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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 104
Art. 104 c.c.
Effetti dell'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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Art. 103
Art. 105
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Argomenti
matrimonio
opposizione matrimonio
risarcimento dei danni
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