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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo I
Art. 1240
Art. 1240 c.c.
Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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