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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo I
Art. 1266
Art. 1266 c.c.
Obbligo di garanzia del cedente.
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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