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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1456
Art. 1456 c.c.
Clausola risolutiva espressa.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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