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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 120
Art. 120 c.c.
Incapacità di intendere o di volere.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
impugnazione
incapacità di intendere e di volere
matrimonio
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