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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo I
Art. 1320
Art. 1320 c.c.
Estinzione parziale.
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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