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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 121
Art. 121 c.c.
Mancanza di assenso. (Abrogato)
[Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'
articolo 90
può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario. L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio. Parimenti l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Articoli correlati
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