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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 106
Art. 106 c.c.
Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 105
Art. 107
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Argomenti
matrimonio
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