L. 27 dicembre 2017, n. 205

Parte I 
Sezione I 
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi
programmatici

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018,  2019  e
2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali  dal  1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º
gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere  dal  1º
gennaio 2020 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  di  1,5  punti
percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti  percentuali
a decorrere dal 1º gennaio 2020 »; 
  b) alla lettera b), le parole: « di tre punti  percentuali  dal  1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,4  punti  percentuali  dal  1º  gennaio
2019; la medesima aliquota e' ridotta  di  0,5  punti  percentuali  a
decorrere dal 1º gennaio 2020  rispetto  all'anno  precedente  ed  e'
fissata al 25 per cento a decorrere  dal  1º  gennaio  2021;  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1º  gennaio
2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal  1º  gennaio
2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º  gennaio
2021; »; 
    c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di  euro  per  l'anno
2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi »  sono
sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020 ». 
  3.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica: 
  1) le parole:  «  31  dicembre  2017  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i  seguenti:
« La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50  per  cento
per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive  di  infissi,  di
schermature solari e di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma
gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza inferiore alla classe di cui  al  periodo  precedente.  La
detrazione  si  applica  nella  misura  del  65  per  cento  per  gli
interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione  invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione di  efficienza  almeno
pari alla classe  A  di  prodotto  prevista  dal  citato  regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di  sistemi  di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o  con  impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore  integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed  espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra  loro,  o
per le spese sostenute all'acquisto e posa  in  opera  di  generatori
d'aria calda a condensazione »; 
  3) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «  b-bis)  per   l'acquisto   e   la   posa   in   opera   di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti  esistenti,  sostenute
dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino  a  un  valore  massimo
della  detrazione  di  100.000  euro.  Per  poter  beneficiare  della
suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono  condurre  a  un
risparmio di energia primaria (PES), come definito  all'allegato  III
del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  19  settembre  2011,
pari almeno al 20 per cento »; 
      4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        « 2-bis. La detrazione nella  misura  del  50  per  cento  si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e
la posa  in  opera  di  impianti  di  climatizzazione  invernale  con
impianti dotati  di  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse
combustibili, fino a un valore massimo  della  detrazione  di  30.000
euro »; 
  5) al comma 2-ter, le parole: «  Per  le  spese  sostenute  dal  1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi  di  riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  ivi  compresi
quelli di cui al comma 2-quater » sono sostituite dalle  seguenti:  «
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione  energetica
di cui al presente articolo »; 
  6) al comma 2-quater, ultimo  periodo,  le  parole:  «  di  cui  al
presente articolo » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  di  cui  al
presente comma »; 
  7) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
        « 2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su  parti
comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e  alla
riqualificazione energetica spetta, in  alternativa  alle  detrazioni
previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente  articolo  e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione  nella  misura
dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi  determinino  il  passaggio  a  due  classi   di   rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
di pari importo  e  si  applica  su  un  ammontare  delle  spese  non
superiore a euro 136.000 moltiplicato  per  il  numero  delle  unita'
immobiliari di ciascun edificio »; 
  8) al comma 2-quinquies, dopo  le  parole:  «  effettua  controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, » sono inserite le  seguenti:
« nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai  sensi  del  presente
articolo, » e le parole: « il 30 settembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
delle presenti disposizioni »; 
  9) al comma 2-sexies, le parole: « Per gli  interventi  di  cui  al
comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio  2017  »  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «  Per  le  spese  sostenute  per   interventi   di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo »; 
  10) il comma 2-septies e' sostituito dal seguente: 
        « 2-septies. Le detrazioni di cui al presente  articolo  sono
usufruibili anche dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
comunque denominati, nonche' dagli enti aventi  le  stesse  finalita'
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia  di  in
house providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del  31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati  su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti  per  conto  dei  comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle  cooperative
di abitazione a proprieta'  indivisa  per  interventi  realizzati  su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in  godimento  ai  propri
soci »; 
      11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
        « 3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare
gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al  presente
articolo, ivi compresi i massimali di  costo  specifici  per  singola
tipologia di intervento, nonche'  le  procedure  e  le  modalita'  di
esecuzione di controlli a campione,  sia  documentali  che  in  situ,
eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che
determinano l'accesso al beneficio. Nelle  more  dell'emanazione  dei
decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19  febbraio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e  il
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo   2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.  L'ENEA,
ai fini di assicurare coerenza con la  legislazione  e  la  normativa
vigente  in  materia  di  efficienza  energetica,  limitatamente   ai
relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e
la relativa modulistica per la  trasmissione  dei  dati  a  cura  dei
soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo. 
  3-quater. Al fine di agevolare  l'esecuzione  degli  interventi  di
efficienza energetica di cui  al  presente  articolo,  e'  istituita,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio  di  garanzie
su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione
del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25  milioni  di  euro
annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello  sviluppo
economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo  2018-2020
a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, a valere sui proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di
emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali  di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili  annualmente,  con  le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso  articolo
19. Per il perseguimento delle finalita' di cui  al  presente  comma,
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo  economico  e  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito  il  parere
della Conferenza unificata,  sono  individuati,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento, di gestione e  di  intervento  della
sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione  stessa
»; 
    b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia: 
  1) al comma 1, le parole: « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente: 
        «  1-sexies.1.  Le  detrazioni  di  cui  ai  commi  da  1-bis
a1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti  aventi  le  stesse
finalita' sociali dei predetti istituti,  istituiti  nella  forma  di
societa' che rispondono ai requisiti della  legislazione  europea  in
materia di in house providing e che siano costituiti e operanti  alla
data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili,  di
loro proprieta' ovvero gestiti  per  conto  dei  comuni,  adibiti  ad
edilizia  residenziale  pubblica,  nonche'   dalle   cooperative   di
abitazione  a  proprieta'  indivisa  per  interventi  realizzati   su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in  godimento  ai  propri
soci »; 
  3) al comma 2, le parole: « 1º gennaio 2016 » sono sostituite dalle
seguenti: «1º  gennaio  2017  »,  le  parole:  «  anno  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2018 », le parole: « anno  2016  »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2017 » e le
parole: « nel 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2018 »; 
  4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «  2-bis.  Al  fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e   la
valutazione del  risparmio  energetico  conseguito  a  seguito  della
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  in
analogia a quanto gia' previsto in materia di detrazioni fiscali  per
la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per  via
telematica all'ENEA  le  informazioni  sugli  interventi  effettuati.
L'ENEA elabora le informazioni pervenute e  trasmette  una  relazione
sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alle  regioni  e  alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   nell'ambito   delle
rispettive competenze territoriali ». 
  4. Nei contratti di  fornitura  di  energia  elettrica  e  gas,  il
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia  nei  rapporti
tra gli utenti domestici  o  le  microimprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i
professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1,  lettera  c),
del codice del consumo, di cui al  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore  e
il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e  con  gli
altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio
idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo,  il  diritto
al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema  idrico,  ridenominata  ai  sensi  del
comma 528, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, definisce le misure in materia  di  tempistiche
di  fatturazione  tra  gli   operatori   della   filiera   necessarie
all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo.  Nei
contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di  emissione
di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a
periodi maggiori di  due  anni,  qualora  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  abbia  aperto   un   procedimento   per
l'accertamento di violazioni  del  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita'
di  rilevazione  dei  consumi,  di  esecuzione  dei  conguagli  e  di
fatturazione adottate dall'operatore  interessato,  l'utente  che  ha
presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme  previste
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione  del
pagamento finche' non sia  stata  verificata  la  legittimita'  della
condotta dell'operatore. Il  venditore  ha  l'obbligo  di  comunicare
all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di
informarlo  dei  conseguenti  diritti.  E'  in  ogni   caso   diritto
dell'utente, all'esito della  verifica  di  cui  al  quarto  periodo,
ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo
di indebito conguaglio. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si  applicano  qualora  la
mancata  o  erronea  rilevazione  dei  dati  di  consumo  derivi   da
responsabilita' accertata dell'utente. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro
tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
definisce misure a  tutela  dei  consumatori  determinando  le  forme
attraverso le quali  i  distributori  garantiscono  l'accertamento  e
l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. 
  7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del  comma  528,  puo'  definire,  con  propria
deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri  a
carico dell'utente. 
  8. Entro il  1°  luglio  2019,  il  soggetto  gestore  del  Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi
ai mercati dell'energia elettrica e  del  gas,  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,  n.  129,  provvede  agli
adeguamenti necessari per permettere ai clienti  finali  di  accedere
attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri  consumi,
senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo
periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema  idrico,  ridenominata  ai  sensi  del
comma 528, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali, sentito il parere del Garante per la protezione  dei  dati
personali. 
  9. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  stabilisce  le
modalita' tecniche e operative che il servizio postale deve osservare
per assicurare la certezza della data  di  spedizione  delle  fatture
agli utenti da parte dei soggetti  gestori  di  servizi  di  pubblica
utilita'. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture
la cui scadenza e' successiva: 
  a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; 
  b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; 
  c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sono individuati criteri
e modalita' volti  a  favorire  la  diffusione  della  tecnologia  di
integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to
grid,  anche  prevedendo  la  definizione   delle   regole   per   la
partecipazione  ai  mercati  elettrici  e  di  specifiche  misure  di
riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di  rivendita
dell'energia. 
  12. Per l'anno 2018,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  delle
persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36
per cento delle spese documentate, fino ad un  ammontare  complessivo
delle stesse non superiore a 5.000 euro per unita' immobiliare ad uso
abitativo,  sostenute  ed  effettivamente  rimaste   a   carico   dei
contribuenti che possiedono o detengono,  sulla  base  di  un  titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi  relativi
alla: 
  a) « sistemazione a verde » di aree  scoperte  private  di  edifici
esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o recinzioni,  impianti  di
irrigazione e realizzazione pozzi; 
  b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
  13. La detrazione di cui al comma 12  spetta  anche  per  le  spese
sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne  degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del  codice
civile, fino ad un importo massimo  complessivo  di  5.000  euro  per
unita' immobiliare ad uso abitativo. In tale  ipotesi  la  detrazione
spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a
condizione  che  la  stessa  sia  stata  effettivamente  versata   al
condominio entro i termini di presentazione della  dichiarazione  dei
redditi. 
  14. Trale spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle  di
progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi
ivi indicati. 
  15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14  spetta  a  condizione
che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la
tracciabilita' delle  operazioni  ed  e'  ripartita  in  dieci  quote
annuali costanti e di pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle
spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8  dell'articolo  16-bis  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  16. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
le parole: « Per il quadriennio 2014-2017, »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Per gli anni dal 2014 al 2019, ». 
  17. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' le  strutture
di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre  2000,  n.  323,  queste
ultime  anche  per  la  realizzazione  di  piscine  termali   e   per
l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature  necessarie  per  lo
svolgimento delle attivita' termali ». 
  18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d'imposta  di
cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
secondo le modalita' previste dal decreto adottato ai sensi del comma
4 del medesimo articolo 10. 
  19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della  legge  23  dicembre
1999, n. 488, nonche'  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  29
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31
dicembre 1999, si interpretano nel  senso  che  l'individuazione  dei
beni che costituiscono  una  parte  significativa  del  valore  delle
forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate
si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto  al
manufatto   principale,   come   individuato   nel   citato   decreto
ministeriale; come valore  dei  predetti  beni  deve  essere  assunto
quello risultante dall'accordo  contrattuale  stipulato  dalle  parti
contraenti, che deve  tenere  conto  solo  di  tutti  gli  oneri  che
concorrono alla produzione dei  beni  stessi  e,  dunque,  sia  delle
materie prime che della manodopera impiegata per la produzione  degli
stessi e che, comunque,  non  puo'  essere  inferiore  al  prezzo  di
acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dal prestatore che realizza l'intervento di recupero  agevolato  deve
indicare,  oltre  al  servizio  che   costituisce   l'oggetto   della
prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il
predetto decreto del Ministro delle finanze  29  dicembre  1999,  che
sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti  salvi  i
comportamenti difformi tenuti fino alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. Non si fa luogo al  rimborso  dell'imposta  sul
valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate. 
  20. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle  abitazioni
in locazione, istituito dalla legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  e'
assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020. 
  21. In attuazione di quanto previsto  dall'articolo  11,  comma  6,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare  le
somme non spese della dotazione del Fondo  destinato  agli  inquilini
morosi  incolpevoli,  istituito  dall'articolo  6,   comma   5,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  all'incremento  del  Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. 
  22. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli  anni  2019  e  2020,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse tra i  due
Fondi in relazione alle annualita' pregresse. 
  23. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera i-sexies), primo periodo,  le  parole:  «  ,  o  50
chilometri per gli studenti residenti in zone montane o  disagiate  »
sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in una provincia diversa
» e il secondo periodo e' soppresso; 
  b) dopo la lettera i-sexies) e' inserita la seguente: 
      « i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito  della  distanza
di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno
della stessa provincia ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti
residenti in zone montane o disagiate ». 
  24. All'articolo 20 del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
il comma 8-bis e' abrogato. 
  25. All'articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « sottoscritti con firma digitale »  sono  sostituite
dalle seguenti: « stipulati con atto pubblico informatico »; 
  b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e  fatti  salvi  i
requisiti formali per l'iscrizione nel registro  delle  imprese  come
prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556,  secondo  comma,
del codice civile ». 
  26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito un  fondo  finalizzato  all'erogazione  di
contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive, con una  dotazione  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione  e  per  la
ripartizione del fondo. I contributi sono erogati  sulla  base  delle
richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa
e contabile  relativa  alle  demolizioni  da  eseguire  ovvero  delle
risultanze   delle   attivita'   di   accertamento   tecnico   e   di
predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti
abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. 
  27. Al fine dell'attuazione del comma 26  e'  istituita  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  la  banca  di  dati
nazionale  sull'abusivismo  edilizio,  di   cui   si   avvalgono   le
amministrazioni statali, regionali  e  comunali  nonche'  gli  uffici
giudiziari competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di  500.000
euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni  e  gli
organi  a  qualunque  titolo  competenti  in  materia  di  abusivismo
edilizio sono tenuti a  condividere  e  trasmettere  le  informazioni
relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.  In  caso
di tardivo inserimento dei dati nella  banca  di  dati  nazionale  si
applica una sanzione pecuniaria  fino  a  euro  1.000  a  carico  del
dirigente o del funzionario inadempiente. Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono definite  le  modalita'  di
funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati. 
  28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
      1) al comma  1,  dopo  la  lettera  i-novies)  e'  aggiunta  la
seguente: 
        «  i-decies)  le  spese  sostenute   per   l'acquisto   degli
abbonamenti ai servizi di  trasporto  pubblico  locale,  regionale  e
interregionale per un importo non superiore a 250 euro »; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole: « e i-sexies)  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , i-sexies) e i-decies) » e le parole: «
per gli oneri di cui alla  lettera  f),  il  limite  complessivo  ivi
stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « per gli  oneri  di  cui
alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti »; 
    b) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d)  e'  inserita  la
seguente: 
      « d-bis) le somme erogate o rimborsate  alla  generalita'  o  a
categorie  di  dipendenti  dal  datore  di  lavoro  o  le  spese   da
quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita'
a disposizioni di contratto, di accordo o di  regolamento  aziendale,
per l'acquisto degli abbonamenti per il  trasporto  pubblico  locale,
regionale e interregionale del dipendente e  dei  familiari  indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2
del medesimo articolo 12; ». 
  29. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  dal  1º
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno  2019,  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  non
si applica agli investimenti che beneficiano  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  30. Le disposizioni  dell'articolo  1,  comma  9,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti  in  beni
materiali strumentali nuovi effettuati entro  il  31  dicembre  2018,
ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data  del
31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione. 
  31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione  di  cui  al
comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti  in  beni
immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30. 
  32. All'allegato B annesso alla legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: 
  « sistemi di  gestione  della  supply  chain  finalizzata  al  drop
shipping nell'e-commerce; 
  software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva
e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta' aumentata; 
  software,  piattaforme  e  applicazioni  per  la  gestione   e   il
coordinamento  della  logistica  con   elevate   caratteristiche   di
integrazione   delle    attivita'    di    servizio    (comunicazione
intra-fabbrica,  fabbrica-campo  con  integrazione   telematica   dei
dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica
di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)». 
  33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30  e  31,
l'impresa e' tenuta a produrre la documentazione di cui  all'articolo
1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  34.  Resta  ferma  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30  e  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
corso del periodo di  fruizione  della  maggiorazione  del  costo  si
verifica  il   realizzo   a   titolo   oneroso   del   bene   oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione  delle  residue  quote
del beneficio, cosi' come originariamente determinate,  a  condizione
che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
  a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche  tecnologiche  analoghe  o  superiori  a
quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  b)  attesti  l'effettuazione  dell'investimento   sostitutivo,   le
caratteristiche del nuovo bene e il  requisito  dell'interconnessione
secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  36. Nel caso in cui  il  costo  di  acquisizione  dell'investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito  e  sempre  che  ricorrano  le  altre  condizioni
previste alle lettere  a)  e  b)  del  comma  35,  la  fruizione  del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
del nuovo investimento. 
  37. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 26, le  parole:  «  e  2017  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il
seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui  al  primo  periodo
non si applica ai comuni istituiti a  seguito  di  fusione  ai  sensi
degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di  gettito,
l'armonizzazione delle diverse aliquote »; 
  b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Per
l'anno 2018, i comuni che  hanno  deliberato  ai  sensi  del  periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa  deliberazione
del consiglio comunale la stessa  maggiorazione  confermata  per  gli
anni 2016 e 2017 ». 
  38. All'articolo 1,  comma  652,  terzo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 ». 
  39. All'articolo 1, comma 11,del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, il secondo periodo e' soppresso. 
  40. Per far fronte  agli  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei
contributi previsti dall'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, nonche' dall'articolo 1, comma 56, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e 42, l'autorizzazione di spesa
di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, e' integrata di 33 milioni di euro per l'anno  2018,  di
66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per  l'anno
2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66  milioni  di  euro
per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023. 
  41. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 40
e' riservata alla concessione dei contributi di cui  all'articolo  1,
comma 56, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  a  fronte  degli
investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1.  Le  risorse
che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la
predetta riserva rientrano  nelle  disponibilita'  complessive  della
misura. 
  42.  Il  termine  per  la  concessione  dei  finanziamenti  di  cui
all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e'
prorogato fino alla  data  dell'avvenuto  esaurimento  delle  risorse
disponibili,  comunicato  con  avviso   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123. 
  43. All'articolo 44, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  « d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori  non  professionali
(piattaforme di Peer to Peer  Lending)gestite  da  societa'  iscritte
all'albo degli intermediari finanziari di cui  all'articolo  106  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  da  istituti  di
pagamento rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  114
del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  385  del
1993, autorizzati dalla Banca d'Italia ». 
  44. I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1  dell'articolo
44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta  dal
comma 43, operano una ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  sui
redditi di capitale corrisposti  a  persone  fisiche  con  l'aliquota
prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  45. All'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: « ,  salvo  per  gli
atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies) » sono soppresse. 
  46. A tutte le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica,
dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime  contabile
adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2017,  e'
attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per  cento  delle
spese relative al solo costo aziendale del personale  dipendente  per
il periodo in cui e' occupato in attivita' di formazione negli ambiti
di cui al comma 48. 
  47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e'  riconosciuto,  fino
ad  un  importo  massimo  annuale  di  euro   300.000   per   ciascun
beneficiario, per le attivita' di formazione, negli ambiti richiamati
al comma 48, pattuite attraverso  contratti  collettivi  aziendali  o
territoriali. 
  48. Sono ammissibili al credito  d'imposta  solo  le  attivita'  di
formazione svolte per acquisire o  consolidare  le  conoscenze  delle
tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big  data
e analisi dei dati, cloud e fog computing,  cyber  security,  sistemi
cyber-fisici, prototipazione rapida,  sistemi  di  visualizzazione  e
realta' aumentata, robotica  avanzata  e  collaborativa,  interfaccia
uomo macchina, manifattura additiva,  internet  delle  cose  e  delle
macchine e integrazione digitale dei  processi  aziendali,  applicate
negli ambiti elencati nell'allegato A. 
  49. Non si  considerano  attivita'  di  formazione  ammissibili  la
formazione  ordinaria  o  periodica  organizzata   dall'impresa   per
conformarsi alla normativa vigente in materia di salute  e  sicurezza
sul luogo di lavoro, di protezione  dell'ambiente  e  ad  ogni  altra
normativa obbligatoria in materia di formazione. 
  50. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute
le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  ed
e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in cui i costi sono  sostenuti  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  51. Al credito d'imposta di  cui  ai  commi  da  46  a  56  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  52.  L'incentivo  si  applica  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni  previsti  dal  regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti alla formazione.  Agli  adempimenti  europei
provvede il Ministero dello sviluppo economico. 
  53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i costi  sono
certificati dal soggetto incaricato della revisione legale  o  da  un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di  cui  al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione  deve
essere allegata al bilancio. Le  imprese  non  soggette  a  revisione
legale dei conti devono comunque avvalersi delle  prestazioni  di  un
revisore legale dei conti o di una societa' di revisione  legale  dei
conti. Il revisore legale dei conti o il professionista  responsabile
della revisione  legale  dei  conti,  nell'assunzione  dell'incarico,
osserva i principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in  attesa  della
loro emanazione, quelli previsti dal codice etico  dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per  l'attivita'
di certificazione contabile da parte delle imprese di  cui  al  terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di  euro  5.000.  Le
imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi  previsti
dal presente comma. 
  54.  Nei  confronti  del  revisore   legale   dei   conti   o   del
professionista responsabile della  revisione  legale  dei  conti  che
incorre in colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53  si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del  codice  di  procedura
civile. 
  55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
applicative necessarie, con particolare riguardo alla  documentazione
richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di  decadenza
dal beneficio. 
  56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da  46  a  55  e'
autorizzata la spesa di 250 milioni  di  euro  per  l'anno  2019.  Il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  effettua  il  monitoraggio
delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55,  ai
fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  57. Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno  2018  e  di  un
milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  fino  ad
esaurimento delle  risorse  disponibili,  alle  imprese  culturali  e
creative, come  definite  al  secondo  periodo,  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei  costi  sostenuti
per attivita' di sviluppo, produzione  e  promozione  di  prodotti  e
servizi culturali e creativi secondo le modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al comma 58. Sono  imprese  culturali  e  creative  le
imprese o i soggetti che svolgono attivita' stabile  e  continuativa,
con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o
in uno  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo, purche' siano soggetti passivi di  imposta  in  Italia,  che
hanno  quale  oggetto  sociale,  in  via  esclusiva   o   prevalente,
l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione,
la conservazione, la ricerca e la valorizzazione  o  la  gestione  di
prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e  opere  dell'ingegno
inerenti alla letteratura, alla musica, alle  arti  figurative,  alle
arti applicate, allo  spettacolo  dal  vivo,  alla  cinematografia  e
all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonche' al
patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. 
  58. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta,  e  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  tenendo
conto delle necessita'  di  coordinamento  con  le  disposizioni  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, e' disciplinata, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura  per  il
riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e  per
la definizione di prodotti e servizi  culturali  e  creativi  e  sono
previste adeguate forme di pubblicita'. 
  59. Le imprese di cui al  comma  57  possono  accedere  al  credito
d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta di cui  al  comma  57
non concorre alla formazione del reddito ai fini  delle  imposte  sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  ed  e'  utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 
  60. Le disposizioni per l'applicazione  dei  commi  57  e  59,  con
riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti
di spesa ivi indicati, alle  tipologie  di  spesa  ammissibili,  alle
procedure per l'ammissione al  beneficio,  ai  limiti  massimi  della
spesa ammissibile,  ai  criteri  per  la  verifica  e  l'accertamento
dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  ai  criteri  relativi  al
cumulo con altre agevolazioni aventi ad  oggetto  gli  stessi  costi,
alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonche' alle procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del  credito  d'imposta,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei  beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo
sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle  regioni  in
cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017,  n.  123,  e'  prevista  l'istituzione  della  Zona   logistica
semplificata. 
  62. La Zona logistica  semplificata  puo'  essere  istituita  nelle
regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di  una  per  ciascuna
regione, qualora nelle suddette regioni sia presente  almeno  un'area
portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2013, sugli orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo  della  rete
transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema portuale di cui
alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  come  modificata  dal  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
  63. La Zona logistica semplificata e'  istituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta
della regione interessata, per una  durata  massima  di  sette  anni,
rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 
  64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona
logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123. 
  65.  Per  l'istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate   si
applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
  66. All'articolo 1, comma 618, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « Il Commissario di  governo  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  »  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «   Il   presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale »; 
  b) dopo le parole: « di punto franco » sono inserite le seguenti: «
ai sensi dell'allegato VIII del Trattato di pace fra  l'Italia  e  le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10  febbraio  1947,
reso esecutivo dal decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della  legge  25
novembre 1952, n. 3054, ». 
  67. Per consentire al sistema  degli  Istituti  tecnici  superiori,
scuole  per  le  tecnologie  applicate  del  sistema  di   istruzione
nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
86  dell'11  aprile  2008,  di  incrementare  l'offerta  formativa  e
conseguentemente i soggetti  in  possesso  di  competenze  abilitanti
all'utilizzo degli strumenti avanzati di  innovazione  tecnologica  e
organizzativa correlati anche al processo  Industria  4.0,  il  Fondo
previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, tenuto conto di quanto  previsto  dall'articolo  12  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e'
incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro
nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo  a
livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo. 
  68. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori  oneri,
i requisiti che gli Istituti tecnici superiori  devono  possedere  al
fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalita'  di
rilascio del predetto diploma. 
  69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, del Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  integrati  gli   standard
organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al  fine
di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto  di
riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0. 
  70. Per l'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo  1,  comma
947,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'  attribuito  un
contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con  le
modalita' ivi previste. 
  71. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  613,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo  fino
a 100 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2033,
possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali  e
innovativi di mobilita' sostenibile,  coerenti  con  i  Piani  urbani
della mobilita'  sostenibile  (PUMS)  ove  previsti  dalla  normativa
vigente, per l'introduzione di  mezzi  su  gomma  o  imbarcazioni  ad
alimentazione alternativa  e  relative  infrastrutture  di  supporto,
presentati  dai  comuni  e  dalle  citta'   metropolitane.   In   via
sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo  delle  risorse
del  Fondo  e'  attribuito   ai   comuni   capoluogo   delle   citta'
metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  e  ai  comuni
capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato  PM10  e
di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per  la
riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine  del  rispetto  della
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21
maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria.   Alle   medesime
finalita' di cui al primo periodo possono essere destinate le risorse
di cui all'articolo 1, comma 613,  ultimo  periodo,  della  legge  11
dicembre  2016,  n.  232,  finalizzate  al  programma  di  interventi
finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese  produttrici
di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su
gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle  risorse
di cui al presente comma. 
  72. Al  fine  di  sostenere  la  diffusione  delle  buone  pratiche
tecnologiche nel  processo  di  trasformazione  digitale  della  rete
stradale nazionale (Smart Road) nonche' allo scopo di  promuovere  lo
sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la  sperimentazione  e
la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle
specifiche funzionali, di  valutare  e  aggiornare  dinamicamente  le
specifiche funzionali per le  Smart  Road  e  di  facilitare  un'equa
possibilita' di  accesso  del  mondo  produttivo  ed  economico  alla
sperimentazione, e' autorizzata la sperimentazione  su  strada  delle
soluzioni di Smart Road e di guida  connessa  e  automatica.  A  tale
fine, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'interno,  sono  definiti   le
modalita' attuative e gli strumenti operativi della  sperimentazione.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa  di
un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  73. All'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    « b-bis) quote di prestiti, di fondi  di  credito  cartolarizzati
erogati od originati per il tramite di piattaforme  di  prestiti  per
soggetti finanziatori non professionali, gestite da societa' iscritte
nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla  Banca  d'Italia
di cui all'articolo 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, da  istituti  di  pagamento  rientranti  nel  campo  di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti  vigilati  operanti
nel  territorio  italiano  in  quanto  autorizzati  in  altri   Stati
dell'Unione europea ». 
  74. All'articolo 27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
      «  e-bis)  destinazione   annuale   dello   0,025   per   cento
dell'ammontare del Fondo alla copertura dei  costi  di  funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 »; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      « 2-bis. Ai fini dell'applicazione  di  quanto  previsto  dalle
lettere a), b) ed e) del comma 2 e dal comma 8 del presente articolo,
le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre  2014  sono
modificate con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, a decorrere dall'esercizio 2018, in  ragione  dell'incidenza
che  sulle  stesse  hanno  le  variazioni  del  canone   di   accesso
all'infrastruttura  ferroviaria  introdotte   dalla   societa'   Rete
ferroviaria italiana Spa, con decorrenza  dal  1°  gennaio  2018,  in
ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 ». 
  75. All'articolo  62-quater  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l'imposta di consumo
sui prodotti succedanei dei  prodotti  da  fumo,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole da: « La  vendita  »  fino  a:  «  in  via
esclusiva » sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti
di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina,  ad  eccezione
dei dispositivi  meccanici  ed  elettronici,  comprese  le  parti  di
ricambio, e' effettuata in via esclusiva »; 
  b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      « 5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono
stabiliti,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  le   farmacie   e   le
parafarmacie, le modalita' e i requisiti  per  l'autorizzazione  alla
vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da  inalazione  senza
combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o   meno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis,  ad  eccezione  dei  dispositivi
meccanici ed  elettronici  e  delle  parti  di  ricambio,  secondo  i
seguenti criteri:  a)  prevalenza,  per  gli  esercizi  di  vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita  dei
prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e  dei  dispositivi  meccanici  ed
elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacita' di
garantire il rispetto del  divieto  di  vendita  ai  minori;  c)  non
discriminazione  tra  i  canali  di  approvvigionamento.  Nelle  more
dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di
cui al presente comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita' »; 
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      « 7-bis. Le disposizioni  degli  articoli  291-bis,  291-ter  e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in  materia
doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento  ai  prodotti
di cui ai commi 1 e 1-bis del presente  articolo,  ad  eccezione  dei
dispositivi meccanici ed  elettronici  e  delle  parti  di  ricambio,
secondo il meccanismo di  equivalenza  di  cui  al  comma  1-bis.  Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo le disposizioni degli articoli 96  della  legge  17
luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50». 
  76. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, e' sostituito dal seguente: 
    « 11. E' vietata la vendita a distanza di prodotti da  inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti  o  meno
nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato ». 
  77. I treni adibiti al  trasporto  di  passeggeri  sono  dotati  di
adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai  passeggeri  in
caso di emergenza. 
  78. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
cui all'articolo  12  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
individuati le dotazioni minime di primo soccorso, in relazione  alle
specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonche' i tempi  e
le modalita' di  attuazione  della  disposizione  del  comma  77.  Le
dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle  societa'
di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni
da parte di soggetti privati. Il decreto di  cui  al  presente  comma
individua altresi' le modalita' e i criteri  per  la  formazione  del
personale viaggiante. 
  79. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui
al comma 78,  la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  il  concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,  di
cui all'articolo 16-bis del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2  milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. 
  80. All'articolo 1, comma 102, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « che svolgono attivita' diverse da
quella immobiliare, » sono soppresse; 
  b) i periodi: « Ai fini  dei  commi  da  100  a  113  del  presente
articolo si presume, senza possibilita' di prova  contraria,  impresa
che  svolge  attivita'  immobiliare  quella  il  cui  patrimonio   e'
prevalentemente costituito da beni immobili diversi  da  quelli  alla
cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita'
di impresa, dagli impianti e dai fabbricati  utilizzati  direttamente
nell'esercizio di impresa.  Si  considerano  direttamente  utilizzati
nell'esercizio  di  impresa  gli  immobili  concessi   in   locazione
finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attivita'  agricola
» sono soppressi. 
  81. All'articolo 15 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10-bis, dopo le parole: « Le previsioni  del  comma  10
sono applicabili anche ai maggiori  valori  delle  partecipazioni  di
controllo » sono inserite le seguenti: « in societa' residenti e  non
residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia »; 
  b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in
societa'  residenti  e  non  residenti   anche   prive   di   stabile
organizzazione in Italia ». 
  82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano con riferimento
agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati  a  partire
dal periodo di imposta anteriore a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata  in   vigore   della   presente   legge,   nei   limiti   dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. 
  83. Al fine di evitare fenomeni di  doppia  deduzione  fiscale  dei
valori delle attivita' immateriali oggetto di riallineamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 81. 
  84. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 65, dopo le parole: «  fondi  comuni  d'investimento  »
sono inserite  le  seguenti:  «  e  le  societa'  di  intermediazione
mobiliare »; 
  b) il comma 67 e' sostituito dal seguente: 
  « 67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Gli interessi passivi sostenuti dalle  imprese  di  assicurazione  e
dalle societa'  capogruppo  di  gruppi  assicurativi,  nonche'  dalle
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa'
di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei  limiti  del
96 per cento del loro ammontare" ». 
  85. All'articolo 6, comma 8, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:«Per  le
societa' di intermediazione mobiliare di cui  al  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  gli  interessi  passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione  nella  misura
del 96 per cento del loro ammontare ». 
  86. Le disposizioni di  cui  ai  commi  84  e  85  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016. 
  87. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, comma 1: 
  1) le parole: « degli  atti  presentati  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dell'atto presentato »; 
  2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ,
sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo
da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo  quanto
disposto dagli articoli successivi »; 
    b) all'articolo 53-bis, comma 1, le parole: « Le attribuzioni e i
poteri » sono sostituite dalle  seguenti:  «  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
attribuzioni e i poteri ». 
  88. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977,  n.  10,  dopo  il
primo comma sono inseriti i seguenti: 
  « Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica  anche
a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti
in  essere  mediante  accordi  o  convenzioni  tra  privati  ed  enti
pubblici, nonche' a tutti gli  atti  attuativi  posti  in  essere  in
esecuzione dei primi. 
  La disposizione di cui al secondo  comma  si  applica  a  tutte  le
convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale
di Bolzano 11 agosto 1997, n.  13,  per  i  quali  non  siano  ancora
scaduti i termini di accertamento e di  riscossione  ai  sensi  della
normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata  emessa  sentenza
passata in giudicato ». 
  89.  Alle  piccole   e   medie   imprese,   come   definite   dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
successivamente alla data di entrata in vigore della  presente  legge
iniziano una procedura di ammissione alla quotazione  in  un  mercato
regolamentato o in  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  di  uno
Statomembro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  e'
riconosciuto,  nel   caso   di   ottenimento   dell'ammissione   alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un  importo  massimo  nella
misura di 500.000 euro, del 50 per  cento  dei  costi  di  consulenza
sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalita'. 
  90. Il credito d'imposta di cui al comma 89  e'  utilizzabile,  nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni
di euro per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a
quello in cui e' stata ottenuta la quotazione e deve essere  indicato
nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se  ne  conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non  concorre  alla  formazione  del
reddito, ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di  cui  agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. 
  91. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 89 a  92,  con  particolare  riguardo
all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai
casi di esclusione, alle procedure di concessione e di  utilizzo  del
beneficio,  alla  documentazione  richiesta,  all'effettuazione   dei
controlli e delle  revoche  nonche'  alle  modalita'  finalizzate  ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90. 
  92. L'incentivo  e'  concesso  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni  previsti  dal  regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti alle PMI per  servizi  di  consulenza.  Agli
adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico. 
  93.  L'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui
all'articolo 71 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
possono: 
  a)  istituire  posizioni  organizzative  per  lo   svolgimento   di
incarichi  di  elevata  responsabilita',  alta   professionalita'   o
particolare specializzazione,  ivi  compresa  la  responsabilita'  di
uffici  operativi  di  livello  non  dirigenziale,  nei  limiti   del
risparmio  di  spesa  conseguente   alla   riduzione   di   posizioni
dirigenziali; tale riduzione non  rileva  ai  fini  del  calcolo  del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale  e  personale
dirigenziale  di  livello   non   generale,   di   cui   all'articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero  2),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  b) disciplinare il conferimento delle posizioni  a  funzionari  con
almeno cinque anni  di  esperienza  nella  terza  area  mediante  una
selezione interna che tiene  conto  delle  conoscenze  professionali,
delle capacita' tecniche  e  gestionali  degli  interessati  e  delle
valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti; 
  c) attribuire ai titolari delle posizioni  il  potere  di  adottare
atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che  impegnano
l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti  nella  competenza  dei  propri  uffici,  di
livello  non  dirigenziale,  e  la   responsabilita'   dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi  risultati  nonche'  la
gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi
poteri di organizzazione delle  risorse  umane  e  strumentali  e  di
controllo; 
  d)  prevedere  l'articolazione  delle  posizioni  secondo   diversi
livelli  di  responsabilita',  con  conseguente   graduazione   della
retribuzione  di  posizione  e,  in  caso  di  valutazione  positiva,
l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello
di valutazione annuale riportata; 
  e)  disciplinare  l'accesso   alla   qualifica   dirigenziale   dei
rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica  per  titoli
ed esami. Gli esami consistono in una  prova  scritta,  di  carattere
tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a  individuare,  secondo
modalita' e descrizione dei contenuti  specificate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  le  capacita'
cognitive  e  le  competenze  manageriali  attinenti   alle   diverse
tipologie di  compiti  istituzionali  dell'Agenzia  che  bandisce  il
concorso, con la possibilita' di prevedere una prova preselettiva con
quesiti a risposta chiusa qualora il numero di  candidati  superi  il
limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva  i
candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno  due  anni,  alla
data  di  pubblicazione  del  bando,  funzioni  dirigenziali   ovvero
incarichi di responsabilita' relativi a  posizioni  organizzative  di
elevata  responsabilita',   alta   professionalita'   o   particolare
specializzazione, di cui alla lettera a)  del  presente  comma,  o  a
quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a),  numero
2),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  all'articolo
4-bis del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonche' il personale
assunto mediante pubblico concorso e  in  servizio  presso  l'Agenzia
delle entrate o l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  con  almeno
dieci anni  di  anzianita'  nella  terza  area,  senza  demerito.  Le
commissioni di valutazione  sono  composte  da  magistrati  ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima
fascia di universita' pubbliche o private, dirigenti di prima  fascia
dell'Agenzia che bandisce il concorso  anche  in  quiescenza  da  non
oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i  quali  e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle  aree
tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie  fiscali
e  da  esperti  di  comprovata  qualificazione  ed  esperienza  nella
selezione delle professionalita'  manageriali.  La  commissione  puo'
avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni  alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle
prove preselettive e  scritte.  Sono  valutati  i  titoli  secondo  i
criteri definiti nei  bandi,  dando  rilievo  anche  alle  esperienze
lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso
puo' essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso
e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita' nella terza area,
senza demerito. 
  94.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
  a) all'articolo 23-quater, comma 7,  le  parole:  «  due  posti  di
vicedirettore », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
uno o piu' posti di vicedirettore, fino  al  massimo  di  tre  »;  le
parole: « , per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato » sono soppresse; 
  b) il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1,  lettera
a), numero 2), e' soppresso a decorrere dalla data  del  31  dicembre
2018. Entro la predetta data le posizioni  organizzative  di  cui  al
citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a),  numero  2),  sono
ridefinite  in  coerenza  con  i  criteri  di  individuazione   delle
posizioni organizzative di cui al comma  93  del  presente  articolo,
rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. 
  95. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  96. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste  e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale  e
della lavorazione di selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  solidi
urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a  tutte  le
imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da
plastiche  miste,  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  degli
imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani  residui,  e'
riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  un  credito
d'imposta nella misura del 36  per  cento  delle  spese  sostenute  e
documentate per i predetti acquisti. 
  97. Il credito d'imposta di cui al comma 96 e' riconosciuto fino ad
un importo massimo annuale di euro 20.000 per  ciascun  beneficiario,
nel limite massimo complessivo  di  un  milione  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine  e'  autorizzata  la
spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2021. 
  98. Il credito d'imposta di cui  al  comma  96  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento del credito. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Il
credito e' utilizzabile  a  decorrere  dal  1°  gennaio  del  periodo
d'imposta successivo a  quello  in  cui  sono  stati  effettuati  gli
acquisti dei prodotti di cui al comma 96. Ai fini della fruizione del
credito  d'imposta,  il  modello  F24  e'  presentato  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi
occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle   compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma  sono  stanziati  su  apposito
capitolo  di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo  trasferimento  alla
contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». 
  99. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di  applicazione  e  di
fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 96, 97 e 98, anche al
fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui  di  cui  al
comma 97. 
  100. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile  stabile,  ai
datori di lavoro privati  che,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2018,
assumono lavoratori con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato a tutele crescenti, di cui  al  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n.  23,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  50  per  cento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  nel
limite  massimo  di  importo  pari  a  3.000  euro  su  base   annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti  che,  alla  data
della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108  e
da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'  e  non
siano stati occupati a tempo indeterminato  con  il  medesimo  o  con
altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  103.
Non  sono  ostativi  al  riconoscimento  dell'esonero  gli  eventuali
periodi di apprendistato svolti presso un altro datore  di  lavoro  e
non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. 
  102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31  dicembre
2018, l'esonero e' riconosciuto in riferimento ai  soggetti  che  non
abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta', ferme restando  le
condizioni di cui al comma 101. 
  103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la  cui  assunzione  a
tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui  al
comma 100, sia nuovamente assunto  a  tempo  indeterminato  da  altri
datori di lavoro privati, il beneficio e'  riconosciuto  agli  stessi
datori  per  il  periodo  residuo   utile   alla   piena   fruizione,
indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle
nuove assunzioni. 
  104.  Fermi  restando  i  principi  generali  di  fruizione   degli
incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro  che,
nei  sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  non  abbiano  proceduto  a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n.
223, nella medesima unita' produttiva. 
  105.  Il  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo   del
lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita'
produttiva e inquadrato con  la  medesima  qualifica  del  lavoratore
assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato  nei  sei  mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca  dell'esonero
e il recupero del beneficio gia' fruito.  Ai  fini  del  computo  del
periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca
non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del comma 103. 
  106. L'esonero di cui al comma  100  si  applica,  per  un  periodo
massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo  di  importo
pari a 3.000 euro su base annua,  anche  nei  casi  di  prosecuzione,
successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di  apprendistato  in
rapporto a tempo indeterminato a condizione  che  il  lavoratore  non
abbia  compiuto  il  trentesimo  anno  di  eta'   alla   data   della
prosecuzione. In tal caso, l'esonero e'  applicato  a  decorrere  dal
primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo
di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui  ai  commi  103,
104 e 105. 
  107. L'esonero di cui al comma 100 si applica,  alle  condizioni  e
con le modalita' di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a  115,  anche
nei casi di conversione, successiva alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  di  un  contratto  a  tempo  determinato  in
contratto a tempo  indeterminato,  fermo  restando  il  possesso  del
requisito anagrafico alla data della conversione. 
  108.  L'esonero  di  cui  al  comma  100  e'  elevato  alla  misura
dell'esonero  totale  dal  versamento  dei   complessivi   contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il  limite  massimo  di
importo pari a 3.000 euro su  base  annua  e  il  previsto  requisito
anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono,  con  contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a  tutele  crescenti,  di
cui al decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  23,  entro  sei  mesi
dall'acquisizione del titolo di studio: 
  a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivita' di
alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per  cento  delle  ore  di
alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33,  della  legge
13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del  monte
ore previsto per le attivita' di alternanza all'interno dei  percorsi
erogati ai sensi del capo III  del  decreto  legislativo  17  ottobre
2005, n. 226, ovvero pari almeno  al  30  per  cento  del  monte  ore
previsto per le attivita' di alternanza  realizzata  nell'ambito  dei
percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del  monte
ore  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  per  le   attivita'   di
alternanza nei percorsi universitari; 
  b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di  lavoro,
periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione. 
  109. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro  a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento
a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui
sia stata riconosciuta protezione internazionale  a  partire  dal  1°
gennaio 2016, e' erogato per un periodo massimo di trentasei mesi  un
contributo, entro il limite  di  spesa  di  500.000  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione  o  sgravio  delle
aliquote   per   l'assicurazione   obbligatoria    previdenziale    e
assistenziale dovute relativamente ai  suddetti  lavoratori  assunti.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente
comma. 
  110.  A  decorrere  dall'anno  2018,  sono  destinati  annualmente,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,  comma  4,  lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a
carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2: 
  a)  euro   189.109.570,46   all'assolvimento   del   diritto-dovere
all'istruzione  e  alla  formazione  nei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale; 
  b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi  rivolti
all'apprendistato per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore e dei percorsi  formativi  rivolti
all'alternanza scuola-lavoro  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  7,
lettera d), della legge 10 dicembre  2014,  n.  183,  e  del  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77; 
  c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita'  di  formazione
nell'esercizio dell'apprendistato,  ai  sensi  dell'articolo  44  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  d) euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per  l'anno
2019 e 22 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020  per
l'estensione degli incentivi di cui all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  e) euro 5 milioni per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali degli allievi  iscritti  ai  corsi
ordinamentali di istruzione e formazione professionale  curati  dalle
istituzioni  formative  e   dagli   istituti   scolastici   paritari,
accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio  speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  Sono  fatti
salvi gli adempimenti previsti dall'articolo  32,  comma  8,  secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
  111. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,
il comma 2 e' abrogato. 
  112. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018,  le  risorse  di
cui al comma 110, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni  a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  113. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni
decorrenti da tale  data  sono  abrogati  i  commi  308,  309  e  310
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115  non  si
applica  ai  rapporti  di  lavoro  domestico   e   ai   rapporti   di
apprendistato. Esso non e' cumulabile con altri esoneri  o  riduzioni
delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa  vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 
  115. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede,
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  di
lavoro attivati ai sensi dei commi da 100 a 108, 113 e  114  e  delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando  relazioni  mensili
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  116. Per l'anno 2018, per i  soggetti  che  determinano  un  valore
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'  consentita  la  piena
deducibilita' per ogni lavoratore  stagionale  impiegato  per  almeno
centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal  secondo
contratto  stipulato  con  lo  stesso  datore  di  lavoro   nell'arco
temporale di  due  anni  a  partire  dalla  data  di  cessazione  del
precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies,  del
medesimo decreto legislativo. 
  117. Al fine di promuovere forme di imprenditoria  in  agricoltura,
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  con
eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e  il  31
dicembre 2018, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di  computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei
mesi, l'esonero dal  versamento  del  100  per  cento  dell'accredito
contributivo  presso  l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti.  L'esonero  di  cui  al
primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e' riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e  per  un
periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L'esonero di cui al  presente  comma  non  e'  cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa vigente. L'INPS provvede, conle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del
numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente  comma  e
delle conseguenti minori  entrate  contributive,  inviando  relazioni
mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  118. Le disposizioni di cui al comma 117 si  applicano  nei  limiti
previsti dai regolamenti (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ». 
  119. Al fine di favorire lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile
in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella  gestione
dell'attivita' d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di eta'
compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in  forma
associata, che non siano titolari del  diritto  di  proprieta'  o  di
diritti reali di godimento su terreni agricoli e  che  stipulano  con
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del  codice  civile  o
coltivatori diretti,  di  eta'  superiore  a  sessantacinque  anni  o
pensionati, un contratto  di  affiancamento  ai  sensi  del  presente
comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal  capo
III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185.  Il
contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato
all'Istituto di servizi per il mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)
che puo' prevedere un  regime  di  miglioramenti  fondiari  anche  in
deroga alla legislazione vigente, impegna da un  lato  l'imprenditore
agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane  affiancato
le proprie competenze nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo
2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a
contribuire direttamente alla gestione, anche manuale,  dell'impresa,
d'intesa con il titolare, e ad apportare le  innovazioni  tecniche  e
gestionali necessarie alla crescita  d'impresa.  L'affiancamento  non
puo' avere durata superiore ai tre anni e comporta in  ogni  caso  la
ripartizione degli utili di impresa tra il giovane  e  l'imprenditore
agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed  il  50  per  cento  a
favore del giovane  imprenditore.  Il  contratto  puo'  stabilire  il
subentro   del   giovane   imprenditore   agricolo   nella   gestione
dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme  di  compensazione  del
giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Al giovane imprenditore e' garantito in caso di vendita,  per  i  sei
mesi  successivi  alla  conclusione  del  contratto,  un  diritto  di
prelazione con le modalita' di cui  all'articolo  8  della  legge  26
maggio 1965, n. 590. 
  120. Nel  periodo  di  affiancamento  il  giovane  imprenditore  e'
equiparato  all'imprenditore   agricolo   professionale,   ai   sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 
  121. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi  i  soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo  1958,  n.  250,  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio  e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite  di
spesa   di   11   milioni   di   euro,   un'indennita'    giornaliera
onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali e con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative  al  pagamento
dell'indennita' di cui al presente comma. 
  122. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo destinato alla
realizzazione della piattaforma italiana del fosforo,  con  dotazione
per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalita': 
  a)  realizzazione  di   uno   studio   mirato   al   raggiungimento
dell'autosufficienza del  ciclo  del  fosforo  su  base  nazionale  e
coordinamento con le politiche europee dedicate; 
  b) raccolta delle migliori pratiche di  recupero  del  fosforo  dal
ciclo di gestione dei rifiuti; 
  c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera  di
approvvigionamento   del   fosforo,    con    particolare    riguardo
all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea; 
  d) messa a punto di proposte,  anche  di  carattere  legislativo  o
regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e  prevenirne
gli sprechi; 
  e) istituzione di un  tavolo  tematico  sulla  conservazione  e  il
recupero del fosforo, con la partecipazione  di  centri  di  ricerca,
istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa
dell'ambiente; 
  f) realizzazione di un portale telematico  per  la  raccolta  e  la
pubblicazione delle attivita'  del  tavolo  tematico,  dei  documenti
elaborati e delle altre informazioni raccolte  durante  le  attivita'
della piattaforma. 
  123. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria  del
Programma  nazionale  triennale  della  pesca   e   dell'acquacoltura
2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10, adottato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali   28   dicembre   2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  63  del  16  marzo  2017,  e'
integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2019. 
  124. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei  danni,
accertati alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
derivanti da calamita' naturali riconosciute ai  sensi  dell'articolo
5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015,  n.  91,  la  dotazione
finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' incrementata di un milione di euro
per l'anno 2019. 
  125. All'articolo 40 della legge  28  luglio  2016,  n.  154,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «11-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una  dotazione  iniziale
di un milione di euro per ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020,
destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da  parte  del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale  e  agroalimentare
dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definite le modalita' di utilizzo del  Fondo  di  cui  al  comma
11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo  nel
limite  delle  disponibilita'   dei   propri   bilanci   allo   scopo
finalizzate, secondo le modalita' definite  dal  decreto  di  cui  al
primo periodo». 
  126.  Al  fine  di  realizzare  un   programma   di   rigenerazione
dell'agricoltura  nei  territori   colpiti   dal   batterio   Xylella
fastidiosa, anche attraverso  il  recupero  di  colture  storiche  di
qualita', sono stanziati un  milione  di  euro  per  l'anno  2018,  2
milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per  l'anno  2020
da destinare  al  finanziamento  di  contratti  di  distretto  per  i
territori danneggiati dal batterio. 
  127. Al  fine  di  favorire  la  ripresa  economica  delle  imprese
agricole dei territori colpiti dal batterio  Xylella  fastidiosa,  il
Fondo di solidarieta' nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, e' rifinanziato per un importo pari ad 1  milione
di euro per ciascuna delle annualita' 2018 e 2019,  da  destinare  al
finanziamento degli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore  delle
imprese agricole danneggiate dal batterio  Xylella  fastidiosa  negli
anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in  deroga  ai
termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 102 del 2004, puo'  deliberare  la  proposta  di  declaratoria  di
eccezionalita' degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo
2018. 
  128. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine  di  superare  l'emergenza  derivata  dal  batterio
Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma1 e'  esteso  al  settore
olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con  le
modalita' di cui al comma 1-ter. 
  1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 1  milione  di
euro, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020,  da  destinare
al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio  Xylella
fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di
cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del
18 maggio 2015, ad eccezione dell'area  di  20  chilometri  adiacente
alla zona cuscinetto »; 
    b) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «  Misure  per  la
competitivita' delle filiere agricole strategiche e per  il  rilancio
del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa ». 
  129. Al fine di consentire la  manutenzione  straordinaria  nonche'
l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie
alla protezione dal fenomeno della  subsidenza,  in  particolare  nei
territori del delta del Po e alla difesa dalle  acque  dei  territori
subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna  e  Rovigo  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali un  fondo,  con  la  dotazione  di  2
milioni di euro per l'anno 2018 e di 4  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni  dal  2019  al  2024,  finalizzato  all'adozione,
d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi  e
del relativo piano di  riparto  della  spesa  tra  gli  enti  cui  e'
affidata la  gestione  delle  opere  di  protezione  e  gestione  del
fenomeno della subsidenza. 
  130. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva,  la
destinazione del Fondo di  cui  all'articolo  23-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' estesa al  settore  zootecnico.
La dotazione del medesimo Fondo e' a questo fine incrementata  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020  da  destinare  a
interventi in favore della zootecnia estensiva praticata  nelle  zone
montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017,
nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono  erogati,  nel  rispetto
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore agricolo, alle condizioni e con i criteri,  anche  di  natura
altimetrica, stabiliti con decreto di natura  non  regolamentare  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  131. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera,
l'internazionalizzazione,  la  competitivita'  e  la  produzione   di
qualita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto  a  favorire
la qualita'  e  la  competitivita'  delle  produzioni  delle  imprese
agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo nonche' l'aggregazione e
l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il  sostegno
ai contratti e agli accordi  di  filiera,  con  una  dotazione  di  2
milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  ripartizione
delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del
Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de  minimis  »  nel
settore agricolo. 
  132. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24.000 euro », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole: « 26.000
euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «  26.600
euro ». 
  133. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148, e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Proroga del periodo di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). - 1.  Per  gli
anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1,  entro  il
limite massimo complessivo di  spesa  di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a  100
unita' lavorative e rilevanza economica strategica  anche  a  livello
regionale che presentino rilevanti  problematiche  occupazionali  con
esuberi  significativi  nel  contesto  territoriale,  previo  accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la presenza della regione interessata, o  delle
regioni  interessate  nel  caso  di  imprese  con  unita'  produttive
coinvolte ubicate in due o piu'  regioni,  puo'  essere  concessa  la
proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino
al  limite  massimo  di  dodici  mesi,  qualora   il   programma   di
riorganizzazione aziendale di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  sia
caratterizzato da investimenti complessi  non  attuabili  nel  limite
temporale di durata di ventiquattro  mesi  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di
cui  all'articolo  21,  comma   2,   presenti   piani   di   recupero
occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e  azioni  di
riqualificazione non attuabili nel medesimo  limite  temporale.  Alle
medesime condizioni e nel  limite  delle  risorse  finanziarie  sopra
indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e  22,
comma  2,  puo'  essere  concessa  la  proroga   dell'intervento   di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo  di  sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo  21,  comma
3, presenti interventi correttivi  complessi  volti  a  garantire  la
continuazione   dell'attivita'   aziendale    e    la    salvaguardia
occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici
mesi di cui all'articolo 22, comma 2. 
  2. Ai fini  dell'ammissione  all'intervento  di  cui  al  comma  1,
l'impresa deve presentare piani di gestione volti  alla  salvaguardia
occupazionale che prevedano specifiche  azioni  di  politiche  attive
concordati con la regione interessata, o con le  regioni  interessate
nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due  o
piu' regioni. 
  3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  134.  Con  effetto  dall'esercizio  finanziario  2019,   la   quota
percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della  determinazione
degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e' elevata alla misura  del  78
per cento, restando ferma  la  procedura  di  rideterminazione  degli
stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite  al  bilancio
dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. 
  135. All'articolo 1, comma 346, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «A decorrere dall'anno 2018 e  nel  limite  di  spesa  di  5
milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti  di  cui  al  presente
comma e' altresi' riconosciuta  la  medesima  indennita'  giornaliera
onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di  arresto
temporaneo  non  obbligatorio,   per   un   periodo   non   superiore
complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno ». 
  136. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148, e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione) - 1. Al fine  di  limitare
il ricorso al licenziamento all'esito  dell'intervento  straordinario
di integrazione salariale, nei casi  di  riorganizzazione  ovvero  di
crisi aziendale  per  i  quali  non  sia  espressamente  previsto  il
completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui
all'articolo 24 puo' concludersi con un accordo che preveda un  piano
di ricollocazione, con l'indicazione degli  ambiti  aziendali  e  dei
profili professionali a rischio di esubero. I  lavoratori  rientranti
nei  predetti  ambiti  o  profili  possono   richiedere   all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL),  entro  trenta
giorni  dalla  data   di   sottoscrizione   dello   stesso   accordo,
l'attribuzione anticipata  dell'assegno  di  ricollocazione,  di  cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,
nei limiti e alle condizioni previsti  dai  programmi  presentati  ai
sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il  numero
delle  richieste  non  puo'  in  ogni  caso  eccedere  i  limiti   di
contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma  di
riorganizzazione  ovvero  di  crisi  aziendale  presentato  ai  sensi
dell'articolo 21, commi 2 e 3. 
  2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo  periodo,  del  citato
decreto legislativo n. 150  del  2015,  l'assegno  e'  spendibile  in
costanza di trattamento straordinario di  integrazione  salariale  al
fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di
un altro lavoro. Il servizio ha una durata  corrispondente  a  quella
del trattamento straordinario di integrazione  salariale  e  comunque
non inferiore a sei mesi. Esso e'  prorogabile  di  ulteriori  dodici
mesi nel  caso  non  sia  stato  utilizzato,  entro  il  termine  del
trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale,   l'intero
ammontare  dell'assegno.  In  deroga  all'articolo  25  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  150  del  2015,   ai   lavoratori   ammessi
all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo  non  si
applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. 
  3. L'accordo di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere che i centri
per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo
12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare
alle attivita'  di  mantenimento  e  sviluppo  delle  competenze,  da
realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali  per
la formazione continua,  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di
cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro
datore,   la   cui   impresa   non   presenta   assetti   proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli  dell'impresa  del  datore  in
essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF
delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto  di
lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto.  Le
eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al
regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore  ha  diritto  altresi'
alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del
trattamento straordinario di integrazione salariale che  gli  sarebbe
stato altrimenti corrisposto. 
  6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al  comma  4
e'  riconosciuto,  ferma  restando  l'aliquota   di   computo   delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento
dei complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL,  nel
limite  massimo  di  importo  pari  a  4.030  euro  su  base   annua,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice  ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L'esonero e' riconosciuto per una durata non superiore a: 
  a) diciotto mesi, in caso  di  assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato; 
  b) dodici mesi,  in  caso  di  assunzione  con  contratto  a  tempo
determinato. Nel caso in cui,  nel  corso  del  suo  svolgimento,  il
predetto  contratto  venga   trasformato   in   contratto   a   tempo
indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per  ulteriori  sei
mesi ». 
  137. A decorrere dal 1º gennaio  2018,  per  ciascun  licenziamento
effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di  un
datore di lavoro  tenuto  alla  contribuzione  per  il  finanziamento
dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo  23
del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  l'aliquota
percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, e' innalzata  all'82  per  cento.  Sono  fatti  salvi  i
licenziamenti effettuati a  seguito  di  procedure  di  licenziamento
collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della  legge  23  luglio
1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017. 
  138. Al  fine  di  concorrere  al  finanziamento  delle  spese  per
l'implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di
personale, in  attuazione  dell'articolo  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e'  trasferito  in  favore  di
ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020,  a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di
cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  139. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
previsti, le restanti risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del  5  aprile  2017,
possono essere destinate, nell'anno  2018,  dalle  predette  regioni,
alle medesime finalita' del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a  quelle  dell'articolo
53-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  140.  Alle  imprese  operanti  in  un'area  di  crisi   industriale
complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al  30  novembre
2017, che cessano il programma di cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel  periodo  dal  1°  gennaio
2018 al 30 giugno 2018, puo' essere concesso un ulteriore  intervento
di integrazione salariale straordinaria, fino al  limite  massimo  di
dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3,  del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo  stipulato
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  con
l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e  della  regione
competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal
comma 143 del presente articolo. 
  141.  Al  fine  dell'ammissione  all'intervento   di   integrazione
salariale straordinaria di cui al comma 140,  l'impresa  presenta  un
piano di recupero occupazionale che  preveda  specifici  percorsi  di
politiche attive del lavoro concordati con la regione  e  finalizzati
alla rioccupazione dei lavoratori,  dichiarando  contestualmente  che
non ricorrono le condizioni per la  concessione  del  trattamento  di
integrazione salariale  straordinaria  secondo  le  disposizioni  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  142. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma  140
puo' essere concesso un trattamento di  mobilita'  in  deroga,  della
durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31  dicembre
2018 e nell'ambito del limite  di  spesa  complessivo  stabilito  dal
comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilita' ordinaria
o in deroga nel semestre dal 1°  gennaio  2018  al  30  giugno  2018,
prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di  cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  n.  83473  del  1°
agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente
applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive  del  lavoro.
Il lavoratore decade dalla fruizione del  trattamento  qualora  trovi
nuova occupazione a qualsiasi titolo. 
  143. All'onere derivante dall'applicazione dei  commi  140,  141  e
142, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  144. Entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  l'assegnazione  delle   risorse   necessarie   in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del  lavoro
e  delle  politiche  sociali,  le  risorse   sono   proporzionalmente
ripartite tra le regioni, in base alle  richieste,  entro  il  limite
massimo consentito di spesa, pari a 34 milioni  di  euro  per  l'anno
2018. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di
spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  145. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione,
di recupero o di tenuta  occupazionale  relativi  a  crisi  aziendali
incardinate presso le unita' di crisi del  Ministero  dello  sviluppo
economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento  delle
risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44,  comma  6-bis,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a  seguito
di specifici accordi sottoscritti dalle parti  presso  le  unita'  di
crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse  regioni,
possono autorizzare, per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  le
proroghe in  continuita'  delle  prestazioni  di  cassa  integrazione
guadagni in deroga concesse entro la data  del  31  dicembre  2016  e
aventi durata con effetti nell'anno 2017. 
  146. Al comma 13 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
salvo quanto previsto dal presente comma »; 
  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  Con  riferimento
agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente  comma
la  variazione  della  speranza  di  vita  relativa  al  biennio   di
riferimento e' computata in misura pari alla differenza tra la  media
dei valori registrati nei singoli anni  del  biennio  medesimo  e  la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio  precedente,
con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1º  gennaio  2021,  in
riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al
biennio  2017-2018  e'  computata,  ai  fini   dell'adeguamento   dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui  al  primo
periodo del presente comma non possono in ogni caso  superare  i  tre
mesi,  salvo  recupero  in  sede  di  adeguamento  o  di  adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore  a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non  sono  effettuati  nel  caso  di
diminuzione  della  speranza  di  vita   relativa   al   biennio   di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma,
salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ». 
  147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle
forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e  alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al  comma  148,
non  trova  applicazione,  ai  fini  del  requisito  anagrafico   per
l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per
l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e
10, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  l'adeguamento
alla  speranza  di  vita  stabilito  per  l'anno   2019,   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  148. La disposizione del comma 147 si applica: 
  a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette  anni  nei
dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui  all'allegato
B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno  30
anni; 
  b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente  faticose  e
pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
decreto  legislativo  21  aprile  2011,  n.  67,  che  soddisfano  le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del  decreto
legislativo n. 67 del  2011  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva pari ad almeno 30 anni. 
  149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto  ai  lavoratori
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai  sensi  del
comma 200 del medesimo articolo. 
  150. La disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti
che, al momento del  pensionamento,  godono  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  151. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i  requisiti
di cui ai commi 147 e 148, le indennita' di  fine  servizio  comunque
denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe  maturato
il diritto alla corresponsione delle stesse secondo  le  disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  152. Fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di
cui ai commi 147  e  148  non  si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 24,  comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
  153. Con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalita'  attuative  dei  commi
147 e 148,  con  particolare  riguardo  all'ulteriore  specificazione
delle  professioni  di  cui  all'allegato  B  e  alle  procedure   di
presentazione della domanda di accesso al  beneficio  e  di  verifica
della sussistenza dei requisiti  da  parte  dell'ente  previdenziale,
tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  154.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  ai
trattamenti pensionistici vigenti prima  della  data  di  entrata  in
vigore del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  ottobre  2013,  n.  157,  continuano  ad  applicarsi,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente alla predetta data,  ai  dipendenti  di  imprese  del
settore editoriale e  stampatrici  di  periodici  che  hanno  cessato
l'attivita', anche in costanza di fallimento, per le quali  e'  stata
accertata la causale di crisi aziendale ai  sensi  dell'articolo  35,
terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416,  collocati  in  cassa
integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura
sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio  2015,  ancorche',
dopo  il  periodo  di  godimento  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, siano  stati  collocati  in  mobilita'  dalla
stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma  non  spetta  a
coloro che hanno ripreso  attivita'  lavorativa  dipendente  a  tempo
indeterminato.  Il  trattamento  pensionistico  e'  riconosciuto,  su
domanda degli  interessati  da  presentare  all'INPS  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo  la
trasmissione da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese  di  cui  al
presente comma, per le quali siano state accertate le  condizioni  di
cui all'articolo 35, terzo comma, della legge  n.  416  del  1981.  I
trattamenti pensionistici di  cui  al  presente  comma  sono  erogati
nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022. L'INPS provvede  al  monitoraggio  delle
domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui  al  presente
comma secondo l'ordine di  sottoscrizione  del  relativo  accordo  di
procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle  domande
presentate risulti il raggiungimento, anche in  termini  prospettici,
dei limiti di spesa previsti per  l'attuazione  del  presente  comma,
l'INPS non prende in esame ulteriori  domande  di  pensionamento.  Il
trattamento  pensionistico  decorre  dal  primo   giorno   del   mese
successivo  a  quello  di   presentazione   della   domanda,   previa
risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. 
  155. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita una  Commissione
tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche
in relazione all'eta' anagrafica e  alle  condizioni  soggettive  dei
lavoratori e  delle  lavoratrici,  anche  derivanti  dall'esposizione
ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito
di  acquisire  elementi  conoscitivi  e  metodologie  scientifiche  a
supporto  della  valutazione  delle  politiche  statali  in   materia
previdenziale e  assistenziale.  La  Commissione  e'  presieduta  dal
presidente  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ed  e'
composta  da  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del
Ministero della salute,  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  dell'ISTAT,  dell'INPS,
dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonche' da esperti
in materie  economiche,  statistiche  e  attuariali  designati  dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  dei
datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste  dal
decreto di cui  al  primo  periodo.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi'   disciplinate   le   modalita'   di   funzionamento   della
Commissione, nonche' la possibilita' di  richiesta  di  contributi  e
proposte  a  esperti  e  ad  accademici  appartenenti  a  istituzioni
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie  oggetto
di studio. La Commissione conclude i lavori  entro  il  30  settembre
2018 ed entro i dieci giorni  successivi  il  Governo  presenta  alle
Camere una  relazione  sugli  esiti  dei  lavori  della  Commissione.
All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione  non  spetta  alcun
compenso, indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altro
emolumento comunque denominato. 
  156.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2018,  ai  dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  applicano  le  disposizioni
concernenti la deducibilita' dei premi  e  contributi  versati  e  il
regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto  legislativo
5 dicembre 2005, n.  252.  Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,   risultano   iscritti   a   forme   pensionistiche
complementari,  le  disposizioni  concernenti  la  deducibilita'  dei
contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  sono  applicabili  a
decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente
ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti. 
  157. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  dicembre  1999,  recante
«Trattamento di fine rapporto e istituzione dei  fondi  pensione  dei
pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del
15 maggio 2000,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del  personale  di
cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto  successivamente  alla
data del 1º gennaio 2019 e' demandata alle parti istitutive dei fondi
di  previdenza  complementare  la  regolamentazione   inerente   alle
modalita' di espressione della  volonta'  di  adesione  agli  stessi,
anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di
recesso del lavoratore. Tali modalita' devono garantire  la  piena  e
diffusa informazione dei lavoratori nonche' la libera espressione  di
volonta' dei lavoratori  medesimi,  sulla  base  di  direttive  della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 
  158. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  e'  istituita  una  Commissione  tecnica  di   studio   sulla
classificazione e comparazione, a livello europeo  e  internazionale,
della  spesa  pubblica  nazionale  per  finalita'   previdenziali   e
assistenziali. La Commissione e' presieduta dal presidente dell'ISTAT
ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e  delle
finanze, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del
Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e  dell'INAIL,  nonche'
da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali  designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita'  previste
dal decreto di cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Con  il
medesimo  decreto  sono  altresi'  disciplinate   le   modalita'   di
funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta
di contributi e proposte a esperti e  ad  accademici  appartenenti  a
istituzioni nazionali,  europee  e  internazionali  competenti  nelle
materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro  il
30 settembre 2018 ed entro  i  dieci  giorni  successivi  il  Governo
presenta alle Camere una  relazione  sugli  esiti  dei  lavori  della
Commissione. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
comma si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
previste a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Ai componenti  della  Commissione  non
spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso
spese o altro emolumento comunque denominato. 
  159. Al  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 29, comma 4, le parole:  «  quattro  volte  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dieci volte »; 
  b) all'articolo 44, il comma 5 e' abrogato. 
  160. Al fine  di  fornire  misure  rafforzate  per  affrontare  gli
impatti occupazionali derivanti  dalla  transizione  dal  vecchio  al
nuovo assetto del tessuto produttivo senza che cio' comporti nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente  al  periodo  2018-2020  il  periodo  di
quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni. 
  161. All'articolo 1, comma 184-bis,  lettera  c),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «  dallo  stesso  stabilite  »
sono  aggiunte  le  seguenti:  «  .  Ai  fini  di  quanto   stabilito
dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, il costo o il valore di acquisto  e'  pari  al  valore  delle
azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto
o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182 ». 
  162. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 166, le parole: « fino  al  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »; 
  b) al comma 179, lettera a), dopo le parole:  «  procedura  di  cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, » sono inserite le
seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro  a
tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei  mesi
precedenti la cessazione del rapporto, periodi di  lavoro  dipendente
per almeno diciotto mesi »; 
  c) al comma 179, lettera b), dopo le parole:  «  legge  5  febbraio
1992, n. 104 » sono inserite le seguenti: « , ovvero un parente o  un
affine di secondo grado convivente qualora i genitori  o  il  coniuge
della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto
i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti  da  patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »; 
  d) al comma  179,  lettera  d),  le  parole:  «  sei  anni  in  via
continuativa » sono sostituite dalle seguenti:  «  sette  anni  negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »; 
  e) dopo il comma 179 e' inserito il seguente: 
  «179-bis. Ai fini del  riconoscimento  dell'indennita'  di  cui  al
comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d)
del medesimo comma sono ridotti, per le donne,  di  dodici  mesi  per
ogni figlio, nel limite massimo di due anni »; 
  f) al comma 199, lettera b), dopo le parole:  «  legge  5  febbraio
1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero un parente o  un
affine di secondo grado convivente qualora i genitori  o  il  coniuge
della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto
i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti  da  patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »; 
  g) al comma  199,  lettera  d),  le  parole:  «  sei  anni  in  via
continuativa » sono sostituite dalle seguenti:  «  sette  anni  negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »; 
  h) per effetto di quanto previsto dal presente comma  e  dai  commi
163 e 165 nonche' di quanto  emerso  dall'attivita'  di  monitoraggio
delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186,
le parole: « 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di  280
milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di
euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per  l'anno  2020,  di
323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 »; 
  i) per effetto di quanto previsto dal presente comma  e  dai  commi
163 e 166 nonche' di quanto  emerso  dall'attivita'  di  monitoraggio
delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203,
le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570  milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 590  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 564,4  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per  l'anno  2019,  di
594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di  euro  per
l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per  l'anno  2022  e  di  587,6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ». 
  163. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli  allegati  C
ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  aggiunte  le  nuove
professioni  incluse  nell'allegato  B  della  presente  legge   come
specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 153 del presente articolo. 
  164. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d),
e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui  al
comma 148, lettera a), del  presente  articolo,  con  riferimento  ai
lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della  zootecnia,  e'
assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il
numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
  165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si  trovano
o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo  1,  commi
179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come  modificati
dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017,  n.  88.  I
soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel  corso
dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il
31 marzo  2018  ovvero,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che  le
domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre  il
30 novembre 2018  sono  prese  in  considerazione  esclusivamente  se
all'esito  del  monitoraggio  di  cui  all'articolo  11  del   citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie. 
  166. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si  trovano
o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo  1,  comma
199, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  come  modificato  dalla
presente legge, non si applica  il  limite  relativo  al  livello  di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87.  Con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1  e  2
dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  167.  Ai  fini  del  concorso   al   finanziamento   dell'eventuale
estensione del beneficio di cui  all'articolo  1,  comma  179,  della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  a  nuovi  accessi  con  decorrenza
successiva al 31  dicembre  2018  da  disciplinare  con  specifico  e
successivo intervento legislativo, e'  istituito,  nell'ambito  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il « Fondo APE Sociale » con una dotazione di  12,2  milioni
di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno  2020,  di
10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di  3,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4  milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Nel  predetto  Fondo
confluiscono  le  eventuali   risorse   che   emergano,   a   seguito
dell'attivita' di monitoraggio degli oneri conseguenti  al  beneficio
di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del  2016,
con riferimento all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
comma 186, della  medesima  legge,  come  integrata  ai  sensi  della
presente legge, in termini di  economie  certificate  e  prospettiche
aventi  carattere  pluriennale  rispetto  agli  oneri  programmati  a
legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente
comma l'accertamento delle  eventuali  economie  di  cui  al  secondo
periodo e' effettuato entro il 15 novembre 2018 con  il  procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente
integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti
variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo  confluisce
anche la somma di 44,3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte
ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 162, lettere h) e i),  anche
per  effetto  di  una  eventuale  diversa   distribuzione   temporale
dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto. 
  168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. Ai lavoratori che cessino  l'attivita'  lavorativa  e  maturino
l'eta'  anagrafica  per  la  pensione   di   vecchiaia   nel   regime
obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni  successivi,  e  che
abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di  accesso
alla rendita integrativa  di  cui  al  presente  comma  un  requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi  obbligatori
di  appartenenza,   le   prestazioni   delle   forme   pensionistiche
complementari, con esclusione di  quelle  in  regime  di  prestazione
definita, possono essere erogate, in tutto o in parte,  su  richiesta
dell'aderente, in forma di rendita  temporanea,  denominata  "Rendita
integrativa temporanea anticipata"  (RITA),  decorrente  dal  momento
dell'accettazione della richiesta  fino  al  conseguimento  dell'eta'
anagrafica prevista  per  la  pensione  di  vecchiaia  e  consistente
nell'erogazione  frazionata  di   un   capitale,   per   il   periodo
considerato, pari al montante accumulato  richiesto.  Ai  fini  della
richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la
parte di  prestazione  richiesta  a  titolo  di  rendita  integrativa
temporanea anticipata. 
  4-bis. La rendita anticipata di cui  al  comma  4  e'  riconosciuta
altresi' ai lavoratori che risultino inoccupati  per  un  periodo  di
tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta'  anagrafica
per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di  appartenenza
entro i dieci anni successivi. 
  4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma
4,  determinata  secondo  le  disposizioni  vigenti  nei  periodi  di
maturazione  della  prestazione   pensionistica   complementare,   e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota  del  15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del  2007  sono  computati  fino  a  un  massimo  di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta'  di  non
avvalersi della tassazione  sostitutiva  di  cui  al  presente  comma
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi;  in
tal  caso  la  rendita  anticipata  e'  assoggettata   a   tassazione
ordinaria. 
  4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai  fini
della determinazione del relativo imponibile,  prioritariamente  agli
importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre  2000
e, per la parte eccedente, prima a quelli  maturati  dal  1º  gennaio
2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati  dal  1º
gennaio 2007. 
  4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da  4  a  4-quater  si
applicano anche ai dipendenti  pubblici  che  aderiscono  alle  forme
pensionistiche complementari loro destinate»; 
    b) all'articolo 14, comma 2,  lettera  c),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso. 
  169. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi da 188 a 191 sono abrogati; 
  b) al comma 192, dopo le parole: «  che  accedono  a  RITA  »  sono
inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 
  170.  Tenuto  conto  della  particolare   gravosita'   del   lavoro
organizzato in turni di dodici ore, ai  fini  del  conseguimento  dei
requisiti di cui  all'articolo  1,  commi  6  e  6-bis,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente
svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i  lavoratori
impiegati in cicli produttivi organizzati su  turni  di  dodici  ore,
sulla base di accordi collettivi gia' sottoscritti alla data  del  31
dicembre  2016.  Ai  fini   dell'attuazione   del   presente   comma,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementata di euro 300.000
per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione
annui a decorrere dall'anno 2020. 
  171.   Salva   diversa   volonta'   del   lavoratore,   quando   la
contrattazione  collettiva  o   specifiche   disposizioni   normative
disciplinano il versamento a fondi pensione  negoziali  di  categoria
operanti su base nazionale di contributi  aggiuntivi  alle  ordinarie
modalita'  di  finanziamento  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale  versamento  e'  effettuato
nei  confronti  dei  fondi   pensione   negoziali   territoriali   di
riferimento ove esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato
il  proprio  trattamento  di  fine  rapporto  (TFR)  alla  previdenza
complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una
disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta  circa
la destinazione del contributo  aggiuntivo  e  non  manifesti  alcuna
volonta', per l'individuazione  del  fondo  si  applicano  i  criteri
previsti  dall'articolo  8,  comma  7,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia gia'
iscritto ad  un  fondo  pensione  negoziale,  sia  esso  nazionale  o
territoriale,  nel  qual  caso  il  contributo  aggiuntivo  affluisce
automaticamente alla posizione gia' in essere. 
  172. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, i fondi pensione negoziali  territoriali  devono  adeguare  il
proprio ordinamento per dare attuazione  alle  disposizioni  previste
dal comma 171. Decorso tale termine,  i  versamenti  aggiuntivi  sono
comunque effettuati secondo quanto stabilito  dal  comma  171.  Prima
della scadenza del  predetto  termine,  i  fondi  pensione  negoziali
nazionali assicurano comunque la portabilita' automatica  dei  flussi
contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di
lavoratori che gia' destinano a fondi pensione negoziali territoriali
il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore  di
lavoro. 
  173.  La  forma  pensionistica  complementare  residuale  istituita
presso l'INPS, di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n.  252,  e'  soppressa,  con  decorrenza  dalla  data
determinata con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  174. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  173,  sentite  le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  dei  diversi  comparti  del
settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far
affluire  le   quote   di   TFR   maturando   nell'ipotesi   prevista
dall'articolo  8,  comma  7,  lettera  b),  numero  3),  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.  252.  Tale  forma  pensionistica  e'
individuata  tra  le  forme  pensionistiche  negoziali  di   maggiori
dimensioni  sul  piano  patrimoniale   e   dotata   di   un   assetto
organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo  8,  comma  9,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. 
  175. Alla forma pensionistica di cui al  comma  174  sono  altresi'
trasferite  le  posizioni  individuali  costituite  presso  la  forma
pensionistica complementare di cui al comma 173, esistenti alla  data
di soppressione della stessa,  secondo  modalita'  stabilite  con  il
medesimo decreto di cui al comma 173, sentita la COVIP. 
  176. Con efficacia dalla data  di  decorrenza  determinata  con  il
decreto di cui al comma 173: 
  a) all'articolo 8, comma 7, lettera  b),  numero  3),  del  decreto
legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  le  parole:  «  alla  forma
pensionistica complementare istituita presso l'INPS » sono sostituite
dalle seguenti: « alla forma pensionistica complementare  individuata
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  dei  diversi  comparti  del
settore privato »; 
  b) sono abrogati: 
  1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
  2) il  capo  II  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale   30   gennaio   2007,   recante   «   Attuazione
dell'articolo 1, comma 765, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296.
Procedure di espressione  della  volonta'  del  lavoratore  circa  la
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS) », pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007. 
  177. Qualora i  contratti  e  gli  accordi  collettivi  di  livello
nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici  ad
uno specifico fondo  integrativo  nazionale  del  Servizio  sanitario
nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere
prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilita' per i
lavoratori e le lavoratrici di aderire  ad  altro  fondo  integrativo
individuato dagli  accordi  medesimi,  purche'  con  prestazioni  non
inferiori a quelle originariamente previste. 
  178. Le anticipazioni di bilancio concesse all'INPS, ai  sensi  del
comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  negli
esercizi antecedenti alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge ed iscritte quali debiti verso lo  Stato  nel  rendiconto  2015
dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di  euro,  sono
compensate con i crediti verso  lo  Stato,  risultanti  dal  medesimo
rendiconto, fino a concorrenza  dell'importo  di  29.423  milioni  di
euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo. 
  179. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge  7  agosto
1990, n. 241, sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS  per  i
quali viene effettuata  la  compensazione  nonche'  i  criteri  e  le
gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi. 
  180. All'articolo 1, comma 312, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: « In via sperimentale, per gli anni  2016  e  2017  »
sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, per  gli  anni
2016, 2017, 2018 e 2019 ». 
  181. All'articolo 1, comma 87, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, le parole: « per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
per gli anni 2017, 2018 e 2019 ». 
  182. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui  al
decreto legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103,  sono  titolari  dei
valori  e  delle  disponibilita'  conferiti  in  gestione,   restando
peraltro  in  facolta'  delle  stesse  di  concludere,  in  tema   di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel  caso
di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.
I valori e le disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita'
e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono  in  ogni  caso
patrimonio separato e autonomo e non  possono  essere  distratti  dal
fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti  gestori,  sia  da  parte  di
rappresentanti dei creditori stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti
nelle  procedure  concorsuali   che   riguardano   il   gestore.   Le
associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre  la  domanda
di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti  in
gestione, anche se non individualmente determinati  o  individuati  e
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto  gestore.  Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore  o  dai  terzi
depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari  delle
associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo  presso
un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario,
del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ». 
  183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.
103, a  decorrere  dall'anno  2020  non  si  applicano  le  norme  di
contenimento delle spese  previste  a  carico  degli  altri  soggetti
inclusi nell'elenco  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato, individuate dall'Istituto  nazionale  di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le  disposizioni  vigenti
che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione  degli
effetti finanziari del presente comma  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 12 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  184. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' sostituito dal seguente: 
  «302.  A  decorrere  dal  mese  di  gennaio  2018,   al   fine   di
razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle
prestazioni  previdenziali  corrisposte  dall'INPS,   i   trattamenti
pensionistici,  gli  assegni,  le  pensioni  e   le   indennita'   di
accompagnamento erogati agli  invalidi  civili,  nonche'  le  rendite
vitalizie dell'INAIL sono posti  in  pagamento  il  primo  giorno  di
ciascun mese o il giorno successivo se il  primo  e'  festivo  o  non
bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non  esistano  cause
ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il  pagamento
avviene il secondo giorno bancabile ». 
  185. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate
dall'INPS. 
  186. La prestazione una tantum a favore dei malati  di  mesotelioma
prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come disciplinata dal decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali 4 settembre 2015, e' erogata anche con  riferimento
agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilita' residue
di cui al predetto decreto. La prestazione e' erogata anche in favore
degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottare  su  proposta  dell'INAIL
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definite la misura, non superiore a quella  indicata  dal
decreto di cui al primo periodo, e le modalita' di  erogazione  della
prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestivita'. 
  187. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto  di  5,5  milioni  di
euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
  188. All'articolo 1, comma  278,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «  con  sentenza  esecutiva  »
sono  aggiunte  le  seguenti:  «  o  con  verbale  di   conciliazione
giudiziale ». 
  189. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui  all'articolo  1,
comma 241, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e'  incrementato
della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,  2019
e  2020,  con  corrispondente  riduzione  delle  risorse  strutturali
programmate  dall'INAIL  per  il  finanziamento   dei   progetti   di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81. Di tale riduzione e' fornita apposita evidenza contabile
in sede di predisposizione del progetto  di  bilancio  per  gli  anni
interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese  non  si
applica l'addizionale sui  premi  assicurativi  relativi  ai  settori
delle attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto. 
  190. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
15 settembre 2017, n. 147, le  parole:  «  per  licenziamento,  anche
collettivo, dimissioni per giusta  causa  o  risoluzione  consensuale
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo  7  della
legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno  tre  mesi,
di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero,
nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei  necessari  requisiti,  si  trovi  in
stato di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse. 
  191. Per gli effetti di  cui  al  comma  190,  all'articolo  8  del
decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da  quelli  con
persone di eta' pari o superiore a 55 anni, prive  dei  requisiti  di
cui  al  medesimo  articolo  3,  comma  2,   eventualmente   mediante
l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui  al  comma
2» sono soppresse; 
  b)  al  comma  3,  il  periodo:  «L'estensione  della   platea   e'
individuata prioritariamente tra i nuclei familiari  con  persone  di
eta' pari o superiore a 55 anni  non  gia'  inclusi  all'articolo  3,
comma 2» e' soppresso. 
  192. A decorrere dal 1º luglio 2018, l'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  come  modificato  dal
comma 190, e' abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono  abrogati
il comma 1, lettera c), e il comma 2  dell'articolo  8  del  medesimo
decreto legislativo. 
  193.  All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « , incrementato del 10 per cento ». 
  194. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel  caso
in cui all'atto del riconoscimento del  ReI  il  beneficio  economico
risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso
e' versato in  soluzioni  annuali.  Nel  caso  in  cui  il  beneficio
economico risulti  di  ammontare  nullo,  ai  fini  del  rinnovo  non
decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ». 
  195. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, al primo periodo, le parole: « pari, in sede  di  prima
applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «  pari,
in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a  347
milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro  annui  a  decorrere
dal 2020 ». 
  196. Per le finalita' di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento
del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di
euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nell'anno 2020 e  di  755
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Lo stanziamento del
medesimo Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori 117  milioni  di
euro nell'anno 2020 e di  145  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021 per le finalita' da individuare con il Piano nazionale
per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale,  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  197. Per gli effetti del comma 196,  all'articolo  20  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. La dotazione del Fondo Poverta' e' determinata in 2.059 milioni
di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni  di  euro  accantonati  ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per  l'anno
2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.  Ai
fini  dell'erogazione  del  beneficio  economico  del  ReI   di   cui
all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in  1.747  milioni
di euro per l'anno 2018, fatto  salvo  l'eventuale  disaccantonamento
delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro
per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in  2.130
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti  di  spesa
per l'erogazione del beneficio economico a decorrere  dall'anno  2020
sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale
per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale,  di   cui
all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo  periodo,  tenuto
conto della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2». 
  198. Per l'anno  2018,  ferma  restando  la  revisione  qualitativa
dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza fiscale,  in
previsione di un incremento dei volumi di  dichiarazioni  sostitutive
uniche ai  fini  della  richiesta  dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  (ISEE)  anche  connessi  all'attuazione   del
reddito di inclusione, di cui al  decreto  legislativo  15  settembre
2017, n. 147, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
trasferisce all'INPS, per le suddette finalita', risorse  pari  a  20
milioni  di  euro.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  199. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
15 settembre 2017, n. 147, le parole: «  comunque  non  inferiore  al
quindici per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque  non
inferiore al quindici per cento, incrementata al venti  per  cento  a
decorrere dal 2020 ». 
  200. Al fine di garantire il servizio  sociale  professionale  come
funzione  fondamentale   dei   comuni,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di  cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a  valere
e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo  7,  comma
3, del medesimo  decreto  legislativo  attribuite  a  ciascun  ambito
territoriale, possono  essere  effettuate  assunzioni  di  assistenti
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del  pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo  1,  commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  201.  Per  le  erogazioni  relative  ai  progetti  promossi   dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  nel
perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati,  nel  rispetto
delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  citato
decreto, alla promozione  di  un  welfare  di  comunita',  attraverso
interventi e misure  di  contrasto  alle  poverta',  alle  fragilita'
sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia,  di  cura  e
assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa
e integrazione degli immigrati nonche' di dotazione di strumentazioni
per le cure sanitarie, su richiesta degli enti  di  cui  all'articolo
114 della Costituzione, degli enti pubblici  deputati  all'erogazione
di  servizi  sanitari  e  socio-assistenziali  e,  tramite  selezione
pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui  al
decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  riconosciuto  alle
fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito  d'imposta,
pari  al  65  per  cento  delle  erogazioni  effettuate  nei  periodi
d'imposta successivi a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2017,  a
condizione che le predette erogazioni siano utilizzate  dai  soggetti
richiedenti nell'ambito dell'attivita' non commerciale. 
  202. Il contributo di  cui  al  comma  201  e'  assegnato,  fino  a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con
cui le fondazioni comunicano  all'Associazione  di  fondazioni  e  di
casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni
di cui al comma 201. Al fine di consentire la fruizione  del  credito
d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco  delle
fondazioni finanziatrici  per  le  quali  sia  stata  riscontrata  la
corretta delibera d'impegno in ordine cronologico  di  presentazione.
Il riconoscimento del credito d'imposta  e'  comunicato  dall'Agenzia
delle entrate  a  ogni  fondazione  finanziatrice  e  per  conoscenza
all'ACRI. 
  203. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad esaurimento delle
risorse  annue  disponibili,  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di   spettanza   e   nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in
cui il credito e' utilizzato e puo' essere utilizzato  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a
quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  204. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite  le  disposizioni  applicative   necessarie,   comprese   le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto  del  limite
di spesa stabilito. 
  205. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo
gli standard europei, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo per l'innovazione sociale con una dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020. 
  206. Il Fondo di cui al comma 205 e' finalizzato  all'effettuazione
di studi di fattibilita' e allo sviluppo di capacita' delle pubbliche
amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi
di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno. 
  207. Le modalita' di funzionamento e di accesso al Fondo di cui  al
comma 205, nonche' le relative aree di intervento sono stabilite  con
uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare entro il 30 marzo 2018. 
  208. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b) favorire  il  recupero  e  la  donazione  di  medicinali,  di
prodotti farmaceutici e di altri  prodotti  a  fini  di  solidarieta'
sociale »; 
  b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g),  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «g-bis)  "medicinali  destinati  alla  donazione":  i  medicinali
inutilizzati dotati di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio
(AIC), legittimamente in possesso del donatore,  con  confezionamento
primario e secondario integro, in corso di  validita',  correttamente
conservati secondo le  indicazioni  del  produttore  riportate  negli
stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria  i
medicinali soggetti a prescrizione, i  medicinali  senza  obbligo  di
prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I
farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni,  alterazioni,
danni o vizi che non ne modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per
altri motivi  similari,  tali  in  ogni  caso  da  non  compromettere
l'idoneita' all'utilizzo con riguardo alla qualita',  tracciabilita',
sicurezza ed efficacia per  il  consumatore  finale,  possono  essere
donati alle associazioni che possono garantire, attraverso  medici  o
farmacisti presso le stesse associazioni,  l'efficacia  dei  medesimi
medicinali. Possono altresi' essere donati, nel rispetto dei principi
stabiliti dal decreto del Ministro della sanita'  11  febbraio  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le
modalita' previste dalla circolare del Ministro della salute  del  23
marzo 2017, i medicinali per i quali non e' ancora stata  autorizzata
l'immissione in commercio in Italia; 
    g-ter) "soggetti donatori del farmaco": le farmacie, i grossisti,
le parafarmacie,  come  individuate  ai  sensi  dell'articolo  5  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le imprese titolari  di  AIC,  i
loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita  e  i
loro distributori; 
    g-quater) "articoli di  medicazione":  gli  articoli  di  cui  al
numero 114) della tabella A,  parte  III,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
     g-quinquies)  "altri   prodotti":   i   prodotti   che   saranno
individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) »; 
  c) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Fermo restando quanto stabilito al  comma  3,  il  Tavolo
puo' avvalersi anche di gruppi  di  lavoro  costituiti  dai  soggetti
indicati dai componenti di cui al comma 1,  lettera  b),  nonche'  di
altri esperti di settore »; 
  d) all'articolo 9, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « Le campagne di promozione  di  modelli  di  consumo  e  di
acquisto improntati a criteri di solidarieta' e di  sostenibilita'  e
le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e  le  imprese
sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono  pianificate
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei  consumatori
presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti »; 
  e) all'articolo 11: 
    1) alla rubrica, dopo la parola: « innovativi » sono inserite  le
seguenti: « integrati o di rete, »; 
    2) al comma 2, dopo la parola: « innovativi »  sono  inserite  le
seguenti: « integrati o di rete »; 
  f) all'articolo 16: 
    1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Disposizioni
fiscali  per  le  cessioni  gratuite  di  eccedenze  alimentari,   di
medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale »; 
    2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. La presunzione  di  cessione  di  cui  all'articolo  1  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie  di  beni,
qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli
enti di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
legge: 
        a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c); 
        b) dei medicinali, di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
g-bis), donati secondo  le  modalita'  individuate  dal  decreto  del
Ministro della salute adottato  ai  sensi  dell'articolo  157,  comma
1-bis, del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  introdotto
dall'articolo 15 della presente legge; 
        c) degli articoli di medicazione di cui  le  farmacie  devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea  ufficiale,  di
cui al numero 114) della tabella A, parte III,  allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  piu'
commercializzati,  purche'  in  confezioni   integre,   correttamente
conservati e ancora  nel  periodo  di  validita',  in  modo  tale  da
garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie; 
        d) dei  prodotti  destinati  all'igiene  e  alla  cura  della
persona, dei prodotti per l'igiene e la  pulizia  della  casa,  degli
integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi  medico  chirurgici,
dei   prodotti   di   cartoleria   e   di   cancelleria,   non   piu'
commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; 
        e) degli altri prodotti individuati con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu'
commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari. 
      2. I beni ceduti  gratuitamente  di  cui  al  comma  1  non  si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  a  condizione
che: 
        a) per ogni cessione gratuita  sia  emesso  un  documento  di
trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.
472, ovvero un documento equipollente; 
        b) il donatore  trasmetta  agli  uffici  dell'Amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via
telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate
in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna  di  esse,  dei
dati contenuti nel relativo documento di trasporto  o  nel  documento
equipollente nonche' del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base
dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione e' trasmessa entro il
giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del  direttore
dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e' esonerato dall'obbligo  di
comunicazione di  cui  alla  presente  lettera  per  le  cessioni  di
eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonche' per  le  cessioni
che, singolarmente considerate,  siano  di  valore  non  superiore  a
15.000 euro; 
        c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro  la  fine  del
mese  successivo  a  ciascun  trimestre,  un'apposita   dichiarazione
trimestrale, recante gli estremi dei documenti  di  trasporto  o  dei
documenti  equipollenti  relativi  alle  cessioni  ricevute,  nonche'
l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformita'  alle  proprie
finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia  accertato  un  utilizzo
diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si  considerano
effettuate, agli effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, nell'esercizio di un'attivita' commerciale »; 
    3) il comma 4 e' abrogato; 
    4) al comma 7, le parole: «  destinati  a  fini  di  solidarieta'
sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6,  comma
15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal  presente
articolo » sono sostituite dalle seguenti:  «  di  cui  al  comma  1,
lettera e), del presente articolo »; 
  g) all'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo  2,  commi
350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »; 
  h) dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 18-bis (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati: 
      a) il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441; 
      b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo  4
dicembre 1997, n. 460 ». 
  209. All'articolo 2, comma 1, lettera b),  della  legge  19  agosto
2016, n. 166, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali
di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106 » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del  3
luglio 2017, n. 117 ». 
  210. All'articolo 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le parole: « gli  enti  del  Terzo
settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice
del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106 » sono sostituite dalle seguenti:  «  gli
enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ». 
  211. All'articolo 1, comma 236, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali  di  cui
all'articolo 79, comma  5,  del  codice  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106, e successive modificazioni » sono sostituite dalle  seguenti:  «
gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ». 
  212. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003,  n.  155,
le parole: « gli enti  del  Terzo  settore  non  commerciali  di  cui
all'articolo 79, comma  5,  del  codice  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106» sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore  di
cui al codice del Terzo settore, di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117 ». 
  213. All'articolo 157, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, al primo periodo, le parole: «  enti  del  Terzo
settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice
del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite  dalle  seguenti:  «enti
del Terzo settore di cui al codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» e, al terzo  periodo,  le
parole: «  Agli  enti  del  Terzo  settore  non  commerciali  di  cui
all'articolo 79, comma  5,  del  codice  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106» sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, ». 
  214.  Al  fine  di  contrastare  le  forme  di  esclusione  sociale
attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di
nuova autoimprenditorialita' e di lavoro autonomo mediante  l'accesso
agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e
alle donne, e' assegnato all'Ente nazionale per  il  microcredito  un
contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
  215.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  delle   attivita'
istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103,
nonche'  la  loro  continuita',  possono  essere  previsti   appositi
finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla  persona  (ASP)  -
Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei  relativi
piani di attivita',  i  Ministeri  membri  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 103 del 2007 possono
stipulare  convenzioni,  di  norma  di  durata  pluriennale,  con  il
suddetto Istituto. 
  216.  Per  il  soddisfacimento  delle  nuove  e  maggiori  esigenze
dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza   connesse
all'adempimento, anche in sede locale,  dei  compiti  in  materia  di
minori stranieri non accompagnati, previsti  dall'articolo  11  della
legge  7  aprile  2017,  n.  47,  la  stessa  Autorita'  garante   e'
autorizzata  ad  avvalersi  di  ulteriori  10  unita'  di  personale,
collocate in posizione di comando obbligatorio ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112,
per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
  217. All'articolo 24, comma 1, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 80, le parole: « , con esclusione  del  lavoro  domestico  »
sono soppresse. 
  218. All'articolo 26 del codice di cui al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, primo periodo, le  parole:«  commi  1  e  2  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »; 
  b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in  giudizio  per
la  dichiarazione  delle  discriminazioni  per  molestia  o  molestia
sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente
capo non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente  effetti  negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di  lavoro,  determinati  dalla
denuncia stessa. Il licenziamento  ritorsivo  o  discriminatorio  del
soggetto denunciante e' nullo. Sono altresi' nulli  il  mutamento  di
mansioni ai sensi  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  nonche'
qualsiasi altra  misura  ritorsiva  o  discriminatoria  adottata  nei
confronti del denunciante. Le tutele di cui  al  presente  comma  non
sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con  sentenza  di
primo grado, la responsabilita' penale del denunciante per i reati di
calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia. 
  3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo  2087
del codice  civile,  ad  assicurare  condizioni  di  lavoro  tali  da
garantire l'integrita' fisica e morale e la dignita' dei  lavoratori,
anche concordando con le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  le
iniziative, di natura informativa e formativa, piu' opportune al fine
di prevenire il  fenomeno  delle  molestie  sessuali  nei  luoghi  di
lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori  e
le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei  luoghi
di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la  dignita'
di ognuno e siano favorite le  relazioni  interpersonali,  basate  su
principi di eguaglianza e di reciproca correttezza ». 
  219. Ai familiari  delle  vittime  dell'attentato  terroristico  di
Dacca del 1° luglio 2016 si applicano, anche in assenza di  sentenza,
le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto  2004,  n.
206, nonche' le disposizioni di cui all'articolo  2  della  legge  23
novembre 1998, n. 407, come modificato dal decreto-legge  4  febbraio
2003, n. 13, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  aprile
2003, n. 56. 
  220. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro  a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a
contratti stipulati non  oltre  il  31  dicembre  2018,  delle  donne
vittime di violenza di genere, debitamente  certificati  dai  servizi
sociali del comune di residenza o dai centri  anti-violenza  o  dalle
case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge  14  agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  ottobre
2013, n. 119, e' attribuito, per  un  periodo  massimo  di  trentasei
mesi, un contributo entro il limite di spesa di un  milione  di  euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di  sgravio  delle
aliquote   per   l'assicurazione   obbligatoria    previdenziale    e
assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti  i  criteri  di
assegnazione e di  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  periodo
precedente. 
  221.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2,  e'  incrementato  di  2  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il  coordinamento
delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione
dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonche'  per
il   cofinanziamento   del   Programma    Erasmus+    per    l'ambito
dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. 
  222. Dopo l'articolo 4 della legge 14  febbraio  1987,  n.  40,  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 4-bis.  -  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie  del
Fondo sociale per occupazione e formazione di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo  2006,  n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,
iscritta sul medesimo Fondo ». 
  223. Per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  sono  prorogate  al  31  dicembre
2018, nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica,  le  convenzioni  sottoscritte
per l'utilizzazione di lavoratori socialmente  utili,  di  quelli  di
pubblica utilita' e dei lavoratori impiegati in attivita' socialmente
utili (ASU). 
  224. Per le finalita' del  comma  223  del  presente  articolo,  le
disposizioni dell'articolo  16-quater  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, nonche' quelle dell'articolo 1, comma 163, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018. 
  225. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  si  provvede  all'adozione  del   decreto   di   cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo
1, con  riferimento  all'entita'  della  spesa  sostenuta  a  livello
statale. 
  226. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il  comma
511 e' abrogato. 
  227. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti: 
  a) dall'anno 2018, il censimento  permanente  della  popolazione  e
delle abitazioni, ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione  e
archivio  nazionale  dei  numeri  civici  e  delle   strade   urbane,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e  nel
rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 9 luglio  2008,  e  dei  relativi  regolamenti  di
attuazione; 
  b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese,
delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche; 
  c) nell'anno 2020, il 7º censimento generale dell'agricoltura; 
  d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura. 
  228. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di
fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e
sullo   svolgimento    di    rilevazioni    periodiche.    Ai    fini
dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di  cui
al comma 227,  ferme  restando  ulteriori  previsioni  nel  Programma
statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni  e  gli  organismi
titolari delle basi  di  dati  di  seguito  indicate  sono  tenuti  a
metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalita'  e  i  tempi
stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al  comma  232,  e
nei successivi atti d'istruzione: 
  a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS; 
  b) archivio delle  comunicazioni  obbligatorie  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
  c) anagrafe nazionale degli studenti  e  Anagrafe  nazionale  degli
studenti   e   dei   laureati   delle   universita'   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno; 
  e) Sistema informativo integrato di  Acquirente  unico  S.p.A.  sui
consumi di  energia  elettrica  e  gas,  previa  stipulazione  di  un
protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente unico S.p.A.,  sentiti
l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  settore  idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati  geografici
di AGEA; 
  g)  anagrafe  tributaria,  archivi  dei  modelli  fiscali,  catasto
edilizio, catasto terreni e immobili,  comprensivi  della  componente
geografica, archivi sui contratti di locazione  e  compravendita  dei
terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate. 
  229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui  al  comma  228
costituisce   violazione   dell'obbligo   di   risposta,   ai   sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  230. Al fine di realizzare specifici interventi  educativi  urgenti
volti al contrasto della poverta' educativa minorile  nel  territorio
nazionale, l'ISTAT, sulla base delle basi di dati  di  cui  al  comma
228,  definisce  i  parametri  e  gli   indicatori   misurabili   con
l'obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento  prioritario
di cui al presente comma. 
  231. Qualora la pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  approvazione  del  Programma   statistico   nazionale
triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13
del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga  entro  il  31
dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del
Programma statistico  nazionale  precedente  e  degli  atti  ad  esso
collegati fino all'adozione del nuovo decreto. 
  232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e),  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  l'ISTAT  effettua  le
operazioni di ciascun  censimento  attraverso  i  Piani  generali  di
censimento,  circolari  e  istruzioni  tecniche,   nonche'   mediante
specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per
i territori di competenza,  e  ne  disciplina  l'organizzazione.  Nei
Piani generali di censimento sono definiti: la  data  di  riferimento
dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie  di
indagine  e  le  modalita'  di  organizzazione  ed  esecuzione  delle
operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli
organi intermedi di rilevazione, nonche' le modalita' di  svolgimento
delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta  di  cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali  di  censimento  e  proprie
circolari, stabilisce altresi': 
  a) i criteri e  le  modalita'  per  l'affidamento,  anche  mediante
specifici accordi, di fasi  della  rilevazione  censuaria  a  enti  e
organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici  preposti
allo  svolgimento  delle  operazioni  censuarie,   anche   in   forma
associata,  e  i  criteri  di  determinazione  e   ripartizione   dei
contributi agli organi di  censimento,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) le modalita' e i tempi di  fornitura  e  utilizzo  dei  dati  da
archivi amministrativi e da altre fonti necessarie  allo  svolgimento
delle operazioni censuarie; 
  c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure  per  la
protezione dei dati personali e la tutela del segreto  statistico  di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,
le modalita' di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con
frequenza inferiore alle tre unita', in conformita'  all'articolo  13
del medesimo decreto;  le  modalita'  della  comunicazione  dei  dati
elementari, privi di identificativi, agli enti e  organismi  pubblici
di cui alla lettera a),  anche  se  non  facenti  parte  del  Sistema
statistico   nazionale,   necessari   per   trattamenti    statistici
strumentali   al    perseguimento    delle    rispettive    finalita'
istituzionali, nel rispetto della normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati personali. 
  233. L'ISTAT, d'intesa con il  Ministero  dell'interno,  definisce,
tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le  modalita'
di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del
censimento, necessarie ai fini della revisione delle  anagrafi  della
popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,
nonche' le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione. 
  234. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di  censimento  di
cui al comma 232, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le
iniziative  necessarie  e  urgenti  per  l'aggiornamento  delle  basi
territoriali e dell'ordinamento ecografico. 
  235. Per far  fronte  alle  esigenze  connesse  all'esecuzione  dei
censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani  di
cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse
esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del
contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT,  secondo
le modalita' indicate nei medesimi Piani. 
  236.  La  popolazione  legale  e'  determinata  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del  censimento
permanente  della  popolazione  e  delle   abitazioni,   secondo   la
metodologia e la cadenza temporale indicate  nel  Piano  generale  di
censimento. 
  237. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui ai commi da
227 a 236 e' autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno  2018,
di euro 46.881.600 per ciascuno degli  anni  2019  e  2020,  di  euro
51.881.600 per l'anno 2021 e di euro  26.881.600  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. Alla restante spesa di  euro  74.707.968  per  l'anno
2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 20.768.941  per  l'anno
2020, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  derivanti  dal
processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte
dell'ISTAT,  delle  risorse  vincolate   agli   obblighi   comunitari
disponibili, nonche' a valere  sugli  stanziamenti  gia'  autorizzati
dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla  finalita'
dei censimenti di cui ai commi da 227 a 236: 
  a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  anche  con
riferimento all'articolo 3, comma 3,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
  b) articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  238. Le societa' cooperative che ricorrono al prestito sociale sono
tenute a impiegare  le  somme  raccolte  in  operazioni  strettamente
funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. 
  239. L'articolo 2467 del codice civile non si  applica  alle  somme
versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. 
  240. Con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per  il
credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti  alla  raccolta  del
prestito sociale nelle societa' cooperative e le  relative  forme  di
garanzia, attenendosi ai seguenti criteri: 
  a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito  sociale  non
possa eccedere, a regime, il limite del triplo del  patrimonio  netto
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando
un regime transitorio  che  preveda  il  graduale  adeguamento  delle
cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con  facolta'  di
estendere tale  termine  in  casi  eccezionali  motivati  in  ragione
dell'interesse dei soci prestatori; 
  b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il  rispetto  del
limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la  raccolta
di prestito ulteriore rispetto all'ammontare  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge; 
  c) prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda
i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto
della societa', il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al
30 per cento da garanzie reali o  personali  rilasciate  da  soggetti
vigilati  o  con  la  costituzione  di  un  patrimonio  separato  con
deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile,
oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema  di  garanzia
dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il  30  per
cento del prestito, disciplinando un regime transitorio  che  preveda
il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei
due esercizi successivi alla data di adozione della delibera; 
  d) definire i maggiori obblighi di informazione  e  di  pubblicita'
cui sono tenute le societa' cooperative  che  ricorrono  al  prestito
sociale in misura eccedente i limiti indicati  alla  lettera  c),  al
fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi; 
  e) definire modelli organizzativi e procedure per la  gestione  del
rischio da adottare da parte delle societa' cooperative nei  casi  in
cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a  titolo  di  prestito
sociale assuma significativo rilievo in valore  assoluto  o  comunque
ecceda  il  limite  del  doppio  del  patrimonio   netto   risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. 
  241. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di  cui  al  comma
240, sono definite forme e modalita' del controllo e del monitoraggio
in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia
di prestito sociale da parte delle societa'  cooperative  di  cui  al
comma 240, lettera c). 
  242. All'articolo 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  agosto
2002, n. 220, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) accertare l'osservanza  delle  disposizioni  in  tema  di
prestito sociale ». 
  243. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78,
e'  integrato  da  un  rappresentante  della   Banca   d'Italia   con
riferimento  ai  temi   concernenti   il   prestito   sociale   nelle
cooperative. 
  244. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 85  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,e' sostituita dalla seguente: 
    «b) per le  societa'  di  capitali,  anche  consortili  ai  sensi
dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui  al
libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del  codice  civile,  al
legale rappresentante e agli eventuali altri componenti  l'organo  di
amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle  societa'  consortili  detenga,   anche   indirettamente,   una
partecipazione pari almeno al 5 per cento ». 
  245. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario
e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da
evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR  di
Bologna  e'  qualificato  come  sito  di  interesse  nazionale.  Agli
interventi urgenti di  competenza  pubblica  di  messa  in  sicurezza
dell'area e' destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno  2018
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma
476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con  decreto  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla perimetrazione del sito  di  interesse  nazionale.
All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  le
parole: « di bonifica e messa in sicurezza »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « urgenti di messa in sicurezza e bonifica,  per  garantire
la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ». 
  246. All'articolo 1, comma 277, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « per l'intero  periodo  di  durata
delle operazioni di bonifica »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
durante le operazioni di bonifica »  e  dopo  le  parole:  «  per  il
periodo corrispondente alla medesima  bonifica  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine  dei  lavori  di
bonifica, a condizione della continuita' del rapporto  di  lavoro  in
essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »; 
  b) al secondo periodo: 
  1) dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata
della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza
del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione  dei
lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti »; 
  2) le parole: « 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di
euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 10,2 milioni di euro per l'anno  2018,  12,8  milioni  di
euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  12,6
milioni di euro per l'anno 2021, 12,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di  euro  per
l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ». 
  247. I benefici previdenziali di  cui  all'articolo  13,  comma  8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno
2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attivita'  nei
reparti di produzione degli stabilimenti di  fabbricazione  di  fibre
ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente
e' autorizzata la spesa di un  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018. 
  248. L'assegno di cui all'articolo 1, comma  125,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio  nato  o
adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a
tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al  compimento  del
primo anno di eta' ovvero del  primo  anno  di  ingresso  nel  nucleo
familiare a seguito dell'adozione. 
  249.  L'INPS  provvede,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei  maggiori
oneri derivanti dall'attuazione della  disposizione  del  comma  248,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nel  caso  in
cui, in sede di attuazione del comma 248, si verifichino o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di  euro  per
l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro della salute, si provvede a  rideterminare  l'importo
annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1,  comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  250. Al fine di prevenire  condizioni  di  poverta'  ed  esclusione
sociale di coloro che, al  compimento  della  maggiore  eta',  vivano
fuori dalla famiglia  di  origine  sulla  base  di  un  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo  7,
comma 2, del decreto  legislativo  15  settembre  2017,  n.  147,  e'
riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da  effettuare
anche  in  un  numero  limitato  di  ambiti  territoriali,  volti   a
permettere di completare il percorso di  crescita  verso  l'autonomia
garantendo  la  continuita'  dell'assistenza  nei   confronti   degli
interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'eta'. 
  251. Con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 250. 
  252. All'articolo 12, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.  917,  relativo  alle  detrazioni  per  carichi  di
famiglia, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di
eta'  non  superiore  a  ventiquattro  anni  il  limite  di   reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro ». 
  253. La disposizione di cui  al  comma  252  acquista  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  254. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura  e  di  assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato
alla copertura finanziaria di interventi legislativi  finalizzati  al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale del caregiver familiare,  come  definito  al  comma
255. 
  255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste  e  si
prende cura del coniuge,  dell'altra  parte  dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai  sensi  della
legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro  il
secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  di  un  familiare  entro  il
terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche
croniche o degenerative,  non  sia  autosufficiente  e  in  grado  di
prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto  bisognoso
di  assistenza  globale  e  continua  di  lunga   durata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai  sensi  della  legge  11
febbraio 1980, n. 18. 
  256. Al fine dell'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma
254, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  257. Per  fare  fronte  agli  impegni  derivanti  dalla  presidenza
italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e  la  cooperazione  in
Europa, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018. 
  258. Per avviare  la  preparazione  della  partecipazione  italiana
all'Expo 2020 Dubai e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro  per
l'anno 2018. 
  259.  Per  assicurare  il  tempestivo  adempimento  degli   impegni
internazionali derivanti dagli accordi di sede con le  organizzazioni
internazionali  site  in  Italia,  e'  istituito,  nello   stato   di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni  per  l'anno
2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022,  per  la  partecipazione  italiana  alle  spese  di
costruzione e di manutenzione di immobili di proprieta'  pubblica  in
uso alle predette organizzazioni internazionali. 
  260. Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  delle  esportazioni  e
dell'internazionalizzazione   dell'economia   italiana    in    Paesi
qualificati  ad  alto  rischio  dal  Gruppo  di  Azione   Finanziaria
Internazionale  (GAFI-FATF),  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia puo' operare
quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di  una
nuova societa' da essa interamente controllata o attraverso  una  sua
societa' gia' esistente, il cui  capitale  puo'  essere  sottoscritto
ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse  finanziarie
disponibili in virtu' dell'articolo  25,  comma  2,  della  legge  24
giugno 1997, n. 196, autorizzata  a  effettuare  finanziamenti  e  al
rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi  non
di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente,  gli
operatori nazionali nella  loro  attivita'  nei  predetti  Paesi.  Le
garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore
di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o  alla
controparte  estera,  destinati  al  finanziamento   delle   suddette
attivita'. Allo scopo Invitalia puo' avvalersi del  supporto  tecnico
di SACE S.p.a. sulla base  di  apposita  convenzione  dalle  medesime
stipulata. 
  261. Le  operazioni  e  le  categorie  di  rischi  assicurabili  da
Invitalia nei Paesi di cui al comma 260 sono  definite  con  delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, nel pieno rispetto
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,  in  particolare
delle sanzioni imposte  dal  Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni
Unite, ai sensi del capitolo VII della  Carta  delle  Nazioni  Unite,
delle misure restrittive adottate  dall'Unione  europea,  sulla  base
dell'articolo 75 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  ai  sensi  degli
articoli 60 e 301 del Trattato che istituisce la  Comunita'  europea,
delle indicazioni fornite a  livello  internazionale  dal  GAFI-FATF,
nonche' della normativa e  degli  indirizzi  dell'Unione  europea  in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di  armonizzazione
dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti  all'esportazione
gestiti con il sostegno dello Stato. 
  262. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito
dell'esercizio delle attivita' di cui al  comma  260  sono  garantiti
dallo Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata a  prima  domanda,
con rinuncia all'azione  di  regresso  su  Invitalia,  e'  onerosa  e
conforme con la  normativa  di  riferimento  dell'Unione  europea  in
materia di assicurazione e garanzia per rischi  non  di  mercato.  Su
istanza di Invitalia, la  garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, previo  parere  dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  con  riferimento,  tra
l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di  concentrazione  e
alla  congruita'  del  premio  riconosciuto  allo  Stato;  il  parere
dell'IVASS  e'  espresso  entro  quindici   giorni   dalla   relativa
richiesta. 
  263. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE,  su  proposta  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale,  delibera  il  piano  previsionale
degli impegni finanziari e assicurativi assumibili  da  Invitalia  ai
sensi dei commi da 260 a 266, nonche' i limiti globali degli  impegni
assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle  esigenze  di
internazionalizzazione  e   dei   flussi   di   esportazione,   della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul  bilancio  dello  Stato
nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. 
  264.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  della  garanzia
dello Stato concessa ai sensi  dei  commi  da  260  a  266,  con  una
dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse
sono accreditate su un apposito conto  corrente  infruttifero  aperto
presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente
importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,
giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di  previsione  della
spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
altresi' alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso  alla
garanzia. 
  265. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione  della
garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi di SACE S.p.a., come mero  agente,  sulla  base  di  quanto
stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento  dei
soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 264. 
  266. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  e'  definito
l'ambito di applicazione dei commi da  260  a  265,  con  particolare
riferimento al funzionamento della garanzia  di  cui  al  comma  264,
nonche' all'operativita' di Invitalia quale istituzione  finanziaria,
tenuto anche conto delle funzioni e delle operativita' svolte da SACE
S.p.a. 
  267. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti: 
  «9-quater. Al fine di rafforzare il supporto  alle  esportazioni  e
all'internazionalizzazione  dell'economia   italiana,   gli   impegni
assunti  dalla  societa'  SACE  S.p.A.   relativi   alle   operazioni
riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana,   Paesi
strategici di destinazione ovvero  societa'  di  rilevante  interesse
nazionale  in  termini  di  livelli  occupazionali,  di  entita'   di
fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese
e per l'indotto di riferimento, effettuate  anche  nell'ambito  delle
operazioni di "export banca" di cui all'articolo 8 del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al
comma 9 e  secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  9-quinquies  e
9-sexies. 
  9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di
cui al comma 9-quater, nonche' l'ambito di applicazione del  medesimo
comma e le modalita' di funzionamento  della  garanzia  dello  Stato,
sono definiti con delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE),   su   proposta   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  Ministro  dello
sviluppo economico,  tenuto  anche  conto  delle  deliberazioni  gia'
assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di  rischi
assicurabili   dalla   societa'   SACE    S.p.A.,    degli    accordi
internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione
europea in materia di privatizzazione dei  rischi  di  mercato  e  di
armonizzazione dei sistemi comunitari di  assicurazione  dei  crediti
all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato. 
  9-sexies. La garanzia dello Stato  di  cui  al  comma  9-quater  e'
rilasciata a prima domanda e  con  rinuncia  all'azione  di  regresso
verso la societa' SACE S.p.A., e' onerosa e conforme con la normativa
di riferimento dell'Unione europea  in  materia  di  assicurazione  e
garanzia per rischi non di mercato. Su istanza della SACE S.p.A.,  la
garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  previo  parere  dell'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni (IVASS). In virtu' della garanzia dello Stato di cui al
comma 9-quater, per gli impegni assunti in relazione alle  operazioni
di cui al medesimo comma, la SACE  S.p.A.  riceve  una  remunerazione
calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo "Arrangement  on
Officially  Supported  Export  Credits"  dell'Organizzazione  per  la
Cooperazione e  lo  Sviluppo  Economico.  Tale  remunerazione  verra'
retrocessa allo Stato secondo le modalita' di cui al comma 9-octies. 
  9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si  applica
quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter. 
  9-octies. Per le finalita' di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies  e
9-sexies, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo  a  copertura  della  garanzia
dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con  una  dotazione
iniziale di 40 milioni di euro per l'anno  2018.  Tale  Fondo  verra'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti dalla  SACE  S.p.A.,
al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione
derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a  tal  fine
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva
riassegnazione. Al relativo onere, pari a  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
da  ripartire  per  l'integrazione  delle  risorse   destinate   alla
concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di  cui  all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Con  le  delibere
assunte ai  sensi  del  comma  9-quinquies,  il  CIPE  incrementa  la
dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle
risorse disponibili del Fondo finalizzato  ad  integrare  le  risorse
iscritte sul bilancio  statale  destinate  alle  garanzie  rilasciate
dallo Stato di cui all'articolo 37, comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n.  89,  nonche'  delle  risorse  disponibili  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ». 
  268. Ai cittadini  italiani  nonche'  agli  enti  e  alle  societa'
italiane gia' operanti in Venezuela e in  Libia,  che  alla  data  in
entrata in vigore della presente legge abbiano  crediti  che  abbiano
subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito  della
situazione politico-economica determinatasi  in  Venezuela  dall'anno
2013 e in Libia dall'anno 2011, puo' essere concesso un contributo  a
parziale compensazione  delle  perdite  subite,  previa  ricognizione
delle  richieste   e   ripartizione   proporzionale   delle   risorse
disponibili. A seguito della liquidazione del  contributo,  lo  Stato
subentra, di diritto e  in  proporzione  all'entita'  del  contributo
erogato, nella titolarita' del credito vantato dagli aventi  diritto.
A tal fine, e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo  con
la dotazione di un milione di euro per l'anno 2018, di 5  milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno
o piu' decreti del Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le  modalita'
per la  presentazione  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale delle istanze  dirette  al  conseguimento
del contributo nonche', nel rispetto del limite di spesa, i criteri e
le modalita' di corresponsione del contributo medesimo. 
  269. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di garantire una  piu'  efficiente  gestione  delle
risorse disponibili per l'operativita' del Fondo di cui  all'articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad
effettuare, con riferimento  agli  impegni  assunti  e  a  quelli  da
assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di  mercato
per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di
cambio, nonche' gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini  della
copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno  nel  biennio
successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni  dei  predetti
tassi, quantificati applicando la  metodologia  adottata  dall'organo
competente all'amministrazione del Fondo  su  proposta  del  soggetto
gestore e approvata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico.  Ai
fini della definizione e della verifica della  suddetta  metodologia,
il soggetto gestore del Fondo puo' conferire, con oneri a carico  del
Fondo,  incarichi  a  soggetti  di  provata  esperienza  e  capacita'
operativa »; 
    b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico: 
  a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di
cui all'articolo 14,  i  criteri  di  priorita'  nell'utilizzo  delle
risorse del Fondo e la misura massima  del  contributo  da  destinare
alle diverse tipologie di operazioni,  tenendo  conto  delle  risorse
disponibili sulla base della  metodologia  di  cui  all'articolo  16,
comma 1-bis, nonche'  delle  caratteristiche  dell'esportazione,  del
settore del Paese  di  destinazione,  della  durata  dell'intervento,
degli impatti economici ed occupazionali in Italia; 
  b) delibera il piano previsionale  dei  fabbisogni  finanziari  del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.  295,  per
l'anno  successivo,  comprensivi  degli   accantonamenti   volti   ad
assicurare la copertura dei rischi  di  ulteriori  uscite  di  cassa,
quantificati sulla base della metodologia  di  cui  all'articolo  16,
comma 1-bis »; 
  c) all'articolo 14, comma 3, il primo periodo e' soppresso. 
  270.  L'organo  competente  ad  amministrare  il   Fondo   di   cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche'  il  fondo
rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti  del
Ministero dello sviluppo  economico,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e  delle
finanze, da un rappresentante del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e da  un  rappresentante  designato
dalle regioni, nominati con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinati competenze e  funzionamento  del  predetto
Comitato. 
   271. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
si interpreta nel senso che le  retribuzioni  del  personale  di  cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n.  18,  e  agli  articoli  da  31  a  33  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura
del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e
dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo  158,  primo  e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,  comma
3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal  1º
aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal  primo  periodo  agli
effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e
i premi previdenziali dovuti ai  sensi  dell'articolo  158,  primo  e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione  e,
all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto  legislativo  7
aprile 2000, n. 103, le parole da: « ad una retribuzione » fino  alla
fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  all'intera
retribuzione ». 
  272. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole da: « nel limite di » fino  alla  fine
del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di  un
contingente complessivo pari a 2.820 unita' »; 
  b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di  quello  di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46
». 
  273. Ai fini dell'incremento del  contingente,  come  rideterminato
dal comma 272, lettera a),  e'  autorizzata  la  spesa  pari  a  euro
3.870.000 per l'anno 2018,  euro  3.947.400  per  l'anno  2019,  euro
4.026.348 per l'anno 2020,  euro  4.106.875  per  l'anno  2021,  euro
4.189.012 per l'anno 2022,  euro  4.272.793  per  l'anno  2023,  euro
4.358.249 per l'anno 2024,  euro  4.445.414  per  l'anno  2025,  euro
4.534.322 per l'anno 2026 ed euro  4.625.008  a  decorrere  dall'anno
2027. 
  274.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale e' autorizzato a bandire concorsi per titoli ed  esami
per l'assunzione a tempo indeterminato fino a 75 unita' di  personale
appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1,  ivi
inclusa l'area della promozione culturale, per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.462.500  per  l'anno  2018  e  di  euro  5.850.000  a
decorrere dall'anno 2019. 
  275. Le dotazioni destinate all'erogazione delle indennita' di  cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro 5.332.500 per l'anno  2018,
euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020,  euro
9.956.875 per l'anno 2021, euro  10.039.012  per  l'anno  2022,  euro
10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249  per  l'anno  2024,  euro
10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026  ed  euro
10.475.008 a decorrere dall'anno 2027. 
  276. A favore  degli  italiani  nel  mondo  e  per  rafforzare  gli
interessi  italiani   all'estero,   sono   autorizzati   i   seguenti
interventi: 
  a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per la
promozione  della  lingua  e   cultura   italiane   all'estero,   con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori  di  corsi  di
lingua e cultura italiane all'estero; 
  b) la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno  2018,  per
il finanziamento di lettorati di lingua italiana  presso  istituzioni
universitarie estere, da conferire in via preferenziale  a  personale
che abbia conseguito un dottorato di ricerca; 
  c) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio
generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) e' abrogata; 
  d) la spesa di un milione di euro per l'anno  2018,  a  favore  dei
Comitati degli italiani all'estero; 
  e) la spesa  di  600.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  per
adeguare le retribuzioni del personale di cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  ai
parametri  di  riferimento  di  cui  all'articolo  157  del  medesimo
decreto; 
  f) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno  2018,  a  favore
delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che
abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale da almeno cinque anni; 
  g) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018,  a  integrazione
della dotazione finanziaria per contributi diretti  in  favore  della
stampa  italiana   all'estero   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 
  h) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2020  a
favore delle camere di commercio italiane all'estero; 
  i) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, ad  integrazione
delle misure in corso di applicazione a  sostegno  della  particolare
condizione  di  emergenza  riguardante  gli  italiani  residenti   in
Venezuela,  con  particolare  considerazione  per  quelli  esposti  a
situazioni di disagio sociale; 
  l) la spesa di 272.000 euro per l'anno 2018 e di 22.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2019 per la ristrutturazione, la manutenzione e
la guardiania del cimitero  italiano  di  Hammangi  nella  citta'  di
Tripoli in Libia. 
  277. Al fine di consentire la realizzazione e  la  manutenzione  di
opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione  di
scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una  dotazione
iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2018.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo, attribuendo priorita' agli enti con popolazione
residente fino a 15.000  abitanti.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  ordinario
per il finanziamento dei bilanci degli  enti  locali  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno,  stanziate  ai  sensi
dell'articolo 1-bis del  decreto-legge  25  novembre  1996,  n.  599,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. 
  278. La dotazione del fondo di cui  al  comma  277  e'  annualmente
incrementata  con  le  risorse  non  utilizzate  in   ciascun   anno,
rivenienti dal medesimo Fondo  ordinario  per  il  finanziamento  dei
bilanci  degli  enti  locali  ai  sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge   25   novembre   1996,   n.   599,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio  1997,  n.  5,  le  quali  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
al fondo di cui al comma  277.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  279. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
ai sensi dell'articolo 14 della legge  7  luglio  2016,  n.  122,  e'
incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Tale somma e' destinata all'erogazione di borse di
studio, spese mediche e assistenziali  in  favore  degli  orfani  per
crimini domestici e degli orfani di madre a seguito  del  delitto  di
cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a
seguito dei delitti di cui agli articoli  609-bis  e  609-octies  del
codice  penale,   nonche'   al   finanziamento   di   iniziative   di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita' lavorativa. Almeno il 70 per  cento  di  tale
somma e' destinato agli interventi in favore  dei  minori;  la  quota
restante  e'  destinata,  ove  ne  ricorrano  i   presupposti,   agli
interventi in favore  dei  soggetti  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti. 
  280.  Con  regolamento  da  adottare  con  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le  modalita'
per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso
agli  interventi  finanziati  mediante  le  stesse.  Lo  schema   del
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. 
  281. E' autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa
di 600.000 euro per  l'anno  2018  per  le  operazioni  di  messa  in
sicurezza, trasporto e installazione presso l'universita' degli studi
di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18  aprile  2015  nel
canale di Sicilia. 
  282. L'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e'
autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, ad  assumere
fino  a  10  unita'  di  livello  dirigenziale  non   generale,   con
reclutamento  mediante  concorso  pubblico  per  titoli   ed   esami,
comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2019. 
  283. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 21, comma 2: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: « dal direttore dell'Agenzia »
sono aggiunte le seguenti: « , nonche', limitatamente alle  questioni
concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal  direttore
generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze »; 
  2) al secondo periodo, dopo le parole: « all'ordine del giorno e  »
sono inserite le  seguenti:  «  ,  salvo  quanto  disposto  al  primo
periodo, »; 
  b) all'articolo 26,  comma  4,  sono  aggiunti,in  fine,i  seguenti
periodi: «I finanziamenti sono  erogati  per  stati  di  avanzamento,
previa rendicontazione delle spese effettivamente  sostenute,  oppure
anticipatamente,  dietro  presentazione,  per   il   30   per   cento
dell'importo anticipato, di idonea garanzia  ai  sensi  dell'articolo
35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto  e  settimo  periodo,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50.  La  garanzia   e'   svincolata   in   seguito
all'approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa »; 
  c) all'articolo 27, comma 3, le lettere a)  e  b)  sono  sostituite
dalle seguenti: 
  «a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per  la
partecipazione al capitale di  rischio  di  imprese  miste  in  Paesi
partner,  individuati  con  delibera  del   CICS,   con   particolare
riferimento alle piccole e medie imprese; 
  b) concedere prestiti  ad  investitori  pubblici  o  privati  o  ad
organizzazioni internazionali, affinche' finanzino, secondo modalita'
identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che  promuovano
lo sviluppo dei Paesi medesimi ». 
  284. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) e' abrogata. 
  285. Agli oneri di cui al comma 282, pari ad euro 1.427.390 annui a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  286. All'articolo 4  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, primo periodo, le parole: « nel triennio 2016-2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2016-2019 »; 
  b) al comma 6, le  parole:  «  e  di  euro  6.205.577  a  decorrere
dall'anno 2018  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  di  euro
6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per  l'anno  2019  e  di
euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020 ». 
  287. Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle  esigenze  di  contrasto  al
terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso pubblico, di
prevenzione incendi e di lotta attiva agli  incendi  boschivi,  fermo
restando quanto  previsto  dagli  articoli  703  e  2199  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o con le modalita'  di  cui  all'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  l'assunzione
straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita' delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  nel  limite
della dotazione organica,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, nei  rispettivi  ruoli  iniziali,  a
decorrere dal 1º ottobre di ciascun anno, nel limite della  dotazione
del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di: 
  a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia  di  Stato,
100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza,
50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  b) 700 unita' per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia  di  Stato,
200 nell'Arma  dei  carabinieri,  100  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, 100 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  100  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  c) 2.112 unita' per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato,
618 nell'Arma  dei  carabinieri,  325  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, 236 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  383  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato,
618 nell'Arma  dei  carabinieri,  325  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, 237 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  383  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  e) 2.118 unita' per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato,
619 nell'Arma  dei  carabinieri,  325  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, 238 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  384  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  288.  Per  assicurare  la  piena   efficienza   organizzativa   del
dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e'  autorizzata
l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 400 unita', a valere sulle facolta'
assunzionali del 2018 relative al  100  per  cento  delle  cessazioni
avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco,  nell'anno  2017,
attingendo dalla graduatoria relativa  al  concorso  pubblico  a  814
posti  di  vigile  del  fuoco  indetto  con  decreto  del   Ministero
dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale -  n.  90  del  18  novembre  2008.  Le
residue facolta' assunzionali relative all'anno  2018,  tenuto  conto
delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non  prima
del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria. 
  289. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in  relazione
alla crescente richiesta  di  sicurezza  proveniente  dal  territorio
nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del  fuoco
del predetto Corpo e' incrementata di 300 unita'. Conseguentemente la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella
A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
successive modificazioni, e'  incrementata  di  300  unita'.  Per  la
copertura  dei  posti  nella  qualifica  di  vigile  del  fuoco,  con
decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma,  si  applica
quanto previsto dal comma 295. 
  290. Ai fini dell'attuazione dei commi 288 e 289 e' autorizzata  la
spesa di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 annui  a
decorrere dall'anno 2019. 
  291.  Fino  all'adeguamento  alla   dotazione   organica   prevista
dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.  159,  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata e' autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore  a
100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  ad  enti   pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota  l'Agenzia  puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale  fino
a un massimo  di  20  unita'.  Il  predetto  personale  e'  posto  in
posizione di comando o di  distacco  anche  in  deroga  alla  vigente
normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso,
continuativo e accessorio, secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di  appartenenza
e successivo rimborso da parte  dell'Agenzia  all'amministrazione  di
appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. 
  292. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione
dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata
svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110,  comma  2,
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,   n.   159.   Fino
all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle  disposizioni
dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui  al  decreto
legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi  secondarie
gia' istituite. 
  293. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di
bilinguismo, al personale di cui  all'articolo  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  e'  riservata
un'aliquota  di  posti  pari  all'1  per  cento,  con  arrotondamento
all'unita' superiore, del totale dei posti messi a concorso ai  sensi
del comma 287, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia. 
  294. Al fine di rafforzare la sicurezza nei  musei  e  negli  altri
istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri di  cui  all'articolo  827,  comma  1,  del
codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
incrementato, nell'ambito delle unita'  autorizzate  per  l'Arma  dei
carabinieri dal comma 287, lettera a), di 40 unita'  in  soprannumero
rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827,  comma  1,
del citato decreto legislativo n.  66  del  2010  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, il numero: « 88 » e' sostituito dal seguente: «  128
»; 
  b) alla lettera e), il numero: « 18 » e' sostituito dal seguente: «
22 »; 
  c) alla lettera f), il numero: « 24 » e' sostituito dal seguente: «
28 »; 
  d) alla lettera g), il numero: « 21 » e' sostituito dal seguente: «
53 ». 
  295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287,  288,  289  e
299,  relative  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   sono
riservate, nel limite  massimo  del  30  per  cento  dei  contingenti
annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1,  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni,
che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo  da  almeno
tre anni e che abbia effettuato non  meno  di  centoventi  giorni  di
servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonche' di quelle di cui
all'articolo  19-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017   n.   8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  il
limite di eta' previsto dalle disposizioni vigenti  per  l'assunzione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e'
eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di eta' fino  a
40  anni  sono  necessari  i  soli  requisiti  gia'   richiesti   per
l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le  necessita'  delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il personale
volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni compiuti  e  i  45  anni
compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio  e'  elevato  a
250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile  per  cui
lo  stesso  requisito  e'  elevato  a  150  giorni;  tale   personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere  altresi'
effettuato complessivamente non meno di  un  richiamo  di  14  giorni
nell'ultimo quadriennio. Per il personale con eta'  superiore  ai  46
anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio e'  elevato
a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui
lo  stesso  requisito  e'  elevato  a  200  giorni;  tale   personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere  altresi'
effettuato complessivamente non meno di due  richiami  di  14  giorni
nell'ultimo  quadriennio.  Resta  fermo  il  possesso   degli   altri
requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco
previsti  dalla  normativa  vigente.   Con   decreto   del   Ministro
dell'interno sono stabiliti per le  assunzioni  di  cui  al  presente
comma i criteri  di  verifica  dell'idoneita'  psico-fisica,  nonche'
modalita'  abbreviate  per  il  corso  di  formazione.  Al  personale
volontario in possesso dei requisiti di cui  al  presente  comma,  ai
fini dell'assunzione per lo svolgimento  delle  funzioni  di  addetto
antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, viene rilasciato, a domanda, dal comando  dei  vigili  del  fuoco
competente per  territorio,  l'attestato  di  idoneita'  per  addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato. 
  296. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della  guardia
di  finanza  autorizzate  con  il  decreto  del   Ministro   per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  4   agosto   2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  5  ottobre  2017,
possono essere effettuate, in deroga  all'articolo  2199  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e fino ad  esaurimento  delle  stesse,  attingendo  alle
graduatorie degli idonei  non  vincitori  del  concorso  bandito  per
l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199. 
  297. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: «  quattro  anni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « due anni »; 
  b) al secondo comma, le parole: « due anni » sono sostituite  dalle
seguenti: « un anno ». 
  298. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «  l'ordinamento  giuridico  »
sono inserite le seguenti: « ed economico »; 
  b) al secondo periodo, alle parole: « Il trattamento economico  del
personale  »  sono  premesse  le  seguenti:  «  In  sede   di   prima
applicazione, e comunque per un periodo di  un  anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  regolamento  che  disciplina  l'ordinamento
giuridico ed economico del personale, »; 
  c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere  dal
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore  dei  predetti
regolamenti l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenuto conto  delle
proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo' adeguare
il trattamento economico del  personale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili per tale finalita', sulla base dei  criteri  fissati  dal
contratto collettivo di lavoro  in  vigore  per  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ». 
  299.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  287,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo, da ripartire con il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro
per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno  2019,  di  50.622.455
euro per l'anno  2020,  di  130.399.030  euro  per  l'anno  2021,  di
216.151.028 euro per l'anno 2022,  di  291.118.527  euro  per  l'anno
2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di  301.977.895  euro  per
l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro
per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di  309.540.559
euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime. 
  300. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
in termini di residui, competenza e cassa. 
  301. Al fine di dare  attuazione  agli  accordi  internazionali  in
materia  di  immigrazione  e  rafforzare  le  iniziative  a   livello
internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero  dell'interno
e'  autorizzato  ad  inviare  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo
di spesa massima di 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia,
che presta servizio all'estero per un periodo superiore  a  sei  mesi
presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni  italiane
dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  e'
prevista  la  corresponsione  del  trattamento   economico   di   cui
all'articolo 168  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  302. Per assicurare  il  mantenimento  dei  necessari  standard  di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione
ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la
professionalita' acquisita dal personale in servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno  e'
autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere
a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a),  b)  e  c),
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50  per
cento del totale delle unita' in  servizio  per  ciascuna  annualita'
2018  e  2019.  Ai  relativi  oneri,  pari  ad  euro  7.244.662   con
riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a  decorrere  dall'anno
2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante
utilizzo delle risorse del fondo di parte  corrente  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e,  quanto  ad
euro 1.800.000 per l'anno  2018  e  ad  euro  7.396.214  a  decorrere
dall'anno   2019,    a    valere    sulle    facolta'    assunzionali
dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente. 
  303. All'articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.   Ai   fini   del   conseguimento   dell'obiettivo    della
sostenibilita'  finanziaria  attraverso   lo   sviluppo   del   piano
industriale di  cui  al  comma  1-bis,  l'Agenzia  e'  autorizzata  a
prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui  all'articolo
143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 379, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a
540.000 euro per l'anno 2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  616  del
presente codice ». 
  304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  184,  dopo  il  comma  5-bis  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle  Forze  armate  e'
tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,  il  registro  delle
attivita' a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la
conclusione di ciascuna attivita': 
  a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 
  b) il munizionamento utilizzato; 
  c) la data dello sparo e i luoghi  di  partenza  e  di  arrivo  dei
proiettili. 
  5-bis.2. Il registro di cui al  comma  5-bis.1  e'  conservato  per
almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione.  Lo  stesso  e'
esibito agli organi di vigilanza  e  di  controllo  ambientali  e  di
sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta  degli  stessi,  per  gli
accertamenti di rispettiva competenza. 
  5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo  esercitativo,
il direttore del poligono avvia le attivita' finalizzate al  recupero
dei residuati del munizionamento  impiegato.  Tali  attivita'  devono
concludersi  entro  centottanta  giorni  al  fine  di  assicurare   i
successivi adempimenti previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 »; 
    b)  all'articolo  241-bis,  dopo  il  comma  4  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «4-bis. Il comandante di  ciascun  poligono  militare  delle  Forze
armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di
tutte le matrici ambientali in relazione alle  attivita'  svolte  nel
poligono,   assumendo   altresi'   le   iniziative   necessarie   per
l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti,  anche
alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei
o semi-permanenti  il  predetto  piano  e'  limitato  al  periodo  di
utilizzo da parte delle Forze armate. 
  4-ter. Il comandante  di  ciascun  poligono  militare  delle  Forze
armate  predispone  semestralmente,   per   ciascuna   tipologia   di
esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area  del  poligono,
un documento indicante le attivita' previste, le modalita'  operative
di tempo e di luogo e gli altri  elementi  rilevanti  ai  fini  della
tutela dell'ambiente e della salute. 
  4-quater. Il comandante del poligono militare  delle  Forze  armate
trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in  cui  ha
sede il  poligono.  Lo  stesso  documento  e'  messo  a  disposizione
dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio. 
  4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni  militari  delle
Forze armate istituiscono un Osservatorio  ambientale  regionale  sui
poligoni militari, nell'ambito  dei  sistemi  informativi  ambientali
regionali  afferenti  alla  rete  informativa  nazionale   ambientale
(SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n.  132.
Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal  termine
del periodo esercitativo, trasmette  all'Osservatorio  le  risultanze
del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le  forme
di collaborazione tra  gli  Osservatori  ambientali  regionali  e  il
Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli. 
  4-sexies. Con le modalita' previste dall'articolo 184, comma 5-bis,
sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta,
titolo  II,  del  presente  decreto,  le  procedure  applicabili   al
verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di  un  evento
in relazione al quale  esiste  il  pericolo  imminente  di  un  danno
ambientale. 
  4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro della salute, e'  stabilito  il  periodo  massimo  di
utilizzo annuale dei poligoni militari  delle  Forze  armate  per  le
esercitazioni e le sperimentazioni. 
  4-octies. Ferme restando le competenze di cui  all'articolo  9  del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010,  l'ISPRA  provvede  alle
attivita' di vigilanza  sul  rispetto  della  normativa  sui  rifiuti
avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
determinati annualmente  gli  oneri  a  carico  del  Ministero  della
difesa, relativi  alle  attivita'  di  cui  all'articolo  184,  comma
5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo »; 
    c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: 
  «5-quater. In caso di violazione  di  uno  o  piu'  degli  obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e  dall'articolo
241-bis, commi 4-bis, 4-ter e  4-quater,  del  presente  decreto,  il
comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila  euro.
In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da  cinquemila  euro  a  ventimila
euro ». 
  305. Il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e' autorizzato ad assumere fino ad un massimo di  200  unita'
di personale, appartenenti all'area III  -  posizione  economica  F1,
mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di
selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica
di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171.  Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai  sensi  del
presente comma  e  i  relativi  oneri.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dal presente comma il Ministero  provvede  a  valere  sulle
proprie facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
  306. I contratti a tempo determinato  stipulati  dagli  istituti  e
luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per  l'anno  2018,  non
oltre il limite massimo  di  36  mesi,  anche  discontinui,  previsto
dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81,  come  richiamato  dall'articolo  36,  comma   2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di  euro
per l'anno 2018. 
  307. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
al primo periodo, le parole: « fino  al  31  dicembre  2018,  »  sono
soppresse e le parole: « per una durata non superiore a 9 mesi, entro
i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
» sono sostituite dalle seguenti: « per  una  durata  massima  di  24
mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui ». 
  308. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
inclusi nel piano strategico di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  finalizzati  al   rilancio
economico-sociale e alla riqualificazione  ambientale  e  urbanistica
dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco  «  Aree
archeologiche di Pompei, Ercolano e  Torre  Annunziata  »,  al  comma
5-ter dell'articolo 2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2019 »; 
  b) le parole: «  Dal  1º  gennaio  2018  »  sono  sostituite  dalla
seguente: « Successivamente »; 
  c) le parole: « il Direttore generale di progetto e  le  competenze
ad esso attribuite » sono sostituite dalle seguenti:  «  le  funzioni
attribuite al Direttore generale di progetto »; 
  d)  le  parole:  «  confluiscono  nella  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « rientrano nelle competenze della »; 
  e) l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Il  Direttore
generale di progetto, per la progettazione,  la  realizzazione  e  la
gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi  4  e  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche' per l'ulteriore  sviluppo
del piano strategico di  cui  al  medesimo  articolo  1,  attiva,  su
deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per  la  stipula
di  un  apposito  contratto  istituzionale  di  sviluppo   ai   sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  e
dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ». 
  309. Per le medesime finalita' di cui al comma  308,  entro  il  31
marzo 2018 il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo avvia apposita selezione per titoli e  colloquio  finalizzata
all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui  alla
tabella B allegata al regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del
personale  non  dirigenziale,  posizione  economica  F1,  profili  di
funzionario archeologo,  architetto  e  ingegnere,  delle  unita'  di
personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106. Alla selezione di cui  al  precedente  periodo  possono
partecipare le unita'  di  personale  che  siano  state  reclutate  a
seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data
del 31 marzo 2018, abbiano prestato  servizio  per  almeno  trentasei
mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo
articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83  del  2014.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel  limite
massimo di 500.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2018,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  310. Per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui
all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n.  29,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018,
2019 e 2020. 
  311. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
dopo le parole: « versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,  »
sono inserite le seguenti:  «  anche  degli  utili  conseguiti  dalla
societa' ALES S.p.A., al netto della  quota  destinata  alla  riserva
legale, ». 
  312. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « , per la durata di cinque anni  a
far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di
cui alla presente lettera e' assunto dal Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo a tempo  indeterminato  e,  decorsi
cinque anni a far data dal  2017,  puo'  essere  assegnato  ad  altro
ufficio del medesimo Ministero ». 
  313. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 312, nel limite
massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo provvede  a  valere  sulle  proprie
facolta' assunzionali. 
  314. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  i  contributi  previsti
dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2020, secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del rispetto  dei
predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. A  decorrere  dal  1°
gennaio 2019, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' abrogato e, all'articolo 31, comma 2-bis, del codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del  2004,  le  parole:  «  dagli
articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ». 
  315. In  occasione  di  manifestazioni  culturali  o  altri  eventi
gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da
terzi concessionari o autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  115  del
codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  le
prestazioni svolte dal personale  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo finalizzate a garantire  la  tutela
del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti  in
relazione  alle  predette  attivita'   si   considerano   prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario.  In  deroga  all'articolo  43
della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  le  somme  destinate  alle
retribuzioni del personale per ciascuna attivita' di  valorizzazione,
manifestazione o  evento  sono  versate  dai  terzi  concessionari  o
autorizzati, prima dell'inizio  delle  prestazioni,  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  e  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  con  imputazione
ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono
assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti  mediante
contrattazione collettiva integrativa. 
  316. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere  dal
2018, le operazioni e  i  servizi  svolti  in  attuazione  del  piano
nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi
della cultura  dal  relativo  personale  si  considerano  prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  1,  comma  1142,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  1,  comma  321,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  secondo  i  criteri  stabiliti
annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa. 
  317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici  creati
o partecipati dal Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del  turismo  per  rafforzare  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale, e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro
per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2019.
Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo e' altresi'  autorizzato  a
costituire  una  fondazione  per  la  gestione  della  Biblioteca  di
archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. 
  318. Nello stato di previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e' istituito,a decorrere dal  2018,
un Fondo per la promozione del libro e della  lettura  con  dotazione
annua pari a 4 milioni di euro, di cui una quota pari a 1 milione  di
euro annui e'  destinata  alle  biblioteche  scolastiche.  Il  Fondo,
gestito  dal  Centro  per  il  libro  e  la  lettura,  e'   ripartito
annualmente secondo le modalita' stabilite con apposito  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge. All'onere di 1 mlione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2018, derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma
concernente la quota delle risorse del Fondo di cui al primo  periodo
destinata  alle  biblioteche  scolastiche,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  319. A  decorrere  dall'anno  2018,  agli  esercenti  di  attivita'
commerciali che operano nel settore della  vendita  al  dettaglio  di
libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale  47.61  o
47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2019,
un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU,
TASI e TARI con riferimento ai locali  dove  si  svolge  la  medesima
attivita' di vendita di libri al dettaglio,  nonche'  alle  eventuali
spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui
al  comma  321,  anche  in  relazione  all'assenza  di  librerie  nel
territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'
stabilito nella misura massima di 20.000 euro per  gli  esercenti  di
librerie che non risultano  ricomprese  in  gruppi  editoriali  dagli
stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. 
  320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de  minimis  ».  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   ed   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del direttore della medesima Agenzia. 
  321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono   stabilite   le   disposizioni
applicative  dei  commi  319  e  320,  anche   con   riferimento   al
monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 
  322. In attuazione della decisione  (UE)  2017/864  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e' autorizzata la  spesa
di 1 milione di euro  per  il  2018,  per  la  realizzazione  di  uno
specifico programma di attivita' in occasione dell'Anno  europeo  del
patrimonio culturale. Con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati le azioni e  gli  interventi  del  programma  di  cui  al
presente comma. 
  323.  Al  fine  di  ridurre  il  debito  fiscale  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del  percorso  del
loro risanamento, nonche' di  favorire  le  erogazioni  liberali  che
beneficiano dell'agevolazione  fiscale  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: 
  a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2018 »; 
  b) all'articolo  1,  comma  355,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, le parole:  «  entro  l'esercizio  finanziario
2018  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «   entro   l'esercizio
finanziario 2019 »; 
  c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, le parole: « entro l'esercizio  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « entro l'esercizio 2019 ». 
  324. Al fine di sostenere l'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942,  n.
889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 125 del 9 maggio 1979, e' autorizzata la spesa di  un  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  325.  Per  le  attivita'  e  il   conseguimento   delle   finalita'
scientifiche  del  polo  nazionale  di  servizi  e  ricerca  per   la
prevenzione  della  cecita'  e   la   riabilitazione   visiva   degli
ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata  alla  legge  16
ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto  alla  sezione
italiana  dell'Agenzia  internazionale  per  la   prevenzione   della
cecita',  di  cui  all'articolo  11-quaterdecies,   comma   10,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  e'  incrementato
di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
  326. All'articolo 7, comma 3-quater, del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il  titolo
di "Capitale italiana della cultura" e' conferito,  con  le  medesime
modalita' di cui al presente comma, anche per l'anno  2021  e  per  i
successivi ». Per l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  327.  Al  comma  2  dell'articolo  7-sexies  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:  «  400.000
euro per l'anno 2017, di 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019  e  di
200.000 euro per l'anno 2020 ». 
  328.  Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a
tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni
altro  tributo  di   nuova   istituzione,   salva   espressa   deroga
legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei  Lincei  nell'ambito
delle attivita' istituzionali dalla stessa esercitate non  in  regime
di impresa. 
  329. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020  e'  autorizzata  la
spesa di  2  milioni  di  euro  per  il  sostegno  di  manifestazioni
carnevalesche, in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  4-ter
del  decreto-legge  8   agosto   2013,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.  Conseguentemente,
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  27
luglio  2017,  recante  criteri   e   modalita'   per   l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985,  n.  163,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse
del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile  1985,
n. 163. 
  330. Al fine di assicurarne  la  gestione  e  la  manutenzione,  al
cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con
decreto del Presidente della Repubblica 2  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2003, e' assegnato un
contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. 
  331. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle
aree colpite  dagli  eventi  alluvionali  del  25  ottobre  2011,  e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019  e
2020, per la ristrutturazione della Chiesa  di  San  Tommaso  Becket,
sita in Aulla (MS). 
  332.  Al   fine   di   favorire   la   diffusione   della   cultura
storico-scientifica  e  di   promuovere   la   conservazione   e   la
valorizzazione  del  patrimonio  bibliografico  e   archivistico   di
particolare interesse storico, e' riconosciuto un contributo  pari  a
200.000  euro  annui   a   decorrere   dall'anno   2018   in   favore
dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al  regio
decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro  delle  persone
giuridiche della Prefettura di Roma al n. 361 del 1986, allo scopo di
sostenere il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  dell'Accademia
stessa. 
  333. Al  fine  di  tutelare  e  promuovere  il  patrimonio  morale,
culturale  e  storico  dei  luoghi  di   memoria   della   lotta   al
nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, e' autorizzata la
spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di  euro
a decorrere dall'anno  2019,  destinata  alle  seguenti  istituzioni:
Civico museo della  Risiera  di  San  Sabba  -  monumento  nazionale,
Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi,  Comitato
regionale per le onoranze ai caduti di  Marzabotto,  Parco  nazionale
della pace di Sant'Anna di Stazzema. 
  334. In occasione del sessantesimo anno dalla  scomparsa  di  Luigi
Sturzo  e  del  centenario  della  fondazione  del  Partito  popolare
italiano, e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno  degli
anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo  ai  fini
del programma straordinario di  inventariazione,  digitalizzazione  e
diffusione  degli  archivi  librari,  nonche'  della  promozione   di
ricerche e convegni da svolgere nei luoghi piu'  significativi  della
storia e della tradizione cattolico-popolare. 
  335. E' autorizzata la spesa di 350.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020  per  il  finanziamento  dell'istituzione  culturale
denominata  Accademia  Vivarium  novum,  con  sede  in  Frascati.  Il
contributo di cui al presente comma e'  finalizzato  a  garantire  il
funzionamento e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione  e
di   divulgazione   nel   campo    delle    discipline    umanistiche
dell'istituzione,  di  rilevante  interesse   pubblico.   L'Accademia
trasmette al Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e  al  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  una   relazione
sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente  e  sull'utilizzo   dei
contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi
statali e al perseguimento delle finalita' di cui al presente  comma.
Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo  e  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasmettono la relazione di  cui  al
terzo periodo alle Camere. 
  336. Al fine di sostenere e incentivare le attivita' e i servizi in
favore  di  non  vedenti,  ipovedenti   e   dislessici,   al   Centro
internazionale del libro parlato « Adriano Sernagiotto » -  Onlus  di
Feltre e' assegnato un contributo straordinario di 250.000  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  337. E' concesso per l'anno  2019  un  contributo  dell'importo  di
1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d'Oro. 
  338.  Per  il  triennio  2018-2020  e'  istituito  un   fondo   per
l'assistenza dei bambini affetti  da  malattia  oncologica,  con  una
dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018  e
2019 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Al  fondo  possono
accedere  le  associazioni  che  svolgono  attivita'  di   assistenza
psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a  favore
dei bambini affetti da malattia oncologica  e  delle  loro  famiglie.
L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, e'
disciplinato con regolamento adottato con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  339. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle
aree colpite  dagli  eventi  alluvionali  del  25  ottobre  2011,  e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019  e
2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele  Arcangelo,
sita in Villafranca in Lunigiana (MS). 
  340. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le  parole:
« spettacoli teatrali » sono sostituite dalle seguenti: «  spettacoli
di cui al numero 123),  nonche'  le  relative  prestazioni,  rese  da
intermediari ». 
  341. All'articolo 1, comma 420, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « e 2018 » sono inserite le seguenti: « , e di 1
milione di euro per l'anno 2019 ». 
  342. Al fine della conservazione e  della  informatizzazione  degli
archivi dei movimenti politici e degli  organismi  di  rappresentanza
dei lavoratori, e' istituito presso il Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione  di
1 milione di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si  provvede,  quanto  a
500.000    euro    annui,    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e,  quanto  a  500.000  euro  annui,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 354 del medesimo articolo 1. 
  343. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238,  dopo  il
comma1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. E' assegnato un contributo di  500.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti  di
Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera ». 
  344. I costi di cui al decreto  interministeriale  n.  663  del  12
settembre  2017,  relativo  alla  prima  costituzione   dell'organico
tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico  del
capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati
gli oneri per il personale tecnico-amministrativo  degli  altri  ISIA
nazionali. 
  345. Al fine di tutelarne il  valore  culturale  ed  artistico,  e'
assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di  400.000
euro per l'anno 2019 a favore dell'abbazia complesso e sede del museo
di San Caprasio di Aulla (MS). 
  346. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata  di
un milione di euro  per  l'anno  2018,  destinato  all'erogazione  di
contributi in favore delle scuole di  eccellenza  nazionale  operanti
nell'ambito  dell'altissima   formazione   musicale,   di   rilevante
interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro
attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui  al  primo  periodo,
sulla base delle esigenze prospettate, si provvede  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  347. Per il  triennio  2018-2020,  alla  Fondazione  internazionale
Trieste per il  progresso  e  la  liberta'  delle  scienze  (FIT)  e'
attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del  progetto  ESOF  2020
Trieste. 
  348. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
347, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, a 400.000 euro  per  l'anno
2019  e  a  400.000  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  integrativo  speciale  per  la
ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge  19
ottobre 1999, n. 370. 
  349. Al fine di consentire il pieno conseguimento  degli  obiettivi
perseguiti dall'articolo 5,  comma  5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85, gli accordi di  valorizzazione  e  i  conseguenti
programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi
e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4,  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, possono includere beni  demaniali  pertinenziali
ancorche'  non  assoggettati  a  vincolo  ai  sensi  della   predetta
normativa e anche appartenenti al  demanio  marittimo,  nel  rispetto
delle disposizioni dell'articolo 34 del codice  della  navigazione  e
dell'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione  del  codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  qualora  i  beni  stessi
risultino direttamente e strettamente  necessari  all'attuazione  dei
programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale. 
  350.  Ai  sensi  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  278,   alla
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede  in  Roma
e' erogato un contributo straordinario di 2,5  milioni  di  euro  per
l'anno  2019,  per  la  realizzazione  di  un  centro  polifunzionale
sperimentale  di  alta  specializzazione   per   la   ricerca   volta
all'integrazione sociale e  scolastica  dei  ciechi  con  minorazioni
plurime aggiuntive. 
  351. Al fine di realizzare valutazioni e  prove  di  affidabilita',
usabilita' e accessibilita', relative ai dispositivi e  ai  ritrovati
tecnologici  immessi  sul  mercato  e  destinati  ai  ciechi  e  agli
ipovedenti, con conseguente  rilascio  di  un  marchio  di  qualita',
all'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie
e' erogato un contributo straordinario di  300.000  euro  per  l'anno
2018. 
  352. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al fine  di  incentivare  l'ammodernamento  degli  impianti
calcistici, in regime di proprieta' o di concessione  amministrativa,
in favore delle societa' appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega
Pro e alla Lega nazionale  dilettanti  che  hanno  beneficiato  della
mutualita' e' riconosciuto un  contributo,  sotto  forma  di  credito
d'imposta,  nella  misura  del  12  per  cento  dell'ammontare  degli
interventi di ristrutturazione degli impianti  medesimi,  sino  a  un
massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme  di
cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla  loro
attribuzione.  Il  contributo  e'  riconosciuto  nel   rispetto   del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis".  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono individuate le modalita' di attuazione dell'incentivo  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di  euro  annui  a
decorrere dal 2018 »; 
    b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 26 (Ripartizione delle risorse del Campionato  di  calcio  di
serie  A)  -  1.  La  ripartizione  delle  risorse  assicurate  dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi  relativi  al  Campionato
italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di  cui  all'articolo
22, e' effettuata con le seguenti modalita': 
  a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i  soggetti
partecipanti al Campionato di serie A; 
  b) una quota del 30 per cento sulla  base  dei  risultati  sportivi
conseguiti; 
  c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale. 
  2. La quota di cui al comma 1, lettera  b),  e'  determinata  nella
misura del 15 per cento sulla  base  della  classifica  e  dei  punti
conseguiti nell'ultimo campionato, nella  misura  del  10  per  cento
sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati  e
nella misura del 5 per cento sulla base dei  risultati  conseguiti  a
livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione  sportiva
1946/1947. 
  3. La quota di cui al comma 1, lettera  c),  e'  determinata  sulla
base del pubblico di riferimento  di  ciascuna  squadra,  tenendo  in
considerazione il numero di spettatori paganti  che  hanno  assistito
dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre  campionati,
nonche' in subordine l'audience televisiva certificata. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  sono   individuati   i   criteri   di
ponderazione delle quote di cui al comma 1,  lettera  b),  nonche'  i
criteri di determinazione del pubblico  di  riferimento  di  ciascuna
squadra di cui al comma 1, lettera c) ». 
  353.  Le  attivita'  sportive   dilettantistiche   possono   essere
esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile. 
  354. A  pena  di  nullita',  lo  statuto  delle  societa'  sportive
dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: 
  a) nella denominazione o ragione sociale, la  dicitura  «  societa'
sportiva dilettantistica lucrativa »; 
  b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e  l'organizzazione
di attivita' sportive dilettantistiche; 
  c) il divieto per  gli  amministratori  di  ricoprire  la  medesima
carica in altre societa'  o  associazioni  sportive  dilettantistiche
affiliate alla medesima federazione sportiva o  disciplina  associata
ovvero riconosciute da un ente  di  promozione  sportiva  nell'ambito
della stessa disciplina; 
  d) l'obbligo di prevedere nelle strutture  sportive,  in  occasione
dell'apertura  al  pubblico  dietro  pagamento  di  corrispettivi   a
qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia  in
possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie
o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei  servizi  per
lo sport e le attivita' motorie (LM47) o in Scienze e tecniche  delle
attivita' motorie  preventive  e  adattate  (LM67)  o  in  Scienze  e
tecniche  dello  sport  (LM68),  ovvero  in  possesso  della   laurea
triennale in Scienze motorie. 
  355. L'imposta sul reddito delle societa' e' ridotta alla meta' nei
confronti  delle   societa'   sportive   dilettantistiche   lucrative
riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale   italiano   (CONI).
L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei  limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 
  356. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
, nonche' delle societa' sportive dilettantistiche lucrative ». 
  357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  il  numero  123)  e'
inserito il seguente: 
  «123-quater) servizi di  carattere  sportivo  resi  dalle  societa'
sportive  dilettantistiche  lucrative  riconosciute  dal   CONI   nei
confronti di chi pratica l'attivita' sportiva a titolo occasionale  o
continuativo in impianti gestiti da tali societa' ». 
  358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate  dal  CONI  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
23 luglio  1999,  n.  242,  costituiscono  oggetto  di  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa. 
  359.  I  compensi  derivanti  dai   contratti   di   collaborazione
coordinata  e  continuativa  stipulati  da  associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi
diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi  derivanti  dai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle
societa' sportive dilettantistiche lucrative  riconosciute  dal  CONI
costituiscono redditi assimilati a quelli  di  lavoro  dipendente  ai
sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  360. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro
opera in favore delle societa'  sportive  dilettantistiche  lucrative
riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini  dell'assicurazione  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,al   fondo   pensioni
lavoratori dello spettacolo istituito  presso  l'INPS.  Per  i  primi
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la
contribuzione al predetto fondo pensioni e' dovuta nei limiti del  50
per cento  del  compenso  spettante  al  collaboratore.  L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura  equivalente.  Nei  confronti  dei
collaboratori  di  cui  al  presente  comma  non  operano  forme   di
assicurazione diverse da quella per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
superstiti. 
  361. All'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 24, le parole: « a tutte  le  societa'  e  associazioni
sportive » sono sostituite dalle seguenti:  «  in  via  preferenziale
alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa'  sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro»; 
  b) al comma 25, dopo la parola:  «  societa'  »  sono  inserite  le
seguenti: « sportive dilettantistiche senza scopo di lucro »; 
  c) al  comma  26,  le  parole:  «  a  disposizione  di  societa'  e
associazioni  sportive  dilettantistiche  »  sono  sostituite   dalle
seguenti: « in via preferenziale a disposizione di societa'  sportive
dilettantistiche  senza  scopo  di  lucro  e  associazioni   sportive
dilettantistiche ». 
  362. Al fine di attribuire natura strutturale  al  Fondo  «Sport  e
Periferie» di cui all'articolo 15,  comma  1,  del  decreto-legge  25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
gennaio 2016, n. 9,e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere  su  apposita  sezione
del  relativo  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da  trasferire  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono
assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuati i criteri e  le  modalita'  di
gestione delle  risorse  assegnate  all'Ufficio  per  lo  sport,  nel
rispetto delle  finalita'  individuate  dall'articolo  15,  comma  2,
lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  2016,  n.
9, facendo salve le procedure in corso. 
  363. A tutte le imprese e' riconosciuto un contributo, sotto  forma
di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille  dei  ricavi  annui,
pari al 50 per cento delle  erogazioni  liberali  in  denaro  fino  a
40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi
di  restauro  o  ristrutturazione  di  impianti  sportivi   pubblici,
ancorche' destinati ai soggetti concessionari. 
  364. Il credito d'imposta di cui al  comma  363,  riconosciuto  nel
limite  complessivo  di  spesa  pari  a  10  milioni  di   euro,   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non  rileva  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  365. I soggetti beneficiari delle  erogazioni  liberali  comunicano
immediatamente all'Ufficio per lo  sport  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme  ricevute  e  la  loro
destinazione,   provvedendo   contestualmente   a   darne    adeguata
pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro  il  30
giugno di ogni  anno  successivo  a  quello  dell'erogazione  e  fino
all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti
beneficiari delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio  per  lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  lo  stato  di
avanzamento dei lavori,  anche  mediante  una  rendicontazione  delle
modalita' di utilizzo delle somme erogate.  L'Ufficio  per  lo  sport
presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   provvede
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  366. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  individuate   le   disposizioni   applicative
necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa  stabilito
dal comma 364. 
  367. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81
» sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del  comma
1 dell'articolo 67 »; 
  b) le parole: « 7.500 euro »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
10.000 euro ». 
  368. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) per ciascun  prestatore,  per  le  attivita'  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 8  agosto  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di
ciascun utilizzatore di cui alla  legge  23  marzo  1981,  n.  91,  a
compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro »; 
  b) al comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
»; 
  c) al comma 10, le parole: « lettera a)  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « lettere a) e b-bis) »; 
  d) al comma 10, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro  dell'interno  8
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma 6, lettera
b-bis), del presente articolo ». 
  369. Al fine di sostenere il potenziamento del  movimento  sportivo
italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della  Presidenza
del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico
a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano  »,  con
una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7  milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno  2020  e  a
10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Tali  risorse  sono
destinate a  finanziare  progetti  collegati  a  una  delle  seguenti
finalita': a) incentivare l'avviamento  all'esercizio  della  pratica
sportiva delle persone disabili  mediante  l'uso  di  ausili  per  lo
sport;  b)  sostenere  la  realizzazione  di  eventi  calcistici   di
rilevanza internazionale; c)  sostenere  la  realizzazione  di  altri
eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d)   sostenere   la
maternita' delle atlete non professioniste; e) garantire  il  diritto
all'esercizio della pratica sportiva quale  insopprimibile  forma  di
svolgimento  della  personalita'  del  minore,  anche  attraverso  la
realizzazione di  campagne  di  sensibilizzazione;  f)  sostenere  la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza  nazionale  e
internazionale. L'utilizzo del fondo di  cui  al  presente  comma  e'
disposto con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  gli
altri Ministri  interessati.  Al  fine  di  consentire  il  pieno  ed
effettivo esercizio del diritto alla pratica  sportiva  di  cui  alla
lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche  non  in  regola
con le norme relative all'ingresso  e  al  soggiorno,  laddove  siano
iscritti da almeno un anno a una  qualsiasi  classe  dell'ordinamento
scolastico italiano,  possono  essere  tesserati  presso  societa'  o
associazioni affiliate  alle  federazioni  sportive  nazionali,  alle
discipline sportive associate o agli  enti  di  promozione  sportiva,
anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto  a  quanto  previsto
per i cittadini italiani. 
  370. L'importo che residua alla data  del  1º  gennaio  2018  della
somma  da  destinare  allo  sport  sociale  e   giovanile,   di   cui
all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e'
utilizzato, ai medesimi fini indicati  nella  predetta  disposizione,
nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte
del CONI alle societa' appartenenti alla Lega calcio professionistico
che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma  capitaria
pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della
retribuzione minima pattuita tra le  associazioni  di  categoria  per
ogni giovane  di  serie  in  addestramento  tecnico  e  ogni  giovane
professionista di eta' inferiore  a  21  anni,  come  rispettivamente
regolamentati dalla Federazione italiana  giuoco  calcio;  b)  di  un
contributo annuo pari al 30 per  cento  dei  contributi  dovuti  alle
gestioni previdenziali di competenza per ogni  preparatore  atletico.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti  il  CONI,  la  Federazione
italiana giuoco  calcio  e  la  Lega  calcio  professionistico,  sono
definite le modalita' di applicazione delle agevolazioni  di  cui  al
presente comma. 
  371. Al fine di corrispondere il  contributo  italiano  all'Agenzia
mondiale  antidoping  (World  Anti-doping  Agency),  e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000
euro a decorrere dall'anno 2019. 
  372. Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica
sportiva in funzione del recupero dell'integrita' psicofisica  e  del
reinserimento  sociale  delle  persone  con  disabilita'  da  lavoro,
l'INAIL trasferisce  annualmente  al  Comitato  italiano  paralimpico
(CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione  delle
attivita' ricomprese  in  piani  quadriennali  elaborati  dall'INAIL,
sentito il CIP. Il trasferimento e' effettuato in due rate semestrali
previa  approvazione  da  parte  dell'INAIL  di  apposita   relazione
predisposta dal  CIP  attestante  la  realizzazione  delle  attivita'
previste dai predetti piani nel periodo di  riferimento.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del
bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse  gia'  destinate  in  via
strutturale per la remunerazione delle attivita'  e  dei  servizi  su
base convenzionale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  373.  E'  istituito  presso  il  CONI,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a  legislazione  vigente,  il  Registro  nazionale  degli
agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro  pagamento  di
un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di
un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due  o  piu'
soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta
dal CONI ai fini della conclusione di  un  contratto  di  prestazione
sportiva  di  natura  professionistica,  del  trasferimento  di  tale
prestazione  o  del  tesseramento  presso  una  federazione  sportiva
professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro  il  cittadino
italiano o di altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  nel  pieno
godimento dei diritti civili, che non abbia  riportato  condanne  per
delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del  diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente,  che  abbia
superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneita'.  E'
fatta salva la validita' dei pregressi titoli abilitativi  rilasciati
prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle societa'
affiliate a una  federazione  sportiva  professionistica  e'  vietato
avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la  nullita'  dei
contratti, fatte salve le competenze professionali  riconosciute  per
legge. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalita' di  svolgimento
delle  prove  abilitative,  la  composizione  e  le  funzioni   delle
commissioni giudicatrici, le modalita' di tenuta e  gli  obblighi  di
aggiornamento del Registro, nonche' i parametri per la determinazione
dei compensi. Il CONI, con regolamento  da  adottare  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
disciplina i casi di  incompatibilita',  fissando  il  consequenziale
regime sanzionatorio sportivo. 
  374. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «  nella
misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del  datore
di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono  sostituite
dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di  cui  0,75  per
cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per  cento  a  carico  del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento,  di
cui 1 per cento a carico del datore di  lavoro  e  2,1  per  cento  a
carico del lavoratore »; 
  b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo,  le  parole:  «  nella
misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del  datore
di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono  sostituite
dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di  cui  0,75  per
cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per  cento  a  carico  del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento,  di
cui 1 per cento a carico del datore di  lavoro  e  2,1  per  cento  a
carico del lavoratore »; 
  c) all'articolo 3, comma 8, le parole: « ai fini del  conseguimento
dell'eta' pensionabile previsto  dall'articolo  1,  comma  20,  della
citata legge n. 335 del 1995 » sono sostituite dalle seguenti:  «  ai
fini del conseguimento del trattamento pensionistico ». 
  375. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli
2019, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
emanare, d'intesa con il Presidente  della  regione  Campania,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' nominato un commissario straordinario, scelto tra  i  prefetti  da
collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito
di provvedere all'attuazione  del  piano  di  interventi  volti  alla
progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi
e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della
manifestazione  sportiva.  Al  commissario  non  spettano   compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominati.  Gli  eventuali
rimborsi spese sono posti a carico delle somme gia' stanziate per  il
finanziamento della manifestazione. 
  376. Il commissario straordinario subentra ai  soggetti  istituiti,
ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi  2019  (ARU),  che  puo'
previa intesa svolgere attivita' di supporto tecnico,  per  definire,
coordinare e realizzare le  attivita'  necessarie  per  l'Universiade
2019; allo scopo puo'  stipulare  accordi  e  convenzioni  anche  con
societa' a partecipazione  interamente  pubblica,  non  che'  con  il
Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e  con  le
modalita' di cui al comma 2 dell'articolo  61  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno  2017,  n.  96,  il  commissario  predispone  il  piano  degli
interventi, tenendo  conto  dei  progetti  e  degli  interventi  gia'
approvati dagli enti interessati e dalla  Federazione  internazionale
dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo  sport,  al  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  al  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  alla  regione  Campania  e  al
presidente  dell'ANAC.  Per   l'approvazione   dei   progetti   degli
interventi  previsti  nel  piano,  entro  trenta  giorni  dalla   sua
trasmissione il commissario convoca, nei termini e con  le  modalita'
di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del
2017, una  o  piu'  conferenze  di  servizi.  Eventuali  modifiche  e
integrazioni del piano successive alla convocazione della  conferenza
di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi
soggetti e sottoposte entro  dieci  giorni  dalla  trasmissione  alla
medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli
interventi nei modi  stabiliti  dal  comma  4  dell'articolo  61  del
predetto decreto-legge n. 50 del 2017. 
  377. Il commissario, sentito il Presidente della regione  Campania,
puo' esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del
decreto-legge n. 50 del 2017. 
  378. La consegna delle opere previste nel  piano  degli  interventi
deve avvenire entro il termine del 30 aprile  2019.  Si  applicano  i
commi 6 e7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017. 
  379. Per la realizzazione degli interventi di  propria  competenza,
il  commissario  straordinario  svolge  le   funzioni   di   stazione
appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti  interna  della
regione Campania e del provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il
commissario straordinario e la centrale acquisti e il  provveditorato
alle opere  pubbliche  sono  regolati  da  apposita  convenzione.  Il
commissario assicura la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 375. A tale scopo e' costituita una  cabina  di  coordinamento,
della quale fanno parte il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede,  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
Ministro  per  la  coesione  territoriale  e   il   Mezzogiorno,   il
commissario straordinario, il Presidente della regione  Campania,  il
sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente
del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC. 
  380.  E'  in  facolta'  del  commissario:  dare  applicazione  alle
disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi
previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini  come
stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i
termini stabiliti dagli articoli  97,  183,  188  e  189  del  citato
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50;  ridurre  fino  a  dieci
giorni, in  conformita'  alla  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,  il  termine  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  E'
altresi' in facolta' del commissario, per  gli  appalti  pubblici  di
lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi  attuativi
del piano, fare ricorso all'articolo 63 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; in questo caso,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,    contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione,  e'  rivolto  ad  almeno
cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori
l'invito e' rivolto, anche sulla base  del  progetto  definitivo,  ad
almeno cinque operatori  economici,  ove  esistenti,  iscritti  negli
elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui  ai
commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre  2012,  n.
190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture  sono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica  l'articolo
30  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e gli
interventi oggetto delle verifiche ai sensi del  citato  articolo  30
sono disciplinati con accordo tra  il  commissario  e  il  presidente
dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalita'  di  comunicazione
preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma. 
   381. Per le finalita' dei commi da 375 a 388,  l'Unita'  operativa
speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti
e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  382. Si  applicano  i  commi  9,  10  e  11  dell'articolo  61  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La  relazione  commissariale  ivi
prevista deve avere cadenza semestrale ed  e'  trasmessa  anche  alla
regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita
i poteri e le facolta' di cui al comma 24 del  predetto  articolo  61
del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50.   Trovano   altresi'
applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo  61,  intendendosi
sostituita alla regione Veneto la regione Campania. 
  383. Il prefetto  di  Napoli  assicura  lo  svolgimento,  in  forma
integrata e  coordinata,  di  tutte  le  attivita'  finalizzate  alla
prevenzione e al contrasto  delle  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici
nonche' nelle  erogazioni  e  concessioni  di  provvidenze  pubbliche
comunque  connessi  allo  svolgimento   dell'Universiade   2019.   Il
prefetto, nello svolgimento delle  verifiche  di  cui  al  precedente
periodo, finalizzate  al  rilascio  dell'informazione  antimafia  per
qualunque  valore  dei  contratti  e  per  qualunque  importo   delle
erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal
comitato di cui all'articolo 203 del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, puo' derogare alle disposizioni del libro II del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  384. Per le finalita' di cui al comma 383 il prefetto di Napoli  si
avvale della sezione specializzata del Comitato di  cui  all'articolo
203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6. 
  385. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del  Ministero
dell'interno e' istituito un Gruppo interforze centrale, a  carattere
permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta
e analisi  delle  informazioni  antimafia  nonche'  per  il  supporto
specialistico  all'attivita'  di   prevenzione   amministrativa   dei
prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere  di  massimo
rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi
l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e'  definita
la composizione del Gruppo  interforze  centrale,  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. Il Gruppo si articola in una o piu'  sezioni  specializzate,
una   delle   quali   e'    dedicata    alle    attivita'    connesse
all'organizzazione dell'Universiade  2019,  che  operano  in  stretto
raccordo con le rispettive  sezioni  specializzate  del  Comitato  di
coordinamento di cui all'articolo  203  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
  386. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale  della
pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  le
funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui
si compone il Gruppo. 
  387. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati l'articolo 16,  comma  3,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno  2009,  n.  77,   l'articolo   3-quinquies,   comma   3,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  20  novembre  2009,  n.  166,  l'articolo
2-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.   136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6,  e
il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229. Le funzioni dei Gruppi istituiti  ai  sensi  delle  disposizioni
abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui  al  comma
385.  I  riferimenti  ai  Gruppi  soppressi,  ovunque  presenti,   si
intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale  di
cui al comma 385. 
  388. Per le finalita' di cui ai commi da 375 a 387  e'  autorizzata
la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e' tenuta ad adottare la
determinazione  avente   ad   oggetto   il   ripiano   dell'eventuale
superamento del tetto della spesa  farmaceutica  territoriale  e  del
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016  a  carico
di ogni  singola  azienda  farmaceutica  titolare  di  autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  Le  aziende  farmaceutiche
provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi
trenta giorni. Il ripiano di cui al primo periodo e'  determinato  in
modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o piu'
medicinali non orfani e non innovativi coperti  da  brevetto  per  la
prima volta nell'anno di ripiano e per i  quali  non  e'  disponibile
alcun dato di  fatturato  relativo  all'anno  precedente,  nonche'  i
titolari di AIC di medicinali non  coperti  da  brevetto  immessi  in
commercio successivamente alla  scadenza  del  brevetto  del  farmaco
originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non
e' disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno  precedente,
partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10  per  cento
della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. 
  390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge  le  transazioni  con  le  aziende
farmaceutiche titolari di  AIC,  relative  ai  contenziosi  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, relativi al  ripiano  della  spesa  farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014  e  2015,  ancora
pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola  con  l'adempimento
di cui al comma 389. 
  391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di
cui al comma  390,  adotta  una  determinazione  riepilogativa  degli
importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresi', sulla base
della predetta determinazione, al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e  al  Ministero  della  salute,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015,
gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC
spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma.  Conseguentemente,
fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del  citato
decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede entro i successivi  trenta  giorni  ad  adottare  il
decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto
ministeriale. 
  392. Il ripiano dell'eventuale superamento del  tetto  della  spesa
farmaceutica  per  acquisti  diretti  e   del   tetto   della   spesa
farmaceutica convenzionata e' determinato in modo tale che i titolari
di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non orfani  e
non innovativi coperti da brevetto per la prima  volta  nell'anno  di
ripiano e per i quali non e'  disponibile  alcun  dato  di  fatturato
relativo all'anno precedente, nonche' i titolari di AIC di medicinali
non coperti da brevetto immessi  in  commercio  successivamente  alla
scadenza del brevetto del farmaco  originatore  per  la  prima  volta
nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun  dato  di
fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso
nella misura massima del 10 per cento della variazione  positiva  del
fatturato dei medesimi medicinali. 
  393. La disposizione di cui al comma  392  si  applica  dal  giorno
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  394.  In  relazione  ai   versamenti   effettuati   dalle   aziende
farmaceutiche ai fini del contenimento  della  spesa  farmaceutica  a
carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono
calcolati al lordo dell'IVA, l'AIFA procede alla determinazione delle
quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della  spesa
farmaceutica al lordo dell'IVA in coerenza con la normativa  vigente.
A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano  nel  senso
che: 
  a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini  del
ripiano  dello  sforamento  del  tetto   della   spesa   farmaceutica
territoriale, come rideterminato dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nonche'  per  quelli  effettuati  ai
sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
ai fini del ripiano del tetto della spesa  farmaceutica  ospedaliera,
come rideterminato dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge  n.
232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in  detrazione
l'IVA determinata  scorporando  la  medesima,  secondo  le  modalita'
indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati; 
  b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  quali  importi
equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei propri farmaci, nonche' per quelli effettuati ai
sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, corrisposti per un  importo  pari  all'1,83  per
cento sul prezzo di vendita al  pubblico,  le  aziende  farmaceutiche
possono portare in detrazione l'IVA da applicare  sull'ammontare  dei
versamenti stessi, a condizione che ad  integrazione  dei  versamenti
effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore  dell'erario,
di  ammontare  pari  a   detta   imposta,   senza   possibilita'   di
compensazione, secondo le  modalita'  indicate  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  395. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui  al  comma  394
sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive i costi relativi ai versamenti di cui al  comma  394  sono
deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi
versamenti. 
  396. In caso di esercizio del diritto alla detrazione  dell'imposta
ai sensi del comma 394, le aziende farmaceutiche emettono un apposito
documento contabile da  conservare  ai  sensi  dell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  nel
quale  sono  indicati  gli  estremi  dell'atto  con  cui  l'AIFA   ha
determinato, in via definitiva, gli importi da versare. 
  397. Per i versamenti di cui al comma  394,  gia'  effettuati  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  diritto  alla
detrazione dell'imposta puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la
dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2018.  In  relazione
ai versamenti di cui al comma 394, lettera a),  sono  fatti  salvi  i
comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili
e ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'IVA nei
periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge; in tali  casi,  l'applicazione  delle
disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta  l'iscrizione  di
una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  pari  all'importo  dell'imposta
detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione e'  operata.  In
relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera b),  qualora  le
aziende   farmaceutiche   abbiano   detratto   l'IVA    scorporandola
dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro  quindici
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ad
effettuare un'apposita annotazione in rettifica  a  loro  debito  sul
registro di cui all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633;   qualora   la   detrazione
dell'imposta sia stata operata nei  periodi  d'imposta  precedenti  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,
tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai
sensi dell'articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  pari  all'importo  della
medesima, nel periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  398. A partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di  cui  al  comma
394, lettera b), sono conteggiati al  lordo  dell'IVA  ai  sensi  dei
commi 400 e 401. La disposizione di cui al comma 400  si  applica  ai
versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla  riduzione  dei
prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base  dei  dati  dei
consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione  di
cui al comma 401 si applica ai versamenti calcolati  sulla  base  dei
dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A  tali  versamenti  si
applicano le disposizioni del comma 394, lettera a). 
  399. All'articolo 15, comma 8,  lettera  g),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e' calcolata » sono inserite le
seguenti: « al lordo dell'IVA ». 
  400. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, dopo le  parole:  «  degli  importi  »  sono
inserite le seguenti: « , al lordo dell'IVA, »; 
  b) al terzo periodo, dopo le parole: « alle singole regioni »  sono
inserite le seguenti: « e all'erario »; 
  c) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «  Gli  importi
determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono  versati  per
il 90,91 per cento alle singole regioni  e  per  il  9,09  per  cento
all'erario, senza possibilita' di compensazione, secondo le modalita'
indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241»; 
  d) al quarto periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono
inserite le seguenti: « e all'erario ». 
  401. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quarto periodo, dopo le parole: «  alle  regioni  medesime  »
sono inserite le seguenti: « e all'erario » e le parole: «  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto » sono sostituite dalle seguenti:  «
al lordo dell'imposta sul valore aggiunto »; 
  b) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:  «  Gli  importi
determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il
90,91 per cento  alle  singole  regioni  e  per  il  9,09  per  cento
all'erario, senza possibilita' di compensazione, secondo le modalita'
indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241 ». 
  402. Le disposizioni di cui ai commi da  394  a  401  si  applicano
anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime  della
scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  403. Al fine di  consentire  l'attuazione  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 3 ottobre  2009,  n.  153,  concernente  i  nuovi
servizi erogati dalle farmacie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale, per il triennio 2018-2020, e' avviata,  in  nove  regioni,
una sperimentazione per la remunerazione delle  prestazioni  e  delle
funzioni assistenziali previste dall'articolo 1  del  citato  decreto
legislativo n. 153 del 2009,  erogate  dalle  farmacie  con  oneri  a
carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti  dell'importo  di
cui al comma 406. 
  404. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  nove
regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019  e
ulteriori tre per l'anno 2020,  in  cui  avviare  la  sperimentazione
prevista dal comma 403, tenendo conto dell'esigenza di  garantire  la
rappresentativita' delle aree geografiche del nord, del centro e  del
sud del territorio nazionale. 
  405. La sperimentazione  di  cui  al  comma  403  e'  sottoposta  a
monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di
cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa  stipulata  il
23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,al
fine di verificarne le modalita' organizzative e gli impatti  nonche'
di   valutarne   un'eventuale   estensione   sull'intero   territorio
nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto  legislativo  3
ottobre 2009, n. 153. 
  406. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al  comma
403 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018,  di
12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno
2020, a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo  1,  commi  34  e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  407. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui  all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  differito  al
15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30  aprile  di  cui  al
medesimo comma e' differito al 15 giugno. 
  408. Ai fini di un piu' efficiente utilizzo delle risorse e di  una
conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale,
in via sperimentale per il triennio  2018-2020,  il  Ministero  della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
avvia  un  monitoraggio  degli  effetti  dell'utilizzo  dei   farmaci
innovativi  e  innovativi   oncologici   sul   costo   del   percorso
terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e' effettuato per il  tramite
del Comitato paritetico permanente per  la  verifica  dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su una o piu'  aree  terapeutiche
ed e' svolto sulla base dei dati  di  real  world  evidence  e  delle
informazioni  ricavate  dai  registri  dei   farmaci   innovativi   e
innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  409. L'esito del monitoraggio di cui al comma 408,  ferma  restando
la cornice finanziaria vigente per il Servizio  sanitario  nazionale,
e' funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per
il Servizio sanitario nazionale, ivi  ricomprendendo  la  valutazione
della congruita' dei fondi per i farmaci innovativi e per  i  farmaci
innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e  401,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  410. In ragione di quanto gia' disposto ai sensi  dell'articolo  1,
comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  al  medesimo  comma
607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  411. Al fine di  incentivare  l'efficienza  e  la  trasparenza  del
sistema  di  approvvigionamento   della   pubblica   amministrazione,
l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione  dei
documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli  acquisti  di
beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica.  A  tal
fine, fatto salvo quanto previsto  ai  commi  412,  413  e  414,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la  Conferenza  unificata,
sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le  modalita'
tecniche e le date di entrata in vigore delle modalita'  obbligatorie
di invio in forma elettronica della predetta documentazione. 
  412.  Per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della
spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento  dell'efficienza
e dell'appropriatezza delle prestazioni  sanitarie,  la  trasmissione
dei documenti di cui al comma 411 avviene per mezzo  del  Sistema  di
gestione messo a disposizione dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  da
questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
  413. Il Sistema informativo del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura
l'integrazione del Sistema di gestione di cui al  comma  412  con  la
Banca Dati Nazionale dei Contratti  Pubblici  prevista  dall'articolo
213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con  il  Sistema  di  interscambio
delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi  211  e  212,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  con  l'infrastruttura  della
banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  414. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 412 e 413. 
  415. Il Sistema di gestione di cui al comma  412  rientra  tra  gli
strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e  di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di  cui  all'articolo  50
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  416. Nell'ambito delle iniziative di investimento in  start-up,  in
forma diretta o indiretta, ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  82  e
seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per  quanto  concerne
le  aree  della  protesica  e  della  riabilitazione  l'INAIL  valuta
prioritariamente i progetti e le attivita' dei distretti produttivi e
di ricerca correlati alle  funzioni  e  alle  competenze  dei  propri
centri protesici e riabilitativi, con  particolare  riferimento  alle
esigenze di sviluppo del polo  integrato  INAIL-regione  Calabria  di
Lamezia Terme. 
  417. All'articolo 1, comma 7, sesto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  418. E' istituita presso il Ministero della salute una  banca  dati
destinata  alla  registrazione  delle  disposizioni   anticipate   di
trattamento (DAT) attraverso le  quali  ogni  persona  maggiorenne  e
capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura
incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le  proprie  volonta'
in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il  rifiuto
rispetto ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte  terapeutiche  e  a
singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. 
  419. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il
parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
stabilite le modalita' di registrazione delle  DAT  presso  la  banca
dati di cui al comma 418. 
  420. All'articolo 15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  «16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni  di
assistenza  ospedaliera  per   acuti,   assistenza   ospedaliera   di
riabilitazione  e  di  lungodegenza  post  acuzie  e  di   assistenza
specialistica ambulatoriale di cui  al  decreto  del  Ministro  della
salute 18 ottobre 2012, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28  gennaio  2013,  nonche'  le  tariffe
delle  prestazioni   relative   all'assistenza   protesica   di   cui
all'articolo 2, comma 380, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
continuano ad applicarsi fino all'adozione dei  decreti  ministeriali
di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare
entro il 28 febbraio 2018 ». 
  421. Al fine di valorizzare la  qualita'  delle  prestazioni  degli
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  di
diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono
procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate
dai predetti istituti,  ivi  ricomprendendo  quanto  specificatamente
previsto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n.
208,  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa   vigente   con
riferimento  ai  rapporti  con  le  strutture  pubbliche  e   private
accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti,  anche  in
materia di tetti di spesa. 
  422. Al fine di  garantire  e  promuovere  il  miglioramento  della
qualita' e dell'efficienza dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte
integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori,  di  cui  alla  raccomandazione  della
Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE),
e di consentire un'organica disciplina dei  rapporti  di  lavoro  del
personale della ricerca sanitaria, e'  istituito,  presso  gli  IRCCS
pubblici e gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  di  seguito
complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il  rispetto
dei  vincoli  in  materia  di  spesa  del  personale,  un  ruolo  non
dirigenziale della ricerca sanitaria e delle  attivita'  di  supporto
alla ricerca sanitaria. 
  423. Il rapporto di lavoro del personale di cui  al  comma  422  e'
disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424  a  434,
nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Sanita', in un'apposita  sezione,  con  definizione  dei  trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli  della
categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando,  con
riferimento al personale della  ricerca  sanitaria,  la  specificita'
delle funzioni e delle attivita' svolte,  con  l'individuazione,  con
riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma
424, di specifici criteri, connessi  anche  ai  titoli  professionali
nonche'  alla  qualita'  e  ai  risultati  della  ricerca,  ai   fini
dell'attribuzione della  fascia  economica.  In  relazione  a  quanto
previsto dal comma 422, gli atti aziendali  di  organizzazione  degli
Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni  organiche  e
senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni  di  ricerca,  facente  capo,  negli  IRCCS,  al   direttore
scientifico  e,  negli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,   al
direttore generale. 
  424. Per garantire un'adeguata  flessibilita'  nelle  attivita'  di
ricerca, gli Istituti assumono, per  lo  svolgimento  delle  predette
attivita', entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del  30
per cento  a  decorrere  dall'anno  2019  delle  complessive  risorse
finanziarie disponibili per le attivita' di  ricerca,  personale  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma  423  e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma
425. Il limite di cui al primo periodo e' incrementato con le risorse
aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della  salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a  50  milioni
di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a  90
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  425. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo  accordo  sancito  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  definiti,
nel rispetto delle  condizioni  e  delle  modalita'  di  reclutamento
stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, i  requisiti,  i  titoli  e  le  procedure  concorsuali  per  le
assunzioni di cui al comma 424. 
  426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali  per  il
reclutamento del personale di cui  al  comma  424  nonche'  procedere
all'immissione in servizio dei  vincitori  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato della  durata  di  cinque  anni,  con
possibilita' di un solo rinnovo per la durata  massima  di  ulteriori
cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427.  L'attuazione
di  quanto  previsto  nel  precedente  periodo  e'  subordinata  alla
verifica della disponibilita' finanziaria nell'ambito  delle  risorse
di cui al citato comma 424. 
  427. Il personale assunto ai sensi del  comma  426  e'  soggetto  a
valutazione annuale e a  valutazione  di  idoneita'  per  l'eventuale
rinnovo a conclusione dei primi  cinque  anni  di  servizio,  secondo
modalita', condizioni e criteri stabiliti con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione,  sentite   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative.  L'esito  negativo  della  valutazione
annuale, per tre  anni  consecutivi,  determina  la  risoluzione  del
contratto.  Previo  accordo  tra  gli  Istituti  e  con  il  consenso
dell'interessato, e'  ammessa  la  cessione  del  contratto  a  tempo
determinato, compatibilmente con  le  risorse  esistenti  nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 424. 
  428.  Gli  Istituti,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni
legislative in materia di  contenimento  delle  spese  di  personale,
nell'ambito  dei  posti  della  complessiva  dotazione  organica  del
personale destinato  alle  attivita'  di  assistenza  o  di  ricerca,
possono inquadrare a  tempo  indeterminato  nei  ruoli  del  Servizio
sanitario nazionale, compresi quelli  della  dirigenza  per  il  solo
personale della ricerca  sanitaria,  previa  verifica  dei  requisiti
prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  il  personale  che   abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione  positiva,
secondo la disciplina stabilita con il  decreto  del  Ministro  della
salute previsto dal comma 427. 
  429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale
e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di  elevata
professionalita', gli Istituti possono sottoscrivere  i  contratti  a
tempo determinato, per la durata del relativo  progetto  di  ricerca,
con  gli  sperimentatori  principali  vincitori  di  bandi   pubblici
competitivi  nazionali,  europei  o  internazionali,  secondo  quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 425. Il costo del contratto grava  sui  fondi  del  progetto
finanziato con il bando pubblico e il contratto puo' essere prorogato
per il completamento del primo  quinquennio  di  cui  al  comma  426,
subordinatamente alla disponibilita' delle risorse finanziarie di cui
al comma 424. 
  430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una quota fino  al  5
per cento delle disponibilita' finanziarie di cui al  comma  424  per
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di  cui
al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui  produzione
scientifica  soddisfi  i  parametri  stabiliti  con  il  decreto  del
Ministro della salute di cui al comma 427. 
  431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 424 e 432 e' ammesso alla partecipazione  per  l'accesso  in
soprannumero  al  relativo  corso  di  specializzazione,  secondo  le
modalita' previste  dall'articolo  35,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo  del
comparto Sanita' di cui al comma 423, il personale in servizio presso
gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti  di  lavoro
flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica,  che
abbia maturato un'anzianita' di servizio di  almeno  tre  anni  negli
ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto di  lavoro  a  tempo
determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse  di  cui
al comma 424 e secondo le modalita' e  i  criteri  stabiliti  con  il
decreto del Ministro della salute di cui al comma 427. 
  433. Al fine di  garantire  la  continuita'  nell'attuazione  delle
attivita' di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui
al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo  7,  comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi, con  le  forme  contrattuali  di  lavoro  in  essere,  del
personale in servizio alla data del  31  dicembre  2017,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 424. 
  434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai  commi  da
422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  2,
comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
   435. Al fine di valorizzare il servizio e la  presenza  presso  le
strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  del  personale  della
dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli  effetti
finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23,  comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  con  riferimento
alla  retribuzione  individuale  di  anzianita',   il   livello   del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni
di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80
milioni di euro per l'anno 2025 e di  86  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui  al  primo  periodo  sono
destinate a incrementare i  Fondi  contrattuali  per  il  trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria. 
  436. All'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, le parole: «  decorsi  diciotto  mesi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « decorsi trenta mesi »; 
  b) al secondo periodo, le parole: « entro ventiquattro mesi »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi » e  le  parole:  «
entro nove mesi » sono sostituite dalle seguenti:  «  entro  diciotto
mesi ». 
  437. Il Ministro della salute,  con  proprio  decreto  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  istituisce  la  Rete  nazionale  della  talassemia  e   delle
emoglobinopatie, di cui fanno parte  i  centri  di  cura  e  le  reti
regionali gia' esistenti, ed adotta linee  guida  specifiche  per  la
corretta applicazione dei protocolli terapeutici e  dei  percorsi  di
assistenza. 
  438. Per le finalita' di cui al comma 437 e' autorizzata  la  spesa
di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 
  439. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,  dopo  il
comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la
garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualita' e  sicurezza  dei
processi produttivi attinenti alle attivita' trasfusionali, il Centro
nazionale sangue svolge, in accordo  con  le  regioni,  attivita'  di
supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di
conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi  trasfusionali
alle disposizioni normative  nazionali  ed  europee,  quale  garanzia
propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da
parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo
20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo  20
dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse. 
  4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definite le  modalita'  di  funzionamento,  in  seno  al  Centro
nazionale sangue, del sistema  nazionale  di  verifica,  controllo  e
certificazione, anche con riferimento ai rapporti con  le  regioni  e
con le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4-quater. Per le finalita' di cui al comma 4-bis e'  destinata,  in
modo vincolato, alle attivita' del Centro nazionale sangue  la  somma
di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  a
valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ». 
  440. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo
27-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche
i familiari dei deceduti danneggiati, anche  se  agiscono  solo  iure
proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di  accesso  all'iter
transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, e all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, entro la data del 19 gennaio 2010. 
  441. Le societa' di capitali  nonche'  le  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata  e  le  societa'  di  persone,  titolari  di
farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di  soci
non farmacisti o con maggioranza  di  soci  non  farmacisti,  versano
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza  farmacisti  (ENPAF)
un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato  annuo  al  netto
dell'IVA. Il contributo e' versato all'ENPAF annualmente entro il  30
settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. 
  442. Le societa' operanti nel  settore  odontoiatrico,  di  cui  al
comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,  versano
un contributo pari allo  0,5  per  cento  del  fatturato  annuo  alla
gestione « Quota  B»  del  Fondo  di  previdenza  generale  dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli  odontoiatri
(ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo  a  quello  della
chiusura dell'esercizio. 
  443. All'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «6-bis.  Le  societa'  di  cui  al  comma  1,  in  qualunque  forma
costituite,  sono  tenute  a  prevedere   e   inserire   nella   loro
denominazione sociale l'indicazione "societa' tra  avvocati"  nonche'
ad applicare la maggiorazione  percentuale,  relativa  al  contributo
integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980,  n.
576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini
dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa  nazionale
di previdenza e assistenza forense. 
  6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza  forense,  con
proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente  disposizione,  provvede  a  definire  termini,
modalita' dichiarative e di riscossione, nonche'  eventuali  sanzioni
applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma
6-bis. Il regolamento di  cui  al  primo  periodo  e'  sottoposto  ad
approvazione ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ». 
  444. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici
funzioni istituzionalmente demandate in base alla  normativa  vigente
all'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGENAS),
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo  1,  commi  573  e
587, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  dall'articolo  1,  comma
579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e  dall'articolo  3  della
legge 8 marzo 2017, n.  24,  la  dotazione  organica  dell'AGENAS  e'
determinata nel numero  di  146  unita',  di  cui  17  con  qualifica
dirigenziale. 
  445. Per il biennio 2018-2019, nel  rispetto  della  programmazione
triennale del fabbisogno  di  personale  l'AGENAS  puo'  bandire,  in
deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30,  comma  1,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei
posti  disponibili  nella  propria  dotazione   organica,   procedure
concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato  di  100
unita' di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria
D a posizione economica  di  base,  7  di  categoria  C  a  posizione
economica di base e 3 di categoria B a posizione economica  di  base,
con una riserva di posti  non  superiore  al  50  per  cento  per  il
personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  presti  servizio,  con
contratto  a  tempo  determinato  ovvero  con  contratto  di   lavoro
flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione  coordinata  e
continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS. 
  446. L'AGENAS puo' prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e  fino  al  completamento  delle  procedure
concorsuali di cui al comma 445, in relazione  al  proprio  effettivo
fabbisogno, i contratti di collaborazione di  cui  al  comma  445  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  447. All'onere derivante dall'attuazione del comma 445, pari a euro
2.372.168 per l'anno 2018 e a euro 4.740.379  a  decorrere  dall'anno
2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di  cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente  devoluti  al  bilancio
dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi da 444 a 448,
pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  448. L'AGENAS adegua alle disposizioni di cui ai commi da 444 a 447
il proprio statuto nonche' il  regolamento  sul  funzionamento  degli
organi,  sull'organizzazione  dei   servizi,   sull'ordinamento   del
personale  e  sulla  gestione  amministrativo-contabile   dell'AGENAS
stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato  con
decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti
connessi e consequenziali. 
  449. In ragione delle specificita' territoriali e linguistiche,  al
fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria in  ambito
provinciale, nel  triennio  2018-2020,  nella  regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la  durata
massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di
due  anni,  con  operatori  sanitari  e  con  personale   del   ruolo
professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessita' per lo
svolgimento  delle  relative  mansioni  e  per  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza; 
  b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attivita' istituzionale delle
aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non e'
coperto; 
  c)  il  concorso  pubblico  bandito  nell'arco  dei   dodici   mesi
precedenti per la copertura  dei  corrispondenti  posti  in  organico
abbia avuto esito negativo; 
  d) risulti impossibile provvedere in base  alla  normativa  vigente
alla sostituzione del titolare del posto; 
  e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilita'
di personale previsti dalla normativa vigente. 
  450. Al fine di  assicurare  l'efficace  svolgimento  del  servizio
sanitario, i professionisti di cui al comma 449 sono inseriti,  sulla
base del contratto d'opera stipulato  con  l'azienda  sanitaria,  nei
moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere. 
  451. I compensi orari del personale assunto con i contratti di  cui
al comma 449 sono stabiliti dalle singole  aziende  sanitarie  e  non
possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo. 
  452. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei  commi
449, 450 e 451 non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. 
  453. Al fine di sostenere l'attivita' di  ricerca  sul  genoma  del
pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie  del
pancreas ONLUS e' attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno
2019. 
  454. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, dopo le parole: « della spesa di personale »  sono  inserite  le
seguenti: « , ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, ». 
  455. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto
2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la  cura  dei  soggetti  con
disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione
del Ministero della salute, e' incrementata di 5 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  456. In ottemperanza alle  sentenze  del  tribunale  amministrativo
regionale  (TAR)  del  Lazio,  sezione  1-bis,  n.  640/1994,  e  del
Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004,  e  per
il completamento degli interventi perequativi indicati dal  Ministero
della salute con atto DGPROF/P/3/ I.8.d.n.1 del 16  giugno  2017,  e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un  milione
di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020.  Il  Ministero  della
salute, con apposito decreto, individua i criteri  di  riparto  delle
risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata
e assicura il relativo monitoraggio. 
  457. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di  20  milioni  di
euro per l'anno 2018, da ripartire con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, destinato  al  finanziamento  di  interventi  urgenti  per
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e degli  istituti
penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi
sismici, nonche'  al  sostegno  delle  attivita'  amministrative  del
consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  dei   consigli
giudiziari. 
  458. All'articolo 5, comma 4, secondo  periodo,  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « nel corrispondente
circondario » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  nel  territorio,
rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta ». 
  459. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici giudiziari,
i termini di cui all'articolo 1, comma 181, secondo e terzo  periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  sono  prorogati  di  ulteriori
dodici  mesi  dalla  data  di   pubblicazione   della   delibera   di
assegnazione del finanziamento. 
  460. Limitatamente all'anno finanziario  2018,  e'  ridotto  di  20
milioni di euro il trasferimento in favore  del  Consiglio  superiore
della magistratura il quale e' autorizzato ad integrare  la  relativa
dotazione annuale per l'ammontare di 20  milioni  di  euro  derivanti
dall'avanzo di amministrazione. 
  461.  Al  fine  di  dare  completa  attuazione   al   processo   di
liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge  4
agosto 2017, n. 124, e di assicurare,  a  decorrere  dall'anno  2018,
l'effettivita' dei risparmi  di  spesa  da  esso  derivanti,  nonche'
l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta,
a tutela della funzionalita' dell'amministrazione giudiziaria e della
finanza pubblica, all'articolo 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti: 
  «97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n.  890,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Il servizio deve essere erogato da operatori postali  in  possesso
della licenza di cui all'articolo 5, comma 2,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e  deve  rispettare  gli
obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124"; 
  b)  all'articolo   2,   le   parole:   "al   modello   prestabilito
dall'Amministrazione postale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
modello approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
sentito il Ministero della giustizia"; 
  c) all'articolo 3: 
  1)  al  primo  comma,  le  parole:  "dell'ufficio   postale"   sono
sostituite dalle seguenti: "del punto di accettazione  dell'operatore
postale"; 
  2)  al  secondo  comma,  le  parole:  "all'ufficio  postale"   sono
sostituite dalle seguenti: "al punto di  accettazione  dell'operatore
postale"; 
  3) al terzo comma, le parole: "dall'Amministrazione  postale"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2"; 
  4) al quarto comma, le  parole  da:  ";  per  le  notificazioni  in
materia penale"  a:  "si  riferisce"  sono  sostituite  dai  seguenti
periodi: "Per le notificazioni in materia  penale  e  per  quelle  in
materia civile e amministrativa effettuate in corso di  procedimento,
sull'avviso di ricevimento e sul piego devono  essere  indicati  come
mittenti,  con  indicazione  dei  relativi  indirizzi,  ivi  compreso
l'indirizzo di posta elettronica  certificata  ove  il  mittente  sia
obbligato  per  legge  a  dotarsene,  la  parte  istante  o  il   suo
procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda  di  chi  abbia  fatto
richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso
il mittente che non  sia  gravato  dall'obbligo  di  cui  al  periodo
precedente puo' sempre indicare un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata ai fini della trasmissione  della  copia  dell'avviso  di
ricevimento ai sensi dell'articolo 6"; 
  5) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
  "E'  facolta'   dell'operatore   postale   richiedere   una   nuova
compilazione  dell'avviso  o  il  riconfezionamento  del  piego   che
risultino effettuati in modo non conforme  alla  modulistica  di  cui
all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore
puo' rifiutare l'esecuzione del servizio"; 
      6)  al  quinto  comma,  le  parole:  "all'ufficio  postale   di
partenza" sono sostituite dalle seguenti: "al punto  di  accettazione
dell'operatore postale"; 
    d) all'articolo 4: 
  1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
fermi restando gli effetti di  quest'ultima  per  il  notificante  al
compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalle  vigenti
disposizioni"; 
  2) al quarto comma, le parole: "dal bollo apposto" sono  sostituite
dalle seguenti: "da quanto attestato"; 
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6. - 1. Lo smarrimento dell'avviso  di  ricevimento  non  da'
diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore  postale  incaricato  e'
tenuto a rilasciare, senza spese,  un  duplicato  o  altro  documento
comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere
al mittente. Quando il mittente ha indicato  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine  su
supporto analogico dell'avviso di ricevimento  secondo  le  modalita'
prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna  del
piego al destinatario, a trasmettere  con  modalita'  telematiche  la
copia dell'avviso al mittente. In  alternativa,  l'operatore  postale
genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai
sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal  secondo
periodo del presente comma. L'originale  dell'avviso  di  ricevimento
trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove  il
mittente puo' ritirarlo. 
  2.  Per  ogni  piego  smarrito,  l'operatore   postale   incaricato
corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni"; 
    f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. L'operatore postale  consegna  il  piego  nelle  mani
proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. 
  2.  Se  la  consegna  non  puo'  essere  fatta   personalmente   al
destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla  busta
che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che  conviva
anche temporaneamente con lui ovvero  addetta  alla  casa  ovvero  al
servizio del destinatario, purche' il consegnatario non  sia  persona
manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta'  inferiore  a
quattordici anni. In  mancanza  delle  persone  indicate  al  periodo
precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di  lavoro  continuativo,
e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. 
  3. L'avviso di ricevimento e di documenti  attestanti  la  consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il
piego e, quando la consegna sia  effettuata  a  persona  diversa  dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi  i  documenti
summenzionati, dalla  specificazione  della  qualita'  rivestita  dal
consegnatario,   con   l'aggiunta,   se   trattasi   di    familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. 
  4. Se il destinatario  o  le  persone  alle  quali  puo'  farsi  la
consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento  pur  ricevendo
il piego, ovvero se il destinatario rifiuta  il  piego  stesso  o  di
firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale  a  rifiuto
del  piego,  l'operatore  postale  ne  fa  menzione  sull'avviso   di
ricevimento  indicando,  se  si  tratti  di   persona   diversa   dal
destinatario, il nome ed il cognome  della  persona  che  rifiuta  di
firmare nonche' la sua qualita', appone la data e  la  propria  firma
sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito  al  mittente  in
raccomandazione,  unitamente  al  piego  nel  caso  di  rifiuto   del
destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della  consegna  e'
fornita dall'addetto alla  notifica  nel  caso  di  impossibilita'  o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla
sottoscrizione"; 
    g) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in  luogo
del  destinatario  rifiutano  di  riceverlo,  ovvero  se  l'operatore
postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del  destinatario
o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate,
il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto  di  deposito
piu' vicino al destinatario. 
  2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve  assicurare  la  disponibilita'  di  un  adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita'  ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio. 
  3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta  supervisione  e
responsabilita' dell'operatore postale, pressoi punti di  giacenza  o
sulle  modalita'  alternative  di   consegna   della   corrispondenza
inesitata,  in  relazione  alla  custodia  ed  alle  altre  attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. 
  4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito  e'  data
notizia al destinatario,  a  cura  dell'operatore  postale,  mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento che, in caso di assenza  del  destinatario,  deve  essere
affisso alla porta d'ingresso oppure  immesso  nella  cassetta  della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve  contenere  l'indicazione  del  soggetto  che  ha  richiesto  la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica  e'  stata  richiesta  e  del  numero  di  registro
cronologico corrispondente, della data di deposito  e  dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito  al  destinatario  a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato  mediante  ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha  comunque  per  eseguita  trascorsi  dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui  al
periodo precedente e  che,  decorso  inutilmente  anche  il  predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente. 
  5. La notificazione si ha per eseguita dalla data  del  ritiro  del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui  al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito  lo  dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal  destinatario  o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro  due  giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. 
  6. Trascorsi dieci giorni dalla data di  spedizione  della  lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o  un  suo
incaricato ne abbia curato il ritiro,  l'avviso  di  ricevimento  e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente  in  raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale,  della
data dell'avvenuto deposito e dei  motivi  che  l'hanno  determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al  mittente
in   raccomandazione   con   annotazione   in   calce,   sottoscritta
dall'operatore postale,  della  data  dell'avvenuto  deposito  e  dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato  entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di  ricevimento  o  sia,
comunque, incerta, la notificazione si  ha  per  eseguita  alla  data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso. 
  7.  Fermi  i  termini  sopra  indicati,  l'operatore  postale  puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed  il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa"; 
    h) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - 1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  201,
comma 3, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e
con indicazione del motivo del mancato recapito  gli  invii  che  non
possono  essere  consegnati  per  i  seguenti  motivi:   destinatario
sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo  inesatto,
indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente"; 
  i) l'articolo 11 e' abrogato; 
  l) all'articolo 12: 
  1) al primo comma, le  parole:  "3  febbraio  1993,  n.  29,"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165,"; 
  2) il secondo e terzo comma sono abrogati; 
    m) dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 16-bis. - 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge
si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati". 
  97-ter. Ai  fini  delle  notificazioni  a  mezzo  posta,  qualunque
riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per  mezzo
del quale e' effettuata la spedizione si intende riferito  al  "punto
di accettazione" e all'ufficio  postale  preposto  alla  consegna  si
intende riferito al "punto di deposito". 
  97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio  1999,
n. 261, al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Le
persone addette ai  servizi  di  notificazione  a  mezzo  posta  sono
considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti" e, alla  rubrica,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e  persone  addette  ai
servizi di notificazione a mezzo posta". 
  97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261. Le disposizioni di cui alla  lettera  e)  del  comma  97-bis  si
applicano a decorrere dal 1° giugno 2018 ». 
  462. Al fine di perseguire l'obiettivo  della  coesione  sociale  e
territoriale, senza discriminazioni tra gli  utenti,  in  conformita'
alla normativa europea e nazionale,  e  fermo  restando  il  rispetto
della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra
il Ministero dello sviluppo economico e  il  fornitore  del  servizio
postale universale puo' comprendere, su richiesta di una delle parti,
a partire dal 1° gennaio 2020, nell'offerta complessiva  dei  servizi
postali, tenuto conto di ragioni di  efficienza  e  razionalizzazione
della fornitura dei  medesimi  servizi  e  valorizzando  la  presenza
capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del
servizio postale universale, le  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi. 
  463. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge  6  ottobre
2017, n. 158, piccoli comuni possono  stipulare  appositi  protocolli
aggiuntivi con il  fornitore  del  servizio  postale  universale  per
ridurre l'attuale  discriminazione  relativa  ai  tempi  di  consegna
effettivi rispetto ai grandi centri abitati e  per  il  conseguimento
degli obiettivi di  cui  al  comma  462  del  presente  articolo.  Il
fornitore del servizio postale universale, nel  perseguire  obiettivi
di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche
tenuto conto degli obiettivi di coesione  sociale  ed  economica,  si
impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative  degli  enti
territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi
in specifici ambiti territoriali, anche al  fine  di  valorizzare  la
presenza capillare degli uffici postali. 
  464. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'
tecniche per l'attuazione dei commi 462  e  463  con  riferimento  ai
singoli regimi interessati. 
  465. All'articolo 81-bis delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il
giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo  ovvero
della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto  del  periodo
compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre
mesi successivi. La disposizione del primo periodo si  applica  anche
nei  casi  di  adozione  nazionale  e   internazionale   nonche'   di
affidamento  del  minore  avendo   riguardo   ai   periodi   previsti
dall'articolo 26 del testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',  di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151.  Dall'applicazione
del presente comma non puo' derivare  grave  pregiudizio  alle  parti
nelle cause per le quali e' richiesta un'urgente trattazione ». 
  466. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale,  dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Agli effetti di cui al  comma  5  il  difensore  che  abbia
comunicato  prontamente   lo   stato   di   gravidanza   si   ritiene
legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti  la  data
presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso ». 
  467. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 3, le parole: « e del 15 per cento per  l'anno  2017  »
sono sostituite dalle seguenti: « , del 15 per cento per l'anno  2017
e del 10 per cento per l'anno 2018 ». 
  468. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso
delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  o,  a
scelta  dell'interessato,  l'indennita'  di   trasferta,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e
successive modificazioni,  a  titolo  risarcitorio  indennitario,  in
relazione  al  mantenimento  della  residenza  nel  territorio  della
provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui  a
decorrere dal 2018. 
  469. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo
sono soppressi. 
  470. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre  2012,  n.
247, la parola: « cinque» e' sostituita dalla seguente:« sei ». 
  471. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di
cui al comma  6-ter  del  presente  articolo  rientrano  in  apposite
gestioni separate del "Fondo unico giustizia": 
  a) salvo che nei casi di cui  all'articolo  104,  primo  e  secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  fino  al  riparto
finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti  correnti
accesi a norma dell'articolo 34,  primo  comma,  dello  stesso  regio
decreto n. 267 del 1942; 
  b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in  conti
correnti e in depositi a risparmio ricavate nel  corso  di  procedure
esecutive per espropriazione immobiliare; 
  c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a  risparmio,
oggetto di sequestro conservativo  ai  sensi  dell'articolo  671  del
codice di procedura civile; 
  d) le somme a qualunque titolo  depositate  presso  Poste  Italiane
S.p.A.,  banche  e  altri  operatori  finanziari   in   relazione   a
procedimenti civili contenziosi. 
  2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di  cui  al
comma 2-bis, costituiti  dal  differenziale  rispetto  al  rendimento
finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura
pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia,  al  netto  degli
interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del  fallimento  e
all'assegnatario »; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui
ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 6-ter »; 
    c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
  «6-ter. Le modalita' di attuazione dei commi 2-bis e  2-ter,  anche
in relazione a quanto  disposto  dal  comma  6,  sono  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto e'  individuato,
relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma  2-bis
sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,
il tasso  di  interesse  attivo  di  riferimento  scelto  tra  quelli
disponibili sul  mercato  interbancario  per  operazioni  analoghe  e
continuativamente rilevati e pubblicati, che  la  banca  o  l'ufficio
postale prescelto deve riconoscere al fine di  garantire  l'ordinario
rendimento finanziario delle somme depositate. Per i  procedimenti  e
le procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma
2-ter e' determinato in relazione al tasso di interesse  attivo  gia'
riconosciuto »; 
    d) al comma 7, le parole: « Con decreto » sono  sostituite  dalle
seguenti: « Salvo quanto  previsto  dai  commi  2-bis  e  2-ter,  con
decreto ». 
  472. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel primo comma, le parole da: « Su » fino a: « capitale »  sono
soppresse; 
  b) nel terzo comma, dopo la parola: « delegato » sono  aggiunte  le
seguenti: « e, nel periodo di intestazione  "Fondo  unico  giustizia"
del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA ». 
  473. Al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 238  (L)  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle
pene pecuniarie non pagate). - 1. Entro la fine di ogni mese l'agente
della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica,  le
informazioni relative allo svolgimento del servizio  e  all'andamento
delle  riscossioni  delle  pene  pecuniarie   effettuate   nel   mese
precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione  del
presente comma  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  si
applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  54,  55  e  56  del
predetto decreto. 
  2. L'ufficio  investe  il  pubblico  ministero  perche'  attivi  la
conversione presso il magistrato di  sorveglianza  competente,  entro
venti giorni dalla  ricezione  della  prima  comunicazione  da  parte
dell'agente della riscossione, relativa  all'infruttuoso  esperimento
del primo pignoramento su tutti i beni. 
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresi',
il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi  dalla  presa  in
carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza
della comunicazione di cui al comma 2, non  risulti  esperita  alcuna
attivita' esecutiva ovvero se gli  esiti  di  quella  esperita  siano
indicativi dell'impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di
una rata di essa. 
  4. Nei casi di cui ai commi 2  e  3,  sono  trasmessi  al  pubblico
ministero  tutti  i  dati  acquisiti  che  siano  rilevanti  ai  fini
dell'accertamento dell'impossibilita' di esazione. 
  5. L'articolo di ruolo relativo alle  pene  pecuniarie  e'  sospeso
dalla data in  cui  il  pubblico  ministero  trasmette  gli  atti  al
magistrato di sorveglianza competente. 
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare  l'effettiva
insolvibilita' del debitore, puo' disporre le opportune indagini  nel
luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si  abbia  ragione
di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito  e
richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. 
  7. Quando il  magistrato  di  sorveglianza  competente  accerta  la
solvibilita' del debitore,  l'agente  della  riscossione  riavvia  le
attivita' di competenza sullo stesso articolo di ruolo. 
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione
della stessa o di differimento della conversione di cui  all'articolo
660, comma 3, del  codice  di  procedura  penale,  l'ufficio  ne  da'
comunicazione  all'agente  della  riscossione,  anche  ai  fini   del
discarico per l'articolo di ruolo relativo. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  trovano  applicazione
anche per le partite di credito per le quali si  e'  gia'  provveduto
all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle  medesime
». 
  474. All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile,  dopo  le
parole: « le retribuzioni  dei  professionisti  »  sono  inserite  le
seguenti: « , compresi il  contributo  integrativo  da  versare  alla
rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di  rivalsa
per l'imposta sul valore aggiunto, ». 
  475. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di
euro per l'anno 2019 e di  30  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge  23
giugno 2017, n. 103, in materia di  riforma  del  processo  penale  e
dell'ordinamento penitenziario. 
  476. All'articolo 7 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Alle dipendenze del Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle
strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della
giustizia, e' istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unita' di
personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di
comando, non piu' di 2 unita' del Ministero dell'interno e  non  piu'
di  3  unita'  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  che
conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, con oneri a carico  delle  amministrazioni
di  provenienza  sia  in  ragione  degli  emolumenti   di   carattere
fondamentale che per gli emolumenti accessori di  carattere  fisso  e
continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono
posti a carico del Ministero della giustizia. Il  predetto  personale
e' scelto in funzione delle  conoscenze  acquisite  negli  ambiti  di
competenza del Garante. La struttura e la  composizione  dell'ufficio
sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro della  giustizia,  il  Ministro
dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze »; 
    b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale  e'  autorizzata
la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016  e  2017  e  di
euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018 ». 
  477. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 4 dell'articolo 7 del  decreto-legge  n.  146  del  2013,  come
modificato dal comma 476, lettera a),  e'  adottato  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  478. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2018, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di  concorso  gia'  bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  479. Per le finalita' di cui al comma 478, e' autorizzata la  spesa
nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per
l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di  euro  28.391.450
per l'anno  2021,  di  euro  36.014.275  per  l'anno  2022,  di  euro
36.226.732 per l'anno 2023, di euro 36.878.367 per  l'anno  2024,  di
euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e
di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027. 
  480.  Al  fine   di   agevolare   la   definizione   dei   processi
amministrativi pendenti e di  ridurre  ulteriormente  l'arretrato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982,  n.  186,  il  numero  dei  presidenti  di  sezione  del
Consiglio di Stato e' aumentato di una unita', quello dei consiglieri
di Stato di  sette  unita',  quello  dei  referendari  dei  tribunali
amministrativi regionali di quindici unita'. 
  481. Per le finalita' di  cui  al  comma  480,  e'  autorizzata,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indizione di  concorsi  pubblici  e,
conseguentemente,  l'assunzione  delle   corrispondenti   unita'   di
magistrati. 
  482. In considerazione della riduzione  dell'arretrato  conseguente
all'applicazione del comma 481, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,
nella tabella A allegata alla legge 27  aprile  1982,  n.  186,  come
incrementata per effetto del comma 480, il numero dei  presidenti  di
sezione del Consiglio di Stato e' ridotto di una unita',  quello  dei
consiglieri di Stato  di  due  unita',  quello  dei  referendari  dei
tribunali amministrativi regionali di cinque  unita'  e  le  relative
posizioni, se coperte da  personale  in  servizio,  sono  considerate
soprannumerarie. 
  483. Per l'attuazione dei commi da 480  a  482  e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64  per
l'anno  2019,  di  euro  3.565.894,07  per  l'anno  2020,   di   euro
3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per  l'anno  2022,
di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183,938,58 per l'anno
2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29  per
l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027. 
  484.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  483  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo  delle  risorse  provenienti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  iscritte  nel
bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari. 
  485.   Al   fine   di   assicurare   all'Avvocatura   dello   Stato
l'espletamento  dei  compiti  ad  essa  assegnati  dalla  legge,   le
dotazioni organiche degli avvocati  dello  Stato  e  dei  procuratori
dello Stato sono aumentate,  rispettivamente,  di  venti  unita'.  La
tabella  A  di  cui  alla  legge  3   aprile   1979,   n.   103,   e'
conseguentemente  modificata.  Le  procedure   concorsuali   per   le
conseguenti  assunzioni,  disciplinate  con   decreto   dell'Avvocato
generale dello Stato, sono disposte anche in  deroga  ai  vincoli  in
materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni,  nonche'  in
deroga ai limiti assunzionali previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia di turn over. A tal fine e' autorizzata la spesa  nel  limite
di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019,
di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021,
di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023,
di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025,
di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di  euro  6.456.286  a  decorrere
dall'anno 2027. 
  486. Al medesimo fine di cui al comma 485, all'articolo 9, comma 4,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, il numero: « 50 » e' sostituito dal  seguente:
« 75 »; 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  487. All'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: « tenuto  conto  dei  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « e conforme ai »; 
  b) al comma 5, alinea, le parole: « , salvo che siano state oggetto
di specifica trattativa e approvazione, » sono soppresse; 
  c) al comma 6: 
  1) le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: «
lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) »; 
  2) le parole: « anche qualora siano state oggetto di  trattativa  e
approvazione » sono soppresse; 
    d) il comma 9 e' abrogato. 
  488. All'articolo  19-quaterdecies  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento  del
conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di  compensi
adeguati all'importanza dell'opera,  tenendo  conto,  in  ogni  caso,
dell'eventuale ripetitivita' delle prestazioni richieste ». 
  489. Al fine  di  favorire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari, il Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato,  con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  1,  commi  2-bis   e   2-ter,   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  12  agosto  2016,  n.  161,  ad  assumere,  nell'ambito
dell'attuale dotazione  organica,  per  il  triennio  2018-2020,  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, un  ulteriore  contingente
massimo di 1.400 unita' di personale amministrativo non  dirigenziale
da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. 
  490. Per lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  necessarie
all'attuazione  del  comma  489  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
2.000.000 per l'anno 2018. 
  491. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 489 e 490,
e' autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018
e di euro  49.409.280  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  cui  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  492. Le risorse certe e stabili  del  Fondo  per  le  politiche  di
sviluppo delle risorse umane  e  per  la  produttivita'  dell'Agenzia
delle  entrate  sono  incrementate,  a   valere   sui   finanziamenti
dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018
e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal  2019.  Agli  oneri
derivanti  dal   precedente   periodo,   valutati   in   termini   di
indebitamento netto in euro 5,2 milioni di euro per l'anno 2018  e  a
10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  493. All'articolo 13 del decreto-legge 17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « biennio  2017-2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « triennio 2017-2019» e le parole: «60 unita'»  dalle
seguenti: « 296 unita' »; 
  b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  « 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno  2018  e
di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019. 
  3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
1 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018 ». 
  494. All'articolo 37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11: 
  1) al terzo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2015  »
sono inserite le seguenti: « e fino all'anno 2017 »; 
  2) dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente:  «A  decorrere
dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui  al  terzo
periodo e' destinata a  fronteggiare  le  imprevedibili  esigenze  di
servizio,  ivi  comprese  quelle  connesse  al  conseguimento   degli
obiettivi  definiti  dai  programmi  di  cui  al  comma  1,  ove   il
prolungamento dell'orario d'obbligo per il  personale  amministrativo
degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti  orari  stabiliti
dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione
al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il
lavoro straordinario e' disposta, in deroga alla  normativa  vigente,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo,  per  ciascuna
unita', non superiore a 35 ore mensili »; 
    b) al comma 12, primo periodo, le parole: « entro il 30 aprile di
ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30  aprile  di
ciascuno degli anni interessati »; 
    c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «  13.  L'organo  di  autogoverno  della  magistratura   tributaria
provvede al riparto delle somme di cui al comma  11  tra  gli  uffici
giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli   obiettivi   di   smaltimento
dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di  cui  al
comma 1, e tenuto conto delle dimensioni  e  della  produttivita'  di
ciascun ufficio.  Il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  sentito
l'organo di autogoverno della magistratura  amministrativa,  provvede
al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici  della
giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita'  e  delle
dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015,  2016  e  2017,  il
Ministro  della  giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore  della
magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11  tra
gli uffici della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di cui
al primo periodo ». 
  495. Al fine di migliorare la gestione  dell'Amministrazione  degli
archivi notarili, contenere le spese nonche'  mantenere  l'equilibrio
previdenziale dell'ente Cassa nazionale del notariato, alla legge  16
febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. La tabella che determina il numero e la  residenza  dei  notai
deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere  rivista
ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e  tenuto
anche conto della variazione  statistica  tendenziale  del  numero  e
della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai,  e  puo'
essere modificata parzialmente anche entro  un  termine  piu'  breve,
quando ne sia dimostrata l'opportunita' »; 
    b) all'articolo 65, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «A decorrere dalla data stabilita con il decreto  di  cui  al  nono
comma, il notaio trasmette in  via  telematica  all'Ufficio  centrale
degli  archivi  notarili,  in  formato  digitale,  per  l'inserimento
nell'archivio centrale informatico, la copia mensile  dei  repertori,
di cui al primo comma, nonche'  la  copia  trimestrale  del  registro
somme e valori, ovvero la  certificazione  negativa,  ed  ogni  altra
documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali e' tenuto,  a
mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente  postale
gestito dall'Ufficio centrale. 
  L'Amministrazione  degli  archivi  notarili  versa,   nei   termini
previsti  per  gli  archivi  notarili  distrettuali  dalla  normativa
vigente, le somme riscosse per  conto  del  Consiglio  nazionale  del
notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio
nella misura del 2 per cento. 
  Il controllo della liquidazione delle  tasse  e  dei  contributi  e
degli importi versati dai notai e  l'applicazione  e  la  riscossione
delle sanzioni  previste  per  tardivo  o  mancato  pagamento  spetta
all'archivio notarile distrettuale. 
  I dati estratti dalle  copie  dei  repertori  tenuti  nell'archivio
centrale informatico sostituiscono l'indice delle  parti  intervenute
negli atti, previsto dall'articolo 114. 
  L'Amministrazione   degli   archivi    notarili    provvede    alla
dematerializzazione delle copie mensili di cui al  presente  articolo
conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili. 
  Con uno o piu' decreti del Ministro della  giustizia,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti  il  Consiglio
nazionale del notariato,  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale,  sono  determinate,  nel
rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, le norme di  attuazione  delle  disposizioni  che  riguardano  le
modalita' di formazione e trasmissione telematica delle copie di  cui
al quarto comma, i versamenti di cui al quarto  e  quinto  comma,  la
conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati
inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresi'  stabilite
le date di entrata in vigore delle predette disposizioni  e  le  date
della  cessazione   dell'obbligo   di   eseguire   i   corrispondenti
adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali »; 
    c) all'articolo 93-ter e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  « 1-bis. Agli atti  funzionali  al  promovimento  del  procedimento
disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287 ». 
  496. Alla lettera b-bis) del  terzo  comma  dell'articolo  1  della
legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: « in tre precedenti concorsi
» sono sostituite dalle seguenti: « in cinque precedenti concorsi ». 
  497. All'articolo  5,  primo  comma,  numero  5),  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole:  «  continuativamente  dopo  la
laurea » sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal
registro dei praticanti in  conformita'  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ». 
  498. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge  27  giugno
2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite  dalle
seguenti: « , di ufficiale giudiziario, di contabile,  di  assistente
informatico e di assistente linguistico »; 
  b) le  parole:  «  di  funzionario  giudiziario  e  di  funzionario
dell'ufficio notificazioni,  esecuzioni  e  protesti  (UNEP)  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  di   funzionario   giudiziario,   di
funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),
di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario
linguistico ». 
  499. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. (Distretti del cibo). -  1.  Al  fine  di  promuovere  lo
sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione  sociale,  favorire
l'integrazione   di   attivita'   caratterizzate    da    prossimita'
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire  l'impatto
ambientale  delle  produzioni,  ridurre  lo   spreco   alimentare   e
salvaguardare il territorio  e  il  paesaggio  rurale  attraverso  le
attivita' agricole e agroalimentari, sono istituiti i  distretti  del
cibo. 
  2. Si definiscono distretti del cibo: 
  a) i distretti  rurali  quali  sistemi  produttivi  locali  di  cui
all'articolo 36, comma  1,  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,
caratterizzati  da  un'identita'  storica  e  territoriale   omogenea
derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre  attivita'
locali, nonche' dalla produzione di beni  o  servizi  di  particolare
specificita', coerenti con le tradizioni e le  vocazioni  naturali  e
territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione; 
  b) i distretti agroalimentari di qualita' quali sistemi  produttivi
locali,  anche  a   carattere   interregionale,   caratterizzati   da
significativa   presenza   economica   e    da    interrelazione    e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole  e  agroalimentari,
nonche' da una o piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi
della vigente normativa europea o  nazionale,  oppure  da  produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione; 
  c) i  sistemi  produttivi  locali  caratterizzati  da  una  elevata
concentrazione di piccole e medie imprese agricole e  agroalimentari,
di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
  d) i sistemi produttivi locali anche  a  carattere  interregionale,
caratterizzati da interrelazione e interdipendenza  produttiva  delle
imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o  piu'  produzioni
certificate e tutelate ai  sensi  della  vigente  normativa  europea,
nazionale e regionale; 
  e) i  sistemi  produttivi  locali  localizzati  in  aree  urbane  o
periurbane caratterizzati dalla significativa presenza  di  attivita'
agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; 
  f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e
dall'integrazione fra attivita' agricole, in  particolare  quella  di
vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita' di  prossimita'
di  commercializzazione  e  ristorazione  esercitate   sul   medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di  acquisto
solidale; 
  g) i sistemi produttivi locali  caratterizzati  dalla  presenza  di
attivita' di coltivazione, allevamento, trasformazione,  preparazione
alimentare e agroindustriale svolte con il  metodo  biologico  o  nel
rispetto dei criteri della sostenibilita'  ambientale,  conformemente
alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
  h) i biodistretti e i distretti biologici,  intesi  come  territori
per i quali agricoltori  biologici,  trasformatori,  associazioni  di
consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli
per la diffusione del metodo biologico di coltivazione,  per  la  sua
divulgazione nonche'  per  il  sostegno  e  la  valorizzazione  della
gestione sostenibile anche  di  attivita'  diverse  dall'agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia
di biodistretti o distretti biologici  si  applicano  le  definizioni
stabilite dalla medesima normativa. 
  3. Le regioni e le province autonome provvedono  all'individuazione
dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il  quale  e'
costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo. 
  4. Al fine di sostenere  gli  interventi  per  la  creazione  e  il
consolidamento dei distretti del cibo si  applicano  le  disposizioni
relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  5. I criteri, le modalita' e le procedure  per  l'attuazione  degli
interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di  5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2019. 
  7. Al fine di  valorizzare  la  piena  integrazione  fra  attivita'
imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  dopo
le parole:  "nell'ambito  dell'esercizio  della  vendita  diretta  e'
consentito" sono inserite le seguenti:  "vendere  prodotti  agricoli,
anche manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo,  mediante
l'utilizzo di  strutture  mobili  nella  disponibilita'  dell'impresa
agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o  private,
nonche'" ». 
  500. Al fine di potenziare le attivita'  volte  alla  realizzazione
degli  obiettivi  che  l'Italia  si  e'   impegnata   a   raggiungere
nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel
documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite « Agenda  2030  per
lo sviluppo sostenibile », nonche' per la realizzazione di  eventi  e
iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia
a ospitare la 26° sessione della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, e in continuita' con EXPO 2015 e con
la Carta di Milano, e' autorizzata  la  spesa  di  500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center  for
Food Law and Policy. 
  501. Per il potenziamento delle azioni di promozione  del  Made  in
Italy  agroalimentare  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese italiane, all'articolo 1, comma 202,  quinto  periodo,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, » sono inserite le
seguenti: « nonche' a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018
e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020, ». 
  502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le  attivita'
di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione,  le  visite
nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti
utili  alla  coltivazione  della   vite,   la   degustazione   e   la
commercializzazione delle produzioni  vinicole  aziendali,  anche  in
abbinamento ad  alimenti,  le  iniziative  a  carattere  didattico  e
ricreativo nell'ambito delle cantine. 
  503. Allo svolgimento dell'attivita' enoturistica si  applicano  le
disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della  legge  30  dicembre
1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore  aggiunto
di cui all'articolo 5, comma 2,  della  legge  n.  413  del  1991  si
applica solo per i produttori agricoli di cui  agli  articoli  295  e
seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28  novembre
2006. 
  504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  adottato  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  linee  guida  e
indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di  qualita',
con  particolare  riferimento  alle   produzioni   vitivinicole   del
territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica. 
  505. L'attivita' enoturistica e' esercitata,  previa  presentazione
al comune di competenza  della  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo  19  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in conformita' alle normative regionali, sulla base dei
requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui  al  comma
504. 
  506. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  da  adottare  entro  il  31  gennaio  di  ciascuna  delle
annualita' 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le
percentuali di compensazione  applicabili  agli  animali  vivi  delle
specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna  delle  annualita'
2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per
cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
periodo precedente non puo' comportare minori entrate superiori a  20
milioni di euro annui. 
  507. Al fine di assicurare la realizzazione di  interventi  urgenti
diretti  a  fronteggiare  le  emergenze  nel  settore   avicolo,   e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, il Fondo  per  l'emergenza  avicola,
con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e  5  milioni
di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalita': 
  a) interventi per favorire la ripresa  dell'attivita'  economica  e
produttiva di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, a favore delle imprese agricole  operanti  nel  settore
avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative  agevolate  a
copertura dei rischi, la cui attivita' e' limitata o  impedita  dalle
prescrizioni sanitarie adottate  per  impedire  la  diffusione  della
malattia; 
  b)  rafforzamento  del  sistema  di  sorveglianza   e   prevenzione
dell'influenza aviaria. 
  508. Il Fondo di cui al comma 507 e' finanziato, per  la  finalita'
di cui alla lettera a), mediante riduzione di 5 milioni di  euro  per
l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4  della
legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalita' di cui alla  lettera
b), nella misura di 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2018  mediante
utilizzo delle risorse  destinate  alla  realizzazione  di  specifici
obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  509. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  adottato  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti  i  criteri  di
attuazione, le modalita' di accesso al Fondo, nonche' le priorita' di
intervento che devono tener conto della  densita'  degli  allevamenti
avicoli sul territorio. 
  510. All'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 9, le parole: « e  alle  aziende  avicole  a  carattere  non
commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi » sono
sostituite dalle seguenti: « e alle aziende avicole a  carattere  non
commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50 ». 
  511. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento  di  tutela
della biodiversita' e dell'ecosistema e di  integrazione  di  reddito
nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori
con meno di 20 alveari e ricadenti nei  comuni  classificati  montani
non  concorrono  alla  formazione  della  base  imponibile  ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  512. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo  stipulati  con
gli enti territoriali al finanziamento,  mediante  apposite  delibere
del CIPE, degli interventi in  materia  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico  e  degli  interventi  infrastrutturali   necessari   a
risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita' provinciale
e comunale, ai collegamenti con le  aree  interne  e  ai  presidi  di
protezione  civile  (cosiddette  «  vie  di  fuga   »)   confluiscono
direttamente nella contabilita' speciale dei presidenti delle regioni
in qualita' di commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
espletamento  delle  procedure  relative  alla  realizzazione   degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,  che  assicurano
l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalita' e i  poteri
di cui all'articolo 10 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  513. Agli interventi di cui al comma 512 non si applica  l'articolo
7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164. 
  514. A decorrere dal 1° gennaio 2019  l'aliquota  di  accisa  sulla
birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata  in  euro  3,00
per ettolitro e per grado-Plato. 
  515. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  « Sono altresi' equiparati ai coltivatori diretti,  ai  fini  della
presente  legge,  anche  gli  imprenditori   agricoli   professionali
iscritti nella previdenza agricola ». 
  516.  Per  la  programmazione  e  realizzazione  degli   interventi
necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al  fenomeno  della
siccita' e per promuovere  il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, con il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con il Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema  idrico,  ridenominata  ai  sensi  del  comma   528,   previa
acquisizione dell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' adottato il  Piano  nazionale  di  interventi  nel  settore
idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione «
invasi ».  Il  Piano  nazionale  puo'  essere  approvato,  anche  per
stralci, con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni due  anni,
tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati,
delle programmazioni esistenti e dei  nuovi  interventi  necessari  e
urgenti,  con  priorita'  per  quelli  in  stato   di   progettazione
definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23  del  codice  degli
appalti, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  da
realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle  infrastrutture
idriche, anche al fine di contrastare la  dispersione  delle  risorse
idriche. 
  517. Ai fini della definizione della sezione « acquedotti  »  della
proposta del Piano nazionale di cui al  comma  516,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai
sensi  del  comma  528,  sentiti  le  regioni  e  gli   enti   locali
interessati, sulla base delle programmazioni  esistenti  per  ciascun
settore nonche' del monitoraggio sull'attuazione dei piani  economici
finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al  comma  516
l'elenco degli interventi necessari e urgenti  per  il  settore,  con
specifica indicazione delle modalita' e dei tempi di attuazione,  per
la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento
di adeguati livelli di qualita' tecnica; b)  recupero  e  ampliamento
della  tenuta  e  del  trasporto  della  risorsa  idrica,  anche  con
riferimento alla capacita' di  invaso;  c)  diffusione  di  strumenti
mirati al risparmio  di  acqua  negli  usi  agricoli,  industriali  e
civili.  Gli  enti  di  gestione  d'ambito  e  gli   altri   soggetti
responsabili  della  realizzazione   degli   interventi   trasmettono
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,
ridenominata ai sensi del comma  528,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari. 
  518. Ai fini della definizione  della  sezione  «  invasi  »  della
proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti definisce  l'elenco  degli  interventi
necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorita', delle
modalita' e dei  tempi  di  attuazione,  tenuto  conto  dei  seguenti
obiettivi prioritari:  a)  completamento  di  interventi  riguardanti
grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e  ampliamento
della capacita' di invaso e di tenuta delle grandi dighe e  messa  in
sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini  di
utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2  e  ad  elevato
rischio  idrogeologico.  A  tali  fini,  le   Autorita'   di   bacino
distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di  derivazione
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le  informazioni  e  i  documenti  necessari.   L'inserimento   degli
interventi   nell'elenco   di   cui   al   primo   periodo   comporta
l'aggiornamento  degli  strumenti  di  pianificazione  esistenti;  il
finanziamento  dell'opera  e'  subordinato  all'aggiornamento  ovvero
all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli  enti  di  governo
dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione
degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori
informazioni e documenti necessari. 
  519.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito  e  gli  altri   soggetti
responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni
« acquedotti » e « invasi  »  del  Piano  nazionale,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma  516,  adeguano  i  propri
strumenti di pianificazione e di programmazione in  coerenza  con  le
misure previste dal medesimo Piano nazionale. 
  520. L'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi anche  della
Cassa per i servizi energetici  e  ambientali,  monitora  l'andamento
dell'attuazione degli interventi  e  sostiene  gli  enti  di  governo
dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione
degli  interventi  della  sezione  «  acquedotti  »   per   eventuali
criticita'  nella  programmazione   e   nella   realizzazione   degli
interventi.  Le  funzioni  attribuite  alla  medesima  Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi  da  516  a
525 sono esercitate con  i  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.  La  dotazione  organica  della
Cassa per i servizi energetici e ambientali puo' essere  adeguata  ai
compiti previsti dal presente comma con  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei
limiti delle disponibilita' del bilancio della Cassa medesima. 
  521. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui  al  comma
516  sono  finanziati  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Gli
interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma  516  possono
essere assistiti dalla garanzia del  Fondo  di  cui  all'articolo  58
della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
  522. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre  2015,  n.
221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli interventi del
Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia  dello  Stato,  quale
garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni  e  modalita'
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2.
La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato  allo  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ». 
  523. Nelle more della definizione del Piano  nazionale  di  cui  al
comma 516, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, e' adottato un  piano  straordinario  per  la
realizzazione degli interventi  urgenti  in  stato  di  progettazione
definitiva, con  priorita'  per  quelli  in  stato  di  progettazione
esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e  il  risparmio  di
acqua  negli  usi  agricoli  e  civili.  Il   contenuto   del   piano
straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli
interventi previsti  nel  piano  straordinario  sono  realizzati  dai
concessionari di derivazione  o  dai  gestori  delle  opere  mediante
apposite convenzioni con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi' avvalersi di enti
pubblici e societa' in house  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per  la  realizzazione
del piano straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. 
  524. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a  525
e' effettuato attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  delle  opere
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche  ai  sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono
classificati come « Piano invasi » o « Piano acquedotti » sulla  base
della sezione di appartenenza. Ciascun intervento del Piano nazionale
e' identificato dal codice unico di progetto. 
  525.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
riferimento alla sezione « invasi » del Piano  nazionale  di  cui  al
comma 516 e al piano straordinario di cui al comma 523, e l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai
sensi del comma 528, con riferimento alla sezione « acquedotti »  del
Piano nazionale di cui al comma 516, segnalano i casi di inerzia e di
inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione
e degli altri soggetti  responsabili,  e  propongono  gli  interventi
correttivi  da  adottare  per  il  ripristino,   comunicandoli   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri  interessati.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa  diffida  ad  adempiere
entro  un  congruo  termine,   su   proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, nomina un  commissario  ad
acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e
realizzazione degli  interventi,  e  definisce  le  modalita',  anche
contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei commissari  ad
acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. 
  526. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente comma: 
  « 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo  fanno  capo  al
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori,  servizi  e
forniture ». 
  527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo  dei
rifiuti, anche differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire
accessibilita',  fruibilita'  e   diffusione   omogenee   sull'intero
territorio  nazionale  nonche'  adeguati  livelli  di   qualita'   in
condizioni di efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando
gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali  di  carattere
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle  risorse,  nonche'
di garantire l'adeguamento infrastrutturale  agli  obiettivi  imposti
dalla normativa europea, superando cosi' le procedure  di  infrazione
gia' avviate con conseguenti benefici economici a favore  degli  enti
locali interessati da dette procedure, sono attribuite  all'Autorita'
per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il   sistema   idrico,   come
ridenominata ai sensi del comma 528, con  i  medesimi  poteri  e  nel
quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni,  anche  di
natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
le seguenti funzioni di regolazione e controllo,  in  particolare  in
materia di: 
  a)  emanazione  di  direttive  per  la  separazione   contabile   e
amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole
prestazioni,  anche  ai  fini  della  corretta  disaggregazione   per
funzioni,  per  area  geografica  e  per  categorie  di   utenze,   e
definizione   di   indici   di    valutazione    dell'efficienza    e
dell'economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
  b) definizione dei livelli di  qualita'  dei  servizi,  sentiti  le
regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei  consumatori,  nonche'
vigilanza sulle modalita' di erogazione dei servizi; 
  c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni
di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza; 
  d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di
reclami,  istanze  e  segnalazioni  presentati  dagli  utenti  e  dai
consumatori, singoli o associati; 
  e) definizione di schemi tipo dei  contratti  di  servizio  di  cui
all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  f) predisposizione ed aggiornamento del metodo  tariffario  per  la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e
dei singoli  servizi  che  costituiscono  attivita'  di  gestione,  a
copertura dei costi di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la
remunerazione dei capitali, sulla base della  valutazione  dei  costi
efficienti e del principio « chi inquina paga »; 
  g) fissazione dei criteri  per  la  definizione  delle  tariffe  di
accesso agli impianti di trattamento; 
  h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione
vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale  ottimale  per
il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; 
  i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo
osservazioni e rilievi; 
  l) formulazione di proposte relativamente alle  attivita'  comprese
nel sistema integrato di  gestione  dei  rifiuti  da  assoggettare  a
regime di concessione o autorizzazione in relazione  alle  condizioni
di concorrenza dei mercati; 
  m) formulazione di proposte di revisione della disciplina  vigente,
segnalandone altresi' i casi di gravi inadempienze e di non  corretta
applicazione; 
  n)  predisposizione  di   una   relazione   annuale   alle   Camere
sull'attivita' svolta. 
  528. La denominazione « Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il  sistema  idrico  »  e'   sostituita,   ovunque   ricorre,   dalla
denominazione  «  Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti   e
ambiente» (ARERA). I  componenti  di  detta  Autorita'  sono  cinque,
compreso il presidente, e sono nominati, ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  su  proposta  del
Ministro  dello  sviluppo  economico   d'intesa   con   il   Ministro
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare.
Conseguentemente, la lettera c) del  comma  1  dell'articolo  23  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' abrogata. 
  529. All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione
ai compiti di regolazione e controllo  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante  un  contributo  di
importo non  superiore  all'uno  per  mille  dei  ricavi  dell'ultimo
esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione  dei
rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),
della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e  dell'articolo  1,  comma
68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  In ragione delle nuove competenze attribuite all'ARERA ai sensi del
comma 527, la  pianta  organica  dell'Autorita'  e'  incrementata  in
misura di 25 unita' di ruolo da reperire in coerenza  con  l'articolo
22  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui  almeno  il
50 per cento delle unita' individuate utilizzando le  graduatorie  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a
selezioni pubbliche indette dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico. 
  530. Dall'attuazione dei commi da 527 a  529  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate,  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  531. All'articolo 3 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 27, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «
Una quota parte del gettito e' destinata ai comuni ove  sono  ubicati
le  discariche  o  gli  impianti  di  incenerimento  senza   recupero
energetico e ai  comuni  limitrofi,  effettivamente  interessati  dal
disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per
la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale  del
territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,
allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale  e
alla gestione integrata dei rifiuti urbani »; al secondo  periodo  le
parole: « Il gettito » sono sostituite dalle seguenti: « La  restante
quota del gettito »; 
  b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «  ,  nonche'  le  modalita'  di  ripartizione  della  quota
spettante ai comuni di cui al  comma  27,  sulla  base  dei  seguenti
criteri  generali:  caratteristiche  socio-economico-ambientali   dei
territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione
residente nell'area interessata e sistema di viabilita' asservita ». 
  532. Al fine di  garantire  l'effettiva  copertura  delle  funzioni
assegnate alle Autorita' di bacino distrettuali di  cui  all'articolo
63 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  il  corretto
funzionamento dei loro organi, le  risorse  assegnate  a  valere  sui
pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
  533.  Al  fine  di  supportare  Roma  Capitale  nelle  funzioni  di
valorizzazione dei beni ambientali  e  fluviali  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare  riferimento  alla
riduzione  del  rischio  idrologico  nel  bacino  del  fiume  Tevere,
l'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino   Centrale   e'
autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo
9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  ad  assumere  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unita' di
personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal  fine
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2018. 
  534. Al fine di consentire all'Autorita' di  bacino  nazionale  dei
fiumi  Liri  Garigliano  e  Volturno,  all'Autorita'   di   distretto
dell'Appennino meridionale e del fiume  Po  di  adeguare  la  propria
struttura  organizzativa  per  far  fronte  ai  compiti  straordinari
previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo  n.  152
del 2006, per l'implementazione e l'estensione  all'intero  distretto
dei servizi  modulistici  per  il  monitoraggio  ambientale,  per  la
previsione e la gestione  delle  piene  e  delle  magre  nonche'  per
l'adeguamento della sede  di  Parma  alla  nuova  dotazione  organica
prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano,Torino,
Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, e'
assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018, cosi' ripartito: 6,5 milioni di euro  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all'Autorita'  di  distretto
dell'Appennino meridionale. 
  535. Al personale delle Autorita' di  bacino  distrettuali  di  cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a  far
data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche  approvate  con  il
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  previsto  dal
medesimo articolo 63, comma 4, continua  ad  applicarsi,  nelle  more
della sottoscrizione del nuovo  contratto  collettivo  nazionale  del
comparto  delle  funzioni  centrali,  il  trattamento  giuridico   ed
economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni  ed
autonomie locali. 
  536. Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  degli
interventi di cui all'articolo 126-bis  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e  il  risanamento  dei
siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti  da  interventi  di
bonifica  di  installazioni  industriali  contaminate   da   sostanze
radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti  radioattive
o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  52,  che
comportano  pericoli  rilevanti  per  la  pubblica  incolumita',   e'
istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie peri
predetti interventi, con una dotazione  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. E' comunque fatto  obbligo  di
esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato  o  comunque
concorso a causare le spese per l'attuazione  degli  interventi.  Gli
importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono  versati
su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. 
  537. La  societa'  Sogin  Spa  provvede  alla  realizzazione  delle
attivita'  indicate   all'articolo   1,   punto   1.1,   dell'Accordo
transattivo  tra  il  Governo  italiano  e   la   Comunita'   europea
dell'energia atomica sui principi governanti  le  responsabilita'  di
gestione dei rifiuti  radioattivi  nel  sito  del  centro  comune  di
ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles  il
27 novembre 2009. 
  538. Per la realizzazione delle attivita' di cui al  comma  537  e'
trasferita alla societa' Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,   la   titolarita'   degli   atti
autorizzativi del reattore Ispra-1. 
  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  successivi   atti,
provvede, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  agli  adempimenti  amministrativi   relativi   alle
autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori. 
  539. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, la societa' Sogin Spa da' inizio alle  attivita'  conoscitive,
preliminari alla presa in carico dell'impianto.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico costituisce,  con  proprio  decreto,  il  comitato
misto previsto dall'Accordo di cui al comma 537. 
  540. La societa' Sogin Spa provvede altresi' al rimborso del  costo
sostenuto per la custodia passiva svolta dal  Joint  Research  Centre
della Commissione europea in  ottemperanza  agli  obblighi  di  legge
imposti dall'autorita' di controllo italiana  fino  al  trasferimento
della titolarita' degli atti autorizzativi di cui al comma  538  alla
medesima societa' Sogin Spa. 
  541. La societa' Sogin Spa provvede alle attivita' di cui ai  commi
da 537 a 540 a valere sugli introiti della componente  tariffaria  A2
sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3,
comma  11,  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.   79,   e
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile  2003,  n.  83.
Conseguentemente  all'articolo  1,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge n. 25 del 2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 83 del 2003, dopo le parole: « combustibile nucleare »  sono
inserite le seguenti: « , alle attivita' derivanti dagli obblighi  di
cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano  e  la  Comunita'
europea dell'energia atomica stipulato  a  Roma  e  Bruxelles  il  27
novembre 2009 ». 
  542. Con deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del  comma  528,  sono
stabilite le modalita' di rimborso alla societa'  Sogin  Spa  per  la
copertura degli oneri relativi alle attivita'  svolte  ai  sensi  dei
commi da 537 a  541,  in  coerenza  con  i  criteri  stabiliti  dalla
medesima  Autorita'  per  il  riconoscimento   dei   costi   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003, n. 83. 
  543. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge  24
dicembre 2007, n. 244,  e'  destinato  anche  alla  promozione  della
produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la  pulizia
delle orecchie in materiale biodegradabile e  compostabile  ai  sensi
della norma UNI EN 13432:2002,  nonche'  dei  prodotti  cosmetici  da
risciacquo ad azione  esfoliante  o  detergente  che  non  contengono
microplastiche. 
  544. Per le finalita' di cui al comma 543, la dotazione  del  fondo
di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018. 
  545.  Dal  1°  gennaio  2019,  e  comunque  previa  notifica   alla
Commissione europea,  e'  vietato  commercializzare  e  produrre  sul
territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle  orecchie  che
abbiano  il  supporto  in  plastica  o  comunque  in  materiale   non
biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN  13432:2002
ed  e'  obbligatorio  indicare,   sulle   confezioni   dei   medesimi
bastoncini,  informazioni  chiare  sul   corretto   smaltimento   dei
bastoncini  stessi,  citando  in  maniera  esplicita  il  divieto  di
gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. 
  546. Dal 1° gennaio 2020 e' vietato mettere in  commercio  prodotti
cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente  contenenti
microplastiche. 
  547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per: 
  a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili  in
acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri,  intenzionalmente
aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546; 
  b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati
in  diverse  forme  solide,  che,  durante  l'uso  e  nel  successivo
smaltimento,  mantengono  le  forme   definite   nelle   applicazioni
previste. 
  548. La violazione del divieto di cui al comma 546 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo  se
la violazione riguarda quantita' ingenti di prodotti cosmetici di cui
al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20  per  cento
del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva,  si  applica  la
sospensione dell'attivita' produttiva per un periodo non inferiore  a
dodici mesi. Le sanzioni sono  applicate  ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto  in  ordine  ai
poteri di accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata  legge  n.  689  del  1981,
all'accertamento  delle  violazioni  provvedono,   d'ufficio   o   su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto
dall'articolo 17 della citata legge n. 689  del  1981  e'  presentato
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  della
provincia nella quale e' stata accertata la violazione. 
  549. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori
della   meteorologia   e   della   climatologia,    potenziando    la
competitivita' italiana e la strategia nazionale in  materia,  e  per
assicurare   la   rappresentanza   unitaria   nelle    organizzazioni
internazionali di settore, con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' costituito  il  Comitato  d'indirizzo
per la meteorologia e la climatologia. Il  Comitato  e'  composto  da
tredici esperti del settore,  di  cui  uno  designato  dal  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, uno dal  Ministero  della  difesa,  uno  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  uno  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  uno  dal
Ministero dello sviluppo economico, uno  dal  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura  la
rappresentanza dell'Italia al Consiglio del  Centro  europeo  per  le
previsioni  meteorologiche  a  medio  termine  per  il  tramite   dei
componenti designati dal  Ministero  della  difesa  e  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  550. Il Comitato opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
Con il decreto di cui al comma 549 e' individuato il coordinatore del
Comitato. Per la partecipazione al Comitato,  al  coordinatore  e  ai
membri del Comitato non spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
emolumenti comunque denominati. 
  551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei  compiti  conoscitivi,
tecnico-scientifici e di responsabilita' operativa  nel  campo  della
meteorologia e climatologia, fatte  salve  le  specifiche  competenze
delle Forze armate  per  gli  aspetti  riguardanti  la  difesa  e  la
sicurezza  nazionale,  e'  istituita  l'Agenzia  nazionale   per   la
meteorologia e climatologia denominata  «  ItaliaMeteo  »,  con  sede
centrale in Bologna, con i seguenti compiti: 
  a)  elaborazione,  sviluppo,  realizzazione  e   distribuzione   di
prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio
e la sorveglianza meteorologica  e  meteo-marina,  l'omogeneizzazione
dei linguaggi  e  dei  contenuti,  anche  ai  fini  di  una  efficace
informazione alla popolazione; 
  b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la  promozione
di specifiche attivita' di ricerca e  sviluppo  applicate  nel  campo
delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra; 
  c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e  non,
sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e  la
raccolta di dati, per le telecomunicazioni  e  per  la  condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e informazioni; 
  d) elaborazione, sviluppo e distribuzione  di  prodotti  e  servizi
climatici; 
  e) comunicazione, informazione, divulgazione  e  formazione,  anche
post-universitaria; 
  f) partecipazione ad organismi,  progetti  e  programmi,  anche  di
cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia  e
climatologia; 
  g) promozione di attivita' di partenariato con soggetti privati. 
  552. ItaliaMeteo svolge le attivita' di cui al comma 551  anche  in
raccordo con le regioni e con le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano secondo le modalita' definite con le convenzioni  di  cui  al
comma 558. 
  553. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al  comma  552  e'
determinata nel limite massimo  di  52  unita'  complessive,  di  cui
quattro dirigenti, da definire con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 557. 
  554. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo  si  provvede:  a)
mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del  titolo  II
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) a regime,  mediante
le  ordinarie  forme  di  procedure  selettive  pubbliche  ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nei
limiti  delle  facolta'  assunzionali  previste  dalla   legislazione
vigente. L'Agenzia si  avvale  altresi',  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  di  un  numero  massimo  di  30  unita'  di   personale
scientifico specializzato nel settore della  meteorologia  attraverso
il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  555. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo
delle funzioni centrali. 
  556.  Nei  limiti  delle  disponibilita'  del   proprio   organico,
ItaliaMeteo   puo'   avvalersi   di    personale    proveniente    da
amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da
collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  557. Lo statuto di ItaliaMeteo e' predisposto dal Comitato  di  cui
al comma  549,  nel  rispetto  degli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' approvato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.  L'Agenzia  ItaliaMeteo  e'
sottoposta ai poteri di indirizzo e di  vigilanza  del  Comitato  che
formula le linee guida  strategiche  per  Italia-Meteo.  Il  predetto
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   individua,
altresi', i compiti di vigilanza che, per  specifiche  attivita',  il
Comitato puo' delegare ad una o piu' amministrazioni  statali,  anche
congiuntamente. Lo statuto individua gli  organi  dell'Agenzia  e  la
dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalita' di
svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza  del  collegio
dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante
del Ministero dell'economia e finanze. 
  558.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  eadottato
il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e,  a  seguito  di  una
ricognizione  delle  risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
attualmente finalizzate alla meteorologia  e  climatologia  da  parte
delle  pubbliche  amministrazioni,  sono  definite  misure  volte  ad
agevolare il coordinamento della gestione della  materia,  attraverso
la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse  sopra  citate  ovvero
attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere  volontario
tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare  le  strutture
meteorologiche regionali o  i  servizi  meteorologici  regionali  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle  attivita'  di
collaborazione e per la messa a  sistema  delle  risorse  finalizzate
alla  meteorologia  in  modo  da  aumentare   la   competitivita'   e
l'efficienza del sistema meteorologico. 
  559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021  per  gli  investimenti
tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro
per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020
per il funzionamento e per il personale  dell'Agenzia,  da  iscrivere
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  560. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,  n.
225, le parole: « dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di
cui  al  comma  4  del   presente   articolo,   »   sono   soppresse.
Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis
e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
  561. Le disposizioni di cui ai commi da  551  a  560  si  applicano
fatte  salve  le  competenze  riconosciute  alle  regioni  a  statuto
speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 
  562. Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della
strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano  »,  Lotto  1,  secondo
stralcio di cui alla deliberazione del CIPE n. 62/2013 dell'8  agosto
2013,  la  citta'  metropolitana  di  Milano,  anche  avvalendosi  di
soggetti pubblici o societa'  in  house  in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla legge, e' autorizzata a procedere  alla  realizzazione
della progettazione esecutiva, delle attivita' di  verifica  e  delle
attivita' connesse di cui all'articolo 157 del codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nei
limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2018, anche in
deroga alle previsioni dell'articolo 163 del testo unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a   valere   sulle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 202,  comma  1,  lettera
a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti
delle  dotazioni  organiche,  al   fine   di   garantire   l'efficace
svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28
giugno 2016, n. 132, e  nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma
3,  della  medesima  legge,  le  regioni,  valutata  prioritariamente
l'assegnazione temporanea di proprio personale,  possono  autorizzare
le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,  per
il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione  di  personale  con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  per   il   contingente
strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento  delle  suddette
attivita', incrementando il turn over previsto a legislazione vigente
nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente,
nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  le  occorrenti
risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine,
nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle  assunzioni,  le
predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni  e  i  relativi
piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle  regioni  di
riferimento. L'entita' delle risorse del piano annuale costituisce il
corrispondente vincolo assunzionale. 
  564. Per le finalita' assunzionali  di  cui  al  comma  563,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie  regionali  per
la  protezione  dell'ambiente  possono  utilizzare   graduatorie   di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in  corso  di
validita',  banditi  da  altre   agenzie   regionali   o   da   altre
amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e  nell'area  di
contrattazione collettiva della sanita'. 
  565. Al fine di svolgere le necessarie ed  indifferibili  attivita'
in materia  di  sicurezza  stradale,  di  valutazione  dei  requisiti
tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attivita' di
autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini
e alle imprese, e' autorizzata, in  deroga  alla  normativa  vigente,
l'assunzione a tempo indeterminato di  200  unita'  di  personale  da
inquadrare  nel  livello  iniziale  dell'area   III,   nel   triennio
2018-2020, presso il Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,
gli  affari  generali   ed   il   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni  sono  attuate  per  80
unita' nel 2018, per 60 unita' nel 2019 e per 60 unita' nel 2020. 
  566. In relazione alle assunzioni di cui al comma 565 la  dotazione
organica  relativa  al  personale  delle  aree  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'   rimodulata,   garantendo   la
neutralita' finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  567.  In  attuazione  dei  commi  565  e  566  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto  previsto  all'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto all'articolo 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  e  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.  Resta  ferma  la  facolta'  di
avvalersi della previsione di cui all'articolo  3,  comma  61,  terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  568. All'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Per  i
titolari  di  concessioni  autostradali,  ferme  restando  le   altre
disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo  e'
pari al sessanta per cento »; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da  parte
dei soggetti  preposti  e  dell'ANAC  viene  effettuata  annualmente,
secondo le modalita' indicate  dall'ANAC  stessa  in  apposite  linee
guida, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente   disposizione.   Eventuali   situazioni   di
squilibrio rispetto ai limiti indicati  devono  essere  riequilibrate
entro  l'anno  successivo.  Nel  caso  di  situazioni  di  squilibrio
reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una  penale
in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo  dei  lavori,
servizi  o  forniture  che  avrebbero  dovuto  essere  affidati   con
procedura ad evidenza pubblica». 
  569. L'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n.  122,  e'
sostituito dal seguente: 
  « 1. Le Societa'  Organismi  di  Attestazione,  disciplinate  dagli
articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  dalle  relative
norme di attuazione, ovvero gli organismi con  requisiti  equivalenti
di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono
avere sede in uno Stato  membro  dello  stesso  SEE  che  attribuisca
all'attestazione  che  essi  adottano  la  capacita'  di  provare  il
possesso dei requisiti di qualificazione  in  capo  all'esecutore  di
lavori pubblici ». 
  570. Al fine di sviluppare  e  riqualificare  i  servizi  resi  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in  materia   di
infrastrutture e di garantire l'assolvimento degli ulteriori  compiti
attribuiti al consiglio superiore dei lavori pubblici, in  attuazione
dell'articolo  11  della  legge  23  dicembre   1992,   n.   498,   e
dell'articolo 215 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   e'   autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i   servizi   informativi   e
statistici e presso il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di  70  unita'  di
personale, in  prevalenza  di  profilo  tecnico,  da  inquadrare  nel
livello iniziale della III area. Le  assunzioni  sono  ripartite  nel
triennio nella misura di 28  unita'  nell'anno  2018,  di  21  unita'
nell'anno 2019 e di 21 unita' nell'anno 2020. 
  571. Le assunzioni di cui al comma 570 sono effettuate, nell'ambito
dell'attuale dotazione organica,  in  aggiunta  alle  percentuali  di
assunzione previste  dall'articolo  1,  comma  227,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  per  l'anno  2018.  La  dotazione  organica
relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e'   conseguentemente   rimodulata,   garantendo   la
neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. 
  572. In  attuazione  dei  commi  570  e  571,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta'  di  avvalersi
della previsione di cui all'articolo  3,  comma  61,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  573. Alle ulteriori maggiori spese  derivanti  dall'attuazione  del
comma 570, pari a 2.690.100 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede  mediante  parziale  utilizzo  della  quota  delle   entrate
previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1,  comma  238,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1,  comma
238, della legge n. 311 del 2004, il terzo periodo e' sostituito  dal
seguente: «  La  riassegnazione  di  cui  al  precedente  periodo  e'
limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno  2013,  all'importo
di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per
l'anno 2015,  all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016  e
all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020 ». 
  574. Per interventi  urgenti  nella  citta'  di  Matera,  designata
capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a  migliorare
l'accoglienza, l'accessibilita' dei  visitatori  e  dei  turisti,  la
mobilita' e il decoro urbano, nonche' per l'attuazione del  programma
culturale  da  parte  della  Fondazione  Matera-Basilicata  2019,  e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno  2018  e  di  10
milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri di cui al  primo  periodo,
pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel  2019  si
provvede a valere sulle risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione -programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto  conto
della localizzazione territoriale della  misura  di  cui  al  periodo
precedente sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla
medesima regione Basilicata  a  valere  sulle  risorse  della  citata
programmazione 2014-2020. 
  575. All'articolo 703 del codice della navigazione  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al quinto comma, dopo la parola: « realizzati » sono inserite le
seguenti: « o acquisiti »; 
  b) al sesto comma, dopo la parola: « realizzati » sono inserite  le
seguenti: « o acquisiti » e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « , salvo che per gli immobili e  impianti  fissi  di  natura
commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la  realizzazione
o l'acquisizione degli stessi,  in  quanto  funzionali  all'attivita'
aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta
un  rimborso  pari  al  valore  contabile  residuo  da   contabilita'
analitica regolatoria »; 
  c) al  settimo  comma,  le  parole:  «  salvo  diversa  e  motivata
determinazione dell'ENAC, » sono sostituite  dalle  parole:  «  salva
diversa determinazione dell'ENAC motivata ». 
  576. Al fine di garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza  stabiliti  dalla  normativa  internazionale,  l'ENAC,   in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  e'  autorizzato,  nei
limiti  dell'attuale  dotazione  organica,  in   considerazione   dei
significativi incrementi degli investimenti  in  opere  aeroportuali,
del numero dei passeggeri e delle  merci  trasportate,  a  procedere,
previo svolgimento di procedure selettive  pubbliche,  all'assunzione
di 93 unita' di personale appartenenti alle categorie professionali e
operative, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma  3,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per lo svolgimento,  in  particolare,  di
attivita' di certificazione, ispezione, vigilanza e  controllo  sugli
operatori  aerei  e  sulle  organizzazioni  aeronautiche.   All'onere
derivante dall'attuazione del precedente periodo,  pari  a  5.050.000
euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC  provvede  con  risorse
proprie. 
  577. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, e' sostituito dal seguente: 
  « 15-bis. Al fine di sostenere  l'occupazione,  il  rinnovamento  e
l'aggiornamento   professionale   degli   organici   dell'impresa   o
dell'agenzia  fornitrice  di  manodopera,  l'Autorita'   di   sistema
portuale puo' destinare una quota, comunque non eccedente il  15  per
cento delle entrate proprie derivanti  dalle  tasse  a  carico  delle
merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della  formazione,  del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del  personale
inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di  operazioni  e
servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di  incentivazione
al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente   articolo.   Al   fine   di   evitare   grave   pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema portuale  possono
finanziare  interventi  finalizzati  a  ristabilire   gli   equilibri
patrimoniali dell'impresa o  dell'agenzia  fornitrice  di  manodopera
nell'ambito di piani di risanamento approvati  dall'Autorita'  stessa
». 
  578. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  le  banchine  e  le  aree
scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e  internazionale
di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato
A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle  operazioni
e ai servizi portuali di  cui  al  comma  1  dell'articolo  16  della
medesima legge, le connesse infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,
nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle  suddette
operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a  destinazione
particolare, da censire in catasto  nella  categoria  E/1,  anche  se
affidati in concessione  a  privati.  Sono  parimenti  censite  nella
categoria E/1 le banchine e  le  aree  scoperte  dei  medesimi  porti
adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della
sussistenza del requisito della stretta funzionalita'  dei  depositi,
diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali  di
cui  al  presente  comma,  si  fa  riferimento  alle   autorizzazioni
rilasciate dalla competente Autorita' di sistema  portuale  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994. 
  579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma  578,
ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono
presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,  n.  701,  per  la
revisione del classamento degli immobili gia'  censiti  in  categorie
catastali diverse dalla E/1, nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al
medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da
quelli doganali, l'intestatario,  ovvero  il  concessionario,  allega
all'atto di  aggiornamento  apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   in    ordine
all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali
di cui al comma 578,  in  base  ad  autorizzazione  della  competente
Autorita' di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in
catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13  aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
1939, n. 1249, le variazioni che incidono  sul  classamento  e  sulla
rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del
requisito di stretta funzionalita' degli stessi alle operazioni e  ai
servizi portuali di cui al comma  578.  In  deroga  all'articolo  13,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti  di
aggiornamento  di  cui  al  presente  comma  le   rendite   catastali
rideterminate  in  seguito  alla  revisione  del  classamento   degli
immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578  hanno  effetto
dal 1° gennaio 2020. 
  580.  Per  le  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  28  del  regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al
comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano
i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui  al
comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del  presente  comma,
alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma  578
provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31  marzo  2020,
fermo restando la possibilita' da parte degli  intestatari  catastali
degli immobili di cui presente comma, ovvero  dei  concessionari,  di
presentare atti di aggiornamento di cui  al  comma  579.  Le  rendite
rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente
comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020. 
  581. Gli immobili o loro porzioni, diversi  da  quelli  di  cui  al
comma 578, che sono destinati ad  uso  commerciale,  industriale,  ad
ufficio privato e ad  altri  usi  non  strettamente  funzionali  alle
operazioni e ai servizi portuali di cui al  medesimo  comma,  qualora
presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto
come unita' immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse
da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie  del
gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni
turistiche e da diporto e alla  crocieristica,  per  la  quale  resta
fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578. 
  582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo  a  titolo  di
compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35  milioni
di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, da emanare, entro il 30 giugno  2020,  sulla  base  dei  dati
comunicati, entro il 31 marzo 2020,  dall'Agenzia  delle  entrate  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi
del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580,  e  a  quelle
gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  si  procede,  nel  limite   del
contributo annuo previsto nell'importo massimo  di  9,35  milioni  di
euro, alla rettifica in  aumento  o  in  diminuzione  dei  contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti,  a  seguito  della  verifica
effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il  31  marzo  2021,
dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, concernenti le rendite definitive,  determinate  sulla  base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso  dell'anno  2019  ai
sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. 
  583. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4  del  Piano
strategico nazionale della portualita' e  della  logistica,  recepito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  250  del
27 ottobre 2015, il contributo di  cui  all'articolo  2,  comma  244,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 0,5  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019  senza
obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore  unico  di
cui all'articolo 61-bis del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stipula  con  il
soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare
l'utilizzo dei fondi. 
  584. All'articolo 47 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 11-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  « 11-sexies. Al fine di promuovere la mobilita'  sostenibile  e  il
rinnovo del materiale rotabile per  il  trasporto  ferroviario  delle
merci e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il  finanziamento  degli
interventi di rottamazione dei carri merci con  una  dotazione  di  4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.  Il  Fondo
e' destinato al finanziamento degli interventi  di  rottamazione  dei
carri merci non conformi ai piu'  avanzati  standard  in  materia  di
sicurezza e di interoperabilita' ferroviaria che, alla  data  del  1°
gennaio  2018,   risultino   iscritti   nell'apposito   Registro   di
immatricolazione nazionale (RIN) tenuto  presso  l'Agenzia  nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e che siano  in  servizio  da  almeno
venti anni. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da sottoporre a notifica  preventiva  alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di  ammissione  ai
finanziamenti del Fondo di cui al presente comma ». 
  585. E' istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti il  Partenariato  per  la  logistica  e  i  trasporti,  cui
partecipano  i  rappresentanti  dei  Ministeri  competenti  e   delle
associazioni di categoria piu' rappresentative, che svolge  attivita'
propositiva, di studio,  di  monitoraggio  e  di  consulenza  per  la
definizione delle  politiche  di  intervento  e  delle  strategie  di
governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della
societa' Rete autostrade mediterranee (RAM) Spa per  le  funzioni  di
segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato di cui al
primo periodo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018
e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.  Il  Partenariato
presenta annualmente  alle  Camere  un  rapporto  sullo  stato  della
logistica  e  dei  trasporti.  Con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate  la
composizione del Partenariato e  le  modalita'  di  organizzazione  e
gestione delle attivita'. 
  586. Il comma 1 dell'articolo  113-bis  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
sostituito dal seguente: 
  «  1.  I  certificati  di  pagamento  relativi  agli  acconti   del
corrispettivo di appalto sono emessi nel  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato  di  avanzamento  dei  lavori,
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti  e
previsto  nella  documentazione  di  gara  e  purche'  cio'  non  sia
gravemente iniquo per il creditore ». 
  587. Al fine di favorire la diffusione della  cultura  scientifica,
promuovere  un  turismo  eco-sostenibile  e  la  conservazione  e  il
recupero ambientale  del  paesaggio  pedemontano  del  Gran  Sasso  a
seguito degli eventi sismici verificatisi negli  anni  2009  e  2016,
nonche' al fine di rilanciare l'economia  dei  comuni  attribuiti  al
cratere sismico, e' riconosciuto un contributo pari a  1  milione  di
euro per l'anno  2019,  in  favore  della  «  Fondazione  Gran  Sasso
d'Italia » per la realizzazione del Parco faunistico  localizzato  in
Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso  (Teramo),  tenendo
conto degli studi di  fattibilita'  condotti  dalla  Fondazione  Gran
Sasso d'Italia. 
  588. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 149, le parole: « entro il  31  dicembre  2016  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 149, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2021 »  sono
aggiunte le seguenti: « o per cinque anni dal  rientro  in  esercizio
degli impianti »; 
  c)  al  comma  151,  come  modificato  dall'articolo   57-ter   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Entro il 31  dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ». 
  589. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure
organizzative per l'attuazione delle misure necessarie ad  accrescere
la sicurezza, anche ambientale,  della  navigazione  e  dei  traffici
marittimi nonche' per contribuire al  salvataggio  delle  persone  in
mare  e  per  la  gestione  del  fenomeno  migratorio  attraverso  la
programmazione delle attivita' di soccorso  in  mare  e  le  connesse
generali misure di controllo, anche  ai  fini  del  perseguimento  di
obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi,  e'
autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a  decorrere  dall'anno  2018.
Conseguentemente,  ferme  restando  le  dotazioni  organiche  di  cui
all'articolo 815 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, comma  1,
del medesimo decreto legislativo, la lettera h) e'  sostituita  dalle
seguenti: 
  « h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29; 
  h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29; 
  h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29; 
  h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29 ». 
  590. All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: 
  « 2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1,  e'
autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2018,  2019  e  2020,  da  destinare,  attraverso  la  contrattazione
collettiva   nazionale    integrativa,    all'incentivazione    della
produttivita' del personale contrattualizzato appartenente alle  aree
funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al  presente
comma si provvede,  per  ciascuno  degli  anni  2018,  2019  e  2020,
mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo  11,  comma  5,
lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ». 
  591.  In  ragione  delle   competenze   attribuite   ai   dirigenti
scolastici,  al   fine   della   progressiva   armonizzazione   della
retribuzione di posizione di parte fissa a  quella  prevista  per  le
altre figure dirigenziali del  comparto  Istruzione  e  Ricerca,  nel
fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle
amministrazioni statali,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, e'  istituita  una  apposita
sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per  l'anno  2018,
di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  96  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva
nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1,  primo  periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le  risorse  destinate
alla contrattazione collettiva nazionale  di  lavoro  in  favore  dei
dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'articolo
1, comma 86, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  da  destinare
prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo. 
  592. Al fine di valorizzare la professionalita' dei  docenti  delle
istituzioni scolastiche statali,  e'  istituita  un'apposita  sezione
nell'ambito del fondo per il  miglioramento  dell'offerta  formativa,
con uno stanziamento di 10 milioni di euro per  l'anno  2018,  di  20
milioni di euro per l'anno 2019 e di  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  593.  Per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  comma  592   la
contrattazione, anche mediante eventuali  integrazioni  al  contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, e'  svolta  nel
rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi: 
  a) valorizzazione dell'impegno in attivita' di formazione,  ricerca
e sperimentazione didattica; 
  b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle  istituzioni
scolastiche di modelli  per  una  didattica  per  lo  sviluppo  delle
competenze. 
  594. L'educatore professionale socio-pedagogico  e  il  pedagogista
operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto  a
qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e  informale,
nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale
e sociale, secondo  le  definizioni  contenute  nell'articolo  2  del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi
della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo  di  Lisbona
del 23 e 24 marzo 2000. Le figure  professionali  indicate  al  primo
periodo  operano  nei  servizi  e  nei  presidi   socio-educativi   e
socio-assistenziali,  nei  confronti  di  persone   di   ogni   eta',
prioritariamente  nei  seguenti  ambiti:   educativo   e   formativo;
scolastico;   socio-assistenziale,   limitatamente    agli    aspetti
socio-educativi; della genitorialita' e  della  famiglia;  culturale;
giudiziario; ambientale;  sportivo  e  motorio;  dell'integrazione  e
della cooperazione internazionale. Ai sensi della  legge  14  gennaio
2013,   n.   4,   le   professioni   di    educatore    professionale
socio-pedagogico e di pedagogista  sono  comprese  nell'ambito  delle
professioni non organizzate in ordini o collegi. 
  595. La qualifica di educatore  professionale  socio-pedagogico  e'
attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La  qualifica  di  pedagogista  e'
attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea  abilitante
nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei
servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione continua, LM-85  Scienze  pedagogiche  o  LM-93  Teorie  e
metodologie  dell'e-learning  e  della  media  education.  Le   spese
derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del  rilascio
del diploma di laurea abilitante sono poste  integralmente  a  carico
dei  partecipanti  con  le  modalita'  stabilite  dalle   universita'
interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale
socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di
idonee conoscenze, abilita' e  competenze  educative  rispettivamente
del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03
del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista  e'  un
professionista di livello apicale. 
  596. La qualifica di  educatore  professionale  socio-sanitario  e'
attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di
un corso di laurea della classe L/SNT2  Professioni  sanitarie  della
riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520. 
  597. In via transitoria, acquisiscono  la  qualifica  di  educatore
professionale  socio-pedagogico,  previo  superamento  di  un   corso
intensivo  di  formazione  per  complessivi  60   crediti   formativi
universitari nelle discipline di cui al comma  593,  organizzato  dai
dipartimenti e dalle facolta'  di  scienze  dell'educazione  e  della
formazione delle universita' anche tramite attivita' di formazione  a
distanza,  le  cui  spese  sono  poste  integralmente  a  carico  dei
frequentanti con le modalita' stabilite dalle  medesime  universita',
da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in  vigore,
sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
  a)  inquadramento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche  a
seguito del superamento di un pubblico concorso relativo  al  profilo
di educatore; 
  b) svolgimento dell'attivita' di educatore  per  non  meno  di  tre
anni, anche non continuativi, da  dimostrare  mediante  dichiarazione
del datore di lavoro ovvero  autocertificazione  dell'interessato  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  c) diploma rilasciato  entro  l'anno  scolastico  2001/2002  da  un
istituto magistrale o da una scuola magistrale. 
  598.  Acquisiscono  la   qualifica   di   educatore   professionale
socio-pedagogico coloro che, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  titolari  di  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato negli ambiti professionali  di  cui  al  comma  594,  a
condizione  che,  alla  medesima  data,  abbiano  eta'  superiore   a
cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno
venti anni di servizio. 
  599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, hanno svolto l'attivita' di educatore per un periodo minimo di
dodici   mesi,   anche   non   continuativi,   documentata   mediante
dichiarazione  del  datore  di   lavoro   ovvero   autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  possono
continuare ad esercitare  detta  attivita';  per  tali  soggetti,  il
mancato  possesso  della   qualifica   di   educatore   professionale
socio-pedagogico o di  educatore  professionale  socio-sanitario  non
puo'  costituire,  direttamente  o  indirettamente,  motivo  per   la
risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data  di
entrata in vigore della presente legge  ne'  per  la  loro  modifica,
anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore. 
  600. L'acquisizione della qualifica di educatore  socio-pedagogico,
di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista  non
comporta, per il personale gia' dipendente di amministrazioni ed enti
pubblici, il diritto  ad  un  diverso  inquadramento  contrattuale  o
retributivo, ad una progressione  verticale  di  carriera  ovvero  al
riconoscimento di mansioni superiori. 
  601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594  a  600  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  602.  Le  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  possono
conferire  incarichi  per  supplenze  brevi  e  saltuarie  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  in
sostituzione degli assistenti amministrativi  e  tecnici  assenti,  a
decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1,
comma 332, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  nell'ambito  del
limite di spesa di cui all'articolo 1,  comma  129,  della  legge  30
dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  a  tal  fine
incrementato di 19,65 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2018. 
  603. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma  114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita'  per
un ulteriore anno, successivo al triennio di  cui  all'articolo  400,
comma  01,  secondo  periodo,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. 
  604. Sino al termine di validita', le graduatorie di tutti i  gradi
di istruzione e di tutte le tipologie di  posto  sono  utili  per  le
immissioni in ruolo anche in deroga  al  limite  percentuale  di  cui
all'articolo 400,  comma  15,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il  punteggio  minimo
previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso. 
  605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di  direttori
dei servizi generali ed amministrativi,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. Gli  assistenti  amministrativi  che,  alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno
tre interi anni di servizio  negli  ultimi  otto  nelle  mansioni  di
direttore dei servizi generali ed amministrativi possono  partecipare
alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in  mancanza
del requisito culturale di cui alla tabella B allegata  al  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  Comparto
scuola  sottoscritto  in  data  29  novembre   2007,   e   successive
modificazioni. 
  606. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: « 2019/2020  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
2020/2021 ». 
  607. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico  delle
istituzioni scolastiche autonome  per  lo  svolgimento  di  attivita'
amministrative non strettamente connesse alla gestione  del  servizio
istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali  di  supporto  alle
medesime dell'Amministrazione centrale  e  periferica  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  in  materie  che
richiedono  competenze   tecniche   specialistiche   non   facilmente
reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a
titolo  di  esempio,  la  gestione  del  contenzioso,  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato  ad
avviare le procedure concorsuali per  il  reclutamento,  a  decorrere
dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica,  di  258
unita' di personale, dotate di  competenze  professionali  di  natura
amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di  seconda
fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1. 
  608.  Fermo   restando   quanto   stabilito   dal   secondo   comma
dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle
assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui
al comma 607, per la gestione delle controversie relative ai rapporti
di lavoro del personale della scuola,  i  dirigenti  territorialmente
competenti e i direttori generali degli uffici  scolastici  regionali
possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni  scolastiche  nella
fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva
e,  compatibilmente  con  il  numero  di  unita'   di   personale   a
disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la  difesa
in giudizio dell'Amministrazione. 
  609. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 607 e
608 si provvede mediante il piano straordinario di  reclutamento  del
personale del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  610. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di  cui  al  comma
608 possono essere effettuate  in  deroga  alle  ordinarie  procedure
autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi  3,  3-bis,
3-ter e 3-quinquies,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in aggiunta alle facolta' assunzionali di  cui  all'articolo  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  611. Per l'attuazione dei commi da 607  a  610  e'  autorizzata  la
spesa di 846.171,94 euro per l'anno  2018  e  di  10.154.063,21  euro
annui a decorrere dall'anno 2019. 
  612. Agli oneri di cui al comma 611, pari  a  846.171,94  euro  per
l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno  2019,
si provvede,  per  l'anno  2018,  a  valere  sulle  vigenti  facolta'
assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e, per l'anno 2019, quanto  a  1.531.074,71  euro,  a  valere
sulle vigenti facolta' assunzionali del medesimo Ministero e,  quanto
a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  613. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  366,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' incrementato di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 150 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta  legge
n. 232 del 2016, che si  aggiungono  all'organico  dell'autonomia  in
conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati
nei limiti delle  risorse  ivi  previste  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  614.  In  occasione  degli  aggiornamenti  delle   graduatorie   di
istituto, inclusi i correlati  elenchi  per  il  sostegno  didattico,
relative alla scuola dell'infanzia e  primaria,  la  valutazione  del
titolo  abilitante  e'   effettuata   assicurando   una   particolare
valorizzazione  ai   titoli   acquisiti   nell'ambito   di   percorsi
universitari. 
  615. Al  fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'anno
scolastico 2017/2018, i  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa  gia'  stipulati  per   lo   svolgimento   di   funzioni
assimilabili a  quelle  degli  assistenti  amministrativi  e  tecnici
continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018. 
  616. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del  potenziamento
delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  lettera
g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito  della  dotazione
organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge  il  5
per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta
formativa e' destinato alla promozione dell'educazione motoria  nella
scuola primaria, senza  determinare  alcun  esubero  di  personale  o
ulteriore fabbisogno di posti. 
  617. Al comma 3 dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ». 
  618. All'articolo 2, comma  3-bis,  del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le parole: « sino alla  data  del  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ». 
  619. Al fine di assicurare la regolare  prosecuzione  del  servizio
scolastico, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva  per
titoli e colloqui finalizzata all'immissione in  ruolo,  a  decorrere
dall'anno scolastico  2018/2019,  del  personale  che  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e' titolare  di  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni
scolastiche statali ai sensi dei decreti  attuativi  dell'articolo  8
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di
funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi
e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini  per  la
partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo  dei  vincitori
avvengono  nell'ambito   dell'organico   del   personale   assistente
amministrativo e  tecnico  di  cui  all'articolo  19,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  a
valere sui posti accantonati in attuazione  dei  decreti  di  cui  al
primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo  parziale,  nei
limiti di una maggiore spesa di personale, pari a  5,402  milioni  di
euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno  2019.
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati
a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza  di
risorse certe e stabili. 
  620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui  al  comma
619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018. 
  621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  619  e  620  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  622. Al fine di stabilizzare il personale di  cui  all'articolo  1,
comma 745,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  titolare  di
contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico  provinciale  di
Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in  forza  nelle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della  legge  3  maggio
1999, n. 124,  e  all'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  della
pubblica  istruzione  23  luglio  1999,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora  in  servizio  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
e' avviata dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio. 
  623. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione e del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e' definito apposito bando,  da  pubblicare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  che
determina il numero dei posti,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
partecipazione alla selezione di cui al comma 622. 
  624. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura  di
cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale nei  limiti  delle
risorse finanziarie di  cui  al  comma  625  e  comunque  nei  limiti
corrispondenti  ai  posti  di   organico   di   diritto   attualmente
accantonati. I rapporti  instaurati  a  tempo  parziale  non  possono
essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle  ore
se non in presenza di risorse certe e stabili. 
  625. Per le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 si provvede nel
limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000
a decorrere dal 2019. 
  626. Il personale incluso negli elenchi allegati  alla  convenzione
tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia  e  le  cooperative
sociali alla data del 24  febbraio  2014,  che  non  rientra  tra  le
assunzioni di cui al commi da 622 a  624,  e'  iscritto  in  apposito
albo, dal quale gli enti territoriali  possono  attingere  per  nuove
assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del  fabbisogno  e
della sostenibilita' finanziaria. 
  627. Nelle more dell'espletamento della selezione di cui  al  comma
622, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma  5,
del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,  relativo  alle
previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27  dicembre
2013, n. 147,  e'  differito  al  30  agosto  2018.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018. 
  628. Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la  scuola
-  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento  »,  relativo   alla
programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014)  9952  della
Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche  le  istituzioni
formative accreditate dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, che fanno  parte  della  Rete  nazionale  delle
scuole professionali, di cui all'articolo 7,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli  scopi
ivi indicati. 
  629. Con decorrenza dalla classe stipendiale  successiva  a  quella
triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017  e  conseguente
effetto  economico  a  decorrere  dall'anno  2020,  il  regime  della
progressione  stipendiale  triennale  per  classi  dei  professori  e
ricercatori universitari previsto dagli articoli 6,  comma  14,  e  8
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  2011,
n. 232, e' trasformato in regime di progressione biennale per classi,
utilizzando gli stessi importi definiti  per  ciascuna  classe  dallo
stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del  blocco  degli
scatti   stipendiali   disposto   per   il   quinquennio    2011-2015
dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla  data
di entrata in vigore della presente legge e che lo  erano  alla  data
del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio  tra  il  1°  gennaio
2011 e il 31 dicembre 2015, e' attribuito una tantum  un  importo  ad
personam in relazione alla classe stipendiale  che  avrebbero  potuto
maturare nel predetto quinquennio e in  proporzione  all'entita'  del
blocco stipendiale che hanno  subito,  calcolato,  nei  limiti  delle
risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri  e  modalita'
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui
al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti
ai fini della  successiva  progressione  di  carriera;  l'importo  e'
corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro
il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle universita'
per  la  corresponsione  dei  predetti  importi,  il  fondo  per   il
finanziamento ordinario delle  universita'  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di
euro  per  l'anno  2019.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  630. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo,
le parole: « non piu' di due anni » sono sostituite dalle seguenti: «
non piu' di tre anni ». 
  631. Per le finalita' di cui al comma 629, primo periodo, il  fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020,  120  milioni  di
euro per l'anno 2021 e 150 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2022. 
  632. Le disposizioni di cui al comma  629  si  applicano  anche  al
personale  di  ricerca  non  contrattualizzato  in  servizio   presso
l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico  e'
equiparato  a   quello   dei   professori   universitari   ai   sensi
dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 163, cosi' come confermato dall'articolo 11,  comma  1,  del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo
ordinario per gli enti e le  istituzioni  di  ricerca  (FOE)  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  e'
incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno  2020.  I  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo  5  giugno
1998, n. 204, dispongono che tale incremento e' assegnato interamente
alla dotazione ordinaria dell'INAF. 
  633. Al fine di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale,  il  fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 12 milioni di  euro  per
l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo  24,  comma
3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  per  il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di
seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di
ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e' incrementato di 2 milioni di euro per  l'anno  2018  e  di
13,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2019   per
l'assunzione  di  ricercatori  negli  enti   pubblici   di   ricerca.
L'assegnazione dei fondi  e'  effettuata  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli  obiettivi,
di  pari  importanza,  di  riequilibrare  la  presenza   di   giovani
ricercatori nei vari territori, nonche' di  valorizzare  la  qualita'
dei  livelli  di  ricerca  delle  diverse  aree  disciplinari  e   di
individuare specifiche aree strategiche della ricerca  scientifica  e
tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle  singole  istituzioni
si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio  della
presenza di giovani ricercatori nei vari  territori,  al  numero  dei
ricercatori in servizio rispetto al numero  delle  altre  figure  del
personale docente e ricercatore e,  in  relazione  all'obiettivo  del
sostegno ai livelli  di  maggiore  qualita'  della  ricerca,  per  le
universita', ai risultati  della  valutazione  della  qualita'  della
ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici  di  ricerca,  ai  criteri  di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204.
La quota parte delle risorse  eventualmente  non  utilizzata  per  le
finalita' di cui ai periodi precedenti  rimane  a  disposizione,  nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo  per
il finanziamento ordinario delle universita' e  del  fondo  ordinario
per gli enti e le  istituzioni  di  ricerca.  Al  fine  di  sostenere
ulteriormente l'ingresso dei giovani  nel  sistema  universitario,  a
decorrere dal finanziamento relativo  al  quinquennio  2023-2027,  le
percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c),  della
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono  ridefinite  nella  misura
rispettivamente dell'80 per cento e del 40  per  cento.  Al  fine  di
sostenere   l'internazionalizzazione   del   sistema   universitario,
all'articolo 6, comma 12, quarto periodo,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, dopo le parole: «  Possono  altresi'  svolgere  »  sono
inserite le seguenti: « , anche con rapporto di  lavoro  subordinato,
». 
  634. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. Il comma 4  del  presente  articolo  si  applica,  in  via
sperimentale, anche alle universita' statali individuate con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentita
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo  conto,
in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo
periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di  personale
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'  economico-finanziaria,  come
definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del  medesimo
decreto legislativo n. 49  del  2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli  esiti
della sperimentazione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentita la Conferenza dei  rettori  delle  universita'
italiane, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle
disposizioni di cui al presente comma ». 
  635. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo  il
comma 9-bis e' aggiunto il seguente: 
  « 9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente
articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', sono
sospesi e il termine di scadenza e' prorogato per un periodo  pari  a
quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5  milioni  di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma  22,
secondo periodo ». 
  636. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi  per  il  pieno
successo formativo di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e  meritevoli,
anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di  eleggibilita'
di cui all'articolo 8 del medesimo  decreto  legislativo  n.  68  del
2012, il fondo integrativo statale per la  concessione  di  borse  di
studio e' incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  637. All'onere di cui al comma 636  si  provvede  per  l'anno  2018
mediante  riduzione  per  10  milioni  di  euro  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  per
10 milioni di euro per l'anno 2018, per 12 milioni di euro per l'anno
2019 e per 20 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2020  mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  207,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  638. All'articolo 5, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25  luglio  1997,  n.  306,  dopo  le
parole: « comma 1-ter,» sono inserite le seguenti: « per gli studenti
internazionali e ». 
  639. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse  per  la
frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  il  fondo  per  il
finanziamento ordinario delle  universita'  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2018.
L'adeguamento dell'importo della borsa e' definito  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  640. All'onere di cui al comma 639 si provvede, quanto  ad  euro  5
milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l'anno 2019 e a  2,460
milioni di euro a decorrere dall'anno  2020  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per  l'anno
2018, 13,87 milioni di euro per l'anno 2019 e 12,54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi  di  spesa  derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 641. 
  641. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro
per l'anno 2018, di 18 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  di  18
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 »; 
  b) al comma 298, le parole: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere  dal
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2017.  A  decorrere  dal
2018 ». 
  642. Al fine di potenziare gli interventi  posti  in  essere  dalle
universita'  per  favorire  l'attivita'   sportiva   degli   studenti
universitari e  al  fine  di  sostenere  la  promozione  dello  sport
universitario, i fondi da destinare alle  universita'  in  attuazione
della legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritti ai sensi dell'articolo 3
della medesima legge  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni  dal  2018
al 2020. 
  643. Le  disposizioni  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma  626
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  si  applicano
anche nell'anno 2018, secondo le modalita' ivi previste,  nel  limite
complessivo di spesa di 10 milioni di euro. 
  644. I nuclei di valutazione delle istituzioni di  alta  formazione
artistica e musicale di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
1999,  n.  508,  nonche'  le   istituzioni   autorizzate   ai   sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8  luglio  2005,  n.  212,  inoltrano  le  relazioni
annuali sulle attivita' e sul funzionamento  dell'istituzione,  oltre
che al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario
e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.  L'ANVUR  verifica
l'adozione, nelle relazioni di cui al precedente periodo, dei criteri
generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10,  comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  comunicando  al   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  novanta
giorni, le proprie valutazioni in merito. 
  645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  e'
sostituito dal seguente: 
  «  1.  Il  nucleo  di  valutazione,  costituito  con  delibera  del
consiglio di amministrazione, sentito  il  consiglio  accademico,  e'
formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti  fra  esperti  esterni,   anche   stranieri,   di   comprovata
qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle  istituzioni
seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia  nazionale
di  valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca.   Ai
componenti  del  nucleo  di  valutazione   non   spettano   compensi,
indennita' o gettoni di presenza ». 
  646. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di  immobili
oggetto di cofinanziamento di cui alla legge  14  novembre  2000,  n.
338, anche prima  della  realizzazione  o  ultimazione  dei  relativi
lavori, ai fondi comuni  di  investimento  immobiliare  istituiti  ai
sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58.  In  tal  caso   il   beneficiario   del
cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare  devono
comunicare    congiuntamente    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  il   valore   di   trasferimento
dell'immobile e il fondo  comune  di  investimento  immobiliare  deve
dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal  beneficiario  del
cofinanziamento. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale
comunicazione,  verifica  la  sussistenza  dei   requisiti   per   il
trasferimento  del  bene  e,  ove   non   risultino   rispettate   le
prescrizioni,  puo'  vietare  il  trasferimento.   In   mancanza   di
comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di  cui  al
periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di  investimento
immobiliare si intende assentito. 
  647.  Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  in  regime   di
cofinanziamento  per  le  assunzioni  di  cui  al  comma  671  e   di
semplificare la gestione  delle  risorse  destinate  alla  promozione
dell'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica degli enti  di
ricerca vigilati dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  in  applicazione  delle  disposizioni  introdotte  con
l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.
218, con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse: 
  a)  69.527.570  euro  del  fondo  ordinario  per  gli  enti  e   le
istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  destinati  per
l'esercizio 2016 ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo  20  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  come  individuate  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 agosto 2016, n. 631; 
  b) 68 milioni  di  euro  destinati  per  l'esercizio  2017  in  via
sperimentale  al  finanziamento  premiale  dei  piani  triennali   di
attivita' e di specifici programmi con riduzione  delle  risorse  del
FOE per l'esercizio 2017 ai sensi  dell'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
  648. Ai fini dell'adozione del decreto di cui  al  comma  647  sono
utilizzati i seguenti criteri: 
  a) una  quota  del  70  per  cento  e'  attribuita  in  proporzione
all'ultima assegnazione effettuata in  base  alla  valutazione  della
qualita' della ricerca eseguita dall'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),  disposta  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 27 ottobre 2017, n. 850; 
  b) una  quota  del  30  per  cento  e'  attribuita  in  proporzione
all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 agosto 2017, n. 608. 
  649. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale  per  la
ricerca (PNR) 2015-2020 e del  Programma  nazionale  di  ricerche  in
Antartide, nonche' allo scopo di sostenere la ricerca italiana  nelle
aree polari, e' assegnato all'Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale un  finanziamento,  per  l'anno  2018,  di  12
milioni di euro per l'acquisto di una nave  quale  infrastruttura  di
ricerca scientifica e di  supporto  alla  base  antartica.  All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni  di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
  650. All'articolo 1, comma 372, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo le parole: « e' autorizzata » sono inserite le seguenti:  «
, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di  Stato,
»; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  651.  Al  fine  di  sostenere  le  finalita'  istituzionali   della
Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione
della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione. 
  652. Al fine di consentire il graduale completamento  del  processo
di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo  22-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 22-bis e'  integrato  con  uno  stanziamento  di  5
milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta  fermo
che gli enti locali continuano ad  assicurare  l'uso  gratuito  degli
spazi e degli immobili e si fanno carico delle  situazioni  debitorie
pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono  fatti
salvi  gli  accordi  di  programma   stipulati   tra   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  le  regioni,  gli
enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica e le accademie non statali  di  belle  arti,  riguardanti
processi di statizzazione gia' avviati. 
  653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni  dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di
euro per l'anno 2018, 6,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  11,6
milioni di euro per l'anno 2020, 15,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno
2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro  per
l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2029.
A  decorrere  dall'anno  2018  le  graduatorie   nazionali   di   cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,  utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo  indeterminato  e  determinato,  in  subordine   alle   vigenti
graduatorie nazionali per  titoli.  Il  personale  delle  graduatorie
nazionali di cui al secondo  periodo  resta  incluso  nelle  medesime
anche a seguito dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 
  654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn  over  del
personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari  al  100  per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio  dell'anno
accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio  accademico
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10  per
cento della spesa sostenuta nell'anno  accademico  2016-2017  per  la
copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti  a
tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca.
Nell'ambito  delle  procedure  di   reclutamento   disciplinate   dal
regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno  il  10
per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti
di prima fascia cui concorrono i soli docenti di  seconda  fascia  in
servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. 
  655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto  a
tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653  che  abbia
superato  un  concorso  selettivo  ai  fini   dell'inclusione   nelle
graduatorie di istituto e abbia maturato,  fino  all'anno  accademico
2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento,  anche
non continuativi, negli ultimi otto anni  accademici,  in  una  delle
predette  istituzioni  nei  corsi  previsti   dall'articolo   3   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo  3,
comma  3,  del  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, e' inserito  in  apposite  graduatorie  nazionali  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo  indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti  graduatorie  nazionali  per
titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti  vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto  con  modalita'  definite  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca. 
  656. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: « una parte degli istituti superiori musicali
non statali  e  le  accademie  non  statali  di  belle  arti  »  sono
sostituite dalle seguenti: «  gli  istituti  superiori  musicali  non
statali e le accademie non statali di belle arti ». 
  657. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma
652 derivino maggiori oneri rispetto a quanto  previsto,  si  applica
l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti  iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  658. Il conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, gia'
istituto di alta formazione artistica e musicale, e'  accorpato  alla
Libera universita' di Bolzano e assume la denominazione  di  facolta'
di  musica  «  Conservatorio  Claudio  Monteverdi  »   della   Libera
universita' di Bolzano. 
  659. Il consiglio della Libera universita' di  Bolzano  approva  le
opportune modifiche ed integrazioni allo statuto  e  ai  regolamenti,
d'intesa  con  il  direttore  del  conservatorio  di  musica  Claudio
Monteverdi di Bolzano. 
  660. Le modifiche e le  integrazioni  di  cui  al  comma  659  sono
approvate con decreto del Ministro per l'istruzione, l'universita'  e
la ricerca, d'intesa con il presidente della  provincia  autonoma  di
Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127. 
  661. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con  il  nuovo
assetto  ordinamentale  della  facolta'  di  musica  «  Conservatorio
Claudio Monteverdi » della Libera universita' di Bolzano, le norme di
cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n.  245,  comprese  quelle
relative  allo  stato  giuridico  e  al  trattamento  economico   del
personale  docente  e  amministrativo  del  Conservatorio  di  musica
Claudio Monteverdi di Bolzano. 
  662. Fino al completamento delle operazioni e  delle  attivita'  di
accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni  di  legge  sulle
procedure e  modalita'  di  trasferimento  a  domanda  del  personale
docente  del  conservatorio   di   musica   di   Bolzano   ad   altro
conservatorio,  nonche'  quelle  sulle  graduatorie  ad   esaurimento
previste dal testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal  decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  663. Dalle disposizioni di cui ai commi da 658 a 662  non  derivano
incrementi dei trasferimenti statali  o  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  664. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e
post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi
di cooperazione  tra  le  universita'  italiane  e  quelle  di  Stati
aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i  quali
l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale,  scientifica
e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018  e  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020  a  favore  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  665. All'articolo 15, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) e' inserita la seguente: 
    «e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni,
con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)  fino  al
completamento  della  scuola  secondaria  di   secondo   grado,   per
l'acquisto  di  strumenti  compensativi  e  di  sussidi   tecnici   e
informatici, di cui alla legge 8  ottobre  2010,  n.  170,  necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di  strumenti  compensativi  che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi  graduali
di  apprendimento  delle  lingue  straniere,  in   presenza   di   un
certificato medico che  attesti  il  collegamento  funzionale  tra  i
sussidi  e  gli  strumenti  acquistati  e   il   tipo   di   disturbo
dell'apprendimento diagnosticato »; 
    b) al comma 2, dopo le parole:  «  e-bis),  »  sono  inserite  le
seguenti: « e-ter), ». 
  666. Le disposizioni di cui al comma 665 si  applicano  alle  spese
sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. 
  667. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle  entrate  sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni  attuative  per  la  fruizione  della
detrazione di cui al comma 665. 
  668. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del
personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di  cui  al
decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218,  ad  esclusione  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria  (CREA)  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'analisi   delle
politiche pubbliche (INAPP), cui  si  applicano,  rispettivamente,  i
commi 673 e 811, da operare ai sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  sono  destinati  ad  un  apposito
fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,
13 milioni di euro per l'anno 2018 e  57  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2019.  L'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, e' ridotta di 10 milioni di euro per  l'anno  2018  e  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  669. All'articolo 20, comma 9, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «  Per  i
predetti enti pubblici di ricerca il comma  2  si  applica  anche  ai
titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti
». 
  670. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli
enti pubblici di ricerca beneficiari. 
  671. Gli enti di ricerca beneficiari  del  finanziamento  destinano
alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi  carattere
di certezza e stabilita', e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218,  in  misura  pari  ad
almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti. 
  672. Entro il 31  dicembre  2018,  le  universita'  con  un  valore
dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80  per  cento
possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1,  della
legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  per  la  chiamata  nel  ruolo  di
professore di prima o di seconda fascia  o  di  ricercatore  a  tempo
indeterminato, riservate a personale gia' in  servizio  presso  altre
universita', che si trovano in  una  situazione  di  significativa  e
conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e
con un  valore  dell'indicatore  delle  spese  di  personale  pari  o
superiore all'80 per cento. A  tal  fine,  le  facolta'  assunzionali
derivanti   dalla   cessazione   del   suddetto   personale    presso
l'universita'  di  provenienza  sono  assegnate  all'universita'  che
dispone la chiamata. 
  673.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  del   piano   di
stabilizzazione, da operare ai sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di
cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e' autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro  per
l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2020. 
  674. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di  cui
ai commi 668 e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato e flessibili in essere alla data  del  31  dicembre  2017
fino alla conclusione delle procedure  di  cui  all'articolo  20  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  675.  In  occasione   dell'ottavo   centenario   della   fondazione
dell'Universita'  degli  studi  di  Padova,  avvenuta  nel  1222,   e
dell'Universita' degli studi di Napoli « Federico II », avvenuta  nel
1224, e' concesso un contributo straordinario di 1  milione  di  euro
per l'anno 2019 all'Universita' degli studi di Padova e di 1  milione
di euro per l'anno 2020  all'Universita'  degli  studi  di  Napoli  «
Federico II ». 
  676. Il contributo di cui al comma 675 e' destinato a: 
  a) il recupero, il restauro e il  riordino  di  materiale  storico,
artistico e scientifico relativo all'attivita' svolta dagli atenei; 
  b) la conservazione e il restauro di  beni  mobili  e  immobili  di
interesse storico e artistico di proprieta' delle universita'; 
  c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali; 
  d)  l'organizzazione  di   convegni,   manifestazioni   ed   eventi
celebrativi; 
  e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di  ricerca  sulla
storia degli atenei. 
  677. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici
e favorire la costruzione, nelle aree interne, di  scuole  innovative
dal  punto  di  vista  architettonico,  impiantistico,   tecnologico,
dell'efficienza  energetica   e   della   sicurezza   strutturale   e
antisismica, caratterizzate  dalla  presenza  di  nuovi  ambienti  di
apprendimento e dall'apertura  al  territorio,  l'INAIL,  nell'ambito
degli investimenti immobiliari previsti  dal  piano  di  impiego  dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile  1969,
n.  153,  destina  complessivamente  50  milioni  di  euro   per   il
completamento del programma di costruzione di  scuole  innovative  ai
sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della  legge  13  luglio
2015, n. 107. 
  678. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione
di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo  le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13
luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte
del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n.
9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate  le  risorse  di  cui  al
comma 677 del presente articolo, rispetto  alle  quali  i  canoni  di
locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello  Stato
nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Ai relativi oneri, pari a 1,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per il funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  679. Per il  triennio  2016-2018  gli  oneri  posti  a  carico  del
bilancio statale, in applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  per  i  miglioramenti
economici del personale dipendente dalle amministrazioni  statali  in
regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati  in  300
milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di  euro  per  l'anno
2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  680. Al fine di riconoscere la specificita' della  funzione  e  del
ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle  risorse
dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali  del  personale  del
comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il  trattamento  accessorio
del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per  la
rivalutazione  delle  misure  orarie  per  il  compenso  del   lavoro
straordinario,  nonche'   per   l'attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  sono
destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per
l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,  ad  un
apposito fondo istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   dei   Ministri   della
semplificazione e della pubblica amministrazione  e  dell'economia  e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e  della
giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita'  dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai  trattamenti
economici accessori relativi allo svolgimento dei  servizi  operativi
per la tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  anche  con
riferimento alle attivita' di tutela  economico-finanziaria  e  della
difesa nazionale. 
  681. Le  somme  di  cui  al  comma  679,  comprensive  degli  oneri
contributivi ai fini previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera  e),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi  contrattuali  per  il  triennio  2016-2018,  nonche'  quelli
derivanti  dalla  corresponsione  dei  miglioramenti   economici   al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. 
  683. Le disposizioni recate dal comma 682  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  684. In relazione alla stipula definitiva dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro di comparto, le  somme  iscritte  nel  conto  dei
residui   passivi   del   bilancio   dello   Stato   destinate   alla
contrattazione   collettiva   del    personale    dipendente    dalle
amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo  48,  comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai  miglioramenti
economici del personale dipendente delle amministrazioni  statali  in
regime di diritto pubblico, sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato nell'anno in cui  ne  e'  prevista  l'erogazione  e  sono
corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in  termini  di
competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa
dei  Ministeri  interessati  per   il   pagamento   degli   arretrati
contrattuali.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  685. Per l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  relative  alla
verifica della conformita'  economico-finanziaria  dei  provvedimenti
normativi e  delle  relative  relazioni  tecniche  e  della  connessa
funzione di supporto all'attivita'  parlamentare  e  governativa,  in
ragione degli obblighi di  reperibilita'  e  disponibilita'  a  orari
disagevoli, al personale interessato che  presta  servizio  presso  i
Dipartimenti del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  compreso
quello con qualifica dirigenziale, e' corrisposta  una  maggiorazione
dell'indennita' di amministrazione o della retribuzione di  posizione
di  parte  variabile  in  godimento.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo  conto  delle
modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo,  le
misure e i criteri di attribuzione  delle  maggiorazioni,  nonche'  i
soggetti interessati su proposta dei relativi capi Dipartimento,  nel
limite di spesa di 7 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2018. 
  686. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25  maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Per  gli
stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo  259
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai  sensi
del comma 10 del citato articolo 259 ». 
  687. I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: 
  « 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare  avvio  delle
stesse per l'anno scolastico 2018/ 2019  in  ambienti  in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017  o  non  sia
mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano  scaduti
i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia
e  degli  altri  servizi  ausiliari,  nonche'  degli  interventi   di
mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili  adibiti
a sede di istituzioni scolastiche  ed  educative  statali,  da  parte
delle medesime istituzioni,  prosegue,  con  piena  salvaguardia  dei
livelli occupazionali e salariali  esistenti,  con  i  soggetti  gia'
destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di  fornitura,
sino alla data di effettiva attivazione della  convenzione-quadro  di
cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019. 
  2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata
risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al  comma
1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379,
della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  alle  condizioni  tecniche
previste dalla convenzione-quadro Consip  oggetto  di  risoluzione  e
alle condizioni economiche  pari  all'importo  del  prezzo  medio  di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non e'
intervenuta  la  risoluzione  della  convenzione-quadro  Consip,   da
calcolare  con  riferimento  alle  sole  regioni   nelle   quali   la
convenzione-quadro Consip era gia' attiva alla  data  del  24  aprile
2017. 
  2-bis. Nelle regioni nelle quali  vengano  a  scadere  i  contratti
attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di  cui  al
comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma  5,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e   di   cui
all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle
condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip  e  alle
condizioni economiche pari all'importo del prezzo  di  aggiudicazione
della medesima. 
  3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento  delle  procedure  di
gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli  altri  servizi
ausiliari  di  cui  al  comma  1  mediante   convenzione-quadro,   da
completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020,  prevedendo
una suddivisione in  lotti  per  aree  geografiche.  A  tal  fine  il
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
nell'ambito delle risorse  disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di
bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a
Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche  delle  finalita'
di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il  relativo
livello di aggregazione delle istituzioni  scolastiche  ed  educative
interessate. Gli aggiudicatari della procedura  di  cui  al  presente
comma, al fine di garantire il livello  occupazionale  esistente,  si
impegnano ad assumere il personale gia' utilizzato  dalla  precedente
impresa o societa' affidataria. 
  4. L'acquisizione dei servizi di  pulizia  e  degli  altri  servizi
ausiliari, nonche' degli interventi  di  mantenimento  del  decoro  e
della funzionalita' degli immobili  adibiti  a  sede  di  istituzioni
scolastiche  ed  educative   statali,   da   parte   delle   medesime
istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti  dall'articolo  58,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  incrementati
dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario  2017,
di 192 milioni di euro per  l'esercizio  finanziario  2018  e  di  96
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ». 
  688. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle  straordinarie
esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  della  criminalita'  e   del
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  nonche'  di
quelli previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio  2014,  n.  6,  e'  prorogato  fino  al  31  dicembre  2019,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi  sensibili,
l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita'  di  personale  delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n.   125.   Per
l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
123.000.000 per ciascuno  degli  anni  2018  e  2019,  con  specifica
destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma  74
e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo
24  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  689.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro  di
produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge  11
luglio 1998, n. 224. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2018. 
  690. All'articolo 1, comma 199, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: « e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018
» sono sostituite dalle seguenti: « , di  150  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 ». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato
alla legge n. 190 del 2014 e' aggiunta  la  seguente  voce:  «  Altri
lavori socialmente utili » con un importo di 50 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  691. Le riduzioni di spesa contenute nella  presente  legge,  quale
contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono
al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 186  del  10  agosto  2017,  per  la  definizione  degli
obiettivi  di  spesa  2018-2020  per  ciascun  Ministero,  ai   sensi
dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  692. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo  16  gennaio
2013, n. 2, dopo le parole: « ed e' riassegnato »  sono  inserite  le
seguenti: « per la parte eccedente l'importo di euro  13.074.000  per
l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro  17.686.000
a decorrere dall'anno 2020». 
  693. A decorrere dall'anno 2018 i benefici di  cui  all'articolo  6
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti
nel limite del 45,07 per cento. 
  694. All'articolo 148, comma 2, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388,  dopo  le   parole:   «   possono   essere   riassegnate   anche
nell'esercizio successivo » sono inserite le seguenti:  «  ,  per  la
parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ». 
  695. All'articolo 1, comma 30, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: « per essere  riassegnate  »  sono  inserite  le
seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro ». 
  696. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 289,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
  697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente  e  di  favorire
interventi di elevata qualita' di efficientamento  energetico,  entro
il 31 dicembre 2022, e' promossa la realizzazione da parte degli enti
locali di interventi di efficientamento energetico e  di  adeguamento
alle normative vigenti sugli impianti di  illuminazione  pubblica  di
proprieta' degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre
2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione  pubblica
pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio  calcolato  con
riferimento agli anni 2015 e 2016  e  ai  punti  luce  esistenti  nel
medesimo  periodo  per  i  quali  non  siano  gia'   stati   eseguiti
nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data  di
entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento
energetico o non sia stata installata  tecnologia  LED,  mediante  il
ricorso a tecnologie illuminanti che  abbiano  un'emergenza  luminosa
almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  698. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 697,  gli
interventi  di  efficientamento  energetico  e  di  adeguamento  alle
normative vigenti ivi  previsti  possono  essere  realizzati  con  il
ricorso  a  strumenti  di  acquisto  e  di   negoziazione   messi   a
disposizione dalla societa' Consip Spa e, ove realizzati da  imprese,
possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni
erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno  alle  imprese  e
gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma  354,  della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  utilizzando  le  risorse  di  cui
all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  Il
decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1  della  legge  n.
311 del 2004 e' emanato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli
impianti  per  i  quali  siano  gia'   stati   eseguiti   nell'ultimo
quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico
nonche' gli impianti per i quali siano  stati  installati  apparecchi
per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED. 
  700. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le modalita' di attuazione degli interventi  di  cui
ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento
energetico gia' eseguiti o  in  corso  di  esecuzione,  dell'avvenuto
ricorso  a  strumenti  di  acquisto  e  di   negoziazione   messi   a
disposizione dalla societa'  Consip  Spa,  nonche'  le  modalita'  di
raccolta dei  dati  sui  consumi  e  di  monitoraggio  dei  risultati
raggiunti e dei risparmi conseguiti. 
  701. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
la  parola:  «  quattrocento  »  e'  sostituita  dalla  seguente:   «
trecentocinquanta ». 
  702. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo  1-quater,  comma  1,  del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero  della
giustizia. 
  703. Qualora ricorrano  le  condizioni  previste  dall'articolo  2,
comma 1, della legge  18  maggio  1989,  n.  203,  nelle  fattispecie
disciplinate dall'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  della  medesima
legge, per il personale della Polizia di  Stato  e  del  Corpo  della
guardia  di  finanza,  il  Ministero  dell'interno  e  il   Ministero
dell'economia e delle finanze sono autorizzati a  provvedere  tramite
la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui  al
primo periodo ha  il  medesimo  valore  di  quello  previsto  per  le
condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 18 maggio 1989, n. 203. 
  704. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e  dell'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,
e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356. 
  705.  Nei  limiti  dell'assegnazione  stabilita  per  le  spese  di
funzionamento del Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro
(CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986,
n. 936,  sono  corrisposti  i  rimborsi  delle  spese  di  viaggio  e
soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai
consiglieri del CNEL. 
  706. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma  2,  della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti
concernenti i rimborsi di cui al comma 705. 
  707. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 289 e' abrogato; 
  b) al comma 290, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  "Art. 8-bis (Indennita' e rimborso delle spese dei consiglieri  del
CNEL). - 1. Il regolamento  di  cui  all'articolo  20  disciplina  le
indennita' spettanti agli esperti di cui  al  comma  1,  lettera  a),
dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e  il  rimborso
delle  spese  spettanti  al  presidente,  ai  vice  presidenti  e  ai
consiglieri" ». 
  708. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  nei
limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti  in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  709. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « ivi previste. » sono  inserite
le  seguenti:  «  Per  l'anno  2018  e'   assegnato   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro ». 
  710. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24  giugno  2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: « e per l'anno 2017 e' destinato  un  contributo
pari a 2,0 milioni di euro, nonche' » sono inserite  le  seguenti:  «
per l'anno 2017 e per l'anno 2018 »; 
  b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le  seguenti:  «
Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a 2 milioni  di  euro
». 
  711. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «  1°  maggio  2018  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2018 »; 
  b) al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134,
» sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle
aree omogenee, »; 
  c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,
informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ». 
  712. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole:  «  ,  e  successive  modificazioni  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803  del  15  agosto  2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808  del
15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri n.  3923  del  18  febbraio  2011  e  loro
successive modificazioni ». 
  713. Al  fine  di  realizzare  il  centro  di  arte  e  creativita'
contemporanea denominato « MAXXI L'Aquila » e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024. 
  714. All'articolo  2  del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2016,  n.  89,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «  1-bis.  Il  contributo  per  la  stabilizzazione  della   Scuola
sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
(GSSI) e' incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli  anni
dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere  dal  2028.  Ai
relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro  a  decorrere
dal  2019  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 ». 
  715. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, le parole: « nonche' per gli anni 2016 e 2017 » sono  sostituite
dalle seguenti: « nonche' per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ». 
  716. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali
di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, vigenti al 31 dicembre 2018, al fine  di  continuare  a
garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del
personale dimissionario  impegnato  nella  ricostruzione  conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo  il  6  aprile
2009, in deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. 
  717. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 21  marzo
2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo  5  della  legge  26
gennaio 1963, n. 91, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno  2018
e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  718. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.   43-ter   (Finanziamenti   bancari    agevolati    per    la
ricostruzione). - 1. In relazione agli eventi sismici  del  20  e  29
maggio 2012, ai fini del completamento del processo di  ricostruzione
pubblica  nelle  regioni  interessate  e  per  il  finanziamento   di
interventi   di   ripristino   e   realizzazione   delle   opere   di
urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete  di  connessione  dati,
nei centri storici e  urbani  interessati  dai  piani  organici  gia'
approvati alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, i commissari  delegati  delle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni  di
euro, in termini di costo delle opere, e comunque  nei  limiti  delle
disponibilita' annue di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto   2012,   n.   135,   appositi   mutui   di   durata   massima
venticinquennale,  sulla  base  di  criteri  di  economicita'  e   di
contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui  attivati
sono pagate agli istituti finanziatori  direttamente  dallo  Stato  a
valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo  3-bis,  comma
6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di
euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro ». 
  719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre  2019.  Per  le  finalita'  di  cui   al   presente   comma,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di  5  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  720. All'articolo 1, comma 452, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le somme di cui al
primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono  esserlo  in
quello successivo, per le medesime finalita' di cui ai commi da 445 a
453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018  e
2019 ». 
  721. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, negli  anni  2018  e
2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai  sensi
del comma 720. 
  722. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, le parole: « e comunque non oltre il 31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018
». 
  723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni
di  euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  724. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, nell'anno 2018,  per
un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723. 
  725. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  relativa  al
contributo a favore della societa' concessionaria Strada  dei  Parchi
Spa, e' incrementata di 58 milioni di euro  per  l'anno  2018  ed  e'
ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di  euro
per l'anno 2022. Agli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a  58
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione-programmazione 2014-2020 e' incrementato di  50  milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022. 
  726. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo  periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  di  300.000
euro per l'anno  2018,  con  le  risorse  di  cui  alle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122. 
  727. All'articolo 10, comma 2,  secondo  periodo,  del  regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: «  31  dicembre  2016  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ». 
  728. Le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, nonche' all'articolo 1, commi 639 e  seguenti,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  nel
senso che per i manufatti ubicati  nel  mare  territoriale  destinati
all'esercizio dell'attivita' di  rigassificazione  del  gas  naturale
liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che  non
dipende dallo  sfruttamento  del  sottofondo  marino,  rientra  nella
nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola  porzione
del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. 
  729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134,  e'  prorogata  all'anno  2019  la  sospensione,
prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate  dei  mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito ai
sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dell'articolo 1, comma 356, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190. 
  730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza  applicazione
di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di  pari
importo per dieci anni sulla base  della  periodicita'  di  pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in  3,6
milioni di euro per l'annualita' 2018  e  2,9  milioni  di  euro  per
l'annualita' 2019,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012. 
  732. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, negli  anni  2018  e
2019, per un importo corrispondente alle risorse  indicate  al  comma
731. 
  733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai  comuni  di
Casamicciola Terme, Lacco  Ameno  e  Forio  d'Ischia,  trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, e' differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del  periodo
di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento  prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  734. Nei comuni di cui al comma 733 e' sospeso fino al 31  dicembre
2018 il pagamento delle rate dei mutui  concessi  dagli  istituti  di
credito ai privati che  abbiano  in  essere  finanziamenti  ipotecari
collegati  a  immobili  residenziali,   commerciali   e   industriali
inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21  agosto  2017  e
che  abbiano  trasmesso  agli  uffici  dell'Agenzia   delle   entrate
territorialmente  competenti   la   dichiarazione   di   inagibilita'
dell'immobile ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  I  beneficiari
dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare  tra  la  sospensione
dell'intera rata e quella della  sola  quota  capitale,  senza  oneri
aggiuntivi per il mutuatario.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, le banche e gli  intermediari
finanziari informano i beneficiari, almeno  mediante  avviso  esposto
nelle  filiali  e  pubblicato  nel  proprio  sito   internet,   della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti  sospesi,  nonche'  il  termine,  non
inferiore  a  trenta  giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'   di
sospensione. Qualora  la  banca  o  l'intermediario  finanziario  non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti  prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per  il
beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro
la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario
delegato  e  l'Associazione   bancaria   italiana   provvedono   alla
sottoscrizione di un  accordo  per  la  ridefinizione  dei  piani  di
ammortamento dei mutui e  dei  finanziamenti  sospesi  ai  sensi  del
presente comma. 
  735. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Relativamente  ai  mutui  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni
e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza
del  periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della  periodicita'  di
pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018
». 
  736. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: « 16 febbraio 2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2018  »  e,  nel  secondo
periodo, le parole: « fino a un massimo di 9  rate  mensili  di  pari
importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « fino a un massimo di 24 rate mensili di pari  importo,  a
decorrere dal 31 maggio 2018 »; 
  b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: « riscossa a
decorrere da»la parola:« febbraio» e' sostituita  dalla  seguente:  «
giugno » e dopo le parole: «  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le  seguenti:  «  ,
per un importo massimo annuo proporzionale alla  distribuzione  delle
scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al  comma  11
»; 
  c) al comma 16,  primo  periodo,  le  parole:  «  e  comunque  fino
all'anno d'imposta  2017  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  e
comunque fino all'anno d'imposta 2018 ». 
  737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di
edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  continuano  a   usufruire   dei   suddetti
finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilita'  dell'edificio
a seguito degli eventi sismici e della  conseguente  collocazione  in
siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016,
n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto
del finanziamento puo' avere una diversa destinazione pubblica e  non
puo' essere alienato prima di venti anni a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera  c),  pari  a  3,5
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo  delle
risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, che a tal fine sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  739. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi
16 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti:  «  fino  ad  un
massimo di complessivi 20 milioni di euro ». 
  740. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Gli  esiti
della  procedura  concorrenziale,   completi   della   documentazione
stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma
2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso  prima  dell'emissione
del provvedimento di concessione del contributo ». 
  741. All'articolo 12 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «  3.  L'ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,  verificata  la
spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e
verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa
esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo  6,  trasmette
al  vice  commissario  territorialmente  competente  la  proposta  di
concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche
». 
  742. All'articolo 2 del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
il comma 7-bis e' abrogato. 
  743. All'articolo 20 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  « 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle  risorse
del fondo di cui all'articolo  4  e'  trasferita  sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4  ed  e'  riservata
alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo  in  conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano  realizzato,  a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
comuni di cui all'articolo 1, con priorita' per le imprese, con  sede
o unita' locali ubicate nei territori dei comuni di cui  all'articolo
1, che hanno subito danni per effetto degli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1. Sono comprese tra  i  beneficiari  anche  le  imprese
agricole la cui sede principale non  e'  ubicata  nei  territori  dei
comuni di cui agli allegati 1, 2  e  2-bis,  ma  i  cui  fondi  siano
situati in tali territori. 
  2. I criteri, le condizioni e le  modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni di cui  al  comma  1  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla
concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono
i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5». 
  744. All'articolo 24 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi,  per
gli anni 2016, 2017 e 2018, nel  limite  massimo  complessivo  di  10
milioni di euro,  a  tal  fine  utilizzando  le  risorse  disponibili
sull'apposita  contabilita'  speciale  del  Fondo  per  la   crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134 »; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2  si  provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato »; 
    c) il comma 4 e' abrogato. 
  745. Le agevolazioni di cui all'articolo 46  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, spettano anche ai  soggetti  che  hanno  la  sede
principale o l'unita' locale nei comuni delle regioni Lazio,  Umbria,
Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28
febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. 
  746. Per i titolari di imprese individuali o di  imprese  familiari
che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016  nelle  regioni  Umbria,  Abruzzo,  Marche  e
Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25  per  cento  nel
periodo dal 1° settembre  2016  al  31  dicembre  2016,  rispetto  al
corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni  di  cui  alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato  articolo
46, sono riconosciute con  riguardo  ai  contributi  previdenziali  e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della  vigente
legislazione. 
  747. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da  parte  delle
imprese beneficiarie » sono soppresse. 
  748. Per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e  746,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  medesimo  articolo  46  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  749. All'articolo  1,  comma  492,  lettera  0a),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134,
» sono inserite le seguenti: « e  delle  relative  province,  nonche'
delle province nei cui  territori  ricadono  i  comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
». 
  750. Al fine di trasferire le strutture  abitative  d'emergenza  di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  394  del  19  settembre  2016  al  patrimonio
indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici  che  hanno
colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i
medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il  Dipartimento
della  protezione  civile  possono   stipulare   accordi   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  i  quali  si
disciplinano,  altresi',  le  procedure   per   l'attivazione   degli
interventi  di  manutenzione.  Gli  oneri  amministrativi   derivanti
dall'attuazione del presente comma sono  a  carico  dei  bilanci  dei
comuni cui e' trasferita la proprieta' delle strutture  abitative  di
emergenza,  ad  esclusione  di  quelli  scaturenti  dagli   eventuali
espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del
capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  394  del  2016
finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima  ordinanza.
I comuni sono responsabili  del  mantenimento  dell'efficienza  delle
strutture da utilizzare per esigenze future di  protezione  civile  o
per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al
presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi
fabbricati. 
  751. All'articolo 14 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «  degli  immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di  culto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta'  di  enti  ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,   di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai  sensi  dell'articolo  12
del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto »; 
    b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine
sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di
quelli di proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
fermo restando quanto previsto dalla lettera  a)  in  relazione  alle
chiese ed agli edifici di culto di proprieta' di  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti ». 
  752. Per assicurare la funzionalita' degli uffici  impegnati  nelle
attivita' connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno  e  di
Casamicciola Terme possono  assumere  personale  rispettivamente  nel
limite di 4 e 6 unita', con contratti di lavoro a  tempo  determinato
della durata non superiore a quella  della  vigenza  dello  stato  di
emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19  del
decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  in  deroga  ai  vincoli
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo  259,  comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 353.600  si
provvede a valere sul Fondo di cui al comma  765  per  la  successiva
assegnazione ai comuni di cui al primo periodo. 
  753. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n.  229,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Il
Commissario straordinario puo'  stipulare  apposite  convenzioni,  ai
fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita'  istruttorie,
con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento  di  ulteriori  e
specifiche attivita' di  controllo  sulla  ricostruzione  pubblica  e
privata, con il Corpo  della  guardia  di  finanza  e  con  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ». 
  754. All'articolo 13 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Con
provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   il
Commissario straordinario  puo'  prevedere,  valutate  le  necessita'
connesse al processo generale di ricostruzione e previa  ricognizione
dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza  delle  risorse,  di
provvedere a un riparto  proporzionale  tra  gli  aventi  titolo,  la
concessione di contributi per la  ricostruzione  agli  immobili  gia'
danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente  e  che
abbiano riportato danni ulteriori per effetto  degli  eventi  di  cui
all'articolo 1, anche in  ipotesi  diverse  dalla  determinazione  di
un'inagibilita' indotta di altri edifici ovvero di  pericolo  per  la
pubblica incolumita', nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di
euro »; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,  comma
2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di  euro,
a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, per  il
finanziamento  degli  interventi   di   riparazione,   ripristino   o
ricostruzione di edifici gia'  dichiarati  parzialmente  inagibili  a
seguito degli eventi  sismici  verificatisi  in  Umbria  nel  2009  e
successivamente  dichiarati  totalmente  inagibili  a  seguito  degli
eventi sismici verificatisi a partire dal  24  agosto  2016.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  altresi'  definiti  i  criteri  e   le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente ». 
  755. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli  immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,  sottoposti
alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui  alla  lettera  a)
del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ». 
  756.  Le  disposizioni  dell'articolo  2,  commi  da  1  a  4,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  si  applicano  altresi'  ai
contribuenti che  abbiano  presentato  autocertificazione  del  danno
subito, resa  ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445.  Al  relativo
onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  presente
comma entra in vigore il  giorno  stesso  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  757.  Al  fine  di  assicurare,  con   continuita',   il   regolare
svolgimento delle attivita' concernenti l'allertamento, il soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che  hanno
interessato il territorio  delle  regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e
Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio
2017, nonche' delle attivita' delle strutture regionali di protezione
civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale  operative  del
Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni  possono
procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo
determinato anche mediante proroghe di contratti in  essere,  purche'
nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea.  A
tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aumentata al 70
per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del  presente  comma
sono a carico dei bilanci  regionali  delle  regioni  Lazio,  Marche,
Umbria e Abruzzo. 
  758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure  connesse
alle attivita' di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto  2012,   n.   122,   e'
incrementato di 17,5 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  di  17,5
milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  759. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « negli anni  2015,  2016,  2017  e
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 »; 
  b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli  anni  2015,
2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti:  «  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ». 
  760. Al comma 2 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « e le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e  Reggio  Emilia  »  sono
sostituite dalle seguenti: « le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia  e
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per  la  citta'
metropolitana di Bologna e le province di  Modena,  Reggio  Emilia  e
Ferrara »; 
  b) le parole: « 2017 e 2018 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
2017,  2018  e  2019,  per  poter  garantire  analoghe  dotazioni  di
personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,
»; 
  c) dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 135 » sono inserite le
seguenti: « , con il seguente riparto percentuale: il  78  per  cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni;  il  16  per
cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4
per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il
2 per cento alla citata Soprintendenza ». 
  761. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Il termine  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2019.
Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e  2018,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo  2,  comma
1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel  limite  di
500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle  risorse
di cui alle contabilita' speciali di cui  al  comma  6  del  predetto
articolo 2». 
  762. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle
contabilita'  speciali  istituite  ai  sensi  dell'articolo   2   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  provvedono  al  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di  44  milioni  di
euro, corrispondente all'importo  accantonato  per  far  fronte  agli
oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate  dei  mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  disposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dell'articolo 1, comma 503, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208. La quota  restante  delle  somme  accantonate  per  le  predette
finalita' e'  mantenuta  sulle  medesime  contabilita'  speciali  per
essere  utilizzata  per  le  esigenze   connesse   all'attivita'   di
ricostruzione. 
  763. Al fine di consentire l'effettivo  recupero  dei  rifiuti  non
pericolosi  derivanti  da  attivita'  di  costruzione  e  demolizione
identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito  degli  eventi
sismici verificatisi nel 2012,  l'avvio  ad  operazioni  di  recupero
autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve  avvenire  entro  tre
anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D
alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  764. Al fine di accelerare le attivita'  connesse  alla  situazione
emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del  20  e  29
maggio 2012, il Presidente della regione  Lombardia  in  qualita'  di
Commissario delegato per la ricostruzione  puo'  destinare,  mediante
utilizzo delle risorse finanziarie  gia'  disponibili  sulla  propria
contabilita' speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per
rimborsare i costi sostenuti per le unita' di personale  assunte  con
contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli  uffici
tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio
2012, come  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e  dell'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di  tali  unita'  di
personale,  in  deroga  ai  vincoli  di  cui  ai  commi  557  e   562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al  comma  28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,   sono
effettuate dai comuni singoli ovvero  dalle  unioni  di  comuni,  con
facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per  le  assunzioni  a
tempo indeterminato, vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, garantendo in ogni caso il  rispetto  dell'ordine  di
collocazione dei candidati nelle  medesime  graduatorie.  Il  riparto
delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro  flessibile
avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni. 
  765. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori  dei
comuni di Casamicciola Terme  e  Lacco  Ameno  dell'isola  di  Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto  2017,  con  una  dotazione  di  9,69
milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020. 
  766. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del  suddetto
Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa
economica nei territori dei comuni interessati. 
  767. In relazione  agli  incendi  boschivi  e  ai  relativi  eventi
franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi  di
luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilita' dell'area,
ai fini della  realizzazione  del  Grande  progetto  Pompei,  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e'  autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019  in  favore  dell'Ente
parco nazionale del Vesuvio,  istituito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per
la messa in sicurezza della  strada  Matrone,  presso  il  comune  di
Boscotrecase (NA),  quale  unica  arteria  viaria  atta  a  garantire
l'accesso al cono del vulcano. 
  768. All'articolo 15, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il  rischio
di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari  ad
uso abitativo; ». 
  769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre  1961,
n. 1216, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: 
 
« 
    

---------------------------------------------------------------------
Assicurazioni contro   |  11-bis  | Assicurazioni contro i danni
gli eventi calamitosi  |          | derivanti da eventi calamitosi
                       |          | di qualunque specie relativamente
                       |          | a unita' immobiliari ad uso
                       |          | abitativo.
---------------------------------------------------------------------

    
                                                                   ». 
 
  770. Le disposizioni di  cui  ai  commi  768  e  769  si  applicano
esclusivamente per le polizze stipulate a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del
novembre 1994 che abbiano versato contributi  previdenziali  e  premi
assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo  superiore
a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27  dicembre
2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/
195  della  Commissione,  del  14  agosto  2015,  e'   assegnato   un
contributo, secondo le modalita' definite con il decreto  di  cui  al
comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia
delle entrate. 
  772. Il termine di prescrizione per la  presentazione  dell'istanza
di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio  1995-1997
per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data  di  entrata
in vigore della legge 26 febbraio 2007, n.  17,  di  conversione  del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300. 
  773. Per le finalita' di cui al comma 771 e' stanziata la somma  di
euro 5 milioni per l'anno 2019. 
  774. Con  apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le  modalita'
per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonche' le modalita'
per il riparto delle risorse di cui al comma 773. 
  775. Alle regioni a statuto ordinario e' attribuito  un  contributo
destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300  milioni
di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna  regione  a
statuto ordinario, come  indicati  nella  tabella  seguente,  possono
essere modificati a invarianza del contributo  complessivo,  mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario
consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al  comma
466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  in  misura
pari al contributo di cui al periodo precedente: 
Tabella 
    

=====================================================================
|                      |   Percentuali di  |                        |
|        Regioni       |      riparto      | Riparto contributo 2018|
+======================+===================+========================+
|       Abruzzo        |       3,16%       |      72.739.315,79     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|      Basilicata      |       2,50%       |      57.467.315,79     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Calabria       |       4,46%       |     102.593.315,79     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Campania       |      10,54%       |     242.416.368,42     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|    Emilia-Romagna    |       8,51%       |     195.651.315,79     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Lazio         |       11,70%      |     269.176.263,16     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Liguria        |       3,10%       |      71.318.157,89     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|      Lombardia       |       17,48%      |     402.098.105,26     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Marche        |       3,48%       |      80.094.473,68     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Molise        |       0,96%       |     22.015.842,11      |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Piemonte       |       8,23%       |     189.225.842,11     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Puglia        |       8,15%       |     187.511.736,84     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|       Toscana        |       7,82%       |     179.798.263,16     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Umbria        |       1,96%       |     45.127.210,53      |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Veneto        |       7,95%       |     182.766.473,68     |
+----------------------+-------------------+------------------------+
|        Totale        |      100,00%      |    2.300.000.000,00    |
+----------------------+-------------------+------------------------+
 |
    
  776. Il concorso alla finanza  pubblica  delle  regioni  a  statuto
ordinario, per il settore non  sanitario,  di  cui  all'articolo  46,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  di   cui
all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  e
ripartito secondo i criteri di cui  all'articolo  1,  comma  534-ter,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotto di  300  milioni  di
euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020. Per l'anno  2018,  il  predetto  concorso  alla  finanza
pubblica per la quota rimanente e' realizzato: 
  a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 775; 
  b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle  risorse  per
l'edilizia sanitaria. 
  777. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma  3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  le
somme per interventi di edilizia sanitaria  compresi  in  accordi  di
programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono
accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione
degli accordi di programma di cui all'articolo 1,  comma  310,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo
di sospensione che si realizza nel 2018. 
  778. Nelle more del riordino del sistema della  fiscalita'  locale,
al decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2019 »,  ovunque  ricorre,
e' sostituita dalla seguente: « 2020 »; 
  b) all'articolo 4: 
    1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2018 »  sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al  2019  »  e  le
parole:  «  A  decorrere  dall'anno  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 »; 
    2) al comma 3, le parole: « A decorrere  dall'anno  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»; 
  c) all'articolo 7: 
    1) al comma 1, le parole: « A decorrere  dall'anno  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»; 
    2) al comma 2, le parole: «  entro  il  31  luglio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019 »; 
  d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2019 » e'  sostituita
dalla seguente: « 2020 ». 
  779. Il ripiano del disavanzo al  31  dicembre  2014,  disciplinato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
puo' essere rideterminato in  quote  costanti,  in  non  oltre  venti
esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la  propria
spesa attraverso il progressivo  incremento  degli  investimenti.  Il
disavanzo di cui al  periodo  precedente  e'  quello  risultante  dal
consuntivo o, nelle more dell'approvazione del  rendiconto  da  parte
del consiglio regionale, quello risultante dal  consuntivo  approvato
dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti
si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015. 
  780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026,
incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in  misura  non
inferiore  al  valore  dei  medesimi  pagamenti   per   l'anno   2017
rideterminato  annualmente   applicando   all'anno   base   2017   la
percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5  per  cento  per
l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4  per  cento  per
ciascuno degli anni dal 2021  al  2026.  Ai  fini  di  cui  al  primo
periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo
1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e,
per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i  pagamenti  complessivi
per investimenti relativi all'anno 2017  da  prendere  a  riferimento
possono essere desunti anche dal preconsuntivo. 
  781.  Le  regioni  di  cui  al  comma  779  certificano  l'avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al  comma  780  entro  il  31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita
comunicazione  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  In  caso  di
mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232. 
  782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il  piano  di  rientro
del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione  del  comma  779,  a
decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non  ancora  ripianata
del disavanzo 2014. Il piano di rientro del  disavanzo  2015  decorre
dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata.  Nel  caso
in cui i piani di rientro siano definiti sulla  base  dei  consuntivi
approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a  seguito
dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte  del  consiglio
regionale. 
  783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e
di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio  2015
al principio generale della  competenza  finanziaria  potenziata,  le
regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014  in  deroga
al principio della contestualita' con  il  rendiconto  2014  previsto
dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30  giugno  2018
al riaccertamento straordinario dei  residui,  secondo  le  modalita'
previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.
118 del 2011 e da un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. 
  784. Le camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di  provocare
il  dissesto   finanziario,   adottano   programmi   pluriennali   di
riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono
prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50  per
cento. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  valutata  l'idoneita'
delle misure contenute nel programma, su richiesta  dell'Unioncamere,
autorizza  l'aumento  del  diritto  annuale  per  gli   esercizi   di
riferimento. 
  785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: « non finanziati  dall'avanzo  di
amministrazione » sono soppresse; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  786. All'articolo 1, comma 470, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, all'ultimo periodo, le parole: « 30  aprile  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 maggio ». 
  787.  Le  risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle   contabilita'
speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,  della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, sono  vincolate  alla  realizzazione  degli
interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi  2  e
4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. 
  788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla
chiusura delle contabilita' speciali di cui al comma 787  secondo  le
procedure  ordinarie  di  spesa,  a  decorrere  dal  2018  gli   enti
territoriali sono tenuti  a  conseguire,  nell'anno  di  riversamento
delle risorse, un valore positivo del saldo di  cui  all'articolo  1,
comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla
differenza tra le risorse riversate a seguito  della  chiusura  delle
contabilita' speciali in  materia  di  protezione  civile,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016,  n.
90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. 
  789. Nel limite del saldo positivo  di  cui  al  comma  788,  negli
esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non  oltre
il quinto esercizio, sono  assegnati  agli  enti  territoriali  spazi
finanziari nell'ambito dei patti nazionali di  cui  all'articolo  10,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in  misura  pari,  per
ciascun esercizio,  agli  investimenti  programmati  annualmente  nei
piani contenenti gli  interventi  finalizzati  al  superamento  della
situazione emergenziale,  da  realizzare  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi  precedenti  formatisi  a
seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti  dalla  chiusura
delle contabilita' speciali. 
  790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789,
gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del  20
gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse,
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo  web  http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari  per  gli
investimenti programmati di cui al comma 789. La  somma  degli  spazi
finanziari programmati e' pari al saldo positivo conseguito nell'anno
di riversamento delle risorse. 
  791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al  2020,
il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di  un  importo  pari  agli
impegni  correlati  alle  risorse  accertate  di   cui   al   periodo
precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non  negativo
» sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel  limite  di
tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati  alle
regioni spazi finanziari  nell'ambito  dei  patti  nazionali  di  cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  in
misura pari, per ciascun  esercizio,  agli  investimenti  programmati
annualmente  nei  piani  contenenti  gli  interventi  finalizzati  al
superamento della situazione emergenziale, da  realizzare  attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
formatisi a seguito del  mancato  utilizzo  delle  risorse  derivanti
dalla chiusura delle contabilita' speciali.  A  tal  fine,  entro  il
termine perentorio del 20 gennaio  2018,  le  regioni  comunicano  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   mediante   l'applicativo   web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli  spazi  finanziari  necessari
per gli investimenti programmati ». 
  792. All'articolo 44 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri  connessi  ad  eventi
calamitosi con riferimento alle disposizioni  vigenti  per  gli  anni
2018-2021. La verifica e' effettuata anche  sulla  base  di  apposite
rendicontazioni sintetiche predisposte dai  soggetti  titolari  delle
contabilita' speciali istituite presso la Tesoreria  dello  Stato  ai
sensi dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4,  del
presente decreto. 
  6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con
la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427,  della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  in  ciascun  anno  del  periodo
2018-2021,  e'  determinato  l'ammontare  complessivo   degli   spazi
finanziari per l'anno in corso,  da  assegnare,  nel  rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e
Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24
agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo  10,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da  ripartire  tra  le
regioni in misura proporzionale e comunque non superiore  all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli  spazi
finanziari di cui al presente  comma  sono  destinati  ad  interventi
connessi ai suddetti eventi sismici  e  di  adeguamento  antisismico,
nonche' per la messa  in  sicurezza  degli  edifici.  Ai  fini  della
determinazione  degli  spazi  finanziari  puo'  essere  utilizzato  a
compensazione anche il Fondo di cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ». 
  793. Allo scopo di completare la transizione in capo  alle  regioni
delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro
esercitate attraverso  i  centri  per  l'impiego  e  di  consolidarne
l'attivita' a supporto  della  riforma  delle  politiche  attive  del
lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  nel
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il
personale delle citta' metropolitane e delle province,  con  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, in  servizio  presso  i  centri  per
l'impiego e gia' collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo  1,
comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto  di  coloro
che sono stati collocati a riposo alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' trasferito alle  dipendenze  della  relativa
regione o dell'agenzia o ente regionale costituito  per  la  gestione
dei servizi per l'impiego,  in  deroga  al  regime  delle  assunzioni
previsto dalla normativa  vigente  e  con  corrispondente  incremento
della  dotazione  organica.  Ai  fini  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la
gestione dei servizi per l'impiego  calcolano  la  propria  spesa  di
personale al netto del finanziamento di cui al comma 794. 
  794. Per le finalita' di cui al comma  793,  i  trasferimenti  alle
regioni a statuto ordinario  sono  incrementati  di  complessivi  235
milioni di euro, a  decorrere  dall'anno  2018.  L'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti
per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei  rapporti  di
lavoro  a  tempo  determinato  e  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa in essere alla data di entrata in vigore della  presente
legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma  restando  la
proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23  dicembre
2014, n. 190. 
  796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per  la
gestione dei servizi per  l'impiego  e  l'Agenzia  nazionale  per  le
politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL),  al  fine  di  superare   il
precariato e valorizzare la professionalita' acquisita dal  personale
a tempo determinato impiegato in funzioni connesse  con  l'indirizzo,
l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche  attive  del  lavoro,
possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del  decreto
legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  in  deroga  al  regime  delle
assunzioni  previsto  dalla  normativa   vigente.   Ai   fini   delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi  557  e  557-quater,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa
di personale al netto del  finanziamento  di  cui  al  comma  797.  I
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   e   i   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data  del  31
dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso
di avvio entro tale ultima data delle  procedure  di  cui  al  citato
articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017,  fino  alla  loro
conclusione. 
  797. Per le finalita' di cui ai commi 795 e  796,  i  trasferimenti
alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi  16
milioni  di  euro.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   796,   i
trasferimenti dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
all'ANPAL sono incrementati, a  decorrere  dall'anno  2018,  di  2,81
milioni di euro. 
  798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti
al trasferimento del  personale  e  alla  successione  nei  contratti
disposti dai commi da 793 a 797 entro la data  del  30  giugno  2018.
Fino a tale data, le province e le citta' metropolitane continuano  a
svolgere le attivita' di gestione del suddetto personale e anticipano
gli oneri connessi all'attuazione  del  presente  comma,  rivalendosi
successivamente  sulle  regioni,  secondo  modalita'  stabilite   con
apposite convenzioni. 
  799. Le convenzioni  tra  le  regioni,  le  province  e  le  citta'
metropolitane, per disciplinare le modalita' di rimborso degli  oneri
relativi alla gestione della fase transitoria del  trasferimento  del
personale fino al 30  giugno  2018,  sono  sottoscritte  secondo  uno
schema approvato in sede di Conferenza unificata.  Al  personale  con
rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a
797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio,  previsto  per  il  personale  delle  amministrazioni  di
destinazione, con conseguente  adeguamento  dei  fondi  destinati  al
trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse
finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove  necessario,  su  quelle
regionali, garantendo in  ogni  caso  l'equilibrio  di  bilancio.  Il
personale di cui al comma 793 che, alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, si trova in posizione di comando o  distacco  o
altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da
quelle di cui al medesimo comma 793 e'  trasferito,  previo  consenso
dell'interessato, presso l'amministrazione dove  presta  servizio,  a
condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei  limiti
delle risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  e
comunque purche' risulti garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a
regime della relativa spesa. Le  proroghe  disposte  dal  comma  796,
terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al
comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  800. Al  fine  di  consentire  la  progressiva  armonizzazione  del
trattamento economico del  personale  delle  citta'  metropolitane  e
delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, comma 92, della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e
dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, con quello del personale delle amministrazioni di  destinazione,
a decorrere dal 1°  gennaio  2018  non  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del
2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno  ad  personam  per  le
voci   fisse   e   continuative,   ove   il   trattamento   economico
dell'amministrazione  di  destinazione   sia   inferiore   a   quello
dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita' di cui
al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i  fondi  destinati
al trattamento economico accessorio del personale, anche  di  livello
dirigenziale,  degli  enti  presso  cui  il  predetto  personale   e'
transitato in  misura  superiore  al  numero  del  personale  cessato
possono essere incrementati, con riferimento al  medesimo  personale,
in  misura  non  superiore  alla  differenza  tra  il  valore   medio
individuale  del  trattamento  economico  accessorio  del   personale
dell'amministrazione  di  destinazione,  calcolato  con   riferimento
all'anno 2016, e  quello  corrisposto,  in  applicazione  del  citato
articolo 1, comma 96, lettera a), della legge  n.  56  del  2014,  al
personale trasferito, a condizione che siano rispettati  i  parametri
di cui all'articolo 23,  comma  4,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori  oneri  le
amministrazioni provvedono a valere e  nei  limiti  delle  rispettive
facolta' assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere
ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse,  garantendo,  in
ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
  801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue  funzioni  istituzionali,
comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie  per
il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei  soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro,  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati  relativi  alle
persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione,  ai
sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2015, per favorirne  la  ricollocazione  nel  mercato  del
lavoro e al fine di garantire una  maggiore  efficacia  dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro. 
  802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti  a
nuclei familiari in condizione di poverta' beneficiari del Reddito di
inclusione (ReI) di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  15
settembre  2017,  n.  147,  allo  scopo  di  consentire  l'avvio   di
iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi  lavorativi  o
di istruzione e formazione. 
  803. La messa a disposizione dei  dati  di  cui  al  comma  801  e'
effettuata per il tramite del sistema informativo  unitario,  di  cui
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i
soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro  e
all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per  il  lavoro
sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente. 
  804. Al  fine  di  conseguire  una  maggiore  equita'  e  agevolare
l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie
di soggetti vulnerabili, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
della salute e' istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa
sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma  796,  lettera  p),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di  cui  alla  lettera
p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2018. 
  805. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo  di  cui  al  comma
804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le
regioni che hanno adottato  iniziative  finalizzate  ad  ampliare  il
numero dei soggetti esentati dal pagamento della  quota  fissa  sulla
ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge  27
dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis)
del medesimo comma. 
  806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate  ai  sensi  dei
commi 794 e 797, i trasferimenti  di  personale  alle  regioni,  alle
agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei  servizi
per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai  fini
del calcolo dei limiti assunzionali vigenti. 
  807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai
commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  808. Alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un  contributo,
nei limiti di 18 milioni di euro, a  titolo  di  compensazione  della
quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del
minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal  comma  20
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine,  le
somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma
« Concorso dello Stato  al  finanziamento  della  spesa  sanitaria  »
relativo alla missione  «  Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
territoriali » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, per un ammontare pari a 18  milioni  di  euro,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
su apposito capitolo di spesa del medesimo stato  di  previsione.  Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso  della  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  809. Il Fondo per far fronte alle  esigenze  in  termini  di  saldo
netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  20,
comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e' soppresso. 
  810. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del  debito
autorizzato e non  contratto  di  cui  all'articolo  40  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  in  termini  di  rilancio  degli
investimenti,  di  minori  oneri  finanziari  e  di  chiarezza  della
gestione  contabile,  e'  istituito,  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito  dei  cui
lavori si procede,  eventualmente,  alle  conseguenti  modifiche  del
citato decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  limitatamente  alle
regioni che nell'ultimo triennio abbiano  rispettato  gli  indicatori
annuali di tempestivita' dei pagamenti, ai sensi  delle  disposizioni
vigenti. 
  811. Al  fine  di  superare  il  precariato  e  di  valorizzare  la
professionalita'  acquisita  dal  personale   a   tempo   determinato
dell'INAPP  impiegato  in  funzioni  connesse   con   l'analisi,   il
monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le
procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3  milioni  di
euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e  9  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020. 
  812. Al  fine  di  superare  il  precariato  e  di  valorizzare  le
professionalita' acquisite dal personale a tempo  determinato,  resta
ferma   l'applicazione   dell'articolo   4,   comma   6-quater,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  alle  selezioni  comunque
effettuate e concluse ai sensi  dell'articolo  1,  comma  560,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  813. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole: « tecnico-professionale e infermieristico del
Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle  seguenti:  «  ,
dirigenziale e no, di cui al comma 10 ». 
  814. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
si interpreta nel senso che la facolta' degli enti destinatari  delle
anticipazioni di liquidita', di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel  risultato
di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle  erogazioni,  ai
fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'  nel
risultato  di  amministrazione,  puo'  essere  esercitata  anche  con
effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso  al
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   a   seguito   del
riaccertamento  straordinario  dei  residui   effettuato   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del
2011, nonche' sul ripiano del disavanzo previsto  dal  comma  13  del
medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato  il
suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015,
fermo restando il rispetto dell'articolo 3,  comma  8,  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  il   quale   prevede   che
l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un  unico
atto deliberativo. 
  815. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia  Giulia
non si applicano le disposizioni in materia di  patto  di  stabilita'
interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  816. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5,  dell'accordo
sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, e' preordinato l'importo di  120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.  Ai  fini  della
compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti  dal  primo
periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in
conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma « Concorso  dello
Stato al finanziamento della  spesa  sanitaria  »  della  missione  «
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni  di
euro annui in  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019;  in  termini  di
indebitamento netto, i relativi oneri  sono  coperti  attraverso  gli
effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 815. Il  presente
comma entra in vigore il  giorno  stesso  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  817. A decorrere dal 1° gennaio 2018, allo statuto  speciale  della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito
delle sottoindicate entrate tributarie erariali: 
    a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034
decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione  per
uso di autotrazione; 
    b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa  sull'energia  elettrica
consumata nella Regione; 
    c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati
immessi in consumo nella Regione; 
    d) i 5,91 decimi del gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
(IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle
importazioni, da determinare sulla base dei consumi  regionali  delle
famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica; 
    e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale,
comunque denominato, maturato nell'ambito del  territorio  regionale,
ad eccezione: delle accise diverse da quelle  indicate  alle  lettere
a), b) e c); dell'imposta di  consumo  sugli  oli  lubrificanti,  sui
bitumi di petrolio e altri prodotti;  delle  entrate  correlate  alle
accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi
di  azoto;  delle  entrate  derivanti   dai   giochi;   delle   tasse
automobilistiche; dei canoni di  abbonamento  alle  radioaudizioni  e
alla  televisione.  Per  i  tributi  erariali  per  i  quali  non  e'
individuabile il gettito  maturato,  si  fa  riferimento  al  gettito
riscosso nel territorio regionale. 
    2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi
erariali indicati nel presente articolo e' effettuata al netto  delle
quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali. 
    3. La Regione compartecipa al gettito delle  imposte  sostitutive
istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti  locali
del suo territorio e' attribuito il gettito delle imposte  sostituite
»; 
  b) all'articolo  51  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«Qualora la legge dello Stato  istituisca  un  tributo  di  spettanza
delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in
relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione ». 
  818. Con le norme di attuazione  previste  dall'articolo  65  dello
statuto speciale della regione Friuli Venezia  Giulia,  di  cui  alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti  i  criteri
per la  determinazione  del  gettito  dei  tributi  erariali  di  cui
all'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal  comma  817
del  presente  articolo,  riferiti  al  territorio  regionale  e   le
modalita' di attribuzione dello stesso alla regione. 
  819. Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale  della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate
dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per  la
ripartizione dei versamenti  d'imposta  effettuati  dai  contribuenti
fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle
spettanze  dovute  per  le  annualita'  fino  al  2017.   Le   stesse
disposizioni si applicano, in via provvisoria,  per  la  ripartizione
dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal  1°  gennaio
2018 fino alla data di entrata in vigore delle  norme  di  attuazione
statutaria  di  cui  al  comma  818  e  dei  relativi   provvedimenti
attuativi. Successivamente  a  tale  data,  la  compartecipazione  ai
tributi   erariali   e'   rideterminata   secondo   le   disposizioni
dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma  817
del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli. 
  820. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza  le  entrate  di
cui al comma 819, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata  in  vigore
dei  provvedimenti  di  attuazione  dell'articolo  49  dello  statuto
speciale della regione Friuli  Venezia  Giulia,  di  cui  alla  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal  comma  817
del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018. 
  821. Le disposizioni di cui al comma 817 sono  approvate  ai  sensi
dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della  regione
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1. 
  822. Ai  sensi  dell'articolo  51,  secondo  comma,  dello  statuto
speciale della regione Friuli  Venezia  Giulia,  di  cui  alla  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1,  e'  attribuito  alla  regione
Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio  2017,  il  tributo
per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene
dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e ad essa e' versato il relativo  gettito.  La
regione Friuli Venezia Giulia puo' disciplinare il tributo nei limiti
previsti dalla normativa statale, compresa  la  determinazione  della
sua misura. Fino alla data di  entrata  in  vigore  della  disciplina
regionale continuano ad applicarsi  la  normativa  e  le  misure  del
tributo  vigenti  in  ciascuna  provincia,  anche  se  soppressa   in
attuazione della legge costituzionale  28  luglio  2016,  n.  1,  con
attribuzione del gettito direttamente alla regione. 
  823. All'articolo 13, comma 14, lettera  a.,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « .
A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma
opera anche nei confronti dei comuni compresi  nel  territorio  della
regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  27  maggio   2008,   n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,  n.  126,  sono  ridotte
dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018. 
  824. All'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003,  n.  206,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «A  decorrere  dall'anno
2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto  ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ».
Le  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno per i rimborsi di cui al citato  articolo  2,  comma  2,
della legge n. 206 del 2003 sono ridotte dell'importo di euro  93.035
a decorrere dall'anno 2018. 
  825. All'articolo 10, comma 3, della legge  28  dicembre  2001,  n.
448, e' aggiunto, in fine,il seguente periodo:«A decorrere  dall'anno
2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto  ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ».
Le  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno peri rimborsi di cui al citato  articolo  10,  comma  3,
della legge n.  448  del  2001  sono  ridotte  dell'importo  di  euro
1.808.190 a decorrere dall'anno 2018. 
  826. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti  gli  stanziamenti  di
bilancio iscritti nei capitoli  2856  e  7547  (Fondi  relativi  alle
risorse  finanziarie  occorrenti  per  l'attuazione  del  federalismo
amministrativo) di cui al programma «  Federalismo  amministrativo  »
della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie  territoriali
» dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, limitatamente  alle  quote  spettanti  alla  regione  Friuli
Venezia  Giulia  per  il  finanziamento  delle  spese  connesse  allo
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti  in
materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche'  delle  risorse  relative  al  cosiddetto
accantonamento  forfetario  gia'   destinato   al   pagamento   delle
commissioni spettanti alle societa' Artigiancassa Spa e  Mediocredito
Centrale Spa per  l'attivita'  di  gestione  dei  fondi  pubblici  di
agevolazione alle imprese, per gli importi  di  euro  10.921.401  sul
capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856. 
  827. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
e' rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro  annui,
a decorrere dall'anno 2018, per la componente  del  finanziamento  di
cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,
n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « per gli anni 2012, 2013,  2014,  2015  »  sono
inserite le seguenti: « , 2016 e 2017 ». 
  828. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, e' abrogato. 
  829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa  corrente
del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri,  a  carico  del  bilancio  della
Regione  siciliana  destinati  ai  liberi   consorzi   del   relativo
territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al
consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo  e  la
Regione  siciliana  sottoscritto  in  data  12  luglio  2017.   Sono,
altresi', escluse dal  predetto  computo  le  spese  sostenute  dalla
Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale
non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate  per  tale
finalita' dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per  il
servizio  del  debito  sostenute  nel  2017  rispetto  all'anno  2016
derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015,  nonche'
le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidita'  di
cui agli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  830.  Dal  2018  al  2022  la  Regione  siciliana  si   impegna   a
riqualificare la propria  spesa  attraverso  il  progressivo  aumento
degli investimenti incrementando  gli  impegni  complessivi  per  gli
investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun  anno
rispetto  all'anno  precedente.  Nell'ipotesi  dell'insediamento  del
governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017
prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine
per l'approvazione dei documenti  contabili  e  l'applicazione  delle
relative sanzioni e' rinviato al 31 marzo 2018. 
  831. Il concorso alla finanza pubblica delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano e' ridotto, rispettivamente, di 10,5  milioni  di
euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  832. Le disposizioni recate dai commi 833 e 834 sono  approvate  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, e successive modificazioni. 
  833. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea  e
degli  accordi  internazionali,  nonche'  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento  statale,  le  province   disciplinano   con   legge
provinciale  le  modalita'  e  le  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni per grandi derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento  delle
gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione  e
di aggiudicazione, i requisiti finanziari,  organizzativi  e  tecnici
dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre  la  durata
delle concessioni, i criteri per  la  determinazione  dei  canoni  di
concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio  idrico  e
dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti  le  grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di  sviluppo  degli  impianti
nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e  di
impatto   ambientale,   determinando   le   conseguenti   misure   di
compensazione  ambientale   e   territoriale,   anche   a   carattere
finanziario. 
  2.  Alla  scadenza  delle  concessioni  disciplinate  dal  presente
articolo, le opere di raccolta,  di  adduzione,  di  regolazione,  le
condotte forzate  e  i  canali  di  scarico,  in  stato  di  regolare
funzionamento, passano senza compenso in  proprieta'  delle  province
per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a
proprie  spese  e  nel  periodo  di  validita'   della   concessione,
investimenti sui beni di  cui  al  primo  periodo,  purche'  previsti
dall'atto di  concessione  o  comunque  autorizzati  dal  concedente,
spetta alla scadenza della concessione, o nei  casi  di  decadenza  o
rinuncia, un indennizzo pari  al  valore  della  parte  di  bene  non
ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di  cui
al comma 1. Per  i  beni  diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi
precedenti si  applica  la  disciplina  stabilita  dall'articolo  25,
secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti  gli  organi  statali
ivi indicati con i corrispondenti  organi  della  provincia,  nonche'
dall'articolo 1-bis, comma  13,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
  3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i
concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e  gratuitamente
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e
categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare  alle
province medesime con modalita' definite dalle stesse. 
  4. Le province stabiliscono altresi' con propria  legge  i  criteri
per la determinazione del prezzo  dell'energia  di  cui  al  comma  3
ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per  le  tariffe
di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. 
  5. I concessionari di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico
corrispondono semestralmente alle  province  un  importo  determinato
secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui  al  comma  1,
tenendo conto della media del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica (PUN), nonche' della media delle voci di spesa legate  alla
fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da
esse  non  ritirata.  Il  compenso  unitario  prima  indicato   varia
proporzionalmente alle variazioni, non  inferiori  al  5  per  cento,
dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per  la  produzione,
il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. 
  6. Le concessioni per  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico
accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di
disposizioni normative o amministrative che prevedono un  termine  di
scadenza anteriore al  31  dicembre  2022,  ancorche'  scadute,  sono
prorogate di diritto per il  periodo  utile  al  completamento  delle
procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data.
Le province e  i  concessionari  possono,  in  tal  caso,  concordare
eventuali modificazioni degli oneri  e  delle  obbligazioni  previsti
dalle concessioni in corso,  secondo  quanto  stabilito  dalla  legge
provinciale di cui al comma 1. 
  7. In materia di  sistema  idrico,  le  province  sono  previamente
consultate sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti  esercenti  i  servizi  di
pubblica utilita' operanti nel rispettivo territorio, in ordine  alla
loro compatibilita' con il presente Statuto e con le  relative  norme
di attuazione. Le modalita' di consultazione sono definite attraverso
un protocollo di intesa stipulato tra  la  predetta  Autorita'  e  le
province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e  dei
documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte
dall'Autorita' compete alle province,  secondo  procedure  e  modelli
concordati con l'Autorita' stessa nell'ambito del predetto protocollo
di intesa, nel rispetto delle competenze ad  esse  attribuite,  anche
con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita',  al
sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri  ispettivi  e
sanzionatori ». 
  834. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' abrogato; 
  b) al comma 13, le parole: « Fermo  restando  quanto  disposto  dal
comma 2, » sono soppresse. 
  835. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale
e' attribuito alla regione  Basilicata  un  contributo  straordinario
dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni  di
euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno  2019,  per  far
fronte ai debiti verso le societa' esercenti i servizi  di  trasporto
pubblico locale automobilistici provinciali e  comunali  e  verso  le
societa' esercenti servizi di trasporto  pubblico  locale  ferroviari
regionali. 
  836. Agli oneri derivanti dal comma 835, pari a 60 milioni di  euro
per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto  conto
della localizzazione territoriale della misura di cui al  comma  835,
sono portati in prededuzione dalla quota da  assegnare  alla  regione
Basilicata  a  valere  sulle  risorse  della  citata   programmazione
2014-2020. 
  837.  In  considerazione  della  condizione  di  insularita'  della
Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale  e  tenuto
conto di quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  5,  della  legge
regionale della regione Sardegna  13  aprile  2017,  n.  5,  ai  fini
dell'istruttoria necessaria  per  l'attuazione  della  procedura  del
riconoscimento in sede europea della predetta condizione  finalizzata
alla definizione di sistemi di aiuto gia'  previsti  per  le  regioni
ultra-periferiche  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e'
istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri
di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000  euro  per
l'anno 2018. 
  838. Alle province e alle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e'  attribuito  un
contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui
317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di  euro  a
favore delle citta' metropolitane,  e  a  favore  delle  province  un
ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Le risorse di cui al periodo  precedente  sono  ripartite,  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire,
su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)  e
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire  entro  il
31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero  non  sia
stata presentata alcuna proposta, il decreto  e'  comunque  adottato,
entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il  contributo  in  proporzione
alla differenza per ciascuno degli enti  interessati,  ove  positiva,
tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente  indicato  nella
tabella  1  allegata  al  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  al
netto della riduzione della spesa di personale di cui  al  comma  421
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  l'ammontare
dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui
alla tabella 3 del medesimo decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
nonche' alle tabelle F e G allegate al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 10  marzo  2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai  fini
della determinazione della differenza di cui  al  periodo  precedente
per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo  non  piu'
dovuto dalle province del  versamento  previsto  sino  all'anno  2018
dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  negli  importi
indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50. 
  839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al  comma
838, unitamente a quelli di cui  all'articolo  1,  comma  754,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e  all'articolo  20,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e'  versato  dal  Ministero
dell'interno  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  a  titolo  di
parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei  medesimi  enti,
di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. In considerazione di quanto  disposto  dal  periodo  precedente,
ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al  periodo
successivo, non iscrive in entrata le somme  relative  ai  contributi
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla  finanza  pubblica  di
cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014,  al
netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi  stessi.
Nel caso in cui il contributo di  cui  al  comma  838,  unitamente  a
quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del
2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda  il  concorso  alla
finanza pubblica di cui al predetto  articolo  1,  comma  418,  della
legge  n.  190  del  2014,  il  Ministero  dell'interno  provvede  al
trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. 
  840. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le parole: « e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « di 35 milioni di  euro  per  l'anno
2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ». 
  841.  Nelle  more  della  definizione  dei   complessivi   rapporti
finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che  tenga  conto,
tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015
e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico  della  regione  Valle
d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45
milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno  2019
e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
  842. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 »  sono
sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: « per gli
anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno  2017
». 
  843. Alle province che, alla  data  del  30  novembre  2017,  hanno
deliberato la  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,
hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  o
ne hanno conseguito  l'approvazione,  o  risultano  in  dissesto,  e'
attribuito, per  ciascuno  degli  anni  del  triennio  2018-2020,  un
contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro  annui.  Il
contributo di cui al periodo precedente e' ripartito, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, secondo criteri e importi  da  definire,  su  proposta
dell'UPI,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da conseguire entro il  31  gennaio  2018.  Qualora
l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia  stata  presentata  alcuna
proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018,
ripartendo il contributo stesso in proporzione  alla  spesa  corrente
per  viabilita'  e  scuole,  come  desunta   dall'ultimo   rendiconto
approvato dalla provincia interessata. 
  844. Ferma restando la rideterminazione delle  dotazioni  organiche
nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, ai fini  del  ripristino  delle  capacita'  di
assunzione, le citta' metropolitane e le  province  delle  regioni  a
statuto ordinario definiscono un  piano  di  riassetto  organizzativo
finalizzato ad un  ottimale  esercizio  delle  funzioni  fondamentali
previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  845. A decorrere  dall'anno  2018,  le  province  delle  regioni  a
statuto ordinario  possono  procedere,  nel  limite  della  dotazione
organica di cui al  comma  844  e  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente,
ad assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato,  da  destinarsi
prioritariamente  alle  attivita'  in  materia  di  viabilita'  e  di
edilizia scolastica, solo se l'importo  delle  spese  complessive  di
personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, non  supera  il  20  per  cento  delle  entrate
correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la
percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente  e'  fissata
al 25 per cento. E'  consentito  l'utilizzo  dei  resti  delle  quote
percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite  a
cessazioni di  personale  intervenute  nel  triennio  precedente  non
interessato dai processi di ricollocazione  di  cui  all'articolo  1,
commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Nell'anno
2018, le citta' metropolitane possono procedere, nei termini previsti
dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del  citato
articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014. 
  846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre  2014,  n.  190,  e  il  comma  5  dell'articolo  22  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati. 
  847.  Le  province  delle  regioni  a  statuto  ordinario   possono
avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile  nel  limite
del 25 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009. 
  848.  I  comuni  che  non  hanno   deliberato   il   riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo  3,
comma 7, del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  nonche'
quelli per i quali le competenti sezioni regionali  della  Corte  dei
conti o i servizi  ispettivi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  hanno  accertato  la  presenza  di  residui  risalenti  agli
esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il  1°
gennaio  2015,  provvedono,  contestualmente   all'approvazione   del
rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei  residui  al  31
dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e  precedenti,  secondo
le modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 28 febbraio  2018.  L'eventuale  maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e' ripianato  in
quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalita'  previste
dal decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. 
  849. Fermi restando i tempi di pagamento dei  creditori,  gli  enti
locali che hanno presentato  il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  o  ne  hanno   conseguito   l'approvazione,   ai   sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui
al comma 848, possono rimodulare o  riformulare  il  predetto  piano,
entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di  quanto  previsto
dallo stesso comma 848. Gli enti locali che  intendono  avvalersi  di
tale facolta' trasmettono la deliberazione consiliare  contenente  la
relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte  dei
conti e al Ministero dell'interno  nel  termine  di  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Il  consiglio
dell'ente locale,  entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni alla data  di  esecutivita'  della  deliberazione  di  cui  al
periodo  precedente,  approva  il  piano  rimodulato  o  riformulato,
corredato del parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria.
Al  procedimento  di  formazione  e  di  approvazione  del  piano  si
applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9  e
9-bis, e  243-quater  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal  citato  articolo
243-quater sono ridotti alla meta'. 
  850. Per  gli  enti  locali  per  i  quali  la  competente  sezione
regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ha gia' accertato il  grave  mancato  rispetto  degli
obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme  restando  le
eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  un
ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato
o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo  di
cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico  di  cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione  del
mancato rispetto degli obiettivi ai sensi  del  comma  7  del  citato
articolo 243-quater. 
  851. Nell'anno 2019, nelle more della definizione  dei  complessivi
rapporti finanziari fra lo Stato e  la  regione  Sardegna  che  tenga
conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale  n.  77
del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello
sviluppo  economico  dovuto  all'insularita',  e'  riconosciuto  alla
regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro. 
  852. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per  la
salvaguardia della laguna di Venezia  di  cui  all'articolo  6  della
legge 29 novembre 1984, n. 798, e' autorizzata la  spesa  complessiva
di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le  risorse  cosi'  individuate
sono destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2024,  ai
comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante  quota,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e' destinata a tutti  i  comuni
rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge
n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con  deliberazione  del
Comitato stesso. 
  853.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  per  il  triennio
2018-2020, sono assegnati ai comuni  che  non  risultano  beneficiare
delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  974,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, contributi per  interventi  riferiti  a  opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio,  nel
limite complessivo di 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  300
milioni di euro per l'anno 2019 e 400  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di  opere
integralmente finanziate da altri soggetti. 
  854. I comuni di cui  al  comma  853  comunicano  le  richieste  di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del
20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre  2018  per  l'anno
2019 e del 20 settembre 2019  per  l'anno  2020.  La  richiesta  deve
contenere le informazioni riferite alla  tipologia  dell'opera  e  al
codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di  finanziamento
concesse  da  altri  soggetti  sulla  stessa   opera.   La   mancanza
dell'indicazione di un CUP  valido  ovvero  l'errata  indicazione  in
relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
l'esclusione  dalla  procedura.  La  richiesta  di  contributo   deve
riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun
comune non puo' chiedere contributi di importo superiore a  5.225.000
euro complessivi. 
  855. L'ammontare del contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e'
determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018,  il  31  ottobre
2018 per l'anno 2019 e il  31  ottobre  2019  per  l'anno  2020,  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  l'entita'  delle  richieste
pervenute   superi    l'ammontare    delle    risorse    disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni  che  presentano  la
minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza,  ascrivibili
ai titoli 1, 2, 3, 4 e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto  dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti
della  gestione  del  penultimo  esercizio  precedente  a  quello  di
riferimento. 
  856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al  rendiconto
della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118,  alla  banca  dati   delle   amministrazioni   pubbliche.   Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo  pervenute  dai
comuni che, alla data  di  presentazione  della  richiesta  medesima,
hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di  cui  all'articolo  3
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  di
comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo  44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le  informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 
  857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  853  e'
tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui al  comma  855.  I  risparmi  derivanti  da  eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero  alla  regolare
esecuzione di cui al  comma  858  e  successivamente  possono  essere
utilizzati per ulteriori  investimenti,  per  le  medesime  finalita'
previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. 
  858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono
erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari  per  il  20
per cento entro il 15 aprile  2018  per  l'anno  2018,  entro  il  28
febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno
2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno  2018,
entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il  31  maggio  2020
per  l'anno  2020,  previa  verifica  dell'avvenuto  affidamento  dei
lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,  e
per il restante  20  per  cento  previa  trasmissione,  al  Ministero
dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato  di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori,
ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
  859. Nel caso di mancato rispetto dei termini  e  delle  condizioni
previsti dai commi  857  e  858,  il  contributo  e'  recuperato  dal
Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a
859 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti  Legge
di bilancio 2018 ». 
  861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma
853. 
  862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale  dei
piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6  ottobre
2017, n. 158, e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018. 
  863. All'articolo 1, comma  228,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208,  le  parole:  «  tra  1.000  e  3.000  »  sono
sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ». 
  864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi,  con  le
medesime modalita' ivi previste, l'articolo 3-bis  del  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre  2012,  n.  213.  Le  risorse   derivanti   sono   destinate
all'incremento della massa attiva della gestione  liquidatoria  degli
enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo  il  1º
gennaio 2016 e fino alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  865.  Per  l'anno  2018,  le  somme  di  cui  al  comma  864   sono
incrementate dell'importo di 10 milioni di euro. 
  866. Per gli  anni  dal  2018  al  2020  gli  enti  locali  possono
avvalersi della possibilita' di utilizzo dei proventi derivanti dalle
alienazioni patrimoniali,  anche  derivanti  da  azioni  o  piani  di
razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui  o  dei
prestiti obbligazionari  in  ammortamento  nell'anno  o  in  anticipo
rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale  possibilita'  e'
consentita esclusivamente agli enti locali che: 
  a)   dimostrino,   con   riferimento   al   bilancio    consolidato
dell'esercizio   precedente,   un   rapporto   tra    totale    delle
immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; 
  b) in sede di bilancio di previsione non registrino  incrementi  di
spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7  annesso  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  c) siano in regola con  gli  accantonamenti  al  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'. 
  867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2020 ». 
  868. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: « elevato al 50 per cento a decorrere
dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50  per
cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ». 
  869. La dotazione finanziaria dei contributi  straordinari  di  cui
all'articolo  15,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e'  incrementata  a  decorrere
dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla
disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del contributo di cui al comma  24  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  870. Per l'anno 2018, a titolo di  ristoro  del  gettito  non  piu'
acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di  cui
al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
attribuito ai comuni interessati un  contributo  complessivo  di  300
milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella  tabella
B allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10
marzo  2017,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. 
  871. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870. 
  872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8,  e  25  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  si  applicano,  salva
diversa disciplina  normativa  a  tutela  dei  lavoratori,  anche  ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti,  rispettivamente,
ai sensi degli  articoli  31  e  114  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto
testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016,  risultino
gia' posti in liquidazione da parte di amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
  873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto
pubblico locale,  gli  enti  locali  con  popolazione  residente  non
superiore a  100.000  abitanti  che  hanno  presentato  il  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  o  ne  hanno
conseguito l'approvazione possono: 
  a) concedere, nel rispetto del vincolo del  pareggio  di  bilancio,
contributi per investimenti alle  societa'  a  totale  partecipazione
pubblica  che,  ancorche'  in  perdita,  presentino   un   piano   di
ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote
attraverso l'assunzione di mutui presso la societa' Cassa depositi  e
prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente; 
  b) procedere, nel rispetto del vincolo del  pareggio  di  bilancio,
all'assunzione di mutui, con oneri a  totale  carico  dell'ente,  per
investimenti sulla mobilita' sostenibile, anche per il rilancio delle
societa' partecipate operanti  nel  settore  del  trasporto  pubblico
locale. 
  874. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 485 e' sostituito dal seguente: 
    « 485. Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  da  realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per l'anno  2017,  sono  assegnati
agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,
nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni  di
euro destinati a interventi di edilizia  scolastica.  Sono  assegnati
agli enti locali spazi  finanziari  nell'ambito  dei  medesimi  patti
nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400  milioni  di  euro  annui
destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di  euro
annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel  limite
complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal
2020 al 2023 »; 
  b) dopo il comma 486 e' inserito il seguente: 
    «486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che hanno delegato  le  funzioni  connesse  alla
realizzazione  di   opere   pubbliche,   possono   richiedere   spazi
finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali,
di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, per la quota di  contributi  trasferita  all'unione  stessa  per
investimenti in opere pubbliche  riferite  alla  medesima  delega  di
funzioni »; 
  c) al comma  487,  alinea,  dopo  le  parole:  «  Gli  enti  locali
comunicano gli spazi  finanziari  »  sono  inserite  le  seguenti:  «
destinati ad interventi di edilizia scolastica »; 
  d) dopo il comma 487 e' inserito il seguente: 
    «487-bis.  Gli  enti  locali  comunicano  gli  spazi   finanziari
destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano,
entro il termine perentorio del 20  gennaio  di  ciascun  anno,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport  secondo
le   modalita'   individuate   e   pubblicate   nel   sito   internet
http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di  spazi  finanziari  sono
complete delle informazioni relative: 
    a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    b)  all'avanzo  di  amministrazione,   al   netto   della   quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente »; 
  e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: «  18  maggio  2017  »
sono aggiunte le seguenti: «  e,  negli  anni  successivi,  ai  sensi
dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di  cui  al  comma
492, nonche' interventi finanziati  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la  quota  di
cofinanziamento a carico dell'ente »; 
  f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: « di  entrata  in
vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della
richiesta di spazi finanziari »; 
  g) dopo il comma 488-bis e' inserito il seguente: 
    « 488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per
lo sport individua per ciascun  ente  locale  gli  spazi  finanziari,
tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
    a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e
in sicurezza  compreso  l'adeguamento  antisismico,  di  abbattimento
delle barriere architettoniche, di efficientamento  energetico  e  di
ripristino della funzionalita' per i quali gli  enti  dispongono  del
progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'  alla  vigente
normativa,  completo  del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non  abbiano
pubblicato il bando di  gara  alla  data  della  richiesta  di  spazi
finanziari; 
    b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali  gli
enti  dispongono  del  progetto  esecutivo  redatto  e  validato   in
conformita'  alla  vigente  normativa,  completo  del   CUP   e   del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non  abbiano
pubblicato il bando di  gara  alla  data  della  richiesta  di  spazi
finanziari; 
    c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e
in sicurezza  compreso  l'adeguamento  antisismico,  di  abbattimento
delle barriere architettoniche, di efficientamento  energetico  e  di
ripristino della funzionalita' per i quali gli  enti  dispongono  del
progetto definitivo completo del CUP; 
    d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali  gli
enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP »; 
  h) il comma 489 e' sostituito dal seguente: 
    « 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia  scolastica  e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport  individuano  gli  enti
locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo  degli  stessi,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro  il  10
febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorita' di  cui  ai  commi
488 e 488-ter, qualora le richieste complessive  risultino  superiori
agli spazi  finanziari  disponibili,  l'individuazione  dei  medesimi
spazi e' effettuata a favore degli enti che  presentano  la  maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di  amministrazione.
Qualora le  richieste  complessive  risultino  inferiori  agli  spazi
disponibili, l'importo eccedente e' destinato  alle  finalita'  degli
interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di  ogni  anno
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  per
il  coordinamento  e  impulso  nell'attuazione   di   interventi   di
riqualificazione  dell'edilizia  scolastica  e  la   Presidenza   del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato gli spazi finanziari  da  attribuire  a  ciascun
ente locale »; 
  i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «  edilizia  scolastica  »
sono inserite le seguenti: « e di impiantistica sportiva »; 
  l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886  del
presente articolo, e' inserita la seguente: 
    «0c) investimenti gia' avviati, a  valere  su  risorse  acquisite
mediante contrazione di mutuo e per i  quali  sono  stati  attribuiti
spazi  finanziari  ai  sensi  dell'ultimo   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato di cui all'alinea »; 
  m) al comma 492, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) investimenti finanziati con avanzo di  amministrazione  o
mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione  definitiva
e/o  esecutiva  e'  finanziata  a  valere  sulle   risorse   di   cui
all'articolo  41-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 »; 
  n) al comma 492, lettera a), dopo  il  numero  2)  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «2-bis) dei comuni con popolazione  compresa  tra  5.001e  15.000
abitanti, per i quali gli  enti  dispongono  del  progetto  esecutivo
redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,  completo
del cronoprogramma della spesa; »; 
  o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: 
    «  d-ter)  investimenti  finalizzati  al   potenziamento   e   al
rifacimento di impianti per la produzione  di  energia  elettrica  di
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,  per  i  quali  gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa »; 
  p) al comma 493, le parole: « 0a), a), c) e d)  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e  d-ter)
»; 
  q) il comma 507 e' sostituito dal seguente: 
    «507.  L'ente  territoriale  attesta   l'utilizzo   degli   spazi
finanziari concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di
solidarieta' previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre  2012,
n. 243, con l'invio della certificazione  di  verifica  del  rispetto
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470  del  presente  articolo.
L'ente territoriale non  puo'  beneficiare  di  spazi  finanziari  di
competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello  dell'invio
della certificazione di cui al periodo precedente qualora  gli  spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento ». 
  875. I commi 10 e 11  dell'articolo  77-bis  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 
  876. Al fine di una piu' celere realizzazione del progetto sportivo
delle finali di coppa del mondo e  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino, che si terranno a  Cortina  d'Ampezzo,  rispettivamente,  nel
marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 e' inserito il seguente: 
  « 26-bis. Ai fini  della  realizzazione  del  piano  di  interventi
previsto dai commi 1 e 17, e' in facolta' del commissario: operare le
riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74  e
79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad  un
terzo i termini stabiliti dagli articoli  97,  183,  188  e  189  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50;  ridurre  fino  a  dieci
giorni, in  conformita'  alla  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,  il  termine  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  E'
altresi' in facolta' del commissario, per  gli  appalti  pubblici  di
lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi  attuativi
del piano, fare ricorso all'articolo 63 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; in questo caso,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,    contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione,  e'  rivolto  ad  almeno
cinque operatori economici ». 
  877. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, come modificato  dall'articolo  1,  comma  395,  della  legge  23
dicembre 2014,  n.  190,  le  parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». 
  878. Al fine di  assicurare  la  copertura  e  la  continuita'  del
servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto  conto
dell'essenzialita' del  medesimo  per  il  funzionamento  degli  enti
locali,     nonche'     di     garantirne      la      sostenibilita'
economico-finanziaria,  anche  per   finalita'   di   tutela   e   di
coordinamento della finanza pubblica: 
  a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «  Nell'ambito  del
predetto servizio di tesoreria, sulla base di  apposite  convenzioni,
la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a  concedere
anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi
di accessibilita', uniformita' di  trattamento,  predeterminazione  e
non discriminazione »; 
  b)  all'articolo  255,  comma  10,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo  le  parole:  «  l'amministrazione  »  sono
inserite le seguenti: «  delle  anticipazioni  di  tesoreria  di  cui
all'articolo 222 e ». 
  879. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle  seguenti:
« 31 dicembre 2019 ». 
  880. Le risorse accantonate  nel  fondo  pluriennale  vincolato  di
spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici  relative
a  investimenti  per  lavori  pubblici  e  quelle  per  procedure  di
affidamento  gia'  attivate,  se  non  utilizzate,   possono   essere
conservate nel fondo pluriennale vincolato  di  spesa  dell'esercizio
2017 purche' riguardanti opere per le quali l'ente abbia gia' avviato
le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, o disponga del progetto esecutivo degli  investimenti  redatto  e
validato  in  conformita'  alla  vigente  normativa,   completo   del
cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel  risultato  di
amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi
impegni di spesa. 
  881. All'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) risulti in servizio successivamente alla data di  entrata  in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione  o,  in  caso  di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma  associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati »; 
  b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2017,  alle   dipendenze
dell'amministrazione   di   cui   alla   lettera   a)   che   procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi,
negli ultimi otto anni ». 
  882. Al  paragrafo  3.3  dell'allegato  4.2,  recante  «  Principio
contabile  applicato  concernente  la  contabilita'  finanziaria   »,
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole:  «,
nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento e dal 2019  l'accantonamento
al fondo e' effettuato per l'intero importo » sono  sostituite  dalle
seguenti: « , nel 2018 e' pari almeno al 75 per cento,  nel  2019  e'
pari almeno all'85 per cento, nel 2020 e' pari almeno al 95 per cento
e dal 2021 l'accantonamento  al  fondo  e'  effettuato  per  l'intero
importo ». 
  883. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  dopo  il
comma 29 e' inserito il seguente: 
  «29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a
partire dall'anno  2018,  presenta  una  relazione  alla  Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito  allo
stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III,  IV  e
VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle
ipotesi tecniche inerenti la determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo ». 
  884. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: « il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per
cento per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « il  45  per
cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019 ». 
  885. All'articolo 1, comma 452, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli accantonamenti
di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati  all'incremento
dei contributi straordinari di cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche
mediante il versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la
successiva riassegnazione  al  pertinente  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno ». 
  886. All'articolo 1, comma 492, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, dopo la lettera 0a) e' inserita la seguente: 
  «0b) investimenti degli  enti  locali,  finanziati  con  avanzo  di
amministrazione o da  operazioni  di  indebitamento,  finalizzati  al
ripristino e alla messa in sicurezza del  territorio,  a  seguito  di
danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i  quali  sia
stato dichiarato, nell'anno precedente la  data  della  richiesta  di
spazi finanziari, lo stato di emergenza,  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ». 
  887.  Entro  il  30  aprile  2018,  con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  e  con   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio
contabile  applicato  concernente  la  programmazione  del   bilancio
previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del
Documento  unico  di  programmazione  (DUP)   semplificato   di   cui
all'articolo 170,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  888. All'articolo  243-bis  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole: « della durata massima di  dieci  anni  »
sono sostituite dalle seguenti: « di durata compresa  tra  quattro  e
venti anni »; 
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    « 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio  finanziario
pluriennale, di cui al primo periodo  del  comma  5,  e'  determinata
sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e
l'ammontare degli  impegni  di  cui  al  titolo  I  della  spesa  del
rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso
alla procedura di riequilibrio o  dell'ultimo  rendiconto  approvato,
secondo la seguente tabella: 
 
    

  =================================================================
  |                                     | Durata massima del piano|
  | Rapporto passivita'/im­pegni di cui |     di riequilibrio     |
  |             al titolo I             |fi­nanziario pluriennale |
  +=====================================+=========================+
  |        Fino al 20 per cento         |          4 anni         |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  | Superiore al 20 per cento e fino al |                         |
  |            60 per cento             |         10 anni         |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  | Superiore al 60 per cento e fino al |                         |
  |            100 per cento            |         15 anni         |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |       Oltre il 100 per cento        |         20 anni         |
  +-------------------------------------+-------------------------+|
    
 
                                                                   ». 
  889. Fermi restando i tempi di pagamento dei  creditori,  gli  enti
locali che hanno presentato  il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  o  ne  hanno   conseguito   l'approvazione,   ai   sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in  vigore  della
presente legge, possono rimodulare o riformulare il  predetto  piano,
al fine di usufruire delle modifiche introdotte  dal  comma  888  del
presente articolo. Gli enti locali che intendono  avvalersi  di  tale
facolta'  trasmettono  la  deliberazione  consiliare  contenente   la
relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte  dei
conti e al Ministero dell'interno  nel  termine  di  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Il  consiglio
dell'ente locale,  entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dalla data di  esecutivita'  della  deliberazione  di  cui  al
periodo  precedente,  approva  il  piano  rimodulato  o  riformulato,
corredato del parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria.
Al  procedimento  di  formazione  e  di  approvazione  del  piano  si
applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9  e
9-bis, e  243-quater  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal  citato  articolo
243-quater sono ridotti alla meta'. Per gli enti locali per  i  quali
la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ha gia'  accertato  il  grave
mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi  fissati   dal   piano
originario, ferme restando le eventuali misure  prescritte  ai  sensi
dell'articolo 148-bis del citato testo unico,  un  ulteriore  mancato
rispetto degli obiettivi del nuovo piano  rimodulato  o  riformulato,
accertato  nell'ambito  della   procedura   di   controllo   di   cui
all'articolo  243-quater,  comma  6,  del   medesimo   testo   unico,
costituisce reiterazione del  mancato  rispetto  degli  obiettivi  ai
sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater. 
  890. All'articolo  243-bis  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono  inseriti  i
seguenti: 
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione  dei  pagamenti  di
cui al comma 7, l'ente locale interessato puo' richiedere  all'agente
della riscossione una dilazione dei carichi  affidati  dalle  agenzie
fiscali  e  relativi  alle  annualita'  ricomprese   nel   piano   di
riequilibrio pluriennale dell'ente. Le  rateizzazioni  possono  avere
una durata temporale massima di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di  cui
all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e  3-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  Sono  dovuti
gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
  7-ter. Le disposizioni  del  comma  7-bis  si  applicano  anche  ai
carichi  affidati  dagli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
assistenza obbligatoria. 
  7-quater. Le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi
7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a   rilasciare   apposita
delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo  206  quale  garanzia
del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali  e
degli enti gestori di forme di previdenza e  assistenza  obbligatoria
di cui ai commi 7-bis e 7-ter». 
  891. All'articolo 4 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis e' aggiunto il seguente: 
  «9-ter. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  le  amministrazioni
pubbliche di  acquisire  o  mantenere  partecipazioni,  comunque  non
superiori all'1 per cento del capitale sociale, in societa'  bancarie
di finanza etica e sostenibile, come definite  dall'articolo  111-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  senza  ulteriori
oneri finanziari rispetto a  quelli  derivanti  dalla  partecipazione
medesima ». 
  892. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  108,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al  credito  d'imposta
concesso  alle  imprese  che  effettuano   l'acquisizione   di   beni
strumentali  nuovi  destinati  a  strutture  produttive  secondo   le
modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata per un  importo
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100  milioni  di  euro
per  l'anno  2019.  Il  Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' ridotto  di  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019. 
  893. I programmi  operativi  nazionali  ed  i  programmi  operativi
complementari possono prevedere per l'anno  2018,  nell'ambito  degli
obiettivi specifici previsti  dalla  relativa  programmazione  e  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure
per favorire nelle regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna  l'assunzione  con  contratto  a
tempo  indeterminato  di  soggetti  che  non   abbiano   compiuto   i
trentacinque anni di eta', ovvero di soggetti di almeno  trentacinque
anni, purche' privi di un impiego regolarmente retribuito  da  almeno
sei mesi. Per i soggetti di  cui  al  periodo  precedente,  l'esonero
contributivo di cui al comma 100 e' elevato fino al  100  per  cento,
nel limite massimo di importo su base annua pari a  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 118, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.
L'esonero contributivo di cui al periodo precedente  e'  riconosciuto
in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo. 
  894. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le  rispettive
procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti  azioni  di
rimodulazione dei programmi interessati. 
  895. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  13,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificata  dall'articolo
1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  a  valere  sulle
dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, relativa agli interventi a  favore  dello  sviluppo  delle  aree
interne, e' incrementata di 30 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021. 
  896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione
di spesa a favore delle aree interne, a valere  sulle  dotazioni  del
Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, e' pari,
complessivamente, a 281,18 milioni di  euro.  La  ripartizione  delle
risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28  dicembre
2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno
2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016,  94  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni  di  euro
per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e  31,18  milioni
di euro per l'anno 2021. 
  897. Al fine di sostenere  il  tessuto  economico-produttivo  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, e' istituito un fondo denominato « Fondo  imprese
Sud », di seguito denominato « Fondo »,  a  sostegno  della  crescita
dimensionale delle  piccole  e  medie  imprese  cosi'  come  definite
nell'allegato1al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
17 giugno 2014, aventi  sede  legale  e  attivita'  produttiva  nelle
predette regioni. Il Fondo  ha  una  durata  di  dodici  anni  e  una
dotazione iniziale pari a 150  milioni  di  euro,  al  cui  onere  si
provvede a valere sull'annualita' 2017 del Fondo per  lo  sviluppo  e
per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del  Fondo  e'
affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e
lo sviluppo d'impresa  Spa  -  Invitalia,  di  seguito  denominata  «
Agenzia », che a tale fine  puo'  avvalersi  anche  della  Banca  del
Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita  convenzione  con
la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  La  gestione  realizzata
dall'Agenzia ha natura di gestione fuori  bilancio,  assoggettata  al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il  soggetto
gestore della misura. Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
accreditate   su   un'apposita   contabilita'   speciale    intestata
all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. 
  898. Quote aggiuntive del Fondo possono essere  sottoscritte  anche
da investitori istituzionali, pubblici e privati,  individuati  dalla
medesima Agenzia attraverso una procedura  aperta  e  trasparente,  e
dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di
cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per  gli
investimenti. 
  899. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al
comma  897,  unitamente  e  contestualmente  a  investitori   privati
indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa  target
e' finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse  apportate  dai
predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una
procedura aperta e trasparente. Il Fondo e  gli  investitori  privati
indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui  al  comma
897 alle medesime condizioni. 
  900. Il Fondo puo'  inoltre  investire,  previa  selezione  tramite
procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente,
in  fondi  privati  di  investimento  mobiliare  chiuso  (OICR),  che
realizzano investimenti, almeno nella  quota  parte  derivante  dalle
risorse di cui al comma 897, integrate ai sensi  del  comma  899  con
fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui  al  comma  897.
L'investimento del Fondo non puo' superare  il  30  per  cento  della
consistenza complessiva dei predetti fondi. 
  901. Con la convenzione di cui  al  comma  897,  sono  definite  le
azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese,  tenuto  conto
anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalita' di
selezione dei soggetti di cui ai commi 899 e 900, anche tenendo conto
della presenza di professionalita'  esperte  dedicate  esplicitamente
alle  finalita'  di  cui  al  comma  897,  e  i  livelli  minimi   di
investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al  fine
di assicurare che vengano attivate risorse  private  in  misura  pari
almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresi'
le modalita' e i termini di operativita' del Fondo, il riconoscimento
all'Agenzia degli oneri sostenuti nella  gestione  della  misura,  le
modalita' di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di
computo della  contribuzione,  i  contenuti  e  la  tempistica  delle
attivita' di  monitoraggio  e  controllo,  nonche'  le  modalita'  di
restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli
investimenti diretti e degli OICR  chiusi  ovvero  dalla  cessione  o
liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La  convenzione  puo'
essere periodicamente aggiornata anche in relazione  all'analisi  dei
risultati monitorati con le modalita' di cui al comma 902. 
  902.  L'Agenzia  fornisce  periodicamente,  e  con  cadenza  almeno
semestrale, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i  dati  in
merito  all'impiego  delle  risorse,  evidenziando  le  tipologie  di
attivita' esercitate dalle imprese che sono state  interessate  dalla
misura, la loro crescita dimensionale in termini di  fatturato  e  di
occupazione derivante dall'apporto  di  capitale  nonche'  la  misura
dell'apporto di capitale privato attivato. 
  903.  Le  risorse  di  cui  al  comma  897  sono   gestite,   nella
contabilita'   speciale   intestata   all'Agenzia,   assicurando   la
tracciabilita'   delle   relative   operazioni   mediante    adeguata
codificazione, nel rispetto della normativa  europea  applicabile.  I
commi da 897 al presente comma entrano in  vigore  il  giorno  stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  904. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in  liquidazione.  »
sono  aggiunte  le  seguenti:  «  Il   commissario   liquidatore   e'
autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per
snellire il contenzioso in essere, a  stipulare  accordi  transattivi
anche  per  le  situazioni  creditorie  e  debitorie  in   corso   di
accertamento. Le transazioni di  cui  al  periodo  precedente  devono
concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei  successivi  sessanta  giorni
dalla predetta data il commissario predispone comunque la  situazione
patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo  2018
». 
  905. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Le  funzioni
del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono
trasferite dal 30 giugno 2018 alla societa' costituita dallo Stato  e
partecipata, ai sensi dell'articolo 9  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  19  agosto  2016,   n.   175,   dal   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  e  sottoposta  alla  vigilanza  del
Dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di
coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. Alla societa' possono partecipare le
regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo  a  queste  ultime,
nell'atto  costitutivo,   la   rappresentanza   in   relazione   alla
disponibilita' delle risorse idriche  che  alimentano  il  sistema  e
tenendo  conto  della  presenza  sul   territorio   regionale   delle
infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo  statuto  prevede
la possibilita'  per  le  predette  regioni  di  conferire  ulteriori
infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da
trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonche' di conferire,  in
tutto o in parte, partecipazioni al capitale di  societa'  attive  in
settori o servizi idrici correlati, nonche' per le ulteriori  regioni
interessate  ai  trasferimenti  idrici  tra  regioni  del   distretto
idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla  societa'
di cui al presente comma. La costituita  societa'  e  il  commissario
liquidatore accertano entro il  30  giugno  2018,  sulla  base  della
situazione  patrimoniale   predisposta   dal   medesimo   commissario
liquidatore,  attivita'  e  passivita'  eventualmente  residue  dalla
liquidazione, che  sono  trasferite  alla  Societa'  nei  limiti  del
mantenimento dell'equilibrio economico,  patrimoniale  e  finanziario
della  stessa.  La  tariffa  idrica  da  applicare  agli  utenti  del
costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a  quanto  stabilito  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  luglio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231  del  3  ottobre  2012  ».
All'onere derivante dalla  costituzione  della  societa'  di  cui  al
presente comma, pari  a  200.000  euro,  si  provvede,  tenuto  conto
dell'ambito territoriale di attivita', nell'anno 2018, a valere sulle
risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2014-2020. 
  906. All'articolo 21 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa  in  materia  di
affidamento  del  servizio  idrico  integrato,   l'affidamento   alla
societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  11
maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021 ». 
  907. Al comma 2-bis dell'articolo  6  del  decreto-legge  29  marzo
2004, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2004, n. 140, le parole: « del comune di Campomarino  (Campobasso)  e
del Comune di San Salvo (Chieti) » sono sostituite dalle seguenti:  «
dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del  comune  di
San Salvo (Chieti) ». 
  908. Fermi restando l'impegno di spesa assunto e i  tempi  previsti
per  l'esecuzione  degli  interventi,   finanziati   dalla   gestione
commissariale dell'ex Agenzia per la promozione  e  lo  sviluppo  del
Mezzogiorno,  cessata  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma   1,   del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  in  favore  di  piccole  e  medie
imprese attive nel settore della produzione di prodotti  agricoli  di
qualita', assegnati a organismi associativi di  produttori  ai  sensi
dell'articolo  1-ter,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto-legge  9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, e dell'articolo 16-bis  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e non formalmente gia' definiti alla data del 30
giugno 2017, e' prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine  per
la presentazione  o  per  l'esame  da  parte  dei  competenti  uffici
ministeriali della  documentazione  di  spesa  relativa  ai  suddetti
finanziamenti. Alla data di cui al precedente  periodo  e'  demandata
altresi' ogni verifica sulla congruita' e  legittimita'  della  spesa
certificata. 
  909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1: 
  1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia  delle
entrate » sono inserite le seguenti: « anche per  l'acquisizione  dei
dati fiscalmente rilevanti » e dopo la parola:  «  residenti  »  sono
inserite le seguenti: « o stabiliti »; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Al fine di razionalizzare il  procedimento  di  fatturazione  e
registrazione, per le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
effettuate tra  soggetti  residenti,  stabiliti  o  identificati  nel
territorio dello Stato, e per le  relative  variazioni,  sono  emesse
esclusivamente  fatture  elettroniche  utilizzando  il   Sistema   di
Interscambio e secondo il formato di cui al comma  2.  Gli  operatori
economici possono avvalersi, attraverso  accordi  tra  le  parti,  di
intermediari  per  la  trasmissione  delle  fatture  elettroniche  al
Sistema  di  Interscambio,  ferme  restando  le  responsabilita'  del
soggetto che effettua la cessione  del  bene  o  la  prestazione  del
servizio. Con il medesimo decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2
potranno  essere  individuati   ulteriori   formati   della   fattura
elettronica basati  su  standard  o  norme  riconosciuti  nell'ambito
dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai  servizi
telematici  dell'Agenzia  delle  entrate;  una  copia  della  fattura
elettronica ovvero in formato analogico sara'  messa  a  disposizione
direttamente da chi emette  la  fattura.  E'  comunque  facolta'  dei
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato  analogico
della fattura. Sono esonerati dalle predette  disposizionii  soggetti
passivi che rientrano nel cosiddetto "regime  di  vantaggio"  di  cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
quelli che applicano il regime forfettario  di  cui  all'articolo  1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «  3-bis.  I  soggetti  passivi  di  cui  al  comma  3  trasmettono
telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati  relativi  alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate
e ricevute verso e da soggetti non  stabiliti  nel  territorio  dello
Stato, salvo quelle  per  le  quali  e'  stata  emessa  una  bolletta
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute  fatture
elettroniche  secondo  le  modalita'  indicate  nel   comma   3.   La
trasmissione telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del  mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero  a  quello
della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »; 
      5) il comma 4 e' abrogato; 
  6) al comma 5, le parole: « del  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dei commi 3 e 3-bis »; 
  7) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  « 6. In caso di emissione di  fattura,  tra  soggetti  residenti  o
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle
previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano
le sanzioni previste  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. Il  cessionario  e  il  committente,  per  non
incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli  obblighi
documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso
di omissione della trasmissione di  cui  al  comma  3-bis  ovvero  di
trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11,  comma  2-quater,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 »; 
      8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del  26  giugno  2014,  si
intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per
tutti i documenti informatici  trasmessi  attraverso  il  Sistema  di
Interscambio di  cui  all'articolo  1,  comma  211,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia  delle  entrate.  I
tempi e le modalita' di  applicazione  della  presente  disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato
decreto ministeriale 17 giugno  2014,  sono  stabiliti  con  apposito
provvedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici  autorizzati,  secondo  criteri  di
semplificazione e  attenuazione  degli  oneri  di  gestione  per  gli
operatori interessati e per l'amministrazione, anche con  il  ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici,  ferme  restando  le  esigenze  di
controllo dell'amministrazione finanziaria. 
  6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione
del presente articolo»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «  1-bis.  A  decorrere  dal  1º  luglio  2018,  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni  di
benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati  come  carburanti
per  motori.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   sono
definiti,   anche   al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti
amministrativi dei contribuenti, le informazioni da  trasmettere,  le
regole tecniche, i  termini  per  la  trasmissione  telematica  e  le
modalita' con cui garantire  la  sicurezza  e  l'inalterabilita'  dei
dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'
e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo  di  memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica  dei  dati  dei  corrispettivi,
anche in considerazione del grado di automazione  degli  impianti  di
distribuzione di carburanti »; 
    c) l'articolo3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Incentivi per la tracciabilita' dei pagamenti).  -  1.  Il
termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine
di decadenza di cui all'articolo 43, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  sono  ridotti
di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti  passivi  di
cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  la  tracciabilita'  dei
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di  ammontare
superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni  caso,  ai
soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo  2,  comma
1, del presente decreto »; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  4  (Semplificazioni  amministrative  e  contabili).   -   1.
Nell'ambito di un programma di assistenza on  line  basato  sui  dati
delle operazioni acquisiti con  le  fatture  elettroniche  e  con  le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati  dei
corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA
esercenti arti e professioni e alle  imprese  ammesse  al  regime  di
contabilita' semplificata di cui  all'articolo  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  compresi
coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione: 
  a) gli elementi informativi necessari per  la  predisposizione  dei
prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; 
  b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e  di  dichiarazione
dei redditi, con  i  relativi  prospetti  riepilogativi  dei  calcoli
effettuati; 
  c) le bozze dei modelli F24 di  versamento  recanti  gli  ammontari
delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo
di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
emanate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del  presente
articolo »; 
    e) l'articolo 5 e' abrogato; 
    f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « resta valida fino al  31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « resta  valida  fino
al 31 dicembre 2018 ». 
  910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti
corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di
essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei  seguenti
mezzi: 
  a) bonifico sul conto identificato dal  codice  IBAN  indicato  dal
lavoratore; 
  b) strumenti di pagamento elettronico; 
  c) pagamento in contanti presso lo  sportello  bancario  o  postale
dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di  tesoreria
con mandato di pagamento; 
  d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o,
in  caso  di  suo  comprovato  impedimento,  a   un   suo   delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a  ricevere  il
pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta
o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici
anni. 
  911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere  la
retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore,
qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 
  912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni
rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo  2094  del  codice
civile,  indipendentemente  dalle  modalita'  di  svolgimento   della
prestazione e dalla durata del rapporto,  nonche'  ogni  rapporto  di
lavoro  originato  da  contratti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi  forma
dalle cooperative con i propri soci ai sensi  della  legge  3  aprile
2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla  busta  paga  non
costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. 
  913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano  ai
rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne'  a  quelli
comunque  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   dei   contratti
collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici,
stipulati  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale.  Al  datore   di   lavoro   o
committente che viola l'obbligo di cui al comma  910  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento  di  una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori
e  dei  datori  di  lavoro  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, con l'Associazione bancaria italiana  e  con  la  societa'
Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati  gli
strumenti di comunicazione idonei a promuovere  la  conoscenza  e  la
corretta attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  910,  911  e
912. Gli obblighi di cui ai commi  910,  911  e  912  e  le  relative
sanzioni  si  applicano  a  decorrere  dal   centottantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore della  presente  legge.  La
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  collaborazione  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   predispone   campagne
informative,  avvalendosi  dei  principali  mezzi  di  comunicazione,
nonche' degli organi di comunicazione  e  di  stampa  e  di  soggetti
privati.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma, e' autorizzata la spesa di 100.000  euro  per  l'anno
2018. 
  915. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: 
  « 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati  delle
operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  si  applica  la  sanzione
amministrativa di euro 2 per  ciascuna  fattura,  comunque  entro  il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.  La  sanzione  e'
ridotta alla meta', entro il  limite  massimo  di  euro  500,  se  la
trasmissione e' effettuata entro i quindici  giorni  successivi  alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente,  ovvero  se,  nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione  corretta  dei  dati.
Non si applica l'articolo 12  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472 ». 
  916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle
fatture emesse a partire dal  1º  gennaio  2019.  A  decorrere  dalla
medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato. 
  917. Fermo restando quanto previsto al comma 916,  le  disposizioni
dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal
1º luglio 2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica. 
  918. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal
comma 917 sono utilizzate dall'Agenzia  delle  entrate,  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della  guardia  di  finanza  e
dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi
compiti istituzionali. 
  919. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e  le
frodi nel  settore  della  commercializzazione  e  distribuzione  dei
carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attivita'  e  delle
risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate
e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e
2020, e'  pianificata  l'esecuzione  di  un  piano  straordinario  di
controlli, finalizzato all'emersione di  basi  imponibili  e  imposte
sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze  desunti
dalle informazioni presenti  nel  sistema  informativo  dell'anagrafe
tributaria, del coordinato utilizzo  dei  dati  archiviati  ai  sensi
dell'articolo  11  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori  e
in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32,  primo
comma, numero 7), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Gli acquisti di  carburante  per  autotrazione  effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da  parte  di  soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto  devono  essere  documentati
con la fattura elettronica ». 
  921. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696,
dopo le parole: « di carburanti e  lubrificanti  per  autotrazione  »
sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che  acquistano
al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ». 
  922. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le spese per carburante per  autotrazione  sono  deducibili
nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente  mediante
carte di credito,  carte  di  debito  o  carte  prepagate  emesse  da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto
dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ». 
  923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione  dell'operazione
deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di
debito o carte prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, o da altro  mezzo  ritenuto  parimenti  idoneo  individuato  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ». 
  924. Agli esercenti di  impianti  di  distribuzione  di  carburante
spetta un credito d'imposta pari al 50 per  cento  del  totale  delle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a  partire  dal
1° luglio 2018, tramite sistemi  di  pagamento  elettronico  mediante
carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma,  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605.  Le
disposizioni del presente  comma  si  applicano  nel  rispetto  delle
condizioni e dei limiti di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/  2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti « de minimis ». 
  925. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  924  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo  d'imposta
successivo a quello di maturazione. 
  926. Sono abrogati: 
  a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31; 
  b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 444; 
  c) l'articolo 12  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
  d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999. 
  927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926  si  applicano  a
partire dal 1° luglio 2018. 
  928. Al fine di garantire  la  disponibilita'  di  professionalita'
necessarie a  supportare  il  piano  di  innovazione  tecnologica  da
realizzare  per  l'incremento  e  il  potenziamento   del   contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale ed il  monitoraggio  della  spesa
pubblica, alla  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  alla  Societa'  di   cui
all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non  si
applicano le disposizioni inerenti a vincoli e  limiti  assunzionali,
di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del  rapporto
di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175,  nel  rispetto  delle
direttive  del  controllo  analogo  esercitato   dall'Amministrazione
finanziaria. Resta fermo il concorso della Societa' agli obiettivi di
finanza pubblica ai sensi della normativa vigente. 
  929. All'articolo 10 della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 12, dopo le parole:  «  affidabilita'  fiscale  »  sono
inserite  le  seguenti:  «  ,  la  revisione  e   reingegnerizzazione
integrata  dei  processi   fiscali   e   delle   connesse   procedure
informatiche, da  realizzare  in  collaborazione  con  le  competenti
Agenzie   fiscali,   con   l'obiettivo   della   semplificazione    e
dell'efficientamento dei processi, »; 
  b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
  « 12-bis. Per la  revisione  e  reingegnerizzazione  integrata  dei
processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di  cui  al
comma 12, e' sentita una apposita commissione di esperti che  esprime
il proprio parere non  vincolante  in  merito  alla  idoneita'  delle
soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati.  La  commissione
e' istituita con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
ed e' composta da esperti, designati dallo  stesso  Ministro,  tenuto
anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della
guardia di finanza, della SOGEI  SpA,  nonche'  delle  organizzazioni
economiche  di  categoria,  degli  ordini   professionali   e   delle
associazioni di software. I componenti della commissione  partecipano
alle sue attivita' a titolo gratuito  e  senza  diritto  al  rimborso
delle spese eventualmente sostenute. 
  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma  12-bis  esprime,
entro il 30  novembre  2018,  un  parere  in  merito  alle  soluzioni
riguardanti  la  revisione  e  reingegnerizzazione  delle   procedure
informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica
IVA ». 
  930.  Al  comma  15,  ultimo  periodo,  dell'articolo   9-bis   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  dopo  le  parole:  «  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  »  sono  inserite  le  seguenti:  «
-Dipartimento del tesoro ». 
  931. Al fine di assicurare a tutti i  contribuenti  un  trattamento
fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e
degli intermediari, gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2018. 
  932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per  gli
anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo  21  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del  16  settembre  di
cui al comma 1 dello stesso articolo 21 e' fissato al 30 settembre  e
il termine per la presentazione delle  dichiarazioni  in  materia  di
imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive
dei soggetti indicati nell'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  in
scadenza al 30 settembre, e' fissato al 31 ottobre. 
  933.  All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun  anno
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31  ottobre  di  ciascun
anno »; 
  b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun  anno
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31  ottobre  di  ciascun
anno »; 
  c) al comma 6-quinquies: 
  1)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «   La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui  al  comma
6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o  non  dichiarabili
mediante la dichiarazione precompilata  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire entro  il
termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti  d'imposta
di cui al comma 1»; 
  2) all'ultimo periodo, le  parole:  «  entro  sessanta  giorni  dal
termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle  seguenti:
« entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo  e  nel  terzo
periodo, ». 
  934. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio »
sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »; 
  b) all'articolo 16, comma 1: 
  1) alla lettera a), le parole: « , entro il  7  luglio  di  ciascun
anno» sono soppresse; 
  2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro  il  7  luglio  »
sono soppresse; 
  3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) trasmettere in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  le
dichiarazioni predisposte »; 
    c) all'articolo 16, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 1-bis. I  CAF-dipendenti  e  i  professionisti  abilitati,  fermo
restando il  termine  del  10  novembre  per  la  trasmissione  delle
dichiarazioni integrative  di  cui  all'articolo  14,  concludono  le
attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro: 
  a) il 29 giugno di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente entro il 22 giugno; 
  b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal
contribuente dal 23 al 30 giugno; 
  c) il 23 luglio di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente dal 1° al 23 luglio »; 
  d) all'articolo 16, comma 2, le parole: «  le  comunicazioni  e  le
consegne di cui  alle  lettere  a)  e  b)  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le  trasmissioni  di  cui
alle lettere a), b) e c) ». 
  935. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  In  caso
di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella  effettiva,
erroneamente assolta dal cedente  o  prestatore,  fermo  restando  il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi  degli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e  10.000  euro.
La restituzione dell'imposta e' esclusa  qualora  il  versamento  sia
avvenuto in un contesto di frode fiscale ». 
  936.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione  fiscale  e   agevolare
l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle  entrate,
mediante il potenziamento del  sistema  di  vigilanza  nei  confronti
delle societa' cooperative e delle sanzioni per il  mancato  rispetto
del carattere mutualistico prevalente: 
    a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  2638,  secondo
comma, del codice civile, gli enti  cooperativi  che  si  sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano  finalita'  mutualistiche
sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le  cooperative,
dall'albo  nazionale  degli   enti   cooperativi.   Si   applica   il
provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 2545-septiesdecies del codice  civile  e  dell'articolo
223-septiesdecies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione  del  patrimonio
ai sensi dell'articolo 2514, primo  comma,  lettera  d),  del  codice
civile »; 
      2) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 5-bis. Agli enti cooperativi che  non  ottemperino  alla  diffida
impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo  ovvero  non
ottemperino agli  obblighi  previsti  dall'articolo  2545-octies  del
codice civile e' applicata una maggiorazione del contributo  biennale
pari a tre volte l'importo dovuto. Le  procedure  per  l'applicazione
della maggiorazione del contributo  sono  definite  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico »; 
      3) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  « 5-ter. Lo scioglimento di  un  ente  cooperativo  e'  comunicato,
entro  trenta  giorni,  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico
all'Agenzia  delle   entrate,   anche   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175 »; 
    b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
  «L'amministrazione  della  societa'  e'  affidata  ad   un   organo
collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle  cooperative  di  cui
all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista
dall'articolo 2383, secondo comma »; 
    c)  all'articolo  2545-sexiesdecies  del   codice   civile   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «  irregolare  funzionamento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarita' di  funzionamento  o
fondati indizi di crisi »; 
  2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti  »  sono
sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »; 
  3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  « Laddove vengano accertate una o piu'  irregolarita'  suscettibili
di specifico adempimento, l'autorita' di vigilanza,  previa  diffida,
puo'  nominare  un  commissario,  anche  nella  persona  del   legale
rappresentante  o  di  un   componente   dell'organo   di   controllo
societario, che si sostituisce agli organi amministrativi  dell'ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ». 
  937. Per la benzina o il gasolio  destinati  ad  essere  utilizzati
come carburanti per motori e per  gli  altri  prodotti  carburanti  o
combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito  di
un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli  23
e 8 del testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione  dal
deposito di un destinatario registrato e' subordinata  al  versamento
dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui  all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i  cui  riferimenti
vanno indicati nel documento di accompagnamento di  cui  all'articolo
12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.
504 del 1995, senza possibilita' di compensazione. Il  versamento  e'
effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore  dei  predetti
depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti  di
cui al presente comma. La base imponibile,  che  include  l'ammontare
dell'accisa,  e'  costituita  dal  corrispettivo  o  valore  relativo
all'operazione di introduzione  ovvero  dal  corrispettivo  o  valore
relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia  nel
deposito; la base imponibile in ogni caso e' aumentata, se  non  gia'
compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza
fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla  formazione  della
base imponibile  l'eventuale  importo  sul  quale  e'  stata  versata
l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione. 
  938. La ricevuta  di  versamento  e'  consegnata  in  originale  al
gestore del deposito al fine di operare  l'immissione  in  consumo  o
l'estrazione  dei  prodotti;  in  mancanza  di   tale   ricevuta   di
versamento, il gestore  del  deposito  e'  solidalmente  responsabile
dell'imposta sul valore aggiunto non versata. 
  939.  Sono  effettuate  senza  pagamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  le  cessioni  dei  prodotti  di  cui  al  comma  937,   che
intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo
comma 937. 
  940. Le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939  si  applicano,
per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto  intracomunitario,
anche qualora il deposito  fiscale,  previsto  dall'articolo  23  del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,
sia utilizzato come deposito IVA ai sensi  dell'articolo  50-bis  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  salvo  il  caso  in   cui
l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia  effettuata
per conto di  un  soggetto  che  integrii  criteri  di  affidabilita'
stabiliti con il decreto di cui al comma  942  o  che  presti  idonea
garanzia  conle  modalita'  ei  termini  stabiliti  con  il  medesimo
decreto, il quale  prevede  altresi'  l'attestazione  da  fornire  al
gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al  comma
938, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti. 
  941. Le disposizioni dei commi 937, 938 e 939 non si  applicano  ai
prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del gestore  del  deposito
dal  quale  sono  immessi  in  consumo  o   estratti;   le   medesime
disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 immessi
in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto,  titolare
di un diverso deposito fiscale  avente  capacita'  non  inferiore  ai
valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i  criteri
di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 942 nonche'
ai prodotti, di cui al medesimo comma 937, immessi in consumo  da  un
deposito fiscale avente capacita' non inferiore  ai  predetti  valori
per conto di un soggetto che presti idonea garanzia conle modalita' e
i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 942. 
  942. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite le modalita' attuative  dei  commi  da
937 a 941. Il medesimo decreto disciplina, altresi', le modalita'  di
comunicazione telematica, ai gestori dei depositi  di  cui  al  comma
937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al medesimo comma 937. 
  943. Le disposizioni di cui ai commi da 937 a 941  si  applicano  a
decorrere dal 1º febbraio 2018. 
  944. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate
l'attuazione dei commi da 909 a 943 determini entrate nette inferiori
a quelle previste, alla compensazione  dell'eventuale  differenza  si
provvede mediante la  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  negli
stati di previsione della spesa disposta, su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema  del
decreto di cui al periodo precedente e'  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla  data  della  trasmissione.  Qualora  le  Commissioni  non   si
esprimano entro il termine di cui al periodo precedente,  il  decreto
puo' essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate
risultanti  dal  monitoraggio  previsto  dal  presente   comma   sono
destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  945. Il soggetto  che  intende  avvalersi,  per  lo  stoccaggio  di
prodotti energetici, di un deposito fiscale  o  del  deposito  di  un
destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23  e  8
del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, dei quali non sia il titolare,  e'  preventivamente  autorizzato
dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  all'esercizio  di  tale
attivita', previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione
di cui  al  presente  comma  ha  validita'  biennale  e  ai  soggetti
autorizzati e' attribuito un codice identificativo. 
  946. Per i soggetti che risultino  gia'  titolari,  nel  territorio
nazionale, di un deposito fiscale  di  prodotti  energetici,  di  cui
all'articolo 23 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n.  504,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  945  e'
sostituita  da  una  comunicazione,  avente  validita'  annuale,   da
trasmettere  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  prima  di
iniziare l'attivita' di cui al comma 945; l'efficacia della  medesima
comunicazione e' comunque vincolata alla permanenza delle  condizioni
richieste per la vigenza  dell'autorizzazione  ovvero  della  licenza
gia' ottenute per l'esercizio del deposito fiscale. 
  947. L'attivita' di stoccaggio dei prodotti  energetici  presso  un
deposito fiscale o presso il deposito di un  destinatario  registrato
e'  consentita  solo  successivamente  all'acquisizione,   da   parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto  di  assenso  del
depositario autorizzato o del  destinatario  registrato  ai  soggetti
autorizzati  ai  sensi  del  comma  945  ed  ai  soggetti  che  hanno
effettuato la comunicazione di cui al comma 946. Il medesimo atto  di
assenso  e'  riferito  a  ciascun  impianto  ed  e'  trasmesso,   dal
depositario autorizzato o dal  destinatario  registrato,  all'ufficio
delle dogane competente  in  relazione  all'ubicazione  del  deposito
medesimo. 
  948. L'autorizzazione di cui al comma 945 e' negata e l'istruttoria
per  il  relativo  rilascio  e'  sospesa  allorche'  ricorrano,   nei
confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945,  rispettivamente
le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504;  la  medesima
autorizzazione e' revocata allorche' ricorrano, nei  confronti  dello
stesso soggetto, le  condizioni  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
articolo 23. 
  949.   L'Agenzia   delle   dogane   e   dei    monopoli    sospende
l'autorizzazione  di  cui  al  comma  945  allorche'  ricorrano,  nei
confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, le condizioni di
cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova  altresi'  applicazione
quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23,
qualora ricorrano  le  condizioni  ivi  previste  nei  confronti  del
soggetto di cui al comma  945.  L'autorizzazione  e'  sempre  sospesa
dall'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  anche  su  segnalazione
dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al
comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in
materia di IVA. 
  950. Nel caso di persone giuridiche e di societa', le  disposizioni
di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e  di
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 945 nonche' di sospensione
dell'istruttoria per il rilascio della  medesima  autorizzazione,  si
applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi  948
e 949  ricorrano  con  riferimento  alle  persone  che  ne  rivestono
funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione  o  di  direzione,
nonche' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo. 
  951. Nei casi in cui l'autorizzazione  di  cui  al  comma  945  sia
sospesa o revocata ai sensi dei commi 948 e  949,  ovvero  sia  stata
sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio  del
deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la  comunicazione  di
cui al comma 946, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  provvede  ad
informarne,  contestualmente  alla  sospensione  o  alla  revoca,   i
depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati. 
  952. I soggetti autorizzati di cui al comma 945 ed i  soggetti  che
hanno effettuato la comunicazione di cui al  comma  946  redigono  un
riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso  i
depositi fiscali o presso  i  depositi  dei  destinatari  registrati,
distinguendone i quantitativi con  riferimento  a  ciascun  deposito.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di eseguire le indagini e i
controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei  riepiloghi  di
cui al presente comma e puo', a tal fine,  accedere  liberamente  nei
luoghi dove e' custodita  la  documentazione  attinente  ai  suddetti
prodotti  energetici  per   procedere   ad   ispezioni   documentali,
verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza
delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni  riguardanti
i  medesimi  prodotti  anche  presso   i   fornitori   dei   soggetti
autorizzati. 
  953.  L'estrazione  di  prodotti  energetici,  giacenti  presso   i
depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati  e  di
proprieta' di soggetti la cui autorizzazione di cui al  comma  945  o
comunicazione  di  cui  al  comma  946  non  sia  piu'  efficace,  e'
consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli. 
  954. Per l'autorizzazione di cui al comma 945 e' dovuto un  diritto
annuale da versare nella misura  e  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  per  le  licenze  di
esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici. 
  955. Sono fatte salve le disposizioni del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  con   particolare
riferimento  a  quelle  relative  all'individuazione   dei   soggetti
obbligati al pagamento  dell'accisa  e  della  contabilizzazione  dei
prodotti presso  i  depositi  fiscali  di  cui  all'articolo  23  del
predetto testo unico. 
  956. Ferma restando  l'applicazione  delle  pene  previste  per  le
violazioni  che  costituiscono  reato,   per   le   infrazioni   alle
disposizioni di cui ai commi da 945 a  959  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  1.000  euro  a  10.000
euro. Il depositario autorizzato o  il  destinatario  registrato  che
consente lo stoccaggio  ovvero  procede  all'estrazione  di  prodotti
energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui  al  comma
945 ovvero che non abbiano effettuato  la  comunicazione  di  cui  al
comma 946 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non  sia  piu'
efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione  dei  prodotti
energetici,  e'  responsabile  solidale  per  il  pagamento  dell'IVA
afferente ai medesimi prodotti. 
  957. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono stabilite le modalita' attuative  dei  commi  da
945 a 959. Il medesimo  decreto  disciplina  altresi'  il  necessario
flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e l'Agenzia delle  entrate,  con  modalita'  di  trasmissione,  anche
telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonche'  le
modalita' con le quali e' resa disponibile al Corpo della guardia  di
finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti
autorizzati. 
  958. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori  da
indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo  12,
comma 1, del testo unico di cui al  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504,  per  la  circolazione  dei  prodotti  assoggettati  ad
accisa, a  modifica  delle  disposizioni  in  materia  contenute  nel
regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  25  marzo
1996, n. 210, nonche' gli ulteriori  dati  da  trasmettere  in  forma
telematica relativi alle contabilita' dei  depositari  autorizzati  e
dei destinatari registrati, inclusi  quelli  atti  ad  individuare  i
soggetti di cui ai commi 945 e 946 per conto  dei  quali  i  prodotti
medesimi sono stati estratti e  i  destinatari  finali  dei  prodotti
stessi. 
  959. Le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 hanno efficacia a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore del decreto di cui al comma 957. 
  960. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «  In
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la  produzione
di energia  da  fonti  rinnovabili  degli  impianti  che  al  momento
dell'accertamento della violazione  percepiscono  incentivi,  il  GSE
dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20
e l'80 per cento in ragione dell'entita' della violazione.  Nel  caso
in cui le violazioni siano  spontaneamente  denunciate  dal  soggetto
responsabile al di fuori di un procedimento di verifica  e  controllo
le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo »; 
  b) al comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
  «c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo
ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3». 
  961. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in
materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le
modalita' individuate dal primo presidente con i  programmi  previsti
dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 962 a 981. 
  962. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  961  si  procede  alla
nomina,  in  via  straordinaria  e  non  rinnovabile,  di  magistrati
ausiliari nel numero massimo di  cinquanta,  per  lo  svolgimento  di
servizio onorario. 
  963. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del  Ministro
della giustizia, previa deliberazione del Consiglio  superiore  della
magistratura, su proposta formulata  dal  consiglio  direttivo  della
Corte  di   cassazione   nella   composizione   integrata   a   norma
dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi
sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per
essere destinati esclusivamente a comporre i  collegi  della  sezione
cui sono devoluti i procedimenti di cui  al  comma  961.  Di  ciascun
collegio giudicante non possono far  parte  piu'  di  due  magistrati
ausiliari. 
  964. Possono essere chiamati  all'ufficio  onorario  di  magistrato
ausiliario  i  magistrati  ordinari,  compresi   i   consiglieri   di
cassazione nominati per meriti insigni,  a  riposo  da  non  piu'  di
cinque anni al momento di presentazione della  domanda,  che  abbiano
maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venticinque anni. 
  965. Per  la  nomina  a  magistrato  ausiliario  sono  necessari  i
seguenti requisiti: 
  a) essere cittadino italiano; 
  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
  c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
  d) non essere  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
  e) avere idoneita' fisica e psichica; 
  f) non avere precedenti disciplinari diversi  dalla  sanzione  piu'
lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario. 
  966. Al momento della presentazione della domanda il candidato  non
deve aver compiuto i settantatre anni di eta'. 
  967. Non possono essere nominati magistrati ausiliari  coloro  che,
al momento della domanda e nel triennio precedente: 
  a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed  europeo,
deputati o consiglieri  regionali,  membri  del  Governo,  presidenti
delle regioni e delle  province,  membri  delle  giunte  regionali  e
provinciali; 
  b) siano o siano stati  sindaci,  assessori  comunali,  consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali; 
  c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi  direttivi  o  esecutivi
nei partiti politici. 
  968. Entro un mese dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalita' e  i
termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione
si procede, ove necessario, mediante due  interpelli  pubblicati  nel
rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi. 
  969.  Per  la  nomina  a  magistrato  ausiliario  e'   riconosciuta
preferenza,  nell'ordine,  al  pregresso  esercizio  di  funzioni  di
legittimita' e alla minore anzianita' anagrafica. Della pubblicazione
del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 968 e'  dato
avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia. 
  970. Le domande dei candidati sono  trasmesse,  senza  ritardo,  al
consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte
motivate di nomina. 
  971. Il magistrato ausiliario e' nominato con decreto del  Ministro
della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili. 
  972. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi  di
decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 975 a 978. 
  973. Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di
avvocato per tutto il periodo del mandato. 
  974. Il magistrato ausiliario ha  l'obbligo  di  astenersi  e  puo'
essere ricusato a norma dell'articolo  52  del  codice  di  procedura
civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo  51,  primo  comma,
del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque  collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con  lo  studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore  di  una  delle
parti. 
  975. I magistrati ausiliari cessano  dall'ufficio  quando  decadono
perche' viene meno taluno dei requisiti richiesti per la  nomina,  in
caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste  una  causa  di
incompatibilita'. 
  976. In ogni momento il primo presidente della Corte di  cassazione
propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato
ausiliario  che  non  e'  in  grado  di  svolgere  diligentemente   e
proficuamente  il  proprio  incarico.  E'  proposta  la  revoca   del
magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in  parte  o  nei
confronti di alcune delle parti, un numero di procedimentialmeno pari
a centocinquanta per anno. 
  977. Nei casi di cui al comma 976 il consiglio  direttivo,  sentito
l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette
al Consiglio superiore della magistratura  unitamente  ad  un  parere
motivato. 
  978. I provvedimenti di cessazione sono adottati  con  decreto  del
Ministro della giustizia, su deliberazione  del  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  979. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a  titolo  di  rimborso
spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000  mensili,
per undici mensilita' all'anno. L'importo di cui  al  presente  comma
non costituisce reddito e non e' soggetto  a  ritenute  previdenziali
ne' assistenziali. 
  980. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 961, sino
alla scadenza del terzo anno  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore  dei  commi  da  961  a  981  i  magistrati  ordinari  addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di  cassazione  in
possesso dei requisiti  di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo  115
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941,  n.  12,  sono  applicati,  a   norma   del   predetto   comma,
esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti  i  procedimenti
di cui al comma 961. 
  981. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  961  a
980 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di  euro
550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e  di  euro  150.000  per
l'anno 2021. 
  982. Al fine di  garantire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
dell'Agenzia  delle  entrate  impegnati   nella   trattazione   delle
procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per  le
imprese con attivita' internazionale  e  degli  accordi  relativi  al
regime  opzionale  di  tassazione  agevolata  dei  redditi  derivanti
dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle  iniziative
necessarie  per  assicurare  l'esame  delle  istanze,   la   connessa
trattazione e gli  atti  conseguenti  con  un  piano  cadenzato  che,
relativamente alle procedure amichevoli internazionali,  consenta  il
perfezionamento delle stesse entro i  quattro  anni  successivi  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  983. Ai fini di cui al comma 982, in aggiunta alle assunzioni  gia'
autorizzate o consentite dalla normativa  vigente,  anche  in  deroga
all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  e
all'articolo 4, comma 3, lettera  a),  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125,  e'  autorizzata,  nell'ambito  dell'attuale  dotazione
organica, ad espletare  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel
limite di un contingente corrispondente a una spesa non  superiore  a
1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno
2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dal   precedente
periodo, valutati in termini di indebitamento netto in  0,62  milioni
di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro  per  l'anno  2019,  5,8
milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. 
  984. All'articolo 70-quinquies del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono  aggiunti  i
seguenti: 
  « 4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un  gruppo
IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua  sede
situata all'estero si  considerano  effettuate  dal  gruppo  IVA  nei
confronti di un soggetto che non ne fa parte. 
  4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate
nei  confronti  di  una  sede  o  di   una   stabile   organizzazione
partecipante a un gruppo IVA da  una  sua  stabile  organizzazione  o
dalla sua sede  situata  all'estero  si  considerano  effettuate  nei
confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte. 
  4-quater.  Le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di   servizi
effettuate nei confronti di una sede o di una stabile  organizzazione
partecipante a un gruppo IVA, costituito in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione  o  dalla  sua
sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei
confronti del gruppo IVA costituito nell'altro  Stato  membro  da  un
soggetto che non ne fa parte. 
  4-quinquies. Le cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a
un gruppo IVA,  costituito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della  sua
sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal
gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro  nei  confronti  di  un
soggetto che non ne fa parte. 
  4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui  ai  commi  da
4-bis a 4-quinquies e' determinata, in presenza di un  corrispettivo,
ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3 ». 
  985. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  984  si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  986. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola:  «  diecimila  »  e'
sostituita dalla seguente: « cinquemila ». 
  987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 18 gennaio 2008, n.  40,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) le parole: « 10.000 » e « diecimila », ovunque  ricorrano,  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 5.000 » e « cinquemila
»; 
  b) all'articolo 3, comma 4, la parola: «  trenta  »  e'  sostituita
dalla seguente: « sessanta ». 
  988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989  si  applicano  a
decorrere dal 1º marzo 2018. 
  989. Resta fermo il  potere  regolamentare  previsto  dall'articolo
48-bis, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  990. All'articolo 37 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 49-bis e' inserito il seguente: 
  « 49-ter. L'Agenzia delle entrate puo' sospendere,  fino  a  trenta
giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli  articoli
17 e  seguenti  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
contenenti compensazioni che presentano profili di rischio,  al  fine
del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito  del  controllo
il credito risulta correttamente utilizzato,  ovvero  decorsi  trenta
giorni dalla data di presentazione  della  delega  di  pagamento,  la
delega e'  eseguita  e  le  compensazioni  e  i  versamenti  in  essa
contenuti sono considerati effettuati alla  data  stessa  della  loro
effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e' eseguita  e
i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal
caso la  struttura  di  gestione  dei  versamenti  unificati  di  cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  non
contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di
pagamento e non  effettua  le  relative  regolazioni  contabili.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del   presente   comma.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica ». 
  991. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre  1961,  n.
1216, la parola: « maggio » e' sostituita dalla seguente: «  novembre
» e le parole: « provvisoriamente determinata » sono soppresse. 
  992. La percentuale della somma da versare nei  termini  e  con  le
modalita' previsti dall'articolo  9,  comma  1-bis,  della  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al
59 per cento per  l'anno  2019  e  al  74  per  cento  per  gli  anni
successivi. 
  993. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n.
39,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Gli  agenti
immobiliari che esercitano l'attivita' di  mediazione  in  violazione
dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000  ed
euro 5.000 ». 
  994. All'articolo 96, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  995. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
la disposizione di cui al  comma  994  si  applica  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  996. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 e'
sostituita dalla seguente: 
  « 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta,  salva  specifica
disposizione, e' dovuta indipendentemente  dal  trattamento  previsto
per l'originale. L'imposta non e' dovuta  per  le  copie,  dichiarate
conformi  all'originale  informatico,  degli  assegni  presentati  al
pagamento in forma elettronica per i  quali  e'  stato  attestato  il
mancato pagamento  nonche'  della  relativa  documentazione,  di  cui
all'articolo 4, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205,  e  di
cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo
2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere  d)  ed  e),
del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.   70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ». 
  997. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24  dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1º gennaio 2018 »; 
  b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »; 
  c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ». 
  998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 997  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448,  sono  pari  entrambe  all'8  per  cento  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  n.
448 del 2001 e' raddoppiata. 
  999. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e' abrogato; 
  b) al comma 5, le parole: « Le  plusvalenze  di  cui  alle  lettere
c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) »; 
  c) al comma 7, la lettera b) e' abrogata. 
  1000. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I  redditi  di  cui  alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: «I
redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) »; 
  b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono
soppresse; 
  c) al comma 3, il primo periodo e' soppresso ed il secondo  periodo
e' sostituito dal seguente: « Con uno o piu'  decreti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  possono  essere  previsti  particolari
adempimenti ed oneri di  documentazione  per  la  determinazione  dei
redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»; 
  d) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso. 
  1001. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « ai sensi delle lettere c-bis) e  c-ter)
del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1»; 
  b) il comma 8 e' abrogato. 
  1002. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «  lettere  da  c-bis)  a
c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti:  «  lettere  da  c)  a
c-quinquies) » e al secondo periodo, le parole: « non  qualificati  »
sono soppresse; 
  b) al comma 3, lettera d), le parole:  «  ,  con  esclusione  delle
ritenute sugli  utili  derivanti  dalle  partecipazioni  in  societa'
estere  qualificate  ai  sensi  della  lettera   c)   del   comma   1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte  sui  redditi  »  sono
soppresse; 
  c) il comma 14 e' abrogato. 
  1003. All'articolo 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il primo e il secondo periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: « Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, operano, con obbligo di rivalsa,  una  ritenuta  del  26  per
cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma  corrisposti,
anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7,  del  predetto  testo
unico, a persone fisiche  residenti  in  relazione  a  partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis)  del
comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonche' agli  utili
derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico,  non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo  65  del  medesimo  testo
unico »; 
  b) al comma 4, primo periodo, le parole: « non qualificati ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 »  sono  sostituite
dalle seguenti: «  qualificati  e  non  qualificati  ai  sensi  delle
lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 »; 
  c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) e' abrogata; 
  d) al comma 5, le parole: « o ad una partecipazione qualificata  ai
sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato  testo
unico » sono soppresse. 
  1004. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il primo periodo e' soppresso; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Nel caso di  contratti  di  cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera b),  se  l'associante  determina  il  reddito  in  base  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  66,  gli  utili  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile  complessivo  dell'associato  nella
misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per
cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93
e del costo complessivo dei beni  ammortizzabili  determinato  con  i
criteri di cui all'articolo 110 al netto dei  relativi  ammortamenti.
Per  i  contratti  stipulati  con  associanti   non   residenti,   la
disposizione del periodo precedente si  applica  nel  rispetto  delle
condizioni indicate nell'articolo 44, comma  2,  lettera  a),  ultimo
periodo; ove tali condizioni non siano  rispettate  le  remunerazioni
concorrono alla formazione del reddito per il loro  intero  ammontare
». 
  1005. Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai
redditi di capitale percepiti a partire dal 1º  gennaio  2018  ed  ai
redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle
distribuzioni di utili derivanti  da  partecipazioni  qualificate  in
societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'
formatesi con utili  prodotti  fino  all'esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al  31  dicembre  2022,
continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  26  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017. 
  1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non  si  considerano
provenienti da societa' residenti o localizzate in Stati o  territori
a regime fiscale privilegiato  gli  utili  percepiti  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014  e
maturati in  periodi  d'imposta  precedenti  nei  quali  le  societa'
partecipate erano residenti o localizzate in Stati  o  territori  non
inclusi nel decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23
novembre 2001. Le disposizioni del precedente  periodo  si  applicano
anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in  corso
al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e,
in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate
le condizioni per l'applicazione  dell'articolo  167,  comma  4,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 917  del  1986.  In  caso  di  cessione  delle  partecipazioni  la
preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al
cessionario. 
  1008. Ai fini del comma 1007, gli utili  distribuiti  dal  soggetto
non residente si presumono prioritariamente  formati  con  quelli  da
considerare non provenienti da Stati o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato. 
  1009. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
« Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera  d),  residenti  in  Stati  o  territori  a  regime   fiscale
privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le  remunerazioni
derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non  concorrono  a  formare  il  reddito
dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  in  quanto  esclusi   dalla
formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato,  anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  all'articolo  167,
comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte  del  soggetto
non residente, di un'attivita' industriale o  commerciale,  come  sua
principale  attivita',  nel  mercato  dello  Stato  o  territorio  di
insediamento; in tal caso, e' riconosciuto al  soggetto  controllante
residente nel territorio dello Stato,  ovvero  alle  sue  controllate
residenti percipienti  gli  utili,  un  credito  d'imposta  ai  sensi
dell'articolo 165 in ragione delle  imposte  assolte  dalla  societa'
partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione  alla  quota  imponibile  degli  utili
conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a  tali  utili
». 
  1010. All'articolo 162 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) una significativa e continuativa presenza  economica  nel
territorio dello Stato costruita in modo tale da non  fare  risultare
una sua consistenza fisica nel territorio stesso »; 
    b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  « 4. Fermi  restando  i  commi  da  1  a  3,  la  dizione  "stabile
organizzazione" non comprende: 
  a) l'uso  di  una  installazione  ai  soli  fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
  b) la disponibilita'  di  beni  o  merci  appartenenti  all'impresa
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
  c) la disponibilita'  di  beni  o  merci  appartenenti  all'impresa
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di  un'altra
impresa; 
  d) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini di acquistare beni o merci o  di  raccogliere  informazioni  per
l'impresa; 
  e) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attivita'; 
  f) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini  dell'esercizio  combinato  delle  attivita'  menzionate   nelle
lettere da a) ad e). 
  4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le
attivita' di cui alle lettere da a) a e) o,  nei  casi  di  cui  alla
lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa  d'affari  siano
di carattere preparatorio o ausiliario. 
  5. Il comma 4 non si applica ad una sede  fissa  d'affari  che  sia
utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o  un'impresa
strettamente correlata svolge la sua attivita' nello stesso  luogo  o
in un altro luogo nel territorio dello Stato  e  lo  stesso  luogo  o
l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa  o
per l'impresa strettamente correlata  in  base  alle  previsioni  del
presente articolo, ovvero l'attivita'  complessiva  risultante  dalla
combinazione delle attivita' svolte dalle due  imprese  nello  stesso
luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei
due luoghi, non sia di carattere preparatorio o  ausiliario,  purche'
le attivita' svolte dalle due imprese nello  stesso  luogo,  o  dalla
stessa impresa,  o  dalle  imprese  strettamente  correlate  nei  due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano  parte  di  un
complesso unitario di operazioni d'impresa. 
  6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e  salvo  quanto  previsto
dal comma 7, se un soggetto agisce nel  territorio  dello  Stato  per
conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o
opera  ai  fini  della  conclusione  di  contratti  senza   modifiche
sostanziali da parte dell'impresa e  detti  contratti  sono  in  nome
dell'impresa, oppure relativi al trasferimento  della  proprieta',  o
per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o
che l'impresa ha il  diritto  di  utilizzare,  oppure  relativi  alla
fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che  tale
impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato
in relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per  conto
dell'impresa, a meno che le attivita' di tale soggetto siano limitate
allo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  4  le  quali,  se
esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero
di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai  sensi
delle disposizioni del medesimo comma 4. 
  7. Il comma 6 non si applica quando  il  soggetto,  che  opera  nel
territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente,  svolge
la propria attivita' in qualita' di agente indipendente e agisce  per
l'impresa nell'ambito della propria  ordinaria  attivita'.  Tuttavia,
quando un soggetto opera esclusivamente o  quasi  esclusivamente  per
conto di una o piu' imprese alle  quali  e'  strettamente  correlato,
tale soggetto non e' considerato un agente indipendente, ai sensi del
presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese. 
  7-bis.  Ai  soli  fini  del  presente  articolo,  un  soggetto   e'
strettamente correlato ad un'impresa se,  tenuto  conto  di  tutti  i
fatti e di tutte le circostanze  rilevanti,  l'uno  ha  il  controllo
dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno  stesso  soggetto.
In ogni caso, un soggetto e' considerato  strettamente  correlato  ad
un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente  piu'  del
50 per cento della partecipazione  dell'altra  o,  nel  caso  di  una
societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e  del
capitale  sociale,  o  se  entrambi  sono  partecipati  da  un  altro
soggetto, direttamente o indirettamente, per piu' del  50  per  cento
della partecipazione, o, nel caso di una societa', per  piu'  del  50
per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »; 
    c) al  comma  8,  le  parole:  «  dal  comma  precedente  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal comma 7». 
  1011. E' istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a
prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese  nei
confronti di soggetti residenti nel territorio dello  Stato  indicati
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito  al
regime di cui all'articolo 1, commi  da  54  a  89,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti  di  cui  all'articolo  27  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   nonche'   delle   stabili
organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  situate  nel   medesimo
territorio. 
  1012.  Le  prestazioni  di  servizi  di  cui  al  comma  1011  sono
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 30 aprile  2018.  Si  considerano  servizi  prestati
tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso  internet  o  una
rete elettronica e la cui natura rende la prestazione  essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e  impossibile
da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. 
  1013. L'imposta di cui al comma 1011 si applica con l'aliquota  del
3 per cento sul valore della singola transazione.  Per  valore  della
transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni  di
cui al  comma  1012,  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
indipendentemente  dal  luogo  di  conclusione   della   transazione.
L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente
o non residente, che effettua nel corso di un anno solare  un  numero
complessivo di transazioni di cui al comma  1011  superiore  a  3.000
unita'. 
  1014.  L'imposta  e'  prelevata,   all'atto   del   pagamento   del
corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui  al  comma
1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo  il  caso
in cui i soggetti  che  effettuano  la  prestazione  indichino  nella
fattura relativa alla prestazione, o in  altro  documento  idoneo  da
inviare contestualmente alla fattura, eventualmente  individuato  con
il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare  i  limiti  di
transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi  committenti  versano
l'imposta entro il  giorno  16  del  mese  successivo  a  quello  del
pagamento del corrispettivo. 
  1015. Con il decreto  di  cui  al  comma  1012  sono  stabilite  le
modalita' applicative dell'imposta di cui al comma 1011, ivi compresi
gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonche' eventuali casi  di
esonero. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate  possono  essere  individuate  ulteriori  modalita'  di
attuazione della disciplina. 
  1016. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della  riscossione
e del contenzioso relativi all'imposta  di  cui  al  comma  1011,  si
applicano le disposizioni previste in materia di imposta  sul  valore
aggiunto, in quanto compatibili. 
  1017. Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016 si applicano a
decorrere  dal  1º  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di  cui  al  comma
1012. 
  1018. Dall'attuazione dei commi da 1010 a 1019 non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  1019. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  presenta  alle
Camere  una  relazione  annuale  sullo  stato  di  attuazione  e  sui
risultati conoscitivi ed economici derivanti  dalle  disposizioni  di
cui ai commi  da  1010  a  1018.  Nella  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento delle  finanze  presenta  una  relazione
sull'attuazione   dei   commi   da   1010   a1018   anche   ai   fini
dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi. 
  1020. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati, di seguito denominato « regolamento RGPD », il Garante per
la protezione dei dati  personali  assicura  la  tutela  dei  diritti
fondamentali e delle liberta' dei cittadini. 
  1021. Ai fini di cui al comma 1020, il Garante  per  la  protezione
dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
  a) disciplina le modalita' attraverso le quali  il  Garante  stesso
monitora l'applicazione del  regolamento  RGPD  e  vigila  sulla  sua
applicazione; 
  b)  disciplina  le  modalita'   di   verifica,   anche   attraverso
l'acquisizione  di  informazioni  dai  titolari  dei  dati  personali
trattati per via automatizzata o tramite tecnologie  digitali,  della
presenza  di  adeguate  infrastrutture  per  l'interoperabilita'  dei
formati con cui  i  dati  sono  messi  a  disposizione  dei  soggetti
interessati, sia  ai  fini  della  portabilita'  dei  dati  ai  sensi
dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai  fini  dell'adeguamento
tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso; 
  c) predispone un modello di informativa da  compilare  a  cura  dei
titolari di dati personali  che  effettuano  un  trattamento  fondato
sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie  o  di
strumenti automatizzati; 
  d) definisce linee-guida o buone prassi in materia  di  trattamento
dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare. 
  1022.  Il  titolare  di  dati  personali,  individuato   ai   sensi
dell'articolo 4, numero 7), del regolamento  RGPD,  ove  effettui  un
trattamento fondato sull'interesse legittimo  che  prevede  l'uso  di
nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne  tempestiva
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale
fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei  dati  invia
al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalita'  e  al
contesto del trattamento, utilizzando il  modello  di  cui  al  comma
1021, lettera c). Trascorsi  quindici  giorni  lavorativi  dall'invio
dell'informativa, in assenza di risposta da  parte  del  Garante,  il
titolare puo' procedere al trattamento. 
  1023. Il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  effettua
un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal  titolare  ai
sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio  che  dal  trattamento
derivi  una  lesione  dei  diritti  e  delle  liberta'  dei  soggetti
interessati, dispone la moratoria  del  trattamento  per  un  periodo
massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante  puo'  chiedere
al  titolare  ulteriori  informazioni  e  integrazioni,  da   rendere
tempestivamente,  e,  qualora  ritenga  che  dal  trattamento  derivi
comunque una lesione  dei  diritti  e  delle  liberta'  del  soggetto
interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati. 
  1024. Il Garante per la protezione dei  dati  personali  da'  conto
dell'attivita' svolta ai sensi del comma  1023  e  dei  provvedimenti
conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo
154, comma 1, lettera m), del codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021,  1022,  1023  e
1024 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2018. 
  1026. In coerenza con gli  obiettivi  di  conseguire  una  gestione
efficiente dello spettro  e  di  favorire  la  transizione  verso  la
tecnologia 5G,  enunciati  dal  Piano  di  azione  per  il  5G  della
Commissione europea, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
europea del  14  settembre  2016,  COM(2016)  588  final,  e  con  la
decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni definisce le  procedure  per  l'assegnazione  dei
diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi  di
comunicazione   elettronica   in   larga   banda   mobili   terrestri
bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di
spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a  quanto
previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.
259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni  temporanee  delle
frequenze  in  banda  3,7-3,8   GHz   ai   fini   dell'attivita'   di
sperimentazione basata sulla tecnologia  5G  promossa  dal  Ministero
dello sviluppo economico nonche'  le  assegnazioni  per  il  servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della  Terra  via
satellite.  In  linea  con  gli  indirizzi  dell'Unione  europea,  le
procedure di selezione su base competitiva di cui  al  primo  periodo
sono definite in coerenza con  l'obiettivo  di  garantire  l'utilizzo
dello spettro assicurando il piu' ampio livello  di  copertura  e  di
accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul
territorio nazionale, tenuto conto della  durata  dei  diritti  d'uso
concessi, garantendo benefici socio-economici  a  lungo  termine.  Il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' adeguato entro  il
30  settembre  2018  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  alle
disposizioni del presente comma e dei commi da 1028  a  1046.  Per  i
giudizi di cui al presente comma trova  applicazione  l'articolo  119
del codice del processo amministrativo, di  cui  all'allegato  1  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  1027. In coerenza con gli  obiettivi  dell'iniziativaWiFi4EU  della
Commissione europea e' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
economico un fondo di un milione di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2018, 2019 e 2020. 
  1028. Entro il 30  settembre  2018,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze
in banda 694-790 MHz, con disponibilita' a far  data  dal  1º  luglio
2022, e delle bande di spettro  3,6-3,8  GHz  e  26,5-27,5  GHz  agli
operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza  fili,  in
conformita' alle procedure di selezione su base competitiva  definite
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui  al  comma
1026. Il termine relativo alla disponibilita' delle frequenze di  cui
al  primo  periodo  e'  fissato  tenendo  conto  della  necessita'  e
complessita' di assicurare la migrazione tecnica  di  un'ampia  parte
della popolazione verso standard di trasmissione avanzati. 
  1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di  frequenze  in
banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalita' di cui  al
comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle  frequenze
in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata
sulla  tecnologia  5G  nonche'  le  assegnazioni  per   il   servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della  Terra  via
satellite, deve avere luogo entro il 1º dicembre 2018. A fronte della
liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro
il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del
diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e  26,5-27,5  GHz,
porzioni  di  spettro,  in  coerenza  con  il  piano   nazionale   di
ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma  1026,
idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati  mediante
uso delle frequenze liberate. 
  1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  adotta  il  piano  nazionale  di  assegnazione   delle
frequenze da destinare al  servizio  televisivo  digitale  terrestre,
denominato PNAF 2018,  considerando  le  codifiche  o  standard  piu'
avanzati per consentire un  uso  piu'  efficiente  dello  spettro  ed
utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio  delle
aree tecniche. Al fine di escludere  interferenze  nei  confronti  di
Paesi   radioelettricamente   confinanti,   in   ciascuna   area   di
coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti  dal
Ministero dello sviluppo economico  e  dalle  autorita'  degli  Stati
confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio
2017,  di  cui  al  comma  1026,  sono  oggetto   di   pianificazione
esclusivamente  le  frequenze  attribuite  all'Italia  dagli  accordi
stessi. Le frequenze in banda III VHF  sono  pianificate  sulla  base
dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un  multiplex  regionale
per la trasmissione di programmi televisivi in ambito  locale  e  per
massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in  ciascuna
regione alla  radiofonia  digitale.  Le  frequenze  per  il  servizio
televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e  470-694  MHz,  non
attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di  coordinamento
definite dagli accordi internazionali di cui al  primo  periodo,  non
possono essere pianificate ne' assegnate. 
  1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea
e  nazionale  di  coesione   sociale,   pluralismo   dei   mezzi   di
comunicazione e diversita' culturale e con la  finalita'  della  piu'
efficiente  gestione  dello  spettro  consentita  dall'impiego  delle
tecnologie piu' avanzate, tutte  le  frequenze  assegnate  in  ambito
nazionale e locale per il servizio televisivo digitale  terrestre  ed
attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo  il
calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita' di cui  al
primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui  sono  titolari
alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori  di
rete  nazionali  sono  convertiti  in  diritti  d'uso  di   capacita'
trasmissiva  in  multiplex  nazionali  di  nuova   realizzazione   in
tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni entro  il  30  settembre  2018  ai  fini
dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce
i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale  dei  diritti  d'uso
delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF  pianificate  ai  sensi  del
comma  1030  per  il  servizio  televisivo  digitale  terrestre  agli
operatori di  rete  nazionali,  tenendo  conto  della  necessita'  di
assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione  e
di realizzazione delle reti,  la  riduzione  dei  tempi  del  periodo
transitorio di cui al comma 1032 e la  minimizzazione  dei  costi  ed
impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il  Ministero
dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze di cui al terzo periodo  ad  operatori  di  rete  nazionali
sulla base dei criteri definiti dall'Autorita'  di  cui  al  medesimo
periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda  III  VHF
pianificate ai sensi del comma 1030 al  concessionario  del  servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la  realizzazione
di un multiplex contenente  l'informazione  regionale  da  parte  del
concessionario  del  servizio  pubblico  e  per  la  trasmissione  di
programmi in ambito locale, destinando la  capacita'  trasmissiva  al
trasporto di fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito
locale selezionati secondo la  procedura  di  cui  al  comma  1034  e
riservando  il  20  per  cento  della  capacita'   trasmissiva   alla
trasmissione  dei   programmi   di   servizio   pubblico   contenente
l'informazione a livello regionale. In  via  transitoria  secondo  il
calendario nazionale di cui al comma 1032  e  comunque  entro  il  30
giugno 2022, il concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,
televisivo e multimediale puo' utilizzare fino al 40 per cento  della
capacita' trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei
programmi di servizio pubblico trasportati alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo
contenente l'informazione a livello regionale. 
  1032. Entro il 30 giugno  2018,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, e' stabilito, previa consultazione  pubblica,  il
calendario nazionale che  individua  le  scadenze  della  tabella  di
marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della  decisione  (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al  comma  1026,  tenendo  conto
della necessita' di fissare un periodo transitorio,  dal  1º  gennaio
2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da
parte di tutti gli operatori di rete  titolari  di  relativi  diritti
d'uso  in  ambito  nazionale  e  locale  e  la  ristrutturazione  del
multiplex  contenente   l'informazione   regionale   da   parte   del
concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, e secondo i seguenti criteri: 
  a) individuazione delle aree  geografiche  in  cui  suddividere  il
territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di
evitare  o   ridurre   problemi   interferenziali   verso   i   Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per
il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; 
  b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da  parte  degli
operatori di rete titolari dei diritti  d'uso  in  ambito  locale  di
tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e contestuale attivazione  delle  frequenze  destinate
dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale; 
  c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da  parte  del
concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, delle frequenze utilizzate  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge  dal  multiplex  del  servizio  pubblico
contenente l'informazione regionale e contestuale  attivazione  delle
frequenze  in  banda  III  VHF  destinate  dal  PNAF  2018   per   la
realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione  di
programmi in ambito locale di cui al comma 1031; 
  d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da  parte  degli
operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734
MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonche' delle frequenze che
risultino pianificate dal PNAF  2018  per  i  soggetti  di  cui  alle
lettere b) e c),e contestuale attivazione  di  frequenze  disponibili
che devono essere  individuate  tenendo  conto  della  necessita'  di
ridurre  i  disagi  per  gli  utenti  ed  assicurare  la  continuita'
d'impresa; 
  e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle  frequenze
previste  dal  PNAF  2018  e  oggetto  dei  rimanenti  diritti  d'uso
nazionali; 
  f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo  transitorio
dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci  e
contestuali attivazioni di  frequenze  secondo  i  criteri  e  per  i
soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive
aree geografiche come individuate  alla  lettera  a),  nonche'  delle
scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle
frequenze previste dal PNAF 2018  e  oggetto  dei  rimanenti  diritti
d'uso nazionali di cui alla lettera e). 
  1033. Entro il 30  settembre  2018,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico avvia le procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  dei
diritti d'uso delle frequenze per  il  servizio  televisivo  digitale
terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti  criteri:
a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della  rete,
nel  rispetto  del  piano  dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
comunicazioni; b) redazione di un piano  tecnico  dell'infrastruttura
di rete in ambito locale; c) esperienze maturate  nel  settore  delle
comunicazioni  elettroniche,   con   particolare   riferimento   alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione  televisiva;
d) sostenibilita' economica, patrimoniale  e  finanziaria;  e)  tempi
previsti per la realizzazione delle reti.  Le  procedure  di  cui  al
primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019. 
  1034. Al fine di determinare i soggetti che possono  utilizzare  la
capacita' trasmissiva di cui al comma  1033,  entro  il  31  dicembre
2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia  le  procedure  per
predisporre, per ciascuna area tecnica di  cui  al  comma  1030,  una
graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori  di
servizi di  media  audiovisivi  in  ambito  locale  che  ne  facciano
richiesta, prevedendo, se del  caso,  riserve  su  base  territoriale
inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio  oggetto  di
autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La  fornitura
di capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in  ambito
locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il  servizio
televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai  fornitori  di
servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla  base  di
una negoziazione commerciale fino al completo  soddisfacimento  della
domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di
servizi di media  audiovisivi  in  ambito  locale  che  rientrano  in
posizione utile  nella  graduatoria  di  cui  al  primo  periodo,  il
Ministero dello sviluppo economico associa la  domanda  dei  suddetti
fornitori agli operatori di  rete  in  ambito  locale  in  base  alla
disponibilita' residua di capacita' trasmissiva e alla  posizione  in
graduatoria dei fornitori medesimi.  In  linea  con  la  sequenza  di
rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo  transitorio
dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui
al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente  comma  si
concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021. 
  1035. In considerazione del  nuovo  assetto  frequenziale  e  delle
modalita' di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e
in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano  di
numerazione automatica dei canali del  servizio  televisivo  digitale
terrestre e le modalita' di  attribuzione  dei  numeri  entro  il  31
maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi  da  1026  a
1046. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  aggiorna  il
piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi  di  comunicazione,  dei
principi di trasparenza, equita'  e  non  discriminazione  e  di  una
razionale allocazione della numerazione,  riservando  adeguati  spazi
all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle  intese
di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005,  n.  177.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  sulla   base   del   piano   di   numerazione   e   della
regolamentazione di cui al primo e secondo  periodo,  attribuisce  la
numerazione ai fornitori di servizi di media  audiovisivi  in  ambito
locale di cui al comma 1034, in linea con la  sequenza  temporale  di
cui all'ultimo periodo dello stesso comma 1034. 
  1036. In  caso  di  mancata  liberazione  delle  frequenze  per  il
servizio televisivo digitale terrestre entro  le  scadenze  stabilite
dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande
di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il  termine  di  cui  al
comma 1029,  fatte  salve  le  assegnazioni  sperimentali  e  per  il
servizio fisso satellitare e per il servizio  di  esplorazione  della
Terra  via  satellite  di  cui  al  comma   1026,   gli   Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico  procedono  senza
ulteriore preavviso  alla  disattivazione  coattiva  degli  impianti,
avvalendosi degli organi della polizia postale e delle  comunicazioni
ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259. In  caso  di  indisponibilita'  delle  frequenze
della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite
dalla tabella di marcia  nazionale  di  cui  al  comma  1032  e  fino
all'effettiva  liberazione  delle  frequenze,  gli  assegnatari   dei
relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al  comma  1028
hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle
somme versate a decorrere dal 1º  luglio  2022.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico si rivale di tale importo  sui  soggetti  che  non
hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di  quanto  prescritto
dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 1032. 
  1037. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti  d'uso  delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai  commi  da  1026  a
1036, con particolare riferimento alle procedure  di  rilascio  delle
frequenze per il servizio televisivo  digitale  terrestre,  rientrano
nella giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  e  sono
devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del
preminente  interesse  nazionale   alla   sollecita   liberazione   e
assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e  provvedimenti
adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026  a  1036
non comporta la reintegrazione o  esecuzione  in  forma  specifica  e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene  solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di  una
provvisionale. 
  1038. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione
dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il  Ministero
dello sviluppo economico autorizza il trasferimento  o  l'affitto  ad
altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate  ai
sensi dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita'  all'articolo  14ter
del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  1039.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  commi  da  1026  a  1046  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio  finanziario  2019,  293,4
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro
per  l'esercizio  finanziario  2021  e  272,1  milioni  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello
stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli
importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformita' alla
normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,  per  le  seguenti
finalita': 
  a)  erogazione  di  misure  compensative  a  fronte  dei  costi  di
adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli  operatori
di rete  in  ambito  nazionale  a  seguito  della  liberazione  delle
frequenze per il servizio televisivo digitale  terrestre  e,  ove  si
renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8  GHz
e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati  0,5  milioni  di
euro per l'esercizio finanziario  2019,  24,1  milioni  di  euro  per
ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021  e  228,1  milioni  di
euro per l'esercizio finanziario 2022; 
  b) erogazione di indennizzo per gli operatori  di  rete  in  ambito
locale che hanno rilasciato le frequenze per il  servizio  televisivo
digitale terrestre oggetto di  diritto  d'uso.  Per  tali  finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020
e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; 
  c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per  l'acquisto
di  apparecchiature  di  ricezione  televisiva  di  cui  all'articolo
3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44,  ed  i  connessi  costi  di  erogazione.  Per   tali   finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati  25  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 2019-2022; 
  d) oneri finanziari e amministrativi relativi  all'espletamento  da
parte  del  Ministero  dello  sviluppo   economico   delle   seguenti
attivita': predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle
attivita' di coordinamento della transizione di cui  al  comma  1032;
attivita'  di  monitoraggio  per  la  risoluzione   delle   eventuali
problematiche causate  dalle  emissioni  delle  stazioni  radio  base
rispetto   agli   impianti   di   ricezione   televisiva   terrestre;
definizione, simulazione e verifica delle regole  tecniche  derivanti
dagli  accordi  di  coordinamento  internazionale;   gestione   delle
procedure di selezione per l'assegnazione  dei  diritti  d'uso  delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028,  con  riguardo  alla  liberazione
delle frequenze per il  servizio  televisivo  digitale  terrestre  e,
qualora si renda necessario, delle bande di  spettro  3,6-3,8  GHz  e
26,5-27,5  GHz;  espletamento  delle  procedure  di   selezione   per
l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il  servizio
televisivo digitale terrestre, di cui ai commi  1031,  1033  e  1034,
previo ammodernamento e digitalizzazione degli  archivi  dei  diritti
d'uso e dei  fornitori  di  servizi  media  e  audiovisivi;  messa  a
disposizione della capacita' trasmissiva  di  cui  al  comma  1033  e
relativo  monitoraggio;  informazione   dei   cittadini.   Per   tali
finalita', nell'ambito delle risorse di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, sono assegnati 5  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni  di  euro  per  l'esercizio  finanziario
2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni
di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19  milioni  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2022. 
  1040. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuate le modalita' operative e le  procedure  per  l'attuazione
degli interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da  attribuire
a ciascuna delle finalita' di  cui  alle  lettere  da  a)  a  c)  del
medesimo comma 1039, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire  la
diffusione  della  tecnologia  5G  attraverso  la  realizzazione   di
sperimentazioni  e  di  laboratori  specifici  in  coerenza  con  gli
obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione  europea  e
ad assicurare l'efficiente  gestione  dello  spettro  radioelettrico,
anche per  lo  svolgimento  delle  necessarie  attivita'  tecniche  e
amministrative. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  572.000  euro
annui per il periodo 2018-2022.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. 
  1042. Per le finalita' di cui ai commi 1039  e  1041  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  si  avvale  della  collaborazione   della
Fondazione Ugo Bordoni. 
  1043. Al fine di coordinare le attivita' di cui al comma  1039,  il
Ministero dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  a  costituire,
nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del  predetto  comma
1039, una apposita task force avvalendosi anche di personale  fino  a
cinque unita' in posizione di comando proveniente da altre  pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese  le
autorita'  indipendenti,  che  mantiene  il  trattamento   economico,
fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero  dello  sviluppo
economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di
appartenenza l'onere  relativo  al  predetto  trattamento  economico.
Della suddetta task force puo' essere  chiamato  a  far  parte  anche
personale dipendente di societa'  e  organismi  in  house  ovvero  di
societa' partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte
del Ministero dei relativi costi. 
  1044. Al fine di favorire l'innovazione  tecnologica,  a  decorrere
dal  1º  giugno  2019  gli  apparecchi  atti  alla  ricezione   della
radiodiffusione  sonora  venduti   dalle   aziende   produttrici   ai
distributori  di  apparecchiature  elettroniche  al   dettaglio   sul
territorio nazionale integrano  almeno  un'interfaccia  che  consenta
all'utente di  ricevere  i  servizi  della  radio  digitale.  Per  le
medesime finalita', a decorrere dal 1º gennaio  2020  gli  apparecchi
atti  alla  ricezione  della  radiodiffusione   sonora   venduti   ai
consumatori nel territorio nazionale integrano almeno  un'interfaccia
che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. 
  1045.  Dall'attuazione  dei  commi  1026  e  1028  devono  derivare
proventi in misura  non  inferiore  a  2.500  milioni  di  euro.  Gli
introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza di  cui
al comma 1028 sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario  dal  2018  al
2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con  gli
introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8
GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  50
milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020,
150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante  quota,  in  misura
non inferiore a 750 milioni di euro,  per  l'anno  2022.  Qualora,  a
seguito degli esiti delle procedure di cui  ai  commi  1026  e  1028,
comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si
verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi
di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio
2022, con le modalita' di cui all'articolo 17,  comma  12-bis,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  misura  tale  da  compensare  le
minori entrate in termini di indebitamento netto. 
  1046. I commi 165 e 166 dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono abrogati. 
  1047. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: « anni dal 2013 al 2016» sono  sostituite
dalle seguenti:« anni dal 2013 al 2018 » e le  parole:  «  nel  corso
dell'anno 2016 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  entro  il  30
settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro »; 
  b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 » e «  euro
3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre  2010,  n.  220  »  sono
inserite le seguenti: « , anche  successivamente  alla  scadenza  dei
termini ivi previsti ». 
  1048. Al fine  di  contemperare  i  principi  secondo  i  quali  le
concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di  selezione
concorrenziali  con  l'esigenza  di   perseguire,   in   materia   di
concessioni di raccolta delle scommesse  su  eventi  sportivi,  anche
ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto
assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede  di
Conferenza  unificata,  l'Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli
attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative
concessioni alle condizioni gia' previste all'articolo 1, comma  932,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno  pari  a
410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonche' la
titolarita'  dei   punti   di   raccolta   regolarizzati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 643, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche' dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono prorogate al 31 dicembre  2018,  a  fronte  del  versamento
della somma annuale di euro 6.000  per  diritto  afferente  ai  punti
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici,   compresi   i   punti   di   raccolta
regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto  afferente  ai  punti
vendita aventi come attivita' accessoria la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici. 
  1049. Al fine  di  consentire  l'espletamento  delle  procedure  di
selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie
leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico
all'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  unificata  in  data  7
settembre 2017. 
  1050.  Al  fine  di  evitare  possibili  utilizzi  illeciti   degli
apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  stabilita,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento  e  la
distruzione degli apparecchi stessi. 
  1051. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,  comma  650,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  con  quanto  definito
dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n.
154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di
gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di
cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite
corrisposte ed e' stabilito per la rete fisica nella  misura  del  43
per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il
gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse  a  quota
fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma  ufficiale  delle
corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' per tutte  le  scommesse  a
quota  fissa  sulle  corse  di  cavalli   inserite   nei   palinsesti
complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il
67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e  delle
immagini delle corse nonche' delle provvidenze per l'allevamento  dei
cavalli. 
  1052. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse  ippiche  a  quota
fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti,
nei  dodici  mesi  dell'esercizio  precedente,  superiore  a   quello
previsto a legislazione vigente, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze puo' proporre un intervento  normativo  volto  a  ridurre  le
aliquote dell'imposta unica per la rete  fisica  e  per  il  gioco  a
distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
  1053. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  con  proprio  decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, regola le modalita' con le quali le reti  autorizzate  offrono
propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse
di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua  integrazione  di
tali programmi aggiuntivi con  gli  eventi  e  con  le  immagini  del
programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile  1998,  n.  169,
secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti. 
  1054. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  le
societa'  che  gestiscono  gli  ippodromi  e  gli  allibratori   sono
autorizzati alla raccolta  di  tutte  le  scommesse  sulle  corse  di
cavalli  previa  sottoscrizione  di  un  apposito  disciplinare   con
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei  criteri  e  dei
principi della convenzione di concessione che regola la raccolta  del
gioco pubblico. 
  1055. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse  di  cavalli
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169,  devono  essere  conformate,  ove
possibile, al modello di ripartizione della posta di  gioco  adottato
per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo  1,  comma  498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi  decreti  attuativi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le  misure
occorrenti  per  rendere  omogenee  le  formule  delle  scommesse   a
totalizzatore  sulle  corse  di  cavalli,  anche  fissando  la  posta
unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo  eventuali  nuove
formule  di  scommessa  e  prevedendo,  ove   necessario,   ulteriori
categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi. 
  1056. L'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  in  attuazione  dei
provvedimenti  adottati,  assicura  l'adeguamento  dei   sistemi   di
totalizzazione delle scommesse sulle corse di  cavalli,  al  fine  di
consentirne la commercializzazione. 
  1057. Qualora dall'applicazione dei commi da 1051 a 1056 derivi  un
minore gettito,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, puo' stabilire l'aumento  delle  aliquote  stabilite
dal comma 1051 in misura  tale  da  assicurare  il  conseguimento  di
maggiori entrate in misura compensativa. 
  1058. Al fine di migliorare la qualita'  e  l'organizzazione  delle
corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma  del
settore con una procedura  di  selezione  ad  evidenza  pubblica  per
individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera  b),
della legge 28 luglio 2016, n. 154. 
  1059. In attuazione  degli  impegni  assunti  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, dalla  provincia  autonoma
di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine  (UNIRE)  e
dal  comune  di  Merano  per  la  ristrutturazione  e   il   rilancio
dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme
di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. 
  1060. Al  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  dopo
l'articolo 52 e' inserito il seguente: 
  «Art. 52-bis (Registro dei distributori  ed  esercenti).  -  1.  E'
istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  un  registro
informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori  ed  esercenti
di gioco. 
  2. Nel registro sono annotati: 
  a) il nome e il cognome ovvero la denominazione  sociale,  completa
dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile
legale e del preposto, del distributore e dell'esercente; 
  b) l'indirizzo ovvero la  sede  legale  e,  ove  diversa,  la  sede
operativa del distributore e dell'esercente,  con  indicazione  della
citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
  c)  l'espressa  indicazione  della  tipologia  e  delle   modalita'
dell'attivita' di gioco, come  definita  dall'articolo  1,  comma  3,
lettera a). 
  3. Nel registro e' altresi'  annotata  l'eventuale  estinzione  del
rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo  52,  comma
2, lettera d), e comunicata dai concessionari di  gioco,  secondo  le
modalita' definite dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  con  le
linee guida di cui  all'articolo  52,  comma  4.  La  responsabilita'
solidale del concessionario prevista dall'articolo 64,  comma  4,  e'
esclusa  qualora  il   medesimo   concessionario   abbia   comunicato
l'estinzione del rapporto nelle  modalita'  e  nei  termini  previsti
dalle linee  guida  di  cui  al  precedente  periodo,  sempreche'  le
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime,  non  siano
gia' state contestate o, comunque, i controlli  di  cui  all'articolo
64, comma 2, non abbiano avuto inizio. 
  4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di  sospensione
adottati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che  dispone
la sospensione e'  comunicato,  a  cura  della  Guardia  di  finanza,
all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  per  l'annotazione  nel
registro. 
  5. L'accesso al  registro  e'  consentito,  senza  restrizioni,  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  alla  Guardia  di  finanza,
alla Direzione investigativa antimafia e alla  UIF,  per  l'esercizio
delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di  prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e  alla  Direzione
nazionale  antimafia  e   antiterrorismo.   L'accesso   e'   altresi'
consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni  di  pubblica
sicurezza  e  ai  fini  del  rilascio  delle  licenze  e  dei  titoli
autorizzatori di cui agli articoli 86 e  88  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e alle relative norme esecutive, nonche' ai concessionari  di
gioco,  a  salvaguardia  della  correttezza  e  della  legalita'  dei
comportamenti degli operatori del mercato. 
  6. Le modalita' tecniche di alimentazione e  di  consultazione  del
registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali,  in  modo
che siano garantiti: 
  a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati  da  parte  delle
autorita' di cui al comma 5; 
  b) le modalita' di consultazione  da  parte  dei  concessionari  di
gioco per le finalita' di cui al comma 5; 
  c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3  e  4  e
dei relativi aggiornamenti; 
  d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato  di  cui
al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,  anche  al  fine  di  rendere  tempestivamente
disponibile alle autorita' e ai concessionari di gioco l'informazione
circa la sussistenza di eventuali provvedimenti  di  cancellazione  o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; 
  e) il rispetto  delle  norme  dettate  dal  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,   nonche'   il   trattamento   dei   medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto. 
  7. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». 
  1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle
finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo  in
chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo  speciale  per
la concessione di contributi in  conto  interessi  sui  finanziamenti
all'impiantistica sportiva di  cui  all'articolo  5  della  legge  24
dicembre 1957, n. 1295. 
  1062. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dopo il 31 dicembre 2018». 
  1063. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,  si  applicano  a  decorrere  dal  1º
gennaio 2018. 
  1064. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono  rideterminate   in
18.977.000 euro per l'anno 2018, in 3.277.000 euro per  l'anno  2019,
in 5.525.000 euro per l'anno 2020, in  238.783.000  euro  per  l'anno
2021, in 217.510.000 euro per l'anno 2022, in  176.543.000  euro  per
l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000.000  euro
per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per  l'anno  2026,  in  6.000.000
euro per  l'anno  2027,  in  10.000.000  euro  per  l'anno  2028,  in
20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030 e
in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031. 
  1065. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 21.450.000 euro per  l'anno  2018,  di  36.150.000
euro per  l'anno  2019,  di  33.250.000  euro  per  l'anno  2020,  di
8.700.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro  per
l'anno 2023, di 2.500.000 euro per l'anno 2024,  di  46.200.000  euro
per l'anno 2025, di 68.400.000 euro per l'anno  2026,  di  71.900.000
euro per l'anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni  dal
2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l'anno 2032 e di 70.400.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2033. 
  1066. Il Fondo per la compensazione degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  6,   comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 18.380.  793  euro
per l'anno 2018, di 81.525.000 euro per l'anno  2019,  di  68.125.000
euro per  l'anno  2020,  di  81.025.000  euro  per  l'anno  2021,  di
102.625.000 euro per l'anno 2022, di 96.525.000 euro per l'anno  2023
e di 90.025.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  1067. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  107,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 2,4 milioni di euro  per  l'anno
2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di  euro
per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per  l'anno  2021,  di  88,1
milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  1068. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  74,  comma  1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 7 milioni di euro
per l'anno 2018, di 18,2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  di  30
milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24  milioni  di  euro
per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni
di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026  e  di
16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. 
  1069. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 431, lettera b), le parole: «  si  stima  di  incassare
quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio
dell'esercizio  in  corso  e  a   quelle   effettivamente   incassate
nell'esercizio precedente » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  si
stima di incassare quali maggiori  entrate  risultanti  sia  rispetto
alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente,  sia  a
quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato »; 
  b) al comma 432 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  le  parole:  «  sono  annualmente  utilizzate,   nell'esercizio
successivo  a  quello  di  assegnazione  al  predetto  Fondo  »  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «   sono   annualmente   utilizzate,
dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto  Fondo
»; 
  2) le parole: « e dopo il loro accertamento in sede di  consuntivo,
per incrementare per tale anno nei limiti  delle  disponibilita'  del
Fondo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « , per  incrementare,
nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso »; 
    c) al comma 434 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo periodo,  le  parole:  «  dell'anno  in  corso  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente »; 
  2) al secondo periodo, le parole: « , limitatamente al  primo  anno
del triennio di riferimento, » sono soppresse; 
  3) al terzo periodo, le parole: « La legge di  stabilita',  »  sono
sostituite dalle seguenti: « La legge di bilancio, ». 
  1070. Il fondo per la riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'
ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  di
euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro  376.511.618  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  1071.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere approvati nel  triennio  2018-2020  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle  misure
indicate  nelle  tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per  800  milioni  di
euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019,  per
2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per
2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal  2025  al  2033.  Le  predette  risorse  sono
ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilita';
b) mobilita' sostenibile e  sicurezza  stradale;  c)  infrastrutture,
anche relative alla  rete  idrica  e  alle  opere  di  collettamento,
fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa  del  suolo,  dissesto
idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;  f)   edilizia
pubblica,  compresa  quella  scolastica  e  sanitaria;  g)  attivita'
industriali ad alta  tecnologia  e  sostegno  alle  esportazioni;  h)
digitalizzazione delle amministrazioni statali;  i)  prevenzione  del
rischio  sismico;  l)  investimenti  in  riqualificazione  urbana   e
sicurezza delle periferie; m) potenziamento  infrastrutture  e  mezzi
per l'ordine pubblico, la sicurezza e il  soccorso;  n)  eliminazione
delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri  di  utilizzo
del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato  comma
140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  di  riparto
del fondo di  cui  al  primo  periodo  sono  da  adottare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  1073. A  valere  sugli  stanziamenti  previsti  dal  comma  1072  e
nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a
70 milioni di euro puo' essere destinata al finanziamento: 
  a) degli interventi individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «  Piano
stralcio aree metropolitane  ed  aree  urbane  con  alto  livello  di
popolazione  esposta  al  rischio  di  alluvione  »  e   non   ancora
finanziati; 
  b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  nelle
regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074. 
  1074. Gli interventi  di  cui  al  comma  1073,  lettera  b),  sono
individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal  CIPE
su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura  di
missione contro il dissesto idrogeologico e  per  lo  sviluppo  delle
infrastrutture  idriche,  sulla  base  di  un  accordo  di  programma
sottoscritto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   dal
presidente della regione o della provincia  autonoma  interessata  al
programma nazionale di investimento. I  presidenti  delle  regioni  o
delle province autonome interessate possono  essere  autorizzati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri  a  stipulare  appositi  mutui  di  durata
massima quindicennale sulla base di  criteri  di  economicita'  e  di
contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a  carico  del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,  con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo  scopo  destinate
in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le
rate di ammortamento dei mutui attivati  sono  pagate  agli  istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. 
  1075. Ai fini del monitoraggio dello  stato  di  avanzamento  degli
interventi finanziati con le risorse del fondo da  ripartire  di  cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e
dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto  del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello  Stato,
ciascun Ministero invia entro il  15  settembre  di  ogni  anno  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
una  apposita   relazione.   La   relazione   contiene   inoltre   un
aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di  avanzamento,
nonche'  una  indicazione  delle  principali  criticita'  riscontrate
nell'attuazione delle opere. 
  1076. Per il finanziamento degli interventi  relativi  a  programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province  e  citta'
metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro  per  il
2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2019  al
2023. 
  1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca  delle  risorse  di
cui al comma 1076, anche sulla  base  della  consistenza  della  rete
viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a
fenomeni di dissesto idrogeologico;  con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' definite le procedure di revoca delle  risorse  assegnate  e
non utilizzate. 
  1078. Le province e le citta' metropolitane certificano  l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo
successivo all'anno di riferimento, mediante  apposita  comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata
o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti  risorse
assegnate alle singole province o citta' metropolitane  sono  versate
ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al  comma
1072. 
  1079. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e' istituito il Fondo per la progettazione degli enti
locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti  di
fattibilita' tecnica ed economica e  dei  progetti  definitivi  degli
enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici  e
strutture pubbliche, con una dotazione  di  30.000.000  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  capitolo  7008,  per
gli interventi finanziati  con  il  Fondo  per  la  progettazione  di
fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese, e' ridotta di 5.000.000 di euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019. 
  1080.  I  criteri  e  le  modalita'   di   accesso,   selezione   e
cofinanziamento dei progetti, nonche' le modalita' di recupero  delle
risorse in caso di mancato rispetto dei  termini  indicati  ai  commi
1082  e  1083,  sono  definiti  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a  cofinanziamento
devono essere previsti  nella  programmazione  delle  amministrazioni
proponenti. Possono essere finanziati anche  i  costi  connessi  alla
redazione dei  bandi  di  gara,  alla  definizione  degli  schemi  di
contratto e alla valutazione  della  sostenibilita'  finanziaria  dei
progetti. 
  1081. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti  SpA,
quale istituto nazionale di  promozione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  che  disciplina  le
attivita' di supporto e assistenza  tecnica  connesse  esclusivamente
all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con  oneri
posti a carico del medesimo Fondo. 
  1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080
sono  tenuti  a  procedere  all'attivazione   delle   procedure   per
l'affidamento della progettazione finanziata  entro  tre  mesi  dalla
comunicazione di ammissione  al  finanziamento.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle
attivita' di progettazione oggetto del contributo. 
  1083.  I  soggetti  beneficiari  del  finanziamento,  acquisita  la
progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia  stata  finanziata
ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare  il
bando di gara per la  progettazione  esecutiva  entro  diciotto  mesi
dall'approvazione del progetto definitivo. 
  1084. Il monitoraggio delle attivita' di cui ai  commi  da  1079  a
1083 e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso  il  sistema
di  monitoraggio  delle  opere  pubbliche  della  banca  dati   delle
pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori
ai sensi dei commi da 1079 a 1083 e' verificato tramite  il  predetto
sistema, attraverso le  informazioni  correlate  al  relativo  codice
identificativo di gara (CIG). 
  1085. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono  sostituite
dalle seguenti: « e alle  linee  tramviarie,  compreso  il  materiale
rotabile, » ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
riparto delle predette risorse e dei  successivi  rifinanziamenti  e'
effettuato con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ». 
  1086. Le risorse destinate agli interventi di  cui  alla  legge  21
dicembre 2001,  n.  443,  possono  essere  utilizzate  anche  per  il
finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa,  compreso  il
materiale rotabile. 
  1087. Al fine  di  affermare  un  modello  digitale  italiano  come
strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made  in
Italy  e  della  cultura  sociale  e   produttiva   della   tipicita'
territoriale, e' assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD
per la promozione di un modello digitale  italiano  nei  settori  del
turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. 
  1088. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, le parole: «  gennaio  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « settembre 2018 ». 
  1089. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con
una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
per le finalita' di cui al comma 1090. 
  1090. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare  di  appalto
per la fornitura  di  prodotti  di  consumo  alle  proprie  strutture
possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che  promuovono
l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle
imprese aggiudicatrici e'  riconosciuto,  nel  limite  delle  risorse
disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un  rimborso
fino al 15 per cento dei maggiori costi  conseguenti  alla  specifica
indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  individuati  i  criteri  e  le
modalita' per la  definizione  dei  prodotti  del  commercio  equo  e
solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso  di  cui  al
presente comma. 
  1091.  Per  perseguire   obiettivi   di   politica   economica   ed
industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,  nonche'  per
accrescere  la  competitivita'  e  la   produttivita'   del   sistema
economico, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  un  Fondo  per  interventi  volti  a
favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitivita' e
della produttivita', con una dotazione  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2019  e
2020, di 250 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2021  al
2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030
e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Gli obiettivi di
politica economica e industriale per la crescita e la  competitivita'
del Paese da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con
delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  Il  Fondo  e'  destinato  a
finanziare: 
  a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare  in  Italia  ad
opera di soggetti  pubblici  e  privati,  anche  esteri,  nelle  aree
strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali  alla
competitivita' del Paese; 
  b) il supporto operativo ed amministrativo alla  realizzazione  dei
progetti  finanziati  ai  sensi  della  lettera  a),   al   fine   di
valorizzarne i risultati e favorire il loro  trasferimento  verso  il
sistema economico produttivo. 
  1092. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' individuato l'organismo  competente  alla  gestione
delle risorse ed e' definito  l'assetto  organizzativo  che  consenta
l'uso efficiente delle risorse del  Fondo  al  fine  di  favorire  il
collegamento tra i  diversi  settori  di  ricerca  interessati  dagli
obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione  con
gli  organismi  di  ricerca  internazionali,  l'integrazione  con   i
finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con  il
sistema  del  venture  capital  italiano  ed  estero.   Il   medesimo
regolamento individua altresi' l'amministrazione vigilante. 
  1093. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1094. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno,  e  nel
contempo  consentire  il  raggiungimento  degli  specifici  obiettivi
connessi all'attivita'  di  assistenza  e  cura  in  ambito  termale,
favorendo la ripresa degli investimenti nel  settore,  l'articolo  1,
comma 1, del decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione della citata  direttiva  2006/123/CE,  si  interpreta  nel
senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59  del
2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni  per
l'utilizzazione   delle   acque   minerali   e   termali    destinate
all'esercizio dell'azienda termale in possesso  delle  autorizzazioni
sanitarie di cui all'articolo 3, comma  1,  della  legge  24  ottobre
2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa  azienda,  riferibile
alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come
individuate dalla disciplina interregionale  in  materia,  sia  stato
prevalente, nei due  anni  precedenti  l'istanza  di  rilascio  o  di
rinnovo, rispetto a quello delle attivita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve  risultare  da  una
specifica  certificazione  rilasciata  dai  revisori  dei   conti   e
formulata sulla base della contabilita' analitica aziendale. 
  1095. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1094 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  1096. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti  alla  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonche' di garantire
gli equilibri concorrenziali  nel  mercato  radiotelevisivo,  non  si
applicano alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di
contenimento della spesa  in  materia  di  gestione,  organizzazione,
contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti previste  dalla
legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
dell'ISTAT delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1
della   legge   31   dicembre   2009,    n.    196;    pertanto    la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa puo' avviare, in un'ottica virtuosa
di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di  figure
al livello retributivo piu' basso, attingendo in primis al  personale
idoneo  inserito  nelle  graduatorie  2013  e  2015  di   giornalisti
professionisti  riconosciuti  idonei.  Restano  comunque   ferme   le
disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49,
commi  1-ter  e1-quater,  del  testo  unico  dei  servizi  di   media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177. 
  1097. L'articolo 6 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,  con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  6.  -   1.   Per   le   imprese   dell'esercizio   teatrale,
cinematografico  e  circense,  i   teatri   tenda,   gli   enti,   le
associazioni, le imprese del pubblico  esercizio,  gli  alberghi,  le
emittenti radiotelevisive e gli impianti  sportivi,  l'obbligo  della
richiesta del certificato di agibilita' di cui  all'articolo  10  non
sussiste nei confronti dei lavoratori dello  spettacolo  appartenenti
alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del  primo  comma
dell'articolo  3  con  contratto  di   lavoro   subordinato   qualora
utilizzati nei locali di proprieta'  o  di  cui  abbiano  un  diritto
personale di godimento per i quali  le  medesime  imprese  effettuano
regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le  medesime  imprese
hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilita'
di cui all'articolo 10, per i lavoratori  autonomi  dello  spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14)  del
primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione  d'opera  di
durata superiore a trenta giorni e  contrattualizzati  per  specifici
eventi, di durata  limitata  nell'arco  di  tempo  della  complessiva
programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti  rispetto  alle
stagioni  o  cicli  produttivi.  In  alternativa  il  certificato  di
agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di  cui  al  numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di  custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente.  L'obbligo  della
richiesta del  certificato  di  agibilita'  ricorre  per  le  imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e  circense,  per  i  teatri
tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico  esercizio,
gli  alberghi,  le  emittenti  radiotelevisive  e  per  gli  impianti
sportivi ogni  qualvolta  sia  resa  una  prestazione  da  parte  dei
lavoratori autonomi  dello  spettacolo  appartenenti  alle  categorie
indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo  3
nei locali di proprieta' o di cui abbiano  un  diritto  personale  di
godimento le imprese committenti. 
  2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1  le
imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di  euro  129  per
ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata ». 
  1098. Nelle more  del  termine  della  liquidazione  dei  patrimoni
trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1, commi da  488  a  595,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una
valutazione estimativa intermedia  dell'esito  della  liquidazione  e
determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
tra l'esito economico effettivo consuntivato  nella  fase  intermedia
della liquidazione ed il  corrispettivo  pagato.  Di  tale  eventuale
maggiore  importo,  il  70  per  cento  e'  attribuito  al  Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' versato all'entrata del  bilancio
dello Stato nell'anno 2018. La disposizione  si  applica,  in  quanto
compatibile, al patrimonio separato di cui all'articolo 41, commi  da
16-ter a 16-septies, del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14.
Qualora al termine della liquidazione  dei  patrimoni  trasferiti  il
risultato dell'attivita' liquidatoria relativo ad uno  dei  patrimoni
separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato  e'  consentita
la compensazione  con  l'eventuale  maggiore  importo  conseguito  al
termine dell'attivita' liquidatoria da altro patrimonio separato. 
  1099. L'attivo della liquidazione del Consorzio del  Canale  Milano
Cremona  Po,  di  cui   all'articolo   41,   comma   16-octies,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  14,  presente  nel
bilancio approvato alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' versato all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno
2018. 
  1100. Al fine di assicurare nel modo piu'  sollecito  la  riduzione
del debito pubblico e di accelerare la chiusura  delle  liquidazioni,
sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a societa' da  essa  interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi  compresi
i rapporti in corso e le cause  pendenti,  i  patrimoni  di  societa'
statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di  gestirne
le  attivita'  di  liquidazione.  Detti  patrimoni  costituiscono  un
patrimonio   separato   rispetto   al   patrimonio   della   societa'
trasferitaria. Con decreto di natura non  regolamentare  il  Ministro
dell'economia e delle finanze individua ogni anno i  patrimoni  delle
societa' in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto
del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo  Stato
per il trasferimento e' stabilito da un collegio di tre periti  sulla
base   della   valutazione   estimativa   dell'esito   finale   della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati  uno  dalla  societa'  trasferitaria,  uno  dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
presidente, d'intesa tra la societa'  trasferitaria  ed  il  predetto
Ministero. La valutazione deve tra l'altro tenere conto  di  tutti  i
costi e gli  oneri  necessari  per  la  liquidazione  del  patrimonio
trasferito,  ivi  compresi  quelli  di  funzionamento,   individuando
altresi'  il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la  liquidazione
stessa. L'ammontare del compenso  dei  componenti  del  collegio  dei
periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'economia e  delle
finanze ed e' versato a valere sui patrimoni trasferiti.  Al  termine
della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei  periti
determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
tra l'esito economico  effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della
liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale  maggiore
importo il 70 per cento e' attribuito al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e il 30 per  cento  e'  di  competenza  della  societa'
trasferitaria. I  proventi  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  1101. La pubblicita' delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite
dagli uffici  dei  tribunali  competenti  in  materia  di  esecuzioni
immobiliari,  e'  assicurata  mediante  i  quotidiani  cartacei  piu'
diffusi sul territorio  nazionale  e  attraverso  i  siti  web,  come
previsto a legislazione  vigente.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le  modalita'
di attuazione del presente comma. 
  1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia  di  appalti,
la pubblicita'  delle  gare  in  caso  di  subappalto  e'  assicurata
attraverso  i  quotidiani  cartacei  piu'  diffusi   sul   territorio
nazionale e  dai  siti  web,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
vigente. 
  1103. Al testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: « codice civile  »
sono aggiunte le seguenti:  «  ,  inclusi  gli  strumenti  di  debito
chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis »; 
  b) al capo I del titolo II,  dopo  l'articolo  12  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art.  12-bis  (Strumenti  di  debito  chirografario   di   secondo
livello). - 1. Sono strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo
livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi  da  una
banca o da una societa'  del  gruppo  bancario,  aventi  le  seguenti
caratteristiche: 
  a) la durata originaria degli strumenti di debito e' pari ad almeno
dodici mesi; 
    b)  gli  strumenti  di  debito  non  sono  strumenti   finanziari
derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico  di
cui al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non  sono
collegati   a   strumenti   finanziari   derivati,   ne'    includono
caratteristiche ad essi proprie; 
    c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di
offerta o di  ammissione  a  quotazione  degli  strumenti  di  debito
indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli  interessi
e di eventuali altri importi dovuti  ai  titolari  sono  disciplinati
secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis). 
  2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e'
subordinata al rispetto delle  condizioni  di  cui  al  comma  1.  Le
clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita' non
comporta la nullita' del contratto. 
  3. Una volta emessi,  gli  strumenti  di  debito  chirografario  di
secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da  far
venire meno le caratteristiche indicate al comma  1.  E'  nulla  ogni
pattuizione difforme. 
  4.  La  Banca  d'Italia  puo'   disciplinare   l'emissione   e   le
caratteristiche degli strumenti di debito  chirografario  di  secondo
livello »; 
    c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c)  e'  inserita
la seguente: 
    «c-bis) i crediti per il rimborso del  capitale  e  il  pagamento
degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli
strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo  livello   indicati
dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti  gli  altri  crediti
chirografari e con preferenza rispetto ai  crediti  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati  della
societa' ». 
  1104. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del  testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  dopo
l'articolo 60-bis.4 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario  di  secondo
livello). - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1,  possono
emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello  ai
sensi dell'articolo 12-bis  del  Testo  unico  bancario.  Si  applica
l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico  bancario
». 
  1105.  Il  valore  nominale  unitario  degli  strumenti  di  debito
chirografario di secondo livello previsti  dall'articolo  12-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari  ad
almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di  debito  possono  essere
oggetto di collocamento, in qualsiasi  forma  realizzato,  rivolto  a
soli investitori qualificati. 
  1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito  un  Fondo  di  ristoro  finanziario  con  una
dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione  di  misure  di  ristoro  in
favore  di  risparmiatori  che  hanno  subito  un   danno   ingiusto,
riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia  degli  arbitri
presso la camera  arbitrale  per  i  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, in ragione  della  violazione  degli  obblighi  di  informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  nella  prestazione  dei
servizi   e   delle   attivita'   di   investimento   relativi   alla
sottoscrizione e al collocamento di strumenti  finanziari  emessi  da
banche  aventi  sede  legale  in  Italia  sottoposte  ad  azione   di
risoluzione ai sensi del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo  il
16 novembre 2015 e prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.  Il  Fondo  opera  entro  i  limiti  della  dotazione
finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico
della presentazione dell'istanza corredata di idonea  documentazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle
Camere sullo stato di attuazione del presente comma. 
  1107. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono stabiliti requisiti, modalita'  e  condizioni  necessarie
all'attuazione  di  quanto  disposto  dai  commi  da  1106  a   1109.
Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso  dedotte  le
eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di  cui
i risparmiatori abbiano gia' beneficiato. 
  1108. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di  euro
per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 e le risorse  provenienti  dalla  Gestione  speciale  del
Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero  dell'economia
ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno  1998,  n.  238,  per  13
milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato. 
  1109. Il Fondo per la compensazione degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 12 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021. 
  1110. Al fine di garantire la migliore  comprensione  dei  fenomeni
naturali e per l'allerta dai rischi collegati  alle  dinamiche  della
Terra,  l'Istituto  nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)
promuove un piano straordinario per lo sviluppo  e  l'implementazione
di una rete multiparametrica integrata di  monitoraggio  geofisico  e
geochimico del territorio italiano mediante  l'implementazione  della
rete nazionale per il monitoraggio sismico in  tempo  reale  in  aree
marine, di reti di  monitoraggio  ad  alta  risoluzione  dei  sistemi
vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici  degli
acquiferi e  delle  emissioni  di  gas  dal  suolo,  del  sistema  di
monitoraggio  permanente  dei  movimenti  del  suolo   tramite   dati
satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le
emissioni acustiche  della  crosta  terrestre  e  di  un  sistema  di
monitoraggio « space weather ». 
  1111. Per l'attuazione del comma 1110 e' autorizzata la spesa di  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
  1112. Alla legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «  2-bis.  E'  istituito,  d'intesa  con  le  regioni   Veneto   ed
Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le  aree  del
perimetro del Parco naturale regionale del Delta  del  Po,  istituito
con la legge della regione Veneto 8 settembre  1997,  n.  36,  e  del
Parco regionale del Delta  del  Po,  istituito  con  la  legge  della
regione  Emilia-Romagna  2   luglio   1988,   n.   27.   Il   mancato
raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta
del Po. La copertura delle spese obbligatorie e' assicurata a  valere
sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione  vigente
dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; 
    b) all'articolo 36, comma 1: 
      1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca
»; 
      2) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
    « o) Capo Spartivento ». 
  1113. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di  cui  al
comma 1112, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi  di  spesa
di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018,  il  loro
funzionamento  e'  finanziato,  a  decorrere   dall'esercizio   2019,
rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000. 
  1114. Agli oneri derivanti dal comma 1113, pari a euro 200.000  per
l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si  provvede
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  32  della
legge 31 dicembre 1982, n.  979,  mediante  corrispondente  riduzione
delle somme gia'  destinate  al  funzionamento  delle  altre  riserve
marine. 
  1115. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394  del  1991  e'
abrogato. 
  1116. All'articolo 34, comma 1, della legge  6  dicembre  1991,  n.
394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
    « f-bis) Matese; 
    f-ter) Portofino, comprendente la gia'  istituita  area  protetta
marina di Portofino ». 
  1117. L'istituzione e il primo avviamento  dei  parchi  di  cui  al
comma 1116 sono finanziati  nei  limiti  massimi  di  spesa  di  euro
300.000 per ciascun  parco  nazionale,  per  l'esercizio  finanziario
2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di  Portofino
e'  finanziato,  a   decorrere   dall'esercizio   finanziario   2019,
rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000. 
  1118. Agli oneri derivanti dal comma 1117, pari a euro 600.000  per
l'anno 2018 e  a  euro  3.000.000  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma  43,  della  legge  28  dicembre   1995,   n.   549,   mediante
corrispondente riduzione delle somme gia' destinate al  funzionamento
degli altri Enti parco. 
  1119. Nell'ambito dei progetti finanziati  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una  quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per  gli  anni  2018,  2019  e
2020,  nel  limite  di  10  milioni  di  euro  annui,  e'   destinata
prioritariamente   al   finanziamento   delle   attivita'    previste
dall'articolo 4 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394;  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1120. Nelle materie di interesse delle strutture  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono disposte  le  seguenti  proroghe  di
termini: 
  a)  i  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  in  materia  di   funzioni
fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018; 
  b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo  2017,
n. 40, in materia di Consulta nazionale per il  servizio  civile,  le
parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle  seguenti:  «  diciotto
mesi »; 
  c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in  materia  di  potenziamento  dell'attivita'  informativa,  le
parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «
Fino al 31 gennaio 2019 »; 
  d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole:  «
Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «  Fino  al
31 gennaio 2021 »; 
  e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, in materia di Unita' Tecnica-Amministrativa per  la  gestione  dei
rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia,  e'
disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1,  comma  340,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di  dodici  mesi  e'
prorogato sino al 31 dicembre 2018. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
limitatamente all'anno 2018. 
  1122. Nelle materie di interesse del Ministero  dell'interno,  sono
disposte le seguenti proroghe di termini: 
  a) all'articolo  17,  comma  4-quater,  del  decreto-legge9febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: «  31  dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  b) al fine di incrementare il ricorso  alla  misura  del  rimpatrio
volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' previsto l'avvio, in via sperimentale,  di
un Piano nazionale per la realizzazione di  interventi  di  rimpatrio
volontario assistito comprensivi di misure  di  reintegrazione  e  di
reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine,  per  il  periodo
2018-2020 e nel limite di spesa di  500.000  euro  per  il  2018,  di
1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000  euro  per  il  2020.  Tale
Piano prevede l'istituzione fino a un  massimo  di  trenta  sportelli
comunali  che  svolgono,  in  concorso  con  le   associazioni   piu'
rappresentative degli enti locali e  in  accordo  con  le  prefetture
uffici  territoriali  del  Governo,  con  le  questure   e   con   le
organizzazioni internazionali, attivita' informative, di supporto, di
orientamento e di assistenza sociale e legale per gli  stranieri  che
possono  accedere  ai  programmi  di  RVA  esistenti;  assicurano  la
formazione di personale interno; curano l'informazione  sui  progetti
che prevedono,  in  partenariato,  la  reintegrazione  nei  Paesi  di
origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e  le  modalita'
di attuazione del suddetto Piano; 
  c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, in  materia  di  contrasto  alla  pirateria,  le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31
dicembre 2018 »; 
  d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005,  n.
26, in materia di  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali,  le
parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  per
l'anno 2018 »; 
  e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, in materia di  utilizzo  delle  risorse  gia'  disponibili  sulle
contabilita' speciali delle province di Monza  e  della  Brianza,  di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: «  31  dicembre  2016  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  in
materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale  del  DNA,
le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione »  sono
sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; 
  g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti
del personale dei corpi di cui  all'articolo  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  ,  e  la  graduatoria
vigente del concorso a 814 posti di vigile  del  fuoco,  bandito  con
decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del  18  novembre  2008,
che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; 
  i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25  posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti  per
l'ammissione  al  piano  straordinario  di  adeguamento  antincendio,
approvato con  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30  marzo  2012,
completano l'adeguamento alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi
entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della  SCIA  parziale,
attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche  regole  tecniche:  resistenza  al
fuoco   delle   strutture;   reazione   al   fuoco   dei   materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio;  vie  d'uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con  esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
deposito. 
  1123. Al fine di garantire  il  tempestivo  avvio  delle  procedure
connesse all'entrata in  vigore  del  nuovo  sistema  elettorale,  e'
autorizzata la spesa di un  milione  di  euro  per  l'anno  2018  per
l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20,
nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo  4  della  legge  3
novembre  2017,  n.  165,  e  per   l'implementazione   dei   sistemi
informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici  elettorali
e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di  tutti  i
dati necessari  per  la  proclamazione  degli  eletti,  e,  anche  in
considerazione dei termini connessi  alla  nuova  determinazione  dei
collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della  citata  legge
n. 165 del 2017, per  le  prime  elezioni  successive  alla  data  di
entrata  in  vigore   della   presente   legge,   il   numero   delle
sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del
1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle  leggi  recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' ridotto a un quarto. 
  1124.  In   attuazione   degli   impegni   internazionali   assunti
dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per  la  sicurezza  e  la
cooperazione in Europa (OSCE), e'  ammessa  la  presenza  presso  gli
uffici  elettorali  di  sezione,  in   occasione   di   consultazioni
elettorali o referendarie,  di  osservatori  internazionali.  A  tale
fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
che, almeno venti giorni prima della  data  stabilita  per  il  voto,
trasmette  al  Ministero  dell'interno  l'elenco  nominativo  per  la
successiva comunicazione ai  prefetti  di  ciascuna  provincia  e  ai
sindaci. Gli osservatori internazionali non  possono  in  alcun  modo
interferire  nello  svolgimento   delle   operazioni   degli   uffici
elettorali di sezione. 
  1125. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  e'  disposta  la  seguente   proroga   di   termini:
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e  di  riduzione
dei costi  per  locazioni  passive,  le  parole:  «  e  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ». 
  1126. Al fine di garantire la continuita'  operativa  e  gestionale
necessaria per il conseguimento degli obiettivi  strategici  relativi
alle attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi  provvedimenti  di
attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa'
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, sono prorogati fino al completamento delle  procedure  in  corso
per la stipula del nuovo atto regolativo. 
  1127. All'articolo 1 del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi  per  le  case
popolari, comunque denominati, situati nei  territori  delle  regioni
del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto  2016  e
del 26  e  30  ottobre  2016,  che  hanno  aderito  alla  definizione
agevolata dei debiti secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  di  completare  i  relativi
versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire  dei  benefici  derivanti
dalla suddetta definizione agevolata,  il  pagamento  delle  rate  in
scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese  di  novembre
2018. 
  3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 ». 
  1128. Le disposizioni di cui al comma 1127  entrano  in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
  1129.  In  considerazione  delle  nuove   competenze   e   funzioni
attribuite  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   con
particolare riferimento  all'aggregazione  e  centralizzazione  degli
acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e  coordinamento  delle
partecipazioni  pubbliche,  al  completamento   della   riforma   del
bilancio, nonche' al potenziamento delle  attivita'  di  monitoraggio
dei conti pubblici e di controllo  delle  entrate  e  della  spesa  e
all'armonizzazione dei bilanci  pubblici,  nel  rispetto  dei  limiti
delle dotazioni  organiche  e  delle  facolta'  nonche'  dei  vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche
all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle  finanze
puo'  coprire,  per  il  2018,  le  proprie   carenze   nei   profili
professionali della terza area assumendo in  ordine  di  graduatoria,
nel limite massimo del 50 per cento delle facolta'  assunzionali  per
il 2018, i  candidati  risultati  idonei  nelle  procedure  selettive
interne  per  il  passaggio  dalla  seconda  alla  terza   area   con
graduatorie approvate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  nonche'
procedere anche all'inquadramento nell'area superiore  del  personale
del Ministero dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  1,
comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  1130. Per le finalita'  di  sviluppo,  sperimentazione  e  messa  a
regime  dei  sistemi  informativi   e   delle   nuove   funzionalita'
strumentali all'attuazione della riforma  del  bilancio  dello  Stato
disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e  12  maggio
2016,  n.  93,  nonche'  dalla  legge  4  agosto  2016,  n.  163,  e'
autorizzata  l'assunzione  di  personale  con   contratto   a   tempo
determinato della  durata  massima  di  due  anni,  non  rinnovabili,
reclutato  attraverso  procedure  selettive  pubbliche   o   mediante
l'utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi  gia'  esistenti,
nel limite massimo  di  500.000  euro  in  ragione  d'anno,  mediante
utilizzo delle disponibilita' di parte  corrente  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
2014,  n.  190.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  1131. Una quota delle risorse  finanziarie  previste  alla  voce  «
Adeguamento e ammodernamento del  sistema  a  supporto  della  tenuta
delle scritture contabili del bilancio dello Stato  »  della  tabella
allegata alla deliberazione del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  n.  114/  2015  del  23   dicembre   2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70  del  24  marzo  2016,  nel
limite massimo di 3 milioni di euro  per  il  periodo  2018-2020,  e'
utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di  spesa,
per incrementare le risorse relative alle prestazioni  straordinarie,
anche in deroga a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle  norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,  n.
344, e  all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle  attivita'
di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi
e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della  riforma
del bilancio dello Stato. Con  successivo  regolamento  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
individuate le procedure e le modalita' di utilizzo delle risorse  di
cui al precedente periodo. 
  1132. Nelle materie  di  interesse  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,  in  materia
di anagrafe degli impianti  di  distribuzione  dei  carburanti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono  sostituite
dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »; 
  2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono  sostituite  dalle
seguenti: « diciotto mesi »; 
  3) al comma 103, le parole: « nove mesi  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « quindici mesi »; 
  4) al comma 109, le parole: « nove mesi  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « quindici mesi »; 
    b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di  sistema  integrato
delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  c) all'articolo 14, comma 11,  del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro  il
31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  entro  il  31
dicembre 2018 »; 
  d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  « 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo
7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122,  per  le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge,  come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge,  previa  definizione
di livelli minimi comuni,  mediante  accordo  stipulato  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite  le  organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative,  in  conformita'
ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
  1-ter.  Per  le  imprese  di  autoriparazione,  gia'  iscritte  nel
registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese  artigiane   e
abilitate per una o piu' attivita' di cui all'articolo  1,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo  1
della presente legge, alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione,  la  frequentazione,  con  esito  positivo,  dei  corsi
regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del
presente articolo consente l'immediata abilitazione del  responsabile
tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali  imprese
non si applica l'articolo 7, comma  2,  lettera  b),  della  legge  5
febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio  per
almeno  un  anno  dell'attivita'  di  autoriparazione,  come  operaio
qualificato,  alle  dipendenze  di  imprese  operanti   nel   settore
nell'arco degli ultimi cinque anni »; 
      2) all'articolo 3: 
  2.1) al comma 2, le parole: « peri cinque anni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « per i dieci anni »; 
  2.2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresi' ai  fini
della regolarizzazione delle imprese  gia'  iscritte,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese  o
nell'albo  delle  imprese  artigiane  e  abilitate  per  una  o  piu'
attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c),  della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo
1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche
per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo  1,
comma 3». 
  1133. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  e'  disposta  la  seguente
proroga di termini: all'articolo 5, comma  5,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n. 6,  in  materia  di  gestione  commissariale  dello
stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: «  fino
al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «  fino  al  31
dicembre 2018 ». 
  1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il  31
dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole:  «  nonche'  nel
limite massimo di 10 milioni di euro » e'  inserita  la  seguente:  «
annui » e le parole: « nel corso dell'anno  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ». 
  1135. Al capo I  del  titolo  I  della  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 e' aggiunto il
seguente: 
  «Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento  di  tracciabilita'
dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). -
1. In attuazione delle disposizioni del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  per
consentire la lettura integrata dei dati riportati,  gli  adempimenti
relativi alle modalita' di compilazione  e  tenuta  del  registro  di
carico e scarico e del formulario di trasporto  dei  rifiuti  di  cui
agli  articoli  190  e  193  del  presente  decreto  possono   essere
effettuati in formato digitale. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare puo', sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia  per   l'Italia
digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato
digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 
  3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del  formulario
di trasporto dei rifiuti prevista  dal  comma  2  dell'articolo  193,
anche mediante posta elettronica certificata. 
  4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione
ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile. 
  5. Per il recupero dei  contributi  per  il  SISTRI  dovuti  e  non
corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di
utenti del SISTRI, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di  natura  non
regolamentare, una  o  piu'  procedure,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
  a)  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  con  l'invio   del
sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione  coattiva
del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI  dovuti  e  non
corrisposti o corrisposti parzialmente; 
  b) determinazione unitaria del debito  o  del  credito,  procedendo
alla compensazione dei crediti maturati  a  titolo  di  rimborso  con
quanto dovuto a titolo di contributo; 
  c) previsione di modalita'  semplificate  per  la  regolarizzazione
della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento  dei
contributi per il SISTRI, fino all'annualita' in corso alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  che  non  vi  abbiano
provveduto   o   vi   abbiano   provveduto   parzialmente,   mediante
ravvedimento  operoso,  acquiescenza  o  accertamento  concordato  in
contraddittorio; 
  d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di
favorire il raggiungimento di accordi, in sede  processuale,  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
gli utenti del SISTRI per  i  profili  inerenti  al  pagamento  o  al
rimborso dei contributi per il SISTRI. 
  6. L'esperimento delle procedure di cui al  comma  2  del  presente
articolo determina, all'esito della regolarizzazione della  posizione
contributiva,  l'estinzione  della  sanzione  di   cui   all'articolo
260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ». 
  1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
  a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017
», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «  31  ottobre
2018 »; 
  b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31
dicembre 2018  ».  Conseguentemente,  la  sospensione  dell'efficacia
disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018. 
  1137.  Il  termine  fissato   dall'articolo   4,   comma   1,   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018. 
  1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
31 dicembre 2020. 
  1139. All'articolo 49 del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 3, le parole: « dal 2012  al  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ». 
  1140. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «  1°  luglio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »; 
  b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «  1°  luglio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 
  1141. Nelle materie di interesse del Ministero della  salute,  sono
disposte le seguenti proroghe di termini: 
  a) all'articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114,  in  materia  di  liquidazione  di  importi  per
soggetti  danneggiati  da  trasfusione   con   sangue   infetto,   da
somministrazione   di   emoderivati   infetti   o   da   vaccinazioni
obbligatorie,  le  parole:  «  entro  il  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; 
  b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in materia di  sistema  di  remunerazione  della
filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro  il  1º  gennaio
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1º gennaio 2019 ». 
  1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e  91,  comma
1-bis,  del  codice  delle  leggi  antimafia  e   delle   misure   di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
in materia di acquisizione della documentazione  e  dell'informazione
antimafia peri terreni agricoli, non  si  applicano  alle  erogazioni
relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate  prima
del 19 novembre 2017.  Le  predette  disposizioni,  limitatamente  ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018. 
  1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le  seguenti
proroghe di termini: 
  a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  31  dicembre  2018  ».  Restano  fermi  i  termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; 
  b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107,  le  parole:  «  entro  il  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018 ». 
  1144. All'articolo 11, comma 2, secondo  periodo,  della  legge  27
novembre 2017,  n.  167,  le  parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati  trasferiti
al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   in   attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, concessi per interventi di edilizia  universitaria  dalla  Cassa
depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche'  a  valere
sulle risorse di  cui  all'articolo  54,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate  anche  successivamente
alla scadenza dell'ammortamento dei  predetti  mutui  ai  fini  della
realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del  mutuo
concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi
e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento,  previo  parere
favorevole del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla  Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre  2019,  su  domanda  dei
soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  1146. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, le parole:  «  e  2016-2017  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ». 
  1147. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
Per gli anni 2017 e 2018 » e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « per ciascuno dei due anni ». 
  1148. In materia di graduatorie e assunzioni  presso  le  pubbliche
amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
  a)  l'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del  31  dicembre
2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e,
per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della
graduatoria ai sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  b) all'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) al comma  6-quater,  le  parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2018 »; 
  d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014  e  2015  »  sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016  »  e
le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) al comma 4, le parole: « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  e) il termine per procedere  alle  assunzioni  autorizzate  con  il
decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2018; 
  f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «  31
dicembre 2018 »; 
  g) all'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  h) all'articolo 22, comma 8,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 
  1149. All'articolo 46, comma 3, della legge 31  dicembre  2012,  n.
247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono
sostituite dalle seguenti: «  diritto  dell'Unione  europea,  diritto
internazionale privato ». 
  1150. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto  2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2016,
n. 197, le  parole:  «  1º  gennaio  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 1º gennaio 2019 ». 
  1151. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  1152. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  le
parole: « per i successivi trentasei mesi  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ». 
  1153. All'articolo 1836, comma 2, del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « ad apposito  conto  di
tesoreria  »  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «   ad   apposita
contabilita' speciale aperta presso  la  tesoreria  dello  Stato.  La
relativa gestione, che puo' essere affidata  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  ha  natura  di
gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo  della  Corte  dei
conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
». 
  1154.  All'articolo  15,  comma  1,  del  decreto  legislativo   14
settembre 2015, n. 151, le parole: « gennaio 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « gennaio 2019 ».  All'articolo  8,  comma  2,  della
legge 29 ottobre 2016, n. 199, le  parole:  «  gennaio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ». 
  1155. Le disposizioni della presente legge sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  1156. All'articolo 33 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: « degli  enti  territoriali  »
sono aggiunte le seguenti: « e altri immobili appartenenti al demanio
dello Stato »; 
  2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Gli immobili di
tipo residenziale in uso al  Ministero  della  difesa  acquisiti  dai
citati  fondi  ai  sensi  del  presente   comma   contribuiscono   al
raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata  dal
comma 3 dell'articolo 306 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  i  relativi
introiti sono destinati alla realizzazione del programma  pluriennale
di cui all'articolo 297 dello stesso codice »; 
    b) al  comma  8-quater,  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: « Al predetto Dicastero, a fronte  del  conferimento  e  su
indicazione del conferente, e' riconosciuto direttamente in quote del
costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni,  da
impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e  alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese
di  natura  ricorrente.  Le  corrispondenti  risorse   sono   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva  integrale
riassegnazione allo stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della  difesa,  in  aggiunta  rispetto  alle  dotazioni   finanziarie
iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando
la procedura di valorizzazione di  cui  al  comma  4  non  sia  stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa'
di gestione  del  risparmio,  il  Ministero  della  difesa  non  puo'
alienare la maggioranza delle predette quote ». 
  1157. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia,  con
particolare riferimento alle scienze del mare  per  lo  studio  della
biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi
marini e della loro evoluzione attraverso un  approccio  integrato  e
interdisciplinare e lo sviluppo  delle  iniziative  scientifiche  sul
piano nazionale, e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia  e
biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn. 
  1158. La societa' Armamenti e Aerospazio  S.p.A.  in  liquidazione,
tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5,  comma
2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma,  del  codice  civile,
versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31  marzo  2018,
la  somma  di  100  milioni  di  euro  a  valere  sull'importo  delle
disponibilita' finanziarie della societa' stessa. 
  1159. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  2
luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, e' incrementato di un milione di euro per l'anno
2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10  milioni  di  euro
per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al
finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione: 
  a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con  due
regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure  di
cui all'articolo 2, commi 117 e  117-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191; 
  b) dei  comuni  confinanti  appartenenti  alle  regioni  a  statuto
ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che  non
possono accedere alle misure di  cui  all'articolo  2,  commi  117  e
117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  1160. Le modalita' e i criteri  di  erogazione  delle  risorse  del
Fondo di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  2  luglio
2007, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi  del  citato  articolo  6,  comma  7,  secondo
periodo,  del  decreto-legge  n.  81  del   2007,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.  127   del   2007,   tenendo   conto
dell'effettiva  condizione  di  svantaggio  del  comune  in   termini
sociali, economici e morfologici. 
  1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli  interventi
finanziati  dal  Fondo  di  cui  all'articolo   6,   comma   7,   del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge3 agosto 2007, n.  127,  le  corrispondenti  risorse  gia'
assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
medesimo Fondo per le finalita' di cui al comma 1159. 
  1162. Al fine di garantire la piena  attuazione  degli  adempimenti
previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE,
nonche' dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli  oneri  determinati
dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di  cui
all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e' ulteriormente incrementato nella misura di
4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  1163. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione  in  ottemperanza
alla risoluzione n.  1325(2000)  del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e  la  sicurezza,  e
delle  risoluzioni  seguenti,  incluse  le  azioni   di   promozione,
monitoraggio e valutazione dello stesso  nonche'  la  formazione  nel
settore della mediazione  e  prevenzione  dei  conflitti,  e  per  le
conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « l'anno 2017 e di 500.000  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
« ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ». 
  1164. Al fine di consentire il rapido  completamento  delle  opere,
anche accessorie, inerenti alla societa' Quadrilatero  Umbria  Marche
SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento  del  contratto
di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, e'  concesso  ad  ANAS
SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. 
  1165. All'articolo 13-bis del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  « 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al  comma  4,  il
concessionario  subentrante  dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro  il
15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione,
che non potra' essere complessivamente inferiore  a  580  milioni  di
euro. Nella determinazione del  valore  di  concessione,  di  cui  al
periodo precedente, sono in  ogni  caso  considerate  le  somme  gia'
erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »; 
    b) al comma 4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  schema  di
convenzione  »  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  e   comunque,   con
riferimento  all'infrastruttura  autostradale  A22   Brennero-Modena,
entro il 30 settembre 2018 ». 
  1166. Sono autorizzate le variazioni  delle  dotazioni  finanziarie
relative alle autorizzazioni di spesa  indicate  nell'allegato  n.  2
annesso alla presente legge. 
  1167.  L'integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata  per
l'anno 2018, nel limite di spesa di  24  milioni  di  euro.  Ai  fini
dell'erogazione del  beneficio  di  cui  al  precedente  periodo,  il
Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali una  relazione  nella  quale  sono  riportati
l'onere previsto,  il  periodo  di  copertura,  i  beneficiari  e  il
raggiungimento degli obiettivi. E'  altresi'  prorogato,  per  l'anno
2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
maggio  2005,  n.  80,  a  carico  del  Fondo  per   gli   interventi
straordinari della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  di  cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che e' a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro  per  l'anno
2018. 
  1168. All'onere derivante dal comma 1167, pari  complessivamente  a
24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro
mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno  2017  relative
all'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18,  che  sono
conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  1169. Al fine di consentire il  rapido  completamento  delle  opere
concernenti il progetto «Viabilita' di accesso all'hub portuale di La
Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia », e' concesso  all'ANAS  Spa  un
contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020. 
  1170. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati  dalla  Strategia
italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  di   assicurare   la
partecipazione italiana all'International  Arctic  Science  Committee
(IASC), al Sustaining  Arctic  Observing  Networks  (SAON)  e  al  Ny
Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonche' di  attuare  gli
impegni  assunti  dall'Italia  con  la  dichiarazione  congiunta  dei
Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science  Ministerial
a Washington il 28 settembre  2016,  e'  istituito  per  il  triennio
2018-2020 il Programma di ricerche in Artico  (PRA),  finalizzato  al
sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico. 
  1171. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo  del  PRA  sono
elaborate e proposte dal Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR)
nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA),  di  cui  ai
commi 1173 e 1174. 
  1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e  il   Ministro   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le
linee strategiche e  di  indirizzo  attuativo,  nonche'  i  programmi
annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione. 
  1173. Allo scopo  di  elaborare,  proporre  e  gestire  il  PRA  e'
istituito presso il CNR, nell'ambito  del  Dipartimento  scienze  del
sistema  terra  e  tecnologie  per  l'ambiente  (DTA),  il   Comitato
scientifico per l'Artico che provvede a: 
  a) elaborare su base  triennale  il  PRA  e  i  relativi  programmi
annuali; 
  b)  assicurare  il  collegamento  con  gli  organismi   scientifici
internazionali; 
  c) coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle di  altri
Paesi presenti in Artico; 
  d) promuovere collaborazioni e sinergie  tra  il  PRA  e  le  altre
iniziative nazionali in Artico, in  particolare  quelle  inserite  in
progetti europei; 
  e) predisporre alla fine del triennio di  cui  al  comma  1170  una
relazione per il Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca; 
  f)  raccogliere  la  documentazione  relativa  ai  risultati  delle
attivita' scientifiche svolte in Artico; 
  g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la  conoscenza  e
lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici. 
  1174. Il Comitato scientifico per l'Artico ecomposto  dai  seguenti
nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile: 
  a) un presidente nella persona del Capo della delegazione  italiana
al Consiglio artico (Senior Arctic Official); 
  b)    un    rappresentante    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  c) il rappresentante italiano nell'lASC; 
  d) il rappresentante italiano di NySMAC; 
  e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente
del  CNR  su   designazione,   rispettivamente,   del   CNR   stesso,
dell'Istituto nazionale di oceanografia e di  geofisica  sperimentale
(OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia  (INGV)  e
dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA); 
  f) un esperto in problematiche polari, anche  non  di  cittadinanza
italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato
dal CNR. 
  1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel
rispetto  delle  norme  stabilite  dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il PA deve indicare le attivita' di
ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il  supporto
tecnico-logistico necessario,  le  risorse  umane  impegnate  per  le
attivita' e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare  quote
di partecipazione a favore dei soggetti, universita', enti di ricerca
pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal
CNR.I progetti di ricerca sono valutati e approvati  sulla  base  dei
seguenti  criteri:  adeguatezza  scientifica,  culturale  e  tecnica,
nonche'  contributi  in  termini  di  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie alla loro realizzazione. 
  1176. L'attuazione operativa del PA e' affidata al CNR.  Attraverso
le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e  alla
manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature  installate
presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso
strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse
per i contratti di affitto che  assicurano  la  disponibilita'  della
Stazione  dirigibile  Italia,  dei  servizi  basilari  e  delle  aree
riservate all'attivita' scientifica  sono  a  carico  dei  competenti
uffici del CNR. 
  1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' istituito il Fondo per il programma di ricerche in  Artico
con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020. 
  1178. Il Fondo per la razionalizzazione e  la  riconversione  della
produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1,  comma  1063,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  rifinanziato  dall'articolo
56-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato  di
4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di  euro  per  l'anno
2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  1179. All'articolo 49 del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7, le parole:  «  nonche'  apposito  preventivo  parere
dell'Autorita' nazionale anticorruzione » sono soppresse; 
  b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
  « 7-bis.  L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  verifica  in  via
preventiva,  ai  sensi  dell'articolo  213,  comma  1,  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  la  correttezza  della  procedura
adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi  bonari  e  delle
transazioni di cui al comma 7.  Le  modalita'  di  svolgimento  della
verifica preventiva sono definite in apposita  convenzione  stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione nella  quale
e' individuata anche la documentazione oggetto di verifica ». 
  1180. Al fine di garantire  che  le  procedure  per  l'assegnazione
delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate  in
un contesto  temporale  e  regolatorio  omogeneo,  il  termine  delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione  e  con  scadenza  anteriore  al  31  dicembre  2020  e'
prorogato fino a tale data. 
  1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180  e  nel  quadro
della promozione e  garanzia  degli  obiettivi  di  politica  sociale
connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate
prevedono, anche in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  16  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59,  specifiche  modalita'  di
assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno  direttamente
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte  di  reddito
per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede
di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  della
legge  5  giugno  2003,  n.   131,   si   provvede   conseguentemente
all'integrazione dei criteri  previsti  dall'intesa  5  luglio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013,  sancita
in  attuazione  dell'articolo  70,  comma  5,  del   citato   decreto
legislativo n. 59  del  2010,  stabilendo  altresi',  ai  fini  della
garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi
complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto  giuridico,  sia
nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali. 
Parte II 
Sezione II 
Approvazione degli stati di previsione

                               Art. 2 
 
 
                  Stato di previsione dell'entrata 
 
  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario  2018,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). 
                               Art. 3 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'economia 
               e delle finanze e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2018,  in  55.000
milioni di euro. 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati  per
l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  18.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE S.p.a. e' altresi' autorizzata, per  l'anno  finanziario
2018, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11quinquies,  comma  4,   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «  Fondi
di riserva e speciali  »,  nell'ambito  della  missione  «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2018,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro. 
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2018, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  7. Le spese per le quali si puo' esercitare  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2018, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello  Stato  al
finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della  missione  «
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al  programma  «
Protezione sociale per particolari categorie », azione « Promozione e
garanzia delle pari opportunita'  »,  nell'ambito  della  missione  «
Diritti sociali, politiche  sociali  e  famiglia  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2018, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato, derivanti dai contributi destinati  dall'Unione  europea  alle
attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari  opportunita'
fra uomo e donna. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2018,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno  e  della  difesa  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche  dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a  indennita'
e competenze varie spettanti alle Forze di  polizia,  a  trasferte  e
trasporto delle Forze di polizia, a  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese  telegrafiche  e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a  manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico  e  ad
altre   esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle    predette
consultazioni elettorali. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2018,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del  debito  statale
», nell'ambito della missione « Debito  pubblico  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  12. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2018,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831,  iscritto  nel  programma  «
Prevenzione  e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi  fiscali  »,  nell'ambito   della   missione   «   Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della  finanza  pubblica
», nonche' nel programma « Concorso della  Guardia  di  Finanza  alla
sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico  e
sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  13. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2018, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2018,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  negli  stati
di previsione delle amministrazioni medesime. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2018,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della
voce  «  Entrate  derivanti  dal  controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli  illeciti  »  dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia  Giustizia  SpA  a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2018,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  17. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al  programma  «
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e  politiche
di   bilancio   »,   nell'ambito   della   missione    «    Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2018,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ». 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2018, iscritti nel programma  «  Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per  l'anno  finanziario  2018,  delle  somme  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dal  CONI,  destinate  alle
attivita' sportive del personale del Corpo della guardia di finanza. 
                               Art. 4 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2018,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993. 
                               Art. 5 
 
 
            Stato di previsione del Ministero del lavoro 
          e delle politiche sociali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2018, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018,  variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di  cassa  tra  i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi  diversi,  connesse
con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149  e
n. 150. 
                               Art. 6 
 
 
          Stato di previsione del Ministero della giustizia 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2018,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,  in  termini  di
competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI,  dalle  regioni,
dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e  privati
all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il
mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei  detenuti  e
internati, per gli  interventi  e  gli  investimenti  finalizzati  al
miglioramento  delle   condizioni   detentive   e   delle   attivita'
trattamentali, nonche' per le attivita' sportive  del  personale  del
Corpo di polizia  penitenziaria  e  dei  detenuti  e  internati,  nel
programma  «  Amministrazione  penitenziaria  »  e  nel  programma  «
Giustizia minorile e di comunita' »,  nell'ambito  della  missione  «
Giustizia » dello stato di previsione del Ministero  della  giustizia
per l'anno finanziario 2018. 
                               Art. 7 
 
 
Stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
         cooperazione internazionale e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2018,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n.  15,  e  successive  modificazioni,  e  che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.
Il  relativo  controvalore  in  euro  e'  acquisito  all'entrata  del
bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle  indicazioni
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello  stato  di  previsione
del   medesimo   Ministero   per   l'anno   finanziario   2018,   per
l'effettuazione di spese connesse  alle  esigenze  di  funzionamento,
mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e  consolari,  degli
istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'  altresi'
autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita',  operazioni  in
valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei  conti  correnti
valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili  individuate,
ai fini delle operazioni di cui al presente comma,  dal  Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze  su  richiesta
della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale. 
                               Art. 8 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
                            della ricerca 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2018,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7). 
                               Art. 9 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'interno 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme versate dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «  Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio
e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile »
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2018,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione,  al
completamento   e   all'adattamento   di   infrastrutture    sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2018,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre  1969,  n.  1001,  iscritto   nel   programma   «
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito  della
missione « Ordine pubblico e sicurezza ». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni compensative di bilancio anche tra i  titoli  della  spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti  per
l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della  legge  3
maggio 1999, n. 124, relative ai  trasferimenti  erariali  agli  enti
locali. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2018,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  «  Flussi  migratori,  interventi  per  lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le  confessioni   religiose   »,   nell'ambito   della   missione   «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia  »
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, per l'anno finanziario 2018,  con  propri  decreti,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  le   variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della  spesa,  occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14
marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di  federalismo
fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, per l'anno  finanziario  2018,  i  contributi
relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno,  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del  bilancio
dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis  del  medesimo
testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per
il rimpatrio degli stranieri verso  i  Paesi  di  origine  ovvero  di
provenienza. 
  8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2018,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di  erogazione
unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale  da  parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme  rimaste  da  pagare  alla  fine  di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie,  per
tutti  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  si  applicano  le
disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  «  Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e  provinciali  »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  11. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata  delle  competenze  accessorie  dovute   al
personale della Polizia di Stato,  per  i  servizi  resi  nell'ambito
delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l'ANAS S.p.A.
e con l'Associazione italiana societa'  concessionarie  autostrade  e
trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, previo assenso del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte
sul capitolo 2502, istituito nel programma «  Contrasto  al  crimine,
tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  »  della  missione  «
Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato  di
previsione del Ministero dell'interno. 
                               Art. 10 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l'anno  finanziario  2018,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 9). 
                               Art. 11 
 
 
       Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
               e dei trasporti e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2018, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018,  e'
fissato in 136 unita'. 
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono
effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dal  fondo  a
disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle  coste  »,  nell'ambito  della  missione  «  Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e
controllo nei mari, nei porti e  sulle  coste  »,  nell'ambito  della
missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2018, le  disposizioni  dell'articolo  61-bis  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'  generale
dello Stato. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare  allo   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate  versate  al
bilancio dello  Stato  derivanti  dai  corrispettivi  di  concessione
offerti in sede  di  gara  per  il  riaffidamento  delle  concessioni
autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali
pendenze con i concessionari uscenti. 
                               Art. 12 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della difesa 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 64; 
      2) Marina n. 33; 
      3) Aeronautica n. 78; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 26; 
      3) Aeronautica n. 9; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 98; 
      2) Marina n. 20; 
      3) Aeronautica n. 25; 
      4) Carabinieri n. 70. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
fissata, per l'anno 2018, come segue: 
    1) Esercito n. 280; 
    2) Marina n. 300; 
    3) Aeronautica n. 242; 
    4) Carabinieri n. 110. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2018, come segue: 
    1) Esercito n. 420; 
    2) Marina n. 355; 
    3) Aeronautica n. 281. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2018, come segue: 
    1) Esercito n. 480; 
    2) Marina n. 200; 
    3) Aeronautica n. 135. 
  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente  afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di
cui al programma « Servizi e affari generali per  le  amministrazioni
di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e
generali  delle  amministrazioni  pubbliche  »  ed  ai  programmi   «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza »  e
« Pianificazione generale delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari », nell'ambito della  missione  «  Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano, per l'anno 2018, le disposizioni  contenute  nell'articolo
61-bis  del  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   sulla
contabilita' generale dello Stato. 
  7. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali  per  le
amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi
istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni  pubbliche  »,   «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza »  e
« Pianificazione generale delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari », nell'ambito della  missione  «  Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per  l'anno  finanziario  2018,  si  applicano   le   direttive   che
definiscono le  procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO  in
materia di affidamento dei lavori. 
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i  prelevamenti  dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate  e  all'Arma  dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della Difesa. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri  per  la
difesa e la sicurezza  »,  nell'ambito  della  missione  «  Difesa  e
sicurezza del territorio » dello stato di  previsione  del  Ministero
della difesa,  per  l'anno  finanziario  2018,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  dalla  Banca  d'Italia  per  i
servizi di vigilanza e custodia  resi  presso  le  proprie  sedi  dal
personale dell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 13 
 
 
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
                 e forestali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2018, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed  internazionali
e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione «  Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  l'anno
finanziario 2018, ai competenti capitoli dello  stato  di  previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  il
medesimo  anno,  secondo   la   ripartizione   percentuale   indicata
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2018 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135,e successive modificazioni, in ordine alla  soppressione
e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2018,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza e di cassa,  nel  capitolo  7810  «
Somme da ripartire per assicurare  la  continuita'  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma «
Politiche competitive, della qualita'  agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica e  mezzi  tecnici  di  produzione  »,  nell'ambito  della
missione «  Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca  »  del
medesimo stato di previsione, destinato alle finalita'  di  cui  alla
legge 23 dicembre  1999,  n.  499,  recante  razionalizzazione  degli
interventi nel settore agricolo,  agroalimentare,  agroindustriale  e
forestale. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2018,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtu' di accordi di  programma,  convenzioni  ed
intese per il  raggiungimento  di  finalita'  comuni  in  materia  di
telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno  1998,  n.
191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
                               Art. 14 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
           culturali e del turismo e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per
l'anno  finanziario  2018,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 13). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018,
le variazioni compensative di bilancio, in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nel  programma  «
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore  dello  spettacolo  dal
vivo », nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei  beni
e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo relativi
al Fondo unico dello spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2018, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  comunicati  alle  competenti  Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per  la  registrazione,
le occorrenti variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza e  di  cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, relativi  agli  acquisti  ed  alle
espropriazioni per pubblica utilita',  nonche'  per  l'esercizio  del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili  di  interesse
archeologico e monumentale e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e  storico,  nonche'
su  materiale  archivistico  pregevole  e  materiale   bibliografico,
raccolte   bibliografiche,   libri,    documenti,    manoscritti    e
pubblicazioni   periodiche,   ivi   comprese   le   spese   derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di  acquisto
delle cose denunciate per  l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. 
  4. Al pagamento delle  retribuzioni  per  le  operazioni  e  per  i
servizi svolti in attuazione del  piano  nazionale  straordinario  di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato «  cedolino  unico  ».  A  tal  fine  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, le variazioni compensative  di  bilancio  in
termini di competenza e di cassa su  appositi  piani  gestionali  dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale. 
                               Art. 15 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della salute 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2018,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
                               Art. 16 
 
 
                     Totale generale della spesa 
 
  1. Sono approvati, rispettivamente,  in  euro  852.369.824.700,  in
euro  863.051.856.949  e  in  euro  858.813.863.933  in  termini   di
competenza, nonche' in euro 869.319.293.055, in euro  868.799.918.196
e in euro 862.752.273.175 in termini  di  cassa,  i  totali  generali
della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020. 
                               Art. 17 
 
 
                     Quadro generale riassuntivo 
 
  1. E' approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate. 
                               Art. 18 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti
da  comunicare  alle   Commissioni   parlamentari   competenti,   per
l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di  bilancio
in termini di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  ivi  comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione  di  programmi,  che  si
rendano necessarie in relazione all'accorpamento  di  funzioni  o  al
trasferimento di competenze. 
  4. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2017 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  3,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, limitatamente  alle  autorizzazioni  di  spesa
aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi  dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di  funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l'operativita' delle amministrazioni. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive  modificazioni,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. 
  6.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2018,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle  amministrazioni  statali  interessate,  per  l'anno
finanziario 2018, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea
per spese sostenute  dalle  amministrazioni  medesime  a  carico  dei
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, e successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il  conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e  agli
enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59  del
1997. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2018,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  ed  iniziative
finalizzati al benessere del personale. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2018,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con il sistema denominato «  cedolino  unico  »,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2018,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2018, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2018,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, le somme, residuali al  31  dicembre  2017,
versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   dai   commissari
liquidatori cessati dall'incarico. 
  16. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni  di
euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni  a  favore
delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al  relativo
onere, pari a 60  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. Il presente comma entra in vigore il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  17. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  destinate  agli  interventi  gia'  di  competenza   della
soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  o,  comunque,
nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed  extraerariali  derivanti
da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo  articolo  1  della  citata
legge n. 311 del 2004. 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni    interessate,    occorrenti    per     l'attuazione
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relativo  al  trasferimento  delle  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale. 
  19. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative  a  iniziative  di
promozione   integrata   all'estero   volte    alla    valorizzazione
dell'immagine  dell'Italia  anche  ai  fini  dell'incentivazione  dei
flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato nell'anno finanziario 2018. 
  20.  Le  risorse  finanziarie  iscritte  nei  fondi  connessi  alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto  sospeso  nonche'  da
destinare alle regioni, alle province  autonome  e  agli  altri  enti
territoriali, istituiti  negli  stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione  dei  residui  passivi  di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  21. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2018-2020 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e successive  modificazioni,  da  attribuire  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  a  carico  delle
regioni a statuto ordinario. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  attuazione
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30. 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2018,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni. 
  24.  Le  assegnazioni  disposte  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   per   corrispondere    ad    eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio, per  l'anno  finanziario  2018,
tengono conto anche  delle  risorse  finanziarie  gia'  iscritte  sui
pertinenti  capitoli  degli  stati  di   previsione   dei   Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione  delle
somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle  risorse
complessivamente autorizzate  per  le  medesime  finalita'  nell'anno
2017. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte
dei competenti organi di controllo. 
  25. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2018, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
  26. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato  «  cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
del Ministro dell'interno, e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti,  fra  gli  stati   di   previsione   delle   amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2018,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione « Ordine  pubblico  e  sicurezza  »,  programma  «  Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica » e programma  «  Pianificazione  e  coordinamento
Forze  di  polizia  »,  concernenti  il  trattamento  accessorio  del
personale delle Forze di polizia  e  del  personale  alle  dipendenze
della Direzione investigativa antimafia. 
  27. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema  denominato  «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a riassegnare nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2018,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
  28.  Su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno
finanziario  2018,  le  variazioni  compensative   negli   stati   di
previsione delle amministrazioni interessate, tra  le  spese  per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza  »,
programma  «  Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine  e   della
sicurezza pubblica ». 
  29. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
102, finanziato ai sensi del  comma  12  del  medesimo  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni  compensative,  in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  relativi
all'attuazione del citato  programma  di  interventi  e  i  correlati
capitoli degli stati di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  30. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
all'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'Arma  dei
carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 
  31. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2018, delle  somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
dall'Unione  europea,  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti
pubblici  e  privati,  a  titolo  di  contribuzione  alle  spese   di
promozione della conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle
amministrazioni pubbliche, di  cui  all'articolo  14  della  legge  7
agosto 2015, n. 124. 
  32. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati,  le
risorse del  capitolo  «  Fondo  da  ripartire  per  la  sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso »,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso  esercizio  sono  conservate  in  bilancio  al
termine  dell'anno  2018   per   essere   utilizzate   nell'esercizio
successivo. 
  33. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  compensative
di bilancio, anche in termini di  residui,  relativamente  alle  sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  previsto  dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95. 
  34. Relativamente alle gestioni contabili oggetto  di  riconduzione
al regime di contabilita'  ordinaria  ai  sensi  dell'articolo  44ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  le
somme  che,  a  seguito  della  chiusura  dei  conti  di   tesoreria,
affluiscono all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  effetto  dei
versamenti operati  da  amministrazioni  pubbliche,  enti,  organismi
pubblici e  privati  nonche'  dall'Unione  europea  in  favore  delle
strutture  dei  Ministeri  titolari  delle  medesime  gestioni,  sono
riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri  interessati,  al
fine di mantenere l'operativita' delle stesse. 
  35. Le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
effetto di donazioni effettuate da  soggetti  privati  in  favore  di
amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato  puntualmente
individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di  spesa
degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 
  36. Le somme iscritte  in  conto  residui  nel  capitolo  6633  del
programma « Sostegno,  valorizzazione  e  tutela  del  settore  dello
spettacolo dal vivo » della missione  «Tutela  e  valorizzazione  dei
beni  e  attivita'  culturali  e  paesaggistici  »  dello  stato   di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo possono essere utilizzate  per  i  versamenti  relativi  alla
definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente  in
materia. Il presente comma entra in vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  37. L'importo di 80 milioni  di  euro,  versato  dalla  Camera  dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10  ottobre  2017
sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata
e' destinato, nell'esercizio 2017,  al  Fondo  per  la  ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo 4  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  per  essere  trasferito  alla  contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del  Governo  per  la
ricostruzione nei territori interessati dall'evento  sismico  del  24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica  11
settembre 2017,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 5 ottobre  2017.  Il  presente  comma  entra  in
vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
                               Art. 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in
vigore il 1° gennaio 2018. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                           Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
                                         (importi in milioni di euro) 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|                          - COMPETENZA -                           |
+-------------------------------------------------------------------+
|     Descrizione risultato     |           |           |           |
|         differenziale         |   2018    |   2019    |   2020    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del saldo netto|           |           |           |
|da finanziare, tenuto conto    |           |           |           |
|degli effetti derivanti dalla  |           |           |           |
|presente legge                 |   - 45.470|   - 25.600|    -13.600|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del ricorso al |           |           |           |
|mercato finanziario, tenuto    |           |           |           |
|conto degli effetti derivanti  |           |           |           |
|dalla presente legge (*)       |    274.000|    267.000|    247.000|
+-------------------------------------------------------------------+
|                             - CASSA -                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|     Descrizione risultato     |           |           |           |
|         differenziale         |   2018    |   2019    |   2020    |
+===============================+===========+===========+===========+
|Livello massimo del saldo netto|           |           |           |
|da finanziare, tenuto conto    |           |           |           |
|degli effetti derivanti dalla  |           |           |           |
|presente legge                 |  - 103.850|   - 73.500|   - 59.500|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del ricorso al |           |           |           |
|mercato finanziario, tenuto    |           |           |           |
|conto degli effetti derivanti  |           |           |           |
|dalla presente legge (*)       |    332.000|    314.500|    293.000|
+-------------------------------------------------------------------+
|    (*) Al netto delle operazioni effettuate al fine  di rimborsare|
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con|
|ammortamento a carico dello Stato.                                 |
+-------------------------------------------------------------------+

    
 
                                                           Allegato A 
                                               (articolo 1, comma 48) 
 
     (Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti) 
 
a) Vendita e marketing: 
  I. Acquisti 
  II. Commercio al dettaglio 
  III. Commercio all'ingrosso 
  IV. Gestione del magazzino 
  V. Servizi ai consumatori 
  VI. Stoccaggio 
  VII. Tecniche di dimostrazione 
  VIII. Marketing 
  IX. Ricerca di mercato 
b) Informatica 
  I. Analisi di sistemi informatici 
  II. Elaborazione elettronica dei dati 
  III. Formazione degli amministratori di rete 
  IV. Linguaggi di programmazione 
  V. Progettazione di sistemi informatici 
  VI. Programmazione informatica 
  VII. Sistemi operativi 
  VIII. Software per lo sviluppo e la gestione  di  beni  strumentali
oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 
  IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11  dicembre  2016,
n. 232 
c) Tecniche e tecnologie di produzione 
  I. Fabbricazione di armi da fuoco 
  II. Fabbricazione di utensili e stampi 
  III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi 
  IV. Idraulica 
  V. Ingegneria meccanica 
  VI. Ingegneria metallurgica 
  VII. Lavorazione della lamiera 
  VIII. Meccanica di precisione 
  IX. Lavorazione a macchina dei metalli 
  X. Saldatura 
  XI. Siderurgia 
  XII. Climatizzazione 
  XIII. Distribuzione del gas 
  XIV. Energia nucleare, idraulica e termica 
  XV. Ingegneria climatica 
  XVI. Ingegneria elettrica 
  XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche 
  XVIII. Installazioni elettriche 
  XIX. Produzione di energia elettrica 
  XX. Riparazione di apparecchi elettrici 
  XXI. Elettronica delle telecomunicazioni 
  XXII. Ingegneria del controllo 
  XXIII. Ingegneria elettronica 
  XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione 
  XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione 
  XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche 
  XXVII. Robotica 
  XXVIII. Sistemi di comunicazione 
  XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni 
  XXX. Tecnologie di elaborazione dati 
  XXXI. Biotecnologie 
  XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione 
  XXXIII. Ingegneria chimica 
  XXXIV. Ingegneria chimica dei processi 
  XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici 
  XXXVI. Tecniche di chimica dei processi 
  XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico) 
  XXXVIII. Tecnologie biochimiche 
  XXXIX. Cantieristica navale 
  XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni 
  XLI. Ingegneria automobilistica 
  XLII. Ingegneria motociclistica 
  XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli 
  XLIV. Progettazione di aeromobili 
  XLV. Manutenzione di aeromobili 
  XLVI. Agricoltura di precisione 
  XLVII. Lavorazione degli alimenti 
  XLVIII. Conservazione degli alimenti 
  XLIX. Produzione bevande 
  L. Lavorazione del tabacco 
  LI. Scienza e tecnologie alimentari 
  LII. Confezione di calzature 
  LIII. Filatura 
  LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli 
  LV. Preparazione e filatura della lana 
  LVI. Produzione di capi di abbigliamento 
  LVII. Produzione di cuoio e pellami 
  LVIII. Sartoria 
  LIX. Selleria 
  LX. Tessitura industriale 
  LXI. Ceramica industriale 
  LXII. Ebanisteria 
  LXIII. Fabbricazione di mobili 
  LXIV. Falegnameria (non edile) 
  LXV. Lavorazione della gomma 
  LXVI. Lavorazione e curvatura del legno 
  LXVII. Lavorazione industriale del vetro 
  LXVIII. Produzione della plastica 
  LXIX. Produzione e lavorazione della carta 
  LXX. Produzione industriale di diamanti 
  LXXI. Tecnologie del legno da costruzione 
  LXXII. Estrazione di carbone 
  LXXIII. Estrazione di gas e petrolio 
  LXXIV. Estrazione di materie grezze 
  LXXV. Ingegneria geotecnica 
  LXXVI. Ingegneria mineraria 
  LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi 
  LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche 
  LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana 
  LXXX. Progettazione edilizia 
  LXXXI. Costruzione di ponti 
  LXXXII. Costruzione di strade 
  LXXXIII. Edilizia 
  LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione 
  LXXXV. Ingegneria civile 
  LXXXVI. Ingegneria edile 
  LXXXVII. Ingegneria portuale 
  LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information
Modeling) 
 
                                                           Allegato B 
                                   (articolo 1, comma 148, lettera a) 
 
  A.  Operai  dell'industria  estrattiva,   dell'edilizia   e   della
manutenzione degli edifici 
  B. Conduttori di gru o di macchinari  mobili  per  la  perforazione
nelle costruzioni 
  C. Conciatori di pelli e di pellicce 
  D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 
  E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 
  F.  Personale  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche   ed
ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni 
  G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non
autosufficienza 
  H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e  educatori  degli  asili
nido 
  I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 
  L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 
  M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 
  N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca 
  O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto  mare,
dipendenti o soci di cooperative 
  P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione  e
lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte  temperature  non  gia'
ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 
  Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti
marini e in acque interne. 
                                                           Allegato 2 
                                             (articolo 1, comma 1166) 
    

 ===================================================================
 | Autoriz- |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 | zazione  | Descrizione  |2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|
 +==========+==============+====+====+====+====+====+====+====+====+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |Trasporto     |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |140,      |rapido di     |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |lettera a)|massa         | 62 | 30 | 0  |135 |100 |110 |110 |-20 |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |Fondo proget- |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |140,      |tazione infra-|    |    |    |    |    |    |    |    |
 |lettera b)|strutture     | 0  | 10 | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |Barriere      |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |140, let- |architet-     |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |tera l)   |toniche       | 0  | 0  | 20 |-20 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |Contributi    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|all'ANAS per  |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |l'ammoder-    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |140,      |namento delle |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |lettera a)|infrastrutture| 0  | 0  |-40 |-90 |-70 |-110|-100|-19 |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
 |          |Somme da ver- |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |          |sare all'ANAS |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |Legge n.  |per la        |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |presa in      |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|carico dei    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |tratti        |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |140,      |stradali      |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |lettera a)|dismessi      | 0  |-10 | 0  |-25 |-20 | 0  | 0  | 12 |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
 |          |Edilizia      |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |          |residen-      |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |          |ziale pub-    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |Legge n.  |blica dei     |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |comuni e degli|    |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|istituti      |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |autonomi      |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |140, let- |case popo-    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |tera e)   |lari          |-62 |-30 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 27 |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |Contributi    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|alla societa' |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |Rete          |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |140, let- |ferroviaria   |    |    |    |    |    |    |    |    |
 |tera a)   |italiana Spa  | 0  | 0  | 0  | 0  |-10 | 0  |-10 | 0  |
 +==========+==============+====+====+====+====+====+====+====+====+
 | Autoriz- |              |    |    |    |    |    |    |    |
 | zazione  | Descrizione  |2026|2027|2028|2029|2030|2031|2032|
 +==========+==============+====+====+====+====+====+====+====+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |              |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|              |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |Trasporto     |    |    |    |    |    |    |    |
 |140,      |rapido di     |    |    |    |    |    |    |    |
 |lettera a)|massa         |-90 |-100|-100|-100|-90 |-47 | 0  |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |              |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|Fondo         |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |progettazione |    |    |    |    |    |    |    |
 |140,      |infrastrut-   |    |    |    |    |    |    |    |
 |lettera b)|ture          | 0  | -2 | 2  | 0  | 0  |-10 |-20 |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |              |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|              |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |Barriere      |    |    |    |    |    |    |    |
 |140, let- |architetto-   |    |    |    |    |    |    |    |
 |tera l)   |niche         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+
 |Legge n.  |Contributi    |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |all'ANAS per  |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|l'ammoderna-  |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |mento delle   |    |    |    |    |    |    |    |
 |140,      |infrastrut-   |    |    |    |    |    |    |    |
 |lettera a)|ture          | 74 | 40 | 78 | 70 | 90 | 57 | 20 |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+
 |          |Somme da      |    |    |    |    |    |    |    |
 |          |versare       |    |    |    |    |    |    |    |
 |Legge n.  |all'ANAS per  |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |la presa in   |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|carico dei    |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |tratti        |    |    |    |    |    |    |    |
 |140,      |stradali      |    |    |    |    |    |    |    |
 |lettera a)|dismessi      | 16 | 8  | 0  | 19 | 0  | 0  | 0  |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+
 |          |Edilizia      |    |    |    |    |    |    |    |
 |          |residenziale  |    |    |    |    |    |    |    |
 |Legge n.  |pubblica dei  |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |comuni e degli|    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|istituti      |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |autonomi      |    |    |    |    |    |    |    |
 |140, let- |case popo-    |    |    |    |    |    |    |    |
 |tera e)   |lari          | 0  | 54 | 0  | 11 | 0  | 0  | 0  |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+
 |Legge n.  |              |    |    |    |    |    |    |    |
 |232 del   |Contributi    |    |    |    |    |    |    |    |
 |2016, art.|alla sociata' |    |    |    |    |    |    |    |
 |1, comma  |Rete          |    |    |    |    |    |    |    |
 |140, let- |ferroviaria   |    |    |    |    |    |    |    |
 |tera a)   |italiana Spa  | 0  | 0  | 20 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 +----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+

    
                                                              TABELLE 
 
                              TABELLA A 
 
INDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  PARTE
                              CORRENTE 
    

=====================================================================
|      OGGETTO DEL      |              |              |             |
|     PROVVEDIMENTO     |     2018     |     2019     |    2020     |
+=======================+==============+==============+=============+
|ACCANTONAMENTI PER     |              |              |             |
|NUOVE O MAGGIORI SPESE |              |              |             |
|O RIDUZIONI DI ENTRATE |              |              |             |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DELL'ECONOMIA|              |              |             |
|E DELLE FINANZE        |  51.299.732  | 116.263.274  | 57.966.424  |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DELLO        |              |              |             |
|SVILUPPO ECONOMICO     |  2.000.000   |  2.000.000   |  1.000.000  |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DEL LAVORO E |              |              |             |
|DELLE POLITICHE SOCIALI|  7.000.000   |  7.000.000   |  5.000.000  |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DELLA        |              |              |             |
|GIUSTIZIA              |  6.112.282   |  2.671.742   |   671.742   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DEGLI AFFARI |              |              |             |
|ESTERI E DELLA         |              |              |             |
|COOPERAZIONE           |              |              |             |
|INTERNAZIONALE         |  51.800.000  |  69.017.332  | 58.857.772  |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO              |              |              |             |
|DELL'ISTRUZIONE,       |              |              |             |
|DELL'UNIVERSITA' E     |              |              |             |
|DELLA RICERCA          |      -       |  10.000.000  |  5.000.000  |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DELL'INTERNO |  1.900.000   |  9.900.000   |  5.000.000  |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DELL'AMBIENTE|              |              |             |
|E DELLA TUTELA DEL     |              |              |             |
|TERRITORIO E DEL MARE  |  4.320.500   |  10.000.000  |  9.000.000  |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DELLE        |              |              |             |
|INFRASTRUTTURE E DEI   |              |              |             |
|TRASPORTI              |   389.139    |    93.109    |   976.179   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|MINISTERO DELLA SALUTE |  1.000.000   |      -       |      -      |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|TOTALE ACCANTONAMENTI  |              |              |             |
|PER NUOVE O MAGGIORI   |              |              |             |
|SPESE O RIDUZIONI DI   |              |              |             |
|ENTRATE                | 125.821.653  | 226.945.457  | 143.472.117 |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|     DI CUI REGOLAZIONE|              |              |             |
|              DEBITORIA|      -       |      -       |      -      |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|  DI CUI LIMITE IMPEGNO|      -       |      -       |      -      |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
    
 
 
                                                            TABELLA B 
 
INDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  CONTO
                              CAPITALE 
    

=====================================================================
|     OGGETTO DEL      |              |              |              |
|    PROVVEDIMENTO     |     2018     |     2019     |     2020     |
+======================+==============+==============+==============+
|ACCANTONAMENTI PER    |              |              |              |
|NUOVE O MAGGIORI SPESE|              |              |              |
|O RIDUZIONI DI ENTRATE|              |              |              |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO             |              |              |              |
|DELL'ECONOMIA E DELLE |              |              |              |
|FINANZE               | 133.400.000  | 154.648.000  | 100.148.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DELLO       |              |              |              |
|SVILUPPO ECONOMICO    |  43.000.000  |  43.000.000  |  43.000.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DEL LAVORO E|              |              |              |
|DELLE POLITICHE       |              |              |              |
|SOCIALI               |  27.753.000  |  27.753.000  |  27.753.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DELLA       |              |              |              |
|GIUSTIZIA             |  2.000.000   |  15.000.000  |  25.000.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO             |              |              |              |
|DELL'ISTRUZIONE,      |              |              |              |
|DELL'UNIVERSITA' E    |              |              |              |
|DELLA RICERCA         |  20.000.000  |  30.000.000  |  30.000.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DELL'INTERNO|  16.000.000  |  50.000.000  |  50.000.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO             |              |              |              |
|DELL'AMBIENTE E DELLA |              |              |              |
|TUTELA DEL TERRITORIO |              |              |              |
|E DEL MARE            |  27.498.000  |  50.000.000  |  50.000.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DEI BENI E  |              |              |              |
|DELLE ATTIVITA'       |              |              |              |
|CULTURALI E DEL       |              |              |              |
|TURISMO               |  1.000.000   |      -       |      -       |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DELLA SALUTE|  11.000.000  |  3.000.000   |  23.000.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|TOTALE ACCANTONAMENTI |              |              |              |
|PER NUOVE O MAGGIORI  |              |              |              |
|SPESE O RIDUZIONI DI  |              |              |              |
|ENTRATE               | 281.651.000  | 373.401.000  | 348.901.000  |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|    DI CUI REGOLAZIONE|              |              |              |
|             DEBITORIA|      -       |      -       |      -       |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
| DI CUI LIMITE IMPEGNO|      -       |      -       |      -       |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
    
 
                     QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI 
 
                  A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
                     DEL BILANCIO DI COMPETENZA 
                        TRIENNALE 2018 - 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                  B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
                        DEL BILANCIO DI CASSA 
                        TRIENNALE 2018 - 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2018 - 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                       D) BILANCIO PER AZIONI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
                         STATI DI PREVISIONE 
 
                            TABELLA N. 1 
 
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 2 
 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 3 
 
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 4 
 
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 5 
 
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 6 
 
         MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
                           INTERNAZIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 7 
 
     MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 8 
 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 9 
 
  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 10 
 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 11 
 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 12 
 
      MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 13 
 
    MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 14 
 
                       MINISTERO DELLA SALUTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico