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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1356
Art. 1356 c.c.
Pendenza della condizione.
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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