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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 144
Art. 144 c.c.
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
coniuge
residenza
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