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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 126
Art. 126 c.c.
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 125
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