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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo VI
Art. 1054
Art. 1054 c.c.
Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. La stessa norma si applica in caso di divisione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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