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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 125
Art. 125 c.c.
Azione del pubblico ministero.
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 124
Art. 126
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Argomenti
matrimonio
morte
nullità
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