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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 132
Art. 132 c.c.
Mancanza dell'atto di celebrazione.
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'
articolo 452
. Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova della esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
matrimonio
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