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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1377
Art. 1377 c.c.
Trasferimento di una massa di cose.
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'
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, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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