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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo VIII
Art. 1167
Art. 1167 c.c.
Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.
L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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