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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 11
Art. 11 c.c.
Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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