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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo II
Art. 1468
Art. 1468 c.c.
Contratto con obbligazioni di una sola parte.
Nell'ipotesi prevista dall'
articolo precedente
, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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