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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo I
Art. 1258
Art. 1258 c.c.
Impossibilità parziale.
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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