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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1378
Art. 1378 c.c.
Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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