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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 103
Art. 103 c.c.
Atto di opposizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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Argomenti
matrimonio
opposizione matrimonio
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