D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21


 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione,  sia
pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia
penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e  85,  lettera
q); 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,
n. 43,  recante  approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale; 
  Visto il codice di procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 
  Visto il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  recante  modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto alla criminalita' mafiosa; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Principio della riserva di codice 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: 
  «Art.  3-bis  (Principio  della  riserva  di   codice).   -   Nuove
disposizioni  che   prevedono   reati   possono   essere   introdotte
nell'ordinamento solo se modificano  il  codice  penale  ovvero  sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.». 

                               Art. 2 
 
            Modifiche in materia di tutela della persona 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 289-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 289-ter  (Sequestro  di  persona  a  scopo  di  coazione).  -
Chiunque, fuori dei casi  indicati  negli  articoli  289-bis  e  630,
sequestra una persona  o  la  tiene  in  suo  potere  minacciando  di
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata  al  fine
di costringere un terzo, sia questi  uno  Stato,  una  organizzazione
internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una
collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto  o  ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata  a
tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da  venticinque
a trenta anni. 
  Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto  dell'articolo
289-bis. 
  Se il fatto e' di lieve  entita'  si  applicano  le  pene  previste
dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.»; 
    b) al secondo comma dell'articolo 388, dopo  le  parole:  «a  chi
elude» sono inserite le seguenti: «l'ordine  di  protezione  previsto
dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un  provvedimento  di
eguale contenuto assunto nel procedimento  di  separazione  personale
dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione  degli
effetti civili del matrimonio ovvero ancora»; 
    c) dopo l' articolo 570 e' inserito il seguente: 
  «Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in
caso di separazione o di scioglimento  del  matrimonio).  -  Le  pene
previste dall'articolo 570 si applicano al  coniuge  che  si  sottrae
all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto  in
caso di  scioglimento,  di  cessazione  degli  effetti  civili  o  di
nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica
in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso  dei
figli.»: 
    d) dopo l'articolo 586 e' inserito il seguente: 
  «Art. 586-bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci  o  di  altre
sostanze  al  fine  di  alterare  le  prestazioni  agonistiche  degli
atleti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582
a euro 51.645  chiunque  procura  ad  altri,  somministra,  assume  o
favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente
o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi  previste  dalla
legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche  e  siano
idonei  a  modificare  le  condizioni   psicofisiche   o   biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche  degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati  dei  controlli
sull'uso di tali farmaci o sostanze. 
  La pena di cui al primo  comma  si  applica,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato,  a  chi  adotta  o  si  sottopone  alle
pratiche mediche ricomprese nelle classi  previste  dalla  legge  non
giustificate da condizioni patologiche  ed  idonee  a  modificare  le
condizioni psicofisiche  o  biologiche  dell'organismo,  al  fine  di
alterare le prestazioni agonistiche degli  atleti  ovvero  dirette  a
modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. 
  La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata: 
  a) se dal fatto deriva un danno per la salute; 
  b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne; 
  c) se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente  del
Comitato  olimpico  nazionale  italiano  ovvero  di  una  federazione
sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un  ente
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. 
  Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione  sanitaria,
alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della
professione. 
  Nel caso previsto  dal  terzo  comma,  lettera  c),  alla  condanna
consegue  l'interdizione  permanente  dagli  uffici   direttivi   del
Comitato olimpico  nazionale  italiano,  delle  federazioni  sportive
nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione  riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano. 
  Con la sentenza di condanna e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre  cose  servite  o
destinate a commettere il reato. 
  Chiunque commercia i farmaci e  le  sostanze  farmacologicamente  o
biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate  dalla  legge,
che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche  degli
atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli  sull'uso
di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle  farmacie
aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti
al  pubblico  e  dalle  altre   strutture   che   detengono   farmaci
direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con
la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164  a  euro
77.468.»; 
    e) dopo il Capo I del Titolo XII del  Libro  II  e'  inserito  il
seguente: 
 
                             «Capo I-bis 
 
                  Dei delitti contro la maternita' 
 
  Art. 593-bis  (Interruzione  colposa  di  gravidanza).  -  Chiunque
cagiona a una donna per  colpa  l'interruzione  della  gravidanza  e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 
  Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito
con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'. 
  Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma,  se  il  fatto  e'
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del  lavoro  la
pena e' aumentata. 
  Art.  593-ter  (Interruzione  di  gravidanza  non  consensuale).  -
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza  senza  il  consenso
della donna e' punito con la reclusione da quattro a  otto  anni.  Si
considera come non  prestato  il  consenso  estorto  con  violenza  o
minaccia ovvero carpito con l'inganno. 
  La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione  della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. 
  Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali  lesioni  deriva
l'acceleramento del parto. 
  Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte
della donna si applica la reclusione da otto a  sedici  anni;  se  ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la  reclusione  da
sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena
e' diminuita. 
  Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se  la  donna
e' minore degli anni diciotto.»; 
    f) dopo il  secondo  comma  dell'articolo  601  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «La pena per il comandante o l'ufficiale  della  nave  nazionale  o
straniera, che commette alcuno dei fatti previsti  dal  primo  o  dal
secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo. 
  Il  componente  dell'equipaggio  di  nave  nazionale  o   straniera
destinata, prima della partenza  o  in  corso  di  navigazione,  alla
tratta e' punito,  ancorche'  non  sia  stato  compiuto  alcun  fatto
previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con
la reclusione da tre a dieci anni.»; 
    g) all'articolo 601-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, il secondo periodo e' soppresso; 
  2) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: 
  «Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di  organi  da
vivente al fine di trarne un vantaggio economico  e'  punito  con  la
reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro  50.000  a  euro
300.000. 
  Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi  da  persona
che  esercita  una  professione  sanitaria,  alla  condanna  consegue
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.»; 
    h) all'articolo 602-ter, alinea,  dopo  la  parola:  «601»,  sono
inserite le seguenti: «primo e secondo comma»; 
    i) al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo  l'articolo  604
e' inserita la seguente sezione: 
 
                           «Sezione I-bis 
 
                  Dei delitti contro l'eguaglianza 
 
  Art. 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per  motivi  di
discriminazione razziale etnica e religiosa). - Salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito: 
  a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino
a 6.000  euro  chi  propaganda  idee  fondate  sulla  superiorita'  o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a  commettere  o  commette
atti di discriminazione per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o
religiosi; 
  b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,  in  qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di  provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
  E' vietata ogni organizzazione, associazione,  movimento  o  gruppo
avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione  o  alla
violenza per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o  religiosi.  Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,  o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la
reclusione da uno a sei anni. 
  Si applica la pena della  reclusione  da  due  a  sei  anni  se  la
propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che
derivi concreto pericolo di diffusione, si  fondano  in  tutto  o  in
parte  sulla  negazione,  sulla  minimizzazione  in  modo   grave   o
sull'apologia della Shoah o dei crimini  di  genocidio,  dei  crimini
contro l'umanita' e  dei  crimini  di  guerra,  come  definiti  dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. 
  Art. 604-ter (Circostanza aggravante). - Per i reati  punibili  con
pena diversa da  quella  dell'ergastolo  commessi  per  finalita'  di
discriminazione o di odio etnico, nazionale,  razziale  o  religioso,
ovvero  al  fine  di   agevolare   l'attivita'   di   organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi  che  hanno  tra  i  loro  scopi  le
medesime finalita' la pena e' aumentata fino alla meta'. 
  Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma,  non  possono
essere ritenute equivalenti o  prevalenti  rispetto  a  questa  e  le
diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena  risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»; 
  2. All'articolo 33-bis, comma 1, del  codice  di  procedura  penale
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) delitto
previsto dall'articolo 593-ter del codice penale;». 

                               Art. 3 
 
            Modifiche in materia di tutela dell'ambiente 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente: 
  «Art.  452-quaterdecies  (Attivita'  organizzate  per  il  traffico
illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire  un  ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi  e
attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce  abusivamente  ingenti  quantitativi  di
rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
  Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica  la  pena
della reclusione da tre a otto anni. 
  Alla condanna conseguono le pene accessorie di  cui  agli  articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. 
  Il giudice, con la sentenza di condanna  o  con  quella  emessa  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  ordina  il
ripristino  dello  stato  dell'ambiente   e   puo'   subordinare   la
concessione    della    sospensione    condizionale    della     pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 
  E'  sempre  ordinata  la  confisca  delle  cose  che  servirono   a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando
essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore
equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.». 
  2. All'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  le  parole:  «416-ter»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
452-quaterdecies»; 
  b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,» sono soppresse. 

                               Art. 4 
 
       Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 493-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 493-ter (Indebito  utilizzo  e  falsificazione  di  carte  di
credito e di pagamento). - Chiunque al fine di  trarne  profitto  per
se' o per altri,  indebitamente  utilizza,  non  essendone  titolare,
carte di credito o di pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro  documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto  di
beni o alla prestazione di servizi, e' punito con  la  reclusione  da
uno a cinque anni e con la multa da  310  euro  a  1.550  euro.  Alla
stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per  se'  o  per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante  o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero  possiede,
cede o acquisisce tali carte o documenti di  provenienza  illecita  o
comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti
con essi. 
  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose  che
servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonche'  del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e'  possibile,  la  confisca  di  beni,
somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha  la  disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 
  Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al  secondo
comma, nel  corso  delle  operazioni  di  polizia  giudiziaria,  sono
affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta.»; 
    b) dopo l'articolo 512 e' inserito il seguente: 
  «Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori). - Salvo che il
fatto   costituisca   piu'   grave   reato,   chiunque    attribuisce
fittiziamente ad altri la titolarita'  o  disponibilita'  di  denaro,
beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge  in
materia di misure di  prevenzione  patrimoniali  o  di  contrabbando,
ovvero di agevolare la commissione di uno dei  delitti  di  cui  agli
articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a
sei anni.». 
  2. All'articolo 33-bis, comma 1, del  codice  di  procedura  penale
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) delitto
previsto dall'articolo 512-bis del codice penale;». 

                               Art. 5 
 
Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con  finalita'
                di terrorismo e di altri gravi reati 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente: 
  «Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato  transnazionale).  -
Per i reati puniti con la pena della  reclusione  non  inferiore  nel
massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il  suo
contributo un gruppo criminale  organizzato  impegnato  in  attivita'
criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo  alla
meta'.  Si  applica   altresi'   il   secondo   comma   dell'articolo
416-bis.1.»; 
    b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: 
  «Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di  comparazione  tra
circostanze). - Per i delitti  di  cui  all'articolo  407,  comma  2,
lettera a), numeri da 1) a 6), del  codice  di  procedura  penale  le
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo  98,
concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e  112,  primo
comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono  essere  ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a  queste  se  chi  ha  determinato
altri a  commettere  il  reato,  o  si  e'  avvalso  di  altri  nella
commissione  del  delitto,   ne   e'   il   genitore   esercente   la
responsabilita' genitoriale ovvero il fratello  o  la  sorella  e  le
diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena  risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»; 
    c) dopo l'articolo 270-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti  e  attenuanti).  -  Per  i
reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, punibili con pena diversa  dall'ergastolo,  la  pena  e'
aumentata  della  meta',  salvo  che  la  circostanza  sia   elemento
costitutivo del reato. 
  Quando concorrono altre  circostanze  aggravanti,  si  applica  per
primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui
al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo
comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti  rispetto
a questa  e  alle  circostanze  aggravanti  per  le  quali  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa o ne  determina  la  misura  in
modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni  di
pena si operano  sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti. 
  Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di  eversione
dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis,
nei confronti del concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,  si
adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a
conseguenze ulteriori,  ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di
polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta  di  prove  decisive
per  l'individuazione  o  la  cattura  dei   concorrenti,   la   pena
dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da  dodici  a
venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'. 
  Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si  applica
l'aggravante di cui al primo comma. 
  Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56,  non  e'
punibile il  colpevole  di  un  delitto  commesso  per  finalita'  di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente
impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti  per  la
esatta  ricostruzione  del  fatto  e  per  la  individuazione   degli
eventuali concorrenti.»; 
    d) dopo l'articolo 416-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 416-bis.1 (Circostanze  aggravanti  e  attenuanti  per  reati
connessi ad attivita' mafiose). - Per i  delitti  punibili  con  pena
diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata  da
un terzo alla meta'. 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo  comma
non possono essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti  rispetto  a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 
  Per i delitti di cui all'articolo 416-bis  e  per  quelli  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli  altri,  si  adopera
per evitare che l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a  conseguenze
ulteriori anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi  decisivi  per  la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione  o  la  cattura  degli
autori dei reati, la pena  dell'ergastolo  e'  sostituita  da  quella
della reclusione da  dodici  a  venti  anni  e  le  altre  pene  sono
diminuite da un terzo alla meta'. 
  Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le  disposizioni
di cui al primo e secondo comma.». 

                               Art. 6 
 
                  Modifiche in materia di confisca 
                         in casi particolari 
 
  1. Dopo l'articolo 240  del  codice  penale,  approvato  con  regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: 
  «Art. 240-bis  (Confisca  in  casi  particolari).  -  Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  taluno  dei
delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale, dagli articoli 314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  322,  322-bis,   325,   416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli  articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo  comma,  600-quater.1,  relativamente
alla condotta di produzione o commercio  di  materiale  pornografico,
600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di  cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter e  648-ter.1,  dall'articolo  2635
del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilita' di cui il condannato non  puo'  giustificare  la
provenienza  e  di  cui,  anche  per  interposta  persona  fisica   o
giuridica, risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio   reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei  beni  sul  presupposto  che  il  denaro
utilizzato per acquistarli sia  provento  o  reimpiego  dell'evasione
fiscale,  salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e' ordinata  in  caso  di  condanna  o  di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies,    617-sexies,    635-bis,    635-ter,     635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o  piu'
sistemi. 
  Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  quando  non  e'  possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle  altre  utilita'
di cui allo stesso comma, il giudice  ordina  la  confisca  di  altre
somme di denaro, di beni e altre utilita'  di  legittima  provenienza
per un valore equivalente, delle quali il reo ha  la  disponibilita',
anche per interposta persona.». 
  2. Al comma  4-ter  dell'articolo  12-sexies  del  decreto-legge  8
giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  1992,  n.  356,  le  parole:  «del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 240-bis del codice penale». 
  3. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura  penale  approvate  con  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104-bis: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Amministrazione  dei
beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro  e  confisca  in
casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio»; 
  2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
  «1-quater.  Le  disposizioni  in  materia  di   amministrazione   e
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  nonche'  quelle  in
materia di tutela dei terzi e di esecuzione  del  sequestro  previste
dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si
applicano ai  casi  di  sequestro  e  confisca  in  casi  particolari
previsti dall'articolo  240-bis  del  codice  penale  o  dalle  altre
disposizioni di legge che a questo articolo  rinviano,  nonche'  agli
altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti
relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del  codice.
In  tali  casi  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione  e
nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
confisca emesso dalla corte di  appello  e,  successivamente  a  tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della  persona  offesa
dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
  1-quinquies. Nel processo di  cognizione  devono  essere  citati  i
terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni  in
sequestro, di  cui  l'imputato  risulti  avere  la  disponibilita'  a
qualsiasi titolo. 
  1-sexies. Le disposizioni  dei  commi  1-quater  e  1-quinquies  si
applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.»; 
    b) dopo l'articolo 183-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 183-quater (Esecuzione della confisca in casi particolari). -
1.  Competente  a  emettere  i  provvedimenti  di  confisca  in  casi
particolari previsti dall'articolo 240-bis del  codice  penale  o  da
altre disposizioni di legge  che  a  questo  articolo  rinviano  dopo
l'irrevocabilita' della sentenza, e' il giudice di  cui  all'articolo
666, commi 1, 2 e 3, del  codice.  Il  giudice,  sulla  richiesta  di
sequestro e contestuale confisca  proposta  dal  pubblico  ministero,
provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice.
L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni
dalla comunicazione o notificazione del decreto. 
  2. In caso di  morte  del  soggetto  nei  cui  confronti  e'  stata
disposta la confisca con sentenza di condanna passata  in  giudicato,
il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666
del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria  competente  ad  amministrare  i  beni
sequestrati e' il giudice che ha disposto  il  sequestro  ovvero,  se
organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio  stesso.
L'opposizione  ai  provvedimenti   adottati,   ove   consentita,   e'
presentata, nelle forme dell'articolo 666  del  codice,  allo  stesso
giudice ovvero, nel caso di provvedimento del  giudice  delegato,  al
collegio.». 
  4. Dopo l'articolo 578 del codice di  procedura  penale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.
447, e' inserito il seguente: 
  «Art. 578-bis (Decisione sulla confisca  in  casi  particolari  nel
caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione).  -  1.
Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal
primo comma dell'articolo  240-bis  del  codice  penale  e  da  altre
disposizioni  di  legge,  il  giudice  di  appello  o  la  corte   di
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per  prescrizione  o  per
amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della  confisca,
previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.». 
  5. Al testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  dopo
l'articolo 85 e' inserito il seguente: 
  «Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). - 1.  Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  taluno  dei
delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di  cui  al
comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.». 
  6.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 5 dell'articolo 301 e' aggiunto il
seguente: 
  «5-bis. Nei casi di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma,  si
applica l'articolo 240-bis del codice penale.». 

                               Art. 7 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898; 
  c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; 
  d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; 
  e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194; 
  f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre  1979,  n.  625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
  g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718; 
  h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
  i) articoli 7 e  8  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
  l)  articolo  12-sexies,  commi  1,  2-ter,   4-bis,   4-quinquies,
4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356; 
  m) articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91; 
  n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
  o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54; 
  p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146; 
  q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154; 
  s)  articolo  55,  commi  5  e  6,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
  t) articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.
356. 

                               Art. 8 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni abrogate  dall'articolo  7,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale
come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto. 
  2. I richiami all'articolo 12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n.  356,  ove  specificamente  riguardanti  l'articolo  73  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  si
intendono riferiti all'articolo 85-bis del  medesimo  decreto  e  ove
specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del  Presidente
della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  si  intendono  riferiti
all'articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto. 

                               Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° marzo 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 
                                                            Tabella A 
                                     (di cui all'articolo 8, comma 1) 
 
  =================================================================
  |    Disposizioni abrogate    | Corrispondenti disposizioni del |
  |         dall'art. 7         |          codice penale          |
  +=============================+=================================+
  |Articoli 1152 e 1153 del     |                                 |
  |codice della navigazione,    |                                 |
  |approvato con regio decreto  |                                 |
  |30 marzo 1942, n. 327        |          Articolo 601           |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articolo 7, comma 4,         |                                 |
  |decreto-legge 31 dicembre    |                                 |
  |1991, n. 419, convertito con |                                 |
  |modificazioni, dalla legge 18|                                 |
  |febbraio 1992, n. 172        |         Articolo 69-bis         |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  | Articolo 12-sexies della    |                                 |
  |legge 1° dicembre 1970, n.   |                                 |
  |898                          |         Articolo 570-bis        |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  | Articolo 3 della legge 8    |                                 |
  |febbraio 2006, n. 54         |         Articolo 570-bis        |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  | Articolo 6 della legge 4    |                                 |
  |aprile 2001, n. 154          |           Articolo 388          |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  | Articolo 3 della legge 13   |                                 |
  |ottobre 1975, n. 654         |         Articolo 604-bis        |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  | Articolo 3 del decreto-legge|                                 |
  |26 aprile 1993, n. 122,      |                                 |
  |convertito, con              |                                 |
  |modificazioni, dalla legge 25|                                 |
  |giugno 1993, n. 205          |         Articolo 604-ter        |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  | Articolo 17 della legge 22  |                                 |
  |maggio 1978, n. 194          |        Articolo 593-bis         |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  | Articolo 18 della legge 22  |                                 |
  |maggio 1978, n. 194          |         Articolo 593-ter        |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articoli 1, 4 e 5 del        |                                 |
  |decreto-legge 15 dicembre    |                                 |
  |1979, n. 625, convertito, con|                                 |
  |modificazioni, dalla legge 6 |                                 |
  |febbraio 1980, n. 15         |       Articolo 270-bis.1        |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articoli 3 e 4 della legge 26|                                 |
  |novembre 1985, n. 718        |        Articolo 289-ter         |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articoli 7 e 8 del           |                                 |
  |decreto-legge 13 maggio 1991,|                                 |
  |n. 152, convertito con       |                                 |
  |modificazioni dalla legge 12 |                                 |
  |luglio 1991, n. 203          |       Articolo 416-bis.1        |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articolo 12-sexies, commi 1 e|                                 |
  |2-ter, del decreto-legge 8   |                                 |
  |giugno 1992, n. 306,         |                                 |
  |convertito, con              |                                 |
  |modificazioni, dalla legge 7 |                                 |
  |agosto 1992, n. 356          |        Articolo 240-bis         |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articolo 22-bis della legge  |                                 |
  |1° aprile 1999, n. 91        |        Articolo 601-bis         |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articolo 9 della legge 14    |                                 |
  |dicembre 2000, n. 376        |        Articolo 586-bis         |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articolo 4 della legge 16    |                                 |
  |marzo 2006, n. 146           |         Articolo 61-bis         |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articolo 260 del decreto     |                                 |
  |legislativo 3 aprile 2006, n.|                                 |
  |152                          |    Articolo 452-quaterdecies    |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Articolo 55, commi 5 e 6,    |                                 |
  |secondo periodo del decreto  |                                 |
  |legislativo 21 novembre 2007,|                                 |
  |n. 231                       |        Articolo 493-ter         |
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  |Articolo 12-quinquies, comma |                                 |
  |1, del decreto-legge 8 giugno|                                 |
  |1992, n. 306, convertito, con|                                 |
  |modificazioni, dalla legge 7 |                                 |
  |agosto 1992, n. 356          |        Articolo 512-bis         |
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