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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1352
Art. 1352 c.c.
Forme convenzionali.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Art. 1351
Art. 1353
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