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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo I
Art. 1308
Art. 1308 c.c.
Costituzione in mora.
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'
articolo 1310
. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 1309
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Art. 1310 c.c.
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