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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo VI
Art. 1057
Art. 1057 c.c.
Passaggio di vie funicolari.
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Art. 1056
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