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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1407
Art. 1407 c.c.
Forma.
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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