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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1406
Art. 1406 c.c.
Nozione.
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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