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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1439
Art. 1439 c.c.
Dolo.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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