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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo VII
Art. 1122
Art. 1122 c.c.
Opere su parti di proprietà o uso individuale.
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni [c.c.
1117
,
1120
,
1123
] ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 1122-bis
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Argomenti
amministratore
assemblea
bene immobile
condominio
parti comuni
pregiudizio
proprietà esclusiva
proprietario
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