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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 112
Art. 112 c.c.
Rifiuto della celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [c.c.
84
,
93
]. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 113
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Argomenti
matrimonio
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