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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1441
Art. 1441 c.c.
Legittimazione.
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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