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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo VI
Art. 1055
Art. 1055 c.c.
Cessazione dell'interclusione.
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 1054
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