D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149

Capo I 

Disposizioni generali
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata
a Strasburgo il 20 aprile 1959; 
  Vista la  legge  21  luglio  2016,  n.  149,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza  giudiziaria  in
materia penale tra gli Stati  membri  dell'Unione  europea,  fatta  a
Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la  riforma  del
Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle  disposizioni
in materia di estradizione per l'estero: termine per  la  consegna  e
durata massima delle misure coercitive, e in  particolare  l'articolo
4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni di principio e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le estradizioni,  le  domande  di
assistenza giudiziaria internazionali,  gli  effetti  delle  sentenze
penali  straniere,  l'esecuzione  all'estero  delle  sentenze  penali
italiane e gli altri rapporti con le  autorita'  straniere,  relativi
all'amministrazione della giustizia in materia penale. 
Capo II 

Modifiche in materia di rapporti giurisdizionali con autorita'
straniere
                               Art. 2 
 
Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni  e  del  diritto
                       internazionale generale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l'articolo 696
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  696  (Prevalenza  del  diritto  dell'Unione  europea,  delle
convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Nei rapporti
con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le  domande
di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle  sentenze
penali  straniere,  l'esecuzione  all'estero  delle  sentenze  penali
italiane e gli altri rapporti con le  autorita'  straniere,  relativi
all'amministrazione  della  giustizia   in   materia   penale,   sono
disciplinati dalle norme  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  nonche'  dagli  atti
normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme  mancano
o  non  dispongono  diversamente,  si  applicano   le   norme   delle
convenzioni internazionali in vigore per  lo  Stato  e  le  norme  di
diritto internazionale generale. 
  2. Nei rapporti con Stati  diversi  da  quelli  membri  dell'Unione
europea  le  estradizioni,  le  domande  di  assistenza   giudiziaria
internazionali,  gli  effetti  delle   sentenze   penali   straniere,
l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane  e  gli  altri
rapporti con le  autorita'  straniere,  relativi  all'amministrazione
della giustizia in materia  penale,  sono  disciplinati  dalle  norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme
di diritto internazionale generale. 
  3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2  mancano  o  non  dispongono
diversamente, si applicano le norme del presente libro. 
  4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non  dare  corso
alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato  richiedente
non dia idonee garanzie di reciprocita'.». 
                               Art. 3 
 
Principi generali del mutuo  riconoscimento  delle  decisioni  e  dei
  provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea 
 
  1. Al  Codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al Libro XI, dopo il titolo I, e' inserito il seguente: 
 
                            «Titolo I-bis 
 
PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO  RICONOSCIMENTO  DELLE  DECISIONI  E  DEI
    PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
   Art.  696-bis  (Principio  del  mutuo  riconoscimento).  -  1.  Il
principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato  dalle  norme  del
presente titolo e dalle altre disposizioni  di  legge  attuative  del
diritto dell'Unione europea. 
  2.  Le  decisioni  e  i  provvedimenti  giudiziari   emessi   dalle
competenti  autorita'  degli  altri  Stati  membri   possono   essere
riconosciuti ed eseguiti  nel  territorio  dello  Stato;  l'autorita'
giudiziaria puo' richiedere alle  competenti  autorita'  degli  altri
Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni. 
  Art. 696-ter (Tutela dei diritti  fondamentali  della  persona  nel
mutuo riconoscimento).  -  1.  L'autorita'  giudiziaria  provvede  al
riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per
ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che
configurano  una   grave   violazione   dei   principi   fondamentali
dell'ordinamento giuridico  dello  Stato,  dei  diritti  fondamentali
della persona riconosciuti dall'articolo 6 del  Trattato  sull'Unione
europea o dei diritti, delle liberta' e dei  principi  sanciti  nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
   Art.  696-quater  (Modalita'  di  trasmissione   delle   decisioni
giudiziarie).  -  1.  L'autorita'   giudiziaria   competente   riceve
direttamente  le  decisioni  e  i  provvedimenti  da  riconoscere  ed
eseguire nel territorio dello Stato. 
  2. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente  alle  competenti
autorita' giudiziarie degli altri  Stati  membri  le  decisioni  e  i
provvedimenti da riconoscere ed eseguire,  dandone  comunicazione  al
Ministro della giustizia nei casi e nei modi  previsti  dalla  legge,
anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  di   cui   all'articolo
696-sexies. 
  3. La documentazione e gli  accertamenti  integrativi,  nonche'  le
ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione  delle  decisioni  e
dei provvedimenti dei  quali  sia  chiesto  il  riconoscimento,  sono
oggetto di trasmissione diretta tra le  autorita'  giudiziarie  degli
Stati membri. 
  Art. 696-quinquies (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie
degli altri Stati membri). - 1. L'autorita' giudiziaria riconosce  ed
esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari  degli  altri  Stati
membri  senza  sindacarne  le  ragioni  di  merito,  salvo  che   sia
altrimenti previsto. E' in  ogni  caso  assicurato  il  rispetto  dei
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  Art. 696-sexies (Poteri del Ministro  della  giustizia).  -  1.  Il
Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti  dalla  legge,
garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in  casi
particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato  membro  per  dare
esecuzione alle decisioni giudiziarie di  cui  e'  stato  chiesto  il
riconoscimento, sempre che tali  condizioni  non  contrastino  con  i
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia  verifica   l'osservanza   delle
condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione
delle decisioni e dei provvedimenti nel  territorio  di  altro  Stato
membro. 
  Art. 696-septies (Mutuo riconoscimento e responsabilita'  da  reato
degli enti). - 1. In materia di mutuo riconoscimento delle  decisioni
giudiziarie riguardanti la responsabilita' da reato degli  enti,  nei
rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea,  si  osservano  le
norme di questo titolo nonche' quelle contenute in altre disposizioni
di legge attuative del diritto dell'Unione europea. 
  Art.  696-octies  (Modalita'  di  esecuzione).  -  1.   L'autorita'
giudiziaria riconosce  ed  esegue  le  decisioni  e  i  provvedimenti
giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee
ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia. 
  2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al
cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si  provvede
senza  formalita',  nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali   della
persona. 
  Art.   696-novies   (Impugnazioni).   -   1.   Le   decisioni   sul
riconoscimento   e   l'esecuzione   di   un   provvedimento    emesso
dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei
casi e con i mezzi previsti dalla legge. 
  2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla  liberta'  personale
e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 
  3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto
previsto dall'articolo 696-quinquies. 
  4.  L'impugnazione  non  ha  effetto  sospensivo,  salvo  che   sia
diversamente previsto. 
  Art. 696-decies (Tutela dei terzi di buona fede). - 1. I  terzi  di
buona   fede   interessati   dall'esecuzione   della   decisione   di
riconoscimento sono tutelati nei casi e con i  mezzi  previsti  dalla
legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione  al  procedimento  di
riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge  assicura  nei
procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.». 
                               Art. 4 
 
          Modifiche in materia di estradizione per l'estero 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 697: 
      1) al comma 1, le parole: «La consegna» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla  domanda  di
estradizione quando  questa  puo'  compromettere  la  sovranita',  la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
  1-ter. Fermo quanto previsto dal comma  1-bis,  quando  un  accordo
internazionale prevede il potere di rifiutare  l'estradizione  di  un
cittadino senza regolarne l'esercizio, il  Ministro  della  giustizia
rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto,  della
rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali
dell'interessato. 
  1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione  della
persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701,  comma
2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui  all'articolo
705, comma 2. 
  1-quinquies. La  decisione  di  non  dare  corso  alla  domanda  di
estradizione e' comunicata dal Ministro della  giustizia  allo  Stato
estero e all'autorita' giudiziaria.»; 
      3) nella rubrica e al comma 2 le parole: «ministro di grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
    b) all'articolo 700: 
      1) al comma 2, lettera b), le parole: «, con  l'indicazione  se
per il fatto per cui e' domandata l'estradizione  e'  prevista  dalla
legge dello Stato estero la pena di  morte  e,  in  tal  caso,  quali
assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena  non  sara'
inflitta o, se gia' inflitta, che non sara' eseguita» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera b)  e'  inserita  la  seguente:  «b-bis)  il
provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo
698, comma 2;»; 
    c) all'articolo 701: 
      1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla  presenza
del  difensore»  sono  inserite  le  seguenti:  «e,  se   del   caso,
dell'interprete»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole: «ministro di grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
    d) all'articolo 703: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della
giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di  estradizione,
la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti  che
vi sono allegati al procuratore generale presso la corte  di  appello
competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che si  sia
gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il  procuratore  generale,
ricevuta  la  domanda,  dispone  la  comparizione   davanti   a   se'
dell'interessato  e  provvede  alla  sua  identificazione.   Procede,
altresi', all'interrogatorio dello  stesso  e  ne  raccoglie,  previa
informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione
o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e'  avvisato
che e' assistito da un difensore di ufficio, ma  che  puo'  nominarne
uno di fiducia. L'atto  e'  compiuto  alla  necessaria  presenza  del
difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore  prima.
Il  consenso  all'estradizione  e  la  rinuncia   al   principio   di
specialita' non sono validi se non sono espressi  alla  presenza  del
difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio  di
specialita' e' irrevocabile alle condizioni  stabilite  dall'articolo
717, comma 2-bis.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  procuratore
generale richiede alle autorita' straniere, per  mezzo  del  Ministro
della giustizia, la documentazione e le informazioni  suppletive  che
ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la
richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che  ne
da' comunicazione al Ministro della giustizia.»; 
      4) al comma 4 le  parole:  «tre  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «trenta giorni»; 
    e) all'articolo 704: 
      1) al comma 1, secondo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «in camera  di  consiglio»  sono
inserite le seguenti: «, entro sei  mesi  dalla  presentazione  della
requisitoria,»; le parole: «e  dopo  aver  sentito»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «,  sentiti»;  le  parole:  «se   compaiono»   sono
sostituite dalle seguenti: «se comparsi»; 
      3) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Quando  la
decisione  e'  favorevole  all'estradizione,  la  corte,  se  vi   e'
richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare
in carcere della persona da  estradare  che  si  trovi  in  liberta'.
Provvede, altresi', al sequestro del corpo del  reato  e  delle  cose
pertinenti, stabilendo quali  devono  essere  consegnati  allo  Stato
richiedente.»; 
    f) all'articolo 705, comma 2, la lettera c) e'  sostituita  dalle
seguenti: 
  «c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad
atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di  religione,
di sesso, di nazionalita', di lingua,  di  opinioni  politiche  o  di
condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a  pene  o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o  comunque  ad  atti  che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; 
  c-bis) se ragioni di salute o di  eta'  comportino  il  rischio  di
conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.»; 
    g) all'articolo 706, comma 1, dopo il primo periodo  e'  aggiunto
il seguente: «La corte decide entro  sei  mesi  dal  ricevimento  del
ricorso.»; 
    h) all'articolo 708: 
      1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2) al comma 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
    i) all'articolo 709, comma 1, il secondo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Ove sia disposta la  sospensione,  il  Ministro  della
giustizia,  sentita  l'autorita'  giudiziaria   competente   per   il
procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo'
procedere alla  consegna  temporanea  allo  Stato  richiedente  della
persona da estradare, concordandone termini e modalita'.»; 
    l) all'articolo 712: 
      1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:   «1.   Quando
l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro  richiede
il transito sul territorio italiano, il Ministro della  giustizia  lo
autorizza, su domanda dello Stato richiedente  l'estradizione,  salvo
che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza  o  altri
interessi essenziali dello Stato.»; 
      2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Se  la  persona
estradata non  ha  consentito  al  transito  con  dichiarazione  resa
davanti  all'autorita'  giudiziaria  dello  Stato  che  ha   concesso
l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte
di appello di Roma, resa in camera di consiglio.»; 
    m) all'articolo 714, comma 1, le parole: «ministro  di  grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
    n) all'articolo 715: 
      1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2)  al  comma  2,  lettera  b),  le   parole:   «gli   elementi
sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per
lo stesso, nonche' gli elementi»; 
      3) al comma 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      4) al  comma  6,  le  parole:  «di  grazia  e  giustizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «della giustizia»; 
    o) all'articolo 716: 
      1) ai commi 2 e 4, le parole: «ministro di grazia e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando  non  deve
disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte  di
appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con
ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di
una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa  immediatamente
il Ministro della giustizia.»; 
    p) all'articolo 717: 
    1) al comma 1, le parole: «e ne  raccoglie  l'eventuale  consenso
all'estradizione facendone  menzione  nel  verbale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, al suo  interrogatorio,  e  ne  raccoglie,  previa
informazione  sulle   conseguenze   giuridiche   che   ne   derivano,
l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del
principio di specialita', facendone menzione nel verbale»; 
    2) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Gli adempimenti di cui al comma  1  sono  compiuti  alla  necessaria
presenza del difensore, al quale e' dato avviso  almeno  ventiquattro
ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia  alla  garanzia
del principio di specialita' non sono validi  se  non  sono  espressi
alla presenza del difensore.»; 
    3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del  principio  di
specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di  fatti  nuovi  che
modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.»; 
    q) all'articolo 718, comma 2, le parole: «ministro  di  grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia». 
                               Art. 5 
 
          Modifiche in materia di estradizione dall'estero 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 720: 
      1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2) al comma 3, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti:  «Ministro  della  giustizia»  e  dopo  le
parole: «di differirne la presentazione» sono inserite  le  seguenti:
«, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la  sicurezza
o altri interessi essenziali dello Stato,»; 
      3) ai commi 4 e 5, le parole: «ministro di grazia e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
    b) l'articolo 721 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 721 (Principio di specialita'). - 1.  La  persona  estradata
non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale  in
esecuzione di una pena o di una misura di  sicurezza  detentiva,  ne'
assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per
un fatto anteriore alla consegna  diverso  da  quello  per  il  quale
l'estradizione e' stata concessa. 
  2. Quando le  convenzioni  internazionali  o  le  condizioni  poste
prevedono che un fatto  anteriore  alla  consegna  non  possa  essere
giudicato, il  giudice  dispone  con  ordinanza  la  sospensione  del
processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba
essere pronunciata sentenza di  proscioglimento  o  di  non  luogo  a
procedere. 
  3. Avverso l'ordinanza di cui al  comma  2  possono  ricorrere  per
cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo  difensore.  Il
ricorso non ha effetto sospensivo. 
  4. La sospensione del processo non impedisce  il  compimento  degli
atti urgenti, l'assunzione delle prove  non  rinviabili,  nonche'  di
quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori
alla consegna. 
  5. Il principio di specialita' non opera quando: 
a) lo Stato estero ha consentito all'estensione; 
b) l'estradato ha espresso  il  proprio  consenso  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis; 
c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non  ha  lasciato  il
territorio dello Stato  trascorsi  quarantacinque  giorni  dalla  sua
definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi  ha  fatto
volontariamente ritorno.»; 
    c) dopo l'articolo 721 e' inserito il seguente: 
  «Art. 721-bis (Estensione dell'estradizione). - 1.  Ai  fini  della
richiesta  di  estensione  dell'estradizione   puo'   essere   emessa
ordinanza di custodia cautelare quando  sussistono  gravi  indizi  di
colpevolezza. 
  2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla  concessione
della estensione dell'estradizione ed e' revocata,  anche  d'ufficio,
in caso di rifiuto da parte dello Stato estero. 
  3. Concessa  l'estensione,  su  richiesta  del  pubblico  ministero
l'ordinanza   di   custodia   cautelare   e'   confermata   ai   fini
dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi  di  colpevolezza,
sussistono  esigenze  cautelari  a  norma  degli   articoli   274   e
seguenti.»; 
    d) l'articolo 722 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 722  (Custodia  cautelare  all'estero).  -  1.  La  custodia
cautelare all'estero in conseguenza di una  domanda  di  estradizione
presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo
quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.»; 
    e) dopo l'articolo 722 e' inserito il seguente: 
   «Art. 722-bis (Riparazione  per  ingiusta  detenzione).  -  1.  La
custodia cautelare  all'estero  in  conseguenza  di  una  domanda  di
estradizione presentata  dallo  Stato  e'  computata  ai  fini  della
riparazione per ingiusta detenzione nei  casi  indicati  all'articolo
314.». 
                               Art. 6 
 
            Modifiche in materia di rogatorie dall'estero 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 723 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 723 (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il  Ministro
della giustizia provvede sulla domanda di assistenza  giudiziaria  di
un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita'
giudiziaria competente entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. 
  2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione
europea, ovvero gli atti adottati  dal  Consiglio  e  dal  Parlamento
dell'Unione europea, prevedono un  intervento  del  Ministro,  questi
puo' disporre con decreto di non dare  corso  alla  esecuzione  della
domanda di assistenza giudiziaria nei casi  e  nei  limiti  stabiliti
dalle convenzioni e dagli atti indicati. 
  3. Nei rapporti con Stati  diversi  da  quelli  membri  dell'Unione
europea, tale potere puo'  essere  esercitato  altresi'  in  caso  di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato. 
  4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la  riceve
ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia. 
  5.  Il  Ministro  della  giustizia  non  da'  altresi'  corso  alla
rogatoria  quando  risulta  evidente  che  gli  atti  richiesti  sono
espressamente  vietati  dalla  legge  o  sono  contrari  ai  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora  quando  vi
sono fondate ragioni per ritenere che  considerazioni  relative  alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle
opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o  sociali  possano
influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo  e
non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso
alla rogatoria. 
  6. Nei casi in cui la richiesta di  assistenza  ha  ad  oggetto  la
citazione di un testimone, di un perito  o  di  un  imputato  davanti
all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della  giustizia  ha
facolta' di non dare corso alla stessa quando  lo  Stato  richiedente
non offre idonea  garanzia  in  ordine  all'immunita'  della  persona
citata. Il Ministro ha altresi'  facolta'  di  non  dare  corso  alla
richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato  richiedente  non
da' idonee garanzie di reciprocita'. 
  7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita  il  potere
di cui al presente  articolo  ne  da'  comunicazione  alle  autorita'
giudiziarie interessate.»; 
    b) l'articolo 724 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 724 (Procedimento di  esecuzione).  -  1.  Le  richieste  di
assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria  e
di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto  del
luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta. 
  2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal
Ministro della giustizia o direttamente  dall'autorita'  straniera  a
norma di convenzioni internazionali in vigore per  lo  Stato,  se  la
rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti
al giudice ovvero attivita' che  secondo  la  legge  italiana  devono
essere  svolte  dal  giudice,  presenta  senza  ritardo  le   proprie
richieste al giudice per le indagini preliminari. 
  3. Negli altri casi  il  procuratore  della  Repubblica  da'  senza
ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato. 
  4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto  atti  che  devono
essere  eseguiti  in  piu'  distretti  all'esecuzione   provvede   il
procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior  numero  di
atti, ovvero, se di eguale numero,  quello  nel  cui  distretto  deve
compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa. 
  5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che  deve  provvedere
alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo  stesso  immediatamente
gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e
54-ter. 
  6.  Quando  e'  previsto  l'intervento  del  giudice,  in  caso  di
contrasto, gli atti sono  trasmessi  alla  Corte  di  cassazione  che
decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1,  e  127,
in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1,  e'
comunicato soltanto  al  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli  atti  all'autorita'
giudiziaria designata, comunicando la decisione  al  Ministero  della
giustizia. 
  7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata: 
    a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari
a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
    b) se il fatto per  cui  procede  l'autorita'  straniera  non  e'
previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza
giudiziaria; 
    c) se vi sono fondate ragioni  per  ritenere  che  considerazioni
relative alla razza, alla religione,  al  sesso,  alla  nazionalita',
alla lingua, alle opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o
sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del  processo
e non risulta  che  l'imputato  abbia  liberamente  espresso  il  suo
consenso alla domanda di assistenza giudiziaria. 
  8.  L'esecuzione  della  richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e'
sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle  indagini  o  a
procedimenti penali in corso. 
  9. Il procuratore  della  Repubblica  trasmette  senza  ritardo  al
procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo   copia   delle
richieste di assistenza dell'autorita' straniera che  si  riferiscono
ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»; 
    c) l'articolo 725 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 725 (Esecuzione delle rogatorie). -  1.  Per  il  compimento
degli atti  richiesti  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
codice,  salva  l'osservanza  delle  forme  espressamente   richieste
dall'autorita' giudiziaria  straniera  che  non  siano  contrarie  ai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  2. Si applica l'articolo 370, comma 3. 
  3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto  motivato,
la presenza al compimento degli atti richiesti  di  rappresentanti  o
incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la  richiesta  proviene
da autorita' diverse da quelle di Stati membri  dell'Unione  europea,
l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia. 
  4. Se nel corso dell'esecuzione  il  procuratore  della  Repubblica
rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori  non  indicati
nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente  ai
fini dell'integrazione  della  richiesta.  Si  osservano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.»; 
    d) l'articolo 726-ter e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 726-ter (Rogatoria proveniente da  autorita'  amministrativa
straniera). - 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in  un
procedimento concernente  un  reato  e'  presentata  da  un'autorita'
amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione  al
procuratore della  Repubblica  del  luogo  nel  quale  devono  essere
compiuti gli atti richiesti. Si applicano in  quanto  compatibili  le
disposizioni del presente Capo.»; 
    e) dopo l'articolo 726-ter sono inseriti i seguenti: 
   «Art. 726-quater (Trasferimento temporaneo all'estero  di  persone
detenute). - 1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di
indagine  di  persone  detenute  o  internate,  previste  da  accordi
internazionali in vigore per lo Stato,  provvede  il  Ministro  della
giustizia,  sentita  l'autorita'  giudiziaria  procedente  ovvero  il
magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato  o
internato  e  acquisite  le  informazioni  relative  alla  situazione
processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali  esigenze  di
sicurezza. 
  2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia  indica  il
termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata,  che  non
puo'   comunque   eccedere   il   tempo    strettamente    necessario
all'espletamento dell'atto. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  concorda  con   l'autorita'
straniera  competente  le  modalita'  del   trasferimento   e   della
detenzione nello Stato richiedente. 
  4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se: 
    a) la persona detenuta non vi acconsente; 
    b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione. 
  5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla  condizione  che
la persona trasferita non sia perseguita,  detenuta  o  sottoposta  a
qualsiasi altra restrizione  della  liberta'  personale  nello  Stato
richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima  del  suo
temporaneo trasferimento, salvo che: 
    a) il testimone,  il  perito  o  l'imputato,  avendone  avuta  la
possibilita', non ha lasciato il territorio dello  Stato  richiedente
trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza  non  e'
piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria; 
    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 
  6.  La  persona  trasferita  rimane  in  stato  di  detenzione  nel
territorio dello Stato  estero,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria
italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al  di  fuori  del
territorio nazionale si considera ad ogni effetto  come  sofferta  in
Italia. 
   Art. 726-quinquies (Audizione  mediante  videoconferenza  o  altra
trasmissione audiovisiva). -  1.  Nei  casi  previsti  dagli  accordi
internazionali, l'audizione e la partecipazione  all'udienza  davanti
all'autorita'  giudiziaria  straniera  della  persona  sottoposta  ad
indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o  del
perito che  si  trovi  nello  Stato  puo'  essere  eseguita  mediante
videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. 
  2. L'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  dell'articolo  724
procede all'esecuzione della richiesta, salvo che  sia  contraria  ai
principi   fondamentali   dell'ordinamento.    L'audizione    e    la
partecipazione a distanza della persona sottoposta  alle  indagini  o
dell'imputato e'  subordinata  all'acquisizione  del  consenso  dello
stesso. 
  3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano  le
modalita' dell'audizione o della partecipazione a  distanza,  nonche'
le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui  e'
richiesto l'esame o la partecipazione a distanza. 
  4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o
la partecipazione a distanza  si  applicano  le  norme  del  presente
codice. 
  5.  L'autorita'  giudiziaria  provvede  all'identificazione   della
persona di  cui  e'  richiesta  l'audizione  o  la  partecipazione  e
assicura,  ove  necessario,  la  presenza  di  un  interprete  e   la
traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge. 
  6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita'  richiedente
secondo  il  proprio  diritto  interno,  in  presenza  dell'autorita'
nazionale che, assistita se del caso da un  interprete,  assicura  il
rispetto  dei  principi   fondamentali   dell'ordinamento   giuridico
italiano. 
  7.  Al  termine  delle  operazioni  e'  redatto  processo   verbale
attestante  la  data  e  il  luogo  di  esecuzione  delle   medesime,
l'identita' della persona sentita o che ha  partecipato  all'udienza,
fatte salve le misure  eventualmente  concordate  per  la  protezione
della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte  le  altre
persone  presenti,  le  eventuali  prestazioni  di  giuramento  e  le
condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il  processo
verbale,  sottoscritto  dall'autorita'  giudiziaria  procedente,   e'
trasmesso all'autorita' richiedente. 
  8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367,  368,  369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi  nel  corso
dell'audizione in videoconferenza. 
  Art. 726-sexies (Audizione mediante teleconferenza). - 1. Nei  casi
previsti dagli accordi internazionali, l'audizione  del  testimone  o
del perito che si trovi nello Stato e  la  cui  comparizione  davanti
all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo'  essere
eseguita mediante teleconferenza. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies,  comma
8, nonche'  in  quanto  compatibili  le  ulteriori  disposizioni  del
medesimo articolo.». 
                               Art. 7 
 
            Modifiche in materia di rogatorie all'estero 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 727 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere). -  1.
Le   richieste   di   assistenza   giudiziaria   per   comunicazioni,
notificazioni  e  per  attivita'  di  acquisizione  probatoria   sono
trasmesse al Ministro della giustizia il quale  provvede  all'inoltro
all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro
comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la  data
di ricezione della domanda. 
  2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione
europea, ovvero le  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea,
prevedono l'intervento del  Ministro  della  giustizia,  questi  puo'
disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta
di assistenza giudiziaria nei  casi  e  nei  limiti  stabiliti  dalle
convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi  da
quelli  membri  dell'Unione  europea,   tale   potere   puo'   essere
esercitato, oltre a quanto previsto dalle  convenzioni,  in  caso  di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato. 
  3.   Il   Ministro   della   giustizia   comunica   tempestivamente
all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero  il  decreto  di
cui al comma 2. 
  4. Quando la richiesta  di  assistenza  giudiziaria  non  e'  stata
inoltrata dal Ministro della  giustizia  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione e non sia stato emesso il decreto  previsto  dal  comma  2,
l'autorita'   giudiziaria   puo'   provvedere   all'inoltro   diretto
all'agente  diplomatico  o  consolare   italiano,   informandone   il
Ministro. 
  5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria  provvede  all'inoltro
diretto a norma del  comma  4  dopo  che  copia  della  richiesta  di
assistenza e' stata ricevuta  dal  Ministro  della  giustizia.  Resta
salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino  al  momento
della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico  o
consolare, all'autorita' straniera. 
  6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne
trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia. 
  7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi
da quelli membri dell'Unione europea, le  convenzioni  internazionali
prevedono  la  trasmissione  diretta  delle  domande  di  assistenza,
l'autorita' giudiziaria provvede alla  trasmissione  diretta  decorsi
dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa  da  parte  del
Ministro della giustizia. Entro  il  termine  indicato,  il  Ministro
della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2. 
  8. In ogni caso, copia delle richieste  di  assistenza  giudiziaria
formulate nell'ambito di procedimenti  relativi  ai  delitti  di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa  senza  ritardo
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 
  9. Quando, a norma  di  accordi  internazionali,  la  richiesta  di
assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo  quanto  previsto
dall'ordinamento  giuridico  dello  Stato,  l'autorita'   giudiziaria
indica all'autorita' dello Stato  estero  le  modalita'  e  le  forme
stabilite  dalla  legge  ai  fini  dell'utilizzabilita'  degli   atti
richiesti.»; 
  b) l'articolo 728 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 728 (Immunita' temporanea della persona citata).  -  1.  Nei
casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria  ha  ad  oggetto  la
citazione di un testimone, di un perito  o  di  un  imputato  davanti
all'autorita'  giudiziaria  italiana,  la  persona  citata,   qualora
compaia, non puo' essere  sottoposta  a  restrizione  della  liberta'
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza  ne'
assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per
fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che: 
    a) il testimone,  il  perito  o  l'imputato,  avendone  avuta  la
possibilita', non ha lasciato il  territorio  dello  Stato  trascorsi
quindici giorni dal momento in  cui  la  sua  presenza  non  e'  piu'
richiesta dall'autorita' giudiziaria; 
    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»; 
  c) l'articolo 729 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1.
Nei  casi  in  cui   lo   Stato   estero   abbia   posto   condizioni
all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria  e'
vincolata al rispetto di tali condizioni. 
  2. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta  di  assistenza
con modalita' diverse da quelle indicate  dall'autorita'  giudiziaria
ai  sensi  dell'articolo  727,  comma  9,  gli  atti  compiuti   sono
inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita'  e'  prevista
dalla legge. 
  3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni,  da
chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. 
  4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.»; 
  d) dopo l'articolo 729 sono inseriti i seguenti: 
   «Art. 729-bis (Acquisizione di atti e  informazioni  da  autorita'
straniere). - 1. La documentazione relativa ad atti e a  informazioni
spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro  Stato  puo'  essere
acquisita al fascicolo del pubblico ministero. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  e'  vincolata   al   rispetto   delle
condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle
informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1. 
   Art.  729-ter  (Trasferimento  temporaneo  in  Italia  di  persone
detenute).  -  1.  L'autorita'   giudiziaria   puo'   richiedere   il
trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona  detenuta
in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine  o  per
l'assunzione di una prova. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  concorda  con   l'autorita'
straniera competente le modalita'  del  trasferimento  e  il  termine
entro  cui  la  persona  detenuta  deve  fare  rientro  nello   Stato
richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica  e  mentale
della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza  indicato
dall'autorita' dello Stato richiesto. 
  3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica  dispone
che la persona  temporaneamente  trasferita  sia  custodita,  per  la
durata del trasferimento temporaneo,  nella  casa  circondariale  del
luogo di compimento dell'atto di indagine o di  prova.  Le  spese  di
mantenimento sono a carico dello Stato italiano. 
  4.  La  persona  trasferita  rimane  in  stato  di  detenzione  sul
territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non  ne  chieda
la liberazione. 
  5. Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto  che
la  persona  trasferita  non  puo'  essere  perseguita,  detenuta   o
sottoposta a qualsiasi altra  restrizione  della  liberta'  personale
nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate  prima
del  suo  temporaneo  trasferimento,  l'immunita'  cessa  qualora  il
testimone, il perito o l'imputato, avendone  avuta  la  possibilita',
non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi  quindici  giorni
dal  momento  in  cui  la  sua  presenza  non   e'   piu'   richiesta
dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo  lasciato,  vi  ha  fatto
volontariamente ritorno. 
   Art.  729-quater  (Audizione  mediante  videoconferenza  o   altra
trasmissione audiovisiva). -  1.  Nei  casi  previsti  dagli  accordi
internazionali, l'audizione e la partecipazione  all'udienza  davanti
all'autorita'  giudiziaria  italiana  della  persona  sottoposta   ad
indagini, dell'imputato, del testimone o  del  perito  che  si  trovi
all'estero e che non possa essere trasferito in Italia,  puo'  essere
eseguita mediante  videoconferenza  o  altra  forma  di  collegamento
audiovisivo a distanza. 
  2.  L'audizione  e  la  partecipazione  a  distanza  della  persona
sottoposta   alle   indagini   o   dell'imputato    e'    subordinata
all'acquisizione del consenso dello stesso.  Si  applicano,  in  ogni
caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle  disposizioni
di attuazione. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria  e  l'autorita'  straniera  competente
concordano le  modalita'  della  citazione,  dell'audizione  o  della
partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative  alla
protezione  della  persona  di  cui  e'  richiesto   l'esame   o   la
partecipazione all'udienza. 
  4. L'autorita'  giudiziaria  richiede  all'autorita'  straniera  di
identificare  la  persona  da  sentire  o  di  cui  e'   chiesta   la
partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti
che  le  vengono  riconosciuti  dall'ordinamento  italiano   e,   ove
necessario, quelli relativi alla traduzione e  alla  interpretazione,
al fine di garantirne l'effettivo esercizio. 
  5.  L'imputato  e  la  persona  sottoposta   alle   indagini   sono
necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei
diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti  dall'ordinamento
interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e  i  periti
sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento
interno e da quello dello Stato richiesto. 
  6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello  Stato
richiesto  i  mezzi  tecnici  per  procedere  all'audizione  mediante
videoconferenza, ove necessario. 
  7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria  procedente  deve
darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento  a
distanza. 
   Art. 729-quinquies (Squadre investigative comuni). - 1. Quando  le
convenzioni in vigore  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
ovvero le disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  prevedono
l'impiego di  squadre  investigative  comuni,  il  procuratore  della
Repubblica puo' richiedere la costituzione  di  una  o  piu'  squadre
investigative comuni con le modalita'  e  alle  condizioni  stabilite
dalla legge. 
  2. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di  Stati  diversi  da
quelli membri dell'Unione europea  il  procuratore  della  Repubblica
puo' richiedere la costituzione di una o piu'  squadre  investigative
comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge,  nei
casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una
o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro
della giustizia.». 
                               Art. 8 
 
                   Modifiche in materia di effetti 
                   delle sentenze penali straniere 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 730: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia  e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»
e dopo le parole: «il provvedimento giudiziario  straniero,  o»  sono
inserite le seguenti: «, se questo e' sconosciuto,»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «ministero di grazia
e  giustizia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero   della
giustizia»; 
      3) al comma 2-bis, dopo le parole: «ne richiede la trasmissione
all'autorita' straniera» sono inserite le  seguenti:  «con  le  forme
previste dalle convenzioni internazionali  in  vigore  con  lo  Stato
estero ovvero, in mancanza,»; 
    b) all'articolo 731: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
      2)  al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «il
provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «,
se questo e' sconosciuto,»; 
      3) al comma 1, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Le
informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono  essere
richieste  e  ottenute  con  qualsiasi  mezzo  idoneo   a   garantire
l'autenticita' della documentazione e della provenienza.»; 
    c) all'articolo 733, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo  Stato
straniero per l'esecuzione della sentenza della quale e'  chiesto  il
riconoscimento sono contrarie a tali principi»; 
    d) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di
appello  delibera  in  ordine  al  riconoscimento  senza  ritardo,  e
comunque non oltre novanta giorni dal  ricevimento  della  richiesta,
pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli  effetti
che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127. 
  2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte  di
appello decide sulla base della  richiesta  scritta  del  procuratore
generale e delle memorie presentate dalle parti. 
  3. Avverso la decisione  della  corte  di  appello  il  procuratore
generale, l'interessato e il difensore possono proporre  ricorso  per
cassazione per violazione di  legge.  La  decisione  della  Corte  di
cassazione e' adottata entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  del
ricorso.»; 
    e) dopo l'articolo 734 e' aggiunto il seguente: 
   «Art. 734-bis (Poteri del Ministro in materia di esecuzione  della
decisione dello Stato estero).  -  1.  Il  Ministro  della  giustizia
assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato
estero per l'esecuzione della sentenza della quale e'  stato  chiesto
il  riconoscimento,  purche'  non   contrastanti   con   i   principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»; 
    f) all'articolo 735: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Se  la  decisione  prevede  la  concessione  di   benefici
riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli  di  cui  al
comma  4,  essi  sono  convertiti   in   misure   analoghe   previste
dall'ordinamento giuridico italiano.»; 
      2) al comma 5, le parole: «lire italiane» sono sostituite dalle
seguenti: «euro»; 
      3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis»; 
    g) all'articolo 736: 
      1)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo   le   parole:   «alla
identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione»; 
      2) al comma 4, le parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «novanta giorni» e le parole: «dieci mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «cinque mesi»; 
    h) all'articolo 737-bis: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar
corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad  indagini
su beni che possono divenire oggetto di una successiva  richiesta  di
esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata,  ovvero  di
procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli  articoli  723,
724 e 725. 
  2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette  la  richiesta,
unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente
ai sensi dell'articolo 724.»; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  L'autorita'  giudiziaria  comunica   al   Ministro   della
giustizia  l'adozione  del  provvedimento  di   sequestro   richiesto
dall'autorita' straniera.»; 
      3) i commi 4 e 5 sono soppressi; 
      4) al comma 6, primo periodo, le parole:  «la  corte  d'appello
ordina» sono sostituite dalle  seguenti:  «si  dispone»;  le  parole:
«entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»;  al
secondo  periodo,  le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «sei  mesi»  e  le  parole:  «la  corte  d'appello»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria». 
                               Art. 9 
 
            Modifiche in materia di esecuzione all'estero 
                     di sentenze penali italiane 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 742: 
      1) nella rubrica le parole: «ministro di  grazia  e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2) al comma 1, le parole: «il ministro di  grazia  e  giustizia
domanda»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «il   Ministro   della
giustizia,  anche  su  domanda  del  pubblico  ministero  competente,
chiede» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  sempre  che
non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento  giuridico
dello Stato»; 
    b) dopo l'articolo 742 e' inserito il seguente: 
  «Art. 742-bis (Poteri del Ministro della giustizia  in  materia  di
esecuzione della decisione nello Stato  estero).  -  1.  Il  Ministro
della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente
poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della  quale
e' stato chiesto il riconoscimento.»; 
    c) all'articolo 743: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ministro di  grazia
e  giustizia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
      2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nei termini di cui all'articolo 734»; 
      3) al comma 4, dopo le parole: «ricorso  per  cassazione»  sono
inserite le seguenti: «per violazione  di  legge»  e  le  parole:  «e
dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato
e del difensore»; 
    d) all'articolo 744 le parole: «ministro di grazia  e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
    e) all'articolo 745 le parole: «ministro di grazia  e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia». 
                               Art. 10 
 
  Disposizioni in materia di trasferimento dei procedimenti penali 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al Libro XI, dopo il titolo IV, e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo IV-bis 
 
                TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI 
 
   Art. 746-bis (Disposizioni generali). - 1. Salve  le  disposizioni
speciali in materia di conflitti di giurisdizione  con  le  autorita'
giudiziarie degli Stati membri dell'Unione  europea,  possono  essere
disposti, quando previsto dalle convenzioni  internazionali,  sia  il
trasferimento  del  procedimento  penale  in  favore   dell'autorita'
giudiziaria di altro Stato perche'  essa  proceda  che  l'assunzione,
nello Stato, del procedimento penale pendente  davanti  all'autorita'
giudiziaria di Stato estero. 
  2. Il trasferimento del procedimento penale  o  la  sua  assunzione
sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale. 
  3.  Il  trasferimento  e'   disposto   in   favore   dell'autorita'
giudiziaria  di  altro  Stato  che  presenti  piu'   stretti   legami
territoriali con il fatto per il quale si procede o con le  fonti  di
prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) luogo  in  cui  e'  avvenuta  la  maggior  parte  dell'azione,
dell'omissione o dell'evento; 
    b)  luogo  in  cui  si  e'  verificata  la  maggior  parte  delle
conseguenze dannose; 
    c) luogo in cui si trovano il maggior numero di  persone  offese,
di testimoni o delle fonti di prova; 
    d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato  che
ha trovato rifugio nello Stato richiesto; 
    e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero  si  trova
l'indagato. 
   Art. 746-ter (Assunzione di procedimenti penali dall'estero). - 1.
Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di  assunzione  nello
Stato  di  un  procedimento  penale,  la  trasmette  all'ufficio  del
pubblico ministero presso il giudice competente. 
  2. Nel caso in  cui  le  convenzioni  internazionali  prevedono  il
rapporto diretto tra autorita' giudiziarie, il pubblico ministero da'
tempestiva   comunicazione   al   Ministro   della   giustizia    del
provvedimento di assunzione, reso all'esito delle  consultazioni  con
l'autorita' giudiziaria dello Stato estero. 
  3. La decisione di assunzione del procedimento e'  notificata  alla
persona offesa con l'avviso della facolta' di  proporre  querela,  se
questa e' richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine
per  la  presentazione  della  querela  decorre  dalla  notificazione
dell'avviso. 
  4. La querela presentata  nello  Stato  estero  conserva  efficacia
nell'ordinamento interno. 
  5. Nel caso di misure cautelari disposte nel  procedimento  assunto
in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei
relativi provvedimenti e' di  trenta  giorni  dalla  ricezione  degli
atti. 
  6.  Il  periodo  di  custodia  cautelare  sofferto  all'estero   e'
computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304
e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303. 
  7.  Gli  atti  di  acquisizione  probatoria   compiuti   all'estero
conservano la loro efficacia e sono  utilizzabili  secondo  la  legge
italiana, sempre che non  contrastino  con  i  principi  fondamentali
dell'ordinamento. 
  8. Il Ministro della giustizia  informa  tempestivamente  lo  Stato
estero delle decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie italiane. 
   Art. 746-quater (Trasferimento di procedimenti penali all'estero).
- 1. Quando il pubblico ministero ha notizia  della  pendenza  di  un
procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i  quali  si
e' proceduto all'iscrizione a  norma  dell'articolo  335,  adotta  le
proprie   determinazioni   in   relazione   al   trasferimento    del
procedimento, dopo essersi consultato  con  la  competente  autorita'
straniera. 
  2. La decisione sul trasferimento del  procedimento  all'estero  e'
comunicata al Ministro della giustizia che,  nel  termine  di  trenta
giorni dalla ricezione degli atti, puo' vietarne l'esecuzione  quando
sono compromessi  la  sicurezza,  la  sovranita'  o  altri  interessi
essenziali dello Stato, nonche' nei casi previsti dal comma 4.  Della
decisione del Ministro e' data comunicazione al pubblico ministero. 
  3. Quando gli accordi  internazionali  prevedono  la  decisione  di
autorita' centrali, il pubblico ministero inoltra al  Ministro  della
giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti,  il  Ministro
puo' disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni
di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorita'
straniera e al pubblico ministero che procede. 
  4. Non puo' disporsi il trasferimento del  procedimento  se  vi  e'
motivo  di  ritenere  che  lo  Stato   estero   non   assicuri,   nel
procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento,
ovvero se vi e' motivo di ritenere che l'indagato  verra'  sottoposto
ad  atti  persecutori  o  discriminatori  per  motivi  di  razza,  di
religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di  lingua,  di   opinioni
politiche o di  condizioni  personali  o  sociali  ovvero  a  pene  o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o  comunque  ad  atti  che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 
  5. Il procedimento penale e' sospeso dal momento della trasmissione
al Ministro della giustizia della decisione prevista dal  comma  2  o
della  richiesta  motivata  prevista  al  comma   3   e   sino   alla
comunicazione della decisione del  Ministro.  In  ogni  caso  possono
essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili. 
  6. A seguito della comunicazione del trasferimento  all'estero  del
procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza
che il Ministro abbia esercitato il potere  di  diniego,  il  giudice
emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli  articoli  408,
409 e 410. Il decreto di archiviazione  e'  comunicato  alla  persona
offesa che,  nella  notizia  di  reato  o  successivamente  alla  sua
presentazione, abbia dichiarato  di  volere  essere  informata  circa
l'eventuale archiviazione. 
  7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414  quando  l'azione
penale non e' esercitata nello Stato  estero  nel  termine  convenuto
all'atto del trasferimento, sempre che  la  decisione  assunta  nello
Stato estero  non  determini  il  divieto  di  un  secondo  giudizio.
Dell'avvenuta riapertura delle indagini e'  data  comunicazione  allo
Stato estero. 
                               Art. 11 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando