D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata
a Strasburgo il 20 aprile 1959;
Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a
Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la riforma del
Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni
in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e
durata massima delle misure coercitive, e in particolare l'articolo
4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le estradizioni, le domande di
assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze
penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali
italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi
all'amministrazione della giustizia in materia penale.
Capo II
Modifiche in materia di rapporti giurisdizionali con autorita'
straniere
Art. 2
Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni e del diritto
internazionale generale
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l'articolo 696
e' sostituito dal seguente:
«Art. 696 (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle
convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Nei rapporti
con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande
di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze
penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali
italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi
all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono
disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti
normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano
o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di
diritto internazionale generale.
2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione
europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria
internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere,
l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri
rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione
della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme
di diritto internazionale generale.
3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono
diversamente, si applicano le norme del presente libro.
4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso
alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente
non dia idonee garanzie di reciprocita'.».
Art. 3
Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei
provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea
1. Al Codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al Libro XI, dopo il titolo I, e' inserito il seguente:
«Titolo I-bis
PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI
PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 696-bis (Principio del mutuo riconoscimento). - 1. Il
principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del
presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del
diritto dell'Unione europea.
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle
competenti autorita' degli altri Stati membri possono essere
riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorita'
giudiziaria puo' richiedere alle competenti autorita' degli altri
Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.
Art. 696-ter (Tutela dei diritti fondamentali della persona nel
mutuo riconoscimento). - 1. L'autorita' giudiziaria provvede al
riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per
ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che
configurano una grave violazione dei principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali
della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione
europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Art. 696-quater (Modalita' di trasmissione delle decisioni
giudiziarie). - 1. L'autorita' giudiziaria competente riceve
direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed
eseguire nel territorio dello Stato.
2. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente alle competenti
autorita' giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i
provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al
Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge,
anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo
696-sexies.
3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonche' le
ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e
dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono
oggetto di trasmissione diretta tra le autorita' giudiziarie degli
Stati membri.
Art. 696-quinquies (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie
degli altri Stati membri). - 1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed
esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati
membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia
altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 696-sexies (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il
Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge,
garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi
particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro per dare
esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui e' stato chiesto il
riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle
condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione
delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato
membro.
Art. 696-septies (Mutuo riconoscimento e responsabilita' da reato
degli enti). - 1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni
giudiziarie riguardanti la responsabilita' da reato degli enti, nei
rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le
norme di questo titolo nonche' quelle contenute in altre disposizioni
di legge attuative del diritto dell'Unione europea.
Art. 696-octies (Modalita' di esecuzione). - 1. L'autorita'
giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti
giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee
ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia.
2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al
cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede
senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Art. 696-novies (Impugnazioni). - 1. Le decisioni sul
riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso
dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei
casi e con i mezzi previsti dalla legge.
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale
e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto
previsto dall'articolo 696-quinquies.
4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia
diversamente previsto.
Art. 696-decies (Tutela dei terzi di buona fede). - 1. I terzi di
buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di
riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla
legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione al procedimento di
riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei
procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.».
Art. 4
Modifiche in materia di estradizione per l'estero
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 697:
1) al comma 1, le parole: «La consegna» sono sostituite dalle
seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di
estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo
internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un
cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia
rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della
rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali
dell'interessato.
1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della
persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma
2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo
705, comma 2.
1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di
estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato
estero e all'autorita' giudiziaria.»;
3) nella rubrica e al comma 2 le parole: «ministro di grazia e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della
giustizia»;
b) all'articolo 700:
1) al comma 2, lettera b), le parole: «, con l'indicazione se
per il fatto per cui e' domandata l'estradizione e' prevista dalla
legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali
assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sara'
inflitta o, se gia' inflitta, che non sara' eseguita» sono soppresse;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) il
provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo
698, comma 2;»;
c) all'articolo 701:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla presenza
del difensore» sono inserite le seguenti: «e, se del caso,
dell'interprete»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «ministro di grazia e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della
giustizia»;
d) all'articolo 703:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della
giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione,
la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che
vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello
competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che si sia
gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale,
ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se'
dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede,
altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa
informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione
o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato
che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del
difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di
specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del
difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di
specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo
717, comma 2-bis.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il procuratore
generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro
della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che
ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la
richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne
da' comunicazione al Ministro della giustizia.»;
4) al comma 4 le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «trenta giorni»;
e) all'articolo 704:
1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»;
2) al comma 2, dopo le parole: «in camera di consiglio» sono
inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla presentazione della
requisitoria,»; le parole: «e dopo aver sentito» sono sostituite
dalle seguenti: «, sentiti»; le parole: «se compaiono» sono
sostituite dalle seguenti: «se comparsi»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando la
decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e'
richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare
in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'.
Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato
richiedente.»;
f) all'articolo 705, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle
seguenti:
«c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad
atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione,
di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di
condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
c-bis) se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di
conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.»;
g) all'articolo 706, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del
ricorso.»;
h) all'articolo 708:
1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
2) al comma 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
i) all'articolo 709, comma 1, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della
giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il
procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo'
procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della
persona da estradare, concordandone termini e modalita'.»;
l) all'articolo 712:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando
l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede
il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo
autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo
che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se la persona
estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa
davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso
l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte
di appello di Roma, resa in camera di consiglio.»;
m) all'articolo 714, comma 1, le parole: «ministro di grazia e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della
giustizia»;
n) all'articolo 715:
1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «gli elementi
sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per
lo stesso, nonche' gli elementi»;
3) al comma 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
4) al comma 6, le parole: «di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;
o) all'articolo 716:
1) ai commi 2 e 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando non deve
disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di
appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con
ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di
una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente
il Ministro della giustizia.»;
p) all'articolo 717:
1) al comma 1, le parole: «e ne raccoglie l'eventuale consenso
all'estradizione facendone menzione nel verbale» sono sostituite
dalle seguenti: «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa
informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano,
l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del
principio di specialita', facendone menzione nel verbale»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria
presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro
ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia
del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi
alla presenza del difensore.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di
specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che
modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.»;
q) all'articolo 718, comma 2, le parole: «ministro di grazia e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della
giustizia».
Art. 5
Modifiche in materia di estradizione dall'estero
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 720:
1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
2) al comma 3, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le
parole: «di differirne la presentazione» sono inserite le seguenti:
«, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza
o altri interessi essenziali dello Stato,»;
3) ai commi 4 e 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
b) l'articolo 721 e' sostituito dal seguente:
«Art. 721 (Principio di specialita'). - 1. La persona estradata
non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, ne'
assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per
un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale
l'estradizione e' stata concessa.
2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste
prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere
giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del
processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per
cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli
atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di
quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori
alla consegna.
5. Il principio di specialita' non opera quando:
a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;
b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalita'
indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;
c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il
territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua
definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto
volontariamente ritorno.»;
c) dopo l'articolo 721 e' inserito il seguente:
«Art. 721-bis (Estensione dell'estradizione). - 1. Ai fini della
richiesta di estensione dell'estradizione puo' essere emessa
ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza.
2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione
della estensione dell'estradizione ed e' revocata, anche d'ufficio,
in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.
3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero
l'ordinanza di custodia cautelare e' confermata ai fini
dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza,
sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e
seguenti.»;
d) l'articolo 722 e' sostituito dal seguente:
«Art. 722 (Custodia cautelare all'estero). - 1. La custodia
cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione
presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo
quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.»;
e) dopo l'articolo 722 e' inserito il seguente:
«Art. 722-bis (Riparazione per ingiusta detenzione). - 1. La
custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di
estradizione presentata dallo Stato e' computata ai fini della
riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all'articolo
314.».
Art. 6
Modifiche in materia di rogatorie dall'estero
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 723 e' sostituito dal seguente:
«Art. 723 (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il Ministro
della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di
un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita'
giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione
europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento
dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi
puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della
domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti
dalle convenzioni e dagli atti indicati.
3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione
europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato.
4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve
ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla
rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono
espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi
sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle
opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano
influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e
non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso
alla rogatoria.
6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la
citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti
all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha
facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente
non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona
citata. Il Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla
richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non
da' idonee garanzie di reciprocita'.
7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere
di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita'
giudiziarie interessate.»;
b) l'articolo 724 e' sostituito dal seguente:
«Art. 724 (Procedimento di esecuzione). - 1. Le richieste di
assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria e
di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del
luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal
Ministro della giustizia o direttamente dall'autorita' straniera a
norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la
rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti
al giudice ovvero attivita' che secondo la legge italiana devono
essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie
richieste al giudice per le indagini preliminari.
3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica da' senza
ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.
4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono
essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione provvede il
procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di
atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve
compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.
5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere
alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente
gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e
54-ter.
6. Quando e' previsto l'intervento del giudice, in caso di
contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che
decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127,
in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e'
comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di
cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita'
giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della
giustizia.
7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari
a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e'
previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza
giudiziaria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni
relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita',
alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo
e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.
8. L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria e'
sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle indagini o a
procedimenti penali in corso.
9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle
richieste di assistenza dell'autorita' straniera che si riferiscono
ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»;
c) l'articolo 725 e' sostituito dal seguente:
«Art. 725 (Esecuzione delle rogatorie). - 1. Per il compimento
degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente
codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste
dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2. Si applica l'articolo 370, comma 3.
3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto motivato,
la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o
incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la richiesta proviene
da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea,
l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia.
4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica
rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori non indicati
nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente ai
fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.»;
d) l'articolo 726-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 726-ter (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa
straniera). - 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un
procedimento concernente un reato e' presentata da un'autorita'
amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione al
procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere
compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni del presente Capo.»;
e) dopo l'articolo 726-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 726-quater (Trasferimento temporaneo all'estero di persone
detenute). - 1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di
indagine di persone detenute o internate, previste da accordi
internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della
giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria procedente ovvero il
magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o
internato e acquisite le informazioni relative alla situazione
processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di
sicurezza.
2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il
termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non
puo' comunque eccedere il tempo strettamente necessario
all'espletamento dell'atto.
3. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita'
straniera competente le modalita' del trasferimento e della
detenzione nello Stato richiedente.
4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se:
a) la persona detenuta non vi acconsente;
b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione.
5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla condizione che
la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a
qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato
richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo
temporaneo trasferimento, salvo che:
a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la
possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente
trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e'
piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;
b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel
territorio dello Stato estero, salvo che l'autorita' giudiziaria
italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del
territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in
Italia.
Art. 726-quinquies (Audizione mediante videoconferenza o altra
trasmissione audiovisiva). - 1. Nei casi previsti dagli accordi
internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti
all'autorita' giudiziaria straniera della persona sottoposta ad
indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del
perito che si trovi nello Stato puo' essere eseguita mediante
videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.
2. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724
procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai
principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la
partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello
stesso.
3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano le
modalita' dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche'
le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e'
richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.
4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o
la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente
codice.
5. L'autorita' giudiziaria provvede all'identificazione della
persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione e
assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la
traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.
6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita' richiedente
secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorita'
nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il
rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico
italiano.
7. Al termine delle operazioni e' redatto processo verbale
attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime,
l'identita' della persona sentita o che ha partecipato all'udienza,
fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione
della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte le altre
persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le
condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il processo
verbale, sottoscritto dall'autorita' giudiziaria procedente, e'
trasmesso all'autorita' richiedente.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso
dell'audizione in videoconferenza.
Art. 726-sexies (Audizione mediante teleconferenza). - 1. Nei casi
previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o
del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti
all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere
eseguita mediante teleconferenza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma
8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del
medesimo articolo.».
Art. 7
Modifiche in materia di rogatorie all'estero
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 727 e' sostituito dal seguente:
«Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere). - 1.
Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni,
notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria sono
trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro
all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro
comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la data
di ricezione della domanda.
2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione
europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea,
prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo'
disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta
di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle
convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da
quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere
esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato.
3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente
all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di
cui al comma 2.
4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata
inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla
ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2,
l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto
all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il
Ministro.
5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro
diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di
assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta
salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento
della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o
consolare, all'autorita' straniera.
6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne
trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.
7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi
da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali
prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza,
l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi
dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del
Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro
della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2.
8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria
formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa senza ritardo
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di
assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto
dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria
indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme
stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti
richiesti.»;
b) l'articolo 728 e' sostituito dal seguente:
«Art. 728 (Immunita' temporanea della persona citata). - 1. Nei
casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la
citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti
all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora
compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta'
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne'
assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per
fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:
a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la
possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi
quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu'
richiesta dall'autorita' giudiziaria;
b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»;
c) l'articolo 729 e' sostituito dal seguente:
«Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1.
Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni
all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e'
vincolata al rispetto di tali condizioni.
2. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta di assistenza
con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria
ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono
inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista
dalla legge.
3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da
chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.»;
d) dopo l'articolo 729 sono inseriti i seguenti:
«Art. 729-bis (Acquisizione di atti e informazioni da autorita'
straniere). - 1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni
spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato puo' essere
acquisita al fascicolo del pubblico ministero.
2. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle
condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle
informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.
Art. 729-ter (Trasferimento temporaneo in Italia di persone
detenute). - 1. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere il
trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta
in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per
l'assunzione di una prova.
2. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita'
straniera competente le modalita' del trasferimento e il termine
entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato
richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale
della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza indicato
dall'autorita' dello Stato richiesto.
3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone
che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la
durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del
luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di
mantenimento sono a carico dello Stato italiano.
4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul
territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non ne chieda
la liberazione.
5. Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto che
la persona trasferita non puo' essere perseguita, detenuta o
sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale
nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima
del suo temporaneo trasferimento, l'immunita' cessa qualora il
testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita',
non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni
dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta
dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto
volontariamente ritorno.
Art. 729-quater (Audizione mediante videoconferenza o altra
trasmissione audiovisiva). - 1. Nei casi previsti dagli accordi
internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti
all'autorita' giudiziaria italiana della persona sottoposta ad
indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi
all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, puo' essere
eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento
audiovisivo a distanza.
2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata
all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni
di attuazione.
3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente
concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della
partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla
protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la
partecipazione all'udienza.
4. L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di
identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la
partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti
che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove
necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione,
al fine di garantirne l'effettivo esercizio.
5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono
necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei
diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento
interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti
sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento
interno e da quello dello Stato richiesto.
6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato
richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante
videoconferenza, ove necessario.
7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve
darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a
distanza.
Art. 729-quinquies (Squadre investigative comuni). - 1. Quando le
convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea,
ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono
l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della
Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre
investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite
dalla legge.
2. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di Stati diversi da
quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica
puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative
comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge, nei
casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una
o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro
della giustizia.».
Art. 8
Modifiche in materia di effetti
delle sentenze penali straniere
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 730:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»
e dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono
inserite le seguenti: «, se questo e' sconosciuto,»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «ministero di grazia
e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della
giustizia»;
3) al comma 2-bis, dopo le parole: «ne richiede la trasmissione
all'autorita' straniera» sono inserite le seguenti: «con le forme
previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato
estero ovvero, in mancanza,»;
b) all'articolo 731:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della
giustizia»;
2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il
provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «,
se questo e' sconosciuto,»;
3) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le
informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere
richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire
l'autenticita' della documentazione e della provenienza.»;
c) all'articolo 733, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato
straniero per l'esecuzione della sentenza della quale e' chiesto il
riconoscimento sono contrarie a tali principi»;
d) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente:
«Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di
appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e
comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti
che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127.
2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di
appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore
generale e delle memorie presentate dalle parti.
3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore
generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di
cassazione e' adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del
ricorso.»;
e) dopo l'articolo 734 e' aggiunto il seguente:
«Art. 734-bis (Poteri del Ministro in materia di esecuzione della
decisione dello Stato estero). - 1. Il Ministro della giustizia
assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato
estero per l'esecuzione della sentenza della quale e' stato chiesto
il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»;
f) all'articolo 735:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici
riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al
comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste
dall'ordinamento giuridico italiano.»;
2) al comma 5, le parole: «lire italiane» sono sostituite dalle
seguenti: «euro»;
3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis»;
g) all'articolo 736:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alla
identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione»;
2) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «novanta giorni» e le parole: «dieci mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «cinque mesi»;
h) all'articolo 737-bis:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar
corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini
su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di
esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di
procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723,
724 e 725.
2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta,
unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente
ai sensi dell'articolo 724.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della
giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto
dall'autorita' straniera.»;
3) i commi 4 e 5 sono soppressi;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: «la corte d'appello
ordina» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone»; le parole:
«entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»; al
secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sei mesi» e le parole: «la corte d'appello» sono
sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria».
Art. 9
Modifiche in materia di esecuzione all'estero
di sentenze penali italiane
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 742:
1) nella rubrica le parole: «ministro di grazia e giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
2) al comma 1, le parole: «il ministro di grazia e giustizia
domanda» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della
giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente,
chiede» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che
non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico
dello Stato»;
b) dopo l'articolo 742 e' inserito il seguente:
«Art. 742-bis (Poteri del Ministro della giustizia in materia di
esecuzione della decisione nello Stato estero). - 1. Il Ministro
della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente
poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale
e' stato chiesto il riconoscimento.»;
c) all'articolo 743:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ministro di grazia
e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della
giustizia»;
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nei termini di cui all'articolo 734»;
3) al comma 4, dopo le parole: «ricorso per cassazione» sono
inserite le seguenti: «per violazione di legge» e le parole: «e
dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato
e del difensore»;
d) all'articolo 744 le parole: «ministro di grazia e giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
e) all'articolo 745 le parole: «ministro di grazia e giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».
Art. 10
Disposizioni in materia di trasferimento dei procedimenti penali
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al Libro XI, dopo il titolo IV, e' inserito il seguente:
«Titolo IV-bis
TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
Art. 746-bis (Disposizioni generali). - 1. Salve le disposizioni
speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorita'
giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere
disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il
trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorita'
giudiziaria di altro Stato perche' essa proceda che l'assunzione,
nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorita'
giudiziaria di Stato estero.
2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione
sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.
3. Il trasferimento e' disposto in favore dell'autorita'
giudiziaria di altro Stato che presenti piu' stretti legami
territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di
prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:
a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione,
dell'omissione o dell'evento;
b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle
conseguenze dannose;
c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese,
di testimoni o delle fonti di prova;
d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato che
ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero si trova
l'indagato.
Art. 746-ter (Assunzione di procedimenti penali dall'estero). - 1.
Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello
Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il
rapporto diretto tra autorita' giudiziarie, il pubblico ministero da'
tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del
provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con
l'autorita' giudiziaria dello Stato estero.
3. La decisione di assunzione del procedimento e' notificata alla
persona offesa con l'avviso della facolta' di proporre querela, se
questa e' richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine
per la presentazione della querela decorre dalla notificazione
dell'avviso.
4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia
nell'ordinamento interno.
5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto
in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei
relativi provvedimenti e' di trenta giorni dalla ricezione degli
atti.
6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero e'
computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304
e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303.
7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero
conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge
italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali
dell'ordinamento.
8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato
estero delle decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie italiane.
Art. 746-quater (Trasferimento di procedimenti penali all'estero).
- 1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un
procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si
e' proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le
proprie determinazioni in relazione al trasferimento del
procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorita'
straniera.
2. La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero e'
comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta
giorni dalla ricezione degli atti, puo' vietarne l'esecuzione quando
sono compromessi la sicurezza, la sovranita' o altri interessi
essenziali dello Stato, nonche' nei casi previsti dal comma 4. Della
decisione del Ministro e' data comunicazione al pubblico ministero.
3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di
autorita' centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della
giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro
puo' disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni
di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorita'
straniera e al pubblico ministero che procede.
4. Non puo' disporsi il trasferimento del procedimento se vi e'
motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel
procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento,
ovvero se vi e' motivo di ritenere che l'indagato verra' sottoposto
ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni
politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
5. Il procedimento penale e' sospeso dal momento della trasmissione
al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o
della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla
comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono
essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.
6. A seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del
procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza
che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice
emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408,
409 e 410. Il decreto di archiviazione e' comunicato alla persona
offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa
l'eventuale archiviazione.
7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414 quando l'azione
penale non e' esercitata nello Stato estero nel termine convenuto
all'atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello
Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio.
Dell'avvenuta riapertura delle indagini e' data comunicazione allo
Stato estero.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando