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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo VII
Art. 1105
Art. 1105 c.c.
Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente . Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 1106
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Argomenti
amministratore
amministrazione della comunione
camera di consiglio
comproprietà
comunione
deliberazione
maggioranza (comunione)
nomina
ordinaria amministrazione
quota comunione
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Art. 60-bis disp. att. c.c.
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