Giurisprudenza
Cassazione Civile SS.UU.
Sentenza 04 lug 2012, n. 11135
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cuiall'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensidell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citatoart. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa.
- Art. 1106 c.c. -
- Art. 1109 c.c. -
- Art. 2347 c.c. -
- Art. 2468 c.c. -
- Art. 60-bis disp. att. c.c.
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