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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo VI
Art. 1093
Art. 1093 c.c.
Riduzione della servitù.
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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