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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo VIII
Art. 1148
Art. 1148 c.c.
Acquisto dei frutti.
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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