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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 135
Art. 135 c.c.
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
È punito con l'ammenda da euro 20 a euro 103, l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'
articolo 96
o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'
articolo 97
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
matrimonio
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