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e al comma 3-quater»; 
      2) al secondo periodo,  le  parole:  «commi  1,  2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater». 
  42. All'articolo 70, comma 1, lettera f),  numero  3),  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,   le   parole:
«eventuali commissioni  dovute  alla  scadenza  del  contratto»  sono
sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in  caso  di
recesso anticipato dal contratto». 
  43. All'articolo 98,  comma  16,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive  modificazioni,  le  parole:  «ad  euro  580.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00». 
  44. E' istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico  il
Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse  nazionali  di
numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si
provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera  a),  numero  5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  45. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono determinati i criteri per  l'individuazione  dei
soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44. 
  46.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  di  migrazione  tra
operatori di telefonia mobile e le procedure  per  l'integrazione  di
SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM  card  richieste  da
utenti gia'  clienti  di  un  operatore,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,
da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono previste misure  per  l'identificazione  in  via
indiretta  del  cliente,  anche  utilizzando  il   sistema   pubblico
dell'identita'  digitale  previsto  dall'articolo   64   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la
richiesta di migrazione e di integrazione di  SIM  card  e  tutte  le
operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.
Dall'attuazione delle disposizioni previste dal  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  47. Al fine di  promuovere  la  massima  diffusione  dei  pagamenti
digitali ed elettronici, ivi inclusi  i  micropagamenti  con  credito
telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e  alla  fruizione  dei
servizi culturali  e  turistici,  per  l'acquisto  di  biglietti  per
l'accesso a  istituti  e  luoghi  di  cultura  o  per  manifestazioni
culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle  normative
di settore, possono essere applicate  le  stesse  modalita'  previste
dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  48. Al fine di  evitare  situazioni  di  insolvenza,  l'utente  che
intende usufruire delle modalita' di pagamento di cui al comma 47  e'
messo  nelle  condizioni  di  conoscere,  durante   l'operazione   di
acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente  e  quanto
residua a seguito dell'operazione medesima. 
  49. Le erogazioni  liberali  destinate  alle  organizzazioni  senza
scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle
associazioni di promozione  sociale  iscritte  nei  registri  di  cui
all'articolo  7  della  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e   alle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460,  possono  essere  effettuate  tramite  credito
telefonico. 
  50. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  la  Banca  d'Italia,  sono
disciplinati le modalita' e i requisiti di accesso  e  fruizione  del
servizio di cui al comma 49. 
  51. Gli importi destinati ai beneficiari  costituiscono  erogazione
liberale  e  pertanto  sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  52. Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non  sono  deducibili
ne' detraibili ai fini delle imposte sui redditi. 
  53. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da  47  a
52 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica. 
  54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' modificato al  fine  di  dare
attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego  della  posta  cartacea
per le finalita' di cui all'articolo 7,  comma  4,  lettera  b),  del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  55. Per i servizi a  pagamento  forniti  tramite  telefonate  verso
numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha  inizio
solo dalla risposta dell'operatore. 
  56.  All'articolo  73  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il
compenso  e'  riconosciuto,  per   ciascun   fonogramma   utilizzato,
distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti  interpreti
o esecutori. L'esercizio di tale  diritto  spetta  a  ciascuna  delle
imprese  che  svolgono  attivita'  di  intermediazione  dei   diritti
connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11  marzo  2013,  alle
quali  il  produttore  di  fonogrammi  e  gli  artisti  interpreti  o
esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o  esecutori  ai
sensi dei commi 1 e 2 non e' da essi rinunciabile ne' puo'  in  alcun
modo formare oggetto di cessione». 
  57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  14,  lettera  b),  le  parole:  «e  dei
proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo
4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017; 
    b) l'articolo 4 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017; 
    c) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  rilascio  della  licenza  individuale  per  i  servizi
riguardanti le notificazioni  di  atti  a  mezzo  della  posta  e  di
comunicazioni a mezzo della posta connesse con  la  notificazione  di
atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.  890,  nonche'
per i servizi  riguardanti  le  notificazioni  a  mezzo  della  posta
previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  deve
essere subordinato a specifici obblighi del servizio  universale  con
riguardo  alla  sicurezza,  alla  qualita',  alla  continuita',  alla
disponibilita' e all'esecuzione dei servizi medesimi.»; 
    d) all'articolo 10,  comma  1,  le  parole:  «e  dai  servizi  in
esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a  decorrere  dal  10
settembre 2017; 
    e) all'articolo 21, il comma 3 e' abrogato  a  decorrere  dal  10
settembre 2017. 
  58. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'autorita'  nazionale  di  regolamentazione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del  decreto  legislativo
22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
del predetto decreto  legislativo  n.  261  del  1999,  e  successive
modificazioni, sentito il Ministero della  giustizia,  gli  specifici
requisiti e  obblighi  per  il  rilascio  delle  licenze  individuali
relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo  periodo,
del medesimo decreto legislativo n.  261  del  1999,  introdotto  dal
comma 57 del presente articolo; con la stessa  modalita'  l'Autorita'
determina    i    requisiti    relativi    all'affidabilita',    alla
professionalita' e  all'onorabilita'  di  coloro  che  richiedono  la
licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi. 
  59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai  commi
da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2019, il terzo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  22  del
decreto  legislativo  23  maggio   2000,   n.   164,   e   successive
modificazioni, e' soppresso. 
  60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai  commi
da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93, e' abrogato. L'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare,  dalla
medesima  data  di  cui  al  periodo  precedente,  il   servizio   di
salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese  connesse  in
bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato  annuo
non superiore a  10  milioni  di  euro  senza  fornitore  di  energia
elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a
condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. 
  61. Al fine di garantire la piena confrontabilita' delle offerte  e
la loro evidenza pubblica, l'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il  sistema  idrico  dispone,  con  proprio  provvedimento,  la
realizzazione e  la  gestione,  da  parte  del  gestore  del  Sistema
informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
agosto 2010, n. 129, entro cinque  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, di un apposito portale  informatico  per
la raccolta e pubblicazione in  modalita'  open  data  delle  offerte
vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di  energia  elettrica  e
gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese
connesse in bassa tensione e  alle  imprese  con  consumi  annui  non
superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc).  Gli  operatori  della
vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a
trasmettere tali offerte  per  la  loro  pubblicazione  nel  portale.
Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico  consultivo  con
funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori
di interesse sui contenuti  inseriti  nel  portale  informatico.  Del
comitato tecnico fanno parte  un  rappresentante  dell'Autorita',  un
rappresentante   del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un
rappresentante  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
mercato,  un  rappresentante  designato  d'intesa  tra   loro   dalle
organizzazioni  maggiormente  rappresentative  dei  consumatori   non
domestici,  un  rappresentante  designato  d'intesa  tra  loro  dagli
operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale  dei
consumatori  e  degli  utenti.  I   componenti   del   comitato   non
percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  62. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli operatori della vendita di energia  elettrica  o  gas  sul
mercato  italiano  forniscono  almeno  una  proposta  di  offerta  di
fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze
domestiche e non domestiche connesse  in  bassa  tensione  e  per  le
utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno  una  a
prezzo fisso per le utenze domestiche e non  domestiche  connesse  in
bassa tensione e per le utenze con  consumi  annui  non  superiori  a
200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente  all'Autorita'
per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  e   sono
contestualmente pubblicate nel  sito  internet  degli  operatori.  Le
proposte di  offerta  degli  operatori  per  la  vendita  di  energia
elettrica  devono  indicare  la  composizione   media   della   fonte
energetica utilizzata per la fornitura e la quantita'  di  gas  serra
emessi per chilowattora (kWh). 
  63. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, definisce le modalita' per ottemperare agli  obblighi
di cui al comma 62,  stabilendo  l'insieme  di  informazioni  minime,
almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica  e
di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti  che  gli  operatori
devono rispettare al fine  di  garantire  la  confrontabilita'  delle
offerte e la loro omogeneita'. 
  64. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste  dal  comma
61, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico
stabilisce altresi' le modalita' di copertura  dei  costi  sostenuti,
utilizzando in via prioritaria  le  risorse  derivanti  dai  proventi
delle sanzioni da essa irrogate,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  65. Ai fini della riduzione del costo della  bolletta  elettrica  e
del gas, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  linee  guida  per  promuovere   le   offerte
commerciali di  energia  elettrica  e  gas  a  favore  di  gruppi  di
acquisto, con particolare  riferimento  alla  confrontabilita',  alla
trasparenza  e  alla  pubblicita'   delle   offerte,   nonche'   alla
realizzazione  di  piattaforme   informatiche   tese   a   facilitare
l'aggregazione dei piccoli consumatori. 
  66. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico trasmette al Ministro dello  sviluppo  economico  un  rapporto
relativo  al  monitoraggio  dei  mercati  di  vendita  al   dettaglio
dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a: 
    a) l'operativita' del portale informatico di cui al comma 61; 
    b)  il  completamento  del  quadro  normativo  e  regolatorio   e
l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il  rispetto  delle
tempistiche di switching secondo  quanto  previsto  dall'articolo  3,
paragrafo 5, lettera a), della direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  13  luglio  2009,  e  dall'articolo  3,
paragrafo 6, lettera a), della direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  13  luglio  2009,  come  recepite  dal
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
    c)  il  completamento  del  quadro  normativo  e  regolatorio   e
l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il  rispetto  delle
tempistiche di fatturazione  e  conguaglio  secondo  quanto  previsto
dall'allegato I, punto 1, lettere i) e  j),  della  citata  direttiva
2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della  citata
direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93; 
    d) l'operativita' del Sistema informatico integrato, come gestore
della banca dati di cui al  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129; 
    e) il completamento del  quadro  normativo  e  regolatorio  e  il
rispetto delle disposizioni dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico in materia di  implementazione  del  brand
unbundling, secondo quanto previsto dall'articolo  26,  paragrafo  3,
della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo  26,  paragrafo  3,
della  citata  direttiva  2009/73/CE,  come  recepite   dal   decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
    f) la tutela delle famiglie in condizioni di  disagio  economico,
nonche' l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione  a
tutela dei consumatori. 
  67. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma  66,
sentite  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico,  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo
parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  da'  conto  del
raggiungimento  degli  obiettivi.  Qualora  su   almeno   uno   degli
indicatori di cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e)  del  comma  66
l'obiettivo non sia stato raggiunto per  il  mercato  di  vendita  al
dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia  elettrica,
il Ministero dello sviluppo economico  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i  tre  mesi  successivi
alla data di cui al comma 66, adottano,  ciascuno  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  i  provvedimenti  necessari   per   il   suo
raggiungimento. 
  68. Con il medesimo decreto di cui al comma  67  sono  definite  le
misure  necessarie  a  garantire  la  cessazione   della   disciplina
transitoria dei  prezzi  di  cui  ai  commi  59  e  60  e  l'ingresso
consapevole nel mercato dei clienti finali,  secondo  meccanismi  che
assicurino la concorrenza e la pluralita' di fornitori e  di  offerte
nel libero mercato. 
  69. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti  finali  di  energia
elettrica  riforniti  in  maggior  tutela  devono  ricevere  adeguata
informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento
delle tutele di prezzo  previsto  dai  commi  59  e  60,  secondo  le
modalita' definite con  provvedimento  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il  sistema  idrico  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  70. Al fine di semplificare le modalita' di cambio di fornitore  da
parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: 
  «1-quinquies.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad
un altro». 
  71. Qualora uno o piu' degli obiettivi di cui ai commi da 66  a  70
siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato
di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o  del  gas  naturale,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico  ne
da' tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. 
  72. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni  in
merito  alla  piena  apertura  del  mercato  e  alle  condizioni   di
svolgimento dei servizi, nonche' il trattamento efficace dei  reclami
e delle procedure di conciliazione per tutti  i  settori  oggetto  di
regolazione  e  controllo  da  parte  della  medesima  Autorita',   a
beneficio dei clienti finali e degli  utenti  dei  predetti  settori,
anche avvalendosi della societa' Acquirente unico Spa. 
  73. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
stabilisce le modalita' con  cui  lo  Sportello  per  il  consumatore
gestito  da  Acquirente  unico  Spa  accede,  per  l'efficacia  delle
attivita' ad esso affidate dall'Autorita' medesima, alle informazioni
e ai dati  gestiti  dal  Sistema  informatico  integrato  di  cui  al
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. 
  74. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le  modalita'  affinche'
le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con  il  sistema
di  misura  a  contatore  contengano,  almeno  una  volta   all'anno,
l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola
utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la  sua  lettura  sia
tecnicamente possibile. 
  75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di  sostegno
ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici  presso
i quali sono presenti persone che  versano  in  gravi  condizioni  di
salute,   tali   da   richiedere   l'utilizzo   di    apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica,  necessarie  per
il loro mantenimento  in  vita,  l'erogazione  dei  benefici  di  cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e
all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2,  e'  disciplinata  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  76. Il decreto di cui  al  comma  75  disciplina  le  modalita'  di
erogazione  dei  benefici  economici  individuali  anche  alternative
rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una
corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa  per  le
forniture  di  energia  elettrica  e  di  gas  naturale,  e  rimodula
l'entita' degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione
economica equivalente. 
  77. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
75, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei
benefici di cui al medesimo comma 75. 
  78. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o
interruzioni della fatturazione  o  prolungata  indisponibilita'  dei
dati  di  consumo  reali,  individuati  secondo  condizioni  definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
l'Autorita' stessa adotta le misure necessarie affinche' sussista  in
capo  ai  fornitori  di  energia  elettrica  e  gas  un  obbligo   di
rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del
cliente  finale.  L'obbligo  di  rateizzazione  non  sussiste  se  il
conguaglio e' imputabile a cause riconducibili al cliente finale. 
  79. Nel caso di prolungata indisponibilita'  dei  dati  di  consumo
reali, ferme restando le modalita' e le scadenze  di  versamento  del
gettito  tariffario  da  parte  dei  distributori,  l'Autorita',  con
proprio    provvedimento,    definisce    adeguate     misure     per
responsabilizzare i  distributori  e  individua  modalita'  idonee  a
favorire  l'accessibilita'  dei  gruppi  di  misura  da   parte   dei
distributori. 
  80. Al fine di garantire la stabilita' e la  certezza  del  mercato
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati  alla  vendita  di
energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della  sua
istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono  condizione
necessaria per lo svolgimento delle attivita' di vendita  di  energia
elettrica a clienti finali. 
  81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su  proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i criteri, le modalita'  e  i  requisiti
tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione nell'Elenco di
cui al comma 80. 
  82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del
Ministero dello  sviluppo  economico  e  aggiornato  mensilmente.  La
pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per  tutti  i
soggetti interessati. 
  83. Al  comma  3,  primo  periodo,  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni,  dopo
le parole:  «requisiti  stabiliti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico,». 
  84. Dopo la lettera b-bis) del comma  5  dell'articolo  30-ter  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' inserita la seguente: 
  «b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita' di vendita a
clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi  della
normativa vigente». 
  85. Al fine di promuovere la concorrenza  attraverso  la  riduzione
delle asimmetrie  informative,  anche  intersettoriali,  all'articolo
6-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte
dei soggetti ivi  indicati  puo'  avvenire  anche  in  un  quadro  di
reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni  stabilite  dal
Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare
proporzionalita', correttezza e sicurezza  circa  il  trattamento  di
dati personali ai sensi del  predetto  comma  1  e  il  rispetto  dei
diritti e delle liberta' fondamentali,  nonche'  della  dignita'  dei
soggetti  cui  le  informazioni  si  riferiscono,   con   particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e  al  diritto
alla protezione dei dati personali. 
  1-ter.  Nei  giudizi  di  risarcimento  dei  danni   cagionati   in
conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai  sistemi  di
cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati,  spetta  a  questi
ultimi l'onere della prova di aver agito con la  specifica  diligenza
richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza  indugio  tutte
le misure idonee a evitare il danno». 
  86. Al fine di aumentare la liquidita'  dei  mercati  dell'energia,
riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori,  la
clausola di «close-out netting» prevista per  i  prodotti  energetici
all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  ad  eccezione  dei
contratti conclusi  con  clienti  finali  a  prescindere  dalla  loro
capacita' di consumo, e' valida ed efficace, in conformita' a  quanto
dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura  di
risanamento,   di   ristrutturazione   economico-finanziaria   o   di
liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale,  con  o  senza
spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. 
  87. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «close-out netting»
deve intendersi  qualsiasi  clausola  di  interruzione  volontaria  o
automatica dei  rapporti  e  di  conseguente  obbligo,  gravante  sul
contraente il cui debito risulti piu' elevato, di pagamento del saldo
netto delle obbligazioni, come risultante dalla  compensazione  delle
posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono  divenute
immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un
importo pari al loro  valore  corrente  stimato  secondo  criteri  di
ragionevolezza   commerciale,    oppure    estinte    e    sostituite
dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una
procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o
di liquidazione, che  abbia  natura  concorsuale  e  che  preveda  lo
spossessamento del debitore, gli organi della  procedura,  entro  sei
mesi dal momento di apertura  della  procedura  stessa,  possono  far
valere  la  violazione  della   ragionevolezza   sotto   il   profilo
commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia
intervenuta entro  l'anno  che  precede  l'apertura  della  procedura
stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel  caso  in
cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del
valore corrente stimato siano coerenti con  gli  schemi  contrattuali
elaborati nell'ambito della  prassi  internazionale  riconosciuta  da
associazioni   rappresentative   internazionali   ovvero    allorche'
prevedano il ricorso a quotazioni fornite  da  uno  o  piu'  soggetti
terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale. 
  88. Il Ministero dello sviluppo economico  provvede  all'attuazione
delle disposizioni previste dai commi da  80  a  83  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  89. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  Nei  casi  in  cui,  nell'ambito  delle   istruttorie   di
valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi
aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza  energetica  di
cui all'articolo 29 o nell'ambito di attivita' di  verifica,  il  GSE
riscontri la non rispondenza del progetto proposto e  approvato  alla
normativa vigente alla data di  presentazione  del  progetto  e  tali
difformita' non derivino da  discordanze  tra  quanto  trasmesso  dal
proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da  documenti
non veritieri ovvero  da  dichiarazioni  false  o  mendaci  rese  dal
proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione  o
l'annullamento  del  provvedimento  di  riconoscimento  dei   titoli,
secondo le modalita' di cui al comma 3-ter. 
  3-ter. Nei casi di cui al comma  3-bis,  gli  effetti  del  rigetto
dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria,
decorrono dall'inizio del periodo di  rendicontazione  oggetto  della
richiesta di verifica e  certificazione  dei  risparmi.  Gli  effetti
dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di  verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attivita'  di
verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono  fatte  salve  le
rendicontazioni gia' approvate  relative  ai  progetti  medesimi.  Le
modalita' di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e
alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi gia' concluse. 
  3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative  di  realizzazione
di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando  la  buona
fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti  di
potenza compresa tra 1 e 3 kW  nei  quali,  a  seguito  di  verifica,
risultino installati moduli non certificati o con certificazioni  non
rispondenti  alla  normativa   di   riferimento,   si   applica   una
decurtazione del 30 per cento della tariffa  incentivante  sin  dalla
data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne  ricorra
il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui  all'articolo  14,
comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109
del 12 maggio 2011, e  all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2012,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di  rivalsa  del
beneficiario  nei  confronti  dei  soggetti  responsabili  della  non
conformita' dei moduli installati». 
  90. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale e' stato
riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti:  «In
alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore  puo'
richiedere, comunicandolo al GSE  entro  il  30  settembre  2017,  di
restituire la cifra corrispondente alla  differenza  tra  i  maggiori
incentivi ricevuti e le riduzioni gia'  applicate,  calcolata  al  30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo  di
diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di
quattro anni a partire dal 1° luglio 2016». 
  91. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  ai
gestori dei sistemi di  distribuzione  chiusi  di  cui  al  comma  5,
facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai  gestori  dei
sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le  norme
di separazione contabile. 
  5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico adegua i  propri  provvedimenti  in  materia  di  obblighi  di
separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis». 
  92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
ai gestori di sistemi di distribuzione di energia  elettrica  facenti
parte di un'impresa verticalmente  integrata,  che  servono  meno  di
25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di
integrazioni tariffarie  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni. 
  2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico adegua i  propri  provvedimenti  in  materia  di  obblighi  di
separazione funzionale in  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma
2-bis,  prevedendo  altresi'  che,  per  i  gestori  di  sistemi   di
distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma
2-bis, le modalita' di riconoscimento dei costi per le  attivita'  di
distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano  conto  anche  della  densita'  dell'utenza
servita,  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  efficienza   ed
economicita' e con l'obiettivo di garantire la semplificazione  della
regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  93. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono
inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente
locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo  soggetto
terzo che il valore di rimborso e' stato  determinato  applicando  le
disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129
del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri
e modalita' applicative per la valutazione  del  valore  di  rimborso
degli  impianti  di  distribuzione  del  gas  naturale",  e  che   lo
scostamento   del   valore   di   rimborso   e   del   valore   delle
immobilizzazioni nette, al netto dei  contributi  pubblici  in  conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti  di  localita',
aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per
cento, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per
cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni  nette  disallineate
rispetto alle medie di settore secondo le definizioni  dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore  delle
immobilizzazioni  nette  rilevante  ai   fini   del   calcolo   dello
scostamento  e'  determinato  applicando  i  criteri  di  valutazione
parametrica definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico». 
  94. Ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  9,
comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e  la
coesione territoriale 12  novembre  2011,  n.  226,  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  con   propri
provvedimenti, definisce procedure semplificate  di  valutazione  dei
bandi di gara, applicabili nei casi in cui  tali  bandi  siano  stati
redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e  al
contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi
massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli
13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011,
la documentazione di gara non puo'  discostarsi  se  non  nei  limiti
posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri. 
  95.  Ai  fini  della   partecipazione   alle   gare   d'ambito   di
raggruppamenti  temporanei  d'impresa  e  dei  consorzi  ordinari,  i
requisiti di capacita' tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6,
lettere a., c. e d., del citato regolamento  di  cui  al  decreto  12
novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei
partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma
6,  lettera  b.,  devono   essere   posseduti   cumulativamente   dai
partecipanti. 
  96. All'articolo 2, comma 558, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: «A decorrere dal 1°  gennaio  2008»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e  le  parole:  «un
importo annuo  pari  all'1  per  cento  del  valore  della  capacita'
complessiva  autorizzata  di  stoccaggio  di   gas   naturale»   sono
sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a  0,001  centesimi
di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio». 
  97. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  corrispondono  alle
regioni, ad integrazione di quanto gia' versato  per  il  2016  e  il
2017, un conguaglio pari  alla  differenza  tra  l'importo  calcolato
mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia' versato per
gli stessi anni. 
  98. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se  tale
ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici  eccessivi
e non proporzionali alle finalita'  dell'obbligo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della  concorrenza  e
del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  tenuto
conto  delle  esigenze  di  sviluppo  del  mercato  dei  combustibili
alternativi  ai  sensi  della  direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014». 
  99. Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  di  cui  al
comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dal comma 98 del presente articolo, e'  adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del  mercato  dei
carburanti  e   la   diffusione   al   consumatore   delle   relative
informazioni, la banca  dati  istituita  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico in attuazione  dell'articolo  51  della  legge  23
luglio 2009, n. 98, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, e' ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli
impianti di distribuzione di benzina, gasolio,  GPL  e  metano  della
rete   stradale   e   autostradale.   A   tal    fine,    in    vista
dell'interoperabilita'  tra  le  banche  dati  esistenti  presso   il
Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane  e
dei  monopoli  relativamente  al  settore  della  distribuzione   dei
carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il  31  dicembre
2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette,  entro  il  30
giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre
2017,  i  dati  in  suo  possesso  relativi  agli  stessi   impianti.
All'anagrafe  possono  accedere,  per  consultazione,   le   regioni,
l'amministrazione competente al rilascio del titolo  autorizzativo  o
concessorio, l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  e  la  Cassa
conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo  economico,  con  proprio
decreto,  provvede  a  riorganizzare  il  comitato  tecnico  per   la
ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla  delibera  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del  12  settembre  1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  18  settembre  1989,
riducendone il numero dei componenti e prevedendo  la  partecipazione
di  un  rappresentante  delle  regioni   e   di   un   rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  101. I titolari  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  1  del
decreto  legislativo  11  febbraio  1998,   n.   32,   e   successive
modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti  di
distribuzione  dei   carburanti   hanno   l'obbligo   di   iscrizione
nell'anagrafe di  cui  al  comma  100  del  presente  articolo  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti  che  sono
in regolare sospensione dell'attivita' sulla  base  della  disciplina
regionale, con l'evidenza della data di cessazione della  sospensione
medesima. 
  102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui  al  comma
100 del presente articolo i titolari degli impianti di  distribuzione
dei  carburanti  devono  presentare  una  dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata  al  Ministero
dello    sviluppo     economico,     alla     regione     competente,
all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o
concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,
attestante che l'impianto  di  distribuzione  dei  carburanti  ricade
ovvero non ricade,  in  relazione  ai  soli  aspetti  attinenti  alla
sicurezza della circolazione stradale, in una  delle  fattispecie  di
incompatibilita' previste  dalle  vigenti  disposizioni  regionali  e
meglio  precisate,   ai   soli   fini   della   presentazione   della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai commi 112 e 113
del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di
incompatibilita', si impegnano al  loro  adeguamento,  da  completare
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.  Entro  quindici  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori   di
adeguamento   il   titolare    dell'autorizzazione    presenta    una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  relativa  alla
compatibilita'  dell'impianto  di   cui   al   presente   comma.   La
dichiarazione di cui al precedente periodo puo' essere  corredata  da
deroga formale, disposta antecedentemente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge  dall'amministrazione  competente  sulla
base  della  specifica  disciplina  regionale.  In  alternativa  alla
predetta dichiarazione puo' essere resa perizia  giurata  di  tecnico
abilitato. 
  103. Qualora l'impianto  di  distribuzione  dei  carburanti  ricada
nelle fattispecie di incompatibilita'  di  cui  al  comma  102  e  il
titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento,
lo stesso titolare cessa l'attivita' di vendita di  carburanti  entro
nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e
provvede   allo   smantellamento   dell'impianto.    Contestualmente,
l'amministrazione  competente  dichiara  la  decadenza   del   titolo
autorizzativo o concessorio relativo allo  stesso  impianto,  dandone
comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,   ai   fini
dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione  e
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle
dogane  e  dei  monopoli  competente  per  territorio   dichiara   la
contestuale decadenza della licenza  di  esercizio.  Conseguentemente
sono risolti di diritto i  relativi  contratti  per  l'affidamento  e
l'approvvigionamento  degli  stessi  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti. 
  104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti  gli
impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe
di cui al comma 100, sulla base  dei  dati  gia'  in  possesso  della
pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e  delle
comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107,
sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni  locali  e
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui  al  comma
102 da parte  del  titolare  di  un  impianto  di  distribuzione  dei
carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il  Ministero  dello
sviluppo  economico  irroga  al  titolare  la   sanzione   pecuniaria
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro  7.000
per ciascun mese di ritardo dal  termine  previsto  per  l'iscrizione
all'anagrafe e per ciascuna mancata  dichiarazione,  ai  sensi  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il  titolare  a  provvedere
entro il termine perentorio  di  trenta  giorni,  pena  la  decadenza
dell'autorizzazione  o  concessione.  I   proventi   della   sanzione
amministrativa di cui al presente comma  spettano  al  Fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  fino
al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine,
tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato. 
  106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui
al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44  del
28 ottobre 1977 e' soppressa e  le  relative  funzioni  e  competenze
nonche' i relativi rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  rientrano
nelle  funzioni  svolte  da  Acquirente  unico  Spa  per  il  tramite
dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  31  dicembre
2012, n. 249, in regime di  separazione  contabile.  Il  personale  a
tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di
entrata in vigore della presente legge e' trasferito  nella  funzione
OCSIT di  Acquirente  unico  Spa  con  mantenimento  del  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del  Fondo
per la razionalizzazione della rete di distribuzione  dei  carburanti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11  febbraio  1998,  n.
32, sul quale gravano gli oneri per lo  svolgimento  delle  attivita'
trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale
e finanziaria di tali  attivita'  rispetto  alle  altre  attivita'  e
funzioni svolte dall'OCSIT. Le  attivita'  trasferite  ai  sensi  del
presente  comma  sono  svolte  in  base  a  indirizzi  operativi  del
Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento  delle
risorse finanziarie del  Fondo  sopra  citato.  A  decorrere  dal  1°
gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT anche la titolarita'  del  Fondo
GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le
funzioni della Cassa conguaglio GPL relative  al  fondo  bombole  per
metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23  luglio  2009,
n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1°  giugno
2011, n.  93,  sono  direttamente  esercitate  dal  comitato  per  la
gestione del fondo bombole per metano di cui  all'articolo  12  della
legge 8 luglio 1950, n.  640,  operante  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al  comma  105  il
Ministero dello sviluppo economico ne da'  prontamente  comunicazione
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  competente  per
territorio,  alla  regione  ed  all'amministrazione  competente   per
territorio al rilascio del titolo autorizzativo  o  concessorio,  che
procedono entro trenta giorni alla  dichiarazione  di  decadenza  del
titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza  di
esercizio, dandone comunicazione al  Ministero  stesso.  L'iscrizione
all'anagrafe di cui al comma 100 e'  requisito  fondamentale  per  la
validita' del titolo autorizzativo o concessorio. 
  108. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro  annuale  di
carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli competente per territorio e' subordinato alla  verifica,
eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100,  che  l'impianto
sia  iscritto  all'anagrafe  stessa  e  che  sia   stato   dichiarato
compatibile ai sensi del comma 102. 
  109. Nel caso  in  cui  il  titolare  dell'autorizzazione  o  della
concessione   abbia   dichiarato   che   l'impianto   oggetto   della
dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilita' di cui  al
comma 102 e non abbia provveduto alla  cessazione  dell'attivita'  di
vendita dei carburanti entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il Ministero  dello  sviluppo  economico
irroga  al  titolare  la  sanzione  pecuniaria   amministrativa   del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per  ciascun  mese
di ritardo rispetto alla  data  ultima  prevista  per  la  cessazione
dell'attivita' di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.
689, e dispone la  chiusura  immediata  dell'esercizio  dell'impianto
stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui  al  presente
comma spettano al comune competente per territorio per la  quota  del
70  per  cento  e  per  la   quota   restante   al   Fondo   per   la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  fino
al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine,
quest'ultima quota e' acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Corpo della guardia di finanza, ovvero  altri  organi  di  polizia
giudiziaria, su richiesta del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali  e'  stata
disposta la cessazione immediata, anche a seguito  della  conseguente
revoca   della   licenza   di   esercizio   rilasciata   dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi  o
frodi fiscali. 
  110. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  76  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilita'  di
un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi  del  comma
102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il  termine
per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103  del
presente  articolo,  l'amministrazione  competente   per   territorio
dichiara  la  decadenza  del  titolo  autorizzativo   o   concessorio
comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo  economico  e
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente
l'ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  dichiara  la
decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e
sono risolti  di  diritto  i  relativi  contratti  per  l'affidamento
dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie
di cui al presente comma si applica altresi' la sanzione  di  cui  al
comma 109 del presente articolo. 
  111.  Eventuali  segnalazioni  relative  a  impianti  incompatibili
operanti successivamente alla data di cui al comma 103  sono  inviate
all'amministrazione territorialmente competente per il  rilascio  del
titolo autorizzativo o concessorio,  alla  regione  competente  e  al
Ministero dello sviluppo economico. 
  112. Con riferimento alla dichiarazione di cui  al  comma  102  del
presente  articolo,  gli  impianti  ubicati  all'interno  dei  centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo  4  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono  considerati  incompatibili,  in  relazione  agli   aspetti   di
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: 
    a) impianti privi di sede propria per i  quali  il  rifornimento,
tanto  all'utenza   quanto   all'impianto   stesso,   avviene   sulla
carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1,  numero  7),  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) impianti  situati  all'interno  di  aree  pedonali,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  113. Con riferimento alla dichiarazione di cui  al  comma  102  del
presente  articolo,  gli  impianti  ubicati  all'esterno  dei  centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo  4  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono  considerati  incompatibili,  in  relazione  agli   aspetti   di
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: 
    a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade
di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli  stessi,
con accessi su piu' strade pubbliche; 
    b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o
uguale a metri cento, salvo si tratti di  unico  impianto  in  comuni
montani; 
    c) impianti privi di sede propria per i  quali  il  rifornimento,
tanto  all'utenza   quanto   all'impianto   stesso,   avviene   sulla
carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1,  numero  7),  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  114. Le regioni e  i  comuni,  anche  attraverso  l'anagrafe  degli
impianti di  cui  al  comma  100,  verificano  che  gli  impianti  di
distribuzione dei carburanti la cui attivita' e'  sospesa  rispettino
le tempistiche e le modalita' previste per il regime della sospensiva
nelle relative norme regionali o provinciali. 
  115. Agli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che  cessano
definitivamente l'attivita' di vendita entro tre anni dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  si  applicano  le  procedure
semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in  cui
per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici  accordi
o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino. 
  116. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  cessazione  definitiva
dell'attivita' di vendita, i titolari di  impianti  di  distribuzione
dei  carburanti  comunicano  al  comune  competente   l'avvio   delle
procedure  di  dismissione  delle  strutture  di  distribuzione,   da
realizzare con le modalita' di cui  al  comma  117,  eseguendole  nei
successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine  di  cui
al comma  115.  La  conclusione  dei  lavori  e'  attestata  con  una
relazione,  firmata  da   un   tecnico   abilitato,   da   presentare
all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  117. Le attivita' di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a
prevenire l'insorgenza di  pericoli  nei  riguardi  della  sicurezza,
dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello
smantellamento delle attrezzature fuori terra,  nella  rimozione  dei
fondami e degli eventuali prodotti  residui  presenti  nei  serbatoi,
nella messa in sicurezza delle strutture interrate e,  ove  si  renda
necessario  a  seguito  dell'individuazione  di  una  contaminazione,
nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area,  i
titolari di impianti di distribuzione dei carburanti  procedono  alla
rimozione delle strutture interrate e, in ogni  caso,  alla  bonifica
del sito in caso di accertata contaminazione. 
  118.  Nell'ambito  delle  procedure   semplificate   previste   dal
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i  titolari
degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui  al  comma  115
del presente articolo, qualora individuino delle  contaminazioni,  si
avvalgono degli accordi di programma disciplinati  dall'articolo  246
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  119. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 100  a  118  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  120. All'articolo 221, comma 5, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento
l'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «L'obbligo  di
corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma
3, lettera h), e' sospeso a seguito  dell'intervenuto  riconoscimento
del  progetto  sulla  base  di  idonea  documentazione  e   sino   al
provvedimento definitivo che accerti il funzionamento  o  il  mancato
funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»; 
    c)  al  sesto  periodo,  le  parole:  «dal  Consorzio   nazionale
imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA». 
  121. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del
comma 120 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  122. All'articolo 18, comma 4, del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «in  conformita'  alle  norme  minime  di  qualita'
definite dalla Commissione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:
«anche nelle more della definizione delle norme minime di qualita' da
parte della Commissione europea,»; 
    b) le parole:  «,  entro  tre  mesi  dalla  loro  adozione»  sono
soppresse. 
  123. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  sono  definite  le   modalita'
semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l'esercizio   delle
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di  metalli  ferrosi  e
non ferrosi. 
  124. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori  ambientali  di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
individua le  modalita'  semplificate  d'iscrizione  per  l'esercizio
della attivita' di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  di  metalli
ferrosi e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi  raccolti
e trasportati  per  poter  usufruire  dell'iscrizione  con  modalita'
semplificate. 
  125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive  modificazioni,  i
soggetti di cui  all'articolo  137  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonche'  le  associazioni,  le
Onlus e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le
pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo  2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonche'  con  societa'
controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da
pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni
quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e
con societa' in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  societa'  da
loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei
propri  siti  o  portali  digitali,  le   informazioni   relative   a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi
economici di  qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche
amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell'anno  precedente.  Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e
comunque vantaggi  economici  di  qualunque  genere  dalle  pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute  a
pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di
esercizio  e   nella   nota   integrativa   dell'eventuale   bilancio
consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la  restituzione
delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui  al
periodo precedente. Qualora i  soggetti  eroganti  appartengano  alle
amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed  abbiano  adempiuto  agli
obblighi di  pubblicazione  previsti  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui  al  terzo  periodo
sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di
previsione  delle  amministrazioni  originariamente  competenti   per
materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  26  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di  cui  al  terzo
periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate al fondo per la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si
applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di
fatto, direttamente o  indirettamente,  dalle  amministrazioni  dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di  tale  obbligo
comporta una sanzione pari alle somme erogate. 
  127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni  non  rilevanti,
l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove
l'importo  delle  sovvenzioni,  dei   contributi,   degli   incarichi
retribuiti e comunque dei  vantaggi  economici  di  qualunque  genere
ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a  10.000  euro  nel
periodo considerato. 
  128. All'articolo 26, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ove  i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo». 
  129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125  a
128 le amministrazioni, gli enti e le societa'  di  cui  ai  predetti
commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  130. Gli  istituti  bancari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le
societa' di carte di  credito  assicurano  che  l'accesso  ai  propri
servizi di  assistenza  ai  clienti,  anche  attraverso  chiamata  da
telefono mobile, avvenga a costi telefonici  non  superiori  rispetto
alla tariffa ordinaria urbana.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma. 
  131. La violazione delle disposizioni di cui al comma  130  implica
l'applicazione di una sanzione amministrativa  pari  a  10.000  euro,
irrogata dall'Autorita' di cui al comma  130,  e  un  indennizzo  non
inferiore a 100 euro a favore dei clienti. 
  132. In conformita' con  la  direttiva  2014/92/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23  luglio  2014,  sulla  comparabilita'
delle spese relative al conto di  pagamento,  sul  trasferimento  del
conto  di  pagamento  e  sull'accesso  al  conto  di  pagamento   con
caratteristiche di base, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  sono  individuati  i
prodotti bancari piu'  diffusi  tra  la  clientela  per  i  quali  e'
assicurata  la  possibilita'  di  confrontare  le  spese  a  chiunque
addebitate dai prestatori  di  servizi  di  pagamento  attraverso  un
apposito sito internet. 
  133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresi' le modalita'
e i termini secondo i quali i prestatori  dei  servizi  di  pagamento
provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione  e  definisce
le modalita' per  la  pubblicazione  nel  sito  internet,  nonche'  i
relativi aggiornamenti periodici. 
  134. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133
le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  135. All'articolo 28 del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  183  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e  delibera
dell'IVASS di attuazione in materia di interesse  degli  intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e  gli  intermediari
finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o  del
credito al consumo alla stipula di  un  contratto  di  assicurazione,
ovvero  qualora  l'offerta  di  un  contratto  di  assicurazione  sia
connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o  del  credito,  sono
tenuti  ad  accettare,  senza  variare  le  condizioni  offerte   per
l'erogazione del mutuo immobiliare  o  del  credito  al  consumo,  la
polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel  caso
in cui essa sia  necessaria  per  ottenere  il  finanziamento  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal  cliente
deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli  richiesti  dalla
banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nel caso in  cui  il  cliente  sottoscriva  all'atto  della
stipula  del  finanziamento  una  polizza   proposta   dalla   banca,
dall'istituto di  credito,  da  intermediari  finanziari  o  da  loro
incaricati, ha  diritto  di  recedere  dalla  stessa  entro  sessanta
giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace  il
contratto  di  finanziamento.  Ove  la  polizza  sia  necessaria  per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il
cliente puo' presentare in  sostituzione  una  polizza  dallo  stesso
autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di  cui
al comma 1. Le banche, gli  istituti  di  credito,  gli  intermediari
finanziari o,  in  alternativa,  le  compagnie  di  assicurazione  si
impegnano ad informare il  cliente  di  quanto  sopra  stabilito  con
comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma  1,  le  banche,  gli
istituti di credito e  gli  intermediari  finanziari  sono  tenuti  a
informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita
e   dell'ammontare   della   provvigione   pagata   dalla   compagnia
assicurativa  all'intermediario,  in   termini   sia   assoluti   che
percentuali sull'ammontare complessivo». 
  136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale
la banca o l'intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un
bene su scelta e secondo le  indicazioni  dell'utilizzatore,  che  ne
assume tutti i  rischi,  anche  di  perimento,  e  lo  fa  mettere  a
disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che
tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione  e  della  durata
del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha  diritto
di acquistare la  proprieta'  del  bene  ad  un  prezzo  prestabilito
ovvero, in caso  di  mancato  esercizio  del  diritto,  l'obbligo  di
restituirlo. 
  137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore  il  mancato
pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche
non consecutivi o un importo equivalente per i  leasing  immobiliari,
ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o  un  importo
equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. 
  138. In caso  di  risoluzione  del  contratto  per  l'inadempimento
dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il  concedente  ha  diritto
alla  restituzione  del   bene   ed   e'   tenuto   a   corrispondere
all'utilizzatore  quanto  ricavato   dalla   vendita   o   da   altra
collocazione del bene, effettuata ai valori di  mercato,  dedotte  la
somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non  pagati  fino  alla
data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,
e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione  finale   di
acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero  del  bene,  la
stima e la sua conservazione per il tempo  necessario  alla  vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente
nei confronti dell'utilizzatore quando il valore  realizzato  con  la
vendita o altra collocazione  del  bene  e'  inferiore  all'ammontare
dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente. 
  139. Ai fini di cui  al  comma  138,  il  concedente  procede  alla
vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da
pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non e' possibile far riferimento ai predetti  valori,  procede
alla vendita sulla base di una stima effettuata da un  perito  scelto
dalle parti di  comune  accordo  nei  venti  giorni  successivi  alla
risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel  predetto
termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una  rosa
di   almeno   tre   operatori   esperti,    previamente    comunicati
all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante  ai
fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento  della  predetta
comunicazione. Il perito e' indipendente  quando  non  e'  legato  al
concedente da rapporti di  natura  personale  o  di  lavoro  tali  da
compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di  vendita
o ricollocazione il concedente si attiene  a  criteri  di  celerita',
trasparenza e pubblicita'  adottando  modalita'  tali  da  consentire
l'individuazione del migliore offerente  possibile,  con  obbligo  di
informazione dell'utilizzatore. 
  140. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater  del
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  si  applica,  in  caso  di
immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76,
77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  141.  Al  fine  di   garantire   una   maggiore   concorrenzialita'
nell'ambito della professione forense, alla legge 31  dicembre  2012,
n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 3, il quarto periodo e' soppresso; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
      3) al comma 6, le parole: «ai commi  4  e  5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 5»; 
    b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis.  (Esercizio  della  professione  forense   in   forma
societaria). - 1. L'esercizio  della  professione  forense  in  forma
societaria e'  consentito  a  societa'  di  persone,  a  societa'  di
capitali o a societa' cooperative  iscritte  in  un'apposita  sezione
speciale  dell'albo  tenuto  dall'ordine   territoriale   nella   cui
circoscrizione ha  sede  la  stessa  societa';  presso  tale  sezione
speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per  l'anno
di riferimento,  relativa  alla  compagine  sociale.  E'  vietata  la
partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie,  trust  o  per
interposta persona. La violazione  di  tale  previsione  comporta  di
diritto l'esclusione del socio. 
  2. Nelle societa' di cui al comma 1: 
    a) i soci, per almeno  due  terzi  del  capitale  sociale  e  dei
diritti di voto, devono essere  avvocati  iscritti  all'albo,  ovvero
avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre
professioni; il venire meno di tale condizione costituisce  causa  di
scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  presso  il
quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa
dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto  a  ristabilire
la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio  di  sei
mesi; 
    b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve  essere
composta da soci avvocati; 
    c) i  componenti  dell'organo  di  gestione  non  possono  essere
estranei  alla  compagine  sociale;  i  soci  professionisti  possono
rivestire la carica di amministratori. 
  3. Anche nel caso di esercizio della professione forense  in  forma
societaria  resta  fermo  il  principio  della   personalita'   della
prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto  da
soci professionisti  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  lo
svolgimento della specifica prestazione professionale  richiesta  dal
cliente, i quali assicurano per  tutta  la  durata  dell'incarico  la
piena indipendenza e imparzialita', dichiarando  possibili  conflitti
di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti. 
  4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non  esclude
la responsabilita' del professionista che ha  eseguito  la  specifica
prestazione. 
  5. La sospensione, cancellazione o radiazione del  socio  dall'albo
nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla  societa'
di cui al comma 1. 
  6. Le societa' di cui al comma  1  sono  in  ogni  caso  tenute  al
rispetto  del  codice  deontologico  forense  e  sono  soggette  alla
competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»; 
    c) l'articolo 5 e' abrogato; 
    d) all'articolo 13,  comma  5,  le  parole:  «a  richiesta»  sono
soppresse. 
  142. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 63 e' sostituito dal seguente: 
  «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto  a  versare  su
apposito conto corrente dedicato: 
    a) tutte le somme dovute a titolo  di  tributi  per  i  quali  il
medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le  spese
anticipate di cui  all'articolo  15,  primo  comma,  numero  3),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, in relazione agli atti a  repertorio  dallo
stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare  o
commerciale; 
    b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad  obbligo  di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge
22 gennaio 1934, n. 64; 
    c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di
gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in  occasione  del
ricevimento o dell'autenticazione  di  atti  di  trasferimento  della
proprieta' o di trasferimento, costituzione  o  estinzione  di  altro
diritto reale su immobili o aziende, se in  tal  senso  richiesto  da
almeno una delle parti  e  conformemente  all'incarico  espressamente
conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il  notaio  deve
ricusare   il   suo   ministero   se   le   parti   non   depositano,
antecedentemente o  contestualmente  alla  sottoscrizione  dell'atto,
l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre  spese  dell'atto,
salvo che si tratti di persone  ammesse  al  beneficio  del  gratuito
patrocinio»; 
    b) il comma 64 e' abrogato; 
    c) il comma 65 e' sostituito dal seguente: 
  «65. Le somme depositate nel conto corrente  di  cui  al  comma  63
costituiscono patrimonio separato. Dette  somme  sono  escluse  dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime
patrimoniale  della  famiglia,  sono  impignorabili  a  richiesta  di
chiunque ed impignorabile e' altresi' il credito al pagamento o  alla
restituzione delle stesse»; 
    d) il comma 66 e' sostituito dal seguente: 
  «66. Nei casi previsti dalle lettere a)  e  b)  del  comma  63,  il
notaio o altro pubblico ufficiale puo' disporre delle somme di cui si
tratta solo per gli specifici impieghi per i  quali  gli  sono  state
depositate,  mantenendo  di  cio'  idonea  documentazione.  Nei  casi
previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la  registrazione  e
la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata
l'assenza di gravami e formalita' pregiudizievoli ulteriori  rispetto
a quelle esistenti alla data dell'atto o  da  questo  risultanti,  il
notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio  a  disporre
lo svincolo degli importi depositati a favore degli  aventi  diritto.
Se nell'atto le parti hanno previsto che il  prezzo  o  corrispettivo
sia pagato  solo  dopo  l'avveramento  di  un  determinato  evento  o
l'adempimento di una  determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro
pubblico ufficiale svincola  il  prezzo  o  corrispettivo  depositato
quando gli viene fornita la prova,  risultante  da  atto  pubblico  o
scrittura privata autenticata, ovvero secondo  le  diverse  modalita'
probatorie  concordate  tra  le  parti,  che  l'evento   dedotto   in
condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»; 
    e) dopo il comma 66 e' inserito il seguente: 
  «66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo'  recuperare  dal
conto  dedicato,  a  seguito  di  redazione  di  apposito   prospetto
contabile, le somme di  cui  al  comma  63  che  abbia  eventualmente
anticipato con fondi propri, nonche' le somme in esso versate diverse
da quelle di cui al medesimo comma 63»; 
    f) il comma 67 e' sostituito dal seguente: 
  «67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al  netto
delle  spese  e  delle  imposte  relative  al  conto  corrente,  sono
finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati  ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalita' e  i
termini individuati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. Entro lo  stesso  termine  il  Consiglio
nazionale  del  notariato  elabora,  ai  sensi   della   lettera   f)
dell'articolo 2 della legge 3  agosto  1949,  n.  577,  e  successive
modificazioni, principi di deontologia  destinati  a  individuare  le
migliori  prassi  al  fine  di  garantire   l'adempimento   regolare,
tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63,  65,  66  e
66-bis del presente articolo, nonche' dal presente  comma.  Del  pari
provvedono gli organi preposti,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,
alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti». 
  143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, e  in  seguito  ogni  triennio,  il  Consiglio  nazionale  del
notariato, sentiti gli organi preposti  alla  vigilanza  degli  altri
pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia  una
relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi  da
63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come
modificati  dal  comma  142  del  presente  articolo,  segnalando  le
eventuali criticita' e proponendo le modifiche ritenute opportune. 
  144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun  distretto  sono
determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i
Consigli  notarili  e  le  Corti  d'appello,  tenendo   conto   della
popolazione,  dell'estensione  del  territorio   e   dei   mezzi   di
comunicazione, e procurando che di  regola  ad  ogni  posto  notarile
corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»; 
    b) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni,  in  tutto
il territorio della regione in cui si trova la propria  sede,  ovvero
in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la  sede,
se tale distretto comprende piu'  regioni.  Salve  in  ogni  caso  le
previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio  secondario
in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto  della
Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni»; 
    c) all'articolo 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in  cui
si trova la propria sede ovvero del distretto della  Corte  d'appello
in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni»; 
    d) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi  sede  in
qualsiasi comune della regione,  ovvero  del  distretto  della  Corte
d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto  comprende  piu'
regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere  in  comune,
in tutto o in parte, i proventi delle  loro  funzioni  e  ripartirli,
poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. 
  2. Ciascun  associato  puo'  utilizzare  lo  studio  e  l'eventuale
ufficio secondario di altro associato. 
  3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio  secondario  di
un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta  fermo  il
limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»; 
    e) all'articolo 93-bis,  dopo  il  comma  2-bis  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede  annualmente  al
sorteggio di un numero di notai pari  almeno  a  un  ventesimo  degli
iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette  al
controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori
consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo  ufficio,  e  a
tal fine: 
    a)  il  notaio  mette  a  disposizione  del  Consiglio   notarile
distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo  studio
e nel piu' breve tempo possibile, tutta la  documentazione  contabile
in suo possesso che gli e' richiesta anche al fine di  assicurare  il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a  67,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni; 
    b) il Consiglio notarile distrettuale nomina  ogni  due  anni  in
numero  congruo  i  notai  incaricati  di  procedere  alle  ispezioni
contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai  appartenenti  ad
altri distretti della medesima Corte d'appello; 
    c) le ispezioni contabili sono  eseguite  congiuntamente  da  tre
notai nominati ai  sensi  della  lettera  b),  secondo  le  modalita'
previste per le ispezioni presso gli studi notarili e  con  l'obbligo
di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»; 
    f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) si serve  dell'opera  di  procacciatori  di  clienti  o  di
pubblicita' non conforme ai principi stabiliti  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137». 
  145. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre  1923,  n.  3138,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  dopo   le   parole:   «archivio   notarile
distrettuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto
previsto dal quarto comma»; 
    b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha
sede  il  Consiglio  notarile»  sono   sostituite   dalla   seguente:
«aggregante»; 
    c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  «La riunione di archivi notarili puo' essere disposta  anche  senza
la riunione di uno o  piu'  distretti  notarili,  tenendo  conto  del
numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio
da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi
tre anni dagli archivi  da  aggregare,  nonche'  dell'estensione  del
territorio e dei mezzi di comunicazione». 
  146. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
  «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con  decreto  del
Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche  del
Ministero della giustizia e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili,  fatto
salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  quarto  comma,  del  regio
decreto 31  dicembre  1923,  n.  3138,  e  hanno  competenza  per  la
circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti». 
  147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4. - 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli  sono
costituiti uffici ispettivi  la  cui  circoscrizione  e'  determinata
dalla tabella A allegata alla presente legge»; 
    b) la tabella A e' sostituita dalla seguente: 
 
                                                           «Tabella A 
 
     Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi 
 
  Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede  nelle  regioni:
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,  Liguria,  Lombardia,  Marche,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto. 
  Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi  sede  nelle  regioni:
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,  Molise,  Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria». 
  148. In applicazione dell'articolo  24,  comma  1,  della  legge  7
agosto  1997,  n.  266,  sono  validi  a  ogni  effetto  i   rapporti
contrattuali intercorsi,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge,  tra  soggetti  privati  e  societa'  di  ingegneria,
costituite in forma di societa' di capitali di cui ai capi  V,  VI  e
VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in  forma
di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI  del  medesimo
libro  quinto  del  codice  civile.  Con  riferimento  ai   contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, le societa' di cui al presente comma sono tenute  a  stipulare
una polizza di assicurazione per la copertura  dei  rischi  derivanti
dalla  responsabilita'  civile  conseguente  allo  svolgimento  delle
attivita' professionali dedotte in contratto e a garantire  che  tali
attivita' siano svolte da professionisti,  nominativamente  indicati,
iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
professionali. L'Autorita' nazionale anticorruzione provvede, con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, alla pubblicazione dell'elenco  delle  societa'  di  cui  al
presente comma nel proprio sito internet. 
  149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' abrogato. 
  150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista  deve  rendere
noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta
o digitale,» e, al terzo periodo, dopo  le  parole:  «la  misura  del
compenso e' previamente  resa  nota  al  cliente»  sono  inserite  le
seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,». 
  151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia  urbani  che
rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai  soggetti  in
possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251. 
  152. Al fine di assicurare la trasparenza  delle  informazioni  nei
confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e  collegi
sono tenuti  ad  indicare  e  comunicare  i  titoli  posseduti  e  le
eventuali specializzazioni. 
  153.  L'esercizio  dell'attivita'   odontoiatrica   e'   consentito
esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli  abilitanti  di  cui
alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria  attivita'
come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita'  odontoiatrica
e'  altresi'  consentito   alle   societa'   operanti   nel   settore
odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario
iscritto all'albo degli odontoiatri  e  all'interno  delle  quali  le
prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409,
siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti  di  cui
alla medesima legge. 
  154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le  quali  e'
presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non
abbia  i   requisiti   richiesti   per   l'esercizio   dell'attivita'
odontoiatrica, devono nominare un  direttore  sanitario  responsabile
per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di  cui
al comma 153. 
  155.  Il   direttore   sanitario   responsabile   per   i   servizi
odontoiatrici  svolge  tale  funzione  esclusivamente  in  una   sola
struttura di cui ai commi 153 e 154. 
  156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154  e
155 comporta la sospensione delle attivita' della struttura,  secondo
le modalita' definite con apposito decreto del Ministro della salute,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  157. All'articolo  7  della  legge  8  novembre  1991,  n.  362,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le  persone
fisiche, in conformita' alle disposizioni  vigenti,  le  societa'  di
persone,  le  societa'  di  capitali  e  le  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata»; 
    b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e'  incompatibile  con
qualsiasi altra attivita'  svolta  nel  settore  della  produzione  e
informazione scientifica del farmaco, nonche' con  l'esercizio  della
professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»; 
    c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «a un farmacista in possesso del  requisito  dell'idoneita'
previsto dall'articolo 12 della  legge  2  aprile  1968,  n.  475,  e
successive modificazioni,»; 
    d) al comma 4, le parole: «da un  altro  socio»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «da  un  farmacista  in  possesso   del   requisito
dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, e successive modificazioni»; 
    e) il comma 4-bis e' abrogato. 
  158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  7  della  legge  8
novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del
presente    articolo,    possono    controllare,    direttamente    o
indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e  seguenti  del  codice
civile, non piu' del  20  per  cento  delle  farmacie  esistenti  nel
territorio della medesima regione o provincia autonoma. 
  159. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  provvede
ad assicurare il rispetto delle disposizioni  di  cui  al  comma  158
attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di  istruttoria  e  di
diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  160. All'articolo  8  della  legge  8  novembre  1991,  n.  362,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Lo  statuto  delle  societa'  di  cui  all'articolo  7  e  ogni
successiva variazione, ivi incluse  quelle  relative  alla  compagine
sociale, sono comunicati, entro  sessanta  giorni,  alla  Federazione
degli ordini  dei  farmacisti  italiani  nonche'  all'assessore  alla
sanita' della competente regione  o  provincia  autonoma,  all'ordine
provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale  competente
per territorio». 
  161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive
modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti,
in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere  soprannumerarie
per  decremento  della  popolazione,  e'  consentita  al   farmacista
titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la
possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima  regione
ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al  comma  2  del
presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore  al  numero
di farmacie esistenti nel territorio  comunale,  sulla  base  di  una
graduatoria regionale per titoli, che tenga conto  anche  dell'ordine
cronologico delle istanze  di  trasferimento  presentate,  e  che  si
perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura  biennale  del
concorso ordinario per sedi  farmaceutiche,  di  cui  all'articolo  4
della legge 8 novembre 1991, n. 362.  Ove  l'istanza  del  farmacista
venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una
tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro». 
  162. All'articolo 92, comma 4, del decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le  seguenti:
«ovvero alle farmacie». 
  163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni
dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia». 
  164. Al comma 1-bis dell'articolo 37  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, le  parole:  «subordinandola  alla  consegna  al
cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo  conforme
a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che
il  cittadino  scelga  la  modalita'  per  il  ritiro  del  foglietto
sostitutivo conforme a  quello  autorizzato  in  formato  cartaceo  o
analogico o mediante l'utilizzo di  metodi  digitali  alternativi,  e
senza oneri per la finanza pubblica». 
  165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura  delle  farmacie
convenzionate con il Servizio  sanitario  nazionale  stabiliti  dalle
autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio  che
deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la
titolarita' o la gestione della  farmacia  di  prestare  servizio  in
orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori,  purche'
ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente  e
all'ordine provinciale dei  farmacisti  e  ne  informi  la  clientela
mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. 
  166. E' nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva
si obbliga a non  praticare  alla  clientela  finale,  con  qualsiasi
modalita'  e  qualsiasi  strumento,  prezzi,  termini  e  ogni  altra
condizione che siano migliorativi rispetto a quelli  praticati  dalla
stessa impresa per il tramite di  soggetti  terzi,  indipendentemente
dalla legge regolatrice del contratto. 
  167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e  degli  utenti
dei  servizi  pubblici   locali   e   di   garantire   la   qualita',
l'universalita'  e  l'economicita'  delle  relative  prestazioni,  le
regioni provvedono, secondo i rispettivi  ordinamenti,  a  prevedere,
nei contratti di servizio di trasporto pubblico  locale  e  regionale
stipulati a  decorrere  dal  31  dicembre  2017,  clausole  idonee  a
stabilire  l'obbligo  per  il  concessionario  del   servizio,   pena
l'applicazione  di  specifiche  sanzioni,  di  istituire  e   fornire
all'utenza  un  servizio  di  biglietteria  telematica   direttamente
accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato. 
  168. I concessionari e i gestori di servizi di linea  di  trasporto
passeggeri su gomma o rotaia e  di  trasporto  marittimo,  in  ambito
nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri,  entro  la
conclusione del singolo servizio di trasporto di  cui  fruiscono,  le
modalita' per accedere alla carta dei servizi  e  in  particolare  le
ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o  indennizzi,  indicandone
l'entita' e le modalita' per accedervi,  che  devono  necessariamente
includere la possibilita' per il singolo passeggero  di  chiedere  il
rimborso durante o immediatamente dopo il  termine  del  servizio  di
trasporto, a semplice  esibizione  del  titolo  di  viaggio  e  senza
ulteriori formalita'. I concessionari e i gestori  di  cui  al  primo
periodo   garantiscono   inoltre   una    maggiore    efficienza    e
semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie per le  fasi  di  acquisto  ed  emissione  dei
biglietti. 
  169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie
carte dei servizi e le proprie modalita'  organizzative  al  fine  di
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. 
  170. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  15  gennaio
1992, n. 21,  dopo  la  parola:  «motocarrozzetta,»  e'  inserita  la
seguente: «velocipede,». 
  171. Al fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo  le  parole:  «riproduzioni  richieste»  sono
inserite le seguenti: «o eseguite»; 
    b) al comma 3-bis: 
      1) al numero 1), le parole: «bibliografici e»  sono  soppresse,
dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti
a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III  del  presente
titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti:  «nel
rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»; 
      2)  al  numero  2),  le  parole:  «,  neanche  indiretto»  sono
soppresse. 
  172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 e' sostituito  dal
seguente: 
  «5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui  al   presente   articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di  aggiornamento  catastale  ai  sensi
dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80». 
  173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di  entrata
in vigore della presente legge  sono  gia'  attivati  gli  interventi
richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  nel
testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  presente
legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro delle finanze 19  aprile  1994,  n.  701.  Tali  adempimenti
devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge  e  in  caso  di  omissioni  trova  applicazione
l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  adottato  il
regolamento di organizzazione del Banco nazionale  di  prova  per  le
armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,
nonche'  del  principio  dell'adeguata  rappresentanza  dei   settori
produttivi   interessati   negli   organi   dell'ente.   Nelle   more
dell'emanazione del regolamento si applica all'ente  il  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  17  maggio
2001,  di  approvazione  del  regolamento  interno  amministrativo  e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco  portatili.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
ottobre 2010, n. 222, e' abrogato. 
  175. Al fine di semplificare le  procedure  relative  al  controllo
della circolazione internazionale delle cose antiche che  interessano
il mercato dell'antiquariato, al codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10: 
      1) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) le cose,  a  chiunque  appartenenti,  che  presentano  un
interesse  artistico,  storico,  archeologico   o   etnoantropologico
eccezionale  per  l'integrita'  e  la  completezza   del   patrimonio
culturale della Nazione»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Salvo quanto  disposto  dagli  articoli  64  e  178,  non  sono
soggette alla disciplina del presente  titolo  le  cose  indicate  al
comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che  siano  opera  di  autore
vivente o la cui esecuzione  non  risalga  ad  oltre  settanta  anni,
nonche' le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano  opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre  cinquanta
anni»; 
    b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la  parola:  «cinquanta»
e' sostituita dalla seguente: «settanta»; 
    c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e le parole: «,  se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili» sono soppresse; 
    d) all'articolo 14, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Per le cose  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  lettera
d-bis), la dichiarazione e' adottata dal competente  organo  centrale
del Ministero.»; 
    e) all'articolo 54: 
      1) al comma  1,  lettera  d-ter),  la  parola:  «cinquanta»  e'
sostituita dalla seguente: «settanta»; 
      2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e le parole: «,  se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili» sono soppresse; 
    f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  «Il  registro  e'  tenuto  in  formato   elettronico   con
caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo
reale al soprintendente ed e' diviso in due elenchi: un primo  elenco
relativo alle cose per le quali occorre la presentazione  all'ufficio
di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose  per  le  quali
l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica  senza  necessita'
di presentazione della cosa all'ufficio  di  esportazione,  salva  la
facolta' del soprintendente di richiedere in ogni momento che  taluna
delle cose indicate nel secondo elenco  gli  sia  presentata  per  un
esame diretto»; 
    g) all'articolo 65: 
      1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta»; 
      2) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, il  cui  valore,  fatta  eccezione  per  le  cose  di  cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
    «4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita: 
      a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); 
      b) delle cose che presentino interesse culturale,  siano  opera
di autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
settanta anni, il cui valore sia  inferiore  ad  euro  13.500,  fatta
eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. 
  4-bis. Nei casi di cui al comma  4,  l'interessato  ha  l'onere  di
comprovare  al   competente   ufficio   di   esportazione,   mediante
dichiarazione ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose  da
trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per  le  quali  non  e'
prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e  con  le  modalita'
stabilite  con  decreto  ministeriale.  Il  competente   ufficio   di
esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle
di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  lettera   d-bis),   avvia   il
procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude  entro  sessanta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»; 
    h) all'articolo 68: 
      1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro»; 
      2) al comma 5,  la  parola:  «triennale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quinquennale»; 
    i)  all'articolo  74,  comma  3,  le  parole:  «sei  mesi»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «un  anno»  e  la  parola:  «trenta»  e'
sostituita dalla seguente: «quarantotto»; 
    l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1),  la
parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta». 
  176. Il Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere  generale  cui
gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione  circa
il rilascio o il rifiuto dell'attestato di  libera  circolazione,  ai
sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche' le condizioni, le modalita' e le procedure per il rilascio  e
la proroga dei certificati  di  avvenuta  spedizione  e  di  avvenuta
importazione, ai  sensi  dell'articolo  72,  comma  4,  del  medesimo
codice; 
    b) istituisce un apposito «passaporto» per le  opere,  di  durata
quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal  e
nel territorio nazionale. 
  177. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le operazioni di concentrazione di cui  all'articolo  5  devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il  fatturato
totale realizzato a  livello  nazionale  dall'insieme  delle  imprese
interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro  e
qualora il fatturato  totale  realizzato  individualmente  a  livello
nazionale da almeno due delle imprese  interessate  sia  superiore  a
trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un
ammontare  equivalente  all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei
prezzi del prodotto interno lordo». 
  178. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo  le  parole:  «esercizi  di
vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  degli  esercizi
pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli  esercizi
ricettivi e dei rifugi alpini,». 
  179. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti
le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative  a
livello nazionale e il Consiglio nazionale dei  consumatori  e  degli
utenti, un decreto legislativo per la revisione della  disciplina  in
materia di autoservizi  pubblici  non  di  linea,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici  non  di
linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone
che contribuisca a garantire il diritto alla  mobilita'  di  tutti  i
cittadini  e  che  assicuri  agli  autoservizi  stessi  una  funzione
complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici  di  linea
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; 
    b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove  forme  di  mobilita'
che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme
tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; 
    c) promuovere la concorrenza e stimolare  piu'  elevati  standard
qualitativi; 
    d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella  fruizione
del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta; 
    e) armonizzare le competenze regionali e  degli  enti  locali  in
materia, al fine di definire comuni standard nazionali; 
    f)  adeguare  il  sistema   sanzionatorio   per   le   violazioni
amministrative,  individuando   sanzioni   efficaci,   dissuasive   e
proporzionate alla  gravita'  della  violazione,  anche  ai  fini  di
contrasto di fenomeni di abusivismo,  demandando  la  competenza  per
l'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  agli  enti  locali  ed
evitando sovrapposizioni con altre autorita'. 
  180. Lo  schema  di  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  179,
corredato di relazione tecnica, e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini
dell'espressione   dei   pareri    delle    competenti    Commissioni
parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta  giorni  dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine  per
l'espressione del parere, qualora cio' si  renda  necessario  per  la
complessita'  della  materia.  Decorso  il   termine   previsto   per
l'espressione  dei  pareri,  o  quello  eventualmente  prorogato,  il
decreto  legislativo  puo'  essere  comunque  adottato.  Il  Governo,
qualora non intenda conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
nuovamente il testo  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione, perche' su di  esso  sia  espresso  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta  giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato in via definitiva. 
  181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
legislativo di cui  al  comma  179,  il  Governo,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui  al  medesimo  comma,  e  con  la
procedura di cui al comma 180, puo' emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo. 
  182. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a
181 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui
al comma 179  determini  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, il decreto stesso e'  emanato  solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore  dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  183. All'articolo 84 del codice della strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto  di  viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus  con  conducente  sopra  i  9
posti, iscritta al  Registro  elettronico  nazionale  e  titolare  di
autorizzazione, puo' utilizzare i  veicoli  in  proprieta'  di  altra
impresa esercente la  medesima  attivita'  ed  iscritta  al  Registro
elettronico  nazionale,  acquisendone  la   disponibilita'   mediante
contratto di locazione». 
  184. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e  privati  per  la
mobilita', l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle  smart  city,
nonche' l'adozione di piani urbani della  mobilita'  sostenibile,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi diretti  a  disciplinare  l'installazione  sui  mezzi  di
trasporto  delle  cosiddette  «scatole  nere»  o  altri   dispositivi
elettronici  similari,   volti   anche   a   realizzare   piattaforme
tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare,  in
coerenza con la normativa dell'Unione  europea  e  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  stabilire  la  progressiva   estensione   dell'utilizzo   dei
dispositivi elettronici, con priorita' sui veicoli  che  svolgono  un
servizio  pubblico  o  che  beneficiano  di  incentivi  pubblici   e,
successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di  persone
o cose, senza maggiori oneri per i cittadini; 
    b)  definire   le   informazioni   rilevabili   dai   dispositivi
elettronici, insieme ai relativi standard, al fine  di  favorire  una
piu'  efficace  e  diffusa  operativita'  delle   reti   di   sensori
intelligenti, per una gestione  piu'  efficiente  dei  servizi  nelle
citta' e per la tutela della sicurezza dei cittadini; 
    c)    disciplinare    la    portabilita'     dei     dispositivi,
l'interoperabilita', il  trattamento  dei  dati,  le  caratteristiche
tecniche, i servizi  a  cui  si  puo'  accedere,  le  modalita'  e  i
contenuti dei  trasferimenti  di  informazioni  e  della  raccolta  e
gestione  di  dati,  il  coinvolgimento  dei   cittadini   attraverso
l'introduzione di forme di dibattito pubblico; 
    d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi  e
giudiziari dei dispositivi elettronici; 
    e)  individuare  le  modalita'  per  garantire  una  efficace  ed
effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo  ai  cittadini  la
scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali. 
  185. Gli schemi di decreti legislativi di cui  al  comma  184  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito l'IVASS e previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali nonche' acquisiti i pareri della Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta  giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo.
Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari  competenti  che   si   pronunciano   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere cade nei  quindici  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine previsto dal comma  184  per  l'esercizio  della
delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di trenta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.  Decorso
tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  184,  il  Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
medesimo  comma  184  e  con  la  procedura  di  cui  al  comma  185,
disposizioni integrative e correttive dei  decreti  medesimi,  tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
  187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  dei
commi da 184 a 186 del presente articolo sono corredati di  relazione
tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi
ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei
corrispondenti mezzi di copertura. In  conformita'  all'articolo  17,
comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, qualora uno o  piu'  decreti  legislativi  determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno,
i medesimi decreti legislativi sono emanati  solo  successivamente  o
contestualmente alla data di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  188. Per favorire lo sviluppo del sistema  logistico  nazionale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'
istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
il Sistema nazionale  di  monitoraggio  della  logistica  (SiNaMoLo).
Contribuiscono  all'alimentazione  del  SiNaMoLo,  attraverso  idonei
sistemi di cooperazione, in conformita' a quanto disposto dal  codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  la  piattaforma
logistica nazionale digitale (PLN) di  cui  all'articolo  61-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema  PMIS  (Port  Management
Information  System)  delle  capitanerie  di  porto,  i  Sistemi  PIL
(piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma  integrata
circolazione) delle  Ferrovie  dello  Stato  italiane,  i  PCS  (Port
Community  System)  delle  Autorita'  portuali,  il  SIMPT   (Sistema
informativo per il monitoraggio e la  pianificazione  dei  trasporti)
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  SISTRI
(Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  il  sistema
informativo dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  le
piattaforme logistiche territoriali. 
  189. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID),  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento
dei soggetti che perseguono  finalita'  di  pubblico  interesse,  che
concorrono alla  gestione  e  allo  sviluppo  di  sistemi  e  servizi
telematici per il monitoraggio e il trasporto  delle  merci,  nonche'
definendo  gli  standard  di  protocolli  di   comunicazione   e   di
trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso
veloce degli autotrasportatori ai nodi. 
  190. Per le attivita' di cui  ai  commi  188  e  189  del  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 500.000  annui  a  decorrere
dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari
a euro 500.000 a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  192. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 agosto 2017 
 
                             MATTARELLA 
                                    Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                               Consiglio dei ministri 
 
                                     Calenda, Ministro dello sviluppo 
                                                            economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando