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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 12
Art. 12 c.c.
Persone giuridiche private. (Abrogato)
[Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica [c.c.
600
,
786
,
977
] . Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
associazione
fondazione
persona giuridica
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