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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1498
Art. 1498 c.c.
Pagamento del prezzo.
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue . Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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