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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 130
Art. 130 c.c.
Atto di celebrazione del matrimonio.
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione [c.c.
240
].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 131
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Argomenti
matrimonio
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Art. 240 c.c.
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