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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1412
Art. 1412 c.c.
Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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