info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 107
Art. 107 c.c.
Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli
articoli 143
,
144
e
147
; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 106
Art. 108
chevron_right
Argomenti
matrimonio
testimone
Articoli correlati
Art. 143 c.c.
-
Art. 144 c.c.
-
Art. 147 c.c.
-
Art. 138 c.c.
-
Art. 110 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 107 c.c.
{{{testolinkato}}}