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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 129
Art. 129 c.c.
Diritti dei coniugi in buona fede.
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'
articolo 155
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
buona fede
coniuge
matrimonio putativo
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